Decreto Legge 7 maggio 2024 n. 60, convertito con modificazioni dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95 recante: «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione.»(Artt. 22, 23, e 24)

Decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, coordinato con la legge di conversione 4 luglio 2024, n. 95 recante: «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione.» (Art. 22, 23 e 24)

(Pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 157 del 6 luglio 2024)

 

(…)

Art. 22
((Bonus)) Giovani

 

1. Al fine di incrementare  l’occupazione  giovanile  stabile,  ai datori di lavoro privati che dal 1°  settembre  2024  e  fino  al  31 dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale  con  contratto  di lavoro  subordinato   a   tempo   indeterminato   o   effettuano   la trasformazione  del  contratto  di  lavoro   subordinato   da   tempo determinato a tempo indeterminato e’  riconosciuto,  per  un  periodo massimo di ventiquattro mesi, l’esonero dal versamento  del  100  per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro  privati,  con  esclusione  dei  premi  e  contributi   dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli  infortuni  sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore e  comunque  nei  limiti  della  spesa autorizzata ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure,  dei vincoli territoriali e dei criteri  di  ammissibilita’  previsti  dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro  2021-2027.  Resta  ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Fermo  quanto  previsto  dal  comma  4,  l’esonero  spetta  con riferimento  ai   ((soggetti   che,   alla   data))   dell’assunzione incentivata, non hanno compiuto il trentacinquesimo anno  di  eta’  e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato. L’esonero  di  cui al presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato. L’esonero  spetta  anche  nei  casi  di precedente assunzione con contratto di lavoro  di  apprendistato  non proseguito come ordinario rapporto  di  lavoro  subordinato  a  tempo indeterminato.

3. Al fine di sostenere lo  sviluppo  occupazionale  della  ((Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica)) e di  contribuire alla riduzione dei divari territoriali, l’esonero contributivo di cui al comma 1, ferme restando le  condizioni  di  cui  al  comma  2,  e’ riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono  lavoratori  in una sede o unita’ produttiva ubicata nelle regioni  Abruzzo,  Molise, Campania, Basilicata,  Sicilia,  Puglia,  Calabria  e  Sardegna,  nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei  vincoli  territoriali  e dei  criteri  di  ammissibilita’  previsti  dal  Programma  nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027.

4. L’esonero di cui  ai  commi  1,  2  e  3  spetta  altresi’  con riferimento ai soggetti che  alla  data  dell’assunzione  incentivata sono stati occupati a  tempo  indeterminato  alle  dipendenze  di  un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero di cui al presente articolo.

5. Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n. 150, l’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che,  nei  sei mesi precedenti l’assunzione, non  hanno  proceduto  a  licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a  licenziamenti collettivi, ai sensi della  legge  23  luglio  1991,  n.  223,  nella medesima unita’ produttiva.

6. Il  licenziamento  per  giustificato   motivo   oggettivo   del lavoratore assunto con l’esonero di cui al comma 1 o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella  medesima  unita’  produttiva del primo, se  effettuato  nei  sei  mesi  successivi  all’assunzione incentivata, comporta  la  revoca  dell’esonero  e  il  recupero  del beneficio gia’ fruito. La revoca  non  ha  effetto  sul  computo  del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero ai sensi del  comma 4.

7. I benefici  contributivi  di  cui  al  presente  articolo  sono riconosciuti nel limite di spesa di 34,4 milioni di euro  per  l’anno 2024, di 458,3 milioni di euro per l’anno 2025, di 682,5  milioni  di euro per l’anno 2026 e di 254,1 milioni  di  euro  per  l’anno  2027. L’Istituto nazionale della  previdenza  sociale  (INPS)  provvede  al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo fornendo i risultati dell’attivita’ di monitoraggio al Ministero  del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze secondo le modalita’ indicate nel decreto di cui al comma 10. Se dall’attivita’ di monitoraggio emerge, anche in  via  prospettica, il raggiungimento del  limite  di  spesa,  anche  tenendo  conto  dei vincoli territoriali della copertura finanziaria, l’INPS non  procede all’accoglimento  delle  ulteriori  comunicazioni  per  l’accesso  ai benefici di cui al presente articolo. All’onere derivante ((dal primo periodo)), pari a 34,4 milioni di euro per l’anno 2024, 458,3 milioni di euro per l’anno 2025, 682,5 milioni di  euro  per  l’anno  2026  e 254,1 milioni di euro per l’anno  2027,  si  provvede  a  valere  sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro  2021-2027,  a  copertura degli interventi previsti per i beneficiari  del  medesimo  Programma nel rispetto ((delle procedure,  dei  vincoli))  territoriali  e  dei criteri di ammissibilita’ allo stesso applicabili.

8. L’esonero di cui al presente articolo  non  e’  cumulabile  con altri esoneri o riduzioni delle aliquote  di  finanziamento  previsti dalla normativa vigente ed e’ compatibile,  senza  alcuna  riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione  in  presenza  di nuove assunzioni di cui all’articolo 4  del  decreto  legislativo  30 dicembre 2023, n. 216.

9. Per i datori di lavoro che si avvalgono dell’esonero di cui  al presente articolo, nella determinazione degli acconti dovuti  per  il periodo d’imposta in corso al 31  dicembre  2027,  si  assume,  quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio di cui al presente articolo.

10. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze,  ((da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della legge  di  conversione  del  presente  decreto)),  sono  definite  le modalita’ attuative dell’esonero, in  coerenza  con  quanto  previsto dall’Accordo di partenariato 2021-2027, nonche’ con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne  e  lavoro 2021-2027, ((le modalita’)) per la  definizione  dei  rapporti  ((con l’INPS))  in  qualita’  di  soggetto  gestore,  e  le  modalita’   di comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto  del limite di spesa di cui al comma 7.

11. L’efficacia delle disposizioni dei  commi  da  1  ((a  10  del presente articolo))  e’  subordinata,  ai  sensi  dell’articolo  108, paragrafo 3, del  Trattato  sul  funzionamento  dell’Unione  europea, all’autorizzazione della Commissione europea.

 

Art. 23
((Bonus)) Donne

1. Al fine di favorire le pari opportunita’ nel mercato del lavoro per le  lavoratrici  svantaggiate,  anche  nell’ambito  della  ((Zona economica speciale per  il  Mezzogiorno-ZES  unica)),  ai  datori  di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 assumono le lavoratrici di cui al ((comma 2)) e’ riconosciuto, per un  periodo massimo di ventiquattro mesi, l’esonero dal versamento  del  100  per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi  e  contributi  dovuti  all’Istituto nazionale  per  l’assicurazione  contro  gli  infortuni  sul   lavoro (INAIL), nel limite massimo di  importo  pari  a  650  euro  su  base mensile per ciascuna lavoratrice e comunque nei  limiti  della  spesa autorizzata ai sensi del comma 4 e nel rispetto delle procedure,  dei vincoli territoriali e dei criteri  di  ammissibilita’  previsti  dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro  2021-2027.  Resta  ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Il beneficio di cui al comma 1  si  applica  nel  rispetto  del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17  giugno  2014, in relazione alle  assunzioni  a  tempo  indeterminato  di  donne  di qualsiasi eta’, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno, ammissibili  ai  finanziamenti  nell’ambito  dei  fondi   strutturali dell’Unione europea, ((o operanti nelle professioni e nei settori  di cui all’articolo 2)), punto 4), lettera f), del predetto regolamento, ((annualmente individuati)) con decreto del  Ministro  del  lavoro  e delle  politiche  sociali,  adottato  di  concerto  con  il  Ministro dell’economia e delle finanze, nonche’ in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne di qualsiasi eta’ prive  di  un  impiego regolarmente  retribuito  da  almeno   ventiquattro   mesi,   ovunque residenti.

3. Le assunzioni di cui al comma 1 devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla  base  della  differenza  tra  il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e  il  numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per  i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale,  il  calcolo  e’ ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite  e  il numero delle ore che costituiscono l’orario  normale  di  lavoro  dei lavoratori a tempo pieno. L’incremento della  base  occupazionale  e’ considerato al netto delle  diminuzioni  del  numero  degli  occupati verificatesi  in  societa’   controllate   o   collegate   ai   sensi dell’articolo 2359 del  codice  civile  o  facenti  capo,  anche  per interposta  persona,  allo  stesso  soggetto.  L’esonero  di  cui  al presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.

4. I benefici  contributivi  di  cui  al  presente  articolo  sono riconosciuti nel limite di spesa di 7,1 milioni di  euro  per  l’anno 2024, 107,3 milioni di euro per l’anno 2025, 208,2  milioni  di  euro per l’anno  2026  e  ((115,7  milioni))  di  euro  per  l’anno  2027. L’Istituto nazionale della  previdenza  sociale  (INPS)  provvede  al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo  i  risultati dell’attivita’ di  monitoraggio  al  Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali  e  al  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze secondo le modalita’ indicate nel decreto  di  cui  al  comma  7.  Se dall’attivita’ di monitoraggio emerge, anche in via  prospettica,  il raggiungimento   del   limite   di   spesa,   l’INPS   non    procede all’accoglimento  delle  ulteriori  comunicazioni  per  l’accesso  ai benefici di cui al presente articolo. All’onere derivante  dal  primo periodo, pari a 7,1 milioni di euro per l’anno 2024, 107,3 milioni di euro per l’anno 2025, 208,2 milioni di euro per l’anno 2026 ((e 115,7 milioni di euro per l’anno 2027)), si provvede a valere sul Programma nazionale giovani,  donne  e  lavoro  2021-2027,  a  copertura  degli interventi previsti per i  beneficiari  del  medesimo  Programma  nel rispetto ((delle procedure, dei vincoli)) territoriali e dei  criteri di ammissibilita’ allo stesso applicabili.

5. L’esonero di cui al comma 1 non e’ cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla  normativa vigente. L’esonero di cui al comma  1  e’  compatibile  senza  alcuna riduzione con la maggiorazione del  costo  ammesso  in  deduzione  in presenza di nuove  assunzioni  di  cui  all’articolo  4  del  decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

6. Per i datori di lavoro che si avvalgono dell’esonero di cui  al presente articolo, nella determinazione degli acconti dovuti  per  il periodo d’imposta in corso al 31  dicembre  2027,  si  assume,  quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio di cui al presente articolo.

7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali, di concerto con il  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze,  ((da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della legge  di  conversione  del  presente  decreto)),  sono  definite  le modalita’ attuative dell’esonero, in  coerenza  con  quanto  previsto dall’Accordo di partenariato 2021-2027, nonche’ con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne  e  lavoro 2021-2027, ((le modalita’ per la  definizione))  dei  rapporti  ((con l’INPS))  in  qualita’  di  soggetto  gestore,  e  le  modalita’   di comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto  del limite di spesa di cui al comma 4.

 

Art. 24
Bonus ((Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica))

1. Al fine di sostenere lo  sviluppo  occupazionale  della  ((Zona economica speciale per il Mezzogiorno –  ZES  unica))  e  contribuire alla riduzione dei divari territoriali, ai datori di  lavoro  privati che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 assumono personale  non dirigenziale  con   contratto   di   lavoro   subordinato   a   tempo indeterminato e’ riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l’esonero dal versamento del  100  per  cento  dei  complessivi contributi  previdenziali  a  carico  dei  datori  di   lavoro,   con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto  nazionale  per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),  nel  limite massimo di importo pari a  650  euro  su  base  mensile  per  ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei  vincoli  territoriali  e dei  criteri  di  ammissibilita’  previsti  dal  Programma  nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. Resta ferma l’aliquota di  computo delle prestazioni pensionistiche.

2. L’esonero contributivo  di  cui  al  comma  1  e’  riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro privati che  occupano  fino  a  10 dipendenti nel mese di assunzione e che assumono presso  una  sede  o unita’ produttiva ubicata in una delle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno lavoratori nelle medesime regioni.

3. Fermo quanto previsto dal comma 4, l’esonero di cui al comma  1 spetta  nel  caso  di  assunzione   di   soggetti   che   alla   data dell’assunzione hanno compiuto  trentacinque  anni  di  eta’  e  sono disoccupati da  almeno  ventiquattro  mesi.  ((L’esonero  di  cui  al presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato)).

4. L’esonero di cui ai ((commi da 1  a  3))  spetta  altresi’  con riferimento ai soggetti che  alla  data  dell’assunzione  incentivata sono stati occupati a  tempo  indeterminato  alle  dipendenze  di  un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero di cui al presente articolo.

5. Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n. 150, l’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che,  nei  sei mesi precedenti l’assunzione, non  hanno  proceduto  a  licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a  licenziamenti collettivi, ai sensi della  legge  23  luglio  1991,  n.  223,  nella medesima unita’ produttiva.

6. Il  licenziamento  per  giustificato   motivo   oggettivo   del lavoratore assunto con l’esonero di cui al comma 1 o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella  medesima  unita’  produttiva del primo, se  effettuato  nei  sei  mesi  successivi  all’assunzione incentivata, comporta  la  revoca  dell’esonero  e  il  recupero  del beneficio gia’ fruito. La revoca  non  ha  effetto  sul  computo  del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero ai sensi del  comma 4.

7. I benefici  contributivi  di  cui  al  presente  articolo  sono riconosciuti nel limite di spesa di 11,2 milioni di euro  per  l’anno 2024, di 170,9 milioni di euro per l’anno 2025, di 294,1  milioni  di euro ((per l’anno 2026)) e di 115,2 milioni di euro per l’anno  2027. L’Istituto nazionale della  previdenza  sociale  (INPS)  provvede  al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo  i  risultati dell’attivita’ di  monitoraggio  al  Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali  e  al  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze secondo le modalita’ indicate nel decreto di  cui  al  comma  10.  Se dall’attivita’ di monitoraggio emerge, anche in via  prospettica,  il raggiungimento   del   limite   di   spesa,   l’INPS   non    procede all’accoglimento  delle  ulteriori  comunicazioni  per  l’accesso  ai benefici di cui al presente articolo. All’onere derivante dal ((primo periodo)), pari a 11,2 milioni di euro  ((per  l’anno  2024)),  170,9 milioni di euro per l’anno 2025, 294,1 milioni di euro  ((per  l’anno 2026 e)) 115,2 milioni di euro per l’anno 2027 si provvede  a  valere sul  Programma  nazionale  giovani,  donne  e  lavoro  2021-2027,   a copertura degli interventi previsti per i  beneficiari  del  medesimo Programma, nel rispetto ((delle procedure, dei vincoli)) territoriali e dei criteri di ammissibilita’ allo stesso applicabili.

8. L’esonero di cui al presente articolo  non  e’  cumulabile  con altri esoneri o riduzioni delle aliquote  di  finanziamento  previsti dalla normativa vigente ed e’ compatibile,  senza  alcuna  riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione  in  presenza  di nuove assunzioni di cui all’articolo 4  del  decreto  legislativo  30 dicembre 2023, n. 216.

9. Per i datori di lavoro che si avvalgono dell’esonero di cui  al presente articolo, nella determinazione degli acconti dovuti  per  il periodo d’imposta in corso al ((31 dicembre 2027)), si assume,  quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio di cui al presente articolo.

10. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze,  ((da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della legge  di  conversione  del  presente  decreto)),  sono  definite  le modalita’ attuative dell’esonero, in  coerenza  con  quanto  previsto dall’Accordo di partenariato 2021-2027, nonche’ con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne  e  lavoro 2021-2027, ((le modalita’  per  la  definizione))  dei  rapporti  con l’INPS  in  qualita’  di  soggetto  gestore,  e   le   modalita’   di comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto  del limite di spesa di cui al comma 7.

11. L’efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 10 del presente articolo e’ subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento  dell’Unione  europea,  all’autorizzazione della Commissione europea.

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