PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER L’INFORMAZIONE E L’EDITORIA
Approvazione dell’elenco dei soggetti cui è riconosciuto, per l’anno 2023, il contributo per gli investimenti orientati all’innovazione tecnologica e alla transizione digitale nel settore dell’editoria radiofonica e televisiva, ai sensi dell’articolo 6 del D.P.C.M. 10 agosto 2023.
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri” e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, ed in particolare l’art. 30, concernente le competenze del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, come modificato dall’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 luglio 2023 e dal decreto del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega in materia di editoria e prodotti editoriali, informazione e comunicazione del Governo in data 2 ottobre 2023;
Visto l’articolo 1, commi da 375 a 377, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il “Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria”, con una dotazione pari a 90 milioni di euro per l’anno 2022 e a 140 milioni di euro per l’anno 2023;
Visto il D.P.C.M. 10 agosto 2023, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy ed il Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 228 del 29 settembre 2023, con il quale ai sensi del sopracitato articolo 1, comma 377, della legge n. 234 del 2021, sono state ripartite le risorse del Fondo per l’anno 2023;
Visto l’articolo 6, comma 1, del sopra citato D.P.C.M. 10 agosto 2023 che riconosce nel “settore dell’editoria radiofonica e televisiva”, per l’anno 2023, entro il limite di 45 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, un contributo volto ad incentivare gli investimenti orientati all’innovazione tecnologica e alla transizione digitale, in misura pari al 70 per cento delle spese sostenute in tale anno;
Visto l’articolo 6, comma 2, del medesimo D.P.C.M. 10 agosto 2023 che, nell’ambito delle misure previste, riconosce a favore dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c) di seguito indicati le risorse, stanziate al comma 1 del medesimo articolo, come di seguito ripartite:
a) 20 milioni di euro, a favore dei Fornitori di Servizi Media Audiovisivi (FSMA) nazionali titolari di numerazione LCN attribuita secondo quanto previsto dalla delibera AGCOM/116/21/CONS, con esclusione dei soggetti a partecipazione pubblica e dei soggetti di LCN destinati esclusivamente alla diffusione di programma di televendite;
b) 15 milioni di euro, a favore dei Fornitori di Servizi Media Audiovisivi (FSMA) operanti in ambito locale, che, all’esito delle procedure adottate in attuazione dell’articolo 1, comma 1034, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, abbiano avuto accesso alla capacità trasmissiva nelle aree tecniche di cui alla delibera AGCOM/19/39/CONS;
c) 10 milioni di euro, a favore dei titolari di concessioni radiofoniche, dei fornitori di contenuti radiofonici digitali e dei consorzi di imprese editoriali operanti in tecnica DAB, previsti dalla delibera AGCOM/664/09/CONS;
Visto l’articolo 7 del medesimo D.P.C.M. 10 agosto 2023 secondo cui le modalità per la fruizione del contributo sono definite con provvedimento del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso;
Vista la notifica dell’“aiuto” relativo al contributo di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.C.M. 10 agosto 2023, effettuata in data 26 gennaio 2024 ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), tramite la proceduta SANI-2 (Caso SA 112855 – “Contributo a fondo perduto per gli investimenti in tecnologie innovative effettuati da emittenti televisive e radiofoniche nonché da imprese editoriali di quotidiani e periodici e da agenzie di stampa”) e la successiva decisione favorevole della Commissione europea n. C (2024) 3253 final in data 13 maggio 2024, pubblicata in data 20 giugno 2024;
Visto il decreto del Capo Dipartimento per l’informazione e l’editoria 4 luglio 2024, registrato alla Corte dei Conti in data 12 agosto 2024 al n 2230, recante “Disposizioni applicative per la fruizione dei contributi di cui agli articoli 3, 5 e 6 del D.P.C.M. 10 agosto 2023 ai sensi dell’articolo 1, commi 375- 377, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria)”, adottato in attuazione del sopra citato articolo 7 del D.P.C.M. 10 agosto 2023;
Considerato che la sopra citata disposizione ha stabilito che per accedere ai suddetti contributi deve essere presentata apposita domanda al Dipartimento per via telematica “attraverso la procedura informatizzata resa disponibile mediante portale sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy” e che il termine previsto per l’invio della domanda telematica è fissato nel periodo compreso tra il 28 ottobre 2024 e il 19 novembre 2024;
Tenuto conto che in data 28 ottobre 2024 è stata attivata, nell’ambito del portale informatico http://fondoeditoria.mise.gov.it, la procedura per la presentazione delle domande di accesso ai suddetti contributi;
Considerato che, ai sensi dell’articolo 3, comma 10, del decreto 4 luglio 2024, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Direzione Generale per il Digitale e le Telecomunicazioni – Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione cura l’istruttoria delle istanze pervenute, sino alla predisposizione degli elenchi dei soggetti beneficiari da approvare con provvedimento del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria;
Vista la nota acquisita al prot. DIE 3324 del 23 maggio 2025 con la quale il Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Direzione Generale per il Digitale e le Telecomunicazioni – Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione ha trasmesso al Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria la relazione recante gli esiti delle verifiche istruttorie relative alle domande presentate dalle emittenti radiotelevisive, con allegato l’elenco proposto dei soggetti risultati aventi titolo al contributo di cui all’articolo 6 del D.P.C.M. 10 agosto 2023;
Verificato che, alla data del 19 novembre 2024, termine di scadenza per la presentazione delle domande di accesso al contributo, sono state complessivamente presentate, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettere a), b) e c) del decreto attuativo del 4 luglio 2024, n. 126 istanze telematiche di cui:
– n. 11 presentate dai fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA) nazionali per il contributo di cui alla lettera a);
– n. 75 presentate dai fornitori di Servizi Media Audiovisivi (FSMA) operanti in ambito locale per il contributo di cui alla lettera b);
– n. 40 presentate da presentate da titolari di concessioni radiofoniche, dei fornitori di contenuti radiofonici digitali e dei consorzi di imprese editoriali operanti in tecnica DAB per il contributo di cui alla lettera c);
Tenuto conto che delle n. 11 istanze di accesso al contributo di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a) del decreto attuativo, all’esito delle verifiche istruttorie propedeutiche all’ammissione effettuate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, n. 1 istanza è risultata non ammissibile per mancanza del requisito di accesso del titolo autorizzatorio previsto e che, pertanto, sono state ammesse al contributo di cui alla lettera a) n. 10 istanze.
Tenuto conto, altresì, che delle n. 75 istanze di accesso al contributo di cui all’art. 3, comma 3, lettera b) del decreto attuativo, n. 1 società è stata riclassificata dalla categoria di cui alla lettera b) alla categoria di cui alla lettera c) e che, pertanto, sono risultate ammesse al contributo di cui alla lettera b) n. 74 istanze e al contributo di cui all’art. 3, comma 3, lettera c) del decreto attuativo n. 41 istanze;
Considerato, quindi, che le istanze ammissibili sono risultate complessivamente n. 125;
Considerato che in esito all’istruttoria effettuata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy – relativa al controllo sulla documentazione contabile e/o bancaria presentata dalle imprese, alla verifica in ordine alla circostanza che per le spese esposte non fossero già stati percepiti i contributi di cui al D.P.R. 146/2017, nonché alla rettifica di meri errori di calcolo – per n. 33 imprese gli importi delle spese ammissibili al contributo sono stati rideterminati in diminuzione;
Considerato, altresì, che per n. 2 imprese, stante il mancato invio della documentazione richiesta, l’importo delle spese ammissibili rideterminato è risultato pari a zero;
Verificato che per n. 90 imprese l’importo delle spese ammissibili al contributo corrisponde con l’importo dichiarato in domanda;
Tenuto conto, per quanto sopra esposto, che le istanze telematiche ammissibili al contributo sono n. 125 e che l’importo complessivo delle spese ammissibili richieste, a seguito dell’esclusione e delle rideterminazioni degli importi come sopra indicato, è risultato pari ad euro 30.854.908,18;
Visto l’art. 3, comma 7, del decreto 4 luglio 2024 secondo cui il contributo è riconosciuto sotto forma di rimborso pari al 70 per cento delle spese sostenute e documentate;
Considerato che, all’esito delle verifiche istruttorie espletate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il contributo, pari al 70 per cento delle spese ammissibili, risultato complessivamente spettante ammonta ad euro 21.598.435,74, così ripartito:
– per il contributo di cui alla lettera a) dell’articolo 6, euro 14.811.791,95 a fronte di uno stanziamento pari a 20 milioni di euro;
– per il contributo di cui alla lettera b) dell’articolo 6, euro 3.295.986,02 a fronte di uno stanziamento pari a 15 milioni di euro;
– per il contributo di cui alla lettera c) dell’articolo 6, euro 3.490.657,77 a fronte di uno stanziamento pari a 10 milioni di euro;
Tenuto conto che gli stanziamenti previsti per ciascuna misura sono risultati capienti ai fini del riconoscimento degli importi richiesti dai soggetti che hanno presentato domanda e che, pertanto, non si procederà al riparto percentuale delle risorse, previsto in caso di insufficienza delle medesime;
Visto l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che disciplina il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato prevedendo che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici e privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti inviano le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni ed integrazioni”, entrato in vigore il 12 agosto 2017 e, in particolare, gli articoli 9 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell’aiuto individuale, l’espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti, e il rilascio di uno specifico “Codice Concessione RNA – COR”;
Vista la registrazione nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, effettuata in data 11 ottobre 2024, del regime di aiuti, identificato con “Codice Aiuto RNA – CAR” 30687”;
Visto l’articolo 9, comma 9, del suddetto decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 che prescrive che il “Codice Concessione RNA – COR” deve essere indicato esplicitamente nei provvedimenti di concessione degli aiuti individuali;
Visto il tracciato dei dati trasmessi, in allegato alla sopracitata nota del 23 maggio 2025, dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy al Dipartimento per l’informazione e l’editoria ai fini del rilascio in modalità massiva del “Codice Concessione RNA – COR” sopra citato, secondo quanto disciplinato nell’Atto attuativo del 7 novembre 2024, sottoscritto tra il Dipartimento per l’informazione e l’editoria, Unioncamere e Infocamere, per la gestione tecnica del suddetto contributo;
Visto l’articolo 91, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 che dispone che le pubbliche amministrazioni devono acquisire l’informazione antimafia prima della concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni, il cui valore sia superiore a 150.000,00 euro;
Tenuto conto, pertanto, che per i contributi il cui importo è superiore ad euro 150.000,00 l’efficacia della concessione è subordinata all’esito della procedura di consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia, sulla base della documentazione fornita dalle imprese richiedenti completa di tutti i dati necessari, e la conseguente liquidazione sarà effettuata solo dopo il rilascio dell’informazione antimafia liberatoria ovvero decorso il termine per il rilascio della stessa, sotto condizione risolutiva, ai sensi dell’articolo 92 del sopracitato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
Visto il decreto in data 20 dicembre 2024, registrato al conto impegni n. 23671, capitolo 950, anno finanziario 2024, con il quale sono state impegnate le risorse destinate al contributo per l’anno 2023 di cui all’articolo 6, comma 1, del D.P.C.M. 10 agosto 2023;
Considerato che sui singoli contributi spettanti alle imprese risultate aventi titolo, di cui all’elenco allegato che fa parte integrante del presente decreto, viene applicata, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, la ritenuta IRES del 4 per cento, per un importo complessivo pari ad euro 863.937,43;
Ritenuto di procedere con il presente decreto all’approvazione dell’elenco dei soggetti, operanti nel settore dell’editoria radiofonica e televisiva, ammessi contributo di cui all’articolo 6, comma 1, del D.P.C.M. 10 agosto 2023;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 17 novembre 2022, registrato alla Corte dei conti in data 28 novembre 2022 al n. 3003, con il quale il Cons. Luigi Fiorentino è stato nominato Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e allo stesso è stata attribuita la titolarità del Centro di responsabilità n. 9 “Informazione ed editoria”, del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;
DISPONE
ART. 1
(Approvazione dell’elenco dei soggetti cui è riconosciuto il contributo)
1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 11, del decreto del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria 4 luglio 2024, è approvato l’allegato elenco, che costituisce parte integrante del presente decreto, dei soggetti operanti nel settore dell’editoria radiofonica e televisiva cui è riconosciuto il contributo di cui all’articolo 6, comma 1, del D.P.C.M. 10 agosto 2023, con l’indicazione dell’importo spettante a ciascuno.
ART. 2
(Modalità di erogazione del contributo)
1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 12, del decreto 4 luglio 2024, il contributo di cui all’articolo 6, comma 1, del D.P.C.M. 10 agosto 2023, sarà erogato, con separato provvedimento, mediante accredito sui conti correnti intestati alle imprese beneficiarie, dichiarati nella domanda.
2. Il suddetto contributo concorre alla formazione del reddito e verrà erogato agli aventi diritto, secondo gli importi indicati nel predetto elenco, al netto della ritenuta IRES, pari al 4 per cento.
ART. 3
(Controlli e revoche del beneficio)
1. Il contributo è revocato in ogni momento ed è soggetto a ripetizione, nel caso in cui, a seguito dei controlli, venga accertata l’insussistenza di uno o più dei requisiti previsti ovvero nel caso in cui risultino false le dichiarazioni rese.
2. I soggetti beneficiari del contributo concesso ai sensi del presente decreto sono tenuti a comunicare tempestivamente al Dipartimento per l’informazione e l’editoria l’eventuale perdita dei requisiti di ammissibilità al beneficio richiesto, nonché ogni altra variazione che incida sulla concessione dello stesso.
Il presente decreto è trasmesso all’Ufficio del bilancio e per il riscontro della regolarità amministrativo-contabile per il seguito di competenza.
Roma, 3 luglio 2025
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
(Cons. Luigi Fiorentino)
Allegato (elenco dei beneficiari)

