10 ottobre 2025 Ordinanza n. 572/2026 della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta civile

 

Numero di raccolta generale 572/2026
Data pubblicazione 10/01/2026

 

ORDINANZA N. 572/2026 DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, SEZIONE QUARTA CIVILE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati:

Dott.ssa GABRIELLA MARCHESE              – Presidente –
Dott. FABRIZIO GANDINI                        – Consigliere –
Dott. RICCARDO ROSETTI                       – Consigliere –
Dott. DARIO CAVALLARI                          – Consigliere –
Dott. ANGELO CERULO                     – Consigliere Rel. –

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 5270-2022 proposto da XXX s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocata (…), con domicilio eletto in ROMA, (…), presso lo studio del difensore

ricorrente

contro

ISTITUTO   NAZIONALE  DELLA   PREVIDENZA  SOCIALE   (INPS),  in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETTI ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29

– controricorrente

per la cassazione della sentenza n. 945 del 2021 della CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA, depositata il 2 dicembre 2021 (R.G.N. 244/2020).

Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025 dal Consigliere Angelo Cerulo.

FATTI DI CAUSA

1. – Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Bologna ha accolto in parte il gravame di XXX s.r.l. e, in riforma della pronuncia del Tribunale della medesima sede, ha dichiarato prescritto il credito contributivo azionato dall’INPS per il giugno 2013, confermando, nel resto, la sentenza impugnata e la legittimità dell’avviso di addebito n. (…), notificato dall’INPS il 26 aprile 2019 a titolo di contributi non versati e di sanzioni.

1.1. – La Corte di merito, a fondamento della decisione, rileva che l’INPS ha disapplicato a giusto titolo il contratto collettivo nazionale per i lavoratori delle imprese radiofoniche e televisive in ambito locale (CCNL AERANTI-CORALLO) e ha determinato la contribuzione dovuta alla stregua del diverso contratto CCNL CRTV ANICA, rispettoso del criterio della maggiore rappresentatività comparativa delle sigle contraenti.

1.2. – La pretesa dell’INPS si rivela fondata anche con riferimento alla posizione del signor (…), in quanto non è genuino il contratto a progetto stipulato dal lavoratore con l’azienda per il periodo dal 20 dicembre 2013 al 16 gennaio 2015. Il rapporto di lavoro è contraddistinto sin dall’origine dal vincolo della subordinazione, come si evince dalla necessità di giustificazione delle assenze, dall’inserimento nella struttura aziendale, dalla mancanza di un progetto dai contorni sufficientemente netti e dall’affidamento di compiti generici e ricorrenti.

2. – Contro la sentenza d’appello ricorre per cassazione XXX s.r.l., formulando due motivi, illustrati da memoria in prossimità della trattazione camerale.

3. – L’INPS resiste con controricorso.

4. – Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.

5. – Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.

6. – All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.

 

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia, anzitutto, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, e lamenta che la Corte di merito abbia erroneamente applicato un contratto collettivo riferito alle imprese radiofoniche e televisive in àmbito nazionale, laddove, nel caso di specie, si tratta d’imprese radiofoniche e televisive che operano in àmbito locale.
Ad avviso della ricorrente, la sentenza impugnata pretermette il dato fondamentale della «differenza d’àmbito applicativo dei due contratti collettivi» (pagina 10 del ricorso per cassazione) e della libertà delle organizzazioni sindacali (art. 39 Cost.) nel definire le categorie e il raggio di estensione del contratto collettivo, senza vincoli eteronomi di sorta. Per la categoria delle imprese radiotelevisive locali l’unico contratto sarebbe quello stipulato tra AERANTI CORALLO e CISAL e, pertanto, sarebbe arbitraria la scelta di compararlo al contratto stipulato per la «diversa e distinta categoria contrattuale delle imprese televisive nazionali» (pagina 17 del ricorso per cassazione).
In secondo luogo, la ricorrente denuncia la nullità della sentenza, per carenza della motivazione, inficiata dal citato errore di diritto.

1.1. – La censura dev’essere accolta, nei termini di séguito esposti.

1.2. – Per quanto il motivo sia articolato in più profili di doglianza (violazione di legge e nullità della sentenza impugnata per carenza della motivazione), la sua formulazione consente a questa Corte di enucleare le questioni devolute (Cass., S.U., 6 maggio 2015, n. 9100) e non presta, dunque, il fianco alle eccezioni d’inammissibilità proposte nel controricorso con riferimento alla giustapposizione dicritiche eterogenee (pagina 4).
Inoltre, il motivo, nel suo nucleo essenziale, sottopone al vaglio di questa Corte una questione d’interpretazione della normativa vigente e non tende a rivisitare l’accertamento di fatto cristallizzato in una “doppia conforme”.
Anche da quest’angolazione, non si frappongono ostacoli all’esame del merito della censura, che si sottrae ai rilievi d’inammissibilità illustrati dal controricorrente.

1.3. – Il motivo dev’essere disatteso, nella parte in cui denuncia la violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.
La sentenza d’appello enuncia in termini intelligibili e adeguati il percorso argomentativo che sorregge il sostanziale rigetto del gravame e non presenta anomalie radicali che denotino la violazione dell’obbligo di motivazione prescritto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (Cass., S.U., 7 aprile 2014, n. 8053), le sole che de iure condito possano essere dedotte dinanzi a questa Corte.

1.4. – È fondata, invece, la censura, per quel che concerne la violazione dell’art. 1 del d.l. n. 338 del 1989.

1.4.1. – Questa Corte è costante nell’affermare che la retribuzione da assumere a parametro per la determinazione dei contributi previdenziali (minimale contributivo) non può essere inferiore a quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore di attività effettivamente svolta dall’impresa ai sensi dell’art. 2070 cod. civ. (Cass., S.U., 29 luglio 2002, n. 11199).
Ne consegue che «il CCNL di riferimento, cui parametrare l’obbligazione contributiva, è quello corrispondente all’attività svolta in concreto dall’azienda» (Cass., sez. lav., 20 agosto 2025, n. 23607, punto 4.5. del Considerato).
A tale riguardo, è necessario fare riferimento, in virtù del carattere pubblicistico  degl’interessi coinvolti, a un  criterio oggettivo e predeterminato, che non lasci spazio a scelte discrezionali o a processi di autodeterminazione normativa, possibili soltanto, nel rispetto dell’art. 36 Cost., in relazione al trattamento economico e normativo dei lavoratori (Cass., sez. lav., 17 luglio 2024, n. 19759, in linea con le enunciazioni di principio della richiamata sentenza delle Sezioni Unite, n. 11199 del 2002).
Il riferimento operato dall’art. 1 del d.l. n. 338 del 1989, come convertito, ai contratti stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale non determina una estensione erga omnes dei contratti collettivi nazionali, in spregio all’art. 39 Cost., ma si limita ad assumere la parte economica dei contratti come parametro contributivo minimale comune, idoneo a realizzare le finalità del sistema previdenziale e a garantire una sostanziale parità dei datori di lavoro nel finanziamento del sistema stesso (Cass., sez. VI-L, 2 agosto 2017, n. 19284; negli stessi termini, Cass., sez. lav., 5 gennaio 2012, n. 16).

1.4.2. – Da tali princìpi si discosta la pronuncia impugnata.
Ai fini della determinazione della base imponibile su cui si calcola la contribuzione dovuta, la Corte di merito recepisce le conclusioni dell’Istituto e applica il contratto collettivo stipulato da Confindustria Radio TV (CRTV) e dall’Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche e Audiovisive (ANICA), osservando che è indimostrata la maggiore rappresentatività delle sigle che hanno stipulato il contratto collettivo invocato dall’odierna ricorrente (pagina 5 della pronuncia d’appello, punto 4): l’associazione AERANTI- CORALLO (Federazione di categoria del settore radiotelevisivo locale, appartenente a Confcommercio Imprese per l’Italia) e CISAL (Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori).
Anche il contratto assunto dall’Istituto come parametro menziona i rapporti di lavoro che s’instaurano con lavoratori amministrativi e tecnici (pagina 4, punto 3, della sentenza).
Pertanto, in ossequio alla normativa d’interpretazione autentica dettata dall’art. 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in presenza di una «pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria».
Anche l’Istituto, nel controricorso (pagina 5), svolge rilievi di analogo tenore: acclarata la concorrenza di due contratti collettivi destinati a disciplinare il rapporto di lavoro dei non giornalisti, la Corte di merito applica il contratto collettivo che reputa stipulato da organizzazioni sindacali con un più elevato indice di rappresentatività.

1.4.3. – Tale prospettazione presta il fianco alle censure proposte.
La ricorrente, sin dai gradi di merito, ha dedotto di appartenere al novero delle imprese radiotelevisive che operano in àmbito locale.
Tale settore si connota in termini peculiari rispetto a quello delle imprese radiotelevisive attive in àmbito nazionale, cui si applica il contratto collettivo identificato dall’Istituto come parametro del “minimale contributivo”.
L’irriducibile peculiarità dell’attività radiotelevisiva svolta in àmbito locale rispecchia un’evidenza empirica, che trova puntuale riscontro nella disciplina negoziale e, in particolare, nell’àmbito oggettivo di applicazione dei diversi contratti, definito dalle organizzazioni sindacali nell’esercizio della libertà tutelata dall’art. 39 Cost.
La contrattazione, riguardo a tutti i profili professionali rilevanti, traccia un chiaro discrimine tra le due categorie d’imprese, poiché il diverso àmbito di operatività (locale o nazionale) è tratto qualificante dell’attività stessa, ne plasma e ne condiziona il contenuto e non è un accidente privo d’ogni significato, legato a fattori imponderabili e contingenti.
Né risultano risolutive, in senso contrario, le circostanze valorizzate dalla sentenza d’appello e, in particolare, il fatto che il contratto applicato sia stato concluso da sigle più rappresentative e che contempli anche amministrativi e tecnici, estranei al giornalismo.
Tali rilievi non elidono il dato saliente della diversità dell’àmbito di applicazione del contratto collettivo richiamato dalla Corte di merito. Diversità che contraddice quell’astratta concorrenza di due contratti, adombrata dall’Istituto, e che preclude in radice il raffronto della rappresentatività delle organizzazioni che hanno stipulato i contratti in questione: tale raffronto, difatti, postula l’omogeneità dei termini di paragone e può esser praticato soltanto nel contesto di contratti riguardanti il medesimo settore di attività.

1.4.4. – L’applicazione di un contratto collettivo riguardante un distinto settore, in presenza di contratti collettivi deputati a regolare specificamente l’àmbito di pertinenza, in primo luogo si pone in contrasto con una disciplina cogente, di stretta interpretazione, ancorata all’attività concretamente svolta, e così parifica situazioni già in rerum natura profondamente diverse.
Inoltre, un’applicazione siffatta vanifica il ruolo della contrattazione collettiva come parametro attendibile e uniforme nella determinazione della base di calcolo della contribuzione dovuta e tradisce la finalità ultima della disciplina imperativa, che è quella di salvaguardare un nucleo inderogabile di tutele per i lavoratori e la parità dei datori di lavoro nel finanziare il sistema previdenziale, a parità di attività svolta.

2. – Con la seconda critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente censura la sentenza d’appello per avere ravvisato il vincolo di subordinazione sulla base di considerazioni apodittiche, avulse dalla prova dell’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, e di aver così violato e falsamente applicato l’art. 2094 cod. civ.

2.1. – La doglianza si rivela inammissibile e coglie, dunque, nel segno l’eccezione sollevata nel controricorso (pagina 6).

2.2. – Per giurisprudenza consolidata di questa Corte (Cass., sez. lav., 21 luglio 2022, n. 22846), la valutazione degli elementi, dai quali è possibile inferire la sussistenza del vincolo di subordinazione, costituisce un accertamento di fatto.
Il giudizio relativo alla qualificazione di uno specifico rapporto come subordinato o come autonomo è censurabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. solo per ciò che riguarda l’individuazione dei caratteri identificativi del lavoro subordinato, così come tipizzati dall’art. 2094 cod. civ.
Il giudizio, per contro, è sindacabile nei limiti oggi tracciati dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., allorché si proponga di criticare il ragionamento, necessariamente presuntivo, che investe la scelta e la ponderazione degli elementi di fatto, che hanno indotto il giudice del merito a ricondurre il rapporto controverso all’uno o all’altro schema contrattuale.

2.3. – I giudici d’appello, nel confermare la pronuncia del Tribunale, si collocano nell’alveo del paradigma di subordinazione, definito dall’art. 2094 cod. civ., e ricostruiscono in fatto l’effettivo atteggiarsi del rapporto tra le parti, sulla scorta di una pluralità di indici, vagliati nella loro sinergia e nella loro convergenza (pagine 6 e 7 della pronuncia impugnata, punto 6, e retro punto 1.2. dei Fatti di causa).
Il ricorso, con considerazioni ribadite nella memoria illustrativa (pagine 6 e seguenti), propugna una lettura atomistica di tali dati, al fine di sovvertire la valutazione racchiusa in una “doppia conforme”, e ambisce a delineare un “coordinamento funzionale” più sfumato rispetto alla subordinazione, così sollecitando un riesame del merito e una rivalutazione delle prove, preclusi in questa sede.
La denuncia della violazione di legge sottende, in ultima analisi, l’istanza di una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti e incorre, pertanto, nei profili d’inammissibilità eccepiti nel controricorso (fra le molte, Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34476).

3. – In conclusione, è accolto il primo motivo nei termini precisati e dev’essere dichiarato inammissibile il secondo mezzo.

4. – La sentenza d’appello è cassata in parte qua.

5. – La causa è rinviata alla Corte d’appello di Bologna, che, in diversa composizione, rinnoverà l’esame della fattispecie controversa, uniformandosi al principio di diritto che di séguito si enuncia: «La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale nel settore di attività effettivamente svolta dall’impresa. Per le imprese radiofoniche e televisive, occorre avere riguardo all’àmbito, locale o nazionale, di tale attività, nei termini definiti dalla contrattazione collettiva».

6. – Al giudice di rinvio è rimessa, infine, la pronuncia sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo per quanto di ragione; dichiara inammissibile il secondo mezzo; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta; rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione civile del 10 ottobre 2025.

La Presidente
Gabriella Marchese

 

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