Delibera 3 dicembre 2025 dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni recante “Misure per la predisposizione dei primi piani d’azione in materia di accessibilità ai servizi di media audiovisivi alle persone con disabilità visiva e uditiva ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208” (Delibera n. 291/25/CONS)

AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

 

DELIBERA N. 291/25/CONS

MISURE PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PRIMI PIANI D’AZIONE
IN MATERIA DI ACCESSIBILITÀ AI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI ALLE PERSONE CON DISABILITÀ VISIVA E UDITIVA
AI SENSI DELL’ARTICOLO 31 DEL DECRETO LEGISLATIVO
8 NOVEMBRE 2021, N. 208

(pubblicata nel sito web Agcom il 18 dicembre 2025)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 3 dicembre 2025;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi”; VISTA la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18;

VISTA la direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018, recante “Modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato” (di seguito, Direttiva SMAV);

VISTO, in particolare, l’articolo 7 della Direttiva SMAV, ai sensi del quale “1. Gli Stati membri assicurano, senza indebito ritardo, che i servizi forniti dai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione siano resi costantemente e progressivamente più accessibili alle persone con disabilità, mediante misure proporzionate. 2. Gli Stati membri assicurano che i fornitori di servizi di media riferiscano su base regolare alle autorità o agli organismi nazionali di regolamentazione in merito all’attuazione delle misure di cui al paragrafo 1. Entro il 19 dicembre 2022 e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull’attuazione del paragrafo 1. 3. Gli Stati membri incoraggiano i fornitori di servizi di media a sviluppare piani d’azione sull’accessibilità finalizzati a rendere costantemente e progressivamente più accessibili i loro servizi alle persone con disabilità. Tali piani d’azione sono comunicati alle autorità o agli organismi nazionali di regolamentazione. 4. Ciascuno Stato membro designa un unico punto di contatto online facilmente accessibile, anche per le persone con disabilità, e disponibile al pubblico per fornire informazioni e raccogliere reclami sulle questioni relative all’accessibilità di cui al presente articolo. 5. Gli Stati membri assicurano che le informazioni di emergenza, inclusi i comunicati e gli annunci pubblici in situazioni di catastrofi naturali, messe a disposizione del pubblico mediante i servizi di media audiovisivi siano fornite in maniera accessibile alle persone con disabilità”;

VISTO il considerando 22 della Direttiva SMAV, ai sensi del quale “[g]arantire l’accessibilità dei contenuti audiovisivi è un requisito essenziale nel contesto degli impegni assunti nell’ambito della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Nell’ambito della direttiva 2010/13/UE, il termine «persone con disabilità» dovrebbe essere interpretato alla luce della natura dei servizi contemplati da tale direttiva, ossia dei servizi di media audiovisivi. Il diritto delle persone con una disabilità e degli anziani a partecipare e a essere integrati nella vita sociale e culturale dell’Unione è legato alla fornitura di servizi di media audiovisivi accessibili. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero garantire senza indugio che i fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione cerchino attivamente di rendere i contenuti accessibili alle persone con disabilità, in particolare visiva o uditiva. I requisiti di accessibilità dovrebbero essere soddisfatti attraverso un processo progressivo e continuo, tenendo conto dei vincoli pratici e inevitabili che potrebbero impedire la piena accessibilità, come i programmi o gli eventi trasmessi in tempo reale. Al fine di misurare i progressi compiuti dai fornitori di servizi di media per rendere i propri servizi progressivamente accessibili alle persone con disabilità visiva o uditiva, gli Stati membri dovrebbero richiedere ai fornitori di servizi di media stabiliti nel loro territorio di presentare loro una relazione su base regolare”; VISTA la Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato” (di seguito, Testo unico), come modificato dal decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50, recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE” (di seguito, Decreto correttivo);

VISTO, in particolare, l’articolo 31 del Testo unico, ai sensi del quale “1. L’Autorità, sentite le associazioni di categoria e ricorrendo anche a procedure di co-regolamentazione, adotta misure idonee e proporzionate volte ad assicurare che i fornitori dei media audiovisivi rendano i servizi di media progressivamente più accessibili alle persone con disabilità. 2. Al fine di cui al comma 1, i fornitori sviluppano, con periodicità almeno triennale, idonei piani d’azione e riferiscono periodicamente all’Autorità in ordine all’attuazione delle misure assunte. 3. L’Autorità, sentito il Ministero, predispone una relazione per la Commissione europea, da trasmettersi con cadenza triennale. 4. I servizi di media audiovisivi contenenti informazioni di emergenza, inclusi i comunicati e gli annunci pubblici in situazioni di catastrofi naturali, sono sempre forniti in maniera accessibile alle persone con disabilità. 5. In caso di inosservanza delle disposizioni del presente articolo e delle disposizioni attuative dell’Autorità, la medesima Autorità, previa contestazione, diffida il fornitore responsabile ad adeguarsi entro un termine certo. In caso di inottemperanza alla diffida, si applica l’articolo 67, comma 1, lettera q) e comma 2, lettera g). 6. È istituito presso l’Autorità un Punto di contatto unico online, disponibile al pubblico e facilmente accessibile anche per le persone con disabilità, allo scopo di fornire informazioni e raccogliere reclami”;

VISTO anche l’articolo 59, comma 2, lett. q), del Testo unico che, con riferimento al servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, prevede che lo stesso deve, in ogni caso, garantire “q) l’adozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici di handicap sensoriali in attuazione dell’articolo 31”;

VISTO il decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi”;

VISTA la delibera n. 151/22/CONS, del 19 maggio 2022, recante “Istituzione di un tavolo tecnico finalizzato alla definizione delle misure volte ad assicurare accessibilità ai servizi di media audiovisivi agli utenti con disabilità ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTO il Contratto nazionale di servizio tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e la Rai-Radiotelevisione italiana S.p.a. per il quinquennio 2023-2028 (rectius, 2024-2029), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 121 del 25 maggio 2024;

CONSIDERATO che, con delibera n. 151/22/CONS, l’Autorità ha istituito un Tavolo tecnico di co-regolamentazione finalizzato a “elaborare proposte recanti orientamenti condivisi ai fini della successiva fissazione, da parte dell’Autorità, dei criteri e delle misure sulla cui base i fornitori dei servizi di media sviluppano i piani di azione da adottare”;

CONSIDERATO che ai lavori del Tavolo tecnico hanno aderito: cinque Associazioni di categoria delle persone con disabilità (FISH Onlus – Federazione Italiana Superamento Handicap; FAND – Federazione Associazioni Nazionali delle Persone con Disabilità; ENS – Ente Nazionale sordi – ETS APS; ADV – Associazione Disabili Visivi Onlus APS – ETS; FIADDA APS – Federazione Italiana Diritti delle Persone sorde e Famiglie); quattro fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito nazionale (R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A.; SKY Italia S.r.l.; Telecom Italia; Warner Bros. Discovery); un’Associazione di categoria dei fornitori di servizi di media audiovisivi (Confindustria Radio Televisioni) e la Rai-Radiotelevisione italiana S.p.a., fornendo contributi in merito, da un lato, alle esigenze delle persone con disabilità visiva e uditiva e, dall’altro, alle misure di accessibilità già assunte e da assumere ai sensi dell’articolo 31 del Testo unico;

CONSIDERATO che, successivamente all’adozione della delibera n. 151/22/CONS, i lavori del Tavolo tecnico hanno subìto una battuta d’arresto dovuta all’attività di revisione del Testo unico ad opera del Decreto correttivo che ha, tra l’altro, modificato l’articolo 31;

CONSIDERATO che la ripresa dei lavori del Tavolo tecnico ha consentito la riapertura dello stesso all’adesione di ulteriori soggetti e, in particolare: un’Associazione di categoria delle persone con disabilità (Associazione Nazionale Sordi APS); due fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito nazionale (La7 S.p.A. e RTL 102,500 HIT RADIO S.r.l.) e un’Associazione di categoria dei fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale (Aeranti-Corallo);

CONSIDERATO che i soggetti aderenti al Tavolo tecnico sono stati invitati a fornire eventuali aggiornamenti sulla programmazione già resa accessibile nel biennio 2023/2024;

CONSIDERATO che sono state convocate nuove sessioni di lavoro del Tavolo tecnico per i giorni 13 e 16 giugno 2025, nel corso delle quali l’Autorità ha illustrato i contenuti essenziali di una prima proposta di “Linee-guida” sull’accessibilità, predisposta alla luce dei contributi già forniti, in seno al Tavolo, sia dalle Associazioni di categoria che dai fornitori dei servizi di media audiovisivi;

CONSIDERATO che, successivamente alle sessioni di lavoro del 13 e del 16 giugno 2025, l’Autorità ha trasmesso agli aderenti al Tavolo tecnico un primo documento recante uno schema di “Linee-guida” – avente ad oggetto una disciplina organica per l’adozione dei piani d’azione recante misure dettagliate e quote minime incrementali di accessibilità – in relazione al quale ha chiesto di acquisire eventuali osservazioni;

RILEVATO che le considerazioni pervenute hanno riguardato, in particolare, l’ambito di applicazione delle misure, le tecniche di accessibilità, la qualità tecnica dei servizi, le categorie contenutistiche prioritariamente accessibili e le specificità del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale;

CONSIDERATO che, analizzati i contributi pervenuti, l’Autorità ha preso atto della non completa adesione, da parte dei fornitori dei servizi di media, al testo di “Linee-guida” proposto;

CONSIDERATO, in particolare, che le principali istanze avanzate dai fornitori hanno avuto ad oggetto, oltre al restringimento dell’ambito di applicazione delle misure, il riconoscimento di una maggiore autonomia in termini di: i) scelta delle tecniche di accessibilità da adottare; ii) individuazione della tipologia dei contenuti da rendere prioritariamente accessibili; iii) individuazione degli standard tecnici ed editoriali di qualità;

RILEVATO che l’Autorità ha comunque constatato unanimità di consenso sui princìpi di carattere generale enunciati nel testo di “Linee-guida” proposto;

RAVVISATA l’esigenza di non ritardare ulteriormente l’adozione dei piani d’azione, anche nell’ottica di consentire all’Autorità di predisporre, nei termini, la dettagliata relazione triennale sull’attuazione delle misure di accessibilità, da trasmettere alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 31, comma 3, del Testo unico;

RITENUTO, pertanto, di elaborare, in coerenza con le finalità indicate dalla delibera n. 151/22/CONS, un nuovo documento recante gli “Orientamenti condivisi” in seno al Tavolo tecnico, che delinea unicamente criteri “minimi” per la stesura dei primi piani d’azione;

CONSIDERATO che nel citato nuovo documento l’Autorità ha accolto, per i primi piani d’azione, le richieste di restringimento dell’ambito di applicazione delle misure riferite ai servizi a pagamento e alla cosiddetta “radiovisione”, mentre ha ritenuto di dover mantenere, in linea con le specifiche istanze avanzate dalle Associazioni di categoria, un approccio più rigoroso sul necessario rispetto del principio di non discriminazione nell’utilizzo delle diverse tecniche di accessibilità e sul livello di qualità delle stesse, privilegiando la tutela dei soggetti con disabilità sensoriali;

RITENUTO di convocare la Concessionaria pubblica per il 17 settembre 2025, in merito alle osservazioni rese sul testo di “Linee-guida” proposto, avuto riguardo al ruolo che la stessa riveste in considerazione degli obblighi dettati dal Contratto di servizio anche a tutela delle persone con disabilità sensoriali;

RILEVATO che, nella citata riunione, l’Autorità ha chiarito la posizione degli Uffici che è risultata essere, nella sostanza, in piena sintonia con quella della Concessionaria;

RITENUTO comunque opportuno specificare ulteriormente, nel nuovo documento recante gli “Orientamenti condivisi” in seno al Tavolo tecnico, la portata degli adempimenti posti in capo alla Rai;

CONSIDERATO che l’Autorità ha trasmesso ai fornitori dei servizi di media il documento recante i citati Orientamenti, ai fini della relativa condivisione;

PRESA VISIONE delle osservazioni pervenute da alcuni fornitori con riferimento al restringimento, per i primi piani d’azione, dell’ambito di applicazione delle misure nei confronti dei fornitori con ricavi pubblicitari inferiori a dieci milioni di euro in ciascuno degli ultimi due anni di esercizio;

RITENUTO di recepire le richieste avanzate;

RILEVATO che i criteri “minimi” delineati negli “Orientamenti condivisi” riflettono comunque l’attuale punto di equilibrio tra le esigenze di flessibilità rappresentate dai fornitori dei servizi di media e la tutela dei diritti delle persone con disabilità sensoriali;

CONSIDERATO che l’Autorità ha trasmesso ai fornitori aderenti al Tavolo tecnico, inclusa la Concessionaria pubblica, la versione finale del documento recante gli “Orientamenti condivisi”, rappresentando che, ai sensi della delibera n. 151/22/CONS, avrebbe adottato un provvedimento recante le misure per lo sviluppo dei primi piani d’azione da parte dei fornitori, elaborato in recepimento dei citati “Orientamenti condivisi”;

RITENUTO che l’Autorità, all’esito della verifica dei primi piani d’azione, si riserva di adottare ogni ulteriore misura opportuna a garantire la progressiva accessibilità dei servizi di media ai disabili visivi e uditivi, in ossequio ai princìpi di non discriminazione e proporzionalità;

CONSIDERATO che l’articolo 31 del Testo unico si riferisce ai fornitori dei servizi di media audiovisivi e, pertanto, sono esclusi dall’ambito di applicazione della norma le emittenti radiofoniche e i fornitori dei servizi di media radiofonici, come definiti all’articolo 3, comma 1, lettere hh) e ii), del Testo unico;

RITENUTO che, in sede di prima applicazione, le misure di accessibilità non si applicano ai fornitori dei servizi di media audiovisivi, lineari e non lineari, con ricavi pubblicitari inferiori a dieci milioni di euro in ciascuno degli ultimi due anni di esercizio;

RITENUTO altresì che, in sede di prima applicazione, le misure di accessibilità non si applicano neanche ai fornitori dei servizi di media audiovisivi in ambito locale, ai fornitori dei servizi di media audiovisivi a pagamento, alle emittenti radiofoniche e ai fornitori dei servizi di media radiofonici che forniscono anche contenuti audiovisivi;

RILEVATO che i fornitori dei servizi di media audiovisivi riferiscono all’Autorità in ordine all’attuazione delle misure progressivamente assunte, trasmettendo dettagliate informative annuali predisposte sulla base del modello reso disponibile sul sito web www.agcom.it;

CONSIDERATO che l’Autorità è chiamata a vigilare sul rispetto dell’articolo 31 del Testo unico e delle relative disposizioni attuative e, in caso di inosservanza delle stesse, previa contestazione, diffida il fornitore dei servizi di media audiovisivi responsabile ad adeguarsi entro un termine certo. In caso di inottemperanza alla diffida, l’Autorità applica l’articolo 67, comma 1, lett. q) e comma 2, lett. g), del Testo unico;

CONSIDERATO che, con riferimento alla Concessionaria pubblica, trova applicazione anche il procedimento disciplinato all’articolo 62 del Testo unico per l’inosservanza degli obblighi specifici di servizio pubblico;

CONSIDERATO che l’articolo 31, comma 6, del Testo unico prevede l’istituzione, presso l’Autorità, di un Punto di contatto unico online, disponibile al pubblico e facilmente accessibile anche alle persone con disabilità, allo scopo di fornire informazioni e raccogliere reclami;

CONSIDERATO che, ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 31 del Testo unico, i fornitori garantiscono l’accessibilità dei servizi che consentono l’accesso ai servizi di media audiovisivi di cui all’articolo 1, comma 3, lett. b), del decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82. Resta ferma la competenza dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), in qualità di Autorità di vigilanza ai sensi dell’articolo 21 del citato decreto legislativo n. 82, a verificare la conformità dei servizi che consentono l’accesso ai servizi di media audiovisivi;

RITENUTO raggiunto l’obiettivo che ha portato all’istituzione del Tavolo tecnico;

ACQUISITO il parere del Consiglio Nazionale degli Utenti, istituito dall’articolo 1, comma 28, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitanio, relatore ai sensi dell’articolo 31 del Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità;

DELIBERA

Art. 1

1. Sono approvate le misure per l’adozione dei primi piani d’azione in materia di accessibilità da parte dei fornitori dei servizi di media audiovisivi, elaborate in recepimento degli “Orientamenti condivisi” riportati nell’allegato A alla presente delibera, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

2. Le misure di accessibilità si applicano ai fornitori dei servizi di media audiovisivi, lineari e non lineari, soggetti alla giurisdizione italiana ai sensi dell’articolo 2 del Testo unico, compresa la Concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale. Restano esclusi dall’ambito di applicazione le emittenti radiofoniche e i fornitori dei servizi di media radiofonici, come definiti all’articolo 3, comma 1, lettere hh) e ii), del Testo unico.

3. In sede di prima applicazione, le misure di accessibilità non si applicano ai fornitori dei servizi di media audiovisivi, lineari e non lineari, con ricavi pubblicitari inferiori a dieci milioni di euro in ciascuno degli ultimi due anni di esercizio; in caso di più imprese appartenenti ad un medesimo gruppo, il criterio economico indicato si riferisce all’intero gruppo editoriale.

4. In sede di prima applicazione, le misure di accessibilità non si applicano ai fornitori dei servizi di media audiovisivi in ambito locale, ai fornitori dei servizi di media audiovisivi a pagamento, alle emittenti radiofoniche e ai fornitori dei servizi di media radiofonici che forniscono anche contenuti audiovisivi.

5. I fornitori dei servizi di media audiovisivi obbligati e la Concessionaria pubblica riferiscono all’Autorità in ordine all’attuazione delle misure progressivamente assunte in ciascun anno solare indicato nei piani d’azione, trasmettendo – rispettivamente entro il 15 febbraio e il 15 aprile di ciascun anno successivo – dettagliate informative annuali predisposte sulla base del modello reso disponibile sul sito web www.agcom.it.

6. L’Autorità vigila sul rispetto dell’articolo 31 del Testo unico e delle relative disposizioni attuative conducendo verifiche – sia d’ufficio sia a seguito dei reclami pervenuti anche al Punto di contatto unico online di cui all’articolo 31, comma 6, del Testo unico – in ordine all’attuazione delle misure assunte da parte dei fornitori dei servizi di media audiovisivi.

7. In caso di inosservanza dell’articolo 31 del Testo unico e delle relative disposizioni attuative, l’Autorità, previa contestazione, diffida i fornitori dei servizi di media audiovisivi ad adeguarsi entro un termine certo. Nell’ipotesi di inottemperanza alla diffida, l’Autorità applica l’articolo 67, comma 1, lett. q) e comma 2, lett. g), del Testo unico. Con riferimento alla Concessionaria pubblica, trova applicazione anche il procedimento disciplinato all’articolo 62 del Testo unico per l’inosservanza degli obblighi specifici di servizio pubblico.

8. Ai sensi dell’articolo 31, comma 6, del Testo unico, è istituito, presso l’Autorità, un Punto di contatto unico online.

9. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 31 del Testo unico, i fornitori garantiscono l’accessibilità dei servizi che consentono l’accesso ai servizi di media audiovisivi ai sensi dell’articolo 1, comma 3, lett. b), del decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82.

10. L’Autorità, all’esito della verifica dei primi piani d’azione, si riserva di adottare ogni ulteriore misura opportuna a garantire la progressiva accessibilità dei servizi di media ai disabili visivi e uditivi, in ossequio ai princìpi di non discriminazione e proporzionalità.
La presente delibera è pubblicata sul sito web dell’Autorità ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 3 dicembre 2025

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Massimiliano Capitanio

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella

 

Allegato A

 

 

Allegato A

 

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