Statuto

ARTICOLO 1
Costituzione in Associazione e denominazione

E’ costituita in Italia, una Associazione che vuole essere punto di riferimento dell’emittenza radiotelevisiva privata che dichiari adesione ai principi cattolici-sociali, disciplinata dalle norme degli articoli 36 e seguenti del codice civile, nonché dalle norme del presente statuto denominata “ASSOCIAZIONE CORALLO – RADIOTELEVISIONI LIBERE LOCALI”, da usarsi anche in forma abbreviata “ASSOCIAZIONE CORALLO”.

ARTICOLO 2
Sede

L’Associazione ha sede sociale attualmente in Roma, Via Aurelia n. 796. Con semplice deliberazione del Consiglio Direttivo potrà essere variato l’indirizzo della sede sociale purché nell’ambito del Comune di Roma.
L’Associazione potrà istituire, con semplice delibera del Consiglio Direttivo, sedi secondarie, sezioni e uffici di rappresentanza ovunque in Italia.

ARTICOLO 3
Caratteri dell’Associazione e scopo

L’Associazione è apolitica, apartitica, non ha alcuna finalità di lucro ed ha il seguente scopo:
– costituire un punto di riferimento e aggregazione per tutte le realtà dell’emittenza radiotelevisiva privata che aderiscano e siano portatrici dei principi cristiano-sociali;
– tutelare in qualsiasi sede le associate in tutti i rapporti con le amministrazioni, le organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali e con ogni altra componente della società sia pubblica che privata.

ARTICOLO 4
Attività strumentali per il raggiungimento dello scopo associativo

Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo 3, l’Associazione può svolgere le seguenti attività strumentali:
• designare e nominare propri rappresentanti o delegati in enti, organizzazioni e commissioni nei quali la rappresentanza sia richiesta od ammessa;
• offrire servizi alle associate per la migliore organizzazione e gestione delle loro attività;
• promuovere ed organizzare corsi di formazione ed aggiornamento, dibattiti, conferenze, seminari, convegni, esposizioni;
• effettuare la esecuzione di ricerche storiche e scientifiche, la realizzazione di pubblicazioni divulgative e di prodotti editoriali in genere, purché su argomenti rientranti negli scopi associativi, multimediali, in rete, audiovisivi, ed ogni altra attività atta a sviluppare gli scopi associativi.

ARTICOLO 5
Durata

L’Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta anticipatamente con deliberazione dell’assemblea generale dei Soci in sede straordinaria.

ARTICOLO 6
Finanziamento

L’Associazione non ha scopo di lucro; essa trae i mezzi necessari per le sue attività attraverso:
a) le quote dei Soci fissate annualmente dal Consiglio Direttivo;
b) i contributi liberali da parte di enti pubblici e/o privati;
c) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti da parte di persone fisiche o giuridiche non destinate espressamente a patrimonio;
d) ogni altro provento comunque conseguito o contributo comunque assegnato.

ARTICOLO 7
Adesione all’Associazione

Possono essere Soci dell’Associazione oltre i Soci Fondatori e Benemeriti, come soci ordinari, le persone fisiche e giuridiche, enti e associazioni le cui finalità siano in sintonia con gli scopi dell’Associazione e che possiedono i requisiti necessari per la realizzazione dei fini istituzionali dell’Associazione.
Possono essere soci, sempre come soci ordinari:

a) le imprese di radiodiffusione sonora legittimamente operanti via etere terrestre in tecnica analogica;
b) i fornitori di servizi di media radiofonici per la diffusione radiofonica terrestre digitale;
c) gli operatori di rete per la radiofonia digitale terrestre;
d) le imprese di radiodiffusione televisiva legittimamente operanti via etere terrestre in tecnica analogica in ambito locale;
e) i fornitori di servizi di media audiovisivi per la diffusione televisiva digitale terrestre in ambito locale;
f) gli operatori di rete per la televisione digitale terrestre in ambito locale;
g) i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici con diffusione satellitare;
h) i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici con diffusione via cavo;
i) i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici diffusi su mezzi di comunicazione elettronica diversi dalla diffusione terrestre, satellitare o via cavo, compresa la diffusione via internet;
l) i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici a richiesta;
m) i circuiti per la trasmissione in contemporanea radiofonica o televisiva, via etere terrestre, in tecnica analogica o digitale;
n) la agenzie di informazione radiofonica o televisiva;
o) le imprese concessionarie per la vendita di spazi pubblicitari dei soggetti di cui ai precedenti punti da a) a n).

Le persone giuridiche, gli enti e le associazioni partecipano alle attività dell’Associazione ed esercitano i diritti ed assolvono agli obblighi del presente statuto attraverso il proprio legale rappresentante pro-tempore o persona designata dall’organo gestorio dell’ente che la nomina, e che viene comunicata alla Associazione, e che si presume in carica fino alla ricezione di diversa comunicazione scritta a mezzo raccomandata inviata dall’ente ed indirizzata al Presidente della Associazione.
La domanda di adesione a Socio ordinario, deve essere redatta in forma scritta e sottoscritta, nel caso di ente, dal legale rappresentante pro-tempore, e nel caso di nomina di persona designata a rappresentarlo diverso dal legale rappresentante la denominazione dell’organo e gli estremi della delibera che lo ha designato, ed indirizzata al Presidente dell’Associazione che la sottoporrà al Consiglio Direttivo stesso per l’approvazione.

ARTICOLO 8
I Soci

L’Associazione si compone di Soci Fondatori, Soci Benemeriti e Soci Ordinari.
a) Sono Soci Fondatori i partecipanti all’atto costitutivo e che possono essere persone fisiche o enti che vi partecipano attraverso il loro legale rappresentante o persona designata dall’organo gestorio di tale ente.
b) Sono Soci Benemeriti quanti abbiano sostenuto la valorizzazione della Associazione con opere di particolare rilevanza, attività di sostegno o con il contributo finanziario; essi saranno nominati tali dal Consiglio Direttivo all’unanimità.
c) Sono Soci Ordinari quanti aderiranno all’Associazione previa domanda sottoscritta come al precedente articolo 7.
d) I Soci Fondatori, Benemeriti e Ordinari, partecipano alla vita associativa in modo continuativo.
e) La qualifica di Socio Fondatore, Benemerito e Ordinario implica l’accettazione incondizionata dello Statuto dell’Associazione.
f) L’insieme dei Soci Fondatori, Benemeriti e Ordinari compone l’Assemblea generale dei Soci, nella quale ogni Socio ha diritto di voto.
g) I Soci Fondatori, i soci Benemeriti ed i Soci Ordinari sono anche tenuti al pagamento, entro 20 giorni dalla data di spedizione della richiesta scritta dell’Associazione, di una quota annuale che potrà essere diversa per le due categorie di Soci e che verrà stabilita dal Consiglio Direttivo a far data dal presente atto e che successivamente verrà determinata dal Consiglio Direttivo stesso all’inizio di ogni anno sociale.
h) La qualifica di Socio si può perdere:
• per dimissioni scritte;
• per morosità, cioè ritardo di tre mesi nel pagamento della quota sociale, con possibilità di reintegrazione con delibera del Consiglio Direttivo, previo pagamento delle quote arretrate;
• per radiazione, dovuta a comportamento contrario agli scopi associativi o alle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, o che danneggi l’immagine dell’Associazione stessa. Essa viene pronunciata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta e a suo insindacabile giudizio senza necessità di motivarla al Socio radiato.
i) Le attività e la collaborazione dei Soci nell’ambito delle iniziative dell’Associazione si intendono prestate a titolo gratuito. Qualora, per un impegno che risulti particolarmente lungo e/o gravoso, ovvero di particolare contenuto tecnico-professionale, la collaborazione non possa considerarsi né saltuaria né provvisoria, il Consiglio Direttivo stabilirà una forma di compenso, dopo aver comunque rimborsato le spese documentate effettuate dai Soci e preventivamente autorizzate dal Consiglio stesso.
j) I Soci dimissionari od esclusi, sono tenuti al regolamento di eventuali pendenze documentate ai sensi della precedente lettera h) e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione, o sugli eventuali avanzi di gestione.

ARTICOLO 9
Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione
a) l’Assemblea generale dei Soci;
b) l’Assemblea dei Soci Fondatori e Benemeriti.
c) il Consiglio Direttivo;
d) Il Presidente;
e) le Sezioni;
f) il Collegio dei Revisori dei Conti.

ARTICOLO 10
Le Assemblee dei Soci

A) L’assemblea generale ordinaria e straordinaria di tutti i Soci.
a) Componenti:
L’Assemblea generale dei Soci rappresenta la totalità dei Soci e le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti i Soci, anche se assenti o dissenzienti.
Nell’Assemblea generale dei Soci, ogni Socio ha diritto a un voto.
All’Assemblea generale dei Soci possono partecipare tutti i Soci Benemeriti, nonché i Soci Fondatori e i Soci Ordinari che alla convocazione risultino in regola con il pagamento della quota associativa.
b) Convocazione
L’Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno in seduta ordinaria per approvare il Bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo.
Può anche essere convocata in sede ordinaria ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno per l’esame di argomenti attinenti la vita e le attività dell’Associazione, o per l’elezione dei membri degli organi associativi.
Può essere convocata in seduta straordinaria dal Consiglio Direttivo a mezzo del Presidente per l’esame degli argomenti riservati alla assemblea straordinaria sotto indicati.
La convocazione delle Assemblee avviene a mezzo di lettera raccomandata o tramite comunicazione e-mail, contenente l’ordine del giorno, il giorno l’ora ed il luogo della convocazione spedita per raccomandata od inoltrata via e-mail almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione ed inviata all’ultimo indirizzo postale o e-mail comunicato per scritto dal socio all’associazione con mezzo idoneo a provarne il ricevimento da parte dell’ Associazione. Con lo stesso avviso può essere prevista anche la convocazione della Assemblea in seconda convocazione. Le assemblee saranno convocate presso la sede legale o altro luogo indicato nell’avviso ma purché in Italia.
Lo svolgimento dell’assemblea può avvenire mediante collegamento in audio/videoconferenza tra più sedi fisiche indicate nella comunicazione di convocazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati nonché possano visionare ricevere e trattare la documentazione. Alle predette condizioni l’Assemblea s’intende riunita nel luogo in cui si trova il Presidente che deve coincidere con quello indicato nella convocazione, salvo il caso di riunione totalitaria.
Nello stesso luogo deve essere presente il segretario della riunione per stilare il verbale e apporre la propria sottoscrizione, assieme a quella del Presidente, sull’apposito libro delle adunanze.
Il Segretario e il Presidente, se lo ritengono opportuno, possono raccogliere sia contestualmente che a posteriori, un visto o una sottoscrizione dei partecipanti per teleconferenza a mezzo fax, network, firma elettronica o altra forma analoga di copia o bozza del verbale.
Il Segretario, su indicazioni del Presidente, può conservare e archiviare le registrazioni della audio/videoconferenza.
c) Presidenza
L’Assemblea generale dei Soci è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Vicepresidente o, in caso di loro impedimento, dal Socio più anziano.
d) Validità delle deliberazioni
L’Assemblea generale dei Soci delibera in prima convocazione a maggioranza di voti con la presenza di almeno la metà dei componenti; in seconda convocazione, che può essere fissata anche nello stesso giorno della prima, con la maggioranza dei presenti qualunque sia il loro numero.
E’ ammessa la partecipazione all’Assemblea generale dei Soci mediante delega; ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe.
L’Assemblea generale straordinaria dei Soci, sia in prima che in seconda convocazione, è costituita e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Soci ordinari, e con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei Soci Fondatori.
Di ogni Assemblea verrà redatto un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, salvo quando il verbale viene redatto dal Notaio.
e) Oggetto delle deliberazioni
L’Assemblea generale ordinaria dei Soci:
• delibera sull’approvazione del bilancio consuntivo annuale;
• elegge n.4 (quattro) membri del Consiglio Direttivo;
• elegge 2 (due) membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
• delibera sugli altri argomenti fissati nell’ordine del giorno dal Consiglio Direttivo,
salvo quanto stabilito all’art. 22
L’Assemblea straordinaria generale dei Soci:
• delibera eventuali modifiche allo statuto;
• delibera lo scioglimento dell’Associazione e le modalità della sua liquidazione.
Le modifiche al presente statuto devono essere sottoposte e diverranno operative dopo l’approvazione della C.E.I..

B) L’Assemblea ordinaria dei Soci Fondatori e Benemeriti.
a) Componenti:
L’Assemblea dei Soci Fondatori e Benemeriti rappresenta la totalità dei Soci delle due dette categorie e le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti i suddetti Soci dell’Associazione anche se assenti o dissenzienti per le materie ad essa riservate.
Nell’Assemblea, ogni Socio Fondatore o Benemerito ha diritto a un voto.
All’Assemblea possono partecipare tutti i Soci Benemeriti e Fondatori che alla data della convocazione risultino in regola con il pagamento della quota associativa se dovuta.
b) Convocazione e deliberazioni
L’Assemblea è convocata dal Presidente ogni tre anni in seduta ordinaria per eleggere n. 5 (cinque) componenti il Consiglio direttivo e 1 (uno) membro del Collegio dei Revisori dei Conti, e ogni qual volta per dimissioni o altre cause ci sia la necessità di sostituire e rieleggere membri del Consiglio Direttivo o il membro del Collegio dei Revisori di spettanza dell’Assemblea dei Soci Fondatori e Benemeriti prima della scadenza triennale, salvo quanto previsto all’art. 22.
La convocazione delle Assemblee avviene a mezzo di lettera raccomandata contenente l’ordine del giorno, il giorno l’ora ed il luogo della convocazione spedita almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione ed indirizzata al socio nel domicilio risultante dall’ultima comunicazione scritta ricevuta dalla Associazione. Con lo stesso avviso può essere prevista anche la convocazione della Assemblea in seconda convocazione.
Le Assemblee saranno convocate presso la sede legale o altro luogo indicato nell’avviso purché in Italia.
c) Presidenza
L’Assemblea dei Soci Fondatori e Benemeriti è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Vicepresidente o, in caso di loro impedimento, dal Socio più anziano.
d) Validità delle deliberazioni
L’Assemblea delibera in prima convocazione a maggioranza di voti con la presenza di almeno la metà dei componenti; in seconda convocazione, che può essere fissata anche nello stesso giorno della prima, con la maggioranza dei presenti qualunque sia il loro numero.
E’ ammessa la partecipazione all’Assemblea mediante delega; ciascun socio può essere portatore di una sola delega.
Di ogni Assemblea verrà redatto un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 11
Il Consiglio Direttivo

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto di nove membri, i quali vengono eletti dall’Assemblea generale di tutti i Soci e dall’Assemblea dei Soci Fondatori e Benemeriti a norma del precedente art.10.
La durata delle cariche è triennale (tre anni dal giorno della nomina), ed i Consiglieri sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo nomina tra i propri membri un Presidente, un Vice Presidente ed un Tesoriere.
I componenti del Consiglio Direttivo compreso il Presidente il Vice –Presidente e il Tesoriere non percepiscono alcun compenso per l’attività svolta come Consiglieri, salvo rimborso di eventuali spese documentate.
Il Consiglio si riunisce di norma in seduta ordinaria almeno una volta ogni due mesi, e in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta da uno dei suoi membri.
La convocazione è fatta dal Presidente almeno otto giorni prima, salvo convocazioni urgenti telegrafiche con l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo ed ora dell’adunanza.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio, occorre la presenza della maggioranza dei suoi componenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano in carica. I verbali delle deliberazioni sono accolti in apposito registro e firmati dal Presidente dell’adunanza e dal segretario all’uopo nominato.
Le adunanze del Consiglio Direttivo potranno anche essere tenute per audio/videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati nonché possano visionare ricevere e trattare la documentazione. Alle predette condizioni il Consiglio di Amministrazione s’intende riunito nel luogo in cui si trova il Presidente che deve coincidere con quello indicato nella convocazione, salvo il caso di riunione totalitaria.
Nello stesso luogo deve essere presente il segretario della riunione per stilare il verbale e apporre la propria sottoscrizione, assieme a quella del Presidente, sull’apposito libro delle adunanze.
Il Segretario e il Presidente, se lo ritengono opportuno, possono raccogliere sia contestualmente che a posteriori, un visto o una sottoscrizione dei partecipanti per audio/videoconferenza a mezzo fax, network, firma elettronica o altra forma analoga di copia o bozza del verbale.
Il Segretario, su indicazioni del Presidente o dei Consiglieri, può conservare e archiviare le registrazioni della videoconferenza.
Il Consiglio è investito di tutti i più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. In particolare:
• decide le quote associative annuali;
• redige i programmi e il bilancio annuale;
• accetta le domande dei Soci Ordinari, nomina i Soci Benemeriti;
• decide sulla reintegrazione dei Soci morosi;
• decide sulla radiazione dei Soci;
• decide sull’assunzione ed il licenziamento del personale dell’Associazione, fissandone le relative mansioni e retribuzioni.
• Istituisce le Sezioni Regionali e ne decreta la soppressione.

ARTICOLO 12
Il Presidente

a) è legale rappresentante dell’Associazione del cui operato risponde verso i terzi, verso il Consiglio Direttivo e verso i Soci. Di concerto con il Consiglio Direttivo, presiede alle azioni dell’Associazione affinché siano conformi alle finalità del presente statuto;
b) convoca e presiede l’Assemblea generale dei Soci e il Consiglio Direttivo;
c) viene eletto dal Consiglio Direttivo;
d) dura in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo in carica che lo nomina, salvo revoca, deliberata prima della scadenza a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo; l’incarico è rinnovabile.

ARTICOLO 13
Il Vicepresidente

a) ha i medesimi compiti del Presidente e agisce in caso di suo impedimento o tramite delega del Presidente; la firma del Vice Presidente attesta nei confronti dei terzi dell’impedimento del Presidente;
b) viene eletto dal Consiglio Direttivo;
c) dura in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo in carica che lo nomina, salvo revoca, deliberata prima della scadenza a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo; l’incarico è rinnovabile.

ARTICOLO 14
Il Tesoriere

a) ha il compito di elaborare la bozza del bilancio consuntivo che il Consiglio Direttivo approverà e sottoporrà all’approvazione dell’Assemblea generale dei Soci; ha altresì il compito di assicurare la corretta tenuta delle scritture contabili di legge e una gestione amministrativa e fiscale conforme alle prescrizioni di legge, nonché attua le delibere del Consiglio Direttivo in materia amministrativa;
b) viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri;
c) dura in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo in carica che lo nomina, salvo revoca, deliberata prima della scadenza a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo; l’incarico è rinnovabile.

ARTICOLO 15
Le Sezioni

a) Istituzione
Nelle regioni ove vi sono soci Ordinari o Fondatori o Benemeriti che complessivamente raggiungono almeno il numero di tre, il Consiglio Direttivo può istituire una Sezione Regionale dell’Associazione, che avrà sede presso il domicilio del Rappresentante della Sezione.
La sezione è un ufficio locale dell’Associazione non dotato di autonomia patrimoniale ed amministrativa.
b)Rappresentante della sezione.
Il Consiglio Direttivo su proposta dei Soci della regione riuniti in apposita Assemblea, nomina un Rappresentante della sezione;
Il Rappresentante viene nominato per un triennio, e può alla scadenza essere riconfermato sempre su proposta dell’Assemblea dei Soci della regione, ma solo per tre mandati se consecutivi.
La designazione avviene, in apposita Assemblea dei Soci della regione convocata dal Consiglio Direttivo.
Qualora il nominativo proposto non trovasse il consenso del Consiglio Direttivo, questi indirrà una nuova Assemblea per una nuova designazione entro trenta giorni dal ricevimento della notizia della designazione.
Il Rappresentante della Sezione non percepisce alcun compenso per l’attività da lui svolta, salvo l’eventuale rimborso delle spese strettamente sostenute e documentate relative all’esercizio del suo mandato, e preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.
c) Assemblea della sezione.
L’assemblea della sezione sarà convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo dell’Associazione CORALLO a mezzo lettera raccomandata spedita almeno otto giorni prima del giorno fissato per la riunione e contenente l’ordine del giorno, il giorno, il luogo e l’ora della riunione ed indirizzata al socio nel domicilio risultante dall’ultima comunicazione scritta ricevuta dall’Associazione. Con lo stesso avviso può essere prevista anche la convocazione della Assemblea in seconda convocazione.
Le Assemblee della Sezione saranno convocate presso la sede legale dell’Associazione CORALLO o altro luogo indicato nell’avviso purché in Italia.
d) Presidenza
L’Assemblea dei Soci della regione è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Vicepresidente o, in caso di loro impedimento, dal Socio della regione indicato nell’avviso di convocazione .
e) Validità delle deliberazioni
L’Assemblea dei Soci della regione delibera in prima convocazione a maggioranza di voti con la presenza di almeno la metà dei componenti; ed in seconda convocazione, che può essere fissata anche nello stesso giorno della prima, con la maggioranza dei presenti qualunque sia il loro numero.
E’ ammessa la partecipazione all’Assemblea dei Soci della regione mediante delega; Ciascun socio non può essere portatore di più di due deleghe.
f) Oggetto delle deliberazioni
L’Assemblea dei Soci della regione:
• Designa il nominativo del Rappresentante della Sezione da sottoporre per la nomina al Consiglio Direttivo dell’Associazione CORALLO;
g) Deleghe e poteri del Rappresentante della Sezione dell’Associazione.
Il Rappresentante della Sezione nell’ambito dei poteri conferitigli dal Consiglio Direttivo dell’Associazione CORALLO può rappresentare presso le autorità locali competenti nelle materie di interesse dei soci i soci stessi, ed il tutto in linea con le direttive e le indicazioni del Consiglio Direttivo della Associazione CORALLO.
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione CORALLO potrà in ogni momento ed a suo insindacabile giudizio revocare la nomina del Rappresentante della Sezione, o modificare la delega conferita, in caso di operato non conforme alle direttive del Consiglio Direttivo dell’Associazione CORALLO.
In caso di revoca della nomina del Rappresentante il Consiglio Direttivo dell’Associazione CORALLO provvederà entro trenta giorni ad indire l’Assemblea per la designazione di un altro Rappresentante.

ARTICOLO 16
Il Collegio dei Revisori dei Conti

a) è formato da tre membri;
b) ha il compito di esaminare il Bilancio consuntivo, predisponendo un’apposita relazione da distribuire ai Soci, controllando altresì la regolarità della contabilità;
c) la carica dei Revisori dei Conti è incompatibile con qualunque altro incarico associativo.

ARTICOLO 17
Divieto di distribuzione degli utili o degli avanzi di gestione

Per tutta la durata dell’Associazione è fatto assoluto divieto di distribuzione ai Soci, in modo diretto o indiretto, di utili, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

ARTICOLO 18
Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario dell’Associazione inizia il 1° gennaio e si chiude i1 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 19
Scioglimento dell’Associazione

a) Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato, su proposta del Consiglio Direttivo, dall’Assemblea generale dei Soci in sede straordinaria, a norma dell’articolo 10 la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori.
b) All’atto dello scioglimento, l’Assemblea generale dei Soci ha l’obbligo di deliberare sulla devoluzione del patrimonio ad altra Associazione di ispirazione analoga, o ai fini di pubblica utilità, ovvero ad ulteriori destinazioni, in quanto consentite dalla legge, e comunque approvate dalla Presidenza della C.E.I..

ARTICOLO 20
Intrasmissibilità della quota associativa

La quota associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile.

ARTICOLO 21
Altre normative applicabili

Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le norme del codice civile e quelle delle leggi vigenti, con particolare riferimento al capo 3 del titolo 2 del libro primo del codice civile.

 

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