Fondo straordinario editoria: nuove risorse per il 2025

(30 settembre 2025)    Il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha reso noto che è stato adottato il DPCM 17 settembre 2025, in corso di registrazione alla Corte dei conti, recante l’individuazione degli interventi a sostegno delle assunzioni nel campo della digitalizzazione editoriale e degli investimenti in tecnologie innovative effettuati nel settore editoriale e delle emittenti radiotelevisive per l’anno 2025.

Con tale decreto sono state ripartite risorse pari complessivamente a 44 milioni di euro a valere sulle somme residue del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria, di cui all’articolo 1, commi 375-377, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

In particolare, tali risorse sono così ripartite:

– 34 milioni a sostegno degli investimenti in tecnologie innovative realizzati da emittenti televisive e radiofoniche</strong>;

– 2 milioni a sostegno delle assunzioni di professionalità specialistiche nel campo della digitalizzazione editoriale;

– 8 milioni a sostegno degli investimenti in tecnologie innovative realizzati da imprese editrici di quotidiani e periodici e agenzie di stampa.

Per la misura a sostegno degli investimenti in tecnologie innovative, la cui efficacia è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il provvedimento attuativo sarà adottato entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della decisione della Commissione europea.

Per la misura a sostegno delle assunzioni di professionalità specialistiche, concessa nei limiti del regime “de minimis”, le modalità per la fruizione del contributo saranno definite con provvedimento del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria entro il termine di quarantacinque giorni dall’entrata in vigore del DPCM 17 settembre 2025.

Evidenziamo che, per quanto riguarda le misure a sostegno degli investimenti in tecnologie innovative realizzati da emittenti televisive e radiofoniche (Art. 3 del sopracitato DPCM), viene, in particolare, disposto che al fine di incentivare gli investimenti orientati all’innovazione tecnologica e alla transizione digitale nel settore dell’editoria radiofonica e televisiva è riconosciuto un contributo per l’adeguamento e l’ammodernamento tecnologico delle infrastrutture e dei processi produttivi, finalizzati al miglioramento della qualità dei contenuti e della loro fruizione da parte dell’utenza, in misura pari al 70 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025. Il contributo è riconosciuto entro il limite massimo di euro 34.000.000, che costituisce tetto di spesa.

Le sopracitate risorse, come di seguito ripartite, sono attribuite per le finalità e i soggetti di seguito indicati:

a) una quota, pari ad euro 20 milioni, è destinata agli investimenti dei fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA) nazionali titolari di Logical Channel Numbers (LCN), attribuiti secondo quanto previsto dalla delibera AGCOM 116/21/CONS, con esclusione dei soggetti a partecipazione pubblica e dei soggetti titolari di LCN destinati esclusivamente alla diffusione di programma di televendite;

b) una quota, pari ad euro 10 milioni, è destinata agli investimenti dei fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA) operanti in ambito locale che, all’esito delle procedure adottate in attuazione dell’art.1 comma 1034 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, abbiano avuto accesso alla capacità trasmissiva nelle Aree tecniche di cui alla Delibera AGCOM/19/39/CONS;

c) una quota, pari ad euro 4 milioni, è destinata agli investimenti dei titolari di concessioni radiofoniche (locali e nazionali), dei fornitori di contenuti radiofonici digitali e dei consorzi di imprese editoriali operanti in tecnica DAB, previsti dalla Delibera AGCOM 664/09/CONS.

Il decreto specifica altresì che ai fini della predetta agevolazione, gli investimenti devono essere riconducibili ad un progetto complessivo e organico di innovazione tecnologica e di ammodernamento dei processi produttivi da parte dell’impresa richiedente il contributo.

L’agevolazione non è cumulabile con altri benefici previsti dalla normativa locale, regionale, nazionale o europea concessi per le medesime iniziative. Gli investimenti realizzati con il contributo del Fondo non verranno valutati ai fini dell’applicazione del D.P.R. 146/2017.

L’efficacia della sopracitata disposizione è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.

Il provvedimento, infine, specifica che nel caso di insufficienza delle risorse disponibili per ciascuna delle misure previste dal presente decreto, in relazione alle istanze ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale ai rispettivi contributi spettanti.

Nell’ambito dello stanziamento complessivo relativo ai contributi a favore del settore radiotelevisivo, nel caso in cui le risorse destinate ad una o più categorie di cui alle sopracitate lettere a), b) e c) risultino eccedenti rispetto al fabbisogno richiesto, si procede alla ripartizione delle quote eccedenti tra i beneficiari delle altre categorie del medesimo settore in misura proporzionale all’eventuale rispettivo fabbisogno non coperto. (FC)

 

 

Vedi anche:

Fondo straordinario editoria per investimenti in tecnologie innovative 2023, pubblicato l’elenco beneficiari

Fondo straordinario editoria per investimenti in tecnologie innovative 2023: domande online dal 28 ottobre al 19 novembre 2024

Sbloccato dall’UE il Fondo straordinario sostegno editoria per investimenti in tecnologie innovative 2023

 

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