Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 settembre 2025 per l’individuazione di misure a sostegno delle assunzioni nel campo della digitalizzazione editoriale e degli investimenti in tecnologie innovative effettuati nel settore editoriale e delle emittenti radio televisive per l’anno 2025 e ripartizione delle risorse.

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 settembre 2025

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per l’individuazione di misure a sostegno delle assunzioni nel campo della digitalizzazione editoriale e degli investimenti in tecnologie innovative effettuati nel settore editoriale e delle emittenti radio televisive per l’anno 2025 e ripartizione delle risorse.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

di concerto con

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, recante “Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO l’articolo 1, comma 375, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il “Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria”, con una dotazione pari a 90 milioni di euro, per l’anno 2022 ed a 140 milioni di euro per l’anno 2023;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 1, comma 376, della sopra citata legge n. 234 del 2021, il suddetto Fondo era destinato ad incentivare gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all’innovazione tecnologica e alla transizione digitale, l’ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media, nonché a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali e a sostegno della domanda di informazione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 settembre 2022, registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2022 al n. 2733, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy e il Ministro dell’economia e delle finanze, con il quale sono state ripartite le risorse del Fondo straordinario per l’anno 2022 destinate alle misure di sostegno volte ad incentivare gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all’innovazione tecnologica e alla transizione digitale, l’ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media, nonché a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali e a sostegno della domanda di informazione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 agosto 2023, registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2023 al n. 2530, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy e il Ministro dell’economia e delle finanze, con il quale sono state ripartite le risorse del Fondo straordinario per l’anno 2023 per essere destinate alle medesime finalità di cui al precedente decreto;

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026” e, in particolare, l’articolo 1, comma 298 che ha previsto che le risorse del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria di cui all’articolo 1, commi da 375 a 377, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno 2022 e non impiegate, possono essere utilizzate negli anni 2024 e 2025 ai sensi dell’articolo 1, commi 376 e 377, della medesima legge n. 234 del 2021, in misura pari a 14,105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

TENUTO CONTO che dalle risorse del Fondo straordinario destinate alle misure di sostegno per l’anno 2023 sono, altresì, residuate, in relazione alle domande presentate e al fabbisogno richiesto, risorse pari ad euro 34.910.771,80;

VISTA la nota prot. DIE 601 del 29 gennaio 2025 con la quale è stato richiesto il riporto a nuovo nell’esercizio finanziario 2025 delle suddette risorse per destinarle ad interventi a sostegno all’editoria;

VISTO il decreto 33/Bil del 11 febbraio 2025, con il quale nel bilancio di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno 2025 è stata disposta per il CdR 9 – Informazione e editoria – capitolo 950 “Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria (legge di bilancio 2022-2024)” la variazione in aumento dello stanziamento, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, mediante prelevamento dall’avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2024, per il predetto importo di euro 34.910.771,80, da destinare a misure già previste dal Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria;

RITENUTO con il presente provvedimento di procedere all’individuazione, per l’anno 2025, degli interventi a sostegno delle assunzioni di professionalità con specializzazione attestata nel campo della digitalizzazione editoriale, della comunicazione e sicurezza informatica nonché degli investimenti orientati all’innovazione tecnologica e alla transizione digitale effettuati da imprese editrici, agenzie di stampa ed emittenti televisive e radiofoniche;

RITENUTO di destinare alle predette misure risorse, come sopra individuate, per un importo complessivo pari ad euro 44.000.000;

SENTITE le associazioni di categoria più rappresentative sul piano nazionale nel settore delle imprese editrici, delle agenzie stampa e delle emittenti televisive e radiofoniche;

VISTO l’articolo 1, commi 101 e 102, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, secondo cui le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, hanno l’obbligo di stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura di danni cagionati da calamità naturale ed eventi catastrofali e dell’inadempimento di tale obbligo si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche;

TENUTO CONTO che l’articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39 ha disposto che il suddetto termine del 31 marzo 2025 è differito, per le imprese di medie dimensioni, al 1° ottobre 2025, per le piccole e microimprese, al 31 dicembre 2025, e che, per le grandi imprese, per le quali resta fermo il termine dell’obbligo assicurativo del 31 maro 2025, la disposizione di cui all’articolo 1, comma 102, della legge n. 213 del 2023 si applica decorsi novanta giorni dalla data di decorrenza di tale obbligo;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 ottobre 2022, con il quale il Sen. Alberto Barachini è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 25 novembre 2022, con il quale sono, tra l’altro, attribuite al Sottosegretario di Stato, Sen. Alberto Barachini, le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di editoria e prodotti editoriali, informazione e comunicazione del Governo nonché l’attuazione delle relative politiche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022 con il quale il Sen. Adolfo Urso è stato nominato Ministro delle Imprese e del Made in Italy;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022 con il quale la Dott.ssa Marina Elvira Calderone è stata nominata Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

DECRETA

 

Art. 1
(Misure a sostegno delle assunzioni di professionalità specialistiche)

1. Ai datori di lavoro appartenenti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, anche di nuova costituzione, alle agenzie di stampa e alle emittenti radiofoniche e televisive locali e nazionali, non partecipate dallo Stato, che assumono figure professionali, con età inferiore a 36 anni, in possesso di competenze, opportunamente attestate e funzionali all’innovazione tecnologica e digitale, acquisite nel campo della digitalizzazione editoriale, della comunicazione e sicurezza informatica, dei servizi on line nel settore dei media, è riconosciuto un contributo forfettario nella misura di 10.000 euro per ogni assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, perfezionatosi nel corso dell’anno 2025. Il contributo è riconosciuto entro il limite massimo di 2 milioni di euro per l’anno 2025, che costituisce tetto di spesa.

2. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse nei limiti di cui al Regolamento (UE) 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.

 

Art. 2
(Misure a sostegno degli investimenti in tecnologie innovative realizzati da imprese editrici di quotidiani e periodici e agenzie di stampa)

1. Al fine di incentivare gli investimenti orientati all’innovazione tecnologica e alla transizione digitale delle imprese editrici di quotidiani e periodici e delle agenzie di stampa, è riconosciuto un contributo per l’adeguamento e l’ammodernamento tecnologico delle infrastrutture e dei processi produttivi, finalizzati al miglioramento della qualità dei contenuti e della loro fruizione da parte dell’utenza, in misura pari al 70 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025. Il contributo è riconosciuto entro il limite massimo di euro 8.000.000 per l’anno 2025, che costituisce tetto di spesa.

2. Ai fini dell’agevolazione di cui al comma 1, gli investimenti devono essere riconducibili ad un progetto complessivo e organico di innovazione tecnologica e di ammodernamento dei processi produttivi da parte dell’impresa richiedente il contributo.

3. L’agevolazione di cui al presente articolo non è cumulabile con altri benefici previsti dalla normativa locale, regionale, nazionale o europea concessi per le medesime iniziative.

4. L’efficacia della disposizione di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.

 

Art. 3
(Misure a sostegno degli investimenti in tecnologie innovative realizzati da emittenti televisive e radiofoniche)

1. Al fine di incentivare gli investimenti orientati all’innovazione tecnologica e alla transizione digitale nel settore dell’editoria radiofonica e televisiva è riconosciuto un contributo per l’adeguamento e l’ammodernamento tecnologico delle infrastrutture e dei processi produttivi, finalizzati al miglioramento della qualità dei contenuti e della loro fruizione da parte dell’utenza, in misura pari al 70 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025. Il contributo è riconosciuto entro il limite massimo di euro 34.000.000, che costituisce tetto di spesa.

2.Le risorse di cui al comma 1, come di seguito ripartite, sono attribuite per le finalità e i soggetti di seguito indicati:
a) una quota, pari ad euro 20 milioni, è destinata agli investimenti dei fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA) nazionali titolari di Logical Channel Numbers (LCN), attribuiti secondo quanto previsto dalla delibera AGCOM 116/21/CONS, con esclusione dei soggetti a partecipazione pubblica e dei soggetti titolari di LCN destinati esclusivamente alla diffusione di programma di televendite;
b) una quota, pari ad euro 10 milioni, è destinata agli investimenti dei fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA) operanti in ambito locale che, all’esito delle procedure adottate in attuazione dell’art.1 comma 1034 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, abbiano avuto accesso alla capacità trasmissiva nelle Aree tecniche di cui alla Delibera AGCOM/19/39/CONS;
c) una quota, pari ad euro 4 milioni, è destinata agli investimenti dei titolari di concessioni radiofoniche, dei fornitori di contenuti radiofonici digitali e dei consorzi di imprese editoriali operanti in tecnica DAB, previsti dalla Delibera AGCOM 664/09/CONS.

3. Ai fini dell’agevolazione di cui al comma 1, gli investimenti devono essere riconducibili ad un progetto complessivo e organico di innovazione tecnologica e di ammodernamento dei processi produttivi da parte dell’impresa richiedente il contributo.

4. L’agevolazione di cui al presente articolo non è cumulabile con altri benefici previsti dalla normativa locale, regionale, nazionale o europea concessi per le medesime iniziative. Gli investimenti realizzati con il contributo del Fondo non verranno valutati ai fini dell’applicazione del D.P.R. 146/2017.

5. L’efficacia della disposizione di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.

 

Art. 4
(Oneri finanziari)

1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, per un importo complessivo fino ad euro 44.0000.000 per l’anno 2025, si provvede mediante utilizzo delle risorse residue del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria, di cui all’articolo 1, comma 375, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, secondo quanto di seguito indicato:
− euro 14.105.000, a valere sulle risorse residue del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria per l’anno 2022, da utilizzare per l’anno 2025, ai sensi dell’articolo 1, comma 298, legge 30 dicembre 2023, n. 213, secondo quanto specificato in premessa;
− euro 29.895.000, a valere su quota parte delle risorse residue del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria per l’anno 2023, secondo quanto specificato in premessa.

 

Art. 5
(Requisiti e modalità per la fruizione delle misure agevolative)

1. I requisiti e le modalità per la fruizione del contributo di cui all’articolo 1 del presente decreto sono definiti con provvedimento del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore del presente decreto e pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.

2. I requisiti e le modalità per la fruizione dei contributi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto sono definiti con provvedimento del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della decisione della Commissione Europea e pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.

3. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili per ciascuna delle misure previste dal presente decreto, in relazione alle istanze ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale ai rispettivi contributi spettanti. Nell’ambito dello stanziamento complessivo relativo ai contributi a favore del settore radiotelevisivo, nel caso in cui le risorse destinate ad una o più categorie di cui alle lettere a), b) e c) dell’articolo 3 risultino eccedenti rispetto al fabbisogno richiesto, si procede alla ripartizione delle quote eccedenti tra i beneficiari delle altre categorie del medesimo settore in misura proporzionale all’eventuale rispettivo fabbisogno non coperto.

Roma,

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato con delega in materia di informazione ed editoria

Il Ministro delle imprese e del made in Italy

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

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