15 dicembre 2021, n. 591 Sentenza della Corte d’Appello di Cagliari

 

15 DICEMBRE 2021

SENTENZA N. 591 DELLA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI

— Sechi Presidente Estensore — M.R. (avv. D. Corso) c. XXX S.p.a. (avv.ti C. Valentino e I. Menne)

Diritto di cronaca – Diritto all’oblio – Notizia pubblicata su un quotidiano – Obbligo della testata giornalistica di procedere al successivo aggiornamento della notizia – Esclusione – Diritto dell’interessato di chiedere alla testata l’aggiornamento – Sussiste.

(Reg. UE 2016/679, artt. 16 e 17)

Per le testate giornalistiche non sussiste alcun obbligo generale e automatico di aggiornamento e/o di rimozione delle notizie una volta che sia trascorso un determinato lasso di tempo; tuttavia, l’interessato ha sempre diritto di richiedere l’aggiornamento e/o la cancellazione dei suoi dati. Il diritto all’aggiornamento della notizia, che si traduce nella facoltà di richiedere alla testata giornalistica l’aggiornamento dei propri dati, risponde, per un verso, e in via prioritaria, all’interesse del singolo a non vedere la rappresentazione della propria identità vincolata ad informazioni non contestualizzate con le vicende successive e, quindi, parziali e sostanzialmente non vere; per altro verso risponde indirettamente anche all’interesse della collettività ad un’informazione tempestiva e, soprattutto, corretta e completa.

(Omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con atto di citazione notificato il 21.08.2010 M.R. in proprio e in qualità di legale rappresentante della E. I. E. s.r.l., convenne in giudizio davanti al Tribunale di Cagliari XXX S.p.a. esponendo:

  • in data 08.03.2008 a (Omissis), località (Omissis), era stato tratto in arresto in quanto colto in presunta flagranza di reato di furto di piante di ulivo;
  • in data 10.03.2008 era stata data notizia dell’arresto tramite la pubblicazione sulla prima pagina e alla pagina 15 del quotidiano stampato “XXX” di un articolo (Omissis) contenente i dati personali (nome, cognome, residenza ed età);
  • in seguito alla convalida dell’arresto e al rinvio a giudizio di M.R. in data 11.03.2008 era stato pubblicato, sul medesimo quotidiano cartaceo, un ulteriore articolo di aggiornamento (Omissis) che in seguito era stato pubblicato, unitamente al primo articolo, sulla testata online dell’XXX;
  • con sentenza n. 974 del 29.05.2009 M.R. era stato assolto con formula piena, dal Tribunale di Cagliari “perché il fatto non costituisce reato”, ma contrariamente a quanto fin allora accaduto non era stata fornita alcuna notizia sul quotidiano “XXX” in merito all’esito del processo penale;
  • preso atto del fatto che digitando il proprio nominativo sui motori di ricerca di internet era possibile visualizzare gli articoli pubblicati sul quotidiano, con lettere raccomandate del 23.07.2009, del 10.08.2009 e del 28.12.2009 – rimaste prive di risposta – M.R. aveva richiesto al Direttore dell’XXX di espungere dal web gli articoli in questione e di dare notizia della assoluzione, dedicando all’aggiornamento della vicenda lo stesso spazio grafico riservato agli articoli precedenti;
  • a causa dell’assenza di riscontro da parte della testata giornalistica erano, quindi derivati pregiudizi, patrimoniali e non patrimoniali, sia a M.R. che alla società, della quale era legale rappresentante, E. I. E. s.r.l., la quale aveva perduto alcune occasioni professionali nella misura in cui era stata minata la credibilità del suo amministratore unico.
  • Rappresentati tali fatti, e precisato che alla data dell’atto di citazione era ancora possibile rinvenire sui motori di ricerca l’articolo dell’XXX del 10.03.2008, gli attori quindi lamentarono la lesione dei propri diritti di nome, immagine, identità personale, onore, decoro e reputazione per illegittima violazione dei limiti della continenza e della pertinenza nell’esercizio del diritto di cronaca, chiedendo la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado e della notizia inerente l’assoluzione di M.R. nel processo penale, con medesimo spazio grafico riservato all’articolo del 10.03.2008, oltre che la inibizione della diffusione degli articoli dell’XXX. Chiesero inoltre la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, stimati equitativamente in € 50.000,00 per ciascuna parte.

Si costituì l’XXX S.p.a. che, nel contestare il merito delle avverse pretese, eccepì illegittimo esercizio del diritto di cronaca giudiziaria in quanto i fatti storici descritti al momento della pubblicazione degli articoli erano fedeli allo stato delle indagini e agli atti giudiziari emessi fino a quel momento e, quindi, oggettivamente veri e insuscettibili di una “diffamatorietà retroattiva” derivante dai successivi accertamenti compiuti in sede giudiziaria. Inoltre, la convenuta sostenne l’inconferenza del diritto di rettifica posto che tale diritto, temporalmente e inscindibilmente connesso alla notizia da rettificare, non era mai stato esercitato nei giorni immediatamente successivi alla pubblicazione. M.R. invece, aveva agito in giudizio pretendendo illegittimamente di imporre alla convenuta la pubblicazione di una notizia totalmente nuova e relativa all’assoluzione nel processo penale. Infine, l’XXX S.p.a. dedusse l’irreperibilità sul proprio sito e sul web della copia digitale degli articoli in quanto, fin dalla data della prima lettera raccomandata inviata da M.R. aveva provveduto a deindicizzare la notizia che era rimasta disponibile sul diverso sito della Regione Sardegna.
Istruita la causa con produzioni documentali, con sentenza n. 997/2018 il Tribunale adito, rilevata in via preliminare la cessazione della materia del contendere con riferimento alla richiesta di inibizione degli articoli – ormai irreperibili sul web – accolse parzialmente le pretese avanzate.
In particolare, il primo giudicante ritenne che, sebbene vi fosse stato un legittimo esercizio del diritto di cronaca giudiziaria da parte della convenuta, questa aveva di fatto trattato e diffuso i dati personali di M.R. determinando quindi l’applicabilità della disciplina del Codice della Privacy D.lgs.196/2003 e, nello specifico, dell’art. 7 che riconosce il diritto dell’interessato all’aggiornamento delle informazioni e dei dati che lo riguardino. Pertanto, risultando incontroverse sia le richieste, formulate da M.R. per lettere raccomandate, relative alla pubblicazione della notizia dell’assoluzione e l’omessa pubblicazione della notizia da parte dell’XXX S.p.a., il primo giudice ritenne sussistente la violazione del diritto di M.R. all’aggiornamento delle informazioni relative alla propria persona e la successiva lesione dell’identità personale, condannando la convenuta alla pubblicazione della notizia di assoluzione con medesimo risalto accordato all’articolo del 10.03.2008 e al risarcimento del danno non patrimoniale, liquidato equitativamente in € 8.000,00, ex art. 15 D.lgs. 196/2003.
Per converso, il Tribunale adito rigettò sia le pretese avanzate dalla E.I.E. S.r.l., non risultando individuabile il nome della società negli articoli dell’XXX né debitamente provati i pregiudizi da questa patiti, sia la domanda di pubblicazione della sentenza in considerazione dell’accoglimento della domanda di aggiornamento della notizia mediante divulgazione dell’assoluzione.
Avverso tale sentenza l’XXX S.p.a. ha proposto appello cui ha resistito.
All’udienza di precisazione delle conclusioni la causa è stata trattenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un primo articolato motivo di gravame l’appellante ha censurato l’omessa valutazione da parte del Tribunale di due fatti decisivi per il giudizio, rappresentati dalla cancellazione degli articoli del 10 e 11 marzo 2009 dalla testata online e dalla circostanza per cui il giornale cartaceo l’XXX, dopo la prima pubblicazione, non aveva più trattato la vicenda relativa a M.R. dai quali era dipesa la cessazione del trattamento dei dati personali di M.R. a partire dal 23.07.2009.
Infatti, a dire dell’appellante, premesso che “la tutela del diritto all’aggiornamento della notizia sussiste come corollario del diritto all’oblio” che “opera al momento in cui può essere validamente azionato”, tali circostanze avrebbero determinato l’insussistenza, al momento della proposizione della domanda giudiziale, del diritto all’oblio in capo a M.R. e, conseguentemente, anche del diritto all’aggiornamento, il quale, al più, sarebbe stato azionabile verso la Regione Sardegna data la pubblicazione nel diverso sito dell’articolo del 10.03.2008 dopo la cancellazione dello stesso dalla testata online.
Con un ulteriore motivo l’appellante ha poi lamentato l’errata applicazione dei principi e della giurisprudenza enunciati in materia di trattamento dei dati personali sul rilievo che, non essendovi al tempo della domanda di M.R. un concreto trattamento dei dati personali, difetterebbe il presupposto fondamentale della reiterata divulgazione delle informazioni per il riconoscimento del diritto all’oblio e della tutela dell’interessato alla proiezione sociale della propria identità individuale. Inoltre, secondo l’appellante, tale diritto non sarebbe sussistito neanche prima della deindicizzazione degli articoli sui motori di ricerca, posto che fino all’assoluzione avvenuta due mesi prima, la notizia era oggettivamente vera e attuale e non era “certamente trascorso quel considerevole lasso di tempo che costituisce presupposto indefettibile per l’oblio”.
Ciò considerato, il giudice di primo grado avrebbe, quindi, errato nel riconoscere a M.R. un diritto all’aggiornamento della notizia ad nutum, “cioè a prescindere dalla mancata reiterata divulgazione della stessa (notizia) dopo la prima ed unica diffusione”, e nel condannare l’appellante “alla pubblicazione di una “rettifica atipica” sul giornale cartaceo a distanza di 10 anni dall’unica pubblicazione nel medesimo stampato della notizia e a 9 anni dalla cancellazione e deindicizzazione sul giornale online”; rettifica che, tra l’altro, secondo l’appellante, esorbiterebbe dall’ambito di applicazione dell’art. 8 della Legge sulla Stampa in quanto avente ad oggetto non una notizia di stampa bensì una notizia diffusa tramite rete internet e non più disponibile sulla testata.
In ultimo, con ulteriore doglianza, l’appellante ha censurato la statuizione di condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali per lesione dell’identità personale di M.R. sul rilievo che questi si sarebbe limitato ad invocare un danno in re ipsa e, pertanto, risulterebbe totalmente inadempiuto l’onere della prova in merito alla sussistenza ed entità delle conseguenze pregiudizievoli patite dalla pubblicazione degli articoli.
Tali censure, da trattare unitariamente in quanto tra loro collegate, sono prive di fondamento.
L’appellante contesta, in sostanza, il diritto dell’appellato alla pubblicazione della notizia inerente all’assoluzione nel processo penale in forza dell’asserto secondo cui il diritto all’aggiornamento costituirebbe “corollario del diritto all’oblio”, tutelabile nella misura in cui sussistano i presupposti per garantire la tutela della riservatezza della persona di cui vi è un concreto trattamento dei dati.
Tuttavia questo postulato non coglie nel segno, posto che i diritti all’oblio e all’aggiornamento, benché entrambi afferenti in radice al più ampio diritto alla protezione dei dati personali, sono per certi versi antitetici e rispondenti ad interessi diversi.
Anzitutto va osservato che l’esistenza del diritto all’oblio è stata affermata sia nella giurisprudenza europea che in quella nazionale, con riferimento a fattispecie differenti, nelle quali si è sempre posta, peraltro, l’esigenza di un contemperamento tra due diversi diritti di rilievo costituzionale, il diritto alla cronaca, posto al servizio dell’interesse pubblico dell’informazione, ed il diritto della persona a che certe vicende della propria vita, insuscettibili di generare o soddisfare un apprezzabile interesse della generalità dei consociati, permangano sotto il suo controllo e nella sfera privata. Ora, nel particolare caso di notizie già lecitamente divulgate nel passato, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, il diritto all’oblio si rivela recessivo rispetto al diritto di cronaca “solo in presenza di determinate condizioni, fra le quali il contributo arrecato dalla diffusione della notizia ad un dibattito di interesse pubblico, l’interesse effettivo ed attuale alla diffusione, la grande notorietà del soggetto rappresentato, le modalità in concreto impiegate e la preventiva informazione dell’interessato finalizzata a consentirgli il diritto di replica prima della divulgazione” (Cass. Sez. Un. 19681/2019).
In sostanza, premesso il lecito esercizio della cronaca secondo i criteri di pertinenza, continenza ed essenzialità, il diritto all’oblio, nella sua più intima essenza, risponde all’interesse del singolo  a restare nell’anonimato quando le notizie sul suo passato non rispondano, ab origine o per il trascorrere del tempo, all’interesse della collettività all’informazione.
La tutela di tale interesse si traduce, quindi, nella facoltà di richiedere la rimozione dei dati pubblicati, indicata all’art. 7 – ormai abrogato, del D.lgs. n. 196/2003 e disciplinata dal Regolamento UE 2016/679 all’art. 17 – non a caso rubricato “Diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio”)” – ovvero la deindicizzazione nel caso di divulgazione via internet.
Ciò posto, si deve tuttavia osservare che l’esistenza del diritto al relegare alla memoria notizie del passato solo quando non vi sia un interesse concreto della collettività all’informazione, non esclude il diritto dell’interessato a partecipare direttamente al trattamento dei propri dati quando l’interesse della collettività ancora sussista, atteso che ogni libertà fondamentale trova i propri limiti in quella altrui, per cui il punto nodale del bilanciamento consiste nel reperire un equilibrio volto ad evitare che la piena tutela di un interesse si traduca nell’obliterazione di quello contrapposto.
A tal proposito, infatti, con la sentenza n. 5525 del 2012, richiamata tra l’altro nelle più recenti pronunce (Cass. 15160/2021), la Suprema Corte ha affermato che l’emanazione del decreto legislativo n. 196 del 2003, con cui il diritto alla riservatezza ha visto ampliarsi il proprio contenuto venendo a compendiarsi anche il diritto alla protezione dei dati personali, “ha sancito il passaggio da una tutela statica ad una tutela dinamica” attraverso il riconoscimento di poteri di ingerenza nel trattamento dei dati, per cui “l’interessato è divenuto compartecipe nell’utilizzazione dei propri dati personali”. In tale contesto si inserisce il diritto all’aggiornamento che risponde, per un verso, e in via prioritaria, all’interesse del singolo a non vedere la rappresentazione della propria identità vincolata ad informazioni non contestualizzate con le vicende successive e, quindi, parziali e sostanzialmente non vere; per altro verso, risponde indirettamente anche all’interesse della collettività ad un’informazione tempestiva e, soprattutto, corretta e completa.
Nel caso in esame emerge dalle evidenze istruttorie, nonché dalle prospettazioni e contestazioni delle parti, che alla data della prima richiesta avvenuta ad un mese di distanza dall’assoluzione e a solo un anno dall’arresto, specificamente diretta ad ottenere la deindicizzazione e l’aggiornamento della notizia, sussisteva un concreto trattamento dei dati personali da parte dell’odierna appellante posto che gli articoli erano liberamente accessibili giacché ripubblicati dalla testata online.
In altri termini, quel che va evidenziato è che M.R. con la richiesta di pubblicazione di altro articolo di «aggiornamento» mediante la diffusione della notizia relativa all’esito della vicenda giudiziaria ove si era trovato coinvolto, aveva manifestato un diritto del tutto contrario all’oblio; infatti, al tempo della richiesta dell’aggiornamento, era passato poco più di un anno dalla pubblicazione della notizia dell’arresto, cosicché la notizia stessa era ancora «calda» e di interesse nel contesto locale ove si era svolta la vicenda ove vive M.R. e di diffusione del quotidiano. Inoltre risulta pacifico che, a fronte di tale richiesta, l’XXX S.p.a. aveva proceduto alla deindicizzazione della notizia senza, tuttavia, adempiere alla richiesta di aggiornamento tramite la pubblicazione dell’assoluzione dell’interessato.
Pertanto, come evidenziato dal primo giudicante con argomentazioni corrette e condivisibili, da tale omessa pubblicazione è derivata la violazione del diritto all’aggiornamento esercitato e la successiva lesione della sua proiezione sociale.
Tant’è che il medesimo articolo del 10.03.2008 era stato ripubblicato dal sito della Regione benché deindicizzato e, quindi, virtualmente irreperibile.
Parimenti, risulta altresì corretto il riconoscimento da parte del giudice in merito alla sussistenza del danno e al quantum liquidato in via equitativa; il danno morale rappresenta il patema d’animo, la sofferenza interiore patita dall’individuo in conseguenza della lesione non futile di un diritto o valore costituzionalmente tutelato, prescinde da un rigoroso fondamento medico-legale e, pertanto, come affermato dalla Suprema Corte, deve essere allegato e provato facendo ricorso a plurimi strumenti probatori, ivi compresi, il fatto notorio, le massime d’esperienza e le presunzioni semplici (vd Cass. 25164/2020); presunzioni che, nel caso in oggetto, consistono nella circostanza che, dal tempo della richiesta di deindicizzazione e aggiornamento della notizia, l’identità di M.R. è rimasta rappresentata agli occhi della pubblica opinione tramite notizie attinenti a fatti di rilevanza penale, che lo hanno visto nel ruolo di arrestato in flagranza di furto, lecitamente riportate ma parziali in quanto non contestualizzate al dato di assoluta attualità relativo alla piena assoluzione ad esito del processo.
Per le ragioni esposte l’appello proposto dalla XXX S.p.a. deve essere rigettato, con conseguente condanna dell’appellante alle spese del presente grado.

(Omissis)

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