5 MARZO 2024
SENTENZA DEL TAR LAZIO, SEZ. IV TER
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE QUARTA TER
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale xxxx del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da XXX S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati (…), (…) e (…), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
YYY S.r.l., non costituita in giudizio;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
– del Decreto interministeriale Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero dell’Economia e delle Finanze datato 27/11/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 15 del 20/01/2021 nelle disposizioni di cui all’art. 3, commi 11 e 12;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 17/11/2021:
– del Decreto del Direttore Generale della D.G.S.C.E.R.P. del Ministero dello Sviluppo Economico datato 14/09/2021, pubblicato il 15/09/2021, REGISTRO UFFICIALE.Int.0121863, con l’allegato elenco degli operatori di rete beneficiari degli indennizzi;
– del provvedimento di revoca del diritto d’uso inerente il ch nn UHF, contenuto nella Nota del Direttore Generale della D.G.S.C.E.R.P. del Ministero dello Sviluppo Economico, datata 17/09/2021, REGISTRO UFFICIALE.U.0122489;
– nonchè di ogni altro provvedimento o atto presupposto, connesso, coevo o consequenziale, anche se non conosciuto;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 2/1/2024:
– per la declaratoria di nullità, annullamento o disapplicazione del Decreto Direttoriale della D.G.S.C.E.R.P. del Ministero delle Imprese e del Made in Italy prot. mimit.AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE.I.0224159.20-11-2023, pubblicato in data 20/11/2023 sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
– di ogni altro provvedimento o atto presupposto, connesso, coevo o consequenziale, anche se non conosciuto, ivi ricompreso l’allegato al suddetto Decreto recante l’elenco degli importi residui spettanti agli operatori di rete in ambito locale che hanno rilasciato obbligatoriamente ed anticipatamente i detenuti diritto d’uso delle frequenze televisive digitali terrestre.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 marzo 2024 il dott. Valentino Battiloro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente gravame ha ad oggetto la legittimità del decreto interministeriale del 27 novembre 2020 (e dei successivi atti presupponenti) con il quale sono state individuate le modalità operative e le procedure per l’erogazione di indennizzi previsti dall’articolo 1, comma 1039 lettera b) della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) in favore degli operatori di rete locali che hanno rilasciato le frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre afferenti al proprio diritto d’uso nell’ambito della liberazione della banda 700 MHz.
2. La società ricorrente era titolare, prima del rilascio volontario della frequenza, del diritto d’uso definitivo in tecnica digitale terrestre del canale nn UHF per i bacini provinciali di (…) e (…), in virtù della determina prot. n. (…) del (…) del MiSE – D.G.S.C.E.R.P. recante la limitazione d’uso all’area di servizio degli impianti.
3. A sostegno del ricorso introduttivo viene articolato un unico motivo con il quale si deducono i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sulla base delle seguenti considerazioni.
3.1. Il decreto interministeriale, nell’individuare in premessa i criteri di attribuzione degli indennizzi previsti in favore degli operatori di rete in ambito locale, sembra assegnare decisivo rilievo al dato della popolazione residente nella provincia, come del resto confermato dal contenuto dell’art. 3, commi 9 e 10, che assume tale dato quale parametro di riferimento per la determinazione dell’indennizzo da erogare alle emittenti titolari di un diritto d’uso completo.
3.2. Il successivo comma 11 dell’art. 3, tuttavia, stabilisce per gli operatori titolari di un diritto d’uso limitato, come quello della ricorrente, un diverso criterio di quantificazione dell’indennizzo ancorandolo al dato della popolazione residente nei comuni nei quali sono situati gli impianti.
3.3. Ciò condurrebbe ad un’irragionevole disparità di trattamento tra gli operatori, con conseguente illegittimità del citato comma 11.
4. Con un primo atto di motivi aggiunti dell’17/11/2021 la società ricorrente ha quindi impugnato il decreto direttoriale del Mise (n. REGISTRO UFFICIALE.Int.0121863 del 14/09/2021) che, in applicazione il menzionato comma 11 dell’art. 3, ha fissato la misura dell’indennizzo sulla base della popolazione residente nei comuni ove sono ubicati gli impianti e il provvedimento di revoca del diritto d’uso del canale nn UHF (n. REGISTRO UFFICIALE.U.0122489 del 17/09/2021), invocandone l’illegittimità derivata in ragione di quanto dedotto nel ricorso introduttivo.
5. Con un secondo atto di motivi aggiunti del 02/01/2024 la stessa ha infine impugnato il decreto direttoriale del 20/11/2023 avente ad oggetto la liquidazione delle somme residue, deducendo l’illegittimità derivata del provvedimento gravato e, sotto autonomo profilo, il contrasto del medesimo con l’obbligo di accantonamento previsto dall’art. 3, comma 1, DM 27/11/2020.
6. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, costituitosi in giudizio, dopo aver evidenziato che parte ricorrente ha impugnato anche il comma 12 dell’art. 3 del DM 27/11/2020, non rilevante nella fattispecie in esame, ha chiesto il rigetto del ricorso e dei primi motivi aggiunti evidenziando che nel citato decreto interministeriale non vi sarebbe alcun riferimento alla “copertura effettiva dell’impianto” come parametro di riferimento dei criteri di liquidazione dell’indennizzo.
6.1. Quanto ai secondi motivi aggiunti, l’Amministrazione ha evidenziato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l’impugnato decreto direttoriale nulla dispone in ordine all’accantonamento di cui all’art. 3, comma 1, DM 27/11/2020.
7. Con memoria di replica tempestivamente depositata, preso atto della precisazione di parte resistente di cui al punto sub 6.1., ha chiesto, limitatamente al terzo atto di motivi aggiunti, dichiararsi la cessazione della materia del contendere o il sopravvenuto difetto di interesse.
8. Alla pubblica udienza del 5 marzo 2024 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione, come da verbale.
9. Per quanto concerne il ricorso introduttivo, ritiene il Collegio che sussista il lamentato vizio di eccesso di potere, per contraddittorietà intrinseca e manifesta irragionevolezza, dell’art. 3, co. 11, del DM 27/11/2020, che, nello stabilire un diverso criterio di determinazione degli indennizzi per il rilascio volontario delle frequenze d’uso da parte delle emittenti titolari di un diritto d’uso limitato, realizza un’indebita disparità di trattamento con gli operatori privi di tale limitazione.
9.1. Occorre evidenziare che nelle premesse del decreto interministeriale in esame, l’Amministrazione ha indicato i criteri seguiti nella determinazione dell’indennizzo facendo esplicito riferimento alla necessità di:
– «dover quantificare l’indennizzo da riconoscere agli operatori di rete locali in base alla popolazione residente nelle province oggetto di ciascun diritto d’uso»;
– «di dover indennizzare operatori che, servendo territori ortograficamente complessi, hanno dovuto realizzare reti costituite da un numero elevato di impianti, affrontando, rispetto ad altri operatori, costi maggiori a parità di popolazione servita»;
– «tenere conto sia della popolazione residente nelle province oggetto del diritto d’uso che del numero di impianti legittimamente eserciti operanti sulla frequenza da rilasciare oggetto del diritto d’uso».
9.2. Dall’esame di tali premesse, dunque, si evince il principio, di ordine generale, in base al quale la misura dell’indennizzo dovrebbe essere calcolata tenendo in considerazione la popolazione residente nelle province oggetto dei diritti d’uso e gli eventuali maggiori costi sostenuti dagli operatori che hanno realizzato più impianti, a parità di popolazione servita.
9.3. Tale principio trova conferma nell’art. 13, comma 9 («Nel caso di diritto d’uso con uso esclusivo della frequenza su tutto il territorio di una o più province (c.d. diritto d’uso completo), ai fini della quantificazione del relativo indennizzo, verrà considerato il valore della popolazione residente, di cui al precedente comma 5, nelle province oggetto del diritto d’uso») e 10 («Nel caso in cui sulla medesima provincia e sulla medesima frequenza siano presenti più operatori di rete titolari di diritto d’uso o di autorizzazione temporanea, ovvero nel caso di titolo autorizzatorio limitato ad un territorio non coincidente con quello delle circoscrizioni amministrative (c.d. diritto d’uso limitato), il calcolo della popolazione ai fini della quantificazione del relativo indennizzo, sarà effettuato dividendo il numero totale degli abitanti di tale provincia fra tutti gli operatori di rete titolari di diritto d’uso o di autorizzazione temporanea presenti sulla medesima frequenza»), ove il dato della popolazione residente nella provincia assume rilievo centrale ai fini della quantificazione dell’indennizzo.
9.4. Tale criterio di determinazione viene tuttavia derogato dal successivo comma 11, in base al quale «nel caso in cui in una provincia sia presente un solo operatore titolare di diritto d’uso limitato, esercito con più impianti, ai fini della quantificazione del relativo indennizzo verrà considerata la popolazione residente nei comuni nei quali sono situati gli impianti».
9.5. Il comma in esame, dunque, contempla un criterio completamente avulso dal sistema tratteggiato dal decreto, che nelle petizioni di principio sembra riconoscere assoluta rilevanza alla popolazione residente nella provincia, con conseguente contraddittorietà intrinseca in parte qua del decreto impugnato.
9.6. L’irragionevolezza della disposizione emerge in modo ancor più evidente se si considera l’evidente disparità di trattamento che deriva dall’applicazione dei sui indicati criteri di determinazione dell’indennizzo: un operatore con diritto d’uso completo sulla provincia, anche se titolare di un impianto con una limitata area di copertura del segnale, riceve un trattamento più favorevole rispetto a un’emittente titolare di diritto d’uso limitato, ma dotata di impianti con un’area di copertura più estesa del primo.
9.7. Non possono condividersi le considerazioni di parte resistente secondo cui il criterio della copertura effettiva degli impianti, di fatto invocato dalla ricorrente e non contemplato dal decreto, incontrerebbe difficoltà applicative (in quanto suscettibile di modifiche e contestazioni di varia natura) e non garantirebbe le necessarie esigenze di speditezza della procedura di liquidazione dell’indennizzo.
9.8. Sul punto preme evidenziare, in primo luogo, che il dato della popolazione servita non appare completamente estraneo al contenuto del decreto in parola che, come sopra evidenziato, viene dal medesimo richiamato in relazione alla necessità di dover indennizzare gli operatori che, servendo territori ortograficamente complessi, hanno dovuto realizzare reti costituite da un numero elevato di impianti.
9.9. In secondo luogo, ritiene il Collegio che l’interesse pubblico a una celere definizione delle procedure di liquidazione degli indennizzi non possa in alcun modo giustificare una disparità di trattamento tra gli operatori e, dunque, una compressione del principio di ragionevolezza e del principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.
10. Dalle superiori considerazioni deriva altresì la fondatezza dei primi motivi aggiunti limitatamente all’impugnativa del decreto di determinazione e liquidazione dell’indennizzo del 14/09/2021: l’annullamento dell’atto presupposto determina l’illegittimità di quello presupponente, venendo meno la situazione giuridica che costituisce la condizione unica e necessaria per la sua legittima esistenza (cd. invalidità derivata).
11. E’ infondato, invece, il primo atto di motivi aggiunti, nella parte in cui si chiede l’annullamento del provvedimento di revoca del diritto d’uso del canale nn UHF (n. REGISTRO UFFICIALE.U.0122489 del 17/09/2021).
11.1. Tale ultimo provvedimento, invero, non è in rapporto di presupposizione con il DM 27/11/2020, ma è la naturale conseguenza del rilascio volontario della frequenza comunicato dalla ricorrente al Ministero con la nota prot. n. 28169 dell’1/6/2020.
12. Quanto al secondo atto di motivi aggiunti, ferma anche in tal caso l’illegittimità derivata dell’impugnato decreto direttoriale, non può essere accolta la richiesta di cessazione della materia del contendere avanzata da parte ricorrente nella memoria di replica del 12/02/2024: per costante giurisprudenza, la cessazione della materia del contendere può essere pronunciata nel caso in cui il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso (Cons. Stato, sez. V, 7 maggio 2018, n. 2687), così da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l’oggettivo venir meno della lite (Cons. Stato, sez. IV, 18 febbraio 2020, 1227; Cons. Stato, sez. III, 22 febbraio 2018, n. 1135; Cons. Stato, sez. IV, 22 gennaio 2018, n. 383; Cons. Stato, sez. IV, 7 maggio 2015, n. 2317).
12.1. Nella fattispecie in esame parte ricorrente non ha ottenuto in via amministrativa il bene della vita anelato, ma ha semplicemente appreso dalla lettura della memoria di parte resistente che il decreto direttoriale impugnato non sarebbe affetto da vizi autonomi.
12.2. Sussistono pertanto i presupposti per la parziale declaratoria di improcedibilità del terzo atto di motivi aggiunti, anch’essa sollecitata nella memoria di replica del 12/02/2024 da parte ricorrente, per sopravvenuto difetto di interesse.
13. In conclusione, il ricorso introduttivo, avente ad oggetto l’art. 3, co. 11, del DM 27/11/2020, va accolto, con conseguente illegittimità derivata del decreto di determinazione e liquidazione del 14/09/2021, impugnato con i primi aggiunti, nonché del decreto direttoriale di liquidazione delle somme residue del 20/11/2023, impugnato con i secondi motivi aggiunti, dovendo pertanto l’Amministrazione, in sede di riedizione del potere, individuare un criterio di liquidazione dell’indennizzo coerente con la ratio della disciplina generale adottata.
14. L’annullamento in parte qua del DM 27/11/2020 non produce effetti sul provvedimento di revoca del diritto d’uso del canale nn UHF (n. REGISTRO UFFICIALE.U.0122489 del 17/09/2021), da considerarsi legittimo in base alle considerazioni sub 11 e 11.1.
15. Va infine dichiarata, ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), c.p.a., la parziale improcedibilità per difetto di interesse del secondo atto di motivi aggiunti.
16. Le spese di lite possono essere compensate tenendo conto della peculiarità della controversia e della parziale fondatezza dei primi motivi aggiunti e della declaratoria di parziale improcedibilità dei secondi motivi aggiunti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando:
– accoglie il ricorso introduttivo, il primo ed il secondo atto di motivi aggiunti, nei termini di cui in motivazione;
– dichiara la parziale improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del secondo atto di motivi aggiunti;
– compensa le spese tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2024 con l’intervento dei magistrati:
Rita Tricarico, Presidente
Valerio Bello, Referendario
Valentino Battiloro, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Valentino Battiloro Rita Tricarico
Pubblicato il 27/03/2024

