Aggiornamento dei canoni per la radiodiffusione privata
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.92 del 21 aprile 1994)
IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
Vista la legge 6 agosto 1990, n.223, ed in particolare l’art.22, il quale prevede l’aggiornamento dei canoni di concessione e di autorizzazione per la radiodiffusione privata ogni tre anni con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro in relazione alle variazioni del tasso di inflazione verificatosi nel triennio precedente;
Visto l’art.1, comma 3-sexies, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n.407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n.482, che prevede canoni differenziati per l’esercizio della radiodiffusione sonora in ambito nazionale e locale in deroga alle disposizioni dell’art.22 della legge 6 agosto 1990, n.223;
Viste le disposizioni contenute nell’art.6-bis e nell’art.10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n.422;
Vista la nota n.14233 del 14 settembre 1993, con la quale l’Istituto nazionale di statistica ha comunicato che per il periodo agosto 1990-agosto 1993 la variazione del tasso di inflazione verificatasi è pari al + 16,9%;
Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell’adunanza n.1908 del 21 dicembre 1993;
Decreta:
1. A partire dal 1° agosto 1993 i canoni di cui all’art.22, comma 1, lettere b), d) ed e), della legge 6 agosto 1990, n.223, sono aumentati del 16,9%.
Il presente decreto sarà trasmesso dalla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma 18 febbraio 1994
Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
PAGANI
Il Ministro del tesoro
BARUCCI
AVVERTENZE: Il provvedimento non è soggetto a controllo preventivo da parte della Corte dei conti ai sensi dell’art.3 della legge 14 gennaio 1994, n.20.

