Provvedimento 3 giugno 1998 del Direttore Generale della Direzione Generale Concessioni e Autorizzazioni del Ministero delle Comunicazioni recante “Assegnazione, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della legge 31 luglio 1997, n.249, in via provvisoria ala TV INTERNAZIONALE s.p.a. di frequenze di radiodiffusione televisiva”

 

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DIREZIONE GENERALE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

PROVVEDIMENTO 3 giugno 1998

Assegnazione, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della legge 31 luglio 1997, n.249, in via provvisoria ala TV INTERNAZIONALE s.p.a. di frequenze di radiodiffusione televisiva

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 6 agosto 1990 n.223 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale 7 dicembre 1994 n.420;

Vista la legge 23 dicembre 1996 n.650;

Vista la legge 31 luglio 1997 n.249 ed in particolare l’articolo 3, comma 8 che prevede che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni assegna, anche in via provvisoria, ai destinatari di concessioni o autorizzazioni radiotelevisive in ambito nazionale e locale che hanno un grado di copertura della popolazione inferiore al 90 per cento di quella residente nel territorio cui si riferisce la concessione o l’autorizzazione, le frequenze che, a parere della stessa Autorità, non sono indispensabili ai soggetti esercenti l’attività radiotelevisiva per l’illuminazione dell’area di servizio e del bacino; nonché quelle che si rendono disponibili a seguito del trasferimento su cavo o su satellite delle reti televisive in ambito nazionale in forma codificata, di cui all’articolo 3, comma 11, della citata legge 31 luglio 1997, n.249;

Visto il decreto ministeriale del 24 ottobre 1997 con il quale sono state individuate le competenze da svolgere a cura del Ministero delle Comunicazioni fino all’entrata in funzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Considerata la dismissione alla data del 31 dicembre 1997 delle frequenze via etere terrestre utilizzate dall’emittente televisiva nazionale privata Tele+3, avvenuta ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n.249;

Visto l’atto idi indirizzo politico-amministrativo del 20 febbraio 1998, registrato alla Corte dei Conti il 5 marzo 1998 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.69 del 24 marzo 1998, con cui il Ministro delle Comunicazioni ha fissato i criteri ed i principi per l’assegnazione provvisoria delle frequenze di radiodiffusione via etere terrestre resesi disponibili, dando priorità, nell’assegnazione stessa, alle emittenti televisive concessionarie o autorizzate in ambito nazionale che, sulla base della graduatoria approvata con decreto ministeriale 13 agosto 1992 hanno conseguito reti con copertura inferiore rispetto a quelle assegnate ad altre emittenti, ad esclusione di quelle che trasmettono in forma codificata;

Vista la legge 30 aprile 1998, n.122, recante differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n.249 relativi all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Rilevata l’urgenza di provvedere all’assegnazione provvisoria delle frequenze resesi disponibili a seguito della cessazione dell’uso delle frequenze via etere terrestre da parte dell’emittente televisiva nazionale Tele+3, che inducono ad occupazioni abusive dei relativi canali, a danno del pubblico interesse;

Visto il decreto ministeriale 13 agosto 1992 con cui la TV INTERNAZIONALE S.p.A. con sede in Roma – Piazza della Balduina 49 è stata autorizzata all’installazione e all’esercizio di impianti ripetitori dei programmi televisivi irradiati dalla Societé Speciale d’Enterprises con la denominazione TELEMONTECARLO;

Vista la domanda di assegnazione di frequenze televisive disponibili in applicazione dell’articolo 3 comma 8 della legge 31 luglio 1997, n.249, inoltrata dalla società TV INTERNAZIONALE S.p.A. in data 30 dicembre 1997;

Visto che risultano sussistere in capo alla Società TV INTERNAZIONALE S.p.A. i requisiti e le condizioni previsti, per l’assegnazione provvisoria di frequenze atto a consentire l’incremento di copertura della popolazione nel territorio cui si riferisce l’autorizzazione, anche mediante l’ottimizzazione delle aree già servite;

Sentite le emittenti televisive a carattere nazionale;

Sentite le associazioni a carattere nazionale di emittenti radiotelevisive locali le quali hanno convenuto sull’opportunità che le frequenze assegnate al comparto dell’emittenza locale siano utilizzate prevalentemente per l’eliminazione delle situazioni interferenziali;

Vista la riserva di frequenze disponibili operata a favore dell’emittenza televisiva locale secondo i principi di cui all’articolo 6 del decreto ministeriale 20.2.98 e della nota integrativa del 4.5.98 indirizzata alle associazioni dell’emittenza radiotelevisiva privata;

Vista l’ordinanza del T.A.R. Lazio – Sezione II -n.1030 del 29.4.1998, pronunciata nella causa promossa da Telepiù S.r.l. Prima tv SPA, Europa tv SPA ed Omega tv SPA, per l’utilizzazione di taluni canali già eserciti con marchio Tele+3, con la quale viene accolta la domanda incidentale di sospensione delle circolari emanate dalla Direzione Generale Concessioni e Autorizzazioni di questo Ministero che impongono la disattivazione dei citati canali in capo alle società subentranti Tele+1 e Tele+2;

Ravvisata l’opportunità, in attesa degli sviluppi del contenzioso giurisdizionale, di assegnare comunque tali canali alle emittenti aventi titolo, subordinando il loro utilizzo agli esiti del giudizio pendente presso il T.A.R. Lazio;

DETERMINA

1. In attesa dell’approvazione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze ed ai sensi dell’articolo 3, comma 8, della legge 31 luglio 1997 n.249, sono  assegnate, in via provvisoria, alla società TV INTERNAZIONALE S.p.A., le frequenze di radiodiffusione televisiva di cui all’allegato A, che forma parte integrante del presente decreto.

2. Restano fermi, ai fini dell’utilizzo delle frequenze di cui al comma 1, i siti ed i parametri di irradiazione degli impianti relativi alle frequenze dismesse, così come censiti ai sensi dell’articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n.223 ed eventualmente modificati dagli organi periferici dell’Amministrazione.

3. L’assegnazione delle frequenze di cui al comma 1 può essere modificata, con provvedimento motivato, a seguito della verifica sul territorio del loro utilizzo, in particolare per quanto riguarda la conformità dell’assegnazione stessa ai criteri dell’atto di indirizzo politico-amministrativo di cui in premessa.

Il presente provvedimento viene inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, li 3 giugno 1998

IL DIRETTORE GENERALE
Ing.A.Micciarelli

 

Allegato A

TELEMONTECARLO

REGIONE COMUNE POSTAZIONE CANALE
Abruzzo Fagnano Alto Valleaterno 26$
Abruzzo Montereale Montereale 55$
Abruzzo Schiavi d’Abruzzo Schiavi d’Abruzzo 51$
Abruzzo Tornimparte Tornimparte 34$
Campania Napoli Camaldolilli 68$
Campania Vico Equense Monte Faito 38$
Emilia Romagna Bertinoro Bertinoro H$
Emilia Romagna Bologna San Luca 61
Emilia Romagna Fontanelice Fontanelice 59
Emilia Romagna Medesano Monte Genesio 59
Emilia Romagna Modigliana Castellaccio 59$
Liguria Bordighera Piana Moreno-Bordighera 51$
Liguria Camporosso San Giacomo 65$
Liguria Ceranesi M.te Figogna H1#
Liguria Genova Camaldoli-Richelieu 26
Liguria Genova M.te Gazzo H2#
Liguria Genova Sant’Eusebio 42$
Liguria Uscio Monte Tugio 28$
Lombardia Brescia Vedetta 41
Lombardia Eira Livigno Livigno 32
Lombardia Lecco Lecco G
Lombardia Sondalo Pravadina 36$
Lombardia Sondalo Sondalo 59$
Lombardia Teglio Teglio 38
Lombardia Tirano Madonna delle Grazie 64
Lombardia Torre de busi Valcava vetta 41&
Lombardia Valdisotto Madonna di Oga 32$
Lombardia Valfurva Canareglia 67
Molise Casacalenda Cerro del ruccolo 23$
Piemonte Azzano d’Asti Asti Azzano 41
Puglia Brindisi Brindisi città 41
Puglia Canosa di Puglia Canosa di Puglia 22
Puglia Crispiano Crispiano 27
Puglia Modugno Modugno Bari 47$
Puglia Palagianello Palagianello 23
Puglia Parabita Cima Terrisi 54
Puglia San marco in lamis Monte Celano 65$
Puglia Santeramo in colle Cima Iazzitello 57$
Toscana Aulla Aulla Podenzana 52$
Toscana Bagno a ripoli Incontro 49$
Toscana Bagnone Bagnone 48$
Toscano Carrara Torano 23
Toscana Casola in Lunigiana Casola in Lunigiana 29$
Toscana Casola in Lunigiana Equi terme 32$
Toscana Mulazzo Madonna del monte/crocetta di Mulazzo 54$
Toscana Pontremoli Arzelato 25
Trentino Alto Adige Rovereto Monte Finonchio 48$
Trentino Alto Adige Trento Martignano 30$
Veneto Teolo Monte Madonna 57
Veneto Verona Santa Sofia 21

# proveniente da Rete A

$ impianto il cui esercizio è subordinato agli esiti del giudizio pendente presso il TAR LAZIO CT 11400/98-419

& impianto il cui esercizio è subordinato agli esiti del giudizio pendente presso il TAR Lombardia sez. di Brescia CT325/98

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