Decreto del Capo del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della PCM 24 novembre 2023 che approva l’elenco dei soggetti cui è riconosciuto il contributo forfettario, previsto dall’articolo 4, comma 2, del D.P.C.M. 28 settembre 2022, per la trasformazione, nel corso dell’anno 2022, di contratti giornalistici a tempo determinato ovvero di collaborazione coordinata e continuativa in contratti a tempo indeterminato (Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER L’INFORMAZIONE E L’EDITORIA

Approvazione dell’elenco dei soggetti cui è riconosciuto, per l’anno 2022, il contributo a favore dei datori di lavoro appartenenti alle imprese editoriali di quotidiani e periodici, alle agenzie di stampa e alle emittenti televisive e radiofoniche locali, per la trasformazione, nel corso dell’anno 2022, di contratti giornalistici a tempo determinato ovvero di collaborazione coordinata e continuativa in contratti a tempo indeterminato, di cui all’articolo 4, comma 2, del D.P.C.M. 28 settembre 2022.

 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Visto l’articolo 1, commi da 375 a 377, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle  inanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il “Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria”, con una dotazione pari a 90 milioni di euro per l’anno 2022 e a 140 milioni di euro per l’anno 2023;

Visto il D.P.C.M. 28 settembre 2022, emanato di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 268 del 16 novembre 2022, con il quale ai sensi del sopracitato articolo 1, comma 377, della legge n. 234 del 2021, sono state ripartite le risorse del Fondo per l’anno 2022;

Visto, in particolare, l’articolo 4, comma 2, del sopra citato D.P.C.M. 28 settembre 2022 che riconosce “ai datori di lavoro appartenenti alle imprese editoriali di quotidiani e periodici, alle agenzie di stampa e alle emittenti televisive e radiofoniche locali” un contributo forfettario, nella misura di 12.000 euro, per ogni trasformazione nel corso dell’anno 2022 di un contratto giornalistico a tempo determinato ovvero di collaborazione coordinata e continuativa in contratto a tempo indeterminato;

Visto, altresì, che il medesimo articolo 4, comma 2, prevede che l’agevolazione è concessa nei limiti di cui al regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”;

Visto il decreto del Capo Dipartimento per l’informazione e l’editoria 14 dicembre 2022, recante “Disposizioni applicative per la fruizione dei contributi di cui agli articoli 2 e 4 del D.P.C.M. 28 settembre 2022 ai sensi dell’articolo 1, commi 375 – 377, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria)”, adottato ai sensi dell’articolo 6 del medesimo D.P.C.M. 28 settembre 2022;

Visto, in particolare, l’articolo 3, comma 2, del suddetto decreto che ha previsto, tra i requisiti di ammissione al contributo per la trasformazione dei contratti, l’indicazione nel Registro delle Imprese del codice di classificazione ATECO 58.13, 58.14, 63.91, 60.10 e 60.20, quali codici di attività prevalente e/o primaria e l’iscrizione al Registro degli Operatori della Comunicazione, istituito presso l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;

Considerato che, ai sensi delle sopra citate disposizioni, per accedere al suddetto contributo poteva essere presentata apposita domanda al Dipartimento, per via telematica attraverso la procedura disponibile nell’area riservata del portale www.impresainungiorno.gov.it, nel periodo compreso tra il 28 marzo e il 28 aprile 2023;

Visto il Protocollo di intesa sottoscritto in data 15 aprile 2021 tra il Dipartimento per l’informazione e l’editoria, Unioncamere ed InfoCamere per la gestione informatizzata delle procedure relative alla presentazione delle istanze di accesso alle misure agevolativa da parte dei soggetti beneficiari, alla verifica dei requisiti e successiva erogazione da parte del Dipartimento, anche mediante il riutilizzo e l’ottimizzazione dei processi telematici già in uso;

Visto l’Atto attuativo del sopracitato Protocollo di intesa sottoscritto dal Dipartimento in data 11 aprile 2023, e perfezionato in data 4 maggio 2023, con il quale è stata disciplinata, dalla data di sottoscrizione al 27 marzo 2024, l’erogazione dei servizi telematici per la gestione tecnica del suddetto contributo, il servizio di assistenza, il supporto all’utenza per soddisfare le esigenze informative di carattere tecnico-operativo e la trasmissione dei dati utili per l’erogazione in modalità massiva del contributo mediante procedura informatica integrata con il servizio di ICONTO S.r.l., società interamente controllata da InfoCamere;

Considerato che in data 28 marzo 2023 è stata attivata, nell’ambito del portale informatico impresainungiorno.gov.it, la procedura informatica per la presentazione delle domande di accesso al suddetto contributo;

Considerato, altresì, che la suddetta procedura informatica, utilizzando i dati del Registro delle Imprese tenuto dalle CC.CC.II.AA., ha consentito, attraverso il controllo automatico dei codici ATECO, di effettuare tempestivamente la verifica del possesso di tale requisito di ammissione previsto dal sopracitato articolo 3, comma 2, lettere a) e b), del decreto 14 dicembre 2022;

Considerato che, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del D.P.C.M. 28 settembre 2022 e dell’articolo 3, comma 3, del decreto 14 dicembre 2022, il contributo forfettario nella misura di 12.000 euro è riconosciuto in relazione ad ogni contratto giornalistico a tempo determinato ovvero di co.co.co. trasformato in contratto giornalistico a tempo indeterminato;

Accertato che, alla data del 28 aprile 2023, termine di scadenza fissato per la presentazione delle domande di accesso all’agevolazione, sono state presentate n. 60 istanze telematiche e che l’importo complessivo richiesto è pari ad euro 1.488.000,00;

Considerato che la suddetta agevolazione concorre alla formazione del reddito e che, pertanto, sui singoli contributi spettanti alle imprese ammesse viene applicata la ritenuta IRES del 4%, ai sensi della circolare 29 novembre 2007, n. 37 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

Considerato che lo stanziamento previsto dall’articolo 4, comma 2, del D.P.C.M. 28 settembre 2022, pari a 9 milioni di euro, risulta capiente ai fini della liquidazione degli importi riconosciuti spettanti agli aventi diritto e che, pertanto, non si è proceduto al riparto percentuale delle risorse, previsto in caso di incapienza delle medesime;

Vista la nota prot. DIE 3993 in data 8 giugno 2023, con la quale, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto del Capo Dipartimento per l’informazione e l’editoria 14 dicembre 2022, è stata chiesta all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e all’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani “Giovanni Amendola” (INPGI), per i profili di rispettiva competenza, la verifica della correttezza e della veridicità dei dati relativi alle assunzioni dichiarati nelle domande di ammissione al contributo, avuto riguardo sia ai “preesistenti” contratti giornalistici a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa sia ai contratti di assunzione a tempo indeterminato, perfezionati nel corso dell’anno 2022 a seguito della “trasformazione” dei contratti “preesistenti”;

Vista la nota 22 settembre 2022 con la quale l’INPS ha fornito riscontro in merito alle n. 60 istanze di accesso al contributo di cui all’articolo 4, comma 2, del D.P.C.M. 28 settembre 2023 pervenute per il tramite del portale www.impresainungiorno.gov.it;

Vista la nota 25 settembre 2022, con la quale l’INPGI ha fornito riscontro in merito ai lavoratori assunti con contratto di co.co.co. indicati nelle sopracitate istanze di accesso al medesimo contributo;

Considerato che, in esito alle risultanze istruttorie effettuate presso i suddetti Istituti previdenziali, sono risultate ammesse al contributo, per l’intero importo richiesto, n. 59 istanze;

Tenuto conto che, a seguito dei supplementi istruttori resisi necessari alla luce dei dati comunicati dall’INPS relativi all’impresa cod. ID 33909 – AGI S.R.L. – C.F. 01724830763, si è proceduto a rideterminare l’importo, detraendo dal contributo richiesto dalla predetta impresa le quote relative a cinque dipendenti che, seppur assunti con contratto a tempo indeterminato nel corso dell’anno 2022, a seguito della trasformazione di un precedente contratto a tempo determinato o di co.co.co., non risultano assunti con mansioni riconducibili all’attività giornalistica e ciò in difformità da quanto previsto dalle norme sopracitate che prevedono espressamente la “trasformazione di contratti giornalistici a tempo determinato ovvero di co.co.co. in contratti giornalistici a tempo indeterminato”;

Considerato, per quanto sopra esposto, che l’importo complessivo del contributo di cui all’articolo 4, comma 2, del D.P.C.M. 28 settembre 2022, ammonta ad euro 1.428.000;

Visto l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che disciplina il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato prevedendo che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici e privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti inviano le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni ed integrazioni”, entrato in vigore il 12 agosto 2017 e, in particolare, gli articoli 9 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell’aiuto individuale, 1’espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti, e il rilascio di uno specifico “Codice Concessione RNA – COR”;

Vista la registrazione nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, effettuata in data 31 marzo 2023, del regime di aiuti, identificato con “Codice Aiuto RNA – CAR” 25468;

Considerato che il predetto Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, a seguito dell’inserimento delle informazioni e dell’interrogazione dello stesso, ha rilasciato lo specifico “Codice Concessione RNA – COR” per n. 58 aiuti individuali, mentre per n. 2 aiuti individuali il Registro sopracitato non ha rilasciato il COR per superamento dell’importo complessivo di cui all’articolo 3, comma 2, del citato regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013;

Tenuto conto che, a seguito delle Visure Aiuti “de minimis” effettuate, ai sensi dell’articolo 14 del richiamato decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, con riferimento ai suddetti n. 2 aiuti, è risultato che per le imprese di seguito indicate si è reso necessario, sulla base della capienza residua dell’importo concedibile riportata nelle Visure sopracitate, procedere alla registrazione di un importo inferiore rispetto a quello ammissibile:
• CIAO PEOPLE S.R.L – C.F. 05864231211;
• AGI S.R.L. – C.F. 01724830763;

Considerato, pertanto, che alla luce della suddetta rideterminazione, l’importo complessivamente da erogare per il contributo di cui all’articolo 4, comma 2, del D.P.C.M. 28 settembre 2022, è pari ad euro 1.275.620;

Visto l’articolo 9, comma 9, del suddetto decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 che prescrive che il “Codice Concessione RNA – COR” deve essere indicato esplicitamente nei provvedimenti di concessione degli aiuti individuali;

Considerato che, con separato provvedimento, si procederà al trasferimento all’istituto bancario ICONTO SRL dei fondi necessari per l’erogazione del contributo una tantum di cui all’articolo 2 del D.P.C.M. 28 settembre 2022;VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2022 con il quale è stato approvato il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno finanziario 2023;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 17 novembre 2022, registrato alla Corte dei conti in data 28 novembre 2022 al n. 3003, con il quale il Cons. Luigi Fiorentino è stato nominato Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e allo stesso è stata attribuita la titolarità del Centro di responsabilità n. 9 “Informazione ed editoria”, del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

DISPONE

ART. 1
(Approvazione dell’elenco dei soggetti cui è riconosciuto il contributo)

1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria 14 dicembre 2022, è approvato l’allegato elenco, che costituisce parte integrante del presente decreto, riportante i soggetti cui è riconosciuto il contributo di cui all’articolo 4, comma 2, del D.P.C.M. 28 settembre 2022, con l’indicazione dell’importo spettante a ciascuno.

 

ART. 2
(Modalità di erogazione del contributo)

1. Al pagamento del contributo di cui all’articolo 1 ai singoli beneficiari si provvede con successivo decreto, a seguito del trasferimento delle necessarie risorse all’Istituto bancario ICONTO SRL, secondo quanto esposto nelle premesse.

2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 5 del decreto 14 dicembre 2022, il contributo sarà erogato mediante accredito sul conto corrente intestato all’impresa beneficiaria, dichiarato nella domanda.

3. Il suddetto contributo concorre alla formazione del reddito e verrà erogato agli aventi diritto al netto della ritenuta IRES, pari al 4 per cento.

ART. 3
(Controlli e revoche del beneficio)

1. Il contributo è revocato in ogni momento, nel caso in cui venga accertata l’insussistenza di uno o più dei requisiti previsti ovvero nel caso in cui risultino false le dichiarazioni rese.

2. I soggetti beneficiari del contributo concesso ai sensi del presente decreto sono tenuti a comunicare tempestivamente al Dipartimento per l’informazione e l’editoria l’eventuale perdita dei requisiti di ammissibilità al beneficio richiesto, nonché ogni altra variazione che incida sulla concessione dello stesso.

Roma, 24 novembre 2023

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
(Cons. Luigi Fiorentino)

 

Allegato (elenco dei beneficiari)

 

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