Delibera 8 novembre 2023 dell’Agcom “Modifica al Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni di cui all’allegato A alla Delibera n. 410/14/CONS come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 437/22/CONS” (Delibera n. 286/23/CONS)

 
AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERA N. 286/23/CONS

MODIFICA AL REGOLAMENTO DI PROCEDURA IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE E IMPEGNI DI CUI ALL’ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 410/14/CONS COME MODIFICATO, DA ULTIMO, DALLA DELIBERA N. 437/22/CONS

(pubblicata nel sito web dell’Agcom in data 1° dicembre 2023)

 

L’AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio dell’8 novembre 2023;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTA la legge del 24 novembre 1981, n. 689, recante “Modifiche al sistema penale”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

VISTA la Delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni” come modificata, da ultimo, dalla Delibera n. 434/22/CONS, del 14 dicembre 2022;

VISTA la Delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante «Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»” e, in particolare, l’Allegato A, recante “Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”(di seguito “Regolamento”), come modificato, da ultimo, dalla Delibera n. 437/22/CONS, del 20 dicembre 2022;

RILEVATO che l’articolo unico della delibera n. 697/20/CONS, recante “Modifiche e integrazioni al Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni di cui all’Allegato A alla Delibera n. 410/14/CONS”, al comma 1, ha soppresso l’art. 10-bis del Regolamento, rubricato “Pagamento rateale della sanzione pecuniaria”, al comma 2 ha stabilito di riportare il testo coordinato del Regolamento di cui all’Allegato A alla delibera medesima quale parte integrante della stessa e, al comma 3, ha approvato le istruzioni operative per la gestione delle istanze di rateizzazione formulate dalle imprese interessate e per le verifiche del rispetto dei piani di rateizzazione, riportate nell’ Allegato B alla medesima delibera;

RILEVATO che l’Allegato A alla delibera n. 437/22/CONS, che ha sostituito il testo coordinato del Regolamento di cui all’Allegato A alla delibera n. 697/20/CONS, ha reintrodotto il citato art. 10-bis, implicitamente abrogando il comma 1 dell’articolo unico di cui delibera n. 697/20/CONS;

RITENUTO opportuno mantenere nel testo dell’art. 10-bis del Regolamento solo una disciplina di principio in ordine alla presentazione delle istanze di pagamento rateale delle sanzioni irrogate dall’Autorità e alla gestione dei piani di rateizzazione che contestualmente rinvii a specifiche istruzioni per gli operatori;

RITENUTO, altresì, opportuno, per ragioni di semplificazione e razionalizzazione del quadro normativo di riferimento, abrogare l’Allegato B alla delibera n. 697/20/CONS e successive modifiche, contestualmente recependone i contenuti in un allegato tecnico (Allegato 1) denominato “Istruzioni per gli operatori”, riportato in calce al Regolamento stesso;

CONSIDERATO, inoltre, che, al fine di coniugare le esigenze di massima conoscibilità delle condotte potenzialmente in contrasto con la normativa di settore con quelle di buon andamento e di economicità dell’azione amministrativa, appare opportuno derogare al regime dell’irricevibilità derivante dal mancato utilizzo dei modelli telematici predisposti dall’Autorità per l’invio delle segnalazioni specifiche, previsto all’articolo 4, comma 2, del Regolamento, nei casi in cui la segnalazione sia stata comunque inviata telematicamente e risulti al contempo sufficientemente circostanziata, in quanto completa di tutti gli elementi essenziali richiesti a pena di inammissibilità;

RITENUTO, pertanto, opportuno modificare l’attuale disciplina dell’irricevibilità delle segnalazioni specifiche di presunte violazioni della normativa di settore di cui al citato comma 2 dell’articolo 4 del Regolamento, prevedendo espressamente che le segnalazioni debbano essere considerate ricevibili anche qualora siano state trasmesse solo per via telematica (senza l’utilizzo dell’apposito modulo disponibile sul sito web istituzionale), nei casi in cui siano comunque complete di tutti gli altri elementi essenziali richiesti dal comma 3 del medesimo articolo 4 ai fini della loro ammissibilità;

UDITA la relazione della Commissaria Laura Aria, relatrice ai sensi dell’articolo 31 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

DELIBERA
Articolo 1
(Modifica al Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni di cui all’allegato A alla Delibera n. 410/14/CONS come modificato, da ultimo, dalla Delibera n. 437/22/CONS)

1. Al “Testo del Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”, di cui all’Allegato A alla Delibera n. 410/14/CONS, come modificato, da ultimo, dalla Delibera n. 437/22/CONS, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) All’art. 4, dopo il comma 2, è inserito in seguente comma:
“2-bis. In caso di mancato utilizzo dei modelli di cui al comma precedente, le segnalazioni trasmesse per via telematica sono comunque considerate ricevibili qualora contengano gli elementi essenziali di cui al comma 3.”.

b) L’art. 10-bis è sostituito dal seguente:
“10-bis (Pagamento rateale della sanzione pecuniaria):
1. Ai sensi dell’articolo 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689 il destinatario della sanzione pecuniaria che si trovi in condizioni economiche disagiate ha facoltà di richiedere, entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica della ordinanza ingiunzione, il pagamento rateale della somma dovuta. La domanda deve essere presentata al ricorrere delle condizioni e secondo le modalità precisate nelle “Istruzioni per gli operatori” di cui all’Allegato 1 in calce al presente regolamento.

2. La mancata o tardiva ottemperanza all’obbligo di pagamento anche di una sola rata nei termini e secondo le modalità indicati dall’Allegato 1 in calce al presente regolamento comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione con conseguente obbligo di pagare il residuo ammontare della sanzione in un’unica soluzione e i relativi interessi legali.”.

2. In calce all’Allegato A alla Delibera n. 410/14/CONS, come modificato da ultimo dalla Delibera n. 437/22/CONS, è aggiunto l’Allegato 1, recante “Istruzioni per gli operatori”.

3. Il testo coordinato del Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni, come risultante dalle modifiche apportate allo stesso ai sensi dei commi 1 e 2, è riportato nell’Allegato A alla presente Delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. Il testo coordinato di cui al presente comma sostituisce a tutti gli effetti ogni testo coordinato del Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni adottato con precedenti delibere dell’Autorità.

4. La delibera n. 697/20/CONS e le sue successive modificazioni sono abrogate.

5. La presente Delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web dell’Autorità.

La presente Delibera è pubblicata sul sito web dell’Autorità.

Roma, 8 novembre 2023

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba

 

Allegato A

 

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