Delibera 17 aprile 2024 Agcom “Regolamento recante attuazione degli articoli 18-bis, 46-bis, 80, 84, 110-ter, 110-quater, 110-quinquies, 110-sexies, 180-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 come novellata dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177” (Del. 95/24/CONS)

AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

REGOLAMENTO RECANTE ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 18-BIS, 46- BIS, 80, 84, 110-TER, 110-QUATER, 110-QUINQUIES, 110-SEXIES, 180-TER DELLA LEGGE 22 APRILE 1941, N. 633 COME NOVELLATA DAL DECRETO LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 2021, N. 177

(Pubblicato nel sito Agcom il 15 maggio 2024)

L’AUTORITA’

NELLA sua riunione di Consiglio del 17 aprile 2024;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO in particolare l’articolo 1, comma 6, lettera c), n. 14 della legge 31 luglio 1997, n. 249, il quale dispone che “il Consiglio esercita tutte le altre funzioni e poteri previsti nella legge 14 novembre 1995, n. 481, nonché tutte le altre funzioni dell’Autorità non espressamente attribuite alla commissione per le infrastrutture e le reti e alla commissione per i servizi e i prodotti”;

VISTA la Comunicazione COM (2015) 192 final della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 6 maggio 2015, recante “Strategia per il mercato unico digitale in Europa”;

VISTA la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione;

VISTA la direttiva 2019/790/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE e, in particolare, l’articolo 17 (di seguito, anche Direttiva Copyright);

VISTA la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020” e, in particolare, l’art. 9 nel quale sono declinati i principi e criteri direttivi per il recepimento della Direttiva Copyright;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” come modificata e integrata dal decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 177 (di seguito, anche LDA);

VISTE le competenze attribuite all’Autorità dagli articoli 110-ter, quater, quinquies e sexies della legge del 22 aprile 1941, n. 633, introdotti dall’articolo 1, comma 1, lett. q), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177;

VISTO, in particolare, l’articolo 110-sexies della legge del 22 aprile 1941, il quale attribuisce all’Autorità il compito di adottare un regolamento per la risoluzione delle controversie aventi ad oggetto gli obblighi di trasparenza e il meccanismo di adeguamento contrattuale come indicati rispettivamente agli articoli 110-quater e 110-quinques della medesima legge;

VISTO, inoltre, l’articolo 180-ter della legge del 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto dall’articolo 1, comma 1, lett. s), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177, a mente del quale con regolamento dell’Autorità sono definiti i criteri per la determinazione della maggiore rappresentatività degli organismi di gestione collettiva di settore, le misure di pubblicità volte ad informare della possibilità di concedere le licenze, nonché la procedura con cui può essere esercitata, da parte dei titolari dei diritti, la facoltà prevista di escludere opere o altri materiali protetti dal meccanismo di concessione di licenze collettive estese, di cui al comma 1 dello stesso articolo;

VISTI, altresì, gli articoli 18-bis, 46-bis, 80 e 84 della legge del 22 aprile 1941, n. 633, come modificati dall’articolo 1, comma 1, lett. a), f), l) ed m) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177, ai sensi dei quali l’Autorità, in difetto di accordo tra le parti, stabilisce, secondo procedure previste da apposito regolamento, il compenso spettante per la remunerazione dei diritti previsti ai medesimi articoli;

VISTO, inoltre, l’art. 180 della legge del 22 aprile 1941, n. 633, come modificato dall’art. 20, comma 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 214, a mente del quale “L’attività di intermediario (…) è esercitata per effettuare la concessione, per conto e nell’interesse degli aventi diritto, di licenze e autorizzazioni per l’utilizzazione economica di opere tutelate, a condizioni economiche ragionevoli e proporzionate al valore economico dell’utilizzo dei diritti negoziati e alla rappresentatività di ciascun organismo di gestione collettiva. Con regolamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono definiti i criteri per la determinazione della rappresentatività degli organismi di gestione collettiva per ciascuna categoria di diritti intermediati”;

VISTA la direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno (di seguito, anche “Direttiva Barnier”);

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, recante “Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno” (di seguito, anche “Decreto”);

VISTA la delibera n. 396/17/CONS del 19 ottobre 2017, recante “Attuazione del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, in materia di gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso on line nel mercato interno” (di seguito anche “Delibera”), ed in particolare l’art. 1, comma 3, che istituisce “il tavolo tecnico finalizzato all’adozione di soluzioni condivise tra i vari soggetti operanti nel settore dei c.d. diritti connessi relativamente a specifiche tematiche correlate all’effettiva implementazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35”;

VISTA la delibera 392/22/CONS del 10 novembre 2022, recante “Procedure per il conferimento dei mandati nella gestione dei diritti connessi e adozione delle linee-guida in materia di consultazione dei database degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendenti ai fini della condivisione delle relative informazioni”;

VISTO il Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 26 febbraio 2019 n. 111, recante “Definizione delle modalità minime comuni relative alla fornitura in via informatica di informazioni da parte degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendenti, ai sensi dell’articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35”;

VISTO il Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 5 settembre 2018 n. 386, recante “Attuazione dell’articolo 49 del d.lgs. 35 del 2017 di recepimento della direttiva 2014/26/UE sulla gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS;

TENUTO CONTO dei principi sanciti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e della Corte europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali in materia di tutela del diritto d’autore e di commercio elettronico;

VISTA la delibera n. 44/23/CONS, del 22 febbraio 2023, recante “Consultazione pubblica sullo Schema di regolamento recante attuazione degli articoli 18-bis, 46-bis, 80, 84, 110-ter, 110-quater, 110-quinquies, 110-sexies, 180-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 come novellata dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177”;

CONSIDERATO che, nell’ambito della consultazione pubblica avviata con la richiamata delibera n. 44/23/CONS, sono pervenute richieste di audizione da parte di: 100 Autori (Prot. 0163343 del 19 giugno 2023); Aeranti-Corallo (Prot. 0078254 del 21 marzo 2023); Associazione Autori Di Immagini – AI (Prot. 0120942 del 5 maggio 2023); Associazione Italiana Editori – A.I.E. (Prot. 0120852 del 5 maggio 2023); Amazon Digital UK Limited – Amazon (Prot. 0111144 del 24 aprile 2023); Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e digitali – ANICA (Prot. 0108084 del 20 aprile 2023); Associazione Produttori Audiovisivi – APA (Prot. 0112439 del 26 aprile 2023); ARCI APS – ARCI (Prot. 0116499 del 2 maggio 2023); Artisti7607 Società Cooperativa – Artisti7607 (Prot. 0096862 del 6 aprile 2023); Banijay Italia Holding – Banijay (Prot. 0106326 del 19 aprile 2023); Confindustria Radio Televisioni – CRTV (Prot. 0102032 del 14 aprile 2023); Cross Productions S.r.l. – Cross Productions (Prot. 0106315 del 19 aprile 2023); Discovery Italia S.r.l – Discovery (Prot. 0103554 del 17 aprile 2023); The Walt Disney Company Italia S.r.l – Disney (Prot. 0107773 del 20 aprile 2023); Federazione dell’Industria Musicale Italiana – FIMI (22 marzo 2023); Federazione Italiana Pubblici Esercizi – FIPE (Prot. 0104079 del 17 aprile 2023); Google Ireland Limited – Google (Prot. 0108851 del 24 aprile 2023); Liberi Editori Autori – LEA (Prot. 0097200 del 7 aprile 2023); Associazione Licensync – Licensync (Prot. 0107502 del 19 aprile 2023); Motion Picture Association EMEA – MPA (Prot. 0109334 del 21 aprile 2023); Netflix Italia – Netflix (Prot. 0102038 del 14 aprile 2023); Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori – Nuovo Imaie (Prot. 0089632 del 31 marzo 2023); Paramount Global – Paramount (Prot. 0106328 del 19 aprile 2023); Reti Televisive Italiane Spa – RTI (Prot. 0108445 del 20 aprile 2023); SCF S.r.l. – SCF (Prot. 0089446 del 31 marzo 2023); Società Italiana degli Autori e Editori – SIAE (Prot. 0108840 del 24 aprile 2023); Sky Italia S.r.l. – Sky (Prot. 0104703 del 17 aprile 2023); Sony Music Entertainment Italy S.p.a – Sony (Prot. 0104999 del 18 aprile 2023); Sezione Traduttori Editoriali del Sindacato Lavoratori della Comunicazione (SLC) afferente alla Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) – STRADE (Prot. 0113589 del 27 aprile 2023); Telecom Italia S.p.A – TIM (Prot. 0107268 del 19 aprile 2023); Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo – UNITA (Prot. 0106788 del 19 aprile 2023); Universal Music Italia S.r.l. – Universal Music (Prot. 0107144 del 19 aprile 2023); Web Radio Associate – WRA (Prot. 0116871 del 2 maggio 2023);

VISTI i contributi pervenuti nell’ambito della consultazione pubblica da parte dei seguenti soggetti: 100 Autori (Prot. 0163343 del 19 giugno 2023); Aeranti-Corallo (Prot. 0121682 del 8 maggio 2023); Associazione Italiana Editori – A.I.E. (Prot. 0119832 del 4 maggio 2023); Amazon Digital UK Limited – Amazon (Prot. 0120994 del 5 maggio 2023); ANICA (Prot. 0120246 del 5 maggio 2023); Associazione Produttori Audiovisivi – APA (Prot. 0121688 dell’8 maggio 2023); Apple Distribution International Ltd – Apple (Prot. 0134745 del 19 maggio 2023); ARCI APS – ARCI (Prot. 0153209 del 7 giugno 2023); Artisti7607 Società Cooperativa – Artisti7607 (Prot. 0121704 dell’8 maggio 2023); Banijay (Prot. 0120941 del 5 maggio 2023); Ciliberti Liliana (Prot. 0121718 dell’8 maggio 2023); Confindustria Cultura Italia Federazione Italiana dell’Industria Culturale – Confindustria Cultura Italia (Prot. 0121055 del 5 maggio 2023); Confindustria Radio Televisioni – CRTV o CRTV (Prot. 0121062 del 5 maggio 2023); Cross Productions r.l. (Prot. 0121179 del 5 giugno 2023); Discovery Italia S.r.l – Discovery (Prot. 0121692 dell’8 maggio 2023); The Walt Disney Company Italia S.r.l – Disney (Prot. 0121687 dell’8 maggio 2023); Evolution S.r.l. – Evolution (Prot. 0119974 del 4 maggio 2023); Federalberghi, Federazione delle associazioni italiane alberghi e turismo – Federalberghi (Prot. 0118342 del 3 maggio 2023); Federazione dell’Industria Musicale Italiana – FIMI (Prot. 0120555 del 5 maggio 2023); Federazione Italiana Pubblici Esercizi – FIPE (Prot. 0104072 del 17 aprile 2023); Google Ireland Limited – Google (Prot. 0121714 dell’8 maggio 2023); ITSRIGHT S.r.l. – Itsright (Prot. 0119975 del 4 maggio 2023); Liberi Editori Autori – LEA (Prot. 0097200 del 7 aprile 2023); Associazione Licensync – Licensync (Prot. 0105005 del 18 aprile 2023); Meta Platforms Ireland Limited – Meta (Prot. 0121128 del 5 maggio 2023); MOTION PICTURE ASSOCIATION EMEA – MPA (Prot. 0121706 dell’8 maggio 2023); Netflix Italia – Netflix (Prot. 0121712 dell’8 maggio 2023); Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori – Nuovo Imaie (Prot. 0120229 del 5 maggio 2023); Paramount Global – Paramount (Prot. 0120697 del 5 maggio 2023); Produttori Musicali Indipendenti – PMI (Prot. 0119978 del 4 maggio 2023); Rai Radio Televisione S.p.a. – Rai (Prot. 0120242 del 5 maggio 2023); Rete Artisti Spettacolo per l’Innovazione – RASI (Prot. 0084307 del 27 marzo 2023); Reti Televisive Italiane Spa – RTI (Prot. 0120997 del 5 maggio 2023); SCF S.r.l. – SCF (Prot. 0120611 del 5 maggio 2023); Società Italiana degli Autori e Editori – SIAE (Prot. 0117516 del 3 maggio 2023); Sky Italia S.r.l. – Sky (Prot. 0120689 del 5 maggio 2023); Sony Music Entertainment Italy S.p.A. – Sony (Prot. 0121695 dell’8 maggio 2023); Sezione Traduttori Editoriali del Sindacato Lavoratori della Comunicazione (SLC) afferente alla Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) – STRADE (Prot. 0120243 del 5 maggio 2023); Summerside media (Prot. 0121717 dell’8 maggio 2023); Telecom Italia S.p.A. – TIM (Prot. 0119248 del 4 maggio 2023); Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo – UNITA (Prot. 0121686 dell’8 maggio 2023); Unione Italiana Editoria Audiovisiva Media Digitali e Online – Univideo (Prot. 0118222 del 3 maggio 2023); Universal Music Italia S.r.l. – Universal Music (Prot. del 5 maggio 2023); Web Radio Associate – WRA (Prot. 0116788 del 2 maggio 2023);

SENTITE le osservazioni formulate nel corso delle audizioni dai soggetti che ne hanno fatto richiesta come sopra individuati;

ESPLETATA la consultazione pubblica prevista dalla delibera n. 44/23/CONS;

CONSIDERATO quanto segue in ordine alle proposte emendative e/o integrative formulate dai partecipanti alla consultazione nel merito dello Schema di regolamento. In particolare, si ricostruiscono di seguito le principali posizioni emerse sulle singole disposizioni, illustrando le motivazioni che giustificano le soluzioni definitive confluite nel testo finale del regolamento. Si precisa che i riferimenti agli articoli e ai commi nei titoli dei successivi paragrafi fanno riferimento alla numerazione, nonché alla denominazione seguita nello Schema di regolamento sottoposto a consultazione pubblica con la delibera n. 44/23/CONS.

 

Capo I
Disposizioni generali

Articolo 1
(Definizioni)

 

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Alcuni soggetti (<omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>), con riferimento alla definizione di “opera”, di cui all’art. 1 lett. d), ritengono possa essere sufficiente un richiamo alle norme sul diritto d’autore, evitando un’elencazione non del tutto corrispondente a quella inserita nella legge. Uno di questi (<omissis>) suggerisce di verificare se sia opportuno specificare, anche nel testo del Regolamento, in linea con quanto già previsto all’art. 114-bis, terzo comma, LDA, che i programmi per elaboratore sono esclusi dall’applicazione delle norme del Regolamento. Propone, pertanto, la seguente riformulazione della definizione: “«opera»: un’opera, o parti di essa, come definita dagli artt. 1 e 2 della Legge sul diritto d’autore”. Altri soggetti (<omissis>, <omissis>) evidenziano che lo Schema di regolamento parla genericamente di opere “di carattere audiovisivo”. Pertanto, emerge la problematica se qualsiasi programma debba essere ricompreso in tale categoria o meno, in considerazione del fatto che, a livello interpretativo, vi sono diversi elementi per ritenere esclusi i programmi di intrattenimento dall’applicazione dell’art. 107, comma 2, LDA e, conseguentemente, delle norme di cui agli artt.110-quater e 110-quinques LDA. Evidenziano, inoltre, che: (i) l’inclusione dei “programmi applicativi e i sistemi operativi per elaboratore” non appare in linea con il nuovo disposto dell’articolo 114-bis, comma 3, LDA e che (ii) la specifica “altri materiali protetti dal diritto d’autore” potrebbe essere omessa, dal momento che tali materiali, se proteggibili, dovrebbero comunque considerarsi opere protette ai sensi della legge. Effettuano la medesima osservazione anche per il concetto di “parte di opera” inserito nella definizione. Propongono di riformulare la definizione di opera come segue: “«opera»: un’opera dell’ingegno, come definita dagli artt. 1 e 2 della Legge sul diritto d’autore, ed in particolare le opere musicali, le opere cinematografiche o assimilate e quelle con contenuto videoludico, le opere fotografiche, le opere letterarie, con esclusione dei programmi per elaboratore”. Anche un altro soggetto (<omissis>) suggerisce di chiarire meglio che i programmi per elaboratore, ivi incluse le opere di carattere videoludico (videogiochi) non sono compresi nell’ambito di applicazione dello Schema di Regolamento. Aggiunge che, ai sensi dell’art. 22 della Direttiva Copyright, le disposizioni sulla trasparenza e l’equa remunerazione non si applicano agli autori di programmi per elaboratore e il medesimo principio è applicato dall’art. 114-bis LDA. Propone, in particolare, la seguente modifica: “«opera»: un’opera, o parti di essa, come definita dagli artt. 1 e 2 della Legge sul diritto d’autore, ed in particolare di carattere sonoro, audiovisivo, fotografico, editoriale e letterario, esclusi i programmi applicativi e i sistemi operativi per elaboratore, nonché altri materiali protetti dal diritto d’autore”. Un soggetto (<omissis>) propone di riformulare la definizione come segue: “«opera»: si intende l’opera dell’ingegno di carattere creativo o parti di essa, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, che appartenga alla letteratura, alla musica, alle arti visive, all’architettura, al teatro, alla cinematografia/audiovisivi, ai servizi dell’informazione, come definita dagli artt. 1 e 2 della Legge sul diritto d’autore. In particolare, sono ricomprese le opere, o parti di esse, di carattere sonoro, audiovisivo, fotografico, videoludico, editoriale e letterario, inclusi i programmi applicativi e i sistemi operativi per elaboratore”. Un altro soggetto (<omissis>) sottolinea che il Capo I della LDA, che definisce le opere protette, comprende quattro articoli, per includere in modo chiaro e inequivoco tutte le tipologie di opere tutelate dal diritto d’autore non solo a livello nazionale ma anche comunitario e internazionale. Ritiene, pertanto, che tutti e quattro gli articoli debbano essere menzionati. In particolare, evidenzia che l’art. 4 esplicita che la protezione include tutte le elaborazioni di carattere creativo dell’opera stessa, in primis “le traduzioni in altra lingua”, ma anche “le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell’opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale”. Un soggetto (<omissis>) suggerisce di individuare tra le opere soggette alla disciplina di cui al Regolamento anche le “opere teatrali trasmesse”, come previsto nell’art. 84 LDA novellato ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177. Con riferimento alla definizione di cui alla lettera e) “licenza collettiva estesa”, diversi soggetti (<omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>) ritengono preferibile inserire il termine “accordo” ed eliminare il termine “licenza”. In particolare, <omissis>ritiene utile segnalare che il termine “accordo” è più ampio rispetto al termine “licenza” e più adatto a ricomprendere le tipologie contrattuali solitamente stipulate dagli organismi di gestione collettiva (non solo licenze, ma anche accordi per il pagamento di equo compenso). Propone di modificare la norma come segue: “«licenza collettiva estesa»: accordo stipulato da un organismo di gestione collettiva esteso anche ad opere o altri materiali coperti da diritti d’autore o connessi per il pagamento di diritti a compenso, a prescindere dal mandato conferito all’organismo di gestione collettiva da parte dei relativi titolari dei diritti;”. Anche un altro soggetto (<omissis>) propone la medesima riformulazione, ritenendo che la definizione non rifletta la natura dei diritti “a compenso” richiamati. Aggiunge che, sebbene il nuovo art. 180-ter LDA faccia riferimento ad “accordi di licenza, per lo sfruttamento di opere o di altri materiali, aventi effetto anche nei confronti di altri titolari di diritti non associati ad essi” e, all’ultimo comma, a “licenze collettive con effetti estesi”, si tratta di un riferimento contraddittorio. Evidenzia che, come rilevato anche dall’Autorità, gli “accordi di licenza” in discorso non hanno affatto ad oggetto diritti esclusivi di utilizzazione economica (quali sono quelli di cui agli artt. 12 ss. LDA, tra cui, ad esempio, il diritto di autorizzare gli atti di riproduzione e di comunicazione al pubblico di un’opera), ma soltanto “diritti a compenso” (quali sono quelli di cui agli artt. 18-bis, 46-bis, 73, 73-bis, 80 e 84 LDA cui il nuovo art. 180-ter LDA espressamente rinvia). Due soggetti (<omissis>, <omissis>) propongono di includere nella definizione il riferimento alle entità di gestione indipendente. In particolare, uno di questi (<omissis>) propone di riformulare la definizione come segue: “«licenza collettiva estesa»: accordo stipulato da un organismo di gestione collettiva o da un’entità di gestione indipendente estesa anche ad opere o altri materiali coperti da diritti d’autore o connessi di titolarità di autori che, non abbiano conferito mandato all’ organismo di gestione collettiva o all’entità di gestione indipendente”. Un altro soggetto (<omissis>) specifica che, ai fini di una maggiore chiarezza, sarebbe opportuno specificare che tale “licenza” è, invero, un accordo per la determinazione di compensi di legge, stante la natura di “diritti a compenso” oggetto delle norme richiamate dall’art. 180-ter LDA. Propone di modificare la lettera e) come segue: “«licenza collettiva estesa»: accordo per la determinazione del compenso ai sensi degli articoli 18-bis, 46-bis, 73, 73-bis, 80 e 84 LDA stipulato da un organismo di gestione collettiva esteso anche ad opere o altri materiali coperti da diritti d’autore o connessi, a prescindere dal mandato conferito all’organismo di gestione collettiva da parte dei relativi titolari dei diritti”. Un soggetto (<omissis>) suggerisce di chiarire meglio la portata della definizione di “licenza estesa” ex art. 180-ter LDA, coerentemente con la parte motiva dello Schema di regolamento dove l’Autorità ha chiarito che “le tipologie di diritto richiamate nell’art. 180-ter LDA di fatto fanno riferimento a diritti a compenso, che in quanto tali non sono oggetto di licenze, bensì di contratti per il riconoscimento di una remunerazione”. Suggerisce peraltro di chiarire che autore o artista apolide è il soggetto non rappresentato non solo da alcuna società di gestione collettiva ma anche da alcuna entità di gestione indipendente in Italia o all’estero.

Propone la seguente riformulazione: “«licenza collettiva estesa»: accordo per la determinazione del compenso ai sensi degli articoli 18-bis, 46-bis, 73, 73-bis, 80 e 84 LDA stipulato da un organismo di gestione collettiva ed esteso anche agli aventi diritto che non abbiano conferito mandato a (oppure non siano rappresentati da) alcun organismo di gestione collettiva o entità di gestione indipendente in Italia o all’estero”. Un soggetto (<omissis>), ancora, specifica che per “licenza collettiva estesa” si intende il meccanismo di concessione di licenza che consente agli organismi di gestione collettiva e/o enti di gestione indipendente, di concludere licenze su base volontaria, indipendentemente dal fatto che tutti i titolari di diritti abbiano autorizzato o meno l’Organismo ad agire in tal senso. Pertanto, ritiene che citando solo l’OGC e non inserendo gli EGI si rischia di escludere la tipologia giuridica che gestisce i diritti connessi. Infine, un soggetto (<omissis>) propone la seguente riformulazione: «licenza collettiva estesa»: licenza o accordo stipulati da un organismo di gestione collettiva avente effetto anche nei confronti di aventi diritto non rappresentati dal medesimo organismo, né da altri per il medesimo settore. Un altro soggetto propone di specificare che si tratta di un accordo stipulato per il pagamento dei diritti a compenso. In merito, propone la seguente riformulazione: “«licenza collettiva estesa»: accordo stipulato da un organismo di gestione collettiva estesa anche ad opere o altri materiali coperti da diritti d’autore o connessi per il pagamento dei diritti a compenso, a prescindere dal mandato conferito dall’organismo di gestione collettiva da parte dei relativi titolari dei diritti”.

Con riferimento alla definizione di «servizio di video on demand», di cui alla lettera f), un soggetto (<omissis>) invita l’Autorità a valutare l’utilità di aggiungere oltre alla definizione di servizio di video on demand quella di fornitore di servizio media non lineare, più volte richiamata nello Schema di Regolamento, o di sostituire la prima con la seconda. Un soggetto (<omissis>) suggerisce invece di riformulare la definizione come segue: “«servizio di video on demand»: si intende, ai sensi dell’art. 3 comma 1, lett. q) del decreto n° 208/2021, il servizio media audiovisivo “a richiesta” o “non lineare” di fornitura e messa a disposizione del grande pubblico di programmi audiovisivi anche autorizzato all’estero, mediante trasmissioni interattive in ambiente online, disponibili al momento scelto dall’utente, sulla base di un catalogo di contenuti, selezionato dal fornitore, gratuito o a pagamento, in virtù di un contratto di fornitura di servizi”. Altri soggetti (<omissis>, <omissis>) propongono di modificare la lettera f), al fine di introdurre una miglior esplicitazione del servizio ricompreso nella definizione. Propone la seguente riformulazione: “«servizio di video on demand»: un servizio di media audiovisivo a richiesta, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. q), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, ovvero un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione di programmi al momento scelto dall’utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media, anche autorizzato all’estero, che si rivolga anche al pubblico italiano;”.

In via generale, un soggetto (<omissis>) ritiene che il regolamento debba introdurre una disciplina finalizzata a facilitare i rapporti tra gli utilizzatori e le collecting (OGC e EGI), individuando soluzioni per superare i casi di incertezza nella titolarità dei diritti e i conflitti nella gestione dei mandati. Con riferimento all’articolo 1, comma 1, lettera i) dello Schema di regolamento, ritiene opportuno che la titolarità dei diritti si basi su disposizioni di legge in materia di diritti di autore e diritti connessi. Un soggetto (<omissis>) propone di modificare la lettera i), al fine di chiarire che la titolarità deve trovare la propria base in una disposizione della LDA o altre disposizioni di rango normativo. Propone la seguente riformulazione: “«titolare dei diritti»: qualsiasi persona o entità che, in base ad una disposizione normativa, detiene diritti d’autore o diritti connessi ai diritti d’autore o a cui, in base a un accordo per lo sfruttamento dei diritti o alla legge, spetta una parte dei proventi generati dall’utente;”.

Alcuni soggetti (<omissis>, <omissis>, <omissis>) propongono di modificare la definizione come segue: “«titolare dei diritti»: qualsiasi persona o entità, diversa da un organismo di gestione collettiva, che, ai sensi dell’articolo 2, comma 3 del Decreto, detiene diritti d’autore o diritti connessi ai diritti d’autore o a cui, in base a un accordo per lo sfruttamento dei diritti o alla legge, spetta una parte dei proventi generati dallo sfruttamento dei suddetti diritti”.

Alcuni soggetti (<omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>) ritengono necessario sostituire il termine “utente” con “utilizzatore” al fine di garantire coerenza con quanto riportato nel testo sottoposto a consultazione. Propongono di modificare la lettera i) come segue: “«titolare dei diritti»: qualsiasi persona o entità che detiene diritti d’autore o diritti connessi ai diritti d’autore o a cui, in base a un accordo per lo sfruttamento dei diritti o alla legge, spetta una parte dei proventi generati dall’utilizzatore”. In particolare, <omissis>evidenzia che la modifica è finalizzata ad allineare il riferimento alla definizione di “utilizzatore” al contesto nonché al contenuto e allo spirito delle disposizioni della LDA oggetto di implementazione nello Schema di regolamento.

Con riferimento alla definizione di “avente causa”, di cui all’articolo 1, lettera j) dello Schema di regolamento, un soggetto (<omissis>) segnala che l’uso di tale espressione solo per i cessionari a titolo definitivo sia fuorviante e non corrispondente a quanto normalmente avviene nel settore in cui, fra l’altro, la cessione a titolo definitivo non è consentita dalla legge nei contratti di edizione “a termine”. Al riguardo rimanda all’articolo 122, comma 5, LDA e suggerisce di modificare in tal senso l’articolato: “«avente causa»: qualsiasi persona o entità a cui siano stati ceduti o trasferiti, anche non a titolo definitivo i diritti di un’opera dalla prima controparte contrattuale dell’autore o dell’artista, interprete o esecutore;”. Un altro soggetto (<omissis>) ritiene che la definizione di “avente causa” dovrebbe tenere conto anche dei soggetti che acquistano dai produttori diritti di sfruttamento dell’opera non solo a titolo definitivo ma anche per un periodo di tempo limitato (come avviene ad esempio nei contratti di preacquisto o di licenza) o che agiscano sulla base di mandati di distribuzione in virtù dei quali gestiscono l’opera in esclusiva in nome e per conto del produttore. Propone, pertanto, la seguente riformulazione: “«avente causa»: qualsiasi persona o entità a cui siano stati ceduti o trasferiti a titolo definitivo o temporaneo, o concessi in licenza o affidati in distribuzione i diritti di un’opera dalla prima controparte contrattuale dell’autore o dell’artista, interprete o esecutore;”.

Un altro soggetto (<omissis>) propone di modificare la definizione di avente causa con la presente: “«avente causa»: qualsiasi persona o entità a cui siano stati ceduti o trasferiti anche non a titolo definitivo i diritti di un’opera dalla prima controparte contrattuale dell’autore o dell’artista, interprete o esecutore;”.

Un soggetto (<omissis>) propone di modificare la definizione come segue: “«avente causa»: qualsiasi persona o entità a cui siano stati ceduti ovvero concessi in licenza, in tutto o in parte i diritti di un’opera dalla prima controparte contrattuale dell’autore o dell’artista, interprete o esecutore;”.

Due soggetti (<omissis>, <omissis>) ritengono opportuno precisare che si tratta anche di trasferimento di diritti connessi al diritto d’autore. Pertanto, viene proposta la seguente riformulazione: “«avente causa»: qualsiasi persona o entità a cui siano stati ceduti o trasferiti a titolo definitivo i diritti, d’autore o connessi di un’opera dalla prima controparte contrattuale dell’autore o dell’artista, interprete o esecutore”.

Un soggetto (<omissis>) propone di modificare, in linea con quanto previsto dalla Direttiva Copyright, la definizione di cui alla lettera j) come segue: “«avente causa»: qualsiasi persona o entità a cui siano stati ceduti o trasferiti a titolo definitivo su base di licenza i diritti di un’opera dalla prima controparte contrattuale dell’autore o dell’artista, interprete o esecutore”.

Un soggetto (<omissis>) propone di modificare la definizione come segue: “«avente causa»: qualsiasi persona o entità a cui siano stati ceduti o trasferiti in licenza in via esclusiva i diritti di un’opera dalla prima controparte contrattuale dell’autore o dell’artista, interprete o esecutore”.

Un soggetto (<omissis>) propone di modificare la definizione di avente causa con la seguente: “qualsiasi persona o entità giuridica che acquista un diritto a titolo derivativo, cioè in forza di un trasferimento dello stesso da parte del precedente titolare, autore, artista, interprete o esecutore”.

<omissis>propone di modificare la definizione di avente causa con la presente: “«avente causa»: qualsiasi persona o entità a cui siano stati ceduti o trasferiti a titolo definitivo i diritti di un’opera dalla prima controparte contrattuale dell’autore o dell’artista, interprete o esecutore come ad esempio un sublicenziatario, purché diverso dall’utilizzatore”.

Un soggetto (<omissis>) ritiene che esportatore non possa rientrare nella definizione di “avente causa”, dal momento che l’esportatore non è mai cessionario a titolo definitivo dei diritti dell’opera, poiché esercita il suo ruolo di promozione sulla base di licenze temporanee e mai definitive.

Un soggetto (<omissis>) propone di modificare la definizione di avente causa con la presente: “«avente causa»: qualsiasi persona o entità a cui siano stati concessi in licenza o trasferiti ai diritti di un’opera dalla prima controparte contrattuale dell’autore o dell’artista, interprete o esecutore;”. <omissis>osserva che non tutte le cessioni avvengono “a titolo definitivo”.

Tre soggetti (<omissis>, <omissis>, <omissis>) propongono una semplificazione della definizione di utilizzatore. Evidenziano che quella proposta nel Regolamento è inclusa nel testo della Direttiva 2014/26/UE e non nel testo del Decreto. Al riguardo, viene proposta la seguente modifica: “«utilizzatore»: qualsiasi persona e entità, che non agisce in qualità di consumatore, che eserciti i diritti di sfruttamento di un’opera”.

Un soggetto (<omissis>) propone di modificare la definizione di cui alla lettera k) come segue: “«utilizzatore»: qualsiasi persona o entità, che non agisce in qualità di consumatore, le cui azioni sono subordinate all’autorizzazione dei titolari dei diritti, o danno luogo a un diritto al compenso in favore dei titolari dei diritti o al pagamento di un indennizzo al titolare dei diritti”. Ritiene opportuno ricordare la differenza tra l’assoggettamento delle azioni dell’utilizzatore a un regime autorizzativo (qual è quello che interessa i diritti di utilizzazione economica) e l’insorgenza, a fronte di dette azioni, di eventuali diritti a compenso, stabiliti per legge in favore di determinati soggetti. Specifica che la modifica suggerita è finalizzata a chiarire tali diversi situazioni giuridiche. Un altro soggetto (<omissis>) propone di modificare la definizione di Utilizzatore/licenziatario con la seguente: “«utilizzatore»: qualsiasi persona o entità, che non agisce in qualità di consumatore, le cui azioni sono subordinate all’autorizzazione dei titolari dei diritti e/o al pagamento di un compenso dei titolari dei diritti.

<omissis>ritiene che il riferimento a un indennizzo non sia coerente con la terminologia della LDA.

<omissis>suggerisce di eliminare la definizione di “utilizzatore” o almeno di limitarla all’ambito degli Articoli 7-11 dello Schema di Regolamento. Al riguardo, evidenzia che la definizione di “utilizzatore” è caratterizzata da un’ampia portata e che la stessa non è specificata né nella Direttiva Copyright né nella LDA e si discosta dai riferimenti ai soggetti licenziatari e ai terzi a cui i diritti possono essere concessi in sublicenza impiegati dagli artt. 19 della Direttiva Copyright e 110-quater LDA. Ritiene che ciò potrebbe generare incertezza. Aggiunge che i soggetti contemplati dal citato articolo 19 sono principalmente i titolari derivativi dei diritti e, in subordine, i sublicenziatari. L’articolo 110-quater LDA si riferisce agli “utilizzatori secondari di opere ed esecuzioni che hanno stipulato accordi con i contraenti diretti degli autori e degli artisti esecutori”. Sottolinea, pertanto, che gli obblighi di trasparenza si applicano solo allo sfruttamento in corso di un’opera o di una esecuzione nell’ambito di un contratto di licenza, in quanto forniscono una tutela “ex-post” a favore dei titolari dei diritti. A quanto riportato aggiunge che l’articolo 19(6) della Direttiva e l’articolo 110-quater, comma 6, LDA, stabiliscono che l’obbligo di trasparenza non si applica agli accordi conclusi tra i titolari di diritti e gli OGC ai sensi del Decreto e che tale esclusione deriva apparentemente dal fatto che gli OGC, in quanto titolari di diritti derivati, sono equiparati dall’articolo 19, paragrafo 6, ai titolari derivativi dei diritti. Tuttavia, gli OGC sono già soggetti agli obblighi di trasparenza ai sensi dell’articolo 18 del Decreto. Infatti, tale direttiva mirava in particolare a imporre obblighi agli OGC, regolando i loro doveri di rendicontazione e trasparenza nei confronti dei titolari di diritti e dei loro membri. L’esclusione prevista dall’articolo 19(6) della Direttiva e dall’articolo 110-quater, comma 6, LDA evita una sovrapposizione dei due regimi. Per il resto, sebbene l’ambito di applicazione del Decreto riguardi l’attività degli OGC in generale, l’articolo 19 della Direttiva stabilisce un quadro di trasparenza strettamente connesso al meccanismo di adeguamento contrattuale e alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie (“ADR”) di cui agli articoli 20 e 21 della Direttiva (Considerando 81). Il Decreto e l’articolo 19 della Direttiva si muovono quindi in direzioni diverse.

Un soggetto (<omissis>) propone di modificare la definizione di Utilizzatore/licenziatario con la seguente: si intende qualsiasi persona, entità o soggetto responsabile dell’utilizzazione delle opere le cui azioni sono subordinate all’autorizzazione da parte dei titolari di diritti, al compenso e pagamento di proventi ai titolari dei diritti. Secondo quanto indicato nell’art. 8, comma 2, dello Schema di regolamento l’utilizzatore in senso esteso è la persona fisica o giuridica che deve sottoscrivere la licenza di utilizzo del repertorio amministrato, il soggetto che deve ottenere il permesso per l’esercizio dei diritti e che è direttamente responsabile dell’utilizzazione delle opere. In quanto sottoscrittore di un contratto di licenza d’uso gratuito e/o a pagamento è consumatore (di licenze d’uso diritti d’autore e/o connessi).

Un soggetto (<omissis>) ritiene che l’esportatore non può rientrare in alcun modo nella definizione di “utilizzatore”, in quanto non rappresenta l’ultimo soggetto della filiera industriale dello sfruttamento dell’opera (cioè la catena dei soggetti fino al consumatore finale escluso), dal momento che costituisce solo un intermediario tra il titolare dei diritti “aggregati” sull’opera (cioè il produttore) e l’ultimo utilizzatore (distributore, piattaforma, ecc.) che mette il contenuto a disposizione del consumatore finale.

Un soggetto (<omissis>) propone di modificare la definizione utilizzatore/licenziatario con la seguente: “«utilizzatore»: qualsiasi persona o entità, le cui azioni sono subordinate all’autorizzazione dei titolari dei diritti, al compenso dei titolari dei diritti o al pagamento di un indennizzo ai titolari dei diritti, e che non agisce in qualità di consumatore.

<omissis>propone di modificare parzialmente tale definizione riprendendo letteralmente la formulazione della definizione riportata all’articolo 3, lettera k) della Direttiva Barnier.

Un soggetto (<omissis>) propone di aggiungere la seguente definizione “«fornitore di servizi di media audiovisivo a richiesta»: un fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 e, ai fini dell’articolo 55, comma 3 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, anche il fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta avente la responsabilità editoriale di offerte rivolte ai consumatori in Italia, anche se operante in altro Stato membro”.

Un soggetto (<omissis>) propone di aggiungere la seguente definizione “«Materiale»: il materiale oggetto di diritti connessi all’esercizio del diritto d’autore di cui al titolo II LDA”. Il soggetto propone l’inserimento di una definizione per materiale, in quanto le licenze collettive estese riguardano anche i diritti degli artisti, interpreti o esecutori (art. 84 LDA), e dei produttori dei fonogrammi (artt. 73 e 73-bis LDA) e sembra preferibile mantenere la distinzione tra opere e materiali protetti da diritti connessi, come fa puntualmente la Direttiva Copyright dalla quale il Regolamento deriva la sua genesi. Un altro soggetto (<omissis>) propone di aggiungere la seguente definizione “n) «Altri materiali protetti dal diritto d’autore»: contenuti multi-repertorio (digitali e non)”.

Un soggetto (<omissis>) ritiene necessario definire la figura del distributore cinematografico internazionale, o esportatore, che svolge una funzione fondamentale nella circolazione delle opere cinematografiche e audiovisive al di fuori dei confini nazionali. L’esportatore cinematografico si colloca, nella filiera cinematografica, quale soggetto la cui principale attività è rivolta alla promozione e vendita dei diritti di sfruttamento delle opere cinematografiche e/o audiovisive in territori esteri, al di fuori del paese di origine. Questa figura, nell’industria cinematografica, viene anche qualificata come “agente di vendita”, “sales agent” “venditore estero”. L’esportatore cinematografico opera normalmente quale mandatario del produttore dell’opera cinematografica, per un determinato periodo di tempo, e per un certo numero di diritti di sfruttamento, sulla base di un mandato senza rappresentanza.

Un soggetto (<omissis>) suggerisce di inserire la definizione di “«apolide»: qualsiasi artista interprete o esecutore, titolare dei diritti, che non abbia conferito mandato a nessun organismo di gestione collettiva di settore”.

 

Osservazioni dell’Autorità

Con riferimento alla definizione di opera, al fine di prevenire ogni incertezza applicativa, si ritiene accoglibile la proposta di effettuare un richiamo all’opera dell’ingegno come tutelata dalla normativa primaria vigente in materia, evitando quindi l’inserimento di un’elencazione dettagliata che non sia del tutto corrispondente a quella inserita nella legge sul diritto d’autore. In tal senso, si ritiene opportuno effettuare il più generale riferimento al Titolo I “Disposizioni sul diritto di autore”, Capo I, “Opere protette” della LDA. In merito, si chiarisce che la definizione rimane comunque circoscritta alle categorie di opere dell’ingegno suscettibili di essere ricondotte per ragioni di prossimità tematica alle competenze per materia dell’Autorità. Ancora, in accoglimento di alcune proposte pervenute, si ritiene di specificare nell’articolato che “restano ferme le esclusioni previste dalla legge”, quali, a titolo esemplificativo, i programmi applicativi e i sistemi operativi per elaboratore, in linea con il nuovo disposto dell’articolo 114-bis, comma 3, LDA. In coerenza con quanto previsto dalla legge sul diritto d’autore, non risulta invece accoglibile la proposta di escludere il riferimento a “o parti di essa”. Non si ritiene inoltre necessario specificare che si tratti di un’opera “dell’ingegno”, dal momento che tale precisazione risulterebbe superflua.

Con riferimento alla definizione di “licenza collettiva estesa”, come osservato da diversi soggetti, si ritiene preferibile inserire il termine “accordo” in luogo del termine “licenza”, dal momento che lo stesso risulta essere più ampio e più adatto a ricomprendere le tipologie contrattuali solitamente stipulate dagli organismi di gestione collettiva.

In relazione alle osservazioni pervenute da parte di due soggetti relativamente all’inclusione delle entità di gestione indipendente, si specifica che le richieste avanzate non risultano accoglibili in quanto la normativa di rango primario di riferimento menziona esclusivamente gli organismi di gestione collettiva.

Si ritiene di accogliere la proposta avanzata da parte di un soggetto di riformulare la definizione di licenza collettiva estesa precisando, in particolare, che la stessa è un accordo stipulato da un organismo di gestione collettiva avente effetto anche nei confronti di aventi diritto non rappresentati dal medesimo organismo, né da altri per il medesimo settore.

Con riferimento alla nozione di “servizio di video on demand” non si ritiene necessario esplicitare nella definizione il testo del TUSMA, né si ritiene necessaria una riformulazione di tale definizione, proprio in quanto contenuta nel Testo Unico. Non si ritiene accoglibile la richiesta di eliminazione del comma.

In relazione alla definizione di “titolare dei diritti”, non si ritiene che la titolarità debba necessariamente trovare la propria base in una disposizione della legge sul diritto d’autore o in altre disposizioni di rango normativo. Pertanto, la richiesta pervenuta da parte di due soggetti di inserire tale specifica all’art. 1, comma 1, lett. i), non risulta accoglibile.

Per quel che concerne la definizione di “avente causa” vengono in considerazione le previsioni recate dall’art. 19, paragrafi 1 e 2, della Direttiva Copyright e dalla norma primaria di recepimento, l’art. 110-quater, commi 1 e 3, LDA. In entrambi i casi, la figura dell’avente causa viene menzionata esclusivamente come alternativa a quella della prima parte contrattuale, nella disposizione che disciplina la rendicontazione proattiva delle informazioni (l’art. 19, paragrafo 1 della Direttiva, l’art. 110-quater, comma 1, LDA). Viceversa, nella disposizione che concerne le successive cessioni in sublicenza (l’art. 19, paragrafo 2 della Direttiva, l’art. 110-quater, comma 3, LDA), gli aventi causa non sono menzionati. Ne consegue, pertanto, che la figura degli aventi causa non può essere intesa come equivalente del sublicenziatario. Tale interpretazione appare oltretutto coerente con l’art. 110-quinquies LDA, che traspone l’art. 20 della Direttiva Copyright, e con l’art. 6 del presente Regolamento che ne dà attuazione. Cionondimeno, si ritiene di eliminare la definizione, al fine di evitare possibili equivoci sul tema e in accoglimento delle proposte pervenute in tal senso, anche in considerazione del fatto che il concetto di “avente causa” è presente nella Direttiva Copyright e quindi non è modulabile.

Con riferimento alla definizione di “utilizzatore”, non risultano accoglibili le richieste pervenute da parte di alcuni soggetti di specificare che si tratta del soggetto che esercita i diritti di sfruttamento di un’opera, in quanto la definizione di cui allo Schema di regolamento discende direttamente dalla definizione di “utilizzatore” recata dalla Direttiva Barnier. Si chiarisce, inoltre, che la specifica per cui l’utilizzatore è il soggetto che non agisce in qualità di consumatore è già presente nella definizione posta in consultazione dall’Autorità sempre in coerenza con citata definizione di “utilizzatore” di cui alla Direttiva Barnier.

In relazione alle proposte di nuovi commi, si ritiene che la richiesta di aggiungere una definizione di “materiali” e “materiali protetti dal diritto d’autore” non sia accoglibile in quanto non si rinviene alcuna definizione particolare all’interno della legge.

Non si ritiene del pari accoglibile la proposta di inserire una definizione per “fornitore di servizi di media audiovisivo a richiesta”, in quanto risulta essere sufficiente la nozione di fornitore.

In merito alla richiesta di inserire una definizione di “apolide”, si ritiene la questione in parte assorbita dalla riformulazione della definizione di licenza collettiva estesa, di cui alla lettera e), ove è precisato che la stessa costituisce un accordo stipulato da un organismo di gestione collettiva avente effetto anche nei confronti di aventi diritto non rappresentati dal medesimo organismo, né da altri per il medesimo settore. In particolare, si ritiene la questione assorbita da quanto definito dalla normativa primaria, ovvero dal disposto dell’art. 180-ter LDA. Per completezza, si segnala fin da ora, e verrà poi approfondito nel commento ai successivi commi, che si è ritenuta invece accoglibile la proposta di modificare il riferimento ad autori ed AIE “apolidi”, volendo in esso ricomprendere non solo i titolari di diritti “non associati” ma anche coloro i quali non essendo associati non hanno neppure conferito un mandato all’organismo di gestione collettiva. Il riferimento è pertanto mutato in “non mandanti né associati”.

 

Articolo 2
(Finalità e ambito di applicazione) 

 

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

In relazione al comma 1, lettera a), un soggetto (<omissis>) propone di inserire il seguente inciso iniziale: “Il presente regolamento ha per finalità quella di garantire l’applicazione dei principi generali di buona fede e correttezza, trasparenza e informazione alle differenti tipologie di utilizzo di opere audiovisive”, per chiarire che l’intervento dell’Autorità è diretto a garantire il buon andamento, secondo buona fede e correttezza, di tutte le trattative finalizzate alla stipula di licenze.

Con riferimento al comma 1, lettera b), due soggetti (<omissis>, <omissis>) propongono di aggiungere un riferimento anche agli obblighi di riservatezza. In particolare, un soggetto (<omissis>) ritiene necessario sottolineare una maggiore attenzione ai problemi di riservatezza in particolare quelli relativi alle informazioni fornite in adempimento degli obblighi di cui all’art. 5.

Con riguardo alla lettera d) del comma 1, un soggetto (<omissis>) ritiene che la disposizione non sia del tutto coerente con l’art. 180-ter LDA, la cui ratio e formulazione non sembrano affatto rintracciabili nel tentativo di sopperire alle difficoltà legate all’ottenimento delle autorizzazioni da parte dei titolari dei diritti (presupposto, invero, dell’art. 12 Direttiva Copyright), come si evince dal considerando n. 45). Evidenzia che l’art. 180-ter LDA non risolve le difficoltà legate all’ottenimento delle autorizzazioni, avendo come finalità quella di far ottenere l’equo compenso anche agli “apolidi”.

In relazione al comma 1, lettera f), diversi soggetti (<omissis>, <omissis>, <omissis>) propongono (i) di modificare “equa remunerazione” con “remunerazione equa”, (ii) di aggiungere “e di prestito” dopo “noleggio” e successivamente “tenendo conto del principio della libertà contrattuale”, per ribadire il principio e sottolineare che il ruolo dell’Autorità previsto dal regolamento debba essere sempre quello di mediazione. Un soggetto (<omissis>) propone di aggiungere “ivi inclusa l’opera teatrale trasmessa” in considerazione del riferimento all’art. 84 LDA come novellato.

Alcuni soggetti propongono, in via generale, l’inserimento di nuove norme. In particolare, due soggetti (<omissis>, <omissis>) suggeriscono di aggiungere la lettera g) “sorveglianza e assistenza nelle trattative tra utilizzatori e società di gestione collettiva nelle trattative per la concessione di licenze con riguardo a ogni tipo di diritto disciplinato e tutelato dalla LDA”, per chiarire che l’intervento dell’Autorità è diretto a garantire il buon andamento, secondo buona fede e correttezza, di tutte le trattative finalizzate alla stipula di licenze. Ancora, un altro soggetto (<omissis>) suggerisce di introdurre il seguente comma 2: “Le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, e da 12 a 16 non si applicano agli autori di programmi per elaboratore”, per conformità a quanto già previsto dalla legge all’art. 114-bis, comma 3 LDA. Infine, un soggetto (<omissis>) propone di inserire il seguente comma 2: “Nel condurre tali attività, l’Autorità interpreta e applica le pertinenti disposizioni normative interne in conformità al diritto dell’Unione Europea che è vigente in materia”.

 

Osservazioni dell’Autorità

La richiesta pervenuta da parte di un soggetto di specificare, al comma 1, lettera a), che l’intervento dell’Autorità è diretto a garantire il buon andamento, secondo buona fede e correttezza, di tutte le trattative finalizzate alla stipula di licenze, non è accoglibile in quanto i principi cui si fa riferimento sono già affermati al successivo articolo 3 del Regolamento.

In merito alla proposta pervenuta da parte di due soggetti di indicare, al comma 1, lett. b), anche gli obblighi di riservatezza, si precisa che l’aggiunta di tale riferimento non risulta accoglibile, in quanto esulerebbe dalle specifiche competenze attribuite all’Autorità dall’art. 110-quater LDA.

Non risulta accoglibile la proposta pervenuta da parte di diversi soggetti di modificare “equa remunerazione” con “remunerazione equa”, in quanto il riferimento è ripreso direttamente dalla norma primaria.

La proposta pervenuta da parte di diversi soggetti di aggiungere “e di prestito” dopo “noleggio” non risulta accoglibile, in quanto il prestito non genera una equa remunerazione, che infatti la norma primaria limita al solo noleggio. Di conseguenza, anche la competenza attribuita all’Autorità nello stabilire la remunerazione risulta circoscritta al solo noleggio (art. 18-bis, comma 5, LDA, per gli autori, e art. 80, comma 1, lett. f), LDA, per gli artisti, interprete o esecutore).

Si condivide il contenuto della richiesta pervenuta da parte di diversi soggetti di aggiungere il riferimento al principio della libertà contrattuale; tuttavia, si chiarisce che tale principio è già tutelato da quanto disposto all’art. 3, comma 3, cui si rimanda.

Si ritiene di accogliere la proposta pervenuta da parte di un soggetto di includere l’opera teatrale trasmessa, in quanto la stessa risulta menzionata all’art. 84, comma 2, LDA come novellato.

Non si ritiene accoglibile la proposta pervenuta da parte di alcuni soggetti di aggiungere una nuova lettera g), volta ad inserire l’attività di Agcom di sorveglianza e assistenza nelle trattative tra utilizzatori e società di gestione collettiva, dal momento che l’ambito di applicazione è stabilito dalla legge e che i rapporti tra utilizzatori e società di gestione collettiva e le funzioni di vigilanza dell’Autorità sono disciplinati dal Decreto.

La richiesta pervenuta da parte di un soggetto di introdurre il comma 2, al fine di specificare la non applicazione delle diposizioni di cui agli articoli 5, 6, e da 12 a 16 agli autori di programmi per elaboratore è accoglibile, in quanto è aderente alla norma. Nel merito si rimanda alle osservazioni effettuate dall’Autorità sul medesimo tema all’articolo 1.

Non si ritiene accoglibile la proposta pervenuta da parte di un soggetto di inserire uno specifico comma volto a precisare le modalità con le quali l’Autorità applica le disposizioni normative interne, in quanto ritenute assorbite ed in re ipsa.

 

Articolo 3
(Principi Generali)

 

 

Comma 1

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Con riferimento al comma 1, alcuni soggetti (<omissis>, <omissis>, <omissis>) chiedono di includere il principio della proporzionalità. In particolare, due di questi (<omissis>, <omissis>) chiariscono che l’obbligo di informazione non può diventare eccessivamente oneroso, sproporzionato e ingiustificato rispetto ai ricavi generati dagli sfruttamenti e alle attività di rendicontazione. Un soggetto (<omissis>), ancora, osserva che, al fine di garantire remunerazioni adeguate e proporzionate, l’Autorità deve avere cura non definire procedure atte a limitare nei fatti la libertà di concorrenza del mercato, evitando di stabilire elementi atti a condizionare e standardizzare la libera negoziazione tra OGC e utilizzatori. Un altro soggetto (<omissis>) suggerisce di inserire “decide le controversie che siano devolute alla sua attenzione dalle parti interessate in materia di” anziché “garantisce”, e di inserire “nei casi previsti dalla LDA”, anziché “allo sfruttamento delle opere protette”, al fine di precisare che Agcom dovrebbe essere chiamata non tanto a “garantire” genericamente il riconoscimento di remunerazioni adeguate e proporzionate, ma a decidere le controversie che siano devolute alla sua attenzione dalle parti interessate. Analogamente, un soggetto (<omissis>) suggerisce di inserire “statuisce sulle controversie che siano devolute alla sua attenzione dalle parti interessate in materia di” anziché “garantisce“, e di inserire “nei casi previsti dalla LDA”, anziché “allo sfruttamento delle opere protette”, facendo riferimento al carattere volontario dei meccanismi di soluzione extragiudiziale delle controversie previsti dall’art. 21 della Direttiva Copyright. Infine, sempre con riguardo al comma 1, un soggetto (<omissis>) chiede di specificare che i principi del comma sono da riferirsi ai casi di intermediazione da parte di OGC. Un altro soggetto (<omissis>) propone, poi, di aggiungere “secondo le previsioni della LDA”, per ancorare gli interventi ai casi in cui la LDA prevede remunerazioni adeguate e proporzionali. In tal senso, anche un altro soggetto (<omissis>) propone di modificare il comma inserendo “adeguate e proporzionate al valore dei diritti concessi in licenza o trasferiti”.

 

Osservazioni dell’Autorità

Si condivide il contenuto della richiesta di alcuni soggetti relativa al riferimento al principio di proporzionalità; tuttavia, il principio appare già tutelato, dato che il comma stesso fa riferimento a “remunerazioni adeguate e proporzionate”. Inoltre, l’impostazione generale dello stesso Regolamento prevede che le disposizioni siano sempre applicate in maniera proporzionata ed effettiva, come ribadito, in particolare, per gli obblighi di informazione, ove si riprende il principio dell’art. 110-quater, comma 2, LDA.

Quanto alla richiesta di alcuni soggetti di sostituire il termine “garantisce” con il termine “decide/statuisce” non si ritiene accoglibile in quanto il presente articolo tratta i principi generali di “garanzia” e non entra nell’operatività delle decisioni sulle controversie.

Un soggetto chiede di specificare che i principi del comma sono da riferirsi ai casi di intermediazione da parte di OGC: tale impostazione non può essere condivisa in quanto eccessivamente restrittiva e non in linea con lo spirito della Direttiva.

Relativamente alla richiesta di un soggetto di aggiungere “secondo le previsioni della LDA, non sembra necessario ribadire tale principio, dal momento che l’intero Regolamento è attuazione della norma primaria.

 

Commi 2 e 3

Posizioni dei principali soggetti intervenuti

Con riferimento al comma 2, un soggetto (<omissis>) accoglie positivamente l’intenzione e il tentativo dell’Autorità, nello Schema di regolamento, di riorientare il quadro normativo in una direzione coerente con gli obiettivi generali della Direttiva.

Con riferimento al comma 3, alcuni soggetti (<omissis>, <omissis>, <omissis>) chiedono espressamente di precisare che nell’ambito delle negoziazioni i soggetti definiti “controparti” possano partecipare direttamente, ovvero essere rappresentati dalla propria associazione di categoria. Sempre con riferimento al comma 3, un soggetto (<omissis>) reputa opportuno che le negoziazioni siano condotte dagli utilizzatori esclusivamente con gli organismi o entità di gestione.

Un soggetto (<omissis>) propone emendamento come segue, “L’Autorità, nel pieno rispetto dell’autonomia negoziale delle parti, promuove il raggiungimento di accordi contrattuali per la concessione di licenze per lo sfruttamento delle opere, conclusi mediante negoziazioni condotte in buona fede, tra gli autori, gli artisti interpreti ed esecutori, quando condotte tramite gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti, e le loro controparti”.

Diversi soggetti (<omissis>, <omissis>), inoltre, sottolineano che non sono attribuite funzioni specifiche all’Autorità in relazione al rapporto che intercorre tra autori e editori, se non per la risoluzione di controversie. Alcuni (<omissis>, <omissis>) auspicano che l’Autorità eviti di stabilire elementi atti a condizionare e standardizzare la libera negoziazione tra le parti. In tale ottica un soggetto (<omissis>) chiede che un riferimento al “rispetto dell’autonomia dei titolari dei diritti nel determinare come e quando esercitare i propri diritti” oltre che all’autonomia negoziale delle parti sia inserito nel comma, mentre un soggetto (<omissis>) propone di eliminare il comma 3.

 

Osservazioni dell’Autorità

Quanto alla richiesta di modifica del comma 3 avanzata da alcuni soggetti volta a precisare che, nell’ambito delle negoziazioni, i soggetti definiti “controparti” possano essere rappresentati dalla propria associazione di categoria, si ritiene non necessaria tale previsione nell’ambito dei principi generali, essendo in ogni caso salvaguardata l’attività delle associazioni in rappresentanza degli aventi diritto. Resta fermo che tale rappresentazione da parte delle associazioni di categoria avvenga esclusivamente su base volontaria e in forza di una procura speciale.

 

Comma 4

Posizioni dei principali soggetti intervenuti

Con riferimento al comma 4, alcuni soggetti (<omissis>, <omissis>) chiedono di inserire il riferimento alle “relative specificità di ogni settore”, poiché necessario a valorizzare le numerose e talvolta strutturali differenze connesse all’utilizzazione di diritti e opere di diversa tipologia e le relative prassi di mercato in comparti industriali, per identità e dimensioni, molto diversi tra loro. Un altro soggetto (<omissis>), invece, evidenzia che gli OGC nuovi entranti si trovano spesso in una posizione contrattuale debole, soprattutto nei confronti di utilizzatori internazionali stabiliti all’estero che non intendono condividere le informazioni necessarie per condurre una trattativa equa, trasparente e proporzionata. Ancora, un soggetto (<omissis>) ritiene opportuno eliminare “basati su sistemi di comunicazione interoperabili”, in quanto non previsto dalla normativa primaria, ma solo per OGC nel contesto della normativa speciale. Sempre in relazione al comma 4, un soggetto (<omissis>) chiede di aggiungere “e che non comporti oneri sproporzionati per i soggetti obbligati”, al fine di salvaguardare il principio di proporzionalità. Specifica, in particolare, che l’obbligo di informazione non può diventare sproporzionato, ingiustificato o eccessivamente oneroso per i soggetti obbligati, rispetto al livello dei ricavi generati dagli sfruttamenti e rispetto agli obblighi già vigenti nei confronti di OGC ed EGI. Un altro soggetto (<omissis>) suggerisce di inserire “favorisce” al posto di “garantisce”. Infine, un soggetto (<omissis>) esprime forti perplessità circa l’approccio di subordinare il buon funzionamento di ciascun settore al generico ricorso a “sistemi di comunicazione interoperabili” che dovrebbero essere implementati “tout court”, in quanto la realizzazione e la messa in esercizio di tali sistemi comportano non solo la previsione di adeguate tempistiche di analisi di fattibilità, ma anche un impegno in termini di investimento economico che potrebbe risultare particolarmente oneroso e sproporzionato rispetto al valore economico delle informazioni scambiate. Lo stesso, con riferimento all’adozione di Codici di Condotta, suggerisce di rinviare al Tavolo tecnico di cui all’art. 1, comma 3, della Delibera (Come per il comma 5), ritenendo che ciò risulti in linea con la possibilità di estendere l’ambito di operatività del Tavolo (riguardante i cd. diritti connessi) alla gestione del diritto d’autore, come previsto all’epoca dall’Autorità.

 

Osservazioni dell’Autorità

Come proposto da alcuni soggetti, si è inserito il riferimento alle specificità di settore.

Inoltre, secondo uno dei soggetti intervenuti occorrerebbe inserire la previsione secondo la quale lo scambio di informazioni non possa comportare oneri sproporzionati per i soggetti obbligati. Si ritiene dunque accoglibile prevedere che lo scambio di informazioni avvenga, oltre che in maniera trasparente, in modo proporzionale.

Quanto al riferimento ai “sistemi di comunicazione interoperabili”, non si ritiene accoglibile la proposta di modifica avente ad oggetto l’eliminazione della interoperabilità, in quanto ritenuta essenziale.

 

Comma 5

Posizioni dei principali soggetti intervenuti

Con riguardo al comma 5, un soggetto (<omissis>), ritiene utile e auspicabile l’adozione di orientamenti comuni e condivisi, anche attraverso l’elaborazione di codici di condotta, estesi anche all’art. 107 LDA. Un altro soggetto (<omissis>) chiede invece di eliminare il riferimento al Tavolo tecnico di cui alla Delibera poiché esso è limitato ai diritti connessi. Il medesimo soggetto evidenzia, inoltre, che una dizione aperta lascia una maggiore flessibilità rispetto a canali diversi per la formulazione di codici di condotta volontari, che le parti coinvolte nel processo possono sottoporre all’Autorità. Dello stesso avviso è anche un altro soggetto (<omissis>) il quale chiede di eliminare il riferimento al Tavolo tecnico di cui alla Delibera, in quanto non interessa la generalità degli autori. Poiché la legge sulla partecipazione al procedimento amministrativo dovrebbe dar luogo a consultazioni tra tutti gli interessati, specifica l’opportunità di individuare un’altra soluzione, ad esempio la creazione di un tavolo tecnico ad hoc. Segnala, inoltre, il considerando 77 della Direttiva Copyright, secondo il quale favorire il raggiungimento di accordi collettivi di tale natura ridurrebbe notevolmente il contenzioso che l’Autorità si troverebbe ad affrontare.

 

Osservazioni dell’Autorità

Non si ritiene accoglibile la richiesta di alcuni soggetti di eliminare il riferimento al Tavolo tecnico di cui alla delibera 396/17/CONS in quanto limitato ai soli diritti connessi né quella di un soggetto di istituire un Tavolo tecnico ad hoc. Peraltro, è intenzione dell’Autorità estendere l’operatività del Tavolo di cui alla delibera 396/17 anche al diritto d’autore e – come suggerito da uno dei soggetti intervenuti – rinviare tale organismo l’adozione dei Codici di Condotta.

 

Capo II
Diritti di utilizzazione

Articolo 4
(Assistenza nel raggiungimento di accordi contrattuali per la concessione di una licenza per lo sfruttamento delle opere audiovisive su servizi di video on demand)

 

 

Comma 1

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Alcuni soggetti condividono lo schema proposto, in particolare la natura volontaria del meccanismo di negoziazione (<omissis>, <omissis>, <omissis><omissis>, <omissis>) chiedono di prevedere espressamente che è consentito alle parti di avviare altre negoziazioni sui medesimi diritti anche in pendenza dell’attività di assistenza svolta dall’Autorità.

Un soggetto (<omissis>) chiede, inoltre, che sia descritta più puntualmente l’attività dell’Agcom, indicando le fattispecie alle quali si applica l’assistenza dalla stessa prestata. Propone, inoltre, una riduzione delle tempistiche dell’istruttoria e suggerisce la cessazione dell’assistenza da parte di Agcom già dopo una prima sessione di discussione a cui non compaia una parte. Quanto all’applicazione del comma, un soggetto (<omissis>) chiede vengano indicati in maniera puntuale i diritti ai quali si applicherebbe l’assistenza di Agcom; altri soggetti (<omissis>, <omissis>) chiedono che l’assistenza sia prestata alle differenti tipologie di utilizzo delle opere audiovisive e non solo a quelle effettuate su servizi video on demand.

Un soggetto (<omissis>) ritiene che l’intervento di Agcom sia privo di valore aggiunto, in quanto privo di effettivo indirizzo e senza conseguenze per la parte che, anche in corso di assistenza, si sottrae alla negoziazione. Diversamente un soggetto (<omissis>) ritiene che Agcom dovrebbe intervenire tutte le volte che viene disattesa una legittima aspettativa alla negoziazione.

 

Osservazioni dell’Autorità

Come espressamente richiesto da alcuni soggetti intervenuti, si specifica che è consentito alle parti di avviare altre negoziazioni sui medesimi diritti anche in pendenza dell’attività di assistenza svolta dall’Autorità.

Quanto all’indicazione puntuale delle fattispecie alle quali si applica l’assistenza dell’Autorità, come richiesta da alcuni intervenuti, si ritiene che il comma circoscriva già il campo con il riferimento ai “servizi di video on demand”, pertanto non si ritiene necessario un ulteriore livello di dettaglio. Parimenti, non si ritengono accoglibili le richieste di estendere l’assistenza dell’Autorità a tipologie di utilizzo delle opere audiovisive diverse dai servizi video on demand e l’ipotesi di intervento dell’Autorità quando una delle parti non sia interessata ad avviare una negoziazione.

 

Comma 2

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Alcuni soggetti (<omissis>, <omissis>, <omissis>) chiedono di chiarire che gli indirizzi forniti dall’Autorità in corso di assistenza non sono vincolanti.

 

Osservazioni dell’Autorità

Si ritiene opportuno precisare, come richiesto da alcuni soggetti intervenuti, che gli indirizzi sulle soluzioni negoziali forniti dall’Autorità hanno carattere non vincolante per le parti.

 

Comma 3

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Un soggetto (<omissis>) chiede di specificare che per dimostrare l’esistenza di una trattativa debba essere prodotta documentazione scritta proveniente da entrambe le parti mentre un altro soggetto (<omissis>) chiede che l’obbligo di fornire documentazione comprovante l’esistenza di una negoziazione sia previsto almeno per la parte richiedente. Un soggetto (<omissis>) propone di inserire l’obbligo, per il soggetto istante, di informare l’altra parte della richiesta di assistenza contestualmente alla presentazione della stessa.

 

Osservazioni dell’Autorità

L’Autorità, in relazione alla richiesta di assistenza, ritiene opportuno, per facilitare e rendere più efficiente la procedura, prevedere l’utilizzo di un apposito modulo.

Non si ritiene accoglibile la richiesta di specificare che l’obbligo di allegare la documentazione comprovante l’esistenza della negoziazione sussiste per entrambe le parti. Si accoglie, invece, la richiesta di un soggetto intervenuto di prevedere l’obbligo di informare l’altra parte della richiesta di assistenza contestualmente alla presentazione dell’istanza.

 

Comma 4

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Un soggetto (<omissis>) propone di ridurre le tempistiche indicate ritenendole, nel loro complesso, eccessivamente lunghe e suscettibili di non consentire alle parti di definire altri accordi di sfruttamento in attesa della definizione dell’istruttoria.

Un soggetto (<omissis>) propone di precisare che la mancata comparizione alle prime due sessioni di discussione, ovvero ad una delle successive, non determina conseguenze giuridiche ulteriori rispetto alla cessazione dell’assistenza richiesta ad Agcom. Suggerisce quindi di aggiungere all’ultimo capoverso del comma 4 l’inciso “senza che si produca alcuna conseguenza giuridica negativa per la parte non comparsa”.

Un soggetto (<omissis>) propone di valutare, in un’ottica di efficienza e al fine di evitare inutili oneri per l’Autorità, l’effettiva necessità di tenere una seconda sessione di discussione, qualora la parte non richiedente non manifesti la propria intenzione di

parteciparvi comparendo alla prima convocazione o ad esempio manifestando un’adesione per iscritto.

Un soggetto (<omissis>), al fine di garantire ad entrambe le parti la massima trasparenza e medesime tempistiche di preavviso per assicurare una più proficua partecipazione alle sessioni di discussione, suggerisce di sostituire “alla parte istante” con “alle parti” e, conseguentemente, propone di eliminare il periodo “Il soggetto istante informa l’altra parte della data fissata per la sessione di discussione”.

 

Osservazioni dell’Autorità

Quanto alla richiesta di un soggetto di specificare che la mancata comparizione alle sessioni di discussione non determina conseguenze giuridiche negative, si condivide l’osservazione ma si ritiene che il principio sia implicito nel carattere non vincolante dell’assistenza richiesta ad Agcom.

La richiesta di valutare l’effettiva necessità di tenere una seconda sessione di discussione non si ritiene accoglibile, in coerenza con altri istituti simili di norma articolati in due fasi. Parimenti, non è accoglibile la richiesta di un soggetto di comunicare la data della sessione di discussione ad entrambe le parti, dal momento che Agcom ha contatti formali unicamente con la parte richiedente.

 

Comma 5

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Un soggetto (<omissis>) suggerisce di mutuare dalla disciplina processualistica della mediazione obbligatoria in sede precontenziosa, di rimettere all’Organo Giudicante – ove il mancato raggiungimento di un accordo dovesse sfociare in un contenzioso – la valutazione del comportamento tenuto dalle parti innanzi all’Agcom. Ciò al fine di stimolare un comportamento di effettiva buona fede in sede di assistenza negoziale di Agcom.

Un altro partecipante (<omissis>) propone di ridurre le tempistiche indicate, che (complessivamente considerate) rappresentano un periodo temporale troppo lungo suscettibile di non consentire alle parti di definire altri accordi di sfruttamento in attesa della definizione dell’istruttoria. Lo stesso soggetto chiede di prevedere che la cessazione da parte dell’Autorità dell’assistenza debba poter avvenire già dopo una prima sessione di discussione a cui non compaia una parte, senza necessità di attendere le due sessioni consecutive (salvo la parte non dimostri di non essere comparsa per causa di forza maggiore). Chiede infine di consentire alle parti di avviare altre negoziazioni sui medesimi diritti anche in pendenza dell’istruttoria avviata in seguito alla richiesta di assistenza all’Autorità.

Infine, un altro soggetto (<omissis>) suggerisce di utilizzare l’espressione “medesimo diritto o medesimo sfruttamento” anziché “medesimo contratto” e chiede di chiarire l’effettiva operatività dei limiti alla presentazione di una nuova richiesta di assistenza dell’Autorità, in caso di un medesimo contratto.

 

Osservazioni dell’Autorità

L’Autorità non ritiene accoglibile la richiesta di riduzione dei tempi della fase di assistenza. Non si ritiene, altresì, condivisibile la proposta di rimettere all’Organo Giudicante la valutazione del comportamento tenuto dalle parti innanzi all’Autorità qualora il mancato raggiungimento di un accordo dovesse sfociare in un contenzioso, secondo la disciplina processualistica della mediazione obbligatoria, in ragione del carattere non obbligatorio della mediazione prevista nel caso di specie nonché in considerazione del fatto che nel caso di specie l’assistenza prestata dall’Autorità accede a una libera negoziazione tra le parti.

 

Commi 6 e 7 e proposta di nuovo comma

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Nessun soggetto ha formulato osservazioni in merito al comma 6 dell’art. 4.

Con riferimento al comma 7, alcuni soggetti (<omissis>, <omissis>) chiedono di chiarire espressamente che gli indirizzi forniti dall’Autorità in sede di assistenza non sono vincolanti.

Un soggetto (<omissis>) chiede di inserire un nuovo che faccia espressamente salva la libertà delle parti di intrattenere e/o avviare altre negoziazioni sui medesimi diritti, anche in caso di presentazione dell’istanza, instaurazione e pendenza della procedura di assistenza richiesta all’Autorità ai sensi del presente articolo.

 

Osservazioni dell’Autorità

L’Autorità chiarisce che l’eventuale provvedimento finale di assistenza dell’Autorità non riveste alcun carattere vincolante trattandosi di una materia che riguarda la libera negoziazione delle parti.

L’Autorità chiarisce altresì che la presentazione della richiesta di assistenza, come pure la pendenza della procedura di cui all’articolo in commento, non pregiudicano la libertà delle parti di intrattenere e/o avviare altre negoziazioni sui medesimi diritti. Non ritiene, tuttavia, di dover inserire una specifica previsione ad hoc.

 

Articolo 5
(Obblighi di comunicazione e di informazione)

 

Comma 1, lett. a)

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Alcuni soggetti (<omissis>, <omissis>, <omissis>) esprimono un generale apprezzamento nei confronti delle previsioni formulate dall’Autorità in materia di obblighi di informazione e comunicazione, in quanto costituiscono un’implementazione ragionevole dell’art. 110-quater LDA e riflettono la portata e l’intento dell’art. 19 Direttiva Copyright, a fronte di un rischio concreto che tali obblighi finiscano per costituire un onere amministrativo sproporzionato, come rilevato dalla stessa Autorità nei preamboli alla delibera n. 44/23/CONS.

Diversi partecipanti alla consultazione hanno formulato richieste di chiarimento relative all’ambito soggettivo di applicazione del comma in commento. Un interveniente (<omissis>) rileva la necessità di individuare con chiarezza quali siano i soggetti aventi diritto a ricevere, e quali siano i soggetti obbligati a fornire le informazioni nello specifico settore audiovisivo tenendo conto che della molteplicità dei contributi autoriali e artistici che a vario titolo insistono sull’opera audiovisiva. In questo senso chiede altresì di sostituire l’espressione “soggetti obbligati” con quella “prima parte contrattuale”. Altri due (<omissis>, <omissis>) chiedono di esplicitare ulteriormente che i soggetti indicati alla lett. a) del comma sono le “prime parti contrattuali” degli autori e AIE. Un ulteriore soggetto (<omissis>) ritiene utile precisare che il trasferimento dei diritti avviene da parte degli autori e degli AIE.

Secondo due soggetti (<omissis>, <omissis>), andrebbero esclusi dal novero di soggetti obbligati quelli che sono meri titolari di una licenza e non hanno un rapporto diretto né adeguate informazioni circa gli aventi diritto. Lo stesso osserva, peraltro, che, a suo avviso, i fornitori di servizi media quando sono licenziatari di un’opera sono in genere utilizzatori già soggetti agli obblighi di informazione previsti dal Decreto. Sotto questo aspetto, nel settore della musica, un operatore (<omissis>) precisa che, in quanto cessionaria o licenziataria dei diritti degli AIE, già attualmente fornisce, tramite il proprio portale denominato “Portale Royalties”, su base continuativa (sostanzialmente giornaliera) a ciascun proprio AIE di opera musicale fissata su supporto di proprietà, ogni dovuta informazione in merito agli utilizzi e ai ricavi relativi a dette registrazioni.

Alcuni partecipanti (<omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>) chiedono di specificare che i cessionari e i licenziatari sono soggetti a cui sono stati direttamente concessi in licenza o trasferiti i diritti.

Sempre con riferimento all’ambito soggettivo, un’associazione (<omissis>) propone di precisare che l’obbligo degli aventi causa non è alternativo a quello della prima parte contrattuale, bensì aggiuntivo, e interviene in talune precise circostanze.

Quanto all’ambito oggettivo, tra operatori (<omissis>, <omissis>, <omissis>) suggeriscono di ribadire che i diritti sono ceduti dall’autore o AIE a titolo definitivo, mentre altri due (<omissis>, <omissis>) chiedono di limitare l’obbligo informativo a carico dei produttori verso autori e AIE alle sole informazioni ricevute dal produttore dai propri aventi causa o utilizzatori, secondo le tempistiche da essi poste in essere.

Per quanto riguarda le modalità con cui deve avvenire la fornitura delle informazioni, un soggetto (<omissis>) richiede di mantenere l’obbligatorietà della fornitura delle informazioni dalle prime parti contrattuali in quanto l’ipotesi di configurare la trasmissione delle informazioni come un diritto di autori e artisti anziché come un obbligo di cessionari e licenziatari si pone in contrasto con la previsione dell’art. 110-quater LDA, richiamando che la stessa norma prevede che “la mancata comunicazione delle informazioni (…) costituisce presunzione legale di inadeguatezza del compenso a favore dei titolari dei diritti”. A tal fine, propone di convertire i due obblighi in due distinti commi, uno riguardante gli obblighi delle prime controparti contrattuali di trasmettere le informazioni ad autori ed AIE (anche per il tramite delle collecting) ed uno riguardante il diritto di ricevere le informazioni da sublicenziatari ed aventi causa (anche per il tramite delle collecting), senza bisogno di formulare, tuttavia, una apposita richiesta.

Altri soggetti (<omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>) propongono, al contrario, di impostare l’obbligo di informazione e comunicazione come un diritto da parte degli autori e AIE a ricevere i dati dietro apposita richiesta, onde evitare un obbligo generalizzato di rendicontazione, sottolineando, in alcuni casi, che in relazione al settore audiovisivo esistono già obblighi di informazione in capo agli utilizzatori delle opere cinematografiche e assimilate, che vengono assolti per il tramite delle OGC e EGI.

Alcune osservazioni sono state formulate circa i destinatari delle informazioni. In un caso (<omissis>) si richiede di specificare che gli autori e gli AIE destinatari della cessione o del trasferimento dei diritti sono le controparti contrattuali dei cessionari e dei licenziatari. Tre soggetti (<omissis>, <omissis>, <omissis>) chiedono di specificare che la fornitura delle informazioni possa avvenire esclusivamente per il tramite di OGC ed EGI (con cui abbiano stipulato un accordo) e non già “anche” per il loro tramite, come attualmente previsto dallo Schema di regolamento, specificando, nel caso di <omissis>, che i destinatari delle informazioni sono autori ed AIE con i quali siano stati conclusi dei contratti. Dello stesso tenore l’osservazione di un altro soggetto (<omissis>), il quale auspica che vengano inseriti anche gli OGC tra il novero dei soggetti destinati a ricevere le informazioni per assicurare la coerenza con la Direttiva Barnier e con il Decreto e al fine di rendere perseguibile l’obiettivo relativo alla equa e onnicomprensiva remunerazione per gli aventi diritto, ed assicurare che gli utilizzatori adempiano i loro obblighi di rendicontazione. Un operatore (<omissis>) chiede di precisare che l’obbligo di trasmettere informazioni aggiornate, pertinenti e complete per il tramite degli organismi riguarda tutte le tipologie di diritti e gli sfruttamenti delle opere.

Tuttavia, altri quattro (<omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>) suggeriscono di prevedere che OGC ed EGI possono ricevere informazioni solo se l’autore o l’AIE ha conferito specifico mandato, mentre un soggetto (<omissis>) chiede di precisare che le informazioni sono fornite ad autori ed AIE con cui cessionari e licenziatari hanno stipulato un contratto. Viceversa, un partecipante (<omissis>) suggerisce di specificare che autori ed AIE hanno il diritto di ricevere le informazioni per il tramite degli OGC o anche direttamente.

Con riferimento alla periodicità della rendicontazione obbligatoria, alcuni soggetti (<omissis>, <omissis>, <omissis>) hanno chiesto di eliminare la previsione secondo la quale è possibile derogare alla cadenza semestrale in ragione di un diverso accordo intervenuto tra le parti, ritenendola eccessivamente generica quando non contraria allo spirito dell’intera normativa discendente dalla Direttiva Copyright: l’obbligo semestrale è stabilito infatti dalla legge e il riferimento ad “almeno semestrale” fa comunque salvo ogni accordo che preveda intervalli minori e legittimi. Altri partecipanti (<omissis>, <omissis>) ritengono, al contrario, che tale previsione sia opportuna, chiedendo, semmai, di chiarire che gli accordi intervenuti tra prima parte contrattuale e l’autore o AIE in tema di obblighi di informazione possono andare anche nel senso di un’estensione (oltre che di una riduzione) del termine di sei mesi previsto dalla norma, a tutela della libera determinazione delle parti. In due casi (<omissis>e <omissis>), invece, si chiede di puntualizzare che in ogni caso la frequenza non può essere inferiore a quella semestrale, fatti salvi gli accordi tra le parti. Un operatore (<omissis>) si dice d’accordo con la cadenza temporale di sei mesi della fornitura delle informazioni,

Alcuni operatori (<omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>) sostengono che in ogni caso la periodicità dovrebbe essere aumentata da sei mesi ad un anno, in quanto la periodicità semestrale è decisamente sproporzionata rispetto alle prassi contrattuali e genererebbe un ulteriore aumento dei costi transattivi. La cadenza annuale, inoltre, consente di mantenere una corrispondenza con l’anno contabile e le operazioni di chiusura dell’esercizio. Dello stesso tenore è la posizione di <omissis>, il quale rileva che “l’approccio del Decreto alla frequenza della rendicontazione non è in linea con quello adottato nella Direttiva e in altri Stati membri e risulta poco pratico, eccessivamente gravoso e comporterebbe costi e sforzi enormi, dirottando sulla compliance una quantità irragionevole di risorse – non esiste una analisi di impatto dell’obbligo in Italia”. A dimostrazione di ciò, cita esempi di altri paesi dell’Unione europea, nei quali alcune valutazioni hanno dimostrato da un lato, l’ingente portata dei costi e degli oneri che i soggetti obbligati sono chiamati a sostenere, e, dall’altra la non necessarietà per i beneficiari dell’obbligo di ottenere le informazioni più di una volta all’anno, ad esempio laddove vengano fornite mediante un organismo di gestione collettiva o entità di gestione indipendente. In tali casi, è giusto che le parti siano autorizzate a stabilire la frequenza di comunicazione desiderata. Per queste ragioni, <omissis>chiede di valutare la possibilità di segnalare al Governo l’opportunità di modificare l’art. 110-quater LDA, in particolare per quanto riguarda la frequenza delle rendicontazioni. Due soggetti (<omissis>, <omissis>) chiedono anche di rimuovere la previsione per la quale la comunicazione delle informazioni avviene per l’intera durata dello sfruttamento dell’opera. Un solo operatore (<omissis>) chiede, viceversa, che la cadenza venga ridotta da sei a tre mesi.

Alcuni partecipanti (<omissis>, <omissis>) hanno evidenziato come, in ogni caso, sia necessario fissare un dies a quo dal quale calcolare la periodicità della rendicontazione, suggerendo, ad esempio, essa possa decorrere dalla data concordata dalle parti, dalla data di conclusione dell’accordo di licenza o di cessione o al più tardi dal primo sfruttamento dell’opera.

La proposta di indicare un limite temporale di tre anni all’obbligatorietà della rendicontazione, trascorso il quale le informazioni sono ottenibili da autori ed AIE su apposita richiesta è condivisa da alcuni soggetti (<omissis>, <omissis>, <omissis>), nonché da altri che addirittura ne chiedono una ulteriore limitazione, diminuendo il termine da tre a due anni (<omissis>, <omissis>). Un soggetto suggerisce di indicare che l’obbligo sussiste “fintanto che lo sfruttamento è in corso” (<omissis>), mentre altri due soggetti (<omissis>, <omissis>) propongono di chiarire che il diritto di ricevere le informazioni dopo i tre anni si esercita “solo” sulla base di un’apposita richiesta. Un soggetto (<omissis>) propone di mantenere il termine di tre anni, purché siano fatte salve previsioni contrattuali più favorevoli ad autori ed AIE. Taluni soggetti, invece, si mostrano contrari all’introduzione di un limite simile, o quanto meno alla sua durata. Uno di essi (<omissis>) chiede di aumentarlo da tre a cinque anni. Un altro (<omissis>) chiede che il termine sia innalzato a sei anni, di cui almeno quattro successivi alla disponibilità dell’opera da parte del produttore o dell’editore per le informazioni non direttamente in possesso della prima controparte contrattuale. <omissis>enfatizza, inoltre, che i diritti d’autore sono parte dell’asse ereditario a tutti gli effetti, pertanto, la richiesta delle informazioni può essere avanzata, oltre che dall’autore o artista sottoscrittore del contratto, anche dai suoi eredi o aventi causa a qualsiasi titolo. Lo stesso propone anche di vincolare il termine dell’obbligatorietà alla comprovata adempienza della rendicontazione semestrale negli anni precedenti, ed inoltre, a tutela dell’avente diritto, ritiene utile specificare che è nullo qualsiasi patto contrattuale con cui l’autore o l’artista rinunci ad avvalersi del diritto di richiedere le suddette informazioni o che preveda limitazioni o condizioni per l’esercizio di tale diritto. Un terzo (<omissis>), evidenziando come tale termine non corrisponde alla realtà del mercato di sfruttamento di gran parte delle opere, ne chiede l’innalzamento a dieci anni. Infine, un interveniente chiede l’eliminazione del termine proposto dall’Autorità (<omissis>).

Più soggetti (<omissis>, <omissis>, <omissis>), chiedono di chiarire che, nell’applicazione degli obblighi di comunicazione ed informazione, sono fatte salve le norme speciali di settore non espressamente abrogate, secondo le regole generali del diritto. Ciò risulta coerente con la necessità affermata, per altro, dall’Autorità nella parte motiva della delibera n. 44/23/CONS, di tener conto delle specificità dei settori, al fine di ridurre la conflittualità tra le parti. Un soggetto in particolare cita l’art. 130, comma 2 LDA, in merito ai contratti a partecipazione nel settore dell’editoria libraria.

Alcuni soggetti (<omissis>, <omissis>) ritengono, inoltre che sia necessario specificare che la comunicazione degli aventi causa da parte della prima parte contrattuale ha effetto liberatorio rispetto alla comunicazione dei rispettivi dati, non potendo la prima parte contrattuale rispondere di dati non in suo possesso. In questo senso, andrebbe, inoltre, sancito che il produttore, comunicando il proprio avente causa ad autori ed AIE e i termini previsti per la rendicontazione, non risponde di eventuali omissioni o ritardi nella fornitura delle informazioni da parte dell’avente causa

Un soggetto (<omissis>) chiede di precisare che in ogni caso la mancata comunicazione delle informazioni dovute ai sensi di legge costituisce una presunzione legale di inadeguatezza del compenso in favore dei titolari dei diritti.

 

Osservazioni dell’Autorità

In linea generale, l’Autorità precisa che il Regolamento, in ossequio a quanto previsto dalla norma primaria e dalla Direttiva Copyright, afferma il principio del diritto degli autori e degli AIE a ricevere informazioni aggiornate, pertinenti e complete da parte dei soggetti a cui hanno concesso in licenza o trasferito i diritti e dai loro aventi causa. Tale diritto si declina in due modalità: da una parte un obbligo, da adempiere proattivamente, che ricade sui cessionari e sui licenziatari con i quali autori ed AIE hanno sottoscritto un contratto, ovvero le loro prime controparti contrattuali. Dall’altra, in un diritto a ricevere, su richiesta, le ulteriori informazioni supplementari da parte dei soggetti cui sono stati successivamente sublicenziati o ceduti quei diritti.

Pertanto, con più specifico riferimento all’ambito soggettivo di applicazione del comma, l’obbligo di rendicontazione proattiva, di cui alla lett. a) dell’art. 5, ricade sui soggetti cessionari o licenziatari dei diritti, nella loro qualità di prime controparti contrattuali di autori ed AIE. L’obbligo proattivo di rendicontazione implica di per sé che il soggetto obbligato trasmetta le informazioni in maniera automatica e senza ricevere alcuna richiesta da parte dell’avente diritto (almeno per i primi tre anni, come previsto dal Regolamento).

Sotto questo profilo, non sembra accoglibile la proposta di limitare l’obbligo proattivo alla sola fattispecie della cessione dei diritti a titolo definitivo (trasferimento), e di escluderlo nel caso in cui un soggetto sia solo titolare di una licenza. La norma, infatti, non configura alcuna distinzione tra il trasferimento e la cessione in licenza, supponendo che anche in questo secondo caso si instauri un rapporto diretto tra l’autore o l’AIE e la sua controparte contrattuale.

Alla luce di quanto detto finora, si ritiene non accoglibile, in quanto oltretutto non in linea con quanto affermato dalla norma primaria, nonché dalla Direttiva Copyright, la richiesta di impostare in tutte le circostanze gli obblighi di informazione come un diritto da parte degli autori e degli AIE di ricevere i dati dalla prima controparte contrattuale dietro apposita richiesta.

Con riferimento ai destinatari delle informazioni, non sembra accoglibile la proposta di circoscrivere la comunicazione delle informazioni ai soli organismi di gestione collettiva (o entità di gestione indipendente), in quanto tale limitazione si porrebbe in contrasto con la norma primaria, la quale chiaramente menziona questa possibilità come aggiuntiva, e non alternativa, rispetto alla trasmissione diretta delle informazioni ad autori ed AIE.

Inoltre, una simile modalità sarebbe potenzialmente discriminatoria nei confronti di tutti gli aventi diritto che hanno liberamente esercitato il proprio diritto di non conferire un mandato ad alcun OGC o EGI, stante la non obbligatorietà della gestione collettiva prevista dal nostro ordinamento (si vedano in questo senso l’art. 180 LDA e l’art. 4, comma 2 del Decreto). In ogni caso, giova rilevare che il successivo comma 3 dell’articolo in discorso ha tra le sue finalità anche quella di valorizzare eventuali rapporti già in essere tra cessionari e licenziatari dei diritti, da un lato, ed autori ed AIE, inquadrabili nell’ambito dell’art. 23 del Decreto.

Per ciò che riguarda la periodicità delle informazioni, l’Autorità conferma che l’indicazione temporale presente nella norma, che prevede una rendicontazione semestrale, non può essere modificata, pur nella consapevolezza che tale tempistica si discosta da quella indicata nella Direttiva Copyright, secondo la quale le informazioni vengono trasmesse a cadenza almeno annuale. Diverse indicazioni temporali in tema di periodicità dei rendiconti non possono esplicitamente essere previste; pertanto, sono da ritenere non accoglibili quegli emendamenti che propongono di estendere (o di ridurre) la periodicità semestrale della fornitura delle informazioni.

Quanto, invece, alla previsione inserita nello Schema di regolamento di fare salvi gli accordi tra le parti, l’Autorità prende atto del rischio esposto da alcuni partecipanti alla consultazione che una simile clausola possa – in determinate circostanze – condizionare negativamente le negoziazioni, allorché una parte che si trovi in una posizione di debolezza rispetto ad un’altra sia costretta ad accettare tempistiche di rendicontazione ritenute non congrue. A tale proposito, come già affermato nella Delibera 44/23/CONS, l’Autorità ritiene che la possibilità di derogare alla periodicità semestrale della fornitura delle informazioni, prevista solo laddove le parti concordino tra loro, stabilendo una cadenza diversa, debba essere letta soprattutto nell’ottica di garantire il principio di proporzionalità ed effettività idoneo a garantire un livello elevato di trasparenza in ogni settore, come disposto dallo stesso art. 110-quater LDA. In alcuni settori, come ad esempio quello dell’editoria, alcune norme della stessa legge sul diritto d’autore, ed in particolare, nel caso di specie, l’art. 130 LDA, prevedono che la rendicontazione delle informazioni abbia una cadenza diversa, ovverosia annuale. Nel settore musicale, invece, durante la consultazione pubblica è stato rappresentato che i maggiori produttori hanno adottato sistemi di rendicontazione realizzati mediante portali che consentono agli aventi diritto (nello specifico artisti, interpreti o esecutori) di verificare in tempo reale il rendiconto delle utilizzazioni economiche delle loro prestazioni artistiche. Con riferimento ai mercati caratterizzati dalla distribuzione di supporti fisici, inoltre, occorre tenere in considerazione le prassi commerciali del diritto di reso, per cui la cadenza della fornitura delle informazioni deve tenere conto delle tempistiche e delle entità dei resi.

Alla luce di quanto esposto, l’Autorità ritiene di confermare la previsione regolamentare che, nel determinare che le informazioni sono trasmesse con cadenza semestrale, fa salvi i diversi accordi intervenuti tra le parti. Ritiene, tuttavia, opportuno specificare che la cadenza pattuita in tali accordi non può eccedere l’anno. Tale modifica, da un lato tiene conto della necessità di contemperare le specifiche esigenze dei diversi settori, mentre, dall’altro, intende comunque introdurre un termine temporale al di là del quale non è possibile fissare la cadenza della rendicontazione, tutelando così le esigenze manifestate da parte delle componenti contrattualmente più deboli. Tale termine appare coerente non solo con le sopra richiamate norme già presenti in alcuni settori, come quello dell’editoria libraria, ma risulta perfettamente in linea con quanto disposto dalla Direttiva Copyright, secondo cui le informazioni devono essere ricevute “almeno una volta all’anno” (Art. 19, par. 1).

Con riferimento al dies a quo a partire dal quale deve essere calcolata la cadenza semestrale della rendicontazione, l’Autorità valuta utile precisare che esso non può che essere individuato nella data di stipula del contratto tra l’autore o l’AIE e la sua controparte. In primo luogo, quella del contratto si pone come unica data di cui si può avere certezza, laddove altri riferimenti temporali, quali, ad esempio, quelli legati alla prima utilizzazione o al primo sfruttamento dell’opera o della prestazione artistica, potrebbero prestarsi a diverse interpretazioni o essere difficili da accettare. In secondo luogo, il testo del comma in discorso fa già esplicito riferimento alla “conclusione dell’accordo di licenza o di cessione tra i soggetti obbligati e gli autori o gli artisti, interpreti o esecutori” (lett. a), secondo periodo), ragione per cui si ritiene – per coerenza interna del testo – che tale data debba necessariamente essere anche quella a partire dalla quale si calcolano i sei mesi per la rendicontazione.

Quanto, poi, al termine dell’obbligatorietà della rendicontazione, che, come sopra ricordato, lo Schema ha posto a tre anni dalla data del contratto, l’Autorità ritiene di dover confermare tale previsione. Come già chiarito nella delibera n. 44/23/CONS che ha indetto la consultazione pubblica, tale termine si rende necessario al fine di garantire il principio di proporzionalità ed effettività degli obblighi. Infatti, il principio introdotto con la disposizione in commento non fa in alcuna maniera cessare il diritto dell’autore o dell’AIE di ricevere le informazioni di cui ha bisogno. Questi ultimi mantengono integra la propria facoltà, potendo continuare ad ottenere le informazioni necessarie, sulla base di una loro richiesta. Tuttavia, considerando che, specialmente con riferimento ad alcuni settori, gli sfruttamenti economici di un’opera o di una prestazione artistica tendono a concentrarsi nei primi anni del ciclo di vita del prodotto, per poi ridursi nel corso del tempo, anche le relative informazioni detenute dalla prima controparte contrattuale divengono negli anni meno significative. Pertanto, la rendicontazione potrebbe perdere di valore rispetto ai ricavi generati dagli sfruttamenti e divenire antieconomica. Inoltre, in assenza di tale limite, il numero di aventi diritto che la prima controparte è chiamata a rendicontare in maniera proattiva sarebbe destinato ad incrementare col passare del tempo, in quanto, agli aventi diritto delle opere già prodotte o editate, si aggiungerebbe quello delle nuove opere realizzate. Il limite proposto si propone di operare un congruo bilanciamento tra i nuovi soggetti da rendicontare e quelli i cui diritti insistono su opere più risalenti nel tempo.

Quanto alla richiesta di chiarire che i diritti sono concessi in licenza o traferiti direttamente dall’autore o dall’AIE, si ritiene che tale precisazione non sia necessaria nel testo del Regolamento, in quanto si suppone che l’atto della concessione in licenza o del trasferimento menzionato dal Regolamento e dall’art. 110-quater LDA non possa che essere quello eseguito dall’autore o dall’AIE con la propria controparte contrattuale.

Inoltre, con riferimento alla richiesta di fare riferimento alla “cessione” dei diritti, in luogo del “trasferimento”, si ritiene che tale modifica non sia accoglibile per coerenza con la normativa primaria, la quale, come già la Direttiva Copyright, impiega il termine “trasferimento”. Ciò vale, a maggior ragione, laddove sia stato proposto di utilizzare il termine cessione in sostituzione della concessione in licenza.

La distinzione principale fra i contratti è quella tra contratti che determinano l’alienazione, e dunque il trasferimento dei diritti d’autore, e quelli che determinano la concessione alla controparte contrattuale del potere di esercitare, entro determinati limiti, temporali e territoriali, una o più delle facoltà esclusive spettanti per legge all’autore. Questi ultimi contratti sono normalmente definiti come contratti di concessione o licenza di diritti, in virtù dei quali il concessionario o licenziatario esercita i diritti dedotti in contratto anche nell’interesse dell’autore, in quanto volti a garantire la divulgazione dell’opera, non a cedere in capo all’avente causa la titolarità dei diritti esclusivi dell’autore.

 

Comma 1, lett. b)

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Con riferimento all’ambito soggettivo della lett. b) del comma 5, cinque soggetti (<omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>) propongono eliminare il riferimento “sublicenziatari” lasciando unicamente quello agli “aventi causa”. Gli stessi soggetti suggeriscono, inoltre, di utilizzare l’espressione “aventi causa” per indicare i terzi a cui sono stati concessi o ceduti i diritti. Inoltre, uno di essi (<omissis>) chiede di eliminare il riferimento alla concessione in sublicenza a terzi. Sempre i medesimi intervenienti propongono, inoltre, di specificare che con l’espressione “cessionario o licenziatario dei diritti” si intende la “prima parte contrattuale (di autori e AIE)”.

Un partecipante (<omissis>) suggerisce di chiarire che l’obbligo di rendicontazione analitica debba gravare sugli utilizzatori solo laddove sia espressamente previsto nei contratti di licenza previamente sottoscritti. L’applicazione della norma dovrebbe, a suo giudizio, essere integrata, prevedendo un’espressa esclusione in favore degli utilizzatori che per ragioni intrinseche all’attività effettivamente esercitata non possono avere assoluta ed esaustiva contezza delle prestazioni artistiche realizzate nei locali.

Un altro partecipante (<omissis>) rileva che, per effetto dell’adempimento della prima controparte contrattuale nel fornire le informazioni sull’identità dei sublicenziatari e aventi causa, anche la figura dell’esportatore può rientrare nell’ambito soggettivo di applicazione degli obblighi di informazione e comunicazione di cui all’art. 5, lettera b), il che appare del tutto irragionevole e sproporzionato. Al contrario questo soggetto ritiene che la controparte degli AIE debba restare il produttore, anche in considerazione del fatto che solo questo ha potuto definire obblighi e remunerazione contrattuale con gli AIE e che l’esportatore resta un intermediario commerciale tra il produttore e gli utilizzatori.

Un altro interveniente (<omissis>) propone, come già per la lett. a) del comma in discorso, di escludere i titolari di mera licenza.

Alcune osservazioni sono state formulate in merito alla disponibilità delle informazioni da parte dei soggetti obbligati. Alcuni partecipanti alla consultazione (<omissis>, <omissis>) chiedono di prevedere che la prima controparte contrattuale debba indicare le informazioni richieste dall’autore o dall’AIE, che dichiara di non disporre al fine di chiarire il perimetro delle informazioni che devono essere fornite dall’avente causa della prima controparte contrattuale dell’autore o AIE. Un altro (<omissis>) ritiene utile specificare che la fornitura delle informazioni avviene quando la prima controparte contrattuale ha dichiarato di non detenere tutti i dati richiesti, mentre un altro (<omissis>) chiede di precisare che le informazioni aggiuntive sono fornite da sublicenziatari e aventi causa “ove siano in possesso di tali informazioni” e “fatti salvi i commi 5 e 7”.

Analogamente <omissis> intende chiarire che l’autore o l’AIE interessati possano chiedere le informazioni mancanti all’avente causa della loro prima controparte contrattuale, nel caso in cui la stessa non detenga tutte le informazioni rilevanti.

Un altro soggetto (<omissis>) ritiene opportuno ribadire (come già fa la delibera 44/23/CONS) che per gli utilizzatori che potrebbero non essere in possesso delle informazioni che consentono l’identificazione degli autori e degli AIE aventi diritto e l’obbligo potrebbe risultare sproporzionato se l’esecuzione dovesse avvenire nei confronti di ciascun avente diritto. <omissis>chiede anche in questo caso di precisare che la richiesta delle informazioni può essere avanzata, oltre che dall’autore o artista sottoscrittore del contratto, anche dai suoi eredi o aventi causa a qualsiasi titolo.

Due soggetti (<omissis>, <omissis>) reputano utile specificare che i diritti possono essere ceduti o concessi “in tutto o in parte” dalla prima parte contrattuale all’avente causa, mentre un altro (<omissis>) osserva che la parzialità della cessione non fa cessare l’obbligo di comunicazione, perché la prima parte contrattuale il più delle volte concede in licenza solo in parte i diritti acquisiti.

Un aspetto particolarmente rilevante riguarda la circolazione delle informazioni che gli autori e gli AIE hanno il diritto di ricevere, specie con riferimento alla previsione della lett. b) dell’art. 5, comma 1, per la quale gli aventi diritto possono effettuare la richiesta di informazioni nei confronti dei sub licenziatari anche in maniera indiretta, indirizzandola alle proprie controparti contrattuali. Diversi operatori (<omissis>,

<omissis>, <omissis>, <omissis>) propongono di precisare che, laddove la richiesta di informazioni ai sublicenziatari venga effettuata indirettamente tramite la controparte contrattuale, l’obbligo di prestare le informazioni addizionali può essere assolto dall’avente causa della prima controparte contrattuale fornendo tali informazioni direttamente all’autore o AIE. Tale proposta mira a ridurre la circolazione delle informazioni relative allo sfruttamento delle opere a quanto strettamente necessario allo scopo perseguito dalla normativa. Ad avviso di questi soggetti, infatti, le prime parti contrattuali non hanno un diritto autonomo di accesso ai dati, e dunque non è necessario che ne vengano a conoscenza, ove l’esigenza di informazione degli autori e AIE cui tende la norma è altrimenti soddisfatta dal contatto diretto tra detentore delle informazioni e soggetto legittimato a riceverle.

Opinione opposta è stata manifestata dai soggetti (<omissis>, <omissis>, <omissis>), a parere dei quali qualora l’autore o l’AIE avesse diritto di ricevere dall’avente causa del produttore o dall’utilizzatore finale dell’opera informazioni aggiuntive (non in possesso del produttore) le stesse informazioni dovrebbero essere messe a disposizione anche del produttore dell’opera. La condivisione delle informazioni con il produttore risulta di fondamentale importanza per evitare evidenti effetti distorsivi, altrimenti il produttore, pur essendo la prima parte contrattuale, non avrebbe la possibilità di valutare l’adeguatezza e la proporzionalità della remunerazione rispetto al successo dell’opera. Diversamente il produttore si troverebbe in una posizione deteriore rispetto ad autori ed AIE dei quali è il fondamentale interlocutore.

In merito ai destinatari delle informazioni, alcune partecipanti (<omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>) domandano di ribadire che la fornitura delle informazioni avviene anche per il tramite di OGC ed EGI. Ad avviso di uno di questi soggetti (<omissis>), l’attività di informazione deve essere necessariamente veicolata dagli intermediari in quanto ove effettuata direttamente dai singoli aventi diritto può ingenerare un eccessivo aggravio gestionale per l’utilizzatore. Inoltre, talune informazioni, stante il carattere riservato, devono essere acquisite in sede protetta (dagli intermediari) al solo fine di poter correttamente adeguare i compensi. Un altro (<omissis>) considera la veicolazione delle informazioni mediante gli intermediari sostitutiva rispetto alla richiesta indiretta tramite prime controparti contrattuali, in quanto le interlocuzioni degli utilizzatori devono essere mediate dagli OGC.

Quattro partecipanti (<omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>) ritengono che vada chiarito che comunicazione effettuata dal produttore relativa a chi siano i suoi aventi causa (cessionari o concessionari) ha effetti liberatori per il produttore rispetto alla comunicazione di ulteriori informazioni. Il produttore non può avere obblighi ulteriori rispetto all’obbligo di comunicare chi siano i suoi aventi causa in quanto non può essere tenuto a comunicare informazioni che non sono nella sua disponibilità

Con riferimento all’ambito oggettivo, <omissis>condivide la scelta dell’Autorità di far scattare gli obblighi solo su richiesta e che siano limitati a informazioni supplementari. Tuttavia, si suggerisce di specificare che queste ultime riguardino solo gli utilizzi di rispettiva competenza.

Ad avviso di un soggetto (<omissis>) risulta poco chiaro il riferimento alle informazioni “supplementari”, in quanto ritiene che gli utilizzatori non possano e non debbano fornire altre informazioni che non siano riferite alla identità del cessionario o sublicenziatario. Ritiene pertanto opportuno eliminare tale riferimento. Ed infatti, mentre il produttore dovrebbe essere chiamato ad adempiere proattivamente all’obbligo informativo, la stessa cosa non può dirsi per il sublicenziatario, il quale dovrebbe essere esente da tale obbligo.

Alcuni soggetti (<omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>) ritengono utile inserire il termine “rilevanti” riferito alle informazioni nel caso la prima controparte contrattuale non le detenga per coerenza con la formulazione della direttiva. Altri (<omissis>, <omissis>, <omissis>) domandano, per la stessa ragione, di specificare che le informazioni richieste sono “aggiuntive”.

Con riferimento alla cadenza con cui può essere effettuata la richiesta di informazioni supplementari ai sublicenziatari e agli aventi causa, due soggetti (<omissis>, <omissis>) propongono che sia specificato che sia “unicamente” semestrale, mentre altri due (<omissis>, <omissis>) suggeriscono di indicare una cadenza annuale. Sei soggetti (<omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>) ritengono opportuno integrare il testo con la previsione che la cadenza della richiesta di ricevere informazioni debba tener conto di eventuali accordi presi tra le parti. Uno in particolare ritiene utile che si possa derogare al termine di sei mesi qualora tale termine sia stato esteso ai sensi della lett. a) del comma, ovvero per ciò che riguarda le informazioni obbligatoriamente comunicate dalla prima controparte contrattuale. Un soggetto (<omissis>) propone di eliminare del tutto il riferimento alla cadenza della richiesta.

Due partecipanti (<omissis>, <omissis>) chiedono di eliminare la previsione secondo la quale le informazioni di cui alla lett. b) dell’art. 5, comma 1, sono ricevute “sulla base di una apposita richiesta”, trattandosi di un diritto di autori ed AIE previsto ex lege, cui corrisponde un obbligo specifico che non incontra limiti nel testo di legge quanto alla proposizione o meno di specifiche istanze. Al contrario, altri due (<omissis>, <omissis>), ritengono necessario ribadire nel testo che gli aventi causa sono tenuti a trasmettere le informazioni supplementari richieste sulla base di un’apposita richiesta. Analogamente <omissis>propone di riformulare la lettera del comma per sottolineare che quello di richiedere le informazioni non si configura come un diritto, bensì come una possibilità data agli autori e agli AIE. Propone perciò di precisare che le informazioni sono ottenibili “solo formulando un’apposita richiesta”.

Alcuni partecipanti (<omissis>, <omissis>, <omissis>) hanno chiesto di circoscrivere la possibilità di ottenere le informazioni sulla base di un’apposita richiesta unicamente alle opere cinematografiche e assimilate, al fine di allineare la norma regolamentare rispetto a quanto previsto all’art. 110-quater LDA, che prevede questa facoltà solo per tali opere e non per le opere di altra natura.

Infine, si rappresenta che un soggetto (<omissis>) chiede di ribadire anche in questo caso il principio della libertà contrattuale.

 

Osservazioni dell’Autorità

Per ciò che riguarda la richiesta da parte di alcuni soggetti di impiegare il termine “aventi causa”, in luogo di “sublicenziatari”, l’Autorità ritiene non accoglibile questa modifica per le medesime ragioni esposte sopra, in relazione alla definizione di “aventi causa”.

Occorre, in ogni caso, precisare che la rendicontazione di cui alla lett. b) del comma in esame ha un ambito soggettivo diverso e certamente più ampio rispetto a quello della precedente lett. a). I soggetti in questione, infatti, sono tutti coloro ai quali sono stati successivamente concessi in licenza i diritti da parte dei primi cessionari o licenziatari. Il fatto di trovarsi più a valle nella catena del valore dei diritti, e di non avere un rapporto diretto con i titolari originali (autori ed AIE), giustifica l’assenza di un obbligo proattivo a carico di questi soggetti, ma non li esenta dal rendicontare gli aventi diritto sulla base di una apposita richiesta, formulata da questi ultimi direttamente oppure tramite le prime controparti contrattuali. Alla luce di quanto esposto, non è possibile escludere dall’ambito soggettivo di applicazione della lett. b) del comma in commento né i titolari di mera licenza, né soggetti quali distributori o esportatori, laddove questi ultimi risultino sublicenziatari di diritti. Quanto all’eventualità di escludere gli utilizzatori, si rinvia al commento del comma 3, ritenendo che tale disposizione abbia per l’appunto la finalità di scongiurare eventuali sovrapposizioni tra gli obblighi dell’art. 110-quater LDA e quelli già gravanti su tali soggetti ai sensi dell’art. 23 del Decreto. L’obbligo, tuttavia, non dovrebbe essere assolto nel caso di utilizzatori c.d. “non analitici” vale a dire quei soggetti che non dispongono delle informazioni sul contenuto della comunicazione al pubblico in quanto ritrasmettono contenuti protetti diffusi da altri (ad esempio, soggetti che ritrasmettono palinsesti di emittenti radiofoniche o televisive). Come osservato nella delibera 396/17/CONS, questi soggetti, pur rientrando nella nozione di utilizzatore, non sono gravati dall’obbligo di rendicontazione dettagliata ai sensi dell’art. 23 del Decreto. Similmente, non dovrebbero essere gravati anche dagli obblighi ex art. 110-quater LDA, i quali, come osservato, richiedono una conoscenza granulare delle informazioni sulle singole opere o prestazioni, al fine di poter correttamente rendicontare gli aventi diritto. Si tratta, per altro, di soggetti ai quali non viene rilasciata una licenza per l’utilizzo di un repertorio, bensì un permesso per l’utilizzo di opere o altri materiali protetti. Tali soggetti, quindi, non possono considerarsi né cessionari né licenziatari dei diritti.

Sempre in virtù di quanto rappresentato, appare utile puntualizzare che la prima controparte contrattuale è tenuta a mettere il sublicenziatario o l’avente causa nelle condizioni di rispondere alle richieste di informazioni che riceve da autori ed AIE. A tal fine, è necessario che il primo indichi al secondo quali sono le informazioni di cui non è in possesso e che sono, invece, richieste da parte del titolare dei diritti. Resta fermo che anche il sublicenziatario o l’avente causa obbligato a fornire le informazioni su richiesta del titolare dei diritti condividerà le informazioni di cui è in possesso, indicando poi gli altri soggetti cui sono stati ulteriormente sublicenziati i diritti, laddove possano essere questi ultimi in possesso di informazioni rilevanti.

Con riferimento alla proposta di meglio precisare l’ambito di circolazione delle informazioni, si reputa opportuno sottolineare che, una volta ricevuta la richiesta, i sublicenziatari e gli aventi causa sono tenuti a fornire le informazioni direttamente agli autori che l’hanno formulata, sia che si tratti di una richiesta diretta o di una indiretta, inoltrata tramite la prima controparte contrattuale. Si ritengono, invece non accoglibili le richieste volte a rendere edotta anche la prima controparte contrattuale delle informazioni che il sublicenziatario o un suo avente causa condividono con l’autore o AIE sulla base di una apposita richiesta. Infatti, anche laddove la prima controparte contrattuale si facesse carico di inoltrare la richiesta dell’avente diritto, ciò avverrebbe in ragione della conoscenza e del rapporto diretto che intercorre tra le due parti, al fine di agevolare l’autore o l’AIE nella ricezione delle informazioni necessarie. Tale funzione non può tradursi nell’automatico diritto del primo a conoscere le stesse informazioni cui hanno diritto i secondi, non ravvisandosi l’interesse diretto da parte della prima controparte contrattuale, e trattandosi, del resto, di informazioni di terze parti (i sublicenziatari), di carattere confidenziale e riservato.

Per quanto attiene alla proposta di precisare che la cessione o la licenza dei diritti verso sublicenziatari ed aventi causa può avvenire anche in maniera parziale, si ritiene che tale puntualizzazione non sia necessaria, in quanto tale possibilità è da ritenersi implicita alla luce delle disposizioni della LDA. Va da sé che anche in caso di cessione o licenza parziale dei diritti, il sublicenziatario o l’avente causa rientrano nell’ambito soggettivo della lett. b) del comma 1.

Per ciò che concerne i destinatari delle informazioni, l’Autorità osserva che la possibilità di trasmettere le informazioni anche per il tramite di OGC ed EGI, essendo prevista al primo periodo del comma – comune ai due successivi alinea – è applicabile anche alla trasmissione di informazioni su richiesta, di cui alla lett. b) del comma. Per le ragioni esposte in precedenza, si ribadisce che non si ritiene praticabile l’ipotesi di prevedere che le informazioni siano trasmesse solo tramite le collecting.

In merito alla periodicità delle richieste presentate da autori ed AIE a sublicenziatari ed aventi causa, si ritiene che tale termine sia congruo in quanto coerente con quello di cui alla precedente lett. a) del comma. Tuttavia, nell’interesse degli aventi diritto, tale cadenza può variare tenendo conto di appositi accordi tra le parti. Per queste ragioni non si ritiene né di estendere la periodicità ad un anno, né di dover indicare che possa essere unicamente semestrale.

Con riferimento alla richiesta di eliminare la previsione secondo cui le informazioni sono ricevute sulla base di una apposita richiesta, l’Autorità osserva in primis che questa indicazione discende direttamente dalla Direttiva Copyright, secondo cui le informazioni da parte dei sublicenziatari sono ricevute da artisti ed AIE “su loro richiesta”. Lo stesso si deve desumere dalla normativa nazionale, la quale, all’art. 110-quater LDA, terzo comma, prescrive che “(…P)er le opere cinematografiche e audiovisive, la richiesta di informazioni può essere effettuata dagli aventi diritto anche indirettamente tramite la controparte contrattuale dell’autore e artista interprete o esecutore”. Il riferimento a “la richiesta”, contenuto nel periodo menzionato, sembra quindi doversi applicare a tutto il comma.

 

Comma 2

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Rispetto all’intero impianto del comma 2, <omissis>ritiene sia importante prevedere che la possibilità dell’assolvimento dell’obbligo tramite una collecting possa essere prevista anche in favore del licenziatario, laddove obbligato. Sotto un profilo operativo, poi, <omissis>propone, nell’ottica di agevolare l’adempimento della norma, l’adozione di un tracciato standard di base onde evitare una libera interpretazione delle modalità di fornitura delle informazioni, con conseguenti complessità pratiche. <omissis>, infine, rappresenta che, già allo stato attuale, tramite il proprio portale dedicato fornisce, su base continuativa, a ciascun proprio artista, interprete o esecutore, tutte le informazioni relative agli utilizzi relativi alle registrazioni fonografiche.

 

Osservazioni dell’Autorità

In via di premessa, occorre rilevare che, il comma 2 dell’articolo 5, nel dettagliare gli obblighi informativi di cui al comma 1, del quale quindi rappresenta una diretta derivazione, riporta in maniera pressoché testuale la disposizione normativa di cui all’articolo 110 quater LDA. Ciò in quanto la natura prescrittiva della normativa di rango primario, rappresenta naturalmente un vincolo rispetto all’azione regolamentare dell’Autorità, la quale, dal canto suo è invece chiamata a dettare disposizioni applicative tese a garantire una tanto corretta quando agevole declinazione della legge.

In tale prospettiva, al fine di agevolare l’adempimento della norma, l’Autorità ritiene, sotto un profilo sostanziale, ragionevole la proposta di adottare un tracciato standard per ciò che concerne la trasmissione delle informazioni. Trattandosi, tuttavia, di una indicazione operativa puntuale e che riveste un elevato grado di complessità, l’Autorità si riserva di predisporre suddetto tracciato in una fase successiva, anche con l’ausilio delle parti coinvolte, raccogliendo le indicazioni che saranno fornite in tal senso nell’ambito del Tavolo tecnico di cui alla Delibera Per ciò che riguarda, invece, alla possibilità che l’obbligo informativo previsto a favore del licenziatario possa essere assolto anche tramite una collecting, tale previsione risulta già contemplata sia dalla normativa di riferimento che dal relativo regolamento in discussione.

 

Comma 2, lett. a)

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Come osservazione di carattere generale, un soggetto (<omissis>), ritiene di dover sottolineare che gli obblighi di trasparenza e comunicazione debbano essere improntanti a principi di proporzionalità e non debbano andare oltre le informazioni effettivamente disponibili e l’effettivo livello di controllo sul contenuto concesso in licenza.

Andando poi nel merito, le osservazioni sulla lettera in oggetto si concentrano essenzialmente sul novero dei soggetti rispetto ai quali si possono richiedere informazioni. In tale prospettiva, un soggetto (<omissis>) propone di eliminare da tale perimetro soggettivo gli utilizzatori secondari di opere e prestazioni artistiche. Nella stessa direzione si muove la proposta di un altro soggetto (<omissis>), ma al solo scopo di scongiurare distorsioni interpretative, in quanto tutti i soggetti obbligati sono già compiutamente identificati al comma 1 dell’articolo 5 della bozza di Regolamento. Per altro verso, poi, altri quattro soggetti (<omissis>, <omissis>, <omissis>e <omissis>, <omissis>), propongono di eliminare il riferimento ai i sublicenziatari, mentre un terzo, (<omissis>) di mantenere l’attuale perimetro dei destinatari, limitandolo però, alle sole prime controparti contrattuali con le quali sono stati stipulati accordi e di semplificare la terminologia al fine di renderla più coerente con il dettato normativo, sostituendo il termine sublicenziatari con quello di avente causa.

Un soggetto (<omissis>) infine, propone l’integrale eliminazione della previsione contenuta alla lettera a), in quanto si ritiene che gli utilizzatori non possano e non debbano fornire altre informazioni che non siano riferite alla identità del cessionario o sub licenziatario.

 

Osservazioni dell’Autorità

In via preliminare, nel richiamare integralmente quanto sopra riportato, in merito alla cogenza delle prescrizioni normative, preme ribadire in proposito che qualsivoglia proposta emendativa tesa a modificare elementi richiesti in maniera prescrittiva dalla legge di riferimento sono da considerarsi non accoglibili, soprattutto con riferimento alla lettera a) in oggetto, contenuta nello Schema di regolamento in commento, la quale recepisce in maniera pressoché integrale la norma. In aggiunta a ciò, occorre poi ricordare che la finalità informativa insita nella disposizione in commento deve essere intesa nella maniera più ampia possibile, anziché essere compressa, sia sotto un profilo soggettivo che oggettivo. In tale prospettiva, non sono pertanto da ritenersi accoglibili tanto la proposta di eliminazione dell’intero comma, quanto quella relativa ai riferimenti agli utilizzatori secondari, alle prestazioni alle prime controparti contrattuali. Analogamente, non si ritengono accoglibili le richieste dirette ad eliminare dal novero dei soggetti i sublicenziatari: questi ultimi, pur non essendo previsti dalla normativa primaria, sono stati inseriti in via regolamentare dall’Autorità al fine di agevolare una migliore attuazione e comprensione della disposizione in commento. Parimenti, pur condividendo nella sostanza la riformulazione proposta da un altro soggetto, si ritiene di mantenere l’attuale formulazione contenuta nello Schema di regolamento in questione, in quanto da considerarsi più chiara e aderente al dettato normativo di riferimento.

 

Comma 2, lett. b)

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Un soggetto (<omissis>) rappresenta, in via generale che già attualmente comunica le informazioni che riguardano le usuali odierne modalità di distribuzione della musica registrata (file digitali delle registrazioni, sincronizzazione, stampa e distribuzione per il mercato fisico)

Un altro soggetto (<omissis>), propone invece, per ciò che riguarda le tipologie di sfruttamento delle opere, di specificare il riferimento a quelle audiovisive, mentre un altro (<omissis>) di integrare il novero delle modalità di sfruttamento, attualmente previsto solo per le opere e le prestazioni artistiche, con quelle relative ai diritti o facoltà rispetto ai quali è autorizzato l’utilizzo.

<omissis>suggerisce di precisare che le informazioni sulle modalità di sfruttamento di opere e prestazioni artistiche debbano essere corredate da ulteriori elementi inerenti alla diffusione, quali data, l’orario o il periodo di comunicazione, diffusione, rappresentazione, distribuzione o commercializzazione o comunque pubblica divulgazione (di fatto con ciò richiamando quanto previsto all’art. 23 del Decreto).

 

Osservazioni dell’Autorità

In via di premessa, occorre, anche in questa sede ribadire quanto espresso in precedenza, rispetto all’intero impianto del comma 2 dell’articolo 5 della bozza di regolamento in commento, per ciò che concerne la cogenza delle prescrizioni della normativa di riferimento, che rappresenta, rispetto all’azione regolamentare dell’Autorità un perimetro oggettivo invalicabile. Avuto riguardo di ciò, l’operatività delle disposizioni di rango secondario che l’Autorità è chiamata a declinare, nell’essere finalizzate a consentire una efficace applicazione della norma di riferimento, devono necessariamente poter essere fruibili alla generalità dei settori che le stesse sono chiamate a regolare, pur tenendo conto delle singole specificità degli stessi, così come di un adeguato livello di sintesi, in quanto determinati profili sono già da intendersi in re ipsa all’interno del testo in commento. Inoltre, le citate esigenze, devono trovare un giusto bilanciamento anche nel principio di proporzionalità e adeguatezza.

In tale prospettiva, per ciò che riguarda il primo aspetto, non è da ritenersi accoglibile la richiesta di inserire il riferimento alle opere audiovisive, in quanto limiterebbe in maniera indebita il perimetro oggettivo stabilito dalla normativa di riferimento. Parimenti, per ciò che riguarda il secondo aspetto, non è accoglibile la proposta formulata in ordine all’integrazione del novero delle modalità di sfruttamento delle opere e delle prestazioni artistiche con quelle relative ai diritti o facoltà rispetto ai quali è autorizzato l’utilizzo, in quanto sono profili da considerarsi già intrinsecamente previsti dall’attuale formulazione della legge e del relativo Schema di regolamento. Analoghe considerazioni sono altresì, infine, valevoli per ciò che attiene al terzo profilo, ovvero alla proporzionalità e adeguatezza delle informazioni richieste, e pertanto il suggerimento di integrare il novero delle specifiche di cui alla lettera in commento con ulteriori dati e/o informazioni non può trovare accoglimento, in quanto la normativa primaria ha già individuato in maniera puntuale (e di riflesso lo Schema di regolamento in questione), i dati che risultano proporzionati ed adeguati rispetto alle finalità cui la stessa è sottesa.

 

Comma 2, lett. c)

Un soggetto (<omissis>) rappresenta, in via generale, di comunicare già le informazioni che riguardano i ricavi generati dagli sfruttamenti delle registrazioni delle opere musicali.

Sotto altro profilo poi, altri soggetti (<omissis>, <omissis>, <omissis>) propongono, in un’ottica di maggiore aderenza con il dettato della direttiva, di prevedere un riferimento alle informazioni riguardanti i ricavi rilevanti per verificare la corretta contabilizzazione delle royalties. In questa prospettiva si muove anche la proposta di <omissis>, la quale nel proporre che le informazioni da fornire siano limitate specificamente ai ricavi pertinenti, ossia quelli che possono essere attribuiti direttamente allo sfruttamento delle opere e prestazioni artistiche rilevanti, ritiene che le stesse debbano inoltre tenere conto delle specificità di ciascun settore.

Altri intervenuti, (<omissis>, <omissis> e <omissis>), propongono invece di eliminare dal novero delle informazioni relative ai ricavi, quelli derivanti dagli introiti pubblicitari e da merchandising e la remunerazione contrattualmente dovuta, nonché di poter omettere la trasmissione di informazioni aziendali e/o commerciali ritenute dall’utilizzatore segrete e/o riservate. Di analogo tenore sono le osservazioni formulate da altri tre soggetti (<omissis>, <omissis>e <omissis>), che propongono di indicare che i ricavi generati dagli sfruttamenti sono al netto dei costi di produzione e commercializzazione e nella misura necessaria per calcolare la remunerazione contrattualmente dovuta.

Un altro soggetto, invece (<omissis>), suggerisce fare riferimento ai “proventi”, anziché ai “ricavi”, mentre un interveniente (<omissis>) sempre con riferimento a questi ultimi, propone di specificare che sono da ricomprendersi solo quelli aventi natura diretta.

<omissis>, nel rappresentare la circostanza che i fornitori di servizi SVOD non possono identificare i ricavi specificamente generati dai singoli sfruttamenti, né per l’effetto fornire informazioni in tal senso, suggerisce di prevedere nell’articolato una clausola di salvaguardia che limiti l’obbligo informativo ai ricavi che è possibile identificare come univocamente generati da una singola opera. Di simile tenore la proposta di <omissis>, secondo cui i ricavi degli sfruttamenti possono essere considerati solo nella misura in cui siano specificamente riconducibili a tali sfruttamenti.

 

Osservazioni dell’Autorità

Anche per ciò che riguarda la lettera in commento, preme ribadire quanto sino ad ora osservato rispetto alla cogenza delle prescrizioni della normativa di rango primario che costituisce il perimetro minimo ed inderogabile rispetto al quale si deve esplicare l’azione amministrativa dell’Autorità. In tale prospettiva, pertanto, non possono trovare accoglimento le proposte emendative tese a comprimere il novero delle informazioni afferenti ai ricavi previste nella presente lettera, così come trasfuse della legge di riferimento, per il tramite dell’eliminazione dei ricavi riferibili agli introiti pubblicitari e da merchandising e la remunerazione contrattualmente dovuta.

Analogamente, non può trovare accoglimento la proposta di prevedere che i ricavi siano da intendersi al netto dei costi di produzione e commercializzazione, in quanto, quest’ultima specifica non è contemplata nell’ambito del perimetro oggettivo delineato dalla normativa di riferimento, né tanto meno dalla direttiva. Pertanto, l’introduzione di tale specificazione di natura contabile, andando a impattare significativamente sul meccanismo di valorizzazione dei ricavi generati dallo sfruttamento delle opere e delle prestazioni artistiche stabilito dalla legge, non è da considerarsi un profilo rimesso alla discrezionalità decisionale dell’Autorità. Analogamente, non può trovare accoglimento la richiesta di far riferimento ai “ricavi diretti” da merchandising, in quanto introdurrebbe una categoria di non agevole e pacifica interpretazione, con la conseguenza di inserire all’interno della bozza di regolamento in questione un elemento di alea che non ne agevolerebbe l’applicazione.

Non pare, altresì, possibile accogliere la proposta di sostituire il termine ricavi con proventi, in quanto il primo è quello utilizzato dall’art. 110-quater, comma 1, lett, c), LDA, ancorché il termine utilizzato nell’art. 19 della Direttiva Copyright, e al considerando (75), sia quello di “proventi” . In questo senso, l’Autorità ribadisce che i ricavi in questione, essendo, come prevede la norma primaria, quelli “generati dagli sfruttamenti”, devono comunque essere quelli direttamente riconducibili all’utilizzo di opere e di altre prestazioni artistiche, che non vanno, tuttavia, confusi con i ricavi generati nel loro complesso dai servizi che li trasmettono.

Per ciò che riguarda poi alle proposte emendative tese a specificare meglio che, il perimetro oggettivo di operatività della disposizione in commento è da intendersi limitato i ricavi rilevanti, ovvero a quelli che sono attribuibili direttamente allo sfruttamento delle opere e prestazioni artistiche, esso non si ritiene accoglibile, in quanto tale assunto è da considerarsi intrinsecamente ricompreso nella bozza di regolamento in commento, così come dalla legge di riferimento, di cui quest’ultimo, costituisce diretta e letterale trasposizione.

Per ciò che concerne, poi, la richiesta di tener conto delle specificità e delle prassi in materia di remunerazione dei diversi settori di contenuti, delle circostanze specifiche di ciascun caso nonché di ogni altro elemento utile a tal fine, quest’ultima è da ritenersi senza dubbio condivisibile, allorché rimarca uno degli elementi di cui la Direttiva richiede di tener conto.

Per quanto riguarda, infine, la criticità sollevata in ordine alle difficoltà connesse alla puntuale identificazione, da parte dei fornitori di servizi SVOD, dei ricavi specificamente generati dai singoli sfruttamenti, l’osservazione è senza dubbio condivisibile e si ritiene che, nell’applicazione della menzionata disposizione si debba necessariamente tenere in debito conto delle specificità connesse al suddetto modello di business.

 

Comma 2, lett. d)

Come considerazione di carattere generale, un soggetto (<omissis>), rappresenta che la mancata richiesta di dati relativi agli introiti ed ai ricavi generati dallo sfruttamento delle opere, nel rendere non possibile l’ancoraggio dei compensi proporzionali previsti dalla legge a dati di riferimento oggettivi, crea una immotivata disparità di trattamento rispetto agli altri soggetti tenuti a fornire le informazioni indicati alle lett. a), b) e c) del comma in commento. In tale prospettiva, l’interveniente ed un altro soggetto (<omissis>) ritengono necessario uniformare l’informativa richiesta ai fornitori di servizi di media audiovisivi non lineari con le restanti previsioni contenute al comma 2 dell’articolo 5 dello Schema di regolamento.

Nella direzione opposta vanno invece le osservazioni di altri tre soggetti (<omissis>, <omissis> e <omissis>), i quali ritengono necessario un chiarimento in ordine all’ambito di operatività della disposizione in commento, alla luce del fatto che l’obbligo informativo ivi previsto, pur non essendo stato previsto dalla Direttiva Copyright (fatto notare anche da <omissis>) è stato introdotto dal legislatore italiano nell’art. 110-quater comma 1, lett. d), LDA. In particolare, sostiene uno dei tre intervenienti (<omissis>), questa scelta legislativa rende la previsione difficilmente intellegibile per gli operatori stabiliti in altri paesi europei, che necessitano di elaborare procedure uniformi di assolvimento degli obblighi di informazione. Questo obbligo (anche per non porsi in contrasto con i principi della Direttiva Copyright) deve essere del resto coordinato con i principi di tutela delle informazioni riservate, e proporzionalità ed effettività degli obblighi di informazione. Detti principi richiedono che siano fornite agli autori e AIE le informazioni effettivamente necessarie a verificare l’opportunità di chiedere l’adeguamento del compenso convenuto, e non altre informazioni, specie se sensibili per l’utilizzatore (quali sono appunto i dati in questione). In tale prospettiva, tre soggetti (<omissis>, <omissis> e <omissis>) ritengono necessario precisare, all’interno dell’articolato dello Schema di regolamento, che l’obbligo all’art. 5, co. 2, lett. d) riguarda le sole informazioni relative alle opere per le quali l’autore o l’AIE ha individuato i suoi diritti, essendo ogni altra informazione non necessaria e dunque non dovuta e che lo stesso opera solo nel caso in cui le informazioni richieste siano effettivamente necessarie al fine di chiedere l’adeguamento del proprio compenso. In questo modo, conclude uno dei due soggetti (<omissis>), le informazioni in questione saranno dovute solo in quanto funzionali all’adeguamento del compenso, nei casi in cui l’autore o l’AIE non beneficino di un compenso adeguato e proporzionato ai sensi di legge in relazione ai ricavi derivati dagli sfruttamenti delle opere da parte dei fornitori di servizi media audiovisivi, e possano dunque prendere in considerazione l’ipotesi di attivare il meccanismo di adeguamento contrattuale. Tale orientamento è altresì condiviso anche da un altro soggetto (<omissis>), il quale, nell’unirsi al novero dei soggetti che rilevano come l’introduzione di ulteriori obblighi di comunicazione per i fornitori di servizi VOD non è coerente con la direttiva ed imporrebbe oneri senza alcun vantaggio per i beneficiari, invita l’Autorità a valutare di segnalare al Governo l’opportunità di una modifica legislativa dell’art. 110-quater LDA, in particolare per quanto riguarda l’imposizione di prestazione specifiche e ingiustificatamente onerose per i soli fornitori di servizi media audiovisivi non lineari.

Quanto poi alla tipologia delle informazioni richieste, un soggetto (<omissis>), propone di eliminare l’obbligo di fornire il numero di abbonati, in quanto rappresenta un dato molto sensibile per le aziende e, per di più, non pertinente ai fini della determinazione del successo di una specifica opera. Di diverso avviso, invece, due operatori , che chiedono, uno (<omissis>), di specificare che le informazioni relative alle visualizzazioni sono da riferirsi alle opere, mentre l’altro (<omissis>) di integrare il novero dei dati già richiesti, con ulteriori specifiche, quali ad esempio, il periodo di riferimento/validità e durata della pubblicazione/utilizzo; il numero di acquisti (download conservativi) nel periodo di riferimento, etc.

 

Osservazioni dell’Autorità

Anche con riguardo alla lettera in commento, preme rilevare la cogenza della normativa primaria di riferimento, la quale, anche nel caso di specie, fornisce un novero puntuale di informazioni che vanno rese anche con riguardo alla categoria dei fornitori di servizi di media audiovisivi non lineari. Pertanto, impregiudicata ogni valutazione nel merito delle stesse da parte dell’Autorità, non possono essere considerate accoglibili le proposte emendative finalizzate a modificare il menzionato elenco di informazioni, sia in senso restrittivo che espansivo. Per tale motivazione, non possono essere parimenti accolte le richieste di modifica tese ad uniformare l’informativa richiesta ai fornitori di servizi di media audiovisivi non lineari con le restanti previsioni contenute al comma 2 dell’articolo 5 dello Schema di regolamento.

Quanto poi alle proposte emendative tese a meglio circoscrivere l’ambito di operatività della disposizione in commento, ovvero a stabilire un nesso funzionale tra le specifiche richieste e il meccanismo di adeguamento contrattuale, sul presupposto della proporzionalità ed effettività degli obblighi di informazione, valgono le medesime considerazioni sopra avanzate, sia pur con le dovute differenze di merito. Tali proposte, infatti, nel muoversi nella direzione della incoerenza delle disposizioni introdotte dal legislatore italiano, rispetto alle previsioni della direttiva, per ciò che riguarda i fornitori di servizi di media audiovisivi non lineari, e la necessità di evidenziare che le informazioni sono solo quelle relative alle opere per le quali l’autore o l’AIE ha individuato i suoi diritti, senza dubbio meritano una riflessione. Tanto premesso, a parere dell’Autorità le criticità evidenziate dalle menzionate osservazioni sono da intendersi già superate in quanto foriere di concetti già sottintesi rispetto allo spirito della norma di riferimento e al connesso regolamento. È evidente infatti che, l’esigenza informativa ivi prevista è da intendersi di per sé proporzionata e funzionale rispetto al meccanismo di adeguamento contrattuale.

 

Comma 3

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Numerosi partecipanti  (<omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>) hanno espresso esplicito apprezzamento in riferimento all’inserimento della previsione del comma 3 dell’art. 5, secondo la quale gli obblighi indicati ai commi 1 e 2 dell’articolo si ritengano assolti qualora sia già in essere un accordo con OGC o una EGI, ai sensi dell’art. 23 del Decreto, che preveda una rendicontazione periodica sullo sfruttamento delle opere e prestazioni artistiche e sulla remunerazione dovuta. Un soggetto (<omissis>) osserva che la soluzione può scongiurare o mitigare il rischio di ingiustificate duplicazioni degli oneri di fornitura delle informazioni, dal momento che i soggetti obbligati ai sensi dell’art. 5 dello schema sono già obbligati a fornire le stesse informazioni di cui al comma 2 ai medesimi soggetti. Un altro (<omissis>) rileva che una comunicazione che avvenisse a ciascun autore o AIE non solo sarebbe eccessivamente onerosa, ma comporterebbe anche seri rischi in termini di disseminazione di informazioni altamente sensibili. OGC ed EGI sono intermediari che consentono di ridurre i rischi, ed inoltre la norma consente già la comunicazione agli autori e AIE anche tramite gli OGC e le EGI per l’art. 110-quater LDA. Ad avviso di un operatore si tratta invero di una soluzione coerente con l’art. 19 della Direttiva, come rilevato anche dall’Autorità nei preamboli alla Delibera (p. 12). Gli accordi con le collecting costituiscono infatti un ragionevole mezzo per assicurare la fornitura ad autori e AIE delle informazioni relative allo sfruttamento delle rispettive opere e prestazioni, essendo tali intermediari ben posizionati per agire da “collettori” di informazioni per conto del vasto novero di soggetti rappresentati. Sotto altro profilo, un soggetto ritiene corretta la previsione in quanto di fatto vengono escluse dagli obblighi di comunicazione in parola tutte le aziende che già forniscono agli OCG – ai sensi dell’art. 23 del Decreto – le informazioni sulle opere utilizzate.

Altri partecipanti (<omissis>, <omissis>) hanno mostrato contrarietà alla norma in parola, richiedendone l’eliminazione, da un lato sottolineando che le previsioni del comma sono estranee tanto all’art. 19 della Direttiva – che anzi esplicitamente esclude l’applicabilità degli obblighi ai soggetti già regolati dalla Direttiva del 2014/26 (par. 6) – quanto al D.lgs. 177, che menziona OGC ed EGI solo per rinviare alla relativa normativa italiana, dall’altro enfatizzando il rischio che il combinato disposto dei commi da 1 a 3 dell’articolo 5 comporti che gli unici soggetti che avranno a disposizione tutte le informazioni rilasciate da chi obbligato per legge a fornirle siano gli OGC o le EGI. Viceversa, ad avviso di questo soggetto, sottolinea, è obbligo del mandatario rendere il conto, in maniera trasparente, genuina e completa. Un altro soggetto (<omissis>) ritiene che l’adempimento del comma 3 dell’art. 5 non garantisce un livello adeguato di trasparenza nel settore editoriale in generale, né per i traduttori e altri autori letterari in particolare. Un altro partecipante (<omissis>) chiede di eliminare il riferimento all’art. 23 (da “eventualmente” fino a “dovuta”) e di aggiungere un ultimo periodo “conformemente alle previsioni di cui al presente articolo, fermi restando i diritti in capo agli AIE di richiedere  e  ottenere  le  informazioni  direttamente  dai  cessionari/licenziatari  o sublicenziatari e aventi causa”. Lo stesso sottolinea che è obbligo del mandatario rendicontare, in maniera trasparente, genuina e completa.

Taluni (<omissis>, <omissis>) suggeriscono di precisare che la rendicontazione periodica ex art. 23 del Decreto cui fa riferimento al comma debba avvenire secondo un modello concordato con l’OGC o l’EGI.

Uno dei temi di maggior rilievo riguarda il coordinamento tra le informazioni comunicate ai sensi dell’art. 23 del Decreto, cui il comma 3 rinvia, e quelle previste al precedente comma 2. Diversi soggetti (<omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>) ritengono opportuno specificare che l’assolvimento degli obblighi ha effetti liberatori in modo da rendere maggiormente chiaro che i dati forniti ex art. 23 del Decreto a OGC e EGC assolvono agli obblighi previsti nella presente norma e sono sufficienti a tali fini. In particolare, il dato sul numero di abbonati, a fronte dell’invio dei dati sui ricavi, non è un dato rilevante a tal fine, essendo, tuttavia, molto sensibile per le aziende.

Dello stesso tenore sono i rilievi formulati da altri due soggetti (<omissis>, <omissis>), secondo i quali è opportuno chiarire che le informazioni fornite dall’utilizzatore ai sensi dell’art. 23 del Decreto sono esaustive anche ai fine dell’adempimento degli obblighi previsti dall’art. 110-quater LDA. Un altro operatore (<omissis>) evidenzia come i dati sui ricavi vengano già forniti dai fornitori di servizi media agli OGC e EGI, e pertanto l’ulteriore dato del numero di abbonati, a fronte dell’invio dei dati sui ricavi, non solo è un dato superfluo, ma è un dato sensibile la cui circolazione non solo non è utile ai fini che la legge persegue, ma rischia di essere molto dannosa per le aziende.

Similmente, un operatore (<omissis>) propone di chiarire che gli obblighi informativi si intendono assolti in caso di accordo con una collecting che potrebbe prevedere anche la fornitura di informazioni diverse rispetto a quelle previste dal comma 2 dello Schema di Regolamento. Ad esempio, i contratti con le collecting generalmente non prevedono che l’utilizzatore comunichi l’identità di tutti i danti causa intermedi della catena diritti dell’opera utilizzata.

Per altro verso, un operatore (<omissis>) suggerisce di inserire un ultimo periodo per affermare che gli obblighi si ritengono assolti anche qualora le informazioni di cui al comma 2 siano fornite direttamente ad autori ed AIE, ove anche rappresentati da un OGC, senza duplicazione di adempimento. Ciò per tenere conto delle situazioni nelle quali i produttori fonografici già attualmente forniscono, su base continuativa, le informazioni in merito agli utilizzi (e ai ricavi) agli AIE di opere musicali, in forza dei contratti sottoscritti tra il produttore e l’AIE.

Un partecipante (<omissis>) propone l’inserimento di un primo periodo secondo il quale l’applicazione della previsione del comma 3 si attua nel caso in cui un autore o un AIE abbia debitamente autorizzato un OGC o una EGI a rappresentarlo e a concedere in licenza i diritti, ritenendo tale formulazione più coerente con la direttiva.

Un soggetto (<omissis>) suggerisce di prevedere una diversa formulazione del comma, per la quale gli obblighi di cui al comma 1, anziché ritenersi assolti nel caso in cui il cessionario o il licenziatario fornisca le informazioni ad un OGC o ad un’EGI, anche ai sensi dell’art. 23 del Decreto, possono essere assolti mediante la fornitura di tali informazioni da parte di cessionari, licenziatari e sublicenziatari, in quanto, trattandosi di obblighi già previsti dal Decreto, una simile previsione potrebbe risultare ultronea nelle disposizioni regolamentari.

Due soggetti (<omissis>, <omissis>) suggeriscono, invece, di chiarire che la previsione può trovare applicazione limitatamente alle informazioni effettivamente trasmesse. Ad avviso di uno di essi, in particolare, poiché gli obblighi di informazione di cui all’art. 110- quater LDA non coincidono con quelli derivanti dall’art. 23 del Decreto sotto molteplici profili, la rendicontazione fornita dagli utilizzatori ai sensi di quest’ultimo non include, nella maggior parte dei casi, le informazioni di cui al comma 2. In particolare, l’oggetto della rendicontazione dovuta dall’utilizzatore ai sensi di accordi con OGC non include le informazioni su tutti gli sfruttamenti delle opere e dei relativi ricavi, ma solo le informazioni e i ricavi rilevanti ai fini del pagamento dei compensi oggetto dell’accordo. In nessun caso l’OGC riceve informazioni sulla remunerazione dovuta ad autori e artisti secondo quanto stabilito negli accordi di concessione di licenza o trasferimento dei diritti; pertanto, l’esistenza di un accordo con OGC non può essere ritenuto assorbente rispetto agli obblighi di informazione introdotti dall’art. 110-quater LDA.

Alcuni partecipanti (<omissis>, <omissis>) ritengono utile chiarire che gli obblighi di comunicazione e informazione di cui agli artt. 23 e 27 del d.lgs. 23/2017 sussistono solo nel caso in cui intercorra tra le parti un accordo di concessione di licenza o di trasferimento di diritti, fermi restando i poteri ispettivi e l’applicazione delle sanzioni in caso di accertato utilizzo di opere protette senza licenza. Uno di essi chiede altresì di precisare che l’obbligo di rendicontazione analitica deve gravare sugli utilizzatori solo laddove sia espressamente previsto nei contratti di licenza previamente sottoscritti. Lo stesso ritiene, inoltre, che la norma debba esser integrata, prevedendo un’espressa esclusione in favore degli utilizzatori che, per ragioni intrinseche all’attività effettivamente esercitata, non possono avere assoluta ed esaustiva contezza delle prestazioni artistiche realizzate nei locali.

Alcune proposte di modifica riguardano l’ambito soggettivo di applicazione. Un interveniente (<omissis>) suggerisce di adottare l’espressione “la prima controparte contrattuale e suoi aventi causa” al posto di “il licenziatario o il sublicenziatario”. Un altro (<omissis>) suggerisce di aggiungere il riferimento “o l’utilizzatore”, oltre a quello al “sublicenziatario”, per tenere in debita considerazione anche la figura dell’utilizzatore, che potrebbe non rientrare nelle altre categorie citate da ciascun comma.

Al fine di minimizzare le riproduzioni non autorizzate e, di conseguenza, non rendicontate, <omissis>auspica di inserire all’articolo 5 una previsione sulla scorta della quale le informazioni di cui si richiede la trasmissione devono essere condivise con i soggetti competenti non soltanto previa sottoscrizione di idonea licenza (vedi comma 1, lett. a) dell’art. 5), ma anche per il solo fatto di essere utilizzatori nel territorio italiano (come, tra l’altro, prescritto dall’art. 23 del Decreto), in quanto frequentemente, anche i soggetti che non hanno sottoscritto una licenza con un OGC sono in realtà utilizzatori di opere rappresentate da detto organismo. Tali soggetti non trasmettono alcun tipo di informazione, neppure ai sensi dell’articolo 23 del Decreto, circa l’utilizzo delle opere, in quanto convinti di non esservi obbligati, non sussistendo alcuna licenza che li vincoli.

 

Osservazioni dell’Autorità

Come osservato dall’Autorità nella delibera 44/23/CONS, la coesistenza dell’articolo 110-quater LDA e dell’articolo 23 del Decreto, entrambi attinenti alla materia della trasmissione di informazioni, postula l’esigenza di un’interpretazione coordinata e sistematica delle due norme. In quell’occasione, si sottolineava che, malgrado la loro non perfetta sovrapponibilità, sia sul piano dell’ambito soggettivo che su quello dell’ambito oggettivo di applicazione, fosse necessario assicurare un’attuazione dell’articolo 110- quater LDA che limiti le incertezze interpretative. Per tale ragione si ritiene che la previsione del comma in discorso debba essere mantenuta. Per questa stessa ragione, non paiono accoglibili le richieste di eliminare il riferimento all’art. 23 del Decreto.

Sempre per le medesime ragioni, si ritiene di non accogliere la proposta di precisare che le informazioni possono essere richieste in ogni caso, in quanto, le informazioni trasmesse ai sensi di un eventuale accordo tra soggetti obbligati e collecting devono essere comunicate agli aventi diritto, come prescritto dal Decreto (si veda, in particolare, l’art. 24 dello stesso). Per converso, questi ultimi riceveranno le informazioni attraverso la collecting nel caso in cui abbiano aderito a questa, conferendo un mandato.

Tuttavia, appare altrettanto opportuno sottolineare che la norma di cui si discorre non presuppone una totale sostituibilità della rendicontazione fornita dagli utilizzatori ex art. 23 del Decreto, rispetto a quella richiesta dall’art. 110-quater LDA. Non paiono pertanto degne di accoglimento le richieste di specificare che l’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 23 possa di per sé sollevare i soggetti obbligati dal rispetto degli obblighi di cui all’art. 110-quater LDA, essendo possibile che le informazioni trasmesse ai sensi del primo non siano esaustive in quanto solo parzialmente coincidenti con quelle dovute ai fini del rispetto degli obblighi del secondo. A fortiori, non si reputa accoglibile la richiesta di specificare che l’assolvimento degli obblighi dell’art. 23 del Decreto sia assorbente rispetto a quelli dell’art. 110-quater LDA, anche nel caso in cui le informazioni fornite ai sensi del primo siano diverse da quelle richieste dal secondo (e quindi dal comma 2 dell’articolo 5 del Regolamento).

Proprio in virtù di quanto esposto sinora, si ritiene, al contrario, che possa essere meglio precisato che il rispetto degli obblighi di cui ai commi da 1 e 2 dell’art. 5 del Regolamento avvenga solo laddove le informazioni trasmesse siano le stesse richieste dal citato comma 2. La finalità della disposizione in commento, infatti, è proprio quella di semplificare il processo di rendicontazione, evitando che vengano fornite più volte le medesime informazioni da parte degli stessi soggetti.

Quanto alla richiesta di prevedere l’utilizzo di un modello concordato, si ravvisa che questa precisazione non è necessaria, in quanto, nel caso in cui la rendicontazione avvenga secondo l’art. 23, saranno applicate le disposizioni ivi contenute, anche riguardo all’utilizzo di un formato concordato o prestabilito.

Quanto, infine, all’ambito soggettivo della previsione in commento, si ritiene che questa non debba essere modificata sostituendo il licenziatario o sublicenziatario con la prima controparte contrattuale, in quanto, essendo la finalità del comma quella di evitare che gli obblighi di cui all’art. 110-quater LDA si vadano a sovrapporre con quelli di altre norme, ciò deve valere per tutte le possibili categorie di soggetti. Del resto, è verosimile che obblighi di rendicontazione come quelli di cui all’art. 23 del Decreto gravino proprio su licenziatari o sublicenziatari – che spesso coincidono con gli utilizzatori – pertanto una esclusione di questi soggetti dall’ambito soggettivo vanificherebbe lo spirito della norma in commento.

 

Comma 4

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Un soggetto (<omissis>) supporta la scelta dell’Autorità di favorire un sistema trasparente, prevedendo un obbligo informativo anche in capo a OGC ed EGI. Si tratta, a suo parere, di una disposizione perfettamente coerente con la Direttiva e con l’assetto normativo di cui al Decreto, rispetto al quale garantisce una coerente applicazione del flusso informativo e più in generale risulta volta ad assicurare la massima trasparenza nel quadro normativo di riferimento.

Un soggetto (<omissis>), nel ritenere la condivisione di tutte le informazioni di cui al comma 4 fondamentale per assicurare un livello di trasparenza elevato nel settore, raccomanda che i riferimenti al comma 4 siano inclusi anche nei commi 5, 6 e 7 dell’art. 5 (rimanendo volutamente esclusi nei commi 8 e 9).

Un altro soggetto (<omissis>), invece, evidenzia che i rapporti che autori, artisti, interpreti, esecutori hanno con gli OGC o le EGI sono già adeguatamente disciplinati dal Decreto e ritiene che il loro inserimento nello Schema di regolamento generi confusione. Non ritiene pertanto opportuno ripetere la disciplina di cui all’articolo 27 del Decreto relativa agli OGC e le EGI, che ha già una sua collocazione naturale nel citato Decreto. Per tale motivo, propone di eliminare l’intero comma 4 dell’articolo 5.

Anche un altro soggetto (<omissis>) propone di eliminare l’intero comma 4 dal momento che i commi 3 e 4 dell’art. 5 introducono una serie di regole relative alla trasparenza delle comunicazioni tra OGC e EGI e loro mandanti che sembrano estranei all’art. 19 della Direttiva ed anche al D.lgs. n.177. Ritiene che il comma 4 sembri ribadire obblighi di trasparenza già presenti nel Decreto e pertanto non necessari in questa sede. In subordine, propone di modificare il comma 4, prevedendo che i dati debbano essere messi a disposizione, da parte di OGC e EGI, dei soggetti con i quali negoziano al fine di concedere in licenza o per trasferire i diritti e dei loro aventi causa. Anche altri soggetti

(<omissis>, <omissis>e <omissis>) ritengono che le informazioni di cui al comma in commento debbano essere messe a disposizione in fase di negoziazione. Uno di essi (<omissis>), in particolare, ritiene che la formulazione attuale possa indurre a ritenere erroneamente che le informazioni debbano essere fornite dagli OGC ed EGI solo a valle della conclusione di contratti o accordi per il compenso, ma ritiene evidente che il tipo di informazioni in discorso (come previsto dagli artt. 22 e 27 del d.lgs. n. 35 del 2017) siano piuttosto dovute in fase precontrattuale, in quanto funzionali a consentire un ordinato, razionale e proficuo svolgimento delle negoziazioni tra OGC/EGI e soggetti obbligati a fornire le informazioni. Per tali ragioni, propone (i) di chiarire che le informazioni devono essere fornite da OGC/EGI nel corso delle negoziazioni e (ii) di riferirsi ai destinatari delle informazioni come “soggetti su cui gravano gli obblighi di cui al comma 1”, in quanto la locuzione “soggetti ai quali siano stati concessi in licenza” potrebbe essere erroneamente interpretata come un riferimento a una licenza concessa o accordo concluso da parte degli OGC/EGI. Lo stesso soggetto apprezza, in ogni caso, la previsione di obblighi informativi specifici anche in capo ad OGC ed EGI ritenendo positivi la valorizzazione del loro possibile ruolo nel contesto dell’implementazione della Direttiva e al contempo il loro assoggettamento ad obblighi di trasparenza, coerentemente con le previsioni del D.lgs. n. 35 del 2017.

Un soggetto (<omissis>), al contrario, ritiene che all’articolo 5 dello schema dovrebbe essere chiarito che gli obblighi di comunicazione e informazione di cui all’articolo 110- quater LDA e 23 e 27 del Decreto sussistono solo nel caso in cui intercorra tra le parti un accordo di concessione in licenza o di trasferimento di diritti, fermi restando i poteri ispettivi e l’applicazione delle sanzioni in caso di accertato utilizzo di opere protette senza licenza.

Due soggetti (<omissis>, <omissis>) in via generale, suggeriscono di impostare gli obblighi di informazione e comunicazione come diritto da parte degli autori e aventi diritto a ricevere i dati a fronte di apposita richiesta, onde evitare un obbligo generalizzato di rendicontazione.

Un soggetto (<omissis>) propone di suddividere l’elenco dei soggetti che possono richiedere informazioni tra i soggetti ai quali i diritti sono stati concessi in licenza, che corrispondono agli utilizzatori/licenziatari e che, a suo dire, devono inoltrare una richiesta adeguatamente motivata e sono vincolati dagli obblighi previsti dall’art. 23 della Direttiva Barnier e del Decreto, e i soggetti cui siano stati trasferiti i diritti o aventi causa, che rappresentano invece i titolari di diritto che devono ricevere i proventi per l’utilizzo del proprio repertorio. Sottolinea che l’utilizzatore ha necessità di conoscere dalla collecting il repertorio, le opere e gli aventi diritto amministrati al fine della sottoscrizione e pagamento della licenza. Ritiene che il repertorio della collecting debba essere suddiviso tra repertorio esclusivo e repertorio misto, di facile consultazione da parte dell’utilizzatore.

L’avente diritto ha necessità di conoscere il dato analitico delle utilizzazioni al fine di verificare il principio di proporzionalità, adeguata ed equa remunerazione. L’utilizzatore qui può essere inteso come licenziatario, in quanto sottoscrive e paga un corrispettivo sulla base di un contratto di utilizzo.

 

Osservazioni dell’Autorità

Non si ritiene di poter eliminare il comma in commento in quanto, fermo restando e sulla scorta di quanto stabilito dall’articolo 27 del Decreto, con il presente regolamento si propone una trattazione organica degli obblighi di comunicazione e informazione posti in capo a OGC ed EGI dalla normativa di riferimento.

Per quanto attiene alla richiesta di specificare che le informazioni di cui al comma in commento debbano essere messe a disposizione in fase negoziale si sottolinea quanto segue. La concessione delle licenze è normata all’articolo 22 del Decreto, ove si prevede che la trasmissione di informazioni deve avvenire reciprocamente e in buona fede, sulla base dei principi sanciti dallo stesso articolo, ed in particolare a condizioni commerciali eque e non discriminatorie e sulla base di criteri semplici, chiari, oggettivi e ragionevoli. Preme rilevare che il legislatore non si è limitato a richiamare il generale canone di buona fede cui devono ordinariamente attenersi le parti nella fase delle trattative (art. 1337 c.c.), ma ha voluto conformare il comportamento pre-negoziale delle parti, assoggettandolo a espressi obblighi informativi, che costituiscono specifiche (e inderogabili) declinazioni del canone di buona fede nel corso delle trattative, la cui violazione non rileva solo sul piano civilistico della responsabilità pre-contrattuale ma è presidiata anche da specifiche sanzioni pecuniare amministrative adottate dall’Autorità che vigila il settore.

Il citato articolo 22, al primo comma, richiama gli organismi di gestione collettiva e gli utilizzatori alla necessità di condurre le negoziazioni per la concessione di licenze in buona fede, prescrivendo che le parti si scambino tutte le informazioni necessarie in fase di negoziazione al fine di stipulare una licenza. La norma sembrerebbe pertanto voler fare una distinzione tra le informazioni scambiate al fine del raggiungimento dell’accordo di licenza e quelle relative allo sfruttamento delle opere, in questo muovendo dall’assunto che nessun utilizzo dovrebbe poter avvenire in assenza di una licenza.

Oltre al richiamo alla buona fede contenuto nel primo comma, il terzo comma dell’articolo precisa che la concessione di licenze deve avvenire a condizioni eque e non discriminatorie, sulla base di criteri chiari, oggettivi e ragionevoli. Rileva inoltre il secondo comma dell’articolo in discorso, secondo il quale, da un lato, gli utilizzatori hanno il diritto di effettuare le proprie richieste alle collecting, le quali debbono rispondere “per iscritto senza indebito ritardo” a tali richieste, mentre, dall’altro, conferisce alle stesse collecting il diritto di indicare quali siano le informazioni che devono essere fornite per concedere una licenza. La norma non fa esplicito riferimento a quali siano le informazioni da scambiare nella fase che precede la stipula di accordo, in vista della sua sottoscrizione. Dalla lettura del summenzionato articolo si evince che il legislatore, nell’indicare le modalità con cui devono svolgersi le negoziazioni e i criteri secondo cui devono essere stabilite le tariffe, abbia comunque ritenuto di preservare la facoltà delle parti di negoziarne liberamente l’entità. Con particolare riferimento alle informazioni utili alla determinazione del compenso appare evidente come, in via prioritaria, la condivisione delle informazioni debba essere incentrata sull’individuazione delle modalità con le quali calcolare la remunerazione dovuta per lo sfruttamento dei diritti. In altre parole, le parti si devono accordare sui parametri da utilizzare per calcolare il compenso. Sotto questo aspetto, tuttavia, giova sottolineare che anche in questa fase, che precede la sottoscrizione di un accordo, ed anzi proprio per un suo miglior esito, lo scambio di dati appare non solo lecito, ma anche opportuno proprio a garanzia dei principi di lealtà e buona fede sopra richiamati, nonché dei criteri di obiettività e ragionevolezza. Nondimeno, perché si possa realizzare questo scopo, tutti i soggetti interessati devono condividere un simile impegno ed offrire un pari livello di trasparenza e di reciproca disponibilità.

Per ciò che riguarda le informazioni relative alla ricostruzione della composizione degli aventi diritto di ciascuna opera, si tratta di un’operazione che può presentare maggiori livelli di difficoltà, ma che risulta indispensabile per consentire di ricondurre la titolarità dei diritti di ciascun’opera utilizzata a ciascun organismo di gestione collettiva, laddove siano presenti più organismi di gestione collettiva attivi nella stessa categoria di titolari, specie considerando che non esistono, o non sono utili a questi fini, allo stato attuale, banche dati centralizzate, né con riferimento agli aventi diritto, né per quanto riguarda le opere. Le interlocuzioni tra utilizzatori e collecting potrebbero – in linea teorica – consentire di ricevere dati sufficienti per i primi finalizzati ad una corretta attribuzione. Nella pratica questo avviene con molta meno facilità, per alcuni ordini di ragioni. In primo luogo, la comunicazione delle informazioni circa gli aventi diritto tutelati all’interno di un’opera potrebbe essere di per sé insufficiente, se non è conosciuto il numero complessivo di aventi diritto. In secondo luogo, sono necessarie ulteriori informazioni, quali, ad esempio, quella del ruolo di primario o comprimario svolto dall’artista, o quella relativa agli attori che compaiono in video rispetto a quelli che operano come doppiatori. Sotto questo profilo, è opportuno rilevare il ruolo centrale attribuito dalle norme ai produttori. Questi ultimi, ai sensi del citato recente DM 22 marzo 2023 del Ministero della Cultura, che ha modificato il precedente DM 386 del 5 settembre 2018, devono comunicare ad OGC ed EGI, nonché ad Agcom, a cadenza trimestrale, l’elenco dei fonogrammi e delle opere cinematografiche o assimilate prodotte o distribuite, nonché l’indicazione e qualificazione di primario e comprimario degli artisti, interpreti o esecutori, che sostengono una parte di notevole importanza artistica nell’opera. Sebbene la precedente versione del decreto fosse in vigore sin dal 2018, la lunga fase di revisione ne ha reso difficoltosa, per non dire impossibile, la sua concreta applicazione. L’assenza delle indicazioni fornite dal produttore circa l’identità ed i ruoli degli artisti aventi diritto all’interno di un’opera, si inserisce in un quadro critico nel quale non vi sono banche dati centralizzate che consentono di effettuare in maniera univoca tale identificazione. Per questa ragione, ad oggi, la definizione del perimetro degli aventi diritto e l’attribuzione dei ruoli è in concreto demandata all’autocertificazione delle collecting, con conseguenti conflitti derivanti da possibili interpretazioni discordanti in merito. L’Autorità auspica che con l’adozione del recente decreto ministeriale si avvii un percorso volto a superare questa difficoltà.

 

Comma 4, lett. a) e b)

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Un soggetto (<omissis>) con riferimento alla lettera a), in un’ottica di coerenza normativa, propone di citare soltanto l’art. 27 del Decreto, al comma 12, invece che duplicare la previsione al comma 4. Propone, pertanto, l’eliminazione del comma in commento.

 

Osservazioni dell’Autorità

Non si ritiene di poter eliminare la lettera a), in quanto le informazioni relative alle opere gestite e ai diritti rappresentati, oltre ad essere previste dal Decreto, sono essenziali ai fini di trasparenza.

Le informazioni in merito al repertorio amministrato da parte di un organismo di gestione collettiva risultano fondamentali, tra l’altro, per consentire ad un utilizzatore di fornire le esatte informazioni relative alle opere utilizzate nelle quali sono presenti diritti di soggetti iscritti a quell’organismo. La sequenza dei passaggi con i quali avviene lo scambio di informazioni risulta un aspetto consolidato già in molte prassi negoziali, pur in assenza di un quadro giuridico di riferimento. Per questa ragione, sulla scorta di quanto già sancito dall’art. 27 del Decreto, si ritiene che gli stesi OGC ed EGI devono mettere a disposizione, sulla base di una richiesta adeguatamente giustificata, le informazioni sul repertorio amministrato sia in termini di opere gestite che di diritti rappresentati.

Nessun soggetto ha formulato osservazioni relativamente alla lettera b) del comma 4.

 

Comma 4, lett. c)

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Alcuni soggetti (<omissis>, <omissis> e <omissis>) ritengono che ai fini di una maggiore completezza di informazione sia necessario chiarire, alla lettera c) del comma in commento, che le collecting debbano comunicare in relazione a ciascuna opera, i soggetti che rappresentano, il loro ruolo (ad esempio di attori primari, comprimari o doppiatori), l’elenco degli apolidi eventualmente presenti nell’opera, e ogni altra informazione utile al fine di determinare il compenso dovuto e di prevenire o dirimere controversie con altri organismi di gestione collettiva.

Alcuni soggetti (<omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>) propongono di prevedere che le controversie siano riferite non solo ad altri organismi di gestione collettiva ma anche a titolari di diritti o altri soggetti interessati.

Un soggetto (<omissis>), con riferimento alla lettera c), sottolinea che in caso di eventuali controversie in materia di mandati si deve fare riferimento alla Delibera 392/22/CONS, le cui Linee Guida in materia di consultazione dei database degli organismi di gestione collettiva sono state adottate proprio “ai fini della prevenzione e risoluzione di conflitti relativi ai mandati ricevuti nell’esercizio delle loro attività”.

 

Osservazioni dell’Autorità

Non si ritiene di poter accogliere la richiesta di onerare le collecting della comunicazione di ulteriori informazioni rispetto a quanto già previsto nello Schema di regolamento, come ad esempio il ruolo dei soggetti che rappresentano in relazione a ciascuna opera (ad esempio di attori primari, comprimari o doppiatori), o l’elenco degli apolidi eventualmente presenti nell’opera, in quanto sarebbe un onere troppo gravoso.

Si ritiene, invece, di poter prevedere che le controversie di cui alla lettera c) del comma in commento siano riferite non solo ad altri organismi di gestione collettiva, ma anche a titolari di diritti o altri soggetti interessati. Resta fermo che qualora le controversie dovessero riguardare esclusivamente organismi di gestione collettiva si applica la delibera n. 392/22/CONS.

 

Comma 5

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Alcuni soggetti (<omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>) condividono la necessità di tutelare quanto più possibile l’aspetto della proporzionalità. Ad avviso di due di essi, in particolare, l’obbligo informativo a carico del produttore (audiovisivo) risulta sproporzionato alle esigenze di trasparenza e (eventuale) adeguamento del corrispettivo per cui è stato previsto. Tale obbligo dovrebbe essere limitato, oltre che nel tempo, alle sole informazioni ricevute dal produttore dai propri aventi causa o utilizzatori, secondo le tempistiche da essi poste in essere. Un altro soggetto evidenzia che, con riferimento agli esercenti che organizzano eventi musicali nei propri locali, questi ultimi hanno una disponibilità non effettiva, bensì indiretta e sovente posteriore delle informazioni relative ai brani eseguiti, scelti dagli artisti, o esecutori, anche a seguito delle richieste del pubblico nel corso dell’esibizione. Per questa ragione l’obbligo dovrebbe gravare sugli utilizzatori solo allorché ciò sia previsto nei contratti di licenza previamente sottoscritti.

Altri partecipanti (<omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>) hanno, dal canto loro, enfatizzato l’opportunità della salvaguardia delle specificità dei diversi settori, prevista dal comma in discorso. Alcuni di essi chiedono, in questo senso, di rafforzare il principio espresso con un riferimento alle prassi e alle norme speciali, anche al fine di ridurre la conflittualità tra le parti. Un soggetto giudica la norma in particolare con riguardo al settore dell’audiovisivo, sottolineando lo sfruttamento delle opere avviene in modo anche significativamente diverso a seconda del loro tipo e del settore di riferimento.

Due operatori (<omissis>, <omissis>) suggeriscono di estendere anche al comma 4 il riferimento all’adempimento degli obblighi, che attualmente è previsto per i commi da 1 a 3. Altri due (<omissis>, <omissis>) propongono di modificare il testo indicando che l’adempimento degli obblighi, anziché rispondere ai principi, debba essere espletato “nel rispetto ed entro i limiti dei principi”.

Infine, un soggetto (<omissis>) chiede di inserire un riferimento alla partecipazione di tutti i portatori di interessi alle decisioni relative a tali obblighi settoriali specifici, in quanto, a suo giudizio, l’adempimento dei commi da 1 a 3 dell’articolo 5 non garantisce un livello adeguato di trasparenza nel settore editoriale in generale, né per i traduttori e altri autori letterari in particolare.

 

Osservazioni dell’Autorità

In via preliminare, come già indicato nella delibera 44/23/CONS, l’Autorità osserva che gli obblighi di informazione introdotti dall’art. 110-quater LDA sono riconducibili ad ambiti di sfruttamento dei diritti molto diversi tra loro, ma non prevedono alcuna distinzione o limitazione rispetto alla loro portata, risultando applicabili in egual misura a tutte le tipologie di rapporto tra i soggetti cessionari o licenziatari dei diritti e gli autori ed AIE (anche laddove rappresentati da OGC o EGI). Per questa ragione, la finalità del comma 5 dell’articolo in discorso è quella di garantire il principio di proporzionalità ed effettività, tenendo nella massima considerazione le diverse specificità di ciascun settore della creazione di opere e gli altri materiali protetti, da un lato, dando attuazione a quanto disposto dall’art. 110-quater LDA, secondo comma (nonché all’art. 19, paragrafo 1, della Direttiva Copyright) e, dall’altro, dando adeguato rilievo ai principi espressi dalla stessa Direttiva al considerando n. 77. L’Autorità ritiene che le indicazioni contenute nell’attuale testo regolamentare siano di per sé già idonee a bilanciare le diversità esistenti tra i settori dell’industria culturale e a riflettere correttamente le differenti prassi in essere. Inoltre, appare opportuno sottolineare che tutte le disposizioni contenute nell’articolo sono improntate ad un massimo grado di flessibilità, proprio nello sforzo di assecondare il principio della diversità settoriale. Ad esempio, come detto in precedenza, la clausola che fa salvi i diversi accordi tra le parti nello stabilire una cadenza diversa nella rendicontazione (pur entro il limite di un anno) si muove esattamente in questa direzione. Tuttavia, al fine di rendere ancora più chiare le tutele di cui si discorre, si ritiene parzialmente accoglibile l’emendamento proposto da alcuni operatori con il quale, oltre alle specificità, si dispone di far riferimento anche alle leggi speciali di settore.

 

Comma 6

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Alcuni soggetti (<omissis>, <omissis>, <omissis>) ritengono opportuno il contenuto della disposizione del comma. Uno di essi osserva che, di fatti, non può essere imposta a licenziatari e sublicenziatari un obbligo di disclosure di dati che non sono in loro possesso e che dovrebbero essere reperiti aliunde.

Numerosi soggetti (<omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>) ritengono, in ogni caso, necessario inserire il riferimento agli aventi causa, nella maggior parte dei casi in sostituzione del, talvolta in aggiunta al termine “sublicenziatari”, anche per ragioni di coordinamento con le definizioni e con il successivo comma 7. Un altro interveniente (<omissis>) propone, invece, di aggiungere il riferimento agli “utilizzatori” dopo “sublicenziatari”, in quanto ritiene che l’espressa indicazione dell’utilizzatore sia conforme con le disposizioni richiamate del Decreto.

Un soggetto (<omissis>) propone di richiamare nel comma i casi di esenzione dall’obbligo di cui ai successivi commi 8-10. Lo stesso suggerisce di distinguere nel testo del comma i casi in cui l’obbligo è riferito alla normale rendicontazione dei diritti dovuti da quello in cui il cessionario riceve una richiesta di informazioni finalizzata ad una richiesta di adeguamento contrattuale.

Alcune osservazioni hanno riguardato la necessità di tenere in maggiore considerazione le specificità di singoli settori. Un partecipante (<omissis>), ad esempio, propone di specificare che, con riferimento alle sole opere cinematografiche ed assimilate, le informazioni trasmesse ad autori ed AIE sono comunicate anche al produttore dell’opera. Sempre con riguardo alle opere audiovisive, un altro soggetto (<omissis>) chiede di precisare che l’applicazione della disposizione implica che, ad esempio, per ciò che riguarda opere doppiate, la comunicazione dei dati agli adattatori e doppiatori sarà dovuta soltanto con riferimento agli sfruttamenti della versione doppiata, e non anche di quella originale.

Un altro (<omissis>) formula alcune riflessioni sulle peculiarità dell’industria del fumetto, per alcuni aspetti diversa da quella dell’audiovisivo. Evidenzia come l’autore, nel disegnare i personaggi (intesi ad esempio come pose, proporzioni, tratto, etc.) ha un limitato margine di manovra rispetto al personaggio creato in origine, che non può variare rispetto ai canoni prestabiliti. L’opera, infatti, si acquista per la storia, non per l’autore e l’assolvimento dell’obbligo di rendicontazione sarebbe un onere amministrativo non collegato al successo del prodotto.

Analogamente al comma 5, due operatori (<omissis>, <omissis>) suggeriscono di includere anche il comma 4 nel riferimento all’adempimento degli obblighi, che attualmente è previsto per i commi da 1 a 3. Un altro (<omissis>) propone di modificare il testo indicando che l’adempimento degli obblighi, anziché rispondere ai principi, debba avvenire “nel rispetto ed entro i limiti dei principi”.

Un partecipante (<omissis>) propone di eliminare i primi due periodi, in quanto, a suo avviso, anche alla luce di quanto affermato nella delibera 44/23/CONS i soggetti che non dispongono delle informazioni (es. pubblico esercizio) sono quella categoria di utilizzatori che è già correttamente esentata dal fornire la rendicontazione di cui all’art. 23 del Decreto (come da Delibera 396/17/CONS), non trattandosi di licenziatario, cessionario o sublicenziatario dei diritti esclusivi di autori e artisti. Lo stesso soggetto sottolinea che, in ogni caso, se si vuole circoscrivere la fornitura di informazioni alla loro effettiva “disponibilità” – al fine di garantire il principio della proporzionalità del relativo onere – non si può semplicemente indicare tout court tale ipotesi senza prevedere che il soggetto in questione fornisca documentazione debitamente motivata che giustifichi la non disponibilità delle informazioni. Inoltre, in conformità con l’art. 110-quater LDA, l’obbligo di fornitura delle informazioni non può essere subordinato ad alcuna condizione.

Taluni partecipanti avanzano alcune proposte di modifica volte a fornire maggiori garanzie agli aventi diritto, nonché a consentire una migliore rappresentazione delle funzioni di vigilanza dell’Autorità relativamente agli obblighi di comunicazione e di informazione. In questo senso, due soggetti (<omissis>, <omissis>) suggeriscono di aggiungere che il modo in cui sono fornite le informazioni deve essere anche “preciso”, ovvero “specifico e completo” oltre che “intellegibile”, nonché di puntualizzare che la fornitura debba avvenire “nei termini prescritti”. In due casi (<omissis>, <omissis>) si propone di indicare esclusivamente che la valutazione è “sull’adeguamento”, senza menzionare la sua “necessità”, ovvero di sostituire quest’ultimo termine con “richiesta”.

Uno di essi chiede, altresì, di precisare che la quantificazione del valore economico deve essere “obiettiva” piuttosto che “effettiva”. Un altro di essi chiede di inserire “sussistono loro diritti” al posto di “sono stati individuati loro diritti”, per evidenziare che autori ed AIE hanno diritto all’applicazione della normativa anche laddove vengano individuati i loro diritti in un secondo momento, purché sussistano.

Uno di essi (<omissis>) suggerisce inoltre di considerare in tal senso la specificità dei settori.

 

Osservazioni dell’Autorità

Per ciò che concerne il primo periodo del comma, l’Autorità ritiene che la precisazione sia necessaria per chiarire che, nel caso in cui il cessionario, il licenziatario o il sublicenziatario non conoscano le informazioni di cui al comma 2, o non siano in grado di indicare un altro soggetto, le informazioni non sono dovute, né può essere richiesto a tali soggetti di procurarle altrimenti. Preme in questo senso rilevare che la previsione non tiene in considerazione i soggetti utilizzatori cosiddetti “non analitici”, i quali, come osservato, non sono né cessionari né licenziatari dei diritti, e sono oltretutto già esclusi dalla rendicontazione di cui all’art. 23 del Decreto. Si ritiene ad ogni modo che, per coerenza con le altre disposizioni dell’articolo, e più in generale dell’intero Regolamento, accoglibile l’emendamento per il quale si aggiunge all’elenco dei soggetti che sono in possesso delle informazioni anche la categoria degli aventi causa. Quanto alla richiesta di precisare che le informazioni menzionate sono anche quelle di cui al comma 4 dell’articolo 5, oltre a quelle di cui ai commi da 1 a 3, l’Autorità ritiene non accoglibile tale proposta, in ragione del diverso ambito soggettivo del comma 4 rispetto a quelli che precedono.

Con riferimento al secondo periodo del comma, l’Autorità valuta opportuno un chiarimento riguardo l’ambito oggettivo di applicazione degli obblighi di cui all’articolo 5 del Regolamento. Le informazioni dovute ad un autore o un AIE sono esclusivamente quelle riferite ad opere a loro riconducibili, ovverosia quelle riguardanti i diritti relative alle loro opere, e non informazioni di terzi o informazioni di carattere generale sul cessionario o licenziatario. Giova a questo fine menzionare il considerando (75), a mente del quale “l’obbligo di trasparenza dovrebbe tuttavia applicarsi soltanto nel caso dei diritti di pertinenza del diritto d’autore”. Si ritiene quindi di modificare il testo del Regolamento in questo senso, per ragioni di maggiore chiarezza.

Venendo, poi, alle richieste di maggiore dovizia sulle modalità di comunicazioni delle informazioni, previste al terzo periodo del comma, a tutela dei beneficiari degli obblighi di informazione, in primo luogo si ritiene opportuno richiamare il contenuto del già citato considerando n. 75 della Direttiva Copyright, secondo cui “Le informazioni dovrebbero essere fornite in modo comprensibile agli autori e agli artisti (interpreti o esecutori) e dovrebbero consentire l’effettiva quantificazione del valore economico dei diritti in questione”. Tanto premesso, si ritengono comunque degne di accoglimento le richieste di precisare che le informazioni oltre ad essere fornite in modo intellegibile sono trasmesse anche in maniera precisa e completa. Quanto, invece, alla proposta emendativa di prevedere che l’eventuale adeguamento del compenso non costituisca una necessità, bensì una richiesta, si rileva che non essendo il compenso irrinunciabile, la necessità deve comunque essere valutata. Si ritiene in ogni caso di sostituire il termine “necessità” con l’espressione “circa un eventuale adeguamento del compenso”.

 

Comma 7

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Un certo numero di partecipanti (<omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>) ritiene condivisibile la previsione, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza delle informazioni comunicate. Ad avviso di un soggetto, in particolare, la tutela di dati aziendali e informazioni commerciali sensibili risulta di fondamentale importanza onde assicurare una corretta applicazione della norma, conformemente al comma 2 dell’art. 110-quater LDA. <omissis>, nel condividere il principio del comma, suggerisce di ribadire che l’adempimento degli obblighi è richiesto in misura proporzionata ed effettiva, in modo da assicurare un adeguato grado di trasparenza. Lo stesso ritiene necessario precisare che il rifiuto di sottoscrivere un accordo di riservatezza da parte degli autori, artisti, interpreti o esecutori dovrebbe costituire causa di giustificazione della mancata fornitura delle informazioni di cui ai commi da 1 a 3 del suddetto articolo, considerata la natura strettamente confidenziale dei dati richiesti. Un altro di essi osserva, altresì, che potrebbe essere opportuno esplicitare quali siano le forme di tutela garantite, al fine di dare concretezza alla portata della norma (ed esempio, si potrebbero ipotizzare sistemi di flusso dei dati dedicati alle sole collecting.

Altri soggetti (<omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>) chiedono di rafforzare la previsione, stabilendo in maniera esplicita che si colloca al di fuori dell’ambito di applicazione dell’articolo la divulgazione di informazioni soggette a protezione contrattuale o legale in merito a informazioni commercialmente sensibili, informazioni riservate, segreti commerciali o protezione dei dati. Due di essi (<omissis>, <omissis>) chiedono, altresì, di prevedere che possa essere richiesto da parte di chi divulga le informazioni che il destinatario, prima di riceverle, sia soggetto all’obbligo di garantirne la riservatezza. Due partecipanti (<omissis>, <omissis>) suggeriscono di aggiungere il termine “anche” con riferimento agli accordi appena conclusi, al fine di non indurre a credere che in assenza di accordi specifici non vi sia per le parti alcun vincolo a diffondere informazioni riservate.

Un soggetto (<omissis>) domanda lo stralcio della seconda parte del comma, in quanto alcuni soggetti, ed in particolare i c.d. OTT, considerano i dati di ascolto ed il volume dei ricavi come dati aziendali ed informazioni commerciali estremamente sensibili e, sulla base di questa posizione, si sono sempre rifiutati di comunicare qualsiasi tipo di dato. In maniera simile, un altro partecipante (<omissis>) suggerisce di inserire un ultimo periodo al comma per chiarire che le esigenze di riservatezza non possono essere opposte per non adempiere agli obblighi, in quanto, suo giudizio, nelle prassi contrattuali la controparte editoriale spesso tenta di eludere la legge appellandosi a non meglio precisate “esigenze di riservatezza” anche riguardo ai rendiconti da trasmettere. Ad avviso di questo soggetto, tale innesto è coerente con le previsioni dell’art. 114-bis LDA sulla inopponibilità di pattuizioni contrarie anche agli obblighi di trasparenza, e al considerando 81 della Direttiva Copyright sulla non derogabilità di tali disposizioni.

Sullo stesso tema, un altro partecipante (<omissis>), in maniera più mitigata, suggerisce di chiarire che gli accordi anziché “appositamente” sono “eventualmente conclusi”. Lo stesso, poi, in merito all’ultimo periodo del comma, propone di eliminare la dicitura “sono oggetto di particolare tutela” riferita alle le informazioni che costituiscono dati aziendali e informazioni commerciali sensibili, limitandosi ad indicare “in particolare con riferimento alle informazioni”, in quanto, per quanto sia corretto tutelare i segreti e le informazioni sensibili, non tutte le informazioni che verranno fornite sono soggette alla disciplina del segreto, né si può essere allo stato certi della futura conclusione di accordi di riservatezza.

Altre modifiche puntuali sono avanzate da un partecipante (<omissis>), il quale chiede di sostituire il termine “adeguato” con “elevato”, con riferimento al grado di trasparenza con cui sono comunicate le informazioni, per sottolineare che queste, oltre ad essere intellegibili, devono essere espresse in modo specifico, completo e tempestivamente.

Alcune osservazioni hanno riguardato l’identificazione dei soggetti di cui non devono essere pregiudicati i segreti commerciali. Un operatore (<omissis>) suggerisce di includere, oltre a cessionari, licenziatari e loro aventi causa, anche i sublicenziatari. Anche un altro soggetto (<omissis>) suggerisce di includere i sublicenziatari, tuttavia modificando il riferimento agli “aventi causa”, che, nel testo attuale, include anche i licenziatari, apparendo perciò incoerente con la definizione dell’articolo 1 dello Schema, secondo cui in tale nozione rientrerebbe soltanto il primo avente causa della prima controparte contrattuale. Andrebbe pertanto indicato che i segreti commerciali sono quelli “delle controparti contrattuali, e degli aventi causa”, oltre che dei loro cessionari, licenziatari o sublicenziatari. Un altro (<omissis>) propone di aggiungere, invece, un riferimento agli utilizzatori, proprio per garantire agli utilizzatori lo stesso livello di riservatezza, rispetto a cessionari/licenziatari, delle informazioni commerciali scambiate sulla base degli accordi conclusi.

Analogamente ai commi 5 e 6, due operatori (<omissis>, <omissis>) suggeriscono di includere anche il comma 4 nel riferimento all’adempimento degli obblighi, che attualmente è previsto per i commi da 1 a 3.

 

Osservazioni dell’Autorità

In via preliminare si osserva che il contenuto del comma in parola è in larga parte volto a dare attuazione a quanto previsto dalla norma primaria, ed in particolare dall’art. 110- quater LDA, secondo comma, a mente del quale “Resta fermo l’obbligo dei soggetti che hanno ricevuto le informazioni del rispetto della riservatezza delle stesse, in particolare di quelle che costituiscono dati aziendali e informazioni commerciali sensibili”. Non si ritengono pertanto accoglibili le richieste di eliminazione del comma 7.

Si ritiene, tuttavia, che il richiamo al rispetto della riservatezza, unitamente alle garanzie offerte dagli accordi sottoscritti in questo senso, possa essere di per sé considerato sufficiente a scongiurare il rischio che le informazioni comunicate vengano indebitamente divulgate o circolate, al di fuori delle finalità chiaramente indicate dal legislatore eurounitario, ossia di consentire la quantificazione del valore economico dei diritti. Se è vero, come detto in precedenza, che le informazioni devono riguardare i diritti di pertinenza di autori ed AIE, è altrettanto evidente che la tutela della riservatezza non può comprimere il loro diritto a ricevere le informazioni, né può essere utilizzata in maniera strumentale per sottrarsi agli obblighi di informazione (né quelli proattivi, né quelli reattivi). Al fine di rappresentare tale principio con maggiore chiarezza, si ritiene pertanto che l’inciso “senza pregiudicare i segreti commerciali dei cessionari o licenziatari dei diritti e dei loro aventi causa” possa essere eliminato dal testo.

Per quanto esposto sinora, si ritiene quindi di non accogliere le richieste di estendere o rafforzare le previsioni a tutela della riservatezza delle informazioni trasmesse. Tuttavia, resta fermo che laddove le informazioni siano commercialmente sensibili, riservate o riguardanti segreti commerciali, esse non possono essere divulgate. Per questo non pare degna di accoglimento la richiesta di eliminare il riferimento alla particolare tutela di questo tipo di informazioni, contenuto nell’ultimo periodo del comma in commento.

L’Autorità osserva, inoltre, che al fine di rendere concreta la tutela della riservatezza, la stessa norma primaria, al menzionato comma 2 dell’art. 110-quater LDA, incoraggia la sottoscrizione di accordi tra i soggetti obbligati a dare le informazioni ed i destinatari delle stesse. Cionondimeno, anche in considerazione del carattere facoltativo dei suddetti accordi (“anche attraverso la sottoscrizione di accordi di riservatezza”), si ritiene accoglibile l’emendamento che propone di sostituire l’avverbio “appositamente” con “eventualmente” fermo restando che l’obbligo di riservatezza sussiste anche in assenza di un accordo che ne disciplini i termini. Si ritiene altresì accoglibile la richiesta di sostituire l’aggettivo “adeguato” con “elevato” riferito al grado di trasparenza del settore, per coerenza col testo della normativa primaria.

Per ciò che riguarda la richiesta di prevedere che informazioni menzionate sono anche quelle di cui al comma 4 dell’articolo 5, oltre a quelle di cui ai commi da 1 a 3, come già per il precedente comma, l’Autorità osserva la diversa natura degli obblighi del comma 4, il quale non prevede informazioni da trasmettere ad autori ed AIE.

 

Comma 8

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Alcuni soggetti (<omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>) accolgono con favore il chiarimento fornito dal comma, volto a limitare le informazioni soggette a rendicontazione o fornitura a quelle che sono state oggetto di variazione rispetto alla precedente rendicontazione o fornitura, non sono trascurabili e sono ragionevolmente prevedibili, sottolineando l’importanza di tali disposizioni, a tutela del principio di proporzionalità.

Altri partecipanti (<omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>) si mostrano, invece, contrari rispetto alla possibilità di derogare agli obblighi previsti dal comma, con particolare riferimento alla trascurabilità e non funzionalità delle informazioni ai fini dell’adeguamento del contratto. Secondo questi soggetti, i concetti di trascurabilità e non funzionalità sono generici e non definibili in alcun modo né ancorabili a valori oggettivi e misurabili. Pertanto, l’attuale formulazione lascerebbe alla discrezionalità dei soggetti obbligati, tenuti a versare l’eventuale compenso ulteriore, la valutazione sulla trascurabilità o meno o sulla funzionalità o meno di eventuali variazioni rispetto alle informazioni precedentemente comunicate, non essendo, al contrario, possibile, per l’autore o l’AIE, effettuare alcuna verifica dei presupposti su cui il comma sarebbe basato. Inoltre, ad avviso di uno di questi soggetti, questa previsione porterebbe alla violazione dell’obbligo per tutti i contratti in cui il pagamento sia forfettario.

Due di questi soggetti (<omissis>, <omissis>) chiedono l’eliminazione dell’intero comma. Altri due (<omissis>, <omissis>) propongono di eliminare soltanto il riferimento alla trascurabilità o non funzionalità rispetto all’adeguamento, introducendo modifiche per circostanziare meglio l’esonero dagli obblighi per mancanza di variazioni rispetto all’anno precedente. Uno di essi propone, in questo senso di obbligare i soggetti tenuti

alla rendicontazione a motivare adeguatamente l’eventuale assenza di variazioni. Ad avviso di questo soggetto anche in questo caso si deve evitare che il soggetto obbligato eluda la norma, sulla base di proprie valutazioni, peraltro non sindacabili. L’altro suggerisce di aggiungere che l’obbligo può non sussistere qualora sia ormai cessato lo sfruttamento dell’opera o della prestazione artistica. Propone, tuttavia, di prevedere che le informazioni sono in ogni caso dovute per tutti gli sfruttamenti delle opere e delle prestazioni artistiche posti in essere a far data dal 7 giugno 2021.

Analogamente ai commi 5, 6 e 7, un operatore (<omissis>) suggerisce di includere anche il comma 4 nel riferimento all’adempimento degli obblighi, che attualmente è previsto per i commi da 1 a 3.

 

Osservazioni dell’Autorità

Con riferimento alle richieste di modifica o eliminazione del comma 8 dell’art. 5 del Regolamento, preme innanzitutto rilevare che la ratio sottesa alle disposizioni in commento era quella di dare attuazione più puntuale al principio di proporzionalità ed effettività contenuto nell’art.110-quater, comma 2, LDA. Tanto premesso, si ritiene necessario ribadire il principio in base al quale l’onere amministrativo della rendicontazione debba tenere conto della effettiva entità delle informazioni da comunicare. Soprattutto nel caso di prime controparti contrattuali, o, più in generale, di cessionari e licenziatari che non siano anche utilizzatori dell’opera, può accadere che, una volta concessi in licenza i diritti, non vi siano aggiornamenti per un lungo periodo di tempo. Per questa ragione, l’Autorità ritiene opportuno riaffermare che in assenza di variazioni l’obbligo di rendicontazione non dovrebbe sussistere, tanto con riferimento agli obblighi proattivi che rispetto a quelli reattivi. Tuttavia, si reputa necessario chiarire che detta mancanza di dati aggiornati da trasmettere debba essere debitamente giustificata e dichiarata da parte del soggetto sul quale ricade l’obbligo.

Argomentazioni differenti possono, invece, essere svolte con riferimento alla eventuale trascurabilità delle informazioni. Si ritengono degne di accoglimento le obiezioni secondo cui il concetto di trascurabilità potrebbe risultare eccessivamente astratto ed in ultima analisi opinabile, con il rischio di ingenerare situazioni in cui le due parti (quella che deve dare le informazioni e quella che le deve ricevere) non trovino un accordo su tale valutazione. Per questa ragione appare opportuno introdurre una clausola per la quale la possibilità di deroga agli obblighi per variazioni minime possa essere oggetto di uno specifico accordo sottoscritto da entrambe le parti.

In generale, l’Autorità osserva che il principio di adeguatezza e proporzionalità che si è inteso tutelare con la disposizione del comma 8 presenta profili simili a quelli rinvenibili nel successivo comma 9. Si può, anzi, ben argomentare che quella dell’anzidetto comma 9 sia una disposizione di portata più ampia e generale, che ricomprende anche l’ambito della tutela posta al precedente comma 8. Tanto premesso, in parziale accoglimento delle proposte emendative presentate da alcuni soggetti, l’Autorità ritiene di trasfondere i commi 8 e 9 in un unico comma.

 

Comma 9

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Un certo numero di soggetti (<omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>) ritiene condivisibile la previsione, in particolare la salvaguardia del principio di proporzionalità nell’applicazione degli obblighi di informazione e l’esclusione di tali obblighi se i ricavi degli sfruttamenti non sono significativi. Alcuni soggetti (<omissis>, <omissis>, <omissis>) chiedono di precisare che l’obbligo è limitato alle tipologie e al livello di informazioni ragionevolmente prevedibili in tali casi “laddove la remunerazione corrisposta non dipenda dai ricavi generati dall’utilizzo dei diritti”.

Per contro altri soggetti (<omissis>, <omissis>, <omissis>) chiedono lo stralcio del comma. In alternativa, <omissis>propone che nel testo sia indicato un parametro oggettivo per stabilire la “sproporzionalità” dell’onere amministrativo oggettivamente dimostrabile, onde evitare che i soggetti obbligati sfruttino, a propria discrezione, l’alibi dell’eccessivo onere per eludere la norma.

Due soggetti (<omissis> e <omissis>) chiedono di prevedere al comma 9 una deroga alla cadenza degli obblighi di informazione in considerazione delle specificità dei mercati relativi alla distribuzione di supporti fisici e con particolare riguardo a quello degli audiovisivi ed alle prassi commerciali del diritto di reso, presenti anche in altri settori, per tenere in considerazione la complessità della gestione dei resi su base annuale.

 

Osservazioni dell’Autorità

Parte delle osservazioni relative a questo comma sono già state esposte nei commenti al comma precedente.

Con riferimento alle richieste di eliminare la previsione, l’Autorità osserva che, in primo luogo, l’oggetto della previsione non riguarda una esenzione, bensì una eventuale limitazione dell’obbligo di rendicontazione. In secondo luogo, appare opportuno rilevare che tale limitazione non è automatica, può intervenire solo nel caso in cui la sproporzione tra l’onere amministrativo della rendicontazione e l’entità dei proventi generati dallo sfruttamento dell’opera o della prestazione artistica sia debitamente giustificata. In questo senso, quindi, non pare ravvisarsi un rischio di aleatorietà, in quanto una eventuale sproporzione non viene lasciata alla discrezionalità del soggetto obbligato, bensì assoggettata alla presentazione di idonea documentazione che ne attesti l’esistenza. Sotto questo aspetto, l’introduzione di un eventuale parametro per valutare l’effettiva esistenza della “sproporzionaliltà”, oltre a configurarsi come di difficile realizzazione – considerando la molteplicità delle opere e dei loro sfruttamenti – potrebbe essere accessorio e non necessario. Pertanto, l’Autorità ritiene che non sia accoglibile la richiesta di introdurre un simile parametro.

Quanto, infine, alla richiesta di introdurre una specifica deroga per i settori caratterizzati dalla distribuzione di supporti fisici, l’Autorità rimanda alle considerazioni già svolte sopra per il comma 1, lett. a) dell’art. 5, ritenendo quella la sede più opportuna per valutare la proposta emendativa.

 

Comma 10

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Alcuni soggetti suggeriscono di esplicitare il riferimento alle previsioni già esistenti nella LDA. In particolare, due operatori (<omissis>, <omissis>) ritengono necessario richiamare quanto disposto dall’art. 82 LDA, precisando che gli obblighi “non sussistono nel caso in cui il contributo dell’autore o dell’AIE non risulta significativo rispetto all’opera o all’esecuzione nel suo complesso”. Altri (<omissis>, <omissis>, <omissis>) suggeriscono di riferirsi più in dettaglio all’art. 84 LDA, relativo alle opere cinematografiche ed assimilate, riprendendo il principio secondo il quale “gli obblighi sussistono esclusivamente nei confronti degli autori e degli artisti interpreti ed esecutori che sostengono una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista comprimario”. Un soggetto (<omissis>) auspica l’introduzione di un elemento di flessibilità per i soggetti che documentano l’irrilevanza del contributo dell’autore al successo dell’opera (come esenzione per settore, ma limitatamente ai casi documentati). Altri soggetti (<omissis>, <omissis>) propongono di specificare “che la valutazione sulla significatività del contributo deve considerare se il contributo dell’autore o di un esecutore ha avuto un impatto diretto sul successo complessivo dell’opera o della performance o se il contributo avrebbe potuto essere sostituito da quello di un altro autore o esecutore”. Inoltre, con riferimento alla “non significatività” del contributo, alcuni soggetti (<omissis>, <omissis>, <omissis>) ritengono che tale formulazione sia troppo generica e propongono di sostituirla con “carattere meramente accessorio” del contributo. Due soggetti (<omissis>e <omissis>) chiedono lo stralcio del comma, in quanto discende dall’art. 19, paragrafo 4, della Direttiva Copyright che il legislatore italiano, in quanto facoltativo, ha deciso di non recepire.

 

Osservazioni dell’Autorità

In primo luogo, appare necessario sottolineare come la finalità perseguita con la disposizione di cui al comma 10 dell’articolo in commento rispondesse al principio più generale, più volte richiamato, di assicurare la proporzionalità e l’attualità degli oneri di rendicontazione, in funzione di diversi parametri, tra i quali, appunto, quello legato alla significatività dell’apporto di autori ed AIE alla realizzazione dell’opera. E, del resto, come è stato osservato da diversi operatori intervenuti nella consultazione, la stessa LDA contiene delle disposizioni che – quantomeno per ciò che riguarda gli AIE – identificano lo status di artista, interprete o esecutore, o di titolare di un compenso in funzione della importanza.

In particolare, si osserva che l’art. 82 LDA chiarisce che “si comprendono nella denominazione di artisti interpreti e di artisti esecutori coloro che sostengono nell’opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista esecutore comprimario”. Inoltre, l’art. 84, comma 2, LDA stabilisce che sono titolari del diritto ad un compenso adeguato e proporzionato gli “artisti interpreti ed esecutori che nell’opera cinematografica e assimilata, ivi inclusa l’opera teatrale trasmessa sostengono una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista comprimari”. Tali disposizioni sono volte a introdurre un discrimine tra coloro che hanno avuto una rilevanza all’interno di un’opera e coloro che vi hanno solo partecipato senza un fornire, tuttavia, un significativo contributo.

Diverse considerazioni devono, invece, essere svolte per ciò che riguarda gli autori. In questo caso, infatti, non si rinvengono disposizioni normative simili a quelle per gli AIE, in base alle quali si possano escludere dalla nozione di autore, o dalla titolarità di diritti, soggetti il cui apporto non sia stato di notevole importanza nella creazione di un’opera. Di prassi, in presenza di più co-autori di un’opera, saranno questi a dichiarare le proprie quote nel momento in cui questa viene depositata. Eccezioni possono essere costituite, ad esempio, da soggetti che hanno partecipato alla creazione dell’opera in via residuale, a titolo amichevole o di collaborazione. In questi casi, tali soggetti non si identificano nella dichiarazione dell’opera al momento del suo deposito, chiarendo così sin dall’origine la loro estraneità rispetto al diritto d’autore.

Tutto ciò premesso, l’Autorità ritiene possa essere opportuno adottare una formulazione alternativa del comma, accogliendo le proposte emendative in questo senso. In particolare, ritiene di chiarire che le informazioni non sono dovute per quei soggetti che contribuiscono all’opera, ma che non sono qualificabili come artisti, interpreti o esecutori, in quanto non hanno sostenuto in un’opera una parte di notevole importanza artistica.

 

Comma 11

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Molti soggetti (<omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>) chiedono l’introduzione di un rafforzamento del riferimento al rispetto delle regole sulla trasparenza da parte degli accordi, sostituendo all’espressione “nella misura in cui” l’espressione “che si presume, fino a prova contraria”.

Un soggetto (<omissis>) ritiene necessario che il Regolamento faccia riferimento agli articoli della LDA (non alle proprie disposizioni) e propone pertanto di sostituire l’espressione “di cui al presente articolo” con “di cui all’art. 110-quater LDA”.

<omissis>propone di chiarire che quelle soddisfatte dai contratti collettivi ai fini dell’applicazione delle regole di trasparenza degli stessi, devono essere tutte le condizioni previste dall’articolo 5 del Regolamento.

 

Osservazioni dell’Autorità

L’Autorità non ritiene accoglibile la richiesta di precisare che gli accordi collettivi si presume soddisfino, fino a prova contraria, le condizioni di cui all’articolo 5 del Regolamento.

Ritiene, altresì, di non accogliere l’emendamento che richiede di fare riferimento direttamente alla norma primaria per ragioni di coerenza interna dell’articolato.

 

Comma 12 e proposta di comma aggiuntivo

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Diversi soggetti (<omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>e <omissis>) suggeriscono che, oltre l’applicazione dell’art. 24 del Decreto sia prevista anche quella dell’art. 27 del Decreto medesimo.

Un soggetto (<omissis>) suggerisce lo stralcio del comma.

Infine, un soggetto (<omissis>) chiede di aggiungere un comma finale all’articolo che preveda che, al fine di disciplinare la conservazione delle informazioni, in caso di cessazione di attività da parte dell’utilizzatore, le informazioni di cui al comma 1, devono essere trasmesse agli organismi più rappresentativi, così come individuati dall’Autorità, salvo si sia già provveduto ai sensi del comma 3.

 

Osservazioni dell’Autorità

La richiesta di estendere la portata del comma anche all’applicazione dell’art. 27 del Decreto non si ritiene accoglibile poiché non necessaria, in considerazione del fatto che la disposizione del comma 4 dell’articolo di cui si discorre provvede già a questo fine.

L’Autorità ritiene di non accogliere la proposta di inserimento di uno specifico comma per disciplinare la rendicontazione in caso di cessazione dell’attività da parte di un utilizzatore, in quanto ritenuto non necessario.

 

Articolo 6
(Meccanismo di adeguamento contrattuale)

 

Comma 1

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Sotto un profilo generale, un soggetto (<omissis>) rappresenta di condividere la posizione dell’Autorità che, nella propria relazione illustrativa al Regolamento, evidenzia come l’art. 107 LDA contenga già un principio di adeguatezza e proporzione che deve essere rispettato nel rapporto contrattuale tra autori, AIE e produttori al momento della stipula del contratto e che, nel caso di remunerazione forfettaria, solo un inaspettato ed imprevedibile “successo dell’opera” potrebbe tradursi in un ulteriore compenso a seguito di un successivo adeguamento contrattuale. Nella stessa direzione muovono le osservazioni di altri due soggetti (<omissis>, <omissis>) che, nell’evidenziare come, a loro parere, nel caso di specie, la scelta operata dal legislatore italiano abbia determinato una duplicazione rispetto al meccanismo della “best seller clause”, di cui all’art. 20 della Direttiva Copyright, e, nel rilevare, al contempo, come l’Autorità, abbia comunque cercato di attenuare il menzionato meccanismo, limitandolo ai casi di remunerazione forfettaria, ritengono auspicabile comprimere il campo di applicazione dell’adeguamento ex art. 110-quinquies LDA ai casi limite.

Nello stesso solco si muovono, sotto un profilo operativo, le osservazioni di numerosi soggetti  (<omissis><omissis>,  <omissis><omissis><omissis><omissis>, <omissis>) che ritengono utile chiarire che i ricavi da tenere in considerazione sono quelli imprevisti, ossia successivi al primo sfruttamento atteso dell’opera. In tale prospettiva, propongono di inserire la dicitura “originati in un secondo momento”, in luogo di “originati nel tempo”. Tale precisazione, secondo uno di questi soggetti (AIE), è utile al fine di prevenire forme di eccessiva litigiosità e, al contempo, di chiarire che la valutazione non può che essere effettuata ex post sulla base di quanto avviene successivamente al momento della stipula del contratto. Parimenti un altro dei menzionati soggetti (<omissis>) suggerisce una modifica all’articolato onde esplicitare tale elemento relativo alla natura “inattesa” dei proventi rilevanti ai fini dell’adeguamento contrattuale, o quantomeno in subordine di mantenere il chiarimento nei preamboli della delibera con cui verrà adottato il testo definitivo. Infine, un altro soggetto (<omissis>) ritiene opportuno che il meccanismo di adeguamento contrattuale tenga conto delle specificità di ciascun caso e delle specificità e prassi retributive dei diversi settori.

Un altro soggetto (<omissis>), suggerisce di aggiungere la parola “equa” dopo “adeguata”. Quanto poi alle modalità di effettiva implementazione del meccanismo in oggetto, tre soggetti (<omissis>, <omissis> e <omissis>) propongono di eliminare la possibilità per gli aventi diritto di azionare direttamente il meccanismo di adeguamento contrattuale, consentendolo solo tramite le collecting

Sotto un profilo temporale, poi, tre soggetti (<omissis>, <omissis>e <omissis>), suggeriscono di stabilire un termine volto a contenere l’obbligo nel tempo, identificabile, a parere di due di questi soggetti (<omissis>e <omissis>) nei cinque anni successivi alla prima pubblicazione dell’opera, ma facendo salvo il caso in cui lo sviluppo dei proventi sia prevedibile al momento in cui i diritti sono stati ceduti, in base alle caratteristiche dell’opera o della sua produzione.

Infine, un soggetto (<omissis>), nel rappresentare come l’articolato non chiarisca chi sia il soggetto obbligato al pagamento, suggerisce di prevedere che il pagamento dell’adeguamento avvenga pro quota da parte di ciascun soggetto nella catena dei diritti per quanto di relativa competenza. Infine, un altro soggetto (<omissis>), suggerisce di sostituire “parte contrattuale” con “prima parte contrattuale”, per chiarire che la remunerazione è quella concordata tra gli autori e gli esecutori e la loro prima controparte contrattuale.

 

Osservazioni dell’Autorità

La disposizione in commento reca l’impalcatura del c.d. “meccanismo di adeguamento contrattuale”, introdotto dall’artico 110-quinquies LDA, e trasfuso in maniera pressoché letterale nel comma in questione. Pertanto, così come già rilevato rispetto ad altre disposizioni introdotte nello Schema di regolamento in commento, anche nel caso di specie, l’azione dell’Autorità si deve espletare, come fatto d’altronde anche nel comma in discussione, nell’ambito del quadro di riferimento delineato dal legislatore. In tale prospettiva non può trovare accoglimento la richiesta di limitare la possibilità di azionare il meccanismo in questione alle sole collecting, in quanto tale previsione non solo risulterebbe contra legem, ma, vieppiù, comprimerebbe la libertà di scelta dell’avente diritto di poter far valere in via “diretta” i propri interessi, e di conseguenza violerebbe uno dei principi cardine della Direttiva Barnier. Analogamente le proposte tese a introdurre una limitazione temporale, non sono da ritenersi accoglibili allorché andrebbero a comprimere l’esercizio di un diritto collegato a performance inattese di una determinata opera e per tanto non prevedibili.

Tanto premesso, quanto alle osservazioni pervenute in ordine alla necessità di fare chiarezza rispetto all’applicazione del meccanismo di adeguamento contrattuale ai “casi limite”, così come alla natura inattesa, e quindi successiva al primo sfruttamento dell’opera, dei proventi di cui tener conto, si ritiene che tali concetti siano già ampiamente ricompresi ed espressi all’interno dell’articolato proposto. Analoghe considerazioni sono valevoli per ciò che concerne alla proposta di precisazione in ordine alla temporalità dei proventi, ovvero la sostituzione della locuzione “originati nel tempo”, con quella “originati in un secondo momento”. A tal proposito, nel sottolineare che l’attuale formulazione dello Schema di regolamento si attiene fedelmente alla terminologia utilizzata al comma 1 dell’articolo 110-quinquies LDA, preme sottolineare come lo spirito della disposizione in questione, e la relativa interpretazione, sia da rinvenirsi, quanto al merito e al significato della stessa, in quanto specificato al considerando 78 e all’articolo 20 della Direttiva Copyright e tenendo conto di quanto previsto all’articolo 18 della medesima, così come trasfuso nell’articolo 107 LDA. In tale prospettiva, ove si consideri come “punto di partenza”, la circostanza che l’articolo 107 LDA, introduce il principio della remunerazione adeguata e proporzionata a favore dell’avente diritto che trasferisce i propri diritti esclusivi per lo sfruttamento delle proprie opere, va da sé che il susseguente meccanismo di adeguamento contrattuale sia da considerarsi un correttivo rispetto a successivi quanto inaspettati proventi generati dall’opera rispetto a quanto inizialmente pattuito. Pertanto, a parere dell’Autorità, l’attuale formulazione utilizzata nello Schema di regolamento in questione, bilancia la necessità di attenersi alla disposizione della norma nazionale, con quello della necessaria chiarezza in ordine al fatto che i proventi da considerare siano quelli originati in un secondo tempo dallo sfruttamento delle loro opere o esecuzioni. Per la stessa ragione, quindi, non risulta accoglibile la proposta emendativa tesa a specificare che la remunerazione è quella concordata tra gli autori e gli esecutori e la loro prima controparte contrattuale, così come quella finalizzata a chiarire il soggetto su cui incombe l’obbligo di pagamento.

Di converso, analogamente ed in continuità con quanto già annotato in precedenza, risulta accoglibile l’inserimento del riferimento alle specificità e alle prassi di settore.

 

Commi 2 e 3

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Diversi partecipanti (<omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>) esprimono apprezzamento per l’inserimento della voce dei costi di realizzazione e sfruttamento dell’opera tra gli elementi da prendere in considerazione al fine di accertare se la remunerazione nel corso del tempo si sia rivelata sproporzionatamente bassa. Alcuni (<omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>) ritengono che la previsione vada ulteriormente rafforzata includendo anche i costi di promozione. Taluni (<omissis>, <omissis>, <omissis>) suggeriscono di tenere anche conto di altri fattori industriali e produttivi, nonché dei benefici ottenuti dall’autore o dall’artista in relazione allo sfruttamento della propria opera. Altri (<omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>) propongono di considerare ulteriori elementi “quali gli investimenti e i contributi di ciascuna delle parti, comprese altre fonti di reddito a disposizione dell’autore o dell’esecutore, che sono collegate o abilitate dal rapporto contrattuale”.

Di simile tenore la posizione di due operatori (<omissis>, <omissis>), i quali osservano che i termini “proventi” o “ricavi” sono riferiti al valore “lordo” di quanto incassato dal produttore, e dovrebbero essere pertanto interpretati come riferibili esclusivamente all’utile incassato dal produttore per lo sfruttamento dei diritti sull’opera, dopo l’integrale recupero del costo di produzione e quindi riferibili ad un suo guadagno “effettivo”. In altre parole, il valore da prendere in considerazione non corrisponde a quanto il produttore incassa dal fornitore SMAV con il contratto di produzione, bensì quello generato da eventuali sfruttamenti ulteriori rispetto a quello iniziale previsto nel contratto con il fornitore. Uno di essi (<omissis>) suggerisce che, nel computo dei ricavi, si tenga anche conto della remunerazione spettante agli autori e agli AIE a titolo di compenso adeguato e proporzionato (c.d. “equo compenso”) ai sensi degli artt. 46-bis e 84 LDA.

<omissis>rileva che sarebbe opportuno utilizzare il termine “proventi” anziché “ricavi”, in conformità con l’art. 110-quinquies LDA e con l’art. 20 della Direttiva Copyright.

Alcuni soggetti (<omissis>, <omissis>, <omissis>) ritengono opportuno precisare che, nel computo dei ricavi valevoli ai fini dell’adeguamento, si tenga conto delle norme speciali di settore.

Altri soggetti (<omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>) contestano, al contrario, il riferimento ai costi in quanto estraneo alla norma primaria e alla Direttiva, che menziona i proventi e non i “proventi netti”. Una valutazione unitaria di detti costi (qui richiamati anche con riguardo allo sfruttamento) risulterebbe assai complessa considerato che il ciclo di vita di un’opera può coinvolgere un’ampia gamma di licenziatari/sublicenziatari e di distributori. Uno di essi (<omissis>) osserva che a seconda degli accordi raggiunti dalle parti, in via consensuale o in altro modo, la sproporzione potrà eventualmente essere valutata anche in rapporto al livello degli investimenti o altri elementi di natura economica relativi all’opera o al materiale protetto di cui si tratta, ma rendere autori o artisti soggetti passivi rispetto ai costi significa addossare alla parte debole del rapporto le conseguenze di scelte imprenditoriali delle quali essi non sono partecipi e sulle quali non possono in alcun modo influire.

<omissis>chiede di eliminare il riferimento alla condizione “ove opportuno” riguardo ai ricavi da merchandising. L’art. 110-quater LDA comma 1, lettera c) sancisce all’opposto che vanno tenuti in considerazione “i ricavi generati da tali sfruttamenti, ivi inclusi introiti pubblicitari e di merchandising” senza la riserva dell’“ove opportuno”. In ogni caso, volendosi concentrare in modo specifico sul “merchandising”, è senz’altro illegittimo riferirsi ai proventi derivanti “dallo sfruttamento dell’opera in ogni forma”, giacché si violerebbe l’obbligo, specificato dalla Direttiva e dalla LDA, nonché richiamato dal precedente comma 1), di considerare “tutte le possibili tipologie di proventi derivanti dallo sfruttamento dell’opera o prestazione artistica, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, ivi inclusa la messa a disposizione dei fonogrammi online”.

Un tema di particolare rilevanza riguarda il dies a quo per stabilire il diritto all’adeguamento del contrato e calcolare l’ammontare dei proventi. Alcuni soggetti (<omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>) sottolineano l’importanza delle limitazioni temporali previste, secondo cui i ricavi derivanti dallo sfruttamento dell’opera o della prestazione artistica possono essere considerati ai fini dell’adeguamento solo a partire dal 12 dicembre 2021, data dell’entrata in vigore della norma primaria (vale a dire l’art. 110-quinquies LDA, ovvero del d.lgs. 177/2021), al fine di evitare un’applicazione retroattiva dell’anzidetto computo. Taluni (<omissis>, <omissis>, <omissis>) propongono in ogni caso una piccola modifica testuale volta a chiarire che la data del 12 dicembre non debba essere riferita agli sfruttamenti dell’opera, quanto ai ricavi generati (da tali sfruttamenti).

Tuttavia, altri intervenienti (<omissis>, <omissis>, <omissis>) ritengono che la data a cui fare riferimento debba essere quella del 7 giugno 2021, per coerenza con quanto stabilito all’art. 3, comma 1 del decreto legislativo 177/2021.

Invero, un certo numero di partecipanti (<omissis>, <omissis>, <omissis>) ritiene necessario precisare che la disposizione non può trovare applicazione con riferimento a contratti conclusi prima della data del 7 giugno 2021. Altri (<omissis>, <omissis>,

<omissis>, <omissis>, <omissis>), tuttavia ritengono che i ricavi debbano essere calcolati solo per le opere create o realizzate dopo la data del 12 dicembre 2021, con ciò significando che la disposizione in parola non possa trovare applicazione con riferimento a tutte le opere create antecedentemente a quella data.

Qualche partecipante (<omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>) suggerisce di precisare che la remunerazione si debba considerare sproporzionatamente bassa “rispetto ai diritti che sono stati trasferiti o concessi in licenza“.

Alcuni soggetti (<omissis>, <omissis>, <omissis>), avendo già suggerito di inserire al primo comma dell’art. 6 un riferimento alla prevedibilità dell’ammontare dei proventi dell’opera, ritengono che tale prevedibilità possa essere inserita tra gli elementi da valutare nell’individuazione di una remunerazione “sproporzionatamente bassa”, ovvero di precisare che i ricavi cui ci si riferisce nel comma sono quelli non prevedibili al momento della conclusione del contratto.

Ad avviso di alcuni (<omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>) si potrebbe precisare che il contributo dell’autore o dell’AIE è da riferire al successo dell’opera per enfatizzare che, trattandosi di successi inattesi, non rileva il contributo dell’attore in generale, bensì il suo contributo al successo dell’opera.

Un soggetto (<omissis>) suggerisce di prevedere che i rappresentanti di autori e AIE, laddove autorizzati, possano fornire assistenza in relazione a richieste di adeguamento dei contratti, al fine di prendere in considerazione elementi fondamentali per valutare se le condizioni contrattuali rispettano i requisiti di legge.

 

Osservazioni dell’Autorità

Con riferimento alle richieste di non tener conto dei costi per la realizzazione e sfruttamento dell’opera, l’Autorità ritiene di ribadire quanto già affermato con la propria delibera 44/23/CONS. In quell’occasione, si evidenziava che al fine di effettuare la valutazione sulla “sproporzionalità” dei proventi, da un lato, si devono conoscere i ricavi che sono derivati dagli sfruttamenti, dall’altro, tuttavia, risulta anche rilevante ottenere informazioni che riguardano la produzione dell’opera, e, in particolare i costi che sono stati sostenuti per realizzarla e per sfruttarla, in quanto, con particolare riferimento ad alcuni settori, quale ad esempio quello delle produzioni audiovisive, è infatti verosimile che un’opera che abbia impiegato significativi mezzi economici per la sua produzione abbia maggiori possibilità di generare ricavi, rispetto ad un’altra prodotta con poche risorse. I costi rappresentano quindi un elemento imprescindibile per comprendere se i proventi siano stati inattesi e quindi si sia generata una sproporzione rispetto al compenso pattuito al momento della sottoscrizione del contratto.

Per questa ragione, si ritiene di non accogliere le richieste volte ad eliminare la voce dei costi dagli elementi di cui tenere conto per la valutazione della proporzionalità del compenso rispetto ai proventi generanti nel corso del tempo.

Appare, cionondimeno, opportuno che nella valutazione relativa ai costi siano in primo luogo presi in considerazione quelli generati dalla produzione dell’opera. Eventuali costi imputabili alla promozione e alla distribuzione, o altre eventuali spese o investimenti che siano stati sostenuti da un produttore o, più in generale, dalla controparte contrattuale, potrebbero avere un impatto sulla performance di un’opera. Non si ritiene, tuttavia, di modificare in questo senso il testo del Regolamento, come richiesto da alcuni operatori, in quanto tali spese potrebbero essere di diversa natura e la loro quantificazione potrebbe comportare margini di incertezza e discrezionalità. Per questa ragione, l’Autorità si riserva di effettuare una valutazione caso per caso, in funzione della effettiva e dimostrabile incidenza di questi costi sul successo inaspettato dell’opera.

Con riferimento alla possibilità di includere nella base di calcolo importi maturati a titolo di compenso adeguato e proporzionato ai sensi degli artt. 46-bis e 84 LDA, invece, tale proposta non pare accoglibile, in quanto tali importi, per loro stessa natura, costituiscono la base di calcolo per il pagamento del compenso adeguato e proporzionato agli autori e agli AIE. Una eventuale inclusione di questi importi implicherebbe il rischio di doppi pagamenti. Sul punto si rimanda alle osservazioni del comma 5 dell’articolo in discorso.

Si ritiene, al contrario, accoglibile, la modifica proposta di sostituire il termine “ricavi” con “proventi” per coerenza con la normativa nazionale ed europea.

Quanto, invece, alla richiesta di eliminare l’espressione “ove opportuno” rispetto ai proventi generati dal merchandising, l’Autorità osserva che tale inciso è riportato nel considerando n. 78 della Direttiva Copyright.

Venendo alla questione del dies a quo a partire dal quale applicare il meccanismo di adeguamento contrattuale, l’Autorità osserva quanto segue.

L’art. 3, comma 1, del d.lgs. 177/2021, nel trasporre l’art. 26 della Direttiva Copyright, chiarisce che tutte le disposizioni contenute nel decreto sono applicabili alle opere e agli altri materiali protetti dal diritto d’autore già esistenti alla data del 7 giugno 2021 (la direttiva precisa, per altro, che lo sono anche quelle in data successiva). Tanto premesso, quindi, non vi dovrebbero essere dubbi sul fatto che anche il meccanismo di adeguamento contrattuale è applicabile ad opere o prestazioni artistiche create o realizzate anteriormente rispetto a quella data. Si ritengono, pertanto, non accoglibili le proposte di limitare l’applicazione del suddetto meccanismo ad opere create dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 177/2021.

Tuttavia, il citato articolo del d.lgs. 177/2021, sempre in applicazione dell’art. 26 della Direttiva Copyright) precisa che sono “fatti salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021”. Nel caso di specie si deve quindi intendere che l’adeguamento contrattuale è possibile solo per quei contratti che sono stati sottoscritti successivamente a tale data. Per coerenza, si ritiene quindi che anche i proventi da prendere in considerazione per accertare se una remunerazione sia stata o meno sproporzionatamente bassa siano quelli generati dagli sfruttamenti decorrenti dal medesimo riferimento temporale. In accoglimento di alcune osservazioni, l’Autorità ritiene perciò di modificare la data del 12 dicembre 2021 indicata all’art. 6, comma 2, dello Schema con quella del 7 giugno 2021.

Per ciò che concerne la richiesta di precisare che la remunerazione si debba considerare sproporzionatamente bassa “rispetto ai diritti che sono stati trasferiti o concessi in licenza”, si ritiene che tale aggiunta non sia necessaria. Quanto, invece, alla proposta di includere anche la prevedibilità dell’ammontare dei proventi dell’opera tra gli elementi da considerare nella valutazione della “sproporzione”, si ritiene di non accogliere l’emendamento, sia perché non si tratta di un parametro non quantificabile, sia perché, come più volte ribadito, quello della prevedibilità del successo dell’opera è un aspetto fondamentale, ma che deve essere valutato nel suo insieme.

Analoghe considerazioni possono essere svolte con riguardo alla proposta di esplicitare che il contributo dell’autore o dell’AIE debba essere inteso non relativamente all’opera ma rispetto al suo successo. Anche in questo caso, infatti, la misurazione oggettiva che consenta di apprezzare l’apporto al successo di ogni singolo AIE, o addirittura di ogni singolo autore, si presenta come un esercizio estremamente complesso, per non dire impossibile (si pensi, a titolo di esempio, alla difficoltà di stabilire se il successo inatteso di un brano musicale sia da attribuire all’autore del testo o al compositore della parte musicale). L’Autorità ritiene quindi di non accogliere le proposte emendative orientate in questo senso.

Con riferimento, infine, alla richiesta di fare riferimento alle norme speciali di settore, si osserva che il comma in commento già contiene un riferimento sotto questo profilo, laddove si prevede che la valutazione tiene conto anche “delle specificità e delle prassi in materia di remunerazione dei diversi settori di contenuti”. Si ha modo di ritenere che tale indicazione possa essere di per sé sufficiente.

Quanto alla richiesta di prevedere una possibile assistenza anche da parte dei rappresentanti di autori e AIE, laddove autorizzati, in caso di richieste di adeguamento contrattuale, l’Autorità valuta accoglibile la proposta, anche in coerenza con le modifiche apportate all’art. 3 del Regolamento. Il comma 2 dell’art. 6 è di conseguenza modificato.

 

Comma 4

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Diversi soggetti (<omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>) condividono la formulazione del comma in commento. Di questi, alcuni (<omissis>, <omissis>, <omissis>) sottolineano in particolare che in casi diversi dalla remunerazione forfettaria il contratto garantisce già all’autore o AIE di ricevere una remunerazione commisurata al successo dell’opera della quale hanno ceduto i diritti, in quanto i loro introiti sono agganciati alla performance dell’opera e, crescendo al crescere dei ricavi conseguiti da quest’ultima, già realizzano un automatico adeguamento alle plusvalenze (sia attese che inattese) generate nel tempo dallo sfruttamento. Un altro (<omissis>) nel supportare la posizione dell’Autorità che, nella propria relazione illustrativa al Regolamento, evidenzia come l’art. 107 LDA contenga già un principio di adeguatezza e proporzionalità che deve essere rispettato nel rapporto contrattuale tra autori, AIE e produttori al momento della stipula del contratto e che, nel caso di remunerazione forfettaria, solo un inaspettato ed imprevedibile “successo dell’opera” potrebbe tradursi in un ulteriore compenso a seguito di un successivo adeguamento contrattuale, osserva che la remunerazione riconosciuta dai produttori agli autori ed AIE in sede di acquisto dei diritti per realizzare l’opera potrebbe ben essere “adeguata e proporzionata” come richiesto dall’art. 107 LDA, anche se in forma di compenso fisso; d’altro canto, lo stesso Considerando 73 della Direttiva fa presente che un pagamento forfettario può costituire una remunerazione adeguata e proporzionata.

Un soggetto (<omissis>) sottolinea, poi, che nel particolare settore dell’audiovisivo, lo strumento dell’adeguamento in caso di successo dell’opera è da riferirsi unicamente ai casi in cui compensi negoziati in misura fissa e forfettaria si rivelano sproporzionatamente bassi rispetto a proventi imprevisti originati dall’opera, tenuto anche conto dei compensi ricevuti dagli autori/AIE sugli sfruttamenti da parte degli utilizzatori.

Un altro soggetto (<omissis>) ritiene fondamentale precisare che gli artisti, interpreti o esecutori, che hanno diritto a all’adeguamento contrattuale sono esclusivamente quelli che, nelle opere cinematografiche e audiovisive, rivestono un ruolo di particolare rilevanza. Ritiene inoltre importante precisare che – come previsto in Direttiva e ricordato nella Delibera – i ricavi da tenere in considerazione sono quelli imprevisti realizzati “in un secondo momento”, cioè successivi al primo sfruttamento cosa che l’espressione “nel tempo” non rende con precisione. Come già per l’art. 5, ritiene importante segnalare, oltre alle specificità e alle prassi di ciascun settore, anche le leggi speciali che li regolano.

Due soggetti (<omissis>, <omissis>), al contrario, propongono l’eliminazione del comma. Uno di essi (<omissis>) sostiene che il comma 4 sia totalmente contrario allo spirito della norma. L’adeguamento contrattuale è infatti a suo dire rivolto anche a coloro che contrattualmente ricevono royalties sproporzionatamente basse rispetto ai proventi generati nel tempo da un’opera, come anche quando le royalties siano state modulate in relazione a tipologie di utilizzo e/o sfruttamento dell’opera riferibili a un mercato obsoleto. A suo parere, il mantenimento del comma implica un alto rischio di impugnativa. L’altro (<omissis>) ritiene che la remunerazione non debba solo essere proporzionale, ma anche e soprattutto “adeguata ed equa” (secondo l’art. 110-quinquies LDA). La previsione secondo cui il meccanismo si applica solo ai casi in cui la remunerazione iniziale è forfetaria introduce una limitazione non prevista dalla direttiva e dal Decreto e incide sull’autonomia contrattuale delle parti; inoltre, essa non tiene conto del fatto che nello stesso contratto di cessione dei diritti possono coesistere diritti remunerati a percentuale sui ricavi e diritti con remunerazione forfetaria. Secondo tale soggetto, pertanto, è preferibile la cancellazione del comma in modo che l’adeguamento avvenga su tutti i proventi, come nell’intento della norma.

Un soggetto (<omissis>) propone di prevedere che il meccanismo di adeguamento contrattuale si applichi anche nei casi in cui l’autore o l’artista, interprete o esecutore, percepisca una remunerazione a compartecipazione sui proventi.

Un soggetto (<omissis>) propone di applicare il meccanismo di adeguamento contrattuale a tutti i contratti, in modo da garantire il diritto previsto dall’art. 110- quinquies LDA in favore di “tutti” gli autori e artisti, interpreti o esecutori. Lo stesso sottolinea che il riferimento alla “remunerazione forfettaria” è arbitrario e costituirebbe un’infrazione diretta a un principio cardine della Direttiva (dare all’autore la possibilità di vedersi adeguare il contratto), nonché un’infrazione indiretta al fondamento della Direttiva in merito ai diritti degli autori e artisti. Ad avviso di questo soggetto, la Direttiva Copyright, infatti, chiarisce che il compenso forfettario può essere solo un’eccezione e non deve costituire la norma. La LDA all’art. 107, comma 2, ne limita l’applicazione al caso in cui: “[il] contributo [dell’autore] all’opera o all’esecuzione ha carattere meramente accessorio”. La Direttiva e la LDA prevedono espressamente che il meccanismo di adeguamento contrattuale debba essere obbligatorio in tutti i casi e che nel calcolare se il compenso rispetta i requisiti postisi debba tener conto di tutti i proventi, diretti e indiretti, generati dall’opera. A suo parere, non sarebbe corretto quindi limitare l’applicazione della norma comunitaria e italiana lasciandole un’applicabilità marginale. Similmente, secondo tale soggetto, non è corretto sostenere che un contratto in cui il compenso prevede delle percentuali possa di per sé assicurare una remunerazione adeguata o proporzionata. Innanzitutto, resterebbe la necessità di verificare l’entità della percentuale, nonché la compartecipazione a tutti i diritti ceduti; inoltre, il contratto può contenere altre clausole che di fatto impediscono all’autore il reale godimento del compenso, per intero o in parte, come ad esempio l’attivazione delle royalties a partire da un dato numero di copie vendute, laddove si prevede di pubblicarne un numero inferiore.

Anche un altro soggetto (<omissis>) ritiene che bisognerebbe garantire l’effettività del diritto all’adeguamento contrattuale di cui all’art. 110-quinquies LDA non solo nei casi di previsione contrattuale di un compenso forfettario, che dovrebbe costituire una mera eccezione ai sensi dell’art. 107 LDA come novellato, ma anche nei casi in cui il corrispettivo fissato tramite una percentuale di partecipazione ai ricavi si riveli comunque inidoneo a garantire una remunerazione adeguata e proporzionata. Ritiene che il meccanismo dovrebbe trovare applicazione anche nel caso di successive cessioni/licenze delle proprie opere e prestazioni artistiche da parte degli aventi causa diretti dell’autore o AIE in favore di ulteriori soggetti. Lo stesso soggetto sottolinea che la previsione proposta determinerebbe altrimenti la tendenza a prevedere nei contratti una del tutto irrisoria partecipazione percentuale ai ricavi, con buona pace del principio dell’adeguatezza del compenso (sarebbe difatti sufficiente inserire una partecipazione ai ricavi dello 0,0000001% per evitare l’applicazione della norma primaria che, al contrario, prevede una remunerazione “adeguata e proporzionata”).

 

Osservazioni dell’Autorità

Fermo restando che è sempre fatta salva l’autonomia negoziale tra le parti, si ritiene di dover confermare la previsione secondo cui il meccanismo di adeguamento contrattuale si applica solo nei casi in cui l’autore o l’artista, interprete o esecutore, percepisce una remunerazione forfettaria. Ciò in quanto in casi diversi dalla remunerazione forfettaria, i contratti garantiscono comunque all’autore o all’AIE di ricevere una remunerazione commisurata al successo dell’opera della quale hanno ceduto i diritti.

 

Comma 5

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Diversi soggetti (<omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>) esprimono apprezzamento per lo sforzo dell’Autorità di chiarire che gli introiti considerati ai fini dell’applicazione del compenso adeguato e proporzionato non possono costituire base imponibile per i compensi di cui all’art. 110-quinquies LDA.

Un certo numero di partecipanti (<omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>) propone di modificare il comma, suggerendo di prevedere che, nei casi in cui l’autore o l’AIE riceva già l’equo compenso di cui agli articoli 46-bis e 84 LDA, anziché escludere i proventi dalla base di calcolo, l’adeguamento contrattuale si debba ritenere realizzato. A parere di questi soggetti, infatti, l’equo compenso soddisfa già in pieno le finalità prevista tanto dall’art. 107, comma 2, che dall’art. 110-quinquies LDA, motivo per cui non può che ritenersi alternativo al meccanismo di adeguamento contrattuale, non potendo in tal senso alcun ulteriore obbligo gravare in capo al produttore. Per altro, già l’art. 107, comma 2, LDA fa espressamente salvo il diritto al compenso previsto dagli artt. 46-bis e 84 LDA, ed è stato espressamente qualificato nella novella il compenso previsto agli artt. 46-bis e 84 LDA (già indicato come “equo compenso”) quale “compenso adeguato e proporzionato”, e dunque compenso che già risponde ai requisiti di quello previsto all’art. 107 LDA.

Nella stessa direzione, un operatore (<omissis>) chiede di chiarire meglio la previsione, anche sulla scorta di quanto già affermato nel preambolo della delibera 44/23/CONS, rendendo non dubitabile che, se il presupposto per l’ottenimento di una rinegoziazione è la mancata partecipazione al successo dell’opera, l’aver nel tempo incassato l’equo compenso esclude in nuce l’avente diritto dalla casistica del pagamento “one shot” di cui all’art. 110-quinquies LDA.

Un altro soggetto (<omissis>) propone di integrare il testo con la precisazione che in ogni caso i compensi percepiti ai sensi delle altre disposizioni di legge, cui si riferisce il comma, non saranno soggetti al presente articolo, per sottolineare che la remunerazione di cui all’articolo 20 della Direttiva e all’articolo 110-quinques LDA è quella concordata tra gli autori e gli esecutori e la loro prima controparte contrattuale e non dovrebbe considerare altre forme di remunerazione. Essa, pertanto, non dovrebbe ricomprendere, in particolare, i diritti di remunerazione, vale a dire i c.d. “diritti a compenso”, attribuiti a taluni autori ed AIE ai sensi della LDA e posti a carico di terze parti diverse dai titolari derivativi dei diritti, ivi compresi i compensi di cui agli articoli 46-bis e 84 LDA. Tali remunerazioni esulano dall’ambito di applicazione del meccanismo di adeguamento contrattuale di cui all’Articolo 20 della Direttiva.

Due soggetti (<omissis>, <omissis>) chiedono di eliminare del tutto il comma. Uno di essi sottolinea, in particolare, che nell’art. 110-quinquies LDA non si fa riferimento ai compensi di cui agli artt. 46-bis e 84 LDA ma si specifica che la remunerazione ulteriore è connessa ai proventi generati da “tutte le possibili tipologie di proventi derivanti dallo sfruttamento dell’opera o prestazione artistica, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma” come riportato al comma 1. I proventi sono quindi necessari a valutare la proporzionalità o meno della remunerazione a suo tempo contrattualmente pattuita tra autori/artisti e licenziatari/cessionari. Ad avviso di questo operatore è necessario non confondere la remunerazione di autori ed AIE con il compenso adeguato e proporzionato ex artt. 46- bis e 84 LDA, sebbene questi proventi possano anche in parte coincidere.

Un altro partecipante (<omissis>) suggerisce, invece, di precisare che l’adeguamento contrattuale sarà commisurato su proventi diversi da quelli sui quali i compensi cui fa rifermento il comma sono commisurati o a cui sono comunque correlati. Tale precisazione ha la finalità di eliminare il possibile equivoco per cui l’adeguamento contrattuale non sia tout court dovuto in presenza di un compenso ex lege. Il fatto che esistano compensi disciplinati per legge non deve andare a svantaggio degli autori e degli AIE. In altre parole, il diritto a percepire il compenso adeguato e proporzionato (già equo compenso) non può vanificare il diritto a richiedere l’adeguamento contrattuale. Gli autori e AIE aventi diritto che percepiscono il compenso adeguato e proporzionato non devono rimanere estranei all’eventuale (imprevisto) successo del film e potranno chiedere un adeguamento alla luce dei proventi effettivamente realizzati dal produttore, nella misura che potrà essere concordata tra le parti o decisa dal giudice. Sempre <omissis>suggerisce, infine, di riformulare la norma in modo tale da non creare distorsioni non previste in caso di altre forme di compensi stabiliti per legge (oggi o in futuro), visto che gli articoli sono citati a titolo esemplificativo. In questo medesmo senso si esprime anche <omissis>, che propone di sostituire il riferimento al “compenso adeguato e proporzionato” con l’espressione “ulteriori compensi”. Lo stesso, propone anche di precisare che detti compensi potranno essere considerati nella valutazione complessiva circa l’adeguatezza e proporzionalità del compenso, qualora siano stati definiti a seguito dell’adempimento degli obblighi informativi di cui all’art. 110-quater LDA e laddove siano stati effettivamente incassati da autori ed AIE.

Alcuni soggetti (<omissis>, <omissis>, <omissis>) suggeriscono, da un lato, di specificare che le disposizioni di legge cui menzionate nel comma in materia di compenso adeguato e proporzionato, possano essere sia riferite sia a leggi italiane che a leggi straniere, e, dall’altro, di esplicitare che il compenso di cui si discorre possa essere percepito dall’autore o dall’AIE anche tramite OGC o EGI stranieri. Tali modifiche risultano utili a chiarire che al fine dell’esclusione dalla sfera di applicazione delle regole in tema di adeguamento contrattuale rilevano i compensi adeguati e proporzionati ricevuti dagli autori e AIE, inclusi quelli in forza di leggi straniere e/o percepiti tramite l’organismo di gestione collettiva o l’entità di gestione collettiva, sia italiani che stranieri.

Un soggetto (<omissis>) suggerisce di sostituire il termine “compenso” con “remunerazione”, precisando che quest’ultima deve essere “commisurata ai ricavi che derivano dallo sfruttamento dell’opera”.

 

Osservazioni dell’Autorità

Come già esposto nella delibera 44/23/CONS, l’obiettivo della previsione in esame è quello di evitare una doppia imposizione a carico dei medesimi soggetti, con particolare riferimento al compenso adeguato e proporzionato (già “equo compenso”), ai sensi degli artt. 46-bis e 84 LDA. Infatti, in casi come quelli previsti da detti articoli, il compenso spettante ad autori ed AIE costituisce di per sé un meccanismo premiale che garantisce all’avente diritto di partecipare in maniera proporzionale ai ricavi generati dagli sfruttamenti dell’opera o della prestazione artistica nel corso del tempo. Anche in quei casi, per altro, il compenso è legato al successo dell’opera o della prestazione, in quanto gli sfruttamenti effettuati da parte degli utilizzatori (rectius, organismi di radiodiffusione) sono direttamente proporzionali al loro gradimento presso il pubblico. Tanto premesso, considerando che la previsione ha un preciso fondamento ed una chiara finalità, si ritiene di confermarla, non accogliendo le proposte di eliminazione pervenute.

Cionondimeno, preme comunque rilevare che la realizzazione dell’obiettivo di non creare doppie imposizioni non implica di per sé che gli autori ed AIE aventi diritto ad un compenso adeguato e proporzionato non possano avere diritto anche ad un adeguamento del contratto da parte delle prime controparti. Appare in questo senso utile sottolineare che l’esclusione dal meccanismo dell’adeguamento non riguarda gli aventi diritto, bensì i ricavi utilizzati per determinare ulteriori compensi. Se questi ricavi sono già adoperati come base di calcolo per il pagamento di un compenso adeguato e proporzionato, si ritiene che essi non dovrebbero concorrere anche al calcolo della eventuale mancata “sproporzione” dei ricavi generati nel corso del tempo. Ciò non può, tuttavia, escludere che un autore o un AIE possa richiedere alla propria controparte contrattuale l’adeguamento del contratto anche qualora percepisca il compenso adeguato e proporzionato di cui agli artt. 46-bis e 84 LDA. Né si può, in astratto, escludere che una prima controparte contrattuale sia anche utilizzatore dell’opera stessa. In questo caso, la base di calcolo per valutare l’eventuale adeguamento contrattuale dovrà escludere i ricavi su cui è calcolato il compenso adeguato e proporzionato. Ai fini di una maggiore chiarezza della disposizione si ritiene quindi di precisare che “l’adeguamento contrattuale sarà commisurato su proventi diversi da quelli su cui tali compensi sono commisurati o a cui sono comunque correlati”.

Per le ragioni sopra esposte, la richiesta di prevedere che l’adeguamento contrattuale si debba ritenere realizzato nei casi in cui l’autore o l’AIE percepiscano già un compenso adeguato e proporzionato, ai sensi degli artt. 46-bis e 84 LDA, non risulta accoglibile.

In ogni caso, si ribadisce che la disposizione riguarda ogni tipo di compenso adeguato e proporzionato cui abbiano diritto autori ed AIE, ai sensi della LDA, e non solo a quelli di cui agli artt. 46-bis e 84 LDA. Perciò si ritiene di non accogliere la richiesta di precisare che sono esclusi i compensi percepiti ai sensi di altri articoli della LDA. Viceversa, al fine di precisare ulteriormente il principio appena richiamato, si valuta accoglibile la proposta di modificare l’espressione “compenso adeguato e proporzionato” con “ulteriori compensi”. Non si ritiene, tuttavia, praticabile la proposta di includere tali compensi, laddove siano definiti nell’ambito degli obblighi di informazione di cui all’art. 110-quater LDA, in quanto si ritiene che tale puntualizzazione non sia in linea con la finalità della previsione del comma 5, che è quella di evitare il rischio di double counting. Analogamente, non si ritiene che sia accoglibile la richiesta di applicare la disposizione previa verifica dell’effettivo incasso di altri compensi da parte di autori ed AIE, in ragione delle diverse tempistiche e procedure che il pagamento di questi compensi potrebbero avere.

Si ribadisce, altresì, che la disposizione in commento riguarda il compenso adeguato e proporzionato, e non la “remunerazione commisurata” ai ricavi dello sfruttamento dell’opera, che per altro è disciplinata da una norma, l’art. 107 LDA, che non attribuisce alcun potere all’Autorità.

Per ciò che attiene alla richiesta di considerare anche compensi percepiti ai sensi di norme di altri ordinamenti o attraverso collecting straniere, l’Autorità osserva che, in linea teorica, qualsiasi compenso percepito dall’autore o dall’AIE che assolva già alla funzione di remunerare l’avente diritto in misura proporzionale al successo dell’opera o della prestazione artistica nel corso del tempo dovrebbe essere considerato nella valutazione dell’adeguamento, al fine di evitare sovrapposizioni. Tuttavia, l’Autorità valuta che una riconciliazione in astratto di tutte le norme degli altri ordinamenti che possono potenzialmente prevedere tali compensi a beneficio degli autori ed AIE potrebbe presentare notevoli profili di incertezza ed ambiguità, oltre ad essere un esercizio complesso. La rilevanza dei compensi percepiti ai sensi di norme di altri ordinamenti o attraverso collecting straniere non è dunque da escludere, ma deve essere valutata caso per caso, nell’ambito di eventuali controversie che potranno insorgere.

 

Comma 6 e proposte integrative dell’articolo 6

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Un soggetto (<omissis>) si esprime sul punto, manifestando il proprio sostegno.

Diversi (<omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>) partecipanti hanno formulato la richiesta di inserire un comma aggiuntivo all’articolo in commento volto a limitare il ricorso al meccanismo di adeguamento contrattuale solo ai casi in il contributo di un autore o un AIE sia significativo, con particolare riferimento alle opere cinematografiche ed assimilate per le quali il diritto all’adeguamento dovrebbe sussistere esclusivamente nei confronti degli AIE che sostengono una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista comprimario.

 

Osservazioni dell’Autorità

Per quanto concerne la richiesta di limitare il ricorso al meccanismo di adeguamento contrattuale solo ai casi in cui il contributo di un autore o un AIE sia significativo, l’Autorità ritiene di accogliere la proposta, rimandando alle argomentazioni già espresse in commento al comma 10 dell’art. 5. È pertanto introdotto il nuovo comma 6, all’articolo 6. Si ribadisce, in ogni caso, che in assenza di requisiti per qualificarsi come titolari di diritti d’autore o di diritti connessi, non essendo rivendicabili le informazioni di cui all’art. 110-quater LDA, non può considerarsi applicabile anche l’art. 110-quinquies LDA sull’adeguamento contrattuale.

 

Capo III
Concessione di licenze collettive estese

Articolo 7
(Concessione di licenze collettive estese)

 

Comma 1

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

La maggioranza dei soggetti intervenuti (<omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>,  <omissis><omissis><omissis><omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>) ha espresso commenti e proposte di integrazione con riferimento al primo comma dell’art. 7. I principali temi affrontati sono stati la corrispondenza del testo del regolamento con la Direttiva Copyright, il perimetro della tipologia dei diritti e dei titolari ricompresi nella definizione al comma 1, la definizione di apolidi e la tempistica dei processi di individuazione dei tre organismi maggiormente rappresentativi.

In particolare, alcuni soggetti (<omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>), in varie modalità, hanno sottolineato che la misura che prevede l’individuazione di tre organismi maggiormente rappresentativi, la quale è ripresa letteralmente dal dettato normativo dell’art. 180-ter LDA, non appaia in realtà recepire correttamente quanto stabilito all’art. 12 della Direttiva Copyright, il quale fa riferimento invece ad un organismo “sufficientemente rappresentativo”. I soggetti che hanno formulato tale osservazione propongono pertanto la re-introduzione del criterio della sufficiente rappresentatività nel testo, e conseguentemente di adottare dei criteri per definire una soglia minima di rappresentatività. Le misure proposte per individuare tale soglia minima sono due: in primis, la percentuale di mandati raccolti da ogni OGC su totale dei mandati sottoscritti (<omissis>), e la percentuale del valore economico di tali mandati sul totale (<omissis>).

In aggiunta, alcuni soggetti hanno espresso dei dubbi sull’efficacia della scelta di individuare tre differenti soggetti maggiormente rappresentativi (<omissis>, <omissis>, <omissis>). In particolare, <omissis>e <omissis>sottolineano che questa soluzione si può tradurre una eccessiva numerosità dei soggetti, presentando quindi dei profili di incertezza giuridica ed aumentando il rischio di doppi pagamenti e di incremento degli oneri amministrativi per gli operatori. A tal proposito, <omissis>propone che venga effettuata una valutazione ex ante della effettiva presenza di operatori sufficientemente strutturati per svolgere il compito di raccolta e distribuzione dei proventi dovuti anche agli aventi diritto non mandati o associati. <omissis>propone invece l’individuazione di un unico organismo che gestisca il calcolo, la distribuzione, il pagamento e il monitoraggio delle retribuzioni delle licenze collettive estese.

Vari soggetti hanno inoltre espresso osservazioni sia con riferimento al perimetro dei diritti oggetto del 1 comma (<omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>), che rispetto alle categorie dei titolari di tali diritti (<omissis>). Per quanto riguarda il primo profilo, <omissis> propone invece che vengano inseriti anche i diritti tutelati ai sensi dell’art. 102-duodecies della LDA, mentre <omissis> e <omissis>auspicano invece che sia prevista esplicitamente l’estensione anche ai diritti d’autore, in particolare quelli musicali. Al contrario, <omissis>richiede che venga esplicitato che solamente i diritti a compenso siano compresi nell’ambito di applicazione del primo comma dell’art. 7. Con riferimento ai titolari, <omissis> propone di sostituire la dicitura “per ciascuna categoria di titolari dei diritti” con l’indicazione “dei diritti degli autori ed artisti, interpreti ed esecutori”, sostenendo che l’obiettivo del regolamento è tutelare in particolar modo dette categorie.

Inoltre, <omissis>suggerisce di modificare il testo eliminando il riferimento agli accordi di licenza, e lasciando nel testo solamente l’espressione “accordi”. Nello stesso spirito, il medesimo soggetto propone di eliminare il riferimento allo “sfruttamento” dei diritti con la dicitura “remunerazione a fronte dell’utilizzo”. Entrambe le proposte di modifica sono motivate dall’osservazione che tutti i diritti oggetto dell’art. 7 sono in diritti a compenso, e non diritti esclusivi.

Con riferimento alla definizione del concetto di apolidi, <omissis>propone di modificare la dicitura di “non associati” con “non mandanti né associati”, poiché nella realtà del mercato si verifica che gli organismi di gestione collettiva agiscano per conto di mandanti che possono anche non essere soci. Sul medesimo punto, <omissis>suggerisce di specificare che la nozione di apolide include non solo i soggetti non rappresentati da alcuna OGC, ma anche da EGI, in Italia e all’estero.

Infine, per quanto riguarda le tempistiche del processo di definizione degli organismi maggiormente rappresentativi, <omissis> propone che l’Autorità chiarisca da quale data gli OGC dovranno iniziare a fornire la documentazione per individuare le categorie dei titolari dei diritti e, conseguentemente, l’attività di valutazione per determinare gli organismi maggiormente rappresentativi. Sul medesimo punto, <omissis> propone che gli operatori di mercato si allineino alla tempistica del processo di identificazione degli organismi maggiormente rappresentativi, adottando, nelle negoziazioni degli accordi di licenza, un periodo di riferimento che sia coincidente con l’arco temporale di rappresentanza riconosciuto dall’Autorità (dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno).

 

Osservazioni dell’Autorità

Per quanto riguarda le osservazioni formulate sull’asserita previsione, nella Direttiva, di un unico organismo sufficientemente rappresentativo, si rappresenta che dalla lettura complessiva del dettato normativo europeo non emerge la previsione di un limite di un unico organismo ed un conseguente divieto a prevederne un numero superiore ad uno. Al contrario, la norma europea pare limitarsi a disporre che qualsiasi organismo atto a rilasciare LCE sia sufficientemente rappresentativo dei soggetti coinvolti, e in questo senso la norma nazionale di recepimento appare allineata al dato letterale della Direttiva. Per ulteriori valutazioni su questo punto, così come in merito alle proposte di individuare una soglia minima di rappresentatività si rimanda alle osservazioni dell’Autorità formulate sui punti analoghi relativamente al comma 1 dell’art. 8.

Con riferimento alla proposta di valutare ex ante la effettiva presenza, nel mercato, di operatori sufficientemente strutturati per svolgere il compito di raccolta e distribuzione dei proventi dovuti anche agli aventi diritto non mandati o associati, si rappresenta che un simile meccanismo appare di difficile attuazione, vista la opinabilità di una valutazione qualitativa sulla strutturazione dei singoli OGC in assenza di un’analisi puntuale della rappresentatività dei vari soggetti. Tuttavia, l’Autorità nella propria valutazione di rappresentatività terrà in conto, per quanto possibile, anche degli aspetti legati alla capacità operativa ed organizzativa dei singoli soggetti.

Per quel che attiene alla proposta di individuare un unico organismo che gestisca tutte le attività collegate alle retribuzioni delle LCE, si rappresenta che questo non è imposto dalla norma. Tuttavia, qualora alcune attività, come ad esempio la raccolta, dovessero essere svolte più efficacemente da un unico soggetto, questa soluzione potrebbe essere adottata dagli operatori di mercato. Anche su questo punto si rimanda alle considerazioni svolte ai successivi articoli in maniera più estensiva.

In rapporto alle osservazioni relative all’ambito oggettivo, ovvero al perimetro dei diritti oggetto dell’art. 7 comma 1, si sottolinea che l’estensione ai diritti delle opere fuori commercio (Art. 102-duodecies LDA), al momento, non è prevista dalla normativa primaria, così come l’estensione del meccanismo delle LCE anche ai diritti d’autore. Per quanto riguarda la proposta di modificare il dettato del regolamento esplicitando che siano inclusi nel meccanismo della rappresentatività solamente i diritti a compenso, questa osservazione appare non necessaria perché i tipi di diritti già elencati sono diritti a compenso. Per quanto attiene alla proposta di integrare il testo del regolamento con un riferimento ai diritti degli autori ed artisti, interpreti o esecutori, si osserva come questa non appaia accoglibile, in quanto non allineata con il dettato della norma primaria.

In relazione alla proposta di modificare la dicitura di “non associati” con “non mandanti né associati”, si ritiene la modifica accoglibile, in coerenza con quanto già affermato all’art. 1, cui si rimanda, al fine di includere nella medesima nozione anche quei titolari di diritto che, pur non essendo soci di un determinato organismo di gestione collettiva, hanno comunque affidato ad esso un mandato per l’intermediazione dei propri diritti.

Con riferimento ad altre proposte di integrazione di tipo definitorio, si osserva che la proposta di specificare che la nozione di apolide includa anche i soggetti non rappresentati da EGI in Italia e all’estero non appare accoglibile, poiché non allineata con la normativa primaria. Al contrario, si valuta che la richiesta di eliminare il riferimento agli accordi di licenza a favore dell’espressione “accordi”, nonché di adottare “remunerazione a fronte dell’utilizzo” in luogo dell’espressione “sfruttamento dei diritti”, sia accoglibile. Infatti, entrambe le modifiche appaiono correttamente motivate alla luce del fatto che tutti i diritti menzionati nel comma 1 dell’art. 7 sono in diritti a compenso.

Infine, in riferimento alla proposta di allineare le tempistiche degli accordi di licenza degli operatori di mercato con quelle del procedimento di identificazione degli organismi maggiormente rappresentativi, si rappresenta come tale allineamento può ben verificarsi come spontaneo adeguamento di mercato, ma non può essere imposto da specifiche misure adottate dall’Autorità.

 

Comma 2

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Le principali osservazioni e proposte formulate dagli intervenuti hanno riguardato principalmente due ambiti, ovvero l’oggetto del processo previsto al comma 2 dell’art. 7, e le modalità di svolgimento di tale processo.

Con riferimento al primo profilo, <omissis>, <omissis>e <omissis>, propongono che la misura preveda che l’Autorità individui, con cadenza annuale e sulla base delle informazioni fornite dagli OGC, per ciascuna delle categorie dei diritti individuate ed enumerate al comma 2, i nominativi dei soggetti apolidi, pubblicando quindi una banca dati aggiornata a cadenza annuale.

Per  quanto  riguarda  il  secondo  profilo,  <omissis><omissis><omissis>, <omissis>propongono invece che l’individuazione delle categorie dei titolari dei diritti debba avvenire previa consultazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli operatori potenzialmente coinvolti dalle licenze collettive, al fine di favorire un confronto e coordinamento su un tema che impatta significativamente sui rapporti tra i soggetti di mercato.

Infine, un soggetto (<omissis>) propone di integrare l’articolato prevedendo che, per il primo anno di applicazione del Regolamento, le categorie dei diritti siano individuate direttamente dall’Autorità, senza affrontare l’iter del procedimento previsto al comma 2 dell’art. 7, in considerazione del fatto che alcuni utilizzatori hanno sospeso i negoziati in attesa della definizione del Regolamento.

 

Osservazioni dell’Autorità

In relazione alla proposta della costituzione di una banca dati, gestita dall’Autorità, volta ad individuare, per ciascuna delle categorie dei diritti, i nominativi dei soggetti apolidi, l’Autorità osserva che le informazioni relative a tale categoria di titolari saranno con tutta evidenza nella disponibilità degli OGC, essendo questi ultimi i soggetti deputati alla raccolta dei proventi presso gli utilizzatori e quelli ai quali si rivolgeranno gli apolidi per la riscossione. A tale proposito, si evidenzia come, anche nel caso della gestione delle informazioni riguardanti gli aventi diritto non mandanti né associati, un aspetto fondamentale è costituito dalla interoperabilità delle banche dati tenute dalle singole collecting. In proposito vale la pena richiamare quanto già previsto dal DM del Ministero della Cultura del 26 febbraio 2019 (recante “Definizione delle modalità minime comuni relative alla fornitura in via informatica di informazioni da parte degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendenti”), con riferimento all’art. 27 del Decreto, nonché alla delibera Agcom n. 392/22/CONS. In ultima analisi si sottolinea come la realizzazione e la gestione di banche riguardanti agli apolidi sia da mettere in stretta relazione con la creazione del database centralizzato riferito alle opere: infatti, una banca dati che contenesse tutte le informazioni sugli aventi diritto di ciascuna opera potrebbe di per sé realizzare la finalità di fornire informazioni aggiornate e complete riguardo quei titolari di diritti che non hanno affidato il mandato né si sono associati ad alcun organismo di gestione collettiva. Si rimanda ai successivi commi per ulteriori elaborazioni sul punto.

Con riferimento alla proposta di sottoporre a consultazione pubblica delle associazioni professionali la categorizzazione dei titolari dei diritti, si osserva che il processo di definizione delle categorie tiene conto dalle informazioni fornite dagli OGC in coerenza con le prassi di mercato, e che pertanto tale procedura di consultazione appare ultronea.

Per quanto attiene alla proposta di prevedere un regime transitorio per il quale, nel primo anno di applicazione del Regolamento le categorie vengono individuate direttamente da Agcom, si rimanda alle considerazioni riguardanti l’allegato B (allegato tecnico), nel quale è previsto che tale compito sia svolto dall’Autorità, con la riserva di integrare o modificare l’elenco delle categorie sulla base delle segnalazioni che perverranno da parte degli organismi di gestione collettiva. L’aggiornamento non avverrà dunque a cadenza periodica ma solo ogni qualvolta si renderà necessario.

 

Comma 3

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

<omissis>propone di integrare il comma 3 dell’art. 7 con una misura che preveda, a carico degli OGC che concedono LCE, l’obbligo di rilasciare agli utilizzatori apposite manleve che li garantiscano da eventuali richieste da parte dei titolari di diritti.

 

Osservazioni dell’Autorità

La proposta di integrare il comma 3 dell’art. 7 con l’obbligo di inserire negli accordi delle apposite manleve a beneficio degli utilizzatori appare fuori dall’ambito di applicazione del Regolamento. Tuttavia, la soluzione proposta potrebbe essere adottata nella prassi negoziale degli operatori di mercato sebbene sia evidente che il titolare di diritti non può esigere nuovamente dall’utilizzatore la prestazione che quest’ultimo ha già eseguito a favore dell’OGC che, in forza di mandato o ex lege, rappresenta detto titolare di diritti.

 

Articolo 8
(Criteri di misurazione della rappresentatività)

 

Comma 1

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Alcuni operatori (<omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>) sottolineano che il dettato normativo dell’art. 180-ter LDA, nel recepire l’art. 12 della Direttiva Copyright, ha attuato una significativa modifica, laddove ha previsto che le licenze collettive estese siano concesse da tre organismi di gestione “maggiormente rappresentativi”, anziché da un organismo “sufficientemente rappresentativo”. Per questa ragione, alcuni tra di essi (<omissis>, <omissis>), così come altri soggetti (<omissis>, <omissis>) suggeriscono di considerare una soglia minima che definisca la rappresentatività. Ad avviso di <omissis>, la gestione collettiva estesa dei diritti deve essere svolta da società sufficientemente strutturate e per dimensioni ed esperienza, anche nelle attività di ricerca ed individuazione degli apolidi. Un partecipante (<omissis>) suggerisce una soluzione intermedia, prevedendo che l’intermediazione sia affidata a tre organismi di gestione collettiva maggiormente rappresentativi, tra quelli considerati “sufficientemente” rappresentativi.

Alcuni operatori (<omissis>, <omissis>, <omissis>) ritengono che, pur essendo diretta ad attuare l’art. 180-ter LDA, la previsione debba essere estesa a tutte le categorie di titolari dei diritti riconosciuti dalla legge sul diritto d’autore e, in particolare, ai diritti degli autori di opere musicali che sembrano invece esclusi dalla previsione normativa. Auspicano, pertanto che l’introduzione di un meccanismo di misurazione della rappresentatività sia applicabile anche agli organismi di gestione collettiva che intermediano i diritti d’autore, tenendo conto delle oggettive e fisiologiche differenze tra le due tipologie di intermediazione, a partire dal numero di soggetti operanti in tale settore

Ad avviso di alcuni intervenienti (<omissis>, <omissis>), sarebbe opportuno prevedere nel Regolamento una attività di vigilanza da parte dell’Autorità sulla veridicità dei dati trasmessi volta ad evitare che gli organismi di gestione collettiva pongano in essere pratiche volte a eludere le regole previste nell’articolo 8 (es. mediante la comunicazione di dati sui propri mandanti o l’applicazione di tariffe agli utilizzatori che non riflettano la consistenza e l’utilizzo effettivi del repertorio, il valore di quest’ultimo e il valore dei servizi offerti).

Secondo <omissis>, la rappresentatività dovrebbe essere misurata con riferimento ai servizi di ciascun utilizzatore.

Due soggetti (<omissis>, <omissis>) sottolineano che la valutazione dovrebbe tenere conto conformemente al comma 2 dell’art. 8, dei dati di effettivo utilizzo delle opere da parte dell’utilizzatore. Ad avviso di uno di essi, infatti, è essenziale la raccolta del dato analitico per ogni tipologia di diritto e diventa fondamentale la tecnologia utilizzata per fornire la reportistica dei dati di utilizzo sia da parte degli utilizzatori che da parte di OGC e EGI: riconsegna obbligatoria dl borderò per pubblica esecuzione, rendicontazione puntuale e analitica per broadcasting e online, bollino “liquido” per DRM.

 

Osservazioni dell’Autorità

In via di premessa, preme sottolineare come le differenze evidenziate tra il dettato normativo italiano dell’art. 180-ter LDA e l’art. 12 della Direttiva Copyright, seppure siano indubitabili, rappresentano un dato non superabile da parte del Regolamento, il quale deve necessariamente rifarsi alla norma primaria nella quale è incardinata la competenza dell’Autorità e la sua potestà regolamentare.

La richiesta di limitare la facoltà di rilasciare licenze collettive estese ad un solo organismo, purché questo sia “sufficientemente rappresentativo” non può trovare giustificazione nel sopracitato articolo di legge, secondo il quale gli organismi abilitati devono essere tre. Per altro, non si può fare a meno di rilevare che lo stesso articolo 12 della Direttiva Copyright non pare prestarsi a questo tipo di lettura. Infatti, quest’ultima disposizione si limita a prevedere che, qualora un organismo che sia “sufficientemente rappresentativo” stipuli una licenza per lo sfruttamento di opere o di altri materiali, questa possa essere estesa anche a titolari di diritti che non lo hanno autorizzato a rappresentarli, nel rispetto di precise clausole di salvaguardia. Con ciò, pertanto, il legislatore eurounitario non ha voluto limitare questa possibilità ad un solo organismo, bensì a qualunque organismo, purché dotato del requisito della “sufficiente rappresentatività”.

Ciononostante, fermo restando il testo dell’art. 12 della Direttiva, il legislatore italiano ha inteso modificare il riferimento alla “sufficiente rappresentatività”, introducendo in sua vece l’espressione “maggiormente rappresentativi”, riferita a tre organismi. Tale modifica pone, in effetti, un dubbio riguardo l’eventualità che un soggetto possa essere considerato fra i tre “maggiormente rappresentativi” per una determinata categoria di titolari dei diritti, senza essere, tuttavia, per questo “sufficientemente” rappresentativo (si pensi ad un organismo che rappresenta poche decine di mandanti in un settore nel quale il numero di aventi diritto è nell’ordine delle migliaia: nel caso in cui gli organismi di gestione di questo settore fossero solo tre, quell’organismo sarebbe in ogni caso fra i tre “maggiormente rappresentativi”, senza tuttavia poter essere considerato “sufficientemente rappresentativo”). Cionondimeno, rispetto alle richieste di emendare il testo nel senso indicato dalla Direttiva Copyright, l’Autorità, pur comprendendone la logica, ribadisce anche in questo caso la necessità di attenersi al dettato normativo, mantenendo quindi il riferimento ai “tre organismi maggiormente rappresentativi”. Occorre del resto tenere conto che, come richiamato nella delibera 44/23/CONS, e come ribadito dall’Autorità in diverse sedi, la compresenza di più organismi che intermediano gli stessi diritti, d’autore o connessi, per le medesime categorie di titolari, rappresenta una peculiarità italiana. In questo senso si può quindi presumere che il legislatore abbia voluto tenere in considerazione questa specificità, volendo chiarire che le licenze collettive estese possono essere intermediate da più organismi di gestione collettiva, limitandone, tuttavia, il numero solo ai primi tre soggetti per dimensioni.

Rispetto alla proposta di fissare una soglia minima di rappresentatività, che escluderebbe a priori dal novero dei potenziali organismi maggiormente rappresentativi quelli che non la raggiungono, l’Autorità formula le seguenti valutazioni. In primo luogo, la quantificazione di tale soglia di sbarramento, in assenza di riferimenti condivisi, potrebbe risultare non agevole, come dimostra il fatto che i valori indicati dai soggetti che l’hanno proposta risultano discordanti tra di loro. In secondo luogo, in un contesto nel quale sono operativi solo pochi soggetti per ciascun settore di intermediazione, una simile scelta potrebbe correre il rischio di essere escludente verso anche solo uno o due di essi. Si ha, del resto, modo di ritenere che l’assenza di una soglia di sbarramento non produca effetti distorsivi per i quali organismi di piccole dimensioni potrebbero ottenere incassi sovradimensionati dall’intermediazione degli “apolidi” mediante le licenze collettive estese. L’Autorità, infatti, osserva in questo senso che l’applicazione del meccanismo proposto, che prevede una ripartizione dei proventi relativi agli “apolidi” pro-quota tra le tre collecting maggiormente rappresentative, non si presti a generare sproporzioni: un organismo che abbia una quota di mercato molto elevata per ciò che riguarda gli aventi diritto associati o mandanti avrà una quota altrettanto elevata delle somme riscosse per conto degli apolidi. Viceversa, un organismo con una rappresentatività residuale in termini di associati o mandanti potrà rivendicare solo una quota altrettanto piccola delle somme relative agli “apolidi”.

Alla luce di quanto esposto, l’Autorità ritiene di non accogliere le proposte di inserimento di una soglia minima per determinare la “sufficiente rappresentatività” di un OGC.

Con riferimento alle richieste di estendere le previsioni del comma in commento, e più in generale dell’art. 8 del Regolamento, anche agli organismi di gestione collettiva che intermediano diritti esclusivi, oltre a diritti a compenso, ferme restando le considerazioni svolte in commento del precedente art. 7 del Regolamento, appare qui utile richiamare quanto affermato nella delibera 44/23/CONS. In quella sede si sottolineava che in un regime di concorrenza tra diversi soggetti operanti nel settore dell’intermediazione risulta fondamentare la disponibilità di parametri obiettivi e condivisi per stabilire i rapporti di forza tra i diversi soggetti operanti nel mercato, certificando in maniera univoca, a cadenza periodica, quella che debba essere considerata la “quota di mercato” di ciascun soggetto in un determinato settore. Sotto questo punto di vista, la valutazione della richiesta all’Autorità dall’art.180-ter LDA può ben avere una valenza più generale per determinare la rappresentatività degli organismi collettivi in particolare in funzione delle negoziazioni delle licenze.

Tale interpretazione è stata del resto suffragata dalla successiva modifica apportata all’art. 180 LDA, avvenuta con la legge 30 dicembre 2023, n. 214 (art. 20, comma 1). La nuova formulazione dell’articolo in parola prevede che, nell’ambito delle attività di intermediazione per il diritto d’autore, la concessione delle licenze deve avvenire “a condizioni economiche ragionevoli e proporzionate al valore economico dell’utilizzo dei diritti negoziati e alla rappresentatività di ciascun organismo di gestione collettiva” Inoltre, “con regolamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono definiti i criteri per la determinazione della rappresentatività degli organismi di gestione collettiva per ciascuna categoria di diritti intermediati”.

A tale proposito si ritiene utile precisare che alla luce della recente decisione della Corte di giustizia (causa C-10/22 sentenza del 21 marzo 2024), laddove l’ambito di applicazione dell’art. 180 LDA fosse ulteriormente esteso anche alle entità di gestione indipendente, l’Autorità si riserva di modificare nello stesso senso il presente regolamento, anche con riferimento al calcolo della rappresentatività di cui all’articolo in discorso.

 

Comma 2

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Un certo numero di soggetti (<omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>) ha condiviso la proposta di Agcom di utilizzare come primo parametro di riferimento quello dell’effettivo utilizzo delle opere. Malgrado ciò, ad avviso di <omissis>, poiché molti utilizzatori non comunicano i dati ex art. 23 del Decreto, l’articolo rischia di essere inapplicabile. Suggerisce pertanto di eliminare “laddove possibile” e di indicare che la valutazione del comma 1 è effettuata sui dati di utilizzo dei 5 maggiori utilizzatori (di cui 2 di servizi VOD), eventualmente anche a carattere locale, come indicati dall’Autorità sulla base delle indicazioni fornite dal Tavolo tecnico di cui alla delibera 396/17/CONS. Infatti, i maggiori utilizzatori, oltre a rappresentare la maggior parte delle utilizzazioni effettuate, inviano regolarmente le informazioni di cui all’art. 23 del Decreto e gli OGC possono effettuare con immediatezza le elaborazioni per l’individuazione dei propri artisti mandanti informando dei risultati l’Autorità. Se un utilizzatore non comunica tali informazioni, può essere sostituito da un altro. <omissis> sottolinea che, in ogni caso, il criterio non dovrebbe essere riferito a tutti gli utilizzi eventualmente licenziati sulle opere ma solo a quelli relativi al tipo di diritto per il quale si chiede l’estensione di rappresentanza.

Ad avviso di numerosi partecipanti (<omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>) il riferimento al fatturato dell’utilizzatore risulta non rilevante, se non addirittura distorsivo, ed andrebbe per questo rimosso. <omissis> ritiene non realistico che siano gli utilizzatori a fornire puntualmente all’Autorità i dati completi sull’effettivo utilizzo delle opere, e che l’Autorità possa verificarli, sistematizzarli ed elaborarli, tenuto conto delle costanti inadempienze degli utilizzatori e la pessima qualità media dei dati parziali forniti. Su questo stesso punto, <omissis>ritiene, invece, che il riferimento possa essere mantenuto, purché sia specificato che ciò può avvenire “quando sia possibile identificare univocamente il fatturato generato dalla singola opera“.

<omissis>osserva che sarebbe opportuno includere ulteriori elementi per capire l’effettiva “grandezza” dell’utilizzatore e della sua portata economica, quali la tipologia di utilizzatore, se profit o no-profit (ONG, Università, Istituti Scolastici, etc.) e, se presenti, il numero di abbonati e il totale dei numeri dei Paesi in cui opera l’utilizzatore dei contenuti. Suggerisce a tal fine l’utilizzo dei dati della dichiarazione dell’Informativa Economica di Sistema come “certificazione” delle dimensioni dell’utilizzatore ove non sia possibile valutare il fatturato dell’utilizzatore, proponendo scaglioni per fatturato utilizzatore divisi anche tra profit e no profit.

<omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>ritengono che il parametro principale dovrebbe essere costituito non dal fatturato dell’utilizzatore, bensì da quello della collecting. In particolare, <omissis>suggerisce di precisare che il dato di fatturato dovrebbe risultare da una dichiarazione riferita a ciascun anno solare. <omissis>concorda sul criterio del fatturato della collecting, o delle quote di diritti amministrati, proponendo di utilizzarlo, tuttavia, in maniera cumulativa assieme a quello dell’effettivo utilizzo sopra discusso. Analogamente si esprime <omissis>, il quale subordina tale parametro a quello relativo ai dati di effettivo utilizzo delle opere.

<omissis>ed <omissis> propongono di utilizzare come parametro principale per definire la rappresentatività, la media annua dei compensi fatturati o incassati, per tipologia di diritto considerato, calcolata sugli ultimi tre anni come risultanti dai bilanci depositati e certificati dall’organo di revisione contabile, ritenendo che i consuntivi, dai quali derivano i compensi, misurano più correttamente l’effettivo utilizzo delle opere. A tal fine,

<omissis>propone una formulazione alternativa dell’intero comma nel senso ora detto.

<omissis>ritiene che la rappresentatività degli OGC dovrebbe essere valutata in base agli artisti rappresentati e dal loro valore per l’opera, ovvero il ruolo dei soggetti rappresentati, ed analogamente <omissis>ritiene che la rappresentatività di un OGC debba tenere conto di elementi quali le quote di diritti amministrati.

Altri partecipanti ritengono, invece, che, nella valutazione della rappresentatività degli organismi di gestione collettiva, siano da considerare altri parametri, in aggiunta o in alternativa a quelli sopra descritti. <omissis> propone di affiancare al criterio dell’effettivo utilizzo e del fatturato su base triennale anche il numero di mandati, ricordando che si tratta del criterio principale indicato dall’art. 12 della Direttiva Copyright. Ad avviso di<omissis>, al fine di recepire le differenze tra i settori di intermediazione, il criterio di misurazione della rappresentatività di tale categoria di organismi di gestione collettiva dovrebbe essere il solo numero effettivo di iscritti agli stessi organismi, al fine di garantire una effettiva e realistica percentuale rappresentativa nel contesto della concessione di licenze collettive estese.

<omissis>sostiene che la rappresentatività potrebbe essere valutata sulla base delle tipologie di diritti e i territori che il titolare ha conferito dando mandato alla Collecting

Ad avviso di <omissis>, per quanto riguarda il settore della musica d’ambiente, la misurazione della rappresentatività potrebbe più utilmente essere effettuata sulla falsariga dei regolamenti di ripartizione dei compensi di copia privata condivisi tra le organizzazioni rappresentative delle singole categorie di aventi diritto: creazione di panel di emittenti e di piattaforme di streaming (Spotify), rilevazione in alcuni periodi dell’anno delle opere e dei materiali protetti diffusi e messi a disposizione, presa in carico dei primi 500 o mille brani utilizzati, individuazione dei relativi aventi diritto con attribuzione di coefficienti secondo le quotazioni proposte nello Schema di regolamento, oltre che sulla base del numero di utilizzazioni. Per il settore discoteche/concertini si potrebbe procedere con la rilevazione dei brani diffusi in un panel di locali e distinti tra esecuzioni dal vivo e quelle con deejay, afferenti a più periodi dell’anno

<omissis>valuta non praticabile la proposta formulata nel comma 2 dello Schema, con particolare riferimento alle quote relative ai comprimari, poiché, a titolo di esempio, potrebbe accadere tanto che nessun OGC raggiunga la quota prevista sub a), ovvero che tutti gli OGC attualmente operanti superino tale quota. Propone pertanto una riformulazione del comma in discorso.

Anche <omissis> non condivide il peso dato al ruolo ricoperto dal titolare dei diritti, specialmente con riferimento alle lettere a), b) e c) del comma, sostenendo che, per valutare la rappresentatività degli OGC, sia più appropriato focalizzarsi sul singolo diritto dato in gestione che non sul ruolo del titolare e il relativo compenso. A giudizio di <omissis>, le condizioni di cui alle lettere a), b), c) sono incompatibili con la normativa attuale che non prevede la possibilità per il titolare di diritti iscritto ad un OGC di limitare le opere.

Alcuni soggetti ribadiscono la necessità di limitare il numero di soggetti abilitati all’intermediazione per conto dei c.d. “apolidi”, eventualmente anche mediante l’introduzione di soglie minime. <omissis>propone di considerare un livello minimo di rappresentatività del 5% dei tre OGC maggiormente rappresentativi, poiché diversamente potrebbe accadere il caso che possano rientrare nel novero anche organismi molto scarsamente rappresentativi (ad esempio con poche decine di artisti o poche decine di autori) che si troverebbero ad aver voce in capitolo rispetto ad una potenziale moltitudine di autori o artisti apolidi. <omissis>auspica che l’Autorità sappia individuare dei criteri minimi (ivi incluse se del caso delle soglie minime di rappresentatività), affinché una OGC possa considerarsi rappresentativo. Questo anche in considerazione del fatto che solo gli OGC che effettivamente hanno una rappresentanza significativa hanno anche una struttura adeguata a svolgere il compito di raccolta e distribuzione dei proventi dovuti agli aventi diritto, siano essi non mandanti o associati. <omissis>ritiene preferibile identificare un solo OGC (quello maggiormente rappresentativo per una data categoria), in quanto detto soggetto sarà con ogni probabilità quello più idoneo e meglio equipaggiato anche in termini di struttura e sistemi di rendicontazione; auspica che il legislatore modifichi questo aspetto della disciplina.

A tal proposito, sempre lo stesso soggetto (<omissis>), nel rappresentare le difficoltà applicative connesse alla circostanza che gli AIE appartenenti a una singola line up siano registrati presso più di un OGC, ritiene auspicabile che gli aventi diritto (cioè, gli AIE primari e comprimari) siano identificati e classificati da tutti allo stesso modo per una data opera, indipendentemente da chi elabori la line up. Gli OGC maggiormente rappresentativi dovrebbero dunque essere in grado di concordare un’unica line up, indicando per ogni AIE quale OGC abbia il mandato a rivendicare e raccogliere il compenso, direttamente per i propri membri. In tale prospettiva, suggerisce di avvalersi delle regole adottate dallo SCAPR (“Societies’ Council for the Collective Management of Performers’ Rights”) in relazione alla distribuzione tra OGC internazionali, secondo cui la line up di riferimento è quella dell’OGC che gode della maggiore rappresentatività in relazione a un determinato titolo.

Secondo <omissis>, infine, l’Autorità potrebbe valutare l’opportunità di affidare a un proprio separato provvedimento, ad esempio adottato in seno a un tavolo tecnico, la definizione di criteri di dettaglio per la determinazione della rappresentatività degli OGC ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 8 in commento, tenendo conto dei contributi apportati da ciascuno dei singoli titolari di diritti (rappresentati) e delle quote di diritti amministrati

<omissis>Richiede una revisione del meccanismo proposto, ispirata a principi di effettività e certezza nell’individuazione dei soggetti beneficiari, in quanto non se ne comprende la ratio. Osserva che il trasferimento di una quota dei proventi derivanti dallo sfruttamento di opere di apolidi viene imposto senza che vi sia conferma dell’effettivo successivo trasferimento dall’OGC ai beneficiari, con il rischio di un indebito arricchimento per i primi. <omissis>, infine, propone di eliminare del tutto il comma 2.

 

Osservazioni dell’Autorità

In primo luogo, con riferimento al parametro o ai parametri da adottare per calcolare la rappresentatività di un organismo di gestione collettiva, l’Autorità osserva quanto segue.

Per ciò che riguarda la valutazione della rappresentatività di una collecting sulla base del fatturato intermediato o incassato in un anno, o come media relativa a più annualità, se, per un verso tale criterio può indubbiamente essere considerato oggettivo, esso, da un altro, sconta alcune criticità. Come già osservato con la delibera 44/23/CONS, infatti, la sua adozione può introdurre dei meccanismi ricorsivi, per cui “il ricorso alle percentuali di rappresentatività inciderebbe sull’entità del valore economico della licenza, che a sua volta sarebbe usato per determinare le stesse percentuali per l’anno successivo, finendo per creare un “circolo vizioso”, la cui conseguenza sarebbe quella di cristallizzare le quote di mercato degli OGC. In questo modo sarebbe infatti quasi impossibile per un organismo che utilizza solo questo tipo di licenze, modificare la propria rappresentatività, così come sarebbe estremamente complesso che un nuovo organismo possa accreditarsi e guadagnare quote di mercato”.

Si precisa, invece, che, per quanto attiene al riferimento al fatturato dell’utilizzatore, l’Autorità concorda con le proposte di eliminazione, fatta salva la possibilità di utilizzarlo esclusivamente in sede di prima applicazione, per il solo anno 2024, osservando che, in ogni caso, tale parametro viene di fatto superato dal nuovo sistema di valutazione della rappresentatività.

Per quanto attiene al calcolo della rappresentatività sulla base del mero conteggio del numero di mandanti, si osserva che tale criterio non appare oggettivo, prestandosi, al contrario, a facili strumentalizzazioni. Si prenda, ad esempio, il caso di due organismi che intermediano diritto d’autore, i quali abbiano lo stesso numero di mandanti, ma, mentre il primo amministra i diritti di autori di opere di successo, con numerosi e remunerati sfruttamenti, il secondo rappresenta aventi diritto meno noti, le cui opere hanno uno sfruttamento economico molto limitato. In questo caso i due OGC avrebbero la stessa quota di mercato per numero di mandanti, ma una rilevanza per il mercato completamente diversa. Nello Schema di regolamento, l’Autorità aveva tentato di formulare una possibile ponderazione del numero dei mandanti, sulla base di parametri quali il ruolo o la quota di diritti per i quali si è richiesta l’intermediazione alla collecting. Tuttavia, tale sintesi si rivela di eccessiva complessità, e si ritiene pertanto di non tenere conto affatto del criterio legato al numero di mandanti. In questo senso si è valutata l’eliminazione del comma 4 dell’art. 8, di cui si darà conto in seguito.

Alla luce di quanto sopra esposto, l’Autorità ribadisce che il parametro più opportuno ed obiettivo per misurare le quote di mercato degli organismi di gestione collettiva sia costituito dall’effettivo sfruttamento da parte degli utilizzatori delle opere o delle prestazioni artistiche e di conseguenza dall’effettivo sfruttamento dei diritti degli autori e degli AIE. Tale criterio si basa di fatto su una variabile del tutto esogena rispetto al rapporto tra l’utilizzatore e la collecting, in quanto, da un lato, la decisione in merito a quali opere sfruttare è indifferente rispetto ai titolari di diritti delle opere in questione (ad esempio, un broadcaster non deciderà se includere in un palinsesto un film in base al regista o agli attori), e, dall’altro, il livello di ricavi generati da tali sfruttamenti è da mettere in relazione alle scelte del pubblico.

Tanto premesso, l’Autorità ritiene di accogliere le proposte di modificare le modalità con le quali il calcolo della rappresentatività sulle opere effettivamente sfruttate dagli utilizzatori viene effettuato, eliminando nell’articolato le specifiche relative ai ruoli del titolare dei diritti, proponendo una formulazione dell’articolato più semplice e rimandando ad un Allegato tecnico un maggiore livello di dettaglio.

In primo luogo, occorre fare una distinzione tra i diversi tipi di sfruttamento delle opere, in quanto il tipo di repertorio utilizzato può variare sensibilmente a seconda dell’ambito di sfruttamento, con ciò comportando una diversa rappresentatività degli organismi di gestione che tutelano i titolari di diritti di quelle opere.

Tale distinzione consente di individuare con maggiore facilità gli ambiti di sfruttamento per i quali sono disponibili le rendicontazioni analitiche effettuate ai sensi dell’art. 23 del Decreto, e quelli per i quali non sono previsti. Sotto questo profilo, giova ricordare che nella delibera 396/17/CONS, con riferimento alla rendicontazione delle informazioni, l’Autorità sottolineava che “gli esercizi commerciali che ritrasmettono contenuti protetti diffusi da altri (emittenti radiofoniche o televisive) rientrano nella nozione di utilizzatori, ma non avendo a disposizione le informazioni [di all’art.23 del Decreto, ndr], non sono soggetti all’obbligo di rendicontazione dettagliata”. In alcuni dei casi in cui non sono disponibili rendicontazioni analitiche, ai fini della valutazione delle rappresentatività, potrebbe comunque essere possibile utilizzare come proxy di riferimento le valutazioni effettuate in altri ambiti.

Per ciascuno dei tipi di sfruttamento che prevedono una rendicontazione analitica, ciascun organismo di gestione collettiva, sulla base delle informazioni ricevute da parte degli utilizzatori, trasmette annualmente le informazioni sulla propria rappresentatività per ogni tipo di sfruttamento e per ogni utilizzatore.

Il calcolo della rappresentatività basato sull’effettivo utilizzo viene effettuato per ciascuna delle categorie di titolari dei diritti, individuate dall’allegato. Allo stato attuale, si ritiene di individuare cinque categorie di titolari dei diritti: autori di opere musicali, autori di opere cinematografiche e assimilate, artisti, interpreti o esecutori, di opere musicali, artisti, interpreti o esecutori di opere cinematografiche e assimilate, produttori fonografici. Come detto, l’Autorità si riserva di aggiornare tali categorie sulla base delle segnalazioni che perverranno da parte degli organismi di gestione collettiva.

Per ciascuna delle suddette categorie, in relazione a ognuno dei tipi di sfruttamento indicati nella Tabella 1 dell’Allegato tecnico, sono indicati i criteri per calcolare la propria rappresentatività, ove rilevante (ad esempio, per lo sfruttamento radiofonico sono rilevanti solo le categorie di autori musica, AIE musica e produttori fonografici).

In accoglimento di alcune osservazioni, per alcuni settori quali quello del broadcasting TV, del broadcasting radio e del VOD, il dato è richiesto in maniera disaggregata per ciascun utilizzatore, per un numero limitato di utilizzatori, indicato nell’Allegato. Per ciò che riguarda gli sfruttamenti relativi ai pubblici esercizi che effettuano comunicazione al pubblico attraverso la mera riproduzione di palinsesti televisivi o radiofonici, ossia i c.d. “utilizzatori non analitici”, di cui sopra, sono utilizzati i dati riferiti al tipo di sfruttamento “analitico” maggiormente assimilabile. Ad esempio, per misurare la rappresentatività nel segmento dei pubblici esercizi che diffondono solo radio, sarà utilizzato il dato riferito al segmento “broadcasting radio”, per quelli che diffondono solo mediante il mezzo televisivo sarà utilizzato il dato “broadcasting TV”. Per tutti gli altri sfruttamenti da parte di utilizzatori “analitici”, ovverosia che sono in grado di rendicontare la collecting sugli sfruttamenti effettuai, ai sensi dell’art. 23 del Decreto, il dato è fornito in forma aggregata sul totale.

Occorre, in ogni caso, considerare che, specialmente per alcune categorie di titolari dei diritti, quali gli AIE di opere musicali e audiovisive, l’assenza di una banca dati unica, centralizzata e facilmente accessibile determina una forte componente di incertezza in merito alla definizione del perimetro degli aventi diritto. Avuto particolare riguardo delle opere audiovisive, vale sottolineare che la norma primaria dispone che il compenso di cui all’art. 84, comma 2, LDA spetta esclusivamente agli AIE che abbiano sostenuto una parte di notevole importanza artistica all’interno dell’opera cinematografica o assimilata, con ciò intendendo chiaramente affermare che non tutti coloro che interpretano a qualunque titolo l’opera sono idonei a ricevere il compenso, esistendo quindi una categoria di soggetti che, pur avendo preso parte all’opera, non sono titolari del diritto in quanto il loro ruolo non possiede il requisito della “notevole importanza artistica”.

Allo stato attuale, esistono alcune banche dati di riferimento del mercato. Presso lo SCAPR, ad esempio, è istituito il “Virtual recording Database” (VRDB), una banca dati alimentata, su base volontaria, dalle collecting aderenti all’associazione, che contiene informazioni sulle c.d. “line-up” delle opere musicali ed audiovisive.

Senza dubbio, l’adozione di un perimetro comune da parte dei menzionati organismi potrebbe, a parere dell’Autorità, facilitare il corretto espletamento del meccanismo di “gestione” degli apolidi.

L’Autorità si riserva di rivedere, ove necessario, l’allegato tecnico alla luce di una congrua ed effettiva esperienza applicativa.

 

Comma 3

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Come già esposto nel commento alle posizioni relative al comma 2 dell’articolo, alcuni soggetti si dichiarano favorevoli all’adozione del criterio del fatturato della collecting

Ad avviso di <omissis>, tuttavia, il criterio dei compensi fatturati dovrebbe applicarsi solo per gli utilizzatori c.d. “non analitici”, vale a dire quelli che, ai sensi della Delibera 396/17/CONS, non sono tenuti a fornire la rendicontazione di cui all’art. 23 del Decreto. In questo caso andrebbe considerata la media triennale sulla base di contratti sottoscritti con gli utilizzatori, come risultanti dai bilanci depositati e certificati dall’organo di revisione contabile e dichiarati da ciascun organismo di gestione collettiva ai sensi ed entro i termini di cui all’art. 3 comma 3 del DM 386 del 5 settembre 2018. Sullo stesso tema, tuttavia, <omissis>osserva che il comma 3 non dovrebbe trovare applicazione per ciò che riguarda la valutazione della rappresentatività degli OGC con riferimento agli utilizzi per quei soggetti che sono in grado di fornire tali dati.

Altri soggetti non condividono il criterio relativo al fatturato della collecting, di cui alla lett. a) del comma in parola.

Alcuni (<omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>) propongono di eliminare l’alinea. Nel caso di <omissis> e <omissis>, l’eliminazione è proposta alla luce delle proposte emendative già esposte in riferimento al comma 2. <omissis> ritiene che l’adozione del parametro del fatturato, oltre a non essere previsto dalla norma primaria, non sia rapportabile al principio di rappresentatività delle collecting e sia oltretutto lesivo dei principi della concorrenza in quanto di fatto esclude per almeno tre anni gli OGC di nuova costituzione.

Sotto questo profilo, anche <omissis> rileva che nel caso di soggetti nuovi entranti tale misura non potrebbe essere prodotta. Ad avviso di <omissis>, la rappresentatività in termini oggettivi dovrebbe essere misurata solo in base all’effettivo utilizzo delle opere sul servizio dell’utilizzatore, al numero di titolari di diritti che vi prendono parte. Perciò, il fatturato degli OGC non dovrebbe essere rilevante, in quanto ciò potrebbe, da un lato, penalizzare quelli che non raggiungono accordi con gli utilizzatori in un determinato anno, mentre, dall’altro, potrebbe comportare un aumento dei compensi che non trova giustificazione nel valore effettivo dei repertori amministrati.

Viceversa, <omissis>ritiene che il criterio economico debba essere l’unico utilizzabile, proponendo, tuttavia, che si debba fare riferimento non ai compensi “fatturati” bensì a quelli “incassati”, poiché, da un lato, sarebbe troppo oneroso calcolare la rappresentatività su migliaia di rendiconti forniti dagli utilizzatori (al più Agcom potrebbe analizzare un campione limitato di emittenti), e, d’altra parte, il calcolo della rappresentatività sulla base dell’incassato tiene già in considerazione – anche – gli incassi sulla base di rendiconti analitici. Inoltre, anziché utilizzare come base informativa i “bilanci depositati”, andrebbero utilizzate delle “dichiarazioni sottoscritte dal legale rappresentante” aggiungendo, in chiusura “laddove non esplicitamente riportate nei bilanci”.

Di simile tenore la posizione di <omissis>, la quale, come già osservato in precedenza, ritiene che l’unico criterio da considerare in ordine al calcolo della rappresentatività sia quello della media annua dei compensi incassati negli ultimi tre anni. Tale proposta confluisce nel comma 2, con conseguente abrogazione del comma 3.

Con riferimento al criterio legato al numero degli aventi diritto amministrati, diversi operatori (<omissis>, <omissis>, <omissis>) ritengono che tale parametro dovrebbe essere espunto dal testo del Regolamento, in quanto fuorviante se non addirittura discriminatorio. <omissis>rileva che la rappresentatività di un organismo non dipende dal numero di mandati ricevuti ma dal valore economico dell’utilizzo delle opere o altri materiali rappresentati, che si può misurare con l’incassato di ciascun organismo. Anche <omissis> e <omissis>esprimono la propria contrarietà all’adozione di questo criterio. La prima osserva che solo una ridotta percentuale del numero dei titolari dei diritti amministrati corrisponde ad artisti titolari aventi diritto effettivamente presenti con ruoli primari e comprimari negli utilizzi annui. La seconda rileva che, essendo possibile limitare diritti e territori, il mero calcolo del numero dei titolari potrebbe essere distorsivo. Viceversa, il numero di iscritti dovrebbe essere calcolato per tipologia di diritto e per repertorio, considerato il volume di utilizzo del repertorio amministrato, onde evitare che due OGC con lo stesso di numero di iscritti, ma con differenti diritti e territori amministrati, finiscano con l’avere lo stesso peso.

<omissis> suggerisce di sostituire il riferimento al numero dei titolari con quello relativo al valore dei diritti gestiti.

 

Osservazioni dell’Autorità

Quanto alla richiesta di differenziare gli utilizzatori tra analitici e non analitici, tale proposta è valutata positivamente ed è pertanto integrata nel nuovo meccanismo di calcolo.

Per ciò che riguarda le considerazioni in merito al calcolo della rappresentatività sulla base del fatturato della collecting, e sulla base del numero dei mandanti, si rimanda alle osservazioni svolte a tale proposito al precedente comma 2 dell’art. 8.

 

Comma 4

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

<omissis> concorda con i parametri individuati con particolare con riferimento alla distinzione e al rilievo dei diversi ruoli degli artisti, interpreti o esecutori, di cui all’art. 8, comma 4.

<omissis> lamenta l’eccessiva complessità del calcolo della rappresentatività ivi proposto, mentre Alcuni soggetti (<omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>) propongono l’eliminazione dell’intero comma.

Con riferimento ai criteri sub a) e b), <omissis> li ritiene poco utili in quanto nella prassi l’OGC gestisce per conto dell’AIE tutti i diritti oggetto del mandato, per cui andrebbe sempre attribuito il punteggio di 1.

Ad avviso di <omissis>il coefficiente di 0,5 risulta contrario al principio di non discriminazione, in quanto porta a valorizzare i doppiatori e gli adattatori nell’ordinamento italiano al 50% rispetto agli attori e agli autori, contrariamente agli standard internazionali, che ne prevendono la valorizzazione al 25% dei secondi, sovrastimando il valore delle relative prestazioni artistiche. Suggerisce, pertanto, di prevedere di moltiplicare il valore ottenuto al comma 4, lett. a) per il coefficiente di 0,5 “qualora ricorra la condizione indicata al comma 2, lett. a)” e “per il valore di 0,25 qualora ricorra una delle condizioni indicate al comma 2, lett. b) e c)“. Tale valorizzazione sarebbe coerente con gli standard e la prassi internazionale.

Con riferimento al criterio sub c), alcuni partecipanti manifestano la propria contrarietà (<omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>). Secondo <omissis>, l’ipotesi di far valere un mandante straniero la metà di un mandante italiano non solo viola i trattati europei in materia di parità di trattamento ma è in contrasto anche con l’art. 20 comma 1 del Decreto (“Gli organismi di gestione collettiva non operano alcuna discriminazione nei confronti dei titolari dei diritti di cui gestiscono i diritti nel quadro di un accordo di rappresentanza (…)”). A giudizio di <omissis>il coefficiente di 0,5 pare contrario al principio di non discriminazione, in quanto comporterebbe una ingiustificata svalorizzazione dei soggetti i cui diritti sono gestiti nel quadro di un accordo di rappresentanza. Suggerisce pertanto di eliminare la lett. c) del comma 4.

A parere di <omissis>, il criterio del mero conteggio del numero di titolari di diritti è fuorviante, visto che i singoli titolari si differenziano enormemente in base al valore prodotto dai diritti detenuti. Appare inoltre inappropriato proporre di “pesare” il valore di singole tipologie di titolari di diritti, operando talvolta delle discriminazioni – come quelle tra titolari italiani e stranieri – e talvolta applicando ragionamenti “qualitativi” ad indicatori quantitativi. Inoltre, la valutazione qualitativa espone l’Autorità a probabili contestazioni e a contenziosi potenzialmente lunghi e complicati, impattando sull’economicità ed efficienza del processo generale. Coerentemente con quanto espresso in riferimento ai commi precedenti, tale soggetto propone l’eliminazione dell’intero comma 4.

Al contrario, <omissis> ritiene il parametro non realistico in quanto l’attribuzione del valore dello 0,5% a ciascun titolare amministrato mediante accordi di rappresentanza è sovrastimato. Infatti, non tiene conto del fatto che l’operatore incumbent ha in essere numerosi accordi unilaterali e bilaterali di rappresentanza sottoscritti con gli organismi esteri già nel periodo in cui era monopolista del settore. Ritiene che il parametro corretto non possa essere superiore allo 0,1%.

 

Osservazioni dell’Autorità

Come detto in precedenza, l’Autorità ritiene di non far rientrare il conteggio del numero di mandanti nel calcolo della rappresentatività. Sono quindi accoglibili tutte le proposte di eliminazione dei parametri del comma 4.

 

Comma 5

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Numerosi soggetti ritengono che l’individuazione degli aventi diritto apolidi non debba essere un compito attribuito agli utilizzatori (<omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>).

In particolare, tra gli organismi di gestione collettiva, un soggetto (<omissis>) sottolinea che non spetta ad essi il compito di individuare i titolari dei diritti presenti nelle opere, bensì agli organismi di gestione collettiva. In proposito, il medesimo soggetto rappresenta l’illiceità della previsione formulata dall’Autorità in ordine alla possibilità che anche nel caso di utilizzatore “analitico” (es. emittente), un organismo di gestione collettiva possa aver concluso un accordo che non preveda una remunerazione calcolata sull’effettivo utilizzo delle opere: laddove l’utilizzo delle opere è rendicontabile e tracciabile, ciascun organismo di gestione collettiva è tenuto a calcolare analiticamente i compensi spettanti ai propri mandanti. Un altro soggetto (<omissis>) nel premettere che gli utilizzatori non dispongono delle informazioni per individuare gli apolidi, se non alla fine di un laborioso processo, ritiene poco realistica la previsione di una quota annua spettante agli apolidi, in quanto solo il completamento del menzionato processo consente l’esatta individuazione del cast e degli aventi diritto in ogni singola opera e calcolare le quote degli apolidi. Lo stesso soggetto propone criteri alternativi quali il volume fatturato dall’OGC, il numero di mandati diretti gestiti dall’OGC per conto dei propri mandanti e la valorizzazione dei diritti amministrati mediante accordi di rappresentanza allo 0,1%. <omissis>, nel concordare sulla mancata disponibilità delle informazioni da parte degli utilizzatori, propone che sia immediatamente operativa la procedura di cui alla lett. b) del comma in commento.

Sul punto convengono anche alcuni tra gli stessi utilizzatori. In particolare, secondo <omissis>, l’utilizzatore non dispone delle informazioni sui titolari richieste né lo si può onerare di ricercare queste informazioni in assenza di una banca data univoca cui fare riferimento, onde ricorre, sistematicamente, la circostanza di cui alla lettera b) del medesimo comma.

<omissis>osserva che, mentre gli utilizzatori possiedono e forniscono i dati di utilizzo delle opere, le informazioni sugli aventi diritto relativamente a dette opere sono invece conservate e amministrate dagli OGC (ad esempio, un OGC che rappresenta gli AIE nel settore audiovisivo avrà la line up degli attori aventi diritto un per ciascuna opera, con il dettaglio dei ruoli e la percentuale della loro partecipazione). Anche se gli utilizzatori avessero accesso a tale line up, non avrebbero comunque visibilità né sulla valorizzazione delle diverse prestazioni artistiche, né sull’appartenenza di un determinato AIE a un OGC. Pertanto, il compito di predisporre un elenco degli “apolidi” non potrà che ricadere sulle collecting, ad esempio attraverso un database comune delle opere che includa gli “apolidi” aventi diritto amministrato dall’Autorità. Secondo <omissis>, l’Autorità potrebbe elaborare un database relativo alle opere e agli aventi diritto (come le line up per gli attori di opere audiovisive) e la pubblicazione sul sito dell’Autorità di un elenco di titolari di diritti “apolidi”, anche in forma di database. Tale elenco dovrebbe essere pubblico e regolarmente aggiornato. La trasparenza è infatti un requisito fondamentale per il corretto funzionamento della gestione collettiva estesa dei diritti. Se è vero che è senz’altro nell’interesse primario degli AIE ricevere la remunerazione cui hanno diritto, è altresì nell’interesse degli utilizzatori verificare la correttezza delle rivendicazioni degli OGC e dunque la congruità delle richieste di pagamento loro rivolte anche per conto degli “apolidi”.

Un altro soggetto (<omissis>) ritiene che l’onere di individuare gli apolidi non possa gravare sugli utilizzatori anzitutto in quanto gli elenchi delle opere e dei mandanti che le collecting pubblicano non sono consultabili dagli utilizzatori se non con estrema difficoltà, ragione per cui per l’utilizzatore non è possibile conoscere quali siano gli aventi diritto rappresentati dalle diverse collecting e quindi a maggior ragione quelli non rappresentati. In secondo luogo, alcune collecting ancora oggi non pubblicano gli elenchi dei propri mandanti o delle opere amministrate e quasi nessuna di esse rende disponibile le informazioni sugli aventi diritto gestiti tramite accordi di rappresentanza reciproca con gli organismi esteri. Tuttavia, la stessa <omissis>non ritiene che il compito di individuare gli apolidi debba essere di pertinenza delle sole collecting. Se è vero che esse sono le uniche depositarie delle necessarie informazioni sulla rappresentanza degli aventi diritto in Italia e all’estero, per altro verso sarebbe opportuno che le collecting lavorino in sinergia, insieme all’Autorità, predisponendo un database unico, liberamente accessibile e periodicamente aggiornato degli autori e artisti apolidi.

Di avviso opposto, è invece, un altro soggetto (<omissis>), che sostiene che l’utilizzatore è l’unico soggetto del sistema che conosce il numero complessivo degli aventi diritto per tale programmazione nonché il numero complessivo degli aventi diritto rappresentati dagli OGC: di conseguenza quest’ultimo conosce il numero degli aventi diritto apolidi che sono la differenza tra il numero complessivo degli aventi diritto utilizzati e quello degli aventi diritto rappresentati dagli OGC

Sotto un profilo più generale, <omissis>propone di semplificare la procedura suggerendo che la corresponsione da parte degli utilizzatori della quota dei proventi per l’utilizzo di opere riconducibili anche ad “apolidi”, avvenga annualmente secondo due possibili modalità: attribuendo i diritti spettanti ai non associati sulle base delle quote di mercato individuate dall’Autorità, in base alla media del fatturato triennale (secondo quanto proposto al comma 2), oppure attribuire detti diritti in base a un metodo analitico, basato sulle utilizzazioni del singolo utilizzatore.

Alcuni intervenienti (<omissis>, <omissis>, <omissis>) suggeriscono di semplificare la procedura, superando la distinzione tra criteri e procedure applicabili per gli utilizzatori che dispongano di informazioni analitiche in grado di risalire al numero puntuale di apolidi, e coloro i quali non ne hanno disponibilità. Di fatto, tali operatori suggeriscono di limitare il comma in parola esclusivamente alla previsione di ripartizione dei proventi tra i tre OGC maggiormente rappresentativi in proporzione alla rappresentatività calcolata da Agcom.

In particolare, ad avviso di <omissis>, non essendo stata fatta una distinzione basata sulla tipologia di utilizzatore (tra utilizzatori obbligati a fornire i dati ex art 23 del Decreto e utilizzatori non obbligati in tal senso) lo Schema di regolamento sembra tuttavia ipotizzare la possibilità che un utilizzatore “analitico” (es. emittente) possa avere concluso accordi con OGC che non prevedono una remunerazione calcolata sull’effettivo utilizzo delle opere. Ritiene, tuttavia, che tale assunto sia in contrasto con la regola per la quale, nel mercato liberalizzato, laddove l’utilizzo delle opere è rendicontabile e tracciabile, ciascun organismo di gestione collettiva è tenuto a calcolare analiticamente i compensi spettanti ai propri mandanti. La presenza di accordi a forfait è quella che ancora oggi distorce il mercato.

Di opposto orientamento, invece, <omissis>, secondo cui la norma non prevede che l’Autorità stabilisca i criteri in base ai quali l’utilizzatore ripartisce i proventi tra i 3 OGC maggiormente rappresentativi derivanti da tali licenze, essendo l’intero sistema dei diritti fondato, in base alle norme di settore, sull’autonomia negoziale e la libertà contrattuale delle parti. Poiché dopo tre anni i proventi degli apolidi sono utilizzati per finanziare attività sociali, culturali ed educative, il meccanismo proposto finirebbe per consentire un ulteriore elevata disponibilità di risorse finanziarie a favore degli OGC ex monopolisti e di antica costituzione da investire in attività concorrenziale a scapito degli altri OGC, rafforzando ulteriormente le attuali posizioni dominanti di mercato. Lo stesso soggetto chiede di eliminare il riferimento al nesso proporzionale ai valori di rappresentatività, in quanto, al contrario dei diritti di riproduzione privata, non vi è una ragione logica in base alla quale i proventi derivanti dai diritti degli aventi diritto “apolidi” debbano essere ripartiti in base alla rappresentatività degli OGC. Infine, sempre lo stesso soggetto suggerisce di inserire il richiamo alla procedura di cui all’articolo 17 dello Schema.

Sotto altro profilo, la stessa <omissis> per ciò che attiene all’indicazione, da parte dell’Autorità, della categoria di titolari di diritti rilevante, propone di eliminare il riferimento al carattere annuale della stessa, nonché al tavolo tecnico, in quanto a parere dello stesso, ogni programmazione ha un diverso numero di aventi diritto cosiddetti “apolidi” quindi con un valore finanziario diverso. Non si ritiene opportuno che venga stabilito un valore unico annuale di aventi diritto apolidi per tutte le programmazioni sulla base delle indicazioni del Tavolo tecnico composto da soggetti in palese conflitto di interesse.

Un altro interveniente, (<omissis>) ritiene poi necessario chiarire che, la determinazione di una quota “apolidi” vada effettuata per sottrazione dalle tariffe concordate tra associazioni di categoria e collecting, e che laddove la riscossione dei proventi venga affidata dagli OCG ad un soggetto terzo, sia quest’ultimo a redistribuire la ‘quota apolidi’ tra le collecting maggiormente rappresentative sulla base delle indicazioni dell’Agcom.

Alcuni partecipanti alla consultazione evidenziano che il meccanismo proposto non fornisce sufficienti garanzie rispetto all’utilizzo dei proventi incassati per conto degli apolidi. Ad avviso di un soggetto (<omissis>), il trasferimento di una quota dei proventi derivanti dallo sfruttamento di opere di titolari non associati ad alcun organismo di gestione collettiva viene infatti attualmente imposto senza che vi sia conferma dell’effettivo successivo trasferimento agli apolidi, ragione per la quale ne potrebbe derivare un indebito arricchimento a beneficio dei soli soggetti intermediari. Per questa ragione, tale soggetto richiede la revisione del meccanismo proposto ed il suo ancoraggio a principi di effettività e certezza nell’individuazione dei soggetti beneficiari. Di tenore simile un altro soggetto (<omissis>), il quale suggerisce, invece, un meccanismo ritenuto più funzionale, in base al quale l’utilizzatore, anziché corrispondere le somme degli apolidi ai tre OGC maggiormente rappresentativi, le accantona per una durata di cinque anni, nell’ottica di riversarli a questi ultimi non appena diverranno mandanti di soggetti sino a quel momento non associati ad alcun organismo.

Tre soggetti (<omissis>, <omissis> e <omissis>), al fine di rendere più efficiente e coordinata l’azione degli organismi maggiormente rappresentativi, propongono che questi ultimi nominino un rappresentante comune per la determinazione e il pagamento dei compensi e che al contempo adottino un regolamento e un fondo comune per la determinazione, riscossione e distribuzione dei compensi dovuti agli apolidi.

In particolare, uno dei soggetti (<omissis>), osserva che un sistema decentralizzato di determinazione e riscossione dei compensi (qual è quello attualmente ipotizzato nello Schema, che prevede la suddivisione del pagamento della remunerazione dovuta agli “apolidi” tra più OGC) probabilmente creerà notevoli difficoltà operative. La procedura sarebbe molto onerosa per i titolari dei diritti e quindi disincentiverebbe la richiesta di distribuzione del compenso a valle. Questo potrebbe portare a rivendicazioni e reclami individuali di mancati pagamenti da parte degli AIE. Ad avviso dell’operatore, perciò, la soluzione più idonea consisterebbe nella creazione di uno sportello unico per gli “apolidi” istituito di comune accordo tra gli OGC maggiormente rappresentativi, che consentirebbe a ciascun titolare di riscuotere interamente presso uno solo OGC, in maniera simile a quanto avviene già per la raccolta dei compensi per le prestazioni musicali tra alcune collecting. Lo sportello unico dovrebbe disporre di un elenco di “apolidi” con i loro dati. Se un “apolide” contatta lo sportello unico, quest’ultimo deve pagare immediatamente. Alla fine dell’anno, lo sportello unico rendiconta agli altri OGC rappresentativi. Se dopo quattro anni il compenso non viene distribuito, potrà essere utilizzato come previsto dalla legge. Lo sportello unico è altresì obbligato a “cercare” gli “apolidi”.

Altri due soggetti (<omissis>, <omissis>) concordano sulla proposta di istituire uno sportello unico, precisando anche che ciò dovrebbe avvenire mediante la nomina di un rappresentante comune, per la determinazione e il pagamento dei compensi di cui all’articolo 180-ter LDA. Il rappresentante comune dovrebbe disporre di strumenti tecnico-operativi adeguati e finalizzati ad assicurare una capacità di ripartizione puntuale ed analitica, anche nei confronti dei titolari dei diritti non associati, nonché una effettiva capacità di adeguarsi alle disposizioni dell’articoli 18 e 19 del Decreto ed identificare i titolari dei diritti sulla base di un elenco. Lo stesso soggetto ritiene necessario che gli organismi di gestione collettiva interessati debbano istituire un regolamento e un fondo comune per la determinazione, la riscossione e la distribuzione dei compensi dovuti ai titolari dei diritti non rappresentati da alcun organismo di gestione collettiva. Ciò al fine di consentire, a ciascun utilizzatore, di corrispondere la quota dei proventi derivanti dallo sfruttamento di opere ed altri materiali protetti di titolari non associati ad alcun organismo di gestione collettiva a detto organismo comune, e non ai singoli organismi di gestione collettiva, tenendo conto dell’interesse degli aventi diritto a ricevere la remunerazione loro spettante e a poterla agevolmente rivendicare presso un solo soggetto.

Un operatore (<omissis>) rileva le potenziali criticità applicative sulle negoziazioni e sui relativi pagamenti annuali da parte degli utilizzatori ai sensi dei contratti di licenza. Un altro soggetto (<omissis>), evidenzia che il pagamento una volta all’anno del non identificato non sia realizzabile secondo la procedura indicata, in quanto l’utilizzatore oggi ha già molta difficoltà a riconoscere la collecting di riferimento per un determinato repertorio e/o autore e artista.

Sotto un profilo formale, un soggetto (<omissis>) propone di sostituire “una quota” con “la quota”, in quanto i titolari hanno diritto all’intera quota dei proventi derivante dallo sfruttamento di opere ed altri materiali protetti e non solo ad “una quota”, nonché unitamente ad un altro soggetto (<omissis>), propone di modificare “non associati” con “non mandanti né associati”. Un altro operatore (<omissis>), suggerisce di eliminare il riferimento alle licenze, sostituendo lasciando solo quello agli “accordi”.

Infine, un solo soggetto (<omissis>) ritiene necessaria l’eliminazione del comma in questione in coerenza con le altre osservazioni formulate rispetto all’articolo 8.

 

Osservazioni dell’Autorità

In merito all’onere di individuazione degli autori ed AIE “apolidi”, ovvero titolari di diritto che non sono associati, rappresentati, né hanno affidato un mandato ad alcun organismo di gestione collettiva, l’Autorità constata che si tratta di una questione nota e lungamente dibattuta, cionondimeno di non semplice soluzione. Appare, innanzitutto, opportuno osservare come con l’art. 180-ter LDA il legislatore non abbia inteso introdurre un obbligo astratto in capo agli utilizzatori a riconoscere un compenso alla categoria degli “apolidi”, per cui le c.d. “licenze collettive estese” possono trovare attuazione soltanto nel caso in cui un determinato utilizzatore impieghi opere nelle quali sono presenti titolari di diritti non associati.

Come osservato da alcuni soggetti durante la consultazione, in linea meramente teorica, per ciascuna opera utilizzata il numero di “apolidi” dovrebbe essere ottenuto per sottrazione, individuando in primis il totale degli aventi diritto presenti nell’opera, e desumendo quelli che risultano amministrati. La questione si inserisce, come è ovvio, nella più ampia tematica della valutazione della rappresentatività, per la quale si rimanda alle considerazioni svolte per il comma 2 dell’articolo in commento.

Con particolare riferimento agli “apolidi”, la procedura di identificazione risulta, tuttavia, di difficile implementazione per due ordini di ragioni. In primo luogo, come osservato in precedenza, l’assenza di una banca dati unica delle opere, centralizzata e facilmente accessibile, rende estremamente laboriosa la definizione del perimetro degli aventi diritto – in particolare, nella categoria degli AIE, di coloro che ricoprono in un’opera un ruolo di notevole importanza artistica, ancorché come artista comprimario – e, con essa, anche l’individuazione degli “apolidi”. Tale operazione, per altro, deve anche tenere in considerazione la possibile presenza di autori o artisti stranieri che, pur essendo autori o AIE primari o comprimari di un’opera, non sono qualificabili come aventi diritto allorché non sono coperti da accordi di rappresentanza con OGC italiani. Nel caso di autori o AIE statunitensi di opere audiovisive, ad esempio, il compenso per gli sfruttamenti successivi delle opere è già di prassi previsto nel contratto stipulato con il produttore e di conseguenza tali soggetti, non essendo titolari di diritti, non possono essere considerati apolidi, né possono essere inclusi nell’ambito di applicazione delle licenze collettive estese.

In secondo luogo, in presenza di in un regime di concorrenza tra più OGC, attivi nella stessa categoria di titolari di diritti, l’individuazione degli apolidi risulta ulteriormente complicata in quanto, avendo ciascun OGC contezza delle proprie rivendicazioni, ma non di quelle degli altri “competitor” viene a mancare un momento di sintesi nel quale si possa stabilire con certezza quanti e quali autori o AIE in una determinata opera non siano rappresentati da nessuno degli OGC attivi in quel settore.

Tanto premesso, l’Autorità condivide le osservazioni formulate da alcuni partecipanti circa il fatto che l’onere della individuazione di autori ed AIE apolidi non possa cadere sugli utilizzatori. Se, infatti, è vero che questi ultimi, intrattenendo rapporti con tutte le collecting, potrebbero desumere il numero degli apolidi per ogni opera, incrociando i dati degli OGC, è pur vero che, come è stato notato, tale processo potrebbe essere molto laborioso. Inoltre, in ogni caso, l’Autorità conviene che il compito di individuare i titolari dei diritti delle opere non può spettare agli utilizzatori, essendo questi i soggetti tenuti al pagamento delle somme spettanti agli aventi diritto.

Cionondimeno, preme rilevare come nel comma 5 dell’art. 8 dello Schema non sia presente alcuna previsione in tale senso, in quanto la disposizione in commento si limita a prevedere le modalità con cui l’utilizzatore deve corrispondere agli OGC eleggibili le quote spettanti agli apolidi, specificando che il calcolo debba avvenire con “modalità concordate” tra gli utilizzatori stessi e le collecting. Tuttavia, per una maggiore chiarezza del testo, si ritiene accoglibile la proposta di fare riferimento, per il calcolo della quota, non già alle “modalità concordate”, bensì agli “accordi stipulati” tra utilizzatori e collecting.

Per ciò che riguarda, invece, la proposta relativa al database delle opere e alla pubblicazione di un elenco di titolari “apolidi”, come già osservato in precedenza, le due proposte non possono trovare accoglimento in questa sede in quanto una tale iniziativa travalicherebbe il mandato assegnato all’Autorità dall’articolo 180-ter LDA, conferendole di conseguenza, un ruolo che non rientra nel perimetro delle proprie attività istituzionali, bensì in quello dei tre organismi maggiormente rappresentativi. Detto in precedenza della banca dati relativa agli apolidi, per ciò che concerne una banca dati relativa alle opere, si osserva che si tratterebbe, oltretutto, di un compito che richiederebbe risorse umane ed economiche specifiche, che non sono al momento rinvenibili.

Inoltre, anche con riferimento alla proposta di istituire un sistema centralizzato che preveda la nomina di un rappresentante comune per la determinazione ed il pagamento dei compensi e l’adozione di regolamento e un fondo comune per la determinazione, la riscossione e la distribuzione dei compensi dovuti agli apolidi, l’Autorità ritiene di non poter procedere in tal senso, in quanto l’imposizione di un simile meccanismo risulterebbe ultronea rispetto ai poteri conferiti ad Agcom dalla norma primaria.

Malgrado quanto esposto sinora, come richiamato dalla stessa Agcom in alcune occasioni pubbliche, anche in considerazione della natura “a due versanti” del mercato dell’intermediazione del diritto d’autore e dei diritti connessi, l’Autorità ritiene utile valutare l’opportunità di creare i presupposti per la creazione di un soggetto ispirato al modello del “joint industry committee” (JIC), che è caratterizzato dalla partecipazione congiunta dei portatori di interesse di ciascun versante, esattamente come avviene nella rilevazione degli ascolti, dove soggetti come Auditel sono compartecipati dagli editori (che vendono spazi pubblicitari) ed investitori (che li acquistano). Ciò consentirebbe di avere un luogo terzo, nel quale vengono elaborate metriche comuni e condivise nell’elaborazione di informazioni a tal fine rilevanti.

Con riferimento alla ripartizione degli importi dovuti agli autori ed AIE “apolidi”, l’Autorità ribadisce che, come si è già avuto modo di osservare in precedenza, essa non può che avvenire in misura proporzionale alla effettiva rappresentatività degli organismi di gestione collettiva. Fermo restando che le somme in questione sono raccolte per conto degli aventi diritto non aderenti ad alcun OGC, infatti, pare utile ricordare che laddove gli importi corrisposti dagli utilizzatori a copertura degli “apolidi” ed incassati dagli OGC non fossero richiesti dal titolare dei diritti, essi devono essere gestiti ai sensi dell’art. 19 del Decreto. Tali somme, infatti, devono prima tenute a disposizione per un periodo di tre anni, e quindi utilizzate dall’OGC “in modo separato e indipendente al fine di finanziare attività sociali, culturali ed educative ad esclusivo beneficio dei titolari dei diritti”, secondo le disposizioni dell’assemblea generale dell’organismo di gestione o dell’assemblea dei delegati. Un approccio che non seguisse un criterio di proporzionalità potrebbe essere potenzialmente idoneo a creare delle distorsioni, finendo con l’attribuire le somme in maniera arbitraria. Infatti, seppure, in ultima analisi, gli importi che risultano non distribuibili vengono utilizzati per finanziare le summenzionate attività sociali, culturali o educative di un OGC, ciò non toglie che il meccanismo delle “licenze collettive estese” non può essere usato strumentalmente con finalità perequative delle diverse dimensioni degli OGC. Al contrario, proprio perché si tratta di importi non relativi ad autori ed AIE iscritti o mandanti dell’OGC che li riceve, si ritiene opportuno che essi debbano essere corrisposti in maniera proporzionale alla rappresentatività.

Per le ragioni appena esposte, tuttavia, si ritengono per converso non accoglibili le proposte di prevedere che le somme che devono corrispondere per autori ed AIE possano essere accantonate da parte degli utilizzatori. Un simile meccanismo, infatti, non pare essere aderente al dettato normativo, nella misura in cui le licenze collettive estese di cui all’art. 180-ter LDA, comma 1, prevedono che gli accordi stipulati dagli OGC con gli utilizzatori abbiano effetto nei confronti di titolari di diritti non associati alcun organismo di gestione di settore, in maniera che sia assicurata parità di trattamento a questi ultimi.

Per quanto riguarda la declinazione dell’obbligo in ragione della tipologia di utilizzatore, l’Autorità osserva che la distinzione introdotta dallo Schema di regolamento posto in consultazione era funzionale alla procedura di calcolo della rappresentatività delineata nei precedenti commi dell’articolo in commento. Come illustrato supra, la procedura è stata modificata, ed orientata ad un calcolo della rappresentatività basato sull’effettivo utilizzo delle opere. Come detto, nel caso di utilizzatori c.d. “non analitici”, in assenza di report analitici, si fa riferimento a settori “di prossimità” in cui è possibile tale quantificazione. Alla luce della citata modifica, si ritiene di superare la distinzione applicata alle lett. a) e b) del comma in commento, che sono pertanto espunte dal testo del Regolamento. In altre parole, a seguito della nuova procedura, l’Autorità comunicherà i dati delle quote di mercato, ovverosia della “rappresentatività” degli organismi di gestione collettiva per ciascun settore e per ogni tipologia di sfruttamento. Le somme relative agli aventi diritto “apolidi” dovranno quindi essere ripartite e corrisposte dagli utilizzatori ai tre organismi di gestione maggiormente rappresentativi per ciascuna categoria di titolari di diritti in misura proporzionale rispetto alle quote comunicate dall’Autorità.

Si accoglie, infine, la proposta di modificare il richiamo ai titolati dei diritti non associati con quello ai non mandanti né associati per le ragioni esposte in precedenza.

 

Comma 6

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Due partecipanti (<omissis>, <omissis>), sulla scorta delle proposte avanzate per il precedente comma 5, suggeriscono di prevedere che le caratteristiche di possedere strumenti tecnico-operativi adeguati siano attribuite al rappresentante comune nominato dagli organismi di gestione collettiva, secondo le modalità descritte in commento al comma 5 dell’articolo in discorso. Detti strumenti dovrebbero assicurare, tra l’altro, la capacità di localizzare i titolari dei diritti “apolidi” sulla base dell’apposito elenco descritto ai commi precedenti, anche ai sensi dell’art. 18 del Decreto, oltre che del successivo art. 19.

Gli stessi soggetti sostengono altresì che l’Autorità dovrebbe vigilare sulle attività che gli OGC esercitano per la localizzazione degli “apolidi”.

Due soggetti (<omissis>, <omissis>) infine, suggeriscono, l’uno di inserire nell’articolato del testo i riferimenti all’efficacia degli strumenti tecnico-operativi e alla dimostrabilità della capacità di ripartizione, e l’altro di modificare il richiamo ai titolati dei diritti non associati con quello ai non mandanti né associati.

 

Osservazioni dell’Autorità

In merito alla questione del rappresentante unico, si rimanda alle considerazioni svolte in commento al comma 5.

Con riguardo alla proposta di inserire nell’articolato il riferimento all’efficacia degli strumenti tecnico operativi e alla dimostrabilità della capacità di ripartizione, la stessa, pur se condivisibile, non può trovare accoglimento, in quanto si ritiene che l’attuale formulazione del comma in questione rechi già in maniera chiara ed esplicita tali specificazioni. Il richiamo, infatti, all’adeguatezza degli strumenti tecnico operativi, così come alla capacità degli stessi di garantire una capacità di ripartizione puntuale ed analitica di cui all’articolo 8 comma 6, risulta infatti pienamente satisfattivo rispetto allo spirito della modifica richiesta e pertanto, anche in un’ottica di economia dell’azione amministrativa, si ritiene di non dover procedere a modifiche dello stesso.

Si accoglie, infine, la proposta di modificare il richiamo ai titolati dei diritti non associati con quello ai non mandanti né associati per le ragioni esposte in precedenza.

 

Comma 7

Due soggetti, (<omissis>, <omissis>), nel condividere il meccanismo proposto dall’Autorità, rappresentano, al contempo, come lo stesso vada rafforzato. In tale prospettiva, ritiene necessario che gli organismi di gestione collettiva debbano fornire una relazione annuale all’Autorità nella quale indicare gli importi incassati per conto degli apolidi, nonché la loro distribuzione e l’eventuale applicazione di un aggio con indicazione, per ciascun anno, degli importi incassati per i soggetti non rappresentati di cui al comma 4 dell’articolo 8 del testo sottoposto a consultazione e di quelli loro distribuiti con indicazione delle provvigioni eventualmente applicate. Inoltre, uno dei due soggetti (<omissis>), ritiene altresì necessario che gli OGC forniscano sul proprio sito internet il rendiconto delle attività intraprese ai fini del soddisfacimento dell’art. 18 e 19 del Decreto, nonché di quelle individuate dall’Autorità ai sensi del comma 6 così come integrato dalla proposta formulata dal medesimo soggetto. Di diverso avviso, un altro soggetto (<omissis>), il quale ritiene doveroso precisare che la pubblicazione delle informazioni da parte degli OGC è dovuta per gli importi non attribuibili anche ai sensi del Decreto, ma appare inopportuno imporre l’obbligo di pubblicare gli “importi incassati”.

Un soggetto poi, (<omissis>), propone l’inserimento di un ulteriore comma, nel quale prevedere, in capo all’Autorità, l’aggiornamento annuale, tramite regolamento, delle misure pubblicitarie da adottare per informare sulla possibilità di accordi di licenza con effetti estesi. Per altro verso, un operatore (<omissis>) ritiene, invece, auspicabile che l’Autorità elabori un database relativo alle opere e agli aventi diritto e pubblichi sul suo sito, aggiornandolo regolarmente, un elenco di titolari di diritti “apolidi”.

Infine, un soggetto (<omissis>), suggerisce di prevedere che la sezione dedicata dei siti internet in commento sia liberamente accessibile agli utilizzatori, mentre un altro (<omissis>), di sostituire il riferimento ai “non iscritti” con quello dei “non mandanti né associati”.

 

Osservazioni dell’Autorità

Con riferimento alle misure di pubblicità e trasparenza previste nel comma in questione, preme ribadire in via di premessa che le stesse si innestano nell’ alveo dei compiti assegnati all’Autorità dall’articolo 180-ter, comma 4, LDA. Pertanto, è da considerarsi il perimetro oggettivo nell’ambito del quale deve esplicarsi l’azione amministrativa della medesima, così come perimetrarsi la conseguente discrezionalità decisionale.

A tal proposito, giova altresì ricordare che l’Autorità, in linea con lo spirito della Direttiva e del Decreto di recepimento, considera la trasparenza informativa uno degli elementi rilevanti che assicurano un corretto ed equilibrato funzionamento del mercato, oltre che a garantire il rispetto delle tutele accordate agli aventi diritto. In tale prospettiva, tale secondo aspetto assume una rilevanza particolare rispetto alla particolare categoria dei c.d. apolidi, in quanto la Direttiva ed il Decreto di recepimento, hanno individuato in questo elemento una delle leve con cui superare le criticità operative connesse alla gestione di tali aventi diritto. A testimonianza di ciò, giova rilevare che l’articolo 12, comma 3, lettera c) della Direttiva, tiene a specificare che “le misure di pubblicità devono essere efficaci”, con ciò affermando un principio che, travalicando la “mera” trasparenza informativa, mira a garantire il diritto dei c.d. “apolidi”, ad essere debitamente e adeguatamente informati circa lo sfruttamento delle loro opere.

In tale prospettiva va pertanto inquadrato il meccanismo proposto dall’Autorità nel comma in questione, il quale, nel prevedere che gli OGC maggiormente rappresentativi rendano una dettagliata quanto dedicata informativa sui propri siti internet, è da ritenersi ampiamente satisfattivo delle finalità previste dalla Direttiva e di riflesso, dalla normativa nazionale. Parimenti, bisogna altresì considerare che i summenzionati obblighi di natura informativa devono comunque risultare proporzionati rispetto alle finalità agli stessi sottese, onde non costituire un immotivato aggravio per i soggetti obbligati. Pertanto, a parere dell’Autorità, la proposta formulata in ordine al rafforzamento del meccanismo previsto al comma 6, pur condividendone lo spirito, non è da ritenersi accoglibile, in quanto andrebbe a “duplicare” l’onere informativo in capo ai tre organismi maggiormente rappresentativi, già assolto per il tramite della sezione dedicata che gli stessi devono rendere disponibile sui propri siti internet. Inoltre, anche la stessa finalità della relazione che si propone di inviare all’Autorità appare di non agile inquadramento.

Per ciò che riguarda, poi, la proposta di integrare il novero delle informazioni da rendere sui siti internet dei tre organismi maggiormente rappresentativi, con specifiche relative agli articoli 18 e 19 del Decreto, anche quest’ultima non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono. Per ciò che riguarda il richiamo all’articolo 19, la proposta risulta superflua in quanto tale riferimento è già contenuta nel comma in questione. Analoghe considerazioni sono altresì valevoli per ciò che riguarda il citato articolo 18, il quale, nel venir richiamato dalla disposizione contenuta all’articolo 19, subordina la non distribuibilità degli importi alla “condizione che gli organismi di gestione collettiva abbiano adottato tutte le misure necessarie di cui all’articolo 18 per identificare e localizzare i titolari dei diritti”. Pertanto, il richiamo, contenuto nello Schema di regolamento in discussione risulta già pienamente satisfattivo rispetto alle modifiche richieste. Parimenti, ma per ragioni opposte a quelle sopra rappresentate, non appare accoglibile la proposta tesa a limitare il livello di disclosure informativa da rendere, escludendo l’indicazione degli importi incassati.

Sotto altro profilo, poi, non risulta accoglibile la proposta tesa a prevedere un aggiornamento annuale, da effettuarsi tramite regolamento, in capo all’Autorità delle modalità di pubblicità di cui al comma in questione. Nel premettere che la valutazione circa le scelte regolamentari da adottare, ivi compresi, gli aggiornamenti della disposizione in commento, sono da considerarsi rimesse in via esclusiva alla discrezionalità amministrativa della medesima, e nel comprendere al contempo la ratio sottostante alla proposta in commento, in sede di prima applicazione del regolamento in questione, non si ritiene necessario prevedere una tale possibilità. Ciò in quanto, per un verso, è evidente che occorrerà attentamente monitorare a valle dell’approvazione del regolamento, l’effettiva efficacia delle misure adottate, garantendo al contempo un fisiologico periodo di “rodaggio” delle stesse da parte del mercato. Allo stato attuale, infatti, prevedere un meccanismo automatico di revisione annuale, in base al quale vengono aggiornate le citate misure, potrebbe infatti non consentire il corretto dispiegarsi dello stesso, così come ai soggetti coinvolti, di adeguarsi alle nuove modalità di pubblicità eventualmente stabilite. In tale prospettiva, l’Autorità ritiene che l’aggiornamento di tali previsioni debba avvenire necessariamente a valle di un’analisi di impatto da effettuarsi solo a seguito di un significativo periodo di prima applicazione delle stesse e al verificarsi di condizioni che rendano eventualmente evidente l’insorgere di criticità connesse al corretto funzionamento delle stesse. È da ritenersi, in tale ultimo caso, pacifico che l’Autorità procederà in tal senso, come del resto di sua prassi, ma stante la novità e la peculiarità del meccanismo proposto, ritiene opportuno, al contempo, non vincolare lo svolgimento della propria azione amministrativa a tempistiche predefinite che potrebbero rivelarsi non in linea con le esigenze di buon funzionamento del mercato di riferimento.

Per ciò che concerne poi alla richiesta di rendere liberamente accessibile la sezione dedicata agli apolidi anche agli utilizzatori quest’ultima è da considerarsi già liberamente accessibile a tutti, e quindi anche a tale categoria di soggetti. La previsione della pubblicazione delle informazioni nella menzionata sezione dedicata, contenuta nello Schema di regolamento posto in consultazione, risulta satisfattiva a tal fine.

 

Articolo 9
(Pagamento delle somme riscosse ai titolari dei diritti)

 

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Ad avviso di alcuni partecipanti alla consultazione (<omissis>, <omissis>, <omissis>) sarebbe opportuno fare riferimento, tanto nel primo quanto nel terzo comma, non alle “somme riscosse” da parte dell’organismo di gestione collettiva, bensì alle somme “accantonate” da parte dell’utilizzatore, in quanto ciò consentirebbe di proseguire nella prassi consolidata di un accantonamento, da parte degli utilizzatori, delle somme spettanti ad artisti che non abbiano conferito mandato ad alcuna collecting (cd. apolidi), a fronte dello sfruttamento di diritti di cui tali artisti risultino titolari e in ragione dei quali dovranno normativamente vedersi riconosciuta una remunerazione.

Un soggetto (<omissis>) ritiene che si debba chiarire che il compenso deve comunque essere riscosso dall’apolide per il tramite delle collecting.

Alcuni soggetti (<omissis>, <omissis>, <omissis>) chiedono di prevedere che, per la riscossione delle somme, gli apolidi si possano rivolgere ad un solo organismo di gestione, anziché ai tre organismi maggiormente rappresentativi. In un caso, l’organismo in questione potrebbe essere uno dei tre. In altri casi, invece, la proposta si inserisce nell’ambito del sistema centralizzato, suggerito già in commento all’art. 8, basato su uno sportello unico mediante nomina di un rappresentante comune. Secondo questo modello, dovrebbe poi essere cura di tale organismo comune informare immediatamente gli organismi di gestione collettiva interessati delle richieste di pagamento ricevute da parte degli apolidi. Inoltre, al fine di garantire un facile meccanismo per l’invio delle richieste delle quote sopra menzionate, il predetto organismo comune nonché gli organismi di gestione collettiva interessati dovrebbero mettere a disposizione sui loro siti web un apposito punto di contatto (indirizzo di posta elettronica) per l’invio delle richieste di pagamento, poiché la raggiungibilità solamente tramite raccomandata o posta certificata potrebbe svantaggiare artisti esteri non usi a questi strumenti. Sotto quest’ultimo profilo, un soggetto (<omissis>) supporta la scelta dell’Autorità di cui al comma 7 dell’art. 8 dello Schema sopra commentato relativa all’obbligo (che si considera minimo, ma non sufficiente) in capo agli OGC di pubblicare le informazioni relative agli importi incassati per conto degli “apolidi”, le modalità con cui vengono effettuate le rendicontazioni, quelle con cui possono essere richieste le somme riscosse, nonché le modalità e le tempistiche con cui vengono effettuati i pagamenti.

Due partecipanti (<omissis>, <omissis>) ritengono, al contrario, che dovrebbe essere concesso agli apolidi il diritto di richiedere il pagamento delle somme ad essi spettanti anche per mezzo di organismi di gestione collettiva o entità di gestione indipendente diversi dai tre organismi maggiormente rappresentativi al fine di permettere, come già peraltro avviene, anche agli altri Organismi di gestione collettiva di svolgere la loro funzione di ricerca dei titolari dei diritti non ancora associati da alcun organismo di gestione collettiva.

Alcuni soggetti ritengono che si debba fare riferimento ai regolamenti di ripartizione delle collecting, sia (<omissis>) con riferimento alla quantificazione delle somme spettanti agli apolidi, di cui al comma 1, sia (<omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>) con riguardo alla tempistica dei pagamenti, di cui al comma 2. Infatti, ad avviso di questi soggetti, visto che l’attribuzione dei compensi richiede un’istruttoria complementare per individuare eventuali altri soggetti interessati, un termine diverso da quello che ciascun organismo deve applicare per la distribuzione dei compensi ai propri mandanti in ottemperanza dall’art. 17 del Decreto non sarebbe né pratico né corretto. Uno dei summenzionati operatori suggerisce che, in alternativa, qualora il titolare dei diritti manifesti la volontà di non conferire mandato, tale volontà sia registrata a mezzo di comunicazione scritta e notificata, trasferendo l’informazione in un apposito database, procedendo comunque alla liquidazione nella prima ripartizione utile prevista dalla collecting.

Con riferimento al meccanismo di corresponsione di cui al comma 2 dell’art. 9, due partecipanti (<omissis>, <omissis>) suggeriscono di precisare, che le somme sono corrisposte ai titolari dei diritti, anche per il tramite di altri organismi di gestione collettiva. Tale proposta coerentemente con quella formulata per il comma 1 dagli stessi partecipanti, si motiva in quanto i tre OGC maggiormente rappresentativi dovrebbero fornire i rendiconti e trasferire la somma a favore dell’organismo o dell’ente mandatario, senza l’applicazione di alcun aggio o con un aggio ponderato e ridotto ai minimi termini, al fine di mantenere comunque la parità di trattamento economico nei confronti del titolare dei diritti. Un altro operatore (<omissis>) propone di eliminare il termine di 30 giorni per l”invio della richiesta.

Con riferimento alla disposizione del comma 3 dell’articolo in parola, relativa alle somme riscosse ma non richieste dal titolare “apolide”, alcuni soggetti formulano richieste di approfondimento. In particolare, due operatori (<omissis>, <omissis>) ritengono opportuno precisare che le somme riscosse dall’organismo di gestione collettiva, ove non richieste dal titolare dei diritti, possano essere tenute a disposizione dell’organismo stesso, solamente successivamente all’esperimento di tutti gli sforzi e le attività di cui agli articoli 18 e 19 del Decreto. Tuttavia, proprio con riferimento alle modalità di ripartizione di cui all’art. 19 del Decreto, altri due soggetti (<omissis>, <omissis>) suggeriscono che il tema venga sottoposto a maggiore approfondimento tramite una consultazione pubblica al fine di raccogliere le osservazioni di tutti gli stakeholders del mercato.

Diversamente, tre partecipanti (<omissis>, <omissis>, <omissis>) propongono che la disposizione del comma 3 non riguardi le somme riscosse dall’OGC, bensì faccia riferimento a quelle accantonate dagli utilizzatori (in coerenza con le proposte di modifica del comma 1). Di conseguenza, in termini di tempistica, non si dovrebbe tenere conto di quanto previsto dall’art. 19 del Decreto, bensì precisare che gli accantonamenti fatti dagli utilizzatori, sono tenuti a disposizione per una durata massima di cinque anni.

 

Osservazioni dell’Autorità

Con riferimento alle somme che gli apolidi possono richiedere per lo sfruttamento delle loro opere o prestazioni nell’ambito delle LCE, si ritiene non accoglibile la proposta di utilizzare le somme accantonate da parte degli utilizzatori, al posto di quelle riscosse da parte delle collecting, in quanto tale modus operandi sarebbe in contraddizione con lo spirito della norma stessa. Infatti, essendo la licenza rilasciata dall’organismo di gestione, appare evidente che sarà lo stesso organismo ad effettuare la riscossione e a dover conseguentemente remunerare l’autore o l’AIE apolide.

Per questa stessa ragione non pare accoglibile la proposta di prevedere che sia uno solo l’organismo che, essendo abilitato alla riscossione, è poi incaricato di traferire le somme intermediate agli autori ed AIE apolidi. L’Autorità condivide la necessità di disporre di sistemi che siano quanto più possibile semplici ed efficaci. Tuttavia, si evidenzia anche che una eventuale scelta a beneficio di un solo soggetto, a discapito degli altri, potrebbe configurarsi come discriminatoria nei confronti degli organismi esclusi, anche in considerazione delle tempistiche che la distribuzione degli importi potrebbe richiedere.

Considerazioni simili possono essere svolte anche per le richieste nel senso opposto, vale a dire dando la possibilità agli aventi diritto di richiedere le somme ad organismi diversi dai tre maggiormente rappresentativi. Anche in questo caso, infatti, si ritiene che tale pratica sarebbe in contrasto con la normativa primaria, oltre a comportare un ulteriore passaggio delle somme riscosse – dalla collecting maggiormente rappresentativa a quella esclusa dal novero – del quale non si comprende la ratio.

Per ciò che attiene, invece, alla proposta di fare riferimento ai regolamenti di ripartizione per la quantificazione delle somme e la gestione delle tempistiche di pagamento, si ritiene che tale emendamento sia accoglibile, in quanto idoneo a semplificare il processo di distribuzione delle somme, dando maggiori certezze agli autori ed AIE apolidi che hanno diritto a ricevere i pagamenti.

La modifica sopra citata risulta pertanto assorbente rispetto alla proposta di modificare il prorogare da 30 a 90 giorni il termine per la corresponsione delle somme agli aventi diritto di cui al comma 2.

Per ciò che riguarda il comma 3, l’Autorità osserva che la disposizione è inserita per dare attuazione al comma 3 dell’art. 180-ter LDA, del quale riproduce la formulazione, rinviando alla procedura di cui all’art. 19 del Decreto. Non si può non osservare che esiste una differenza sostanziale le somme non richieste dall’autore o AIE apolide ed i proventi non distribuibili di cui all’art. 19 del Decreto. Mentre, infatti, i proventi non distribuibili sono di pertinenza di titolari dei diritti mandanti o associati di una collecting, le somme raccolte per conto degli apolidi sono riscosse sulla base di LCE e non di un mandato diretto. La diversa natura degli importi implica quindi che le somme raccolte in nome e per conto degli apolidi debbano essere amministrate con modalità ancora più trasparenti, a tutela degli aventi diritto. Tutto ciò premesso, tuttavia, non si ritiene di dovere includere nel testo del regolamento un riferimento ai massimi sforzi da compiere per la ricerca degli aventi diritto, in quanto, pur essendo condivisibile il principio, il riferimento all’art. 19 del Decreto è di per sé assorbente sotto questo profilo, specie laddove si precisa che all’esito della procedura gli importi sono considerati non distribuibili “a condizione che gli organismi di gestione collettiva abbiano adottato tutte le misure necessarie di cui all’articolo 18 per identificare e localizzare i titolari dei diritti”. Essendo il rinvio all’art. 18 del Decreto contenuto nella norma primaria, si ritiene non debba essere ulteriormente precisato nel testo del Regolamento.

 

Articolo 10
(Facoltà di recesso o di limitazione del mandato)

Comma 1

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Un soggetto (<omissis>) condivide la previsione dell’Autorità di apposite disposizioni che regolino l’esclusione, da parte dei titolari dei diritti, delle loro opere o degli altri materiali, dal meccanismo di concessione di licenze collettive.

Con riferimento all’ambito soggettivo dell’articolato, un soggetto (<omissis>), ritiene opportuno precisare che la facoltà di esclusione di cui al presente articolo riguarda i titolari dei diritti che non siano né mandanti né associati posto che i mandanti devono rispettare i termini più stringenti previsti dall’art. 4 del Decreto, nonché fare riferimento ad una facoltà di esclusione dal meccanismo di concessione di licenze collettive estese in luogo di una facoltà di recesso o limitazione di mandato, non essendo, nei fatti, stato mai conferito. Sempre con riferimento all’ambito soggettivo, ed in particolare, alla facoltà di esercitare l’op-out, un altro soggetto (<omissis>) richiede chiarimenti in ordine alla circostanza che la legittimazione ad agire in tale ambito sia riconosciuta, in nome e per conto dei loro membri, anche in capo agli OGC maggiormente rappresentativi (come i sindacati e le associazioni di categoria).

Un altro soggetto (<omissis>), infine, ritiene necessario un chiarimento in ordine alle conseguenze pratiche nel caso in cui uno solo dei più titolari dei diritti che insistono su un’opera eserciti la facoltà di recesso o limitazione del mandato conferito: nel caso in cui fosse mantenuta l’attuale formulazione del testo, il soggetto propone di prevedere un termine, parametrato alla durata della licenza concessa dal titolare, decorso il quale l’opera si considera esclusa dal mandato e non prevedere una efficacia ex nunc del recesso.

 

Osservazioni dell’Autorità

In via di premessa, preme rilevare come l’intero articolo 10, unitamente al successivo articolo 11, nel dare attuazione al mandato normativo conferito all’Autorità dal comma 4 dell’articolo 180-ter LDA, reca l’impianto complessivo della procedura di esercizio della facoltà di esclusione delle opere o di altri materiali dal meccanismo di licenze estese, riconosciuto ai titolari dei diritti. Con specifico riferimento, poi, al comma 1 dell’articolo in commento, occorre rilevare come lo stesso rechi in maniera testuale la previsione di cui al comma 2 dell’articolo 180-ter LDA che, come già sovente indicato nell’ambito della presente delibera, rappresenta il perimetro minimo ed inderogabile rispetto al quale si deve muovere l’azione dell’Autorità. Pertanto, non risulta accoglibile la proposta emendativa tesa a introdurre un termine parametrato alla durata della licenza concessa dal titolare, decorso il quale l’opera si considera esclusa dal mandato. Considerazione analoga vale per l’adozione di un meccanismo che preveda che la legittimazione ad agire in tale ambito sia riconosciuta, in nome e per conto dei loro membri, anche in capo agli OGC maggiormente rappresentativi. L’adozione di tale soluzione, infatti, sia pur condivisibile sotto un profilo astratto, non essendo di agevole implementazione, risulta essere in contrasto con la normativa di riferimento che prevede che il meccanismo possa essere azionato in “in qualunque momento e in modo semplice ed efficace”.

 

Comma 2

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Un primo gruppo di osservazioni pervenute attengono agli istituti del mandato e della facoltà di recesso e/o limitazione dello stesso, così come previsti dall’attuale Schema di Regolamento. Quanto al primo profilo, un soggetto (<omissis>) propone di sostituire il riferimento al mandato, ritenuto troppo specifico, con quello più puntuale all’ambito di applicazione delle licenze collettive estese: tale formulazione è ritenuta più appropriata in quanto, innanzitutto, più coerente con la direttiva (che non prevede il mandato) e, in secondo luogo in quanto trattasi di una forma di negotiorum gestio con alcune specifiche caratteristiche ed effetti regolati dalla legge sul diritto d’autore e dal presente regolamento. Quanto al secondo aspetto poi, alcuni soggetti (<omissis>, <omissis>) ritengono sia più corretto fare riferimento ad una facoltà di esclusione dal meccanismo di concessione di licenze collettive estese in luogo di una facoltà di recesso o limitazione di mandato.

Quanto poi alle tempistiche previste per la comunicazione del preavviso, un soggetto (<omissis>), propone l’eliminazione al termine dei 30 giorni, attualmente previsto dallo schema di Regolamento; sotto il profilo, invece dell’effettiva operatività del regime di esclusione, un altro soggetto (<omissis>) propone l’indicazione di un termine annuale, in quanto potrebbe non essere possibile determinare il compenso dovuto ai titolari non associati ad alcuna OGC prima di tale scadenza.

Per quanto concerne, poi, alle modalità di comunicazione della facoltà di recesso, da parte dell’avente diritto, più soggetti (<omissis>, <omissis>, <omissis>) concordano sulla necessità che tale attività sia indirizzata ad un unico “punto di contatto”. Ciò, in quanto, a parere di questi soggetti, sia pur con formulazioni diverse, ma affini da un punto di vista sostanziale, ovvero lo sportello unico per uno di essi (<omissis>), o l’organismo comune secondo altri due (<omissis>, <omissis>), un meccanismo di comunicazione centralizzata, in luogo di quello attualmente previsto dallo schema di Regolamento, renderebbe più semplice ed efficace l’intero processo in commento. Sempre su tale questione poi, alcuni soggetti intervenuti (<omissis>, <omissis>, <omissis>) concordano sulla necessità di inoltrare la comunicazione inerente all’esercizio della facoltà di opt – out anche gli altri organismi di gestione collettiva e all’Autorità, la quale poi, secondo quanto proposto da uno di questi soggetti (<omissis>), dovrebbe provvedere ad aggiornare la relativa banca dati. Infine, un soggetto (<omissis>), suggerisce che le menzionate richieste siano indirizzate direttamente ad Agcom, in luogo che ai tre organismi maggiormente rappresentativi.

 

Osservazioni dell’Autorità

In merito alla proposta di riferire l’opzione di opt-out, da parte del titolare non mandante né associato, non già al mandato, quanto all’ambito di applicazione della “licenza collettiva estesa”, l’Autorità valuta positivamente tale richiesta e modifica in tal senso la rubrica dell’articolo, e i riferimenti contenuti al suo interno.

Con riferimento alle proposte tese a modificare e/o eliminare il termine di preavviso da rendere ai tre organismi di gestione collettiva maggiormente rappresentativi, l’Autorità osserva quanto segue. Da un lato, tale termine potrebbe risultare in contraddizione con il principio, affermato al comma 1 dell’articolo di cui si discorre, nonché dalla norma primaria, per cui il titolare che desidera esercitare l’opzione di opt-out deve poterlo fare “in qualunque momento”. Dall’altro, tuttavia, si conviene che, se tale termine fosse quello a partire dal quale l’opzione acquista anche efficacia, ciò potrebbe comportare delle difficoltà nel calcolo del compenso. Per tale ragione appare opportuno non imporre un termine temporale per la presentazione della comunicazione, ma al contempo specificare che l’efficacia della comunicazione decorre a partire dalla data della prima ripartizione dei proventi presso gli aventi diritto mandanti o associati, successiva al ricevimento della relativa comunicazione Tale previsione è del resto coerente con quanto disposto dall’art. 180-ter LDA, comma 1, secondo cui gli organismi di gestione collettiva che rilasciano licenze collettive estese sono tenuti ad assicurare ai titolari dei diritti non mandanti né associati parità di trattamento, rispetto ai propri mandanti o associati.

Con riferimento poi, all’istituzione di un punto unico di contatto centralizzato cui indirizzare le comunicazioni, la proposta in questione non è da considerarsi accoglibile all’interno del regolamento in questione, alla luce delle considerazioni di carattere generale già espresse con riferimento all’articolo 8, comma 5, cui si rimanda integralmente. Tanto premesso, sotto un profilo teorico, nulla osta al fatto che i tre organismi maggiormente rappresentativi adottino tale soluzione.

Per le stesse motivazioni, non è poi accoglibile la proposta di aggiornamento, da parte dell’Autorità, della banca dati unica degli apolidi, rispetto alla quale si rimanda integralmente a quanto già espresso rispetto alle proposte di modifica discusse agli articoli precedenti.

Con riferimento alla proposta di inoltrare la comunicazione all’Agcom, in luogo dei tre organismi maggiormente rappresentativi, quest’ultima non è da considerarsi accoglibile allorché l’esercizio del recesso deve essere necessariamente notificato ai soggetti che hanno concesso la licenza.

 

Comma 3

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Sotto un profilo generale, un soggetto (<omissis>) propone delle modifiche volte a specificare ancora più precisamente che l’esclusione riguarda il perimetro delle opere o materiali (o quote) del titolare non associato che ha formulato la richiesta.

Un altro soggetto (<omissis>), suggerisce di inserire il riferimento alla facoltà di esclusione dal meccanismo di concessione di licenze collettive estese, in luogo che quello, attualmente presente, alla facoltà di recesso o limitazione.

Sotto un profilo operativo, poi, due soggetti (<omissis> e <omissis>) suggeriscono che le collecting e/o gli organismi eventualmente incaricati, si muniscano di un punto di contatto e-mail a cui gli apolidi possano rivolgersi per esercitare i propri diritti, in particolare, per quanto qui interessa, di opt-out dalla gestione collettiva estesa. Un altro soggetto (<omissis>), suggerisce, inoltre, che Agcom pubblichi con cadenza annuale la lista degli apolidi che hanno esercitato l’optout, al fine di rendere il meccanismo in questione conforme alla direttiva.

 

Osservazioni dell’Autorità

In merito alla proposta di riferire l’opzione di opt-out, da parte del titolare non mandante né associato, non già al mandato, quanto all’ambito di applicazione della “licenza collettiva estesa” si rimanda alle valutazioni di cui al comma precedente.

Per ciò che concerne la definizione del perimetro delle opere escluse dalla licenza collettiva estesa, si ritiene condivisibile l’osservazione. Invero, si ritiene che il testo del comma 1 sia già di per sé sufficientemente esplicativo della circostanza per la quale l’opzione di opt-out può essere esercitata unicamente rispetto alle opere ed ai materiali protetti di cui si ha titolarità. Si ritiene, tuttavia, opportuno precisare che nel caso di opere attribuite a più autori, l’esclusione deve necessariamente riguardare esclusivamente le quote attribuibili a quel titolare che intende esercitare tale opzione.

Con riferimento poi, alle proposte relative all’istituzione di un punto unico di contatto e- mail piuttosto che a quelle relative alla banca dati unica, si rimanda integralmente a quanto espresso con riferimento al comma precedente.

Quanto, infine, alla pubblicazione dell’elenco degli apolidi si rimanda alle considerazioni ampiamente svolte in precedenza.

 

Comma 4

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

In merito al comma in commento è pervenuta una sola osservazione da parte di un soggetto (<omissis>), che suggerisce, oltre alla sostituzione del termine recesso e/o limitazione con esclusione, di prevedere il ricorso all’utilizzo della posta elettronica certificata e/o della raccomandata in luogo del supporto durevole.

 

Osservazioni dell’Autorità

In merito all’unica proposta emendativa relativa al comma in questione, fatto salvo quanto già espresso in precedenza rispetto all’utilizzo del termine “esclusione”, cui si rimanda integralmente, relativa alla possibilità far ricorso alla posta elettronica certificata e/o alla raccomandata, preme rilevare come tali modalità comunicative siano già ricomprese, nel testo in consultazione, nella nozione di “supporto durevole”. Ai sensi dell’articolo 45, comma 1, lettera l), del Codice del Consumo, infatti con tale termine si intende “ogni strumento che permetta al consumatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate.”

 

Articolo 11
(Effetti dell’esercizio della facoltà di recesso o di limitazione del mandato)

 

Comma 1

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Sotto un profilo di inquadramento generale della fattispecie in commento, due soggetti (<omissis>, <omissis>) richiedono chiarimenti in ordine al perimetro di operatività degli effetti connessi all’esercizio della facoltà di recesso o di limitazione del mandato. In particolare, il primo soggetto (<omissis>) si interroga sulle modalità pratiche di esercizio della facoltà in commento in assenza di un mandato, nonché relativamente alla eventuale limitazione dello stesso a un particolare diritto e/o territorio. L’altro soggetto invece (<omissis>) ritiene necessario che l’Autorità chiarisca che, gli effetti giuridici dell’opt- out si riferiscano solo alla raccolta, in modo da non compromettere l’uso debitamente autorizzato delle stesse.

Venendo poi al merito dell’articolato, un soggetto (<omissis>) propone di precisare che la facoltà di esclusione prevista nell’articolo in commento sia da riferirsi alla fattispecie trattata al precedente articolo 10, nonché di precisare che gli effetti della stessa decorrono a partire dal primo gennaio dell’anno successivo a quello di ricevimento della comunicazione, in luogo dei 30 giorni attualmente previsti, in ragione del fatto che la quasi totalità delle licenze è di durata annuale e quindi non è operativamente gestibile una riduzione del repertorio rappresentato in corso d’anno. Tale ultima proposta è altresì condivisa anche da un altro soggetto (<omissis>), al fine di permettere il completamento delle pratiche di cessazione del rapporto nonché ad uniformare le tempistiche dei titolari non iscritti a quelle previste dal Decreto per la categoria degli iscritti.

Infine, un altro soggetto (<omissis>), suggerisce di chiarire che, l’esercizio del diritto di opt-out abbia il solo effetto di rendere gli accordi estesi inopponibili all’autore o all’artista interessato: ciò in quanto, l’attuale formulazione dello Schema di regolamento, potrebbe contrastare con la circostanza che gli accordi estesi di cui si discute hanno oggetto non diritti esclusivi ma compensi previsti ex lege.

 

Osservazioni dell’Autorità

Il comma in questione declina le modalità di esercizio della facoltà di recesso prevista dal secondo comma dell’articolo 180-ter LDA, il quale, al successivo comma 4 assegna all’Autorità il compito di definire le relative modalità procedurali di esercizio dello stesso da parte dei soggetti a tal fine titolati. Le disposizioni declinate dall’Autorità nel comma in commento sono quindi da considerarsi caratterizzate da una natura e finalità prettamente procedurale, rimesse alla discrezionalità amministrativa dell’Autorità e fondate sull’esperienza dalla stessa maturata nel mercato di riferimento.

Tanto premesso, quanto alle richieste di chiarimento avanzate in ordine al perimetro di operatività della disposizione in questione, non si ritiene questa la sede a tal fine deputata, in quanto i profili sollevati non rientrano nell’ambito delle competenze assegnate all’Autorità dall’articolo 180-ter LDA. Piuttosto quest’ultimo è invece da considerarsi il testo cui far riferimento al fine di perimetrare la natura, la portata e gli effetti giuridici di tale facoltà.

Quanto, invece, alla proposta di estendere ad un anno il termine di decorrenza degli effetti dell’esercizio della facoltà in commento, si rimanda alle considerazioni svolte in precedenza relativamente all’art. 10

 

Comma 2

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Gran parte delle osservazioni pervenute (<omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>) si concentrano sulla potenziale criticità inerente alla circostanza che, laddove i titolari dei diritti esercitino le facoltà di esclusione dal meccanismo delle licenze collettive estese, gli utilizzatori che hanno già corrisposto i diritti si trovino a dover far fronte ad una seconda richiesta di pagamento. In tale prospettiva, alcuni dei menzionati soggetti (<omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>), propongono di modificare l’attuale assetto previsto nel comma in commento, prevedendo che i compensi maturati, in luogo di essere ripartiti in conformità con quanto previsto dalla licenza collettiva estesa, vengano restituiti agli utilizzatori che li accantonano in vista del successivo pagamento agli aventi diritto.

Di diverso avviso, un altro operatore (<omissis>), il quale, nel concordare con l’attuale assetto proposto dall’Autorità, propone di ripartire i compensi maturati in conformità del regolamento di ripartizione dell’organismo di gestione collettiva, in luogo di quanto previsto dalla licenza collettiva estesa.

Sotto altro profilo poi, sempre lo stesso operatore (<omissis>), invece, in continuità con quanto rilevato in merito al comma precedente, propone di eliminare, all’interno dell’articolato, il riferimento al mandato e alla facoltà di esclusione e/o limitazione dello stesso e sostituirlo con il richiamo alla figura della licenza collettiva estesa e alla connessa possibilità di esclusione della efficacia della stessa.

Infine, un altro operatore (<omissis>), sempre in continuità con l’impostazione “centralizzata” proposta all’articolo 10, propone l’eliminazione del riferimento ai tre organismi di gestione collettiva maggiormente rappresentativi.

 

Osservazioni dell’Autorità

Per ciò che riguarda la proposta di eliminazione del riferimento al mandato, da sostituirsi con quello alla facoltà di esclusione dal meccanismo delle licenze collettive estese, si accoglie l’emendamento, per le ragioni ampiamente esposte all’art. 10.

Anche rispetto alla proposta relativa alla gestione centralizzata, si richiama quanto già espresso rispetto agli articoli 8, 10 e 11.

Per ciò che concerne poi alle potenziali criticità inerenti al meccanismo di riallocazione dei compensi già corrisposti e alla connessa proposta emendativa, si rileva come la stessa non possa trovare accoglimento in quanto non in linea con la procedura individuata dall’Autorità nell’ambito del presente regolamento, che dà attuazione al mandato conferitogli dalla legge, di cui ne riflette i punti cardine. Prevedere un rientro delle somme versate in favore degli utilizzatori, infatti, creerebbe un elemento di incertezza per ciò che attiene alla procedura stabilita dal legislatore a tutela dei diritti degli apolidi e, pertanto, andrebbe ad indebolire le prerogative dalla stessa previste a tal fine.

Viceversa, pare degna di accoglimento la proposta di fare riferimento al regolamento di ripartizione dell’organismo di gestione collettiva, in quanto appare ragionevole che la collecting utilizzi per gli “apolidi” le stesse modalità di ripartizione adottate per i propri associati o mandanti, in ossequio, per altro, a quando disposto dalla norma primaria, secondo la quale deve essere assicurata parità di trattamento (si veda, in proposito, l’art. 180-ter, comma 1, LDA).

 

Capo IV
Procedure per la risoluzione delle controversie dinnanzi all’Autorità

Articolo 12
(Sulle controversie in materia di obblighi di comunicazione e di informazione)

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Alcuni soggetti (<omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>) ritengono opportuno prevedere esplicite tutele anche in caso di violazione, da parte degli autori, artisti, interpreti o esecutori, OGC e EGI, della riservatezza delle informazioni fornite e la possibilità, per gli operatori, di adire anche l’Agcom in caso di violazione di detti obblighi.

Altri soggetti (<omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>) ritengono opportuno specificare che l’intervento degli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente deve essere sempre autorizzato da un singolo autore o esecutore sulla base di una specifica autorizzazione a rappresentarli in un caso specifico attraverso un formale mandato.

Taluni soggetti (<omissis>, <omissis>) ritengono utile, in particolare, specificare che, fatta salva l’ipotesi in cui l’autore o l’artista, interprete o esecutore, presenti direttamente l’istanza, a quest’ultima sia allegata una procura speciale conferita mediante atto pubblico o con scrittura privata autenticata.

Un soggetto (<omissis>), in linea con quanto già rappresentato con riferimento all’art. 5, ritiene necessario indicare espressamente la figura degli utilizzatori tra i soggetti che possono rivolgersi all’Autorità per risolvere la controversia.

Alcuni soggetti (<omissis>, <omissis>) suggeriscono, infine, di prevedere che la procedura di risoluzione della controversia possa essere azionata anche dalle associazioni di categoria nonché da qualsiasi procuratore scelto da autori, artisti, interpreti o esecutori. Tale modifica si renderebbe opportuna in quanto consentirebbe agli autori e agli artisti, interpreti o esecutori, oltre che di agire in prima persona, di farsi rappresentare anche dalle associazioni di categoria cui essi siano iscritti o, in generale, da un procuratore di loro scelta, analogamente a quanto già previsto dall’Autorità nel regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS.

Al riguardo, i medesimi soggetti specificano che non tutti gli autori ed artisti, interpreti o esecutori, sono iscritti agli organismi di gestione collettiva o alle entità di gestione indipendente e che dunque tale circostanza non debba configurarsi come obbligo né costituire l’unica alternativa possibile.

 

Osservazioni dell’Autorità

L’Autorità non ritiene di accogliere la richiesta di prevedere che le controversie in oggetto possano essere estese anche ai casi di violazione della riservatezza delle informazioni fornite, da parte degli autori, artisti, interpreti o esecutori, OGC e EGI, e la possibilità, per gli operatori, di adire anche l’Agcom in caso di violazione di detti obblighi non essendo tale fattispecie prevista dalla normativa primaria.

L’Autorità condivide invece il suggerimento di specificare che l’intervento degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente sia sempre fondato su una specifica autorizzazione rilasciata da un singolo autore o AIE, sulla base di un formale mandato. Per ragioni di maggiore comprensione, si è ritenuto di inserire la precisazione di cui al comma 2, prevedendo la possibilità di presentare l’istanza “conferendo una apposita procura ad un organismo di gestione collettiva, ad una entità di gestione indipendente, ad un’associazione di categoria o ad un procuratore”. In particolare, l’aggiunta di un procuratore consente la presentazione dell’istanza a qualunque soggetto munito di specifica procura.

Infine, nell’ipotesi in cui l’autore o l’AIE intenda azionare la procedura di risoluzione delle controversie per il tramite di un organismo di gestione collettiva o entità di gestione indipendente, ovvero di una associazione di categoria, si ritiene opportuno chiarire che sia necessario il conferimento di apposita procura, in ossequio a quanto disposto dal comma 2 dell’art. 110-sexies LDA. In merito alla richiesta di prevedere che la procura richiesta per la presentazione dell’istanza sia conferita mediante atto pubblico o con scrittura privata autenticata, si è ritenuto di mantenere entrambe le modalità di conferimento di apposita procura. Tale formulazione è infatti coerente con quella dell’art. 83 del Codice di procedura civile. Si sottolinea che la formulazione lascia impregiudicata la facoltà per il soggetto che la richiede di optare per la modalità che predilige.

Nello specificare le modalità con le quali è possibile delegare ad un terzo la presentazione dell’istanza, l’Autorità ritiene di aver dato attuazione al secondo comma dell’art. 110- sexies LDA, a mente del quale “la procedura di risoluzione della controversia (…) può essere avviata anche dagli organismi rappresentativi degli autori e degli artisti interpreti o esecutori, su richiesta specifica” di uno o più autori o AIE.

Ciononostante, poiché, ai sensi dello stesso art. 110-sexies LDA, la controversia può essere promossa “da ciascuna delle parti”, e dunque anche da cessionari, licenziatari e sublicenziatari dei diritti, e poiché anche a questi ultimi viene ovviamente, garantita la facoltà di ricorrere ad un procuratore di qualsiasi natura si ritiene di ampliare l’ambito soggettivo di applicazione del comma 2 dell’articolo in discorso, in modo da ricomprendere tutti i soggetti di cui al comma 1. Lo stesso ragionamento è applicato al successivo art. 13.

 

Articolo 13
(Sulle controversie in materia di meccanismo di adeguamento contrattuale)

 

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Alcuni soggetti (<omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>) ritengono, in coerenza con quanto proposto per l’art. 5, co. 1 e per l’art. 12, opportuno specificare che l’intervento degli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente debba essere sempre autorizzato da un singolo autore o artista interprete esecutore sulla base di una specifica autorizzazione a rappresentarli in un caso specifico attraverso un formale mandato.

Un altro soggetto (<omissis>), ritenendo eccessivamente oneroso il conferimento di un mandato tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata, propone che l’autografia dell’autore o dell’AIE sia sottoscritta anche dal legale rappresentante dell’organismo di gestione collettiva o dell’entità di gestione indipendente analogamente alla procedura prevista per la procura alle liti, autenticata dai difensori.

Un soggetto (<omissis>) propone di chiarire che il provvedimento dell’Autorità sulle controversie attinenti al meccanismo di adeguamento contrattuale (articoli 13-16 dello Schema), ove non accettato da entrambe le parti, non impedisce l’ulteriore vaglio del giudice civile.

Un altro soggetto (<omissis>) suggerisce di estendere agli organismi rappresentativi di autori e AIE la possibilità di presentare l’istanza all’Autorità nel caso in cui insorgano controversie in materia di meccanismo di adeguamento contrattuale.

Un soggetto (<omissis>) suggerisce di estendere all’avente causa la possibilità di rivolgersi all’Autorità e di prevedere, nel caso vi siano più aventi causa, che ciascuno possa presentare la relativa istanza disgiuntamente dagli altri. Il medesimo soggetto suggerisce, inoltre, di includere le associazioni di categoria degli AIE, ovvero i procuratori, tra i soggetti cui conferire il mandato per presentare l’istanza in commento all’Autorità.

 

Osservazioni dell’Autorità

In merito alla proposta di rendere obbligatorio, ai fini della presentazione dell’istanza all’Autorità, il conferimento di uno specifico mandato qualora l’autore artista interprete esecutore intenda avvalersi di organismi di gestione collettiva o di entità di gestione indipendente, l’Autorità, come già osservato, condivide il suggerimento.

In merito alla proposta di prevedere che il conferimento di un mandato sia sottoscritto anche dal legale rappresentante dell’organismo di gestione collettiva o dell’entità di gestione indipendente, l’Autorità ritiene di non accogliere la richiesta, in quanto eccesiva.

In merito alla richiesta di prevedere che la procura richiesta per la presentazione dell’istanza sia conferita mediante atto pubblico o con scrittura privata autenticata, l’Autorità ritiene di mantenere entrambe le forme, rimandando a quanto già detto in merito all’art. 12 della presente Delibera.

In merito alla richiesta di specificare che la definizione della controversia relativa all’adeguamento contrattuale non impedisca l’ulteriore vaglio del giudice civile nel caso in cui il provvedimento non sia accettato da entrambe le parti, l’Autorità non accoglie la proposta osservando che il proprio provvedimento costituisce un titolo immediatamente esecutivo non soggetto ad accettazione delle parti. Resta, invece, salva la possibilità per ciascuna delle parti azionare il ricorso avverso il provvedimento di risoluzione.

Sulla possibilità di includere anche gli aventi causa tra i soggetti che possono presentare l’istanza in commento, l’Autorità accoglie la relativa proposta e consente che la stessa possa essere presentata anche disgiuntamente nel caso vi siano più aventi causa.

L’Autorità, infine, concorda, come già per l’art.12, con la richiesta di prevedere che l’istante possa farsi rappresentare, previo rilascio di apposita procura, da un’associazioni di categoria nonché da qualsiasi procuratore.

Articolo 14
(Istanze di definizione delle controversie)

 

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Un soggetto (<omissis>) propone di prevedere la possibilità di firmare l’istanza in oggetto anche mediante firma olografa (e non solo digitale) con allegato il documento di identità, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del DPR n. 445/2000.

Alcuni soggetti (<omissis>, <omissis>) propongono di prevedere che l’ipotesi di impossibilità di azionare il procedimento in oggetto non solo qualora per il medesimo oggetto e tra le stesse parti sia pendente un procedimento dinanzi all’autorità giudiziaria, ma anche nell’ipotesi in cui vi sia un procedimento di mediazione, conciliazione o negoziazione assistita.

 

Osservazioni dell’Autorità

Quanto alla proposta di prevedere che l’istanza di definizione delle controversie in commento possa essere sottoscritta con firma olografa allegando il documento di identità, l’Autorità ritiene che essendo previsto un modulo specifico per la presentazione delle istanze – riguardanti sia le controversie in merito agli obblighi di informazione e comunicazione, sia quelle in merito all’adeguamento contrattuale – le questioni di ordine pratico relative alle informazioni da inserire sono interamente rimandate a tale modello.

L’Autorità condivide, inoltre, la richiesta di estendere l’ipotesi di improcedibilità dell’istanza anche ai casi in cui per il medesimo oggetto e tra le stesse parti sia stata già presentata una richiesta di mediazione, conciliazione o negoziazione assistita, purché ciò sia avvenuto prima della presentazione dell’istanza presso Agcom ai sensi del presente Regolamento.

Tuttavia, appare opportuno prevedere che l’Autorità si riservi di sospendere il procedimento nel caso in cui una parte abbia promosso un’azione giudiziaria, ovvero una conciliazione, mediazione o negoziazione assistita che riguardino lo stesso oggetto per il quale è stata presenta la controversia ad Agcom. A tal fine, l’Autorità, nel valutare la sospensione, terrà conto del contesto, onde evitare che eventuali altre azioni siano state intraprese con scopi strumentali o dilatori.

 

Articolo 15
(Avvio della procedura)

 

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Un soggetto (<omissis>) propone di chiarire che i termini indicati nell’articolo si riferiscono a giorni lavorativi.

Alcuni soggetti (<omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>e <omissis>) ritenendo che il termine per la presentazione delle memorie e dei documenti di controparte sia troppo breve, propongono di estenderlo a trenta giorni, rispetto ai quindici proposti nello Schema di regolamento. Suggeriscono, inoltre, di prevedere che la contro-parte possa chiedere una proroga del termine predetto laddove investita da più istanze o da un’istanza multipla presentata da un OGC o un EGI da parte di più autori, artisti, interpreti o esecutori. Alcuni dei medesimi soggetti (<omissis>e <omissis>) propongono di estendere, rispettivamente a quindici e venti giorni, anche il termine di dieci giorni proposto nello Schema di regolamento per la presentazione delle memorie di replica da parte dell’istante.

Un altro soggetto (<omissis>) propone di ampliare ad almeno dieci giorni, il termine di sette giorni previsto dallo Schema di regolamento, per l’invio della comunicazione relativa all’eventuale convocazione dell’udienza di discussione da parte del responsabile del procedimento

 

Osservazioni dell’Autorità

Con riferimento alla durata complessiva del procedimento, si precisa che tutti i termini sono riferiti ai giorni lavorativi, a seguito dell’introduzione del nuovo articolo 24 del Regolamento.

In merito alla proposta di innalzare i termini previsti per la presentazione delle memorie e dei documenti di controparte, delle memorie di replica da parte dell’istante nonché dell’invio della comunicazione inerente all’eventuale convocazione dell’udienza di discussione, l’Autorità ritiene di specificare che tali termini saranno precisati nella comunicazione di avvio, fermo restando tale termine non potrà essere inferiore a 20 giorni, decorrenti dalla data della comunicazione, e che il procedimento de quo deve concludersi nel termine di novanta giorni.

 

Articolo 16
(Provvedimento di definizione della controversia)

 

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Alcuni soggetti (<omissis>, <omissis>) suggeriscono di non pubblicare sul sito web dell’Autorità il provvedimento di definizione della controversia.

Un altro soggetto (<omissis>) ritiene opportuno chiarire la natura del provvedimento di definizione della controversia afferente al meccanismo di adeguamento contrattuale (art. 13). In particolare, suggerisce di chiarire se il provvedimento ha carattere vincolante tra le parti, ritenendo che tale chiarimento rafforzerebbe la certezza degli operatori e del mercato. Osserva, al riguardo, che il provvedimento dell’Autorità non dovrebbe essere vincolante per le parti nel senso che non dovrebbe rivestire la natura di decisione amministrativa né passare in giudicato o costituire un titolo esecutivo.

Un soggetto (<omissis>) suggerisce di chiarire che il provvedimento di definizione delle controversie (artt. 12 e 13) non ha carattere vincolante né è immediatamente esecutivo e che necessiti di un’accettazione di tutte le parti coinvolte in assenza della quale rimarrebbe salva la facoltà di adire l’autorità giudiziaria.

Un altro soggetto (<omissis>) suggerisce di specificare il relativo contenuto del provvedimento di definizione della controversia, tanto con riferimento alla trasmissione delle informazioni richieste (tra cui i rendiconti) che con riferimento all’ordine di corrispondere quanto stabilito in termini di compenso.

Un soggetto (<omissis>) suggerisce che l’Autorità, nel determinare le somme eventualmente dovute, tenga conto anche del comportamento tenuto dalle parti riconoscendo, altresì, il rimborso delle spese necessarie e giustificate per l’espletamento della procedura, liquidate secondo criteri di equità.

 

Osservazioni dell’Autorità

In merito alla proposta di non pubblicare sul sito web dell’Autorità il provvedimento di definizione della controversia, si osserva che detta pubblicazione è un obbligo di legge e dunque la richiesta non può essere accolta.

Per quanto concerne la richiesta di specificare che la natura del provvedimento di definizione della controversia non rivesta carattere vincolante tra le parti, Agcom osserva che la stessa non possa trovare accoglimento in quanto il legislatore (art. 2, comma 24, lett. b) della L. 481/1995) ha previsto che tutti i provvedimenti di risoluzione delle controversie in capo all’Autorità costituiscano un titolo esecutivo vincolante tra le parti e che non necessita di alcuna accettazione delle parti. Al riguardo, si ribadisce che resta in ogni caso fatta salva la possibilità di azionare il ricorso in via amministrativa avverso detto provvedimento.

In merito alla proposta di specificare il relativo contenuto del provvedimento di definizione della controversia, tanto con riferimento alla trasmissione delle informazioni richieste (tra cui i rendiconti) che con riferimento all’ordine di corrispondere quanto stabilito in termini di compenso, l’Autorità osserva che la definizione della controversia non necessariamente si tradurrà in un ordine; al riguardo, è opportuno notare che in ragione delle evidenze raccolte dall’Autorità durante il relativo procedimento l’esito dello stesso si può tradurre anche in un rigetto delle doglianze sollevate ovvero in un accoglimento totale o parziale. In quest’ultima fattispecie, l’Autorità ritiene accoglibile quanto suggerito da alcuni soggetti di specificare nel regolamento il contenuto dell’eventuale ordine afferente agli obblighi informativi ovvero l’adeguamento contrattuale di cui agli articoli 110-quater e 110-quinquies LDA.

In merito alla richiesta di prevedere, nella determinazione delle controversie in oggetto, anche il rimborso delle spese necessarie e giustificate per l’espletamento della procedura, Agcom osserva di non avere ricevuto tale potere da parte del legislatore e, dunque, di non poter accogliere la richiesta.

 

Capo V
Determinazione del compenso in caso di difetto di accordo tra le parti

Articolo 17
(Sulle controversie per la definizione di un compenso adeguato e proporzionato per gli autori e gli artisti, interpreti o esecutori)

 

Comma 1

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Un soggetto (<omissis>) propone una riformulazione del titolo dell’articolo per renderlo più chiaro e coerente rispetto all’effettiva attività svolta da Agcom per la determinazione del compenso per gli autori e gli artisti, interpreti o esecutori in caso di difetto di accordo tra le parti.

Un soggetto (<omissis>) rileva l’opportunità di chiarire che la procedura di cui all’articolo 17 non riguarda le procedure negoziali cd di “secondo livello”, che insorgano tra OGC e organismi di rappresentanza di categorie di utilizzatori, in quanto la relativa definizione è meramente facoltativa e l’eventuale contratto non riguarda la concessione di una licenza.

Alcuni soggetti (<omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>) suggeriscono di specificare che la procedura di cui all’articolo 17 possa essere azionata da parte degli OGC e EGI esclusivamente a fronte di uno specifico mandato loro conferito. Inoltre, ritengono che detta procedura debba avvenire nel rispetto di eventuali accordi tra i titolari dei diritti di cui sopra e le loro controparti, per l’utilizzo di opere e di altri materiali protetti e non già oggetto di cessioni.

Un soggetto (<omissis>), in particolare, chiede di specificare che la procedura di cui all’articolo 17 possa essere azionata direttamente anche dagli artisti, interpreti o esecutori.

 

Osservazioni dell’Autorità

Con riferimento all’ambito soggettivo di applicazione dell’intero Capo V, appare opportuno in primo luogo constatare che le procedure di determinazione del compenso in difetto di accordo tra le parti per le quali è previsto un potere di intervento dell’Autorità riguardano, nella sostanza, quattro tipologie di compensi: equa remunerazione per il noleggio spettante agli autori (art. 18-bis, comma 5, LDA), equa remunerazione per il noleggio spettante agli AIE (art. 80, comma 2, lett. f), LDA), compenso adeguato e proporzionato per gli autori di opere cinematografiche e assimilate (art. 46-bis, commi 1-3, LDA) e compenso adeguato e proporzionato per gli AIE che nell’opera cinematografica e assimilata, ivi inclusa l’opera teatrale trasmessa, sostengono una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista comprimario (art. 84, commi 2 e 3, LDA). Pertanto, da un lato, il compenso per il diritto di noleggio riguarda tutti gli autori e gli AIE, mentre, dall’altro, il compenso per l’utilizzazione di opere cinematografiche ed assimilate è circoscritto ad autori ed AIE di queste ultime.

L’Autorità conviene che i compensi menzionati nei suddetti articoli non costituiscono l’oggetto di una licenza, bensì sono oggetto di accordi da stipularsi tra i titolari dei diritti e l’utilizzatore o da coloro che esercitano i diritti di sfruttamento di un’opera.

In tutti i casi, appare utile rimarcare che l’intervento dell’Autorità concerne la mancanza di un accordo da raggiungere tra le categorie interessate, con un rinvio al regolamento per l’esecuzione della legge sul diritto d’autore (di cui al RD 8 maggio 1942, n. 1369). Appare per questa ragione necessario escludere che la procedura possa essere azionata direttamente anche dagli artisti, interpreti o esecutori.

Ciò detto, non appare necessario sottolineare che l’azione delle collecting debba avvenire su specifico mandato, in quanto, per definizione (si veda in tal senso l’art. 2, comma 1, del Decreto), l’OGC ha come finalità unica o principale la gestione di diritto d’autore o diritti connessi per conto di più di un titolare di tali diritti ed a vantaggio collettivo di questi ultimi. Tuttavia, appare altrettanto evidente che la negoziazione di tutti i diritti, inclusi quelli a compenso, debba avvenire per conto del titolare che ha conferito un mandato. In questo senso, non possono essere ricomprese le associazioni di categoria che non sono costituite nella forma di organismo di gestione collettiva prevista dal Decreto.

Sebbene chiaramente il compenso possa essere negoziato nell’ambito di negoziazioni individuali, purché la misura della determinazione sia equa, come del resto da prassi ampiamente consolidata nel settore negli accordi tra <omissis>o altri OGC e singoli utilizzatori, si sottolinea che tale compenso può essere determinato anche da accordi collettivi (ad uno di essi fa per altro riferimento uno dei pochi precedenti in materia, con la decisione del collegio Alpa, Lacchini e Cipriani del 24 settembre 2013, secondo la previgente procedura prevista dall’art. 4 del d.lgs.lgt. 20 luglio 1945, n. 440).

 

Commi 2 e 3

Un soggetto (<omissis>) non condivide alcuni dei parametri indicati nell’art. 8, che avrebbero ricadute anche su questo articolo, in quanto qualsiasi negoziazione avviata con gli utilizzatori sarebbe viziata in partenza poiché la rappresentatività (come intesa dall’art. 8) degli organismi di gestione collettiva diversi dal soggetto dominante ne minerebbe l’autonomia e la capacità contrattuale condizionando a loro svantaggio la negoziazione.

Diversi soggetti (<omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>) propongono di eliminare il comma 2.

Un altro soggetto (<omissis>) osserva che lo Schema di regolamento sottoposto a consultazione pubblica, non tenendo conto dell’autonomia e della capacità negoziale nonché della libertà contrattuale delle parti fissate dalla legge, per la determinazione del compenso da parte dell’Autorità e per le negoziazioni tra le parti, introduce sostanzialmente – rispetto ai criteri già previsti dalla Direttiva Copyright – il nuovo criterio della rappresentatività legata al fatturato degli ultimi tre anni, il che equivale ad introdurre delle restrizioni e dei condizionamenti alla modalità con cui devono svolgersi le negoziazioni tra OGC e Utilizzatori non previsti né dalla legge 633/41, né dal D.L. n.177/2021, né da altre norme.

Il medesimo soggetto rappresenta altresì che gli articoli della LDA su cui si fonda la competenza dell’Autorità a definire le controversie di cui all’articolo in commento attribuiscono all’Autorità unicamente il compito di stabilire le procedure attraverso cui chiedere la definizione del compenso in caso di mancato accordo e non anche quello di predefinire i criteri addirittura per i negoziati tra le parti.

Viene, inoltre, fatto rilevare che il comma 2, operando un rinvio ai criteri di cui agli artt. 7 e 8 del Regolamento, non solo risulterebbe contrario a quanto previsto dalla legge di liberalizzazione e dalla direttiva europea (riconoscendo di fatto compensi più alti agli OGC ex monopolisti e più consolidati) ma favorirebbe l’adesione degli aventi diritto a questi ultimi ostacolando viceversa l’adesione degli aventi diritto ai nuovi OGC ed a quelli meno consolidati (ripercuotendosi anche sui compensi degli aventi diritto già rappresentati da questi ultimi), “ingessando” le attuali posizioni dominanti di mercato e dei compensi degli aventi diritto.

Un soggetto (<omissis>) propone di eliminare dal comma 2 il riferimento all’articolo 7 e di limitare il richiamo all’articolo 8 del regolamento specificando solo di prendere in considerazione le valutazioni elaborate dall’Autorità in luogo dei criteri ivi previsti.

Un soggetto (<omissis>) ritiene utile chiarire la natura del provvedimento Agcom o, quantomeno, precisare che le parti hanno la facoltà di rivolgersi al giudice civile ove esse non concordino con i criteri formulati dall’Autorità.

Per ciò che riguarda il comma 3, Diversi soggetti (<omissis>, <omissis>, <omissis>) ritengono che, onde evitare qualunque tipo di confusione ed indurre a ritenere che sono ricompresi anche altri diritti, il riferimento agli articoli citati (nel comma 3) dovrebbe essere più puntuale chiarendo, come già rappresentato per analoghe previsioni del regolamento che si tratti di un intervento di mediazione dell’Autorità.

Secondo un soggetto (<omissis>), l’intervento dell’Autorità, su richiesta delle parti, nelle negoziazioni per la definizione di un compenso adeguato e proporzionato deve essere consentito per tutti i diritti previsti dalla LDA, compresi i diritti degli autori di opere musicali.

 

Osservazioni dell’Autorità

Avuto riguardo della proposta di eliminare il comma 2, l’Autorità ritiene di non accoglierla in quanto quello della rappresentatività degli OGC appare un aspetto ineludibile laddove sia l’Autorità a dover determinare il compenso. Con il rimando effettuato nel comma in commento, si è voluto precisare che l’orientamento dell’Autorità è quello di considerare la effettiva rappresentatività degli OGC nella determinazione del compenso, al fine di assicurarne l’equità e la proporzionalità. In tal senso, avendo stabilito che i criteri per la misurazione della rappresentatività non devono fare riferimento al fatturato dell’OGC, bensì all’effettivo utilizzo del repertorio amministrato, si ritiene che il principio affermato al comma di cui si discorre non sia idoneo a creare né tantomeno ad accentuare posizioni consolidate nel mercato della gestione collettiva del diritto d’autore e dei diritti connessi.

Non è, invece, accoglibile la richiesta avanzata da più soggetti di specificare che la procedura di cui al Capo V del Regolamento debba essere intesa come mediazione, in quanto ai sensi delle corrispondenti previsioni normative introdotte dal decreto legislativo 177/2021 l’Autorità, in caso di difetto di accordo tra le parti, è chiamata non a favorire il raggiungimento di una intesa ma a definire con proprio provvedimento il compenso dovuto agli autori e agli artisti, interpreti o esecutori.

 

Articolo 18
(Avvio della procedura)

 

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Un soggetto (<omissis>) suggerisce di chiarire la formulazione del primo comma dell’art. 18 esplicitando la competenza dell’intervento dell’Autorità ai soli contratti di licenza tra OGC e diretto utilizzatore. Al riguardo, osserva che, nelle ipotesi in cui l’Autorità venga chiamata ad intervenire in procedimenti di negoziazione di secondo livello, ossia tra OGC ed enti rappresentativi di categorie di utilizzatori, sia opportuno prevedere la non applicazione dell’art. 21 dello Schema. In ogni caso, suggerisce di prevedere l’intervento dell’Autorità, esclusivamente a fronte di un’istanza congiunta delle parti interessate, ai fini della certificazione dell’equità delle tariffe inserite in un accordo quadro tra <omissis>o OGC e un’organizzazione rappresentante di categoria di utilizzatori.

Alcuni soggetti (<omissis>, <omissis>, <omissis>) suggeriscono di specificare che l’intervento in parola sia di mediazione.

 

Osservazioni dell’Autorità

Con riferimento alla proposta di prevedere l’estensione della firma olografa unitamente a quella digitale si rimanda alle considerazioni svolte per l’art. 14.

Parimenti, come già rilevato, non è accoglibile la richiesta avanzata da più soggetti di specificare che la procedura di cui al Capo V del regolamento debba essere intesa come mediazione per le ragioni sopra illustrate.

Riguardo alla possibilità di promuovere la procedura nel caso di precedente ricorso all’autorità giudiziaria, ovvero allorché, nel corso del procedimento, una parte si sia rivolta all’autorità, si ritiene necessario che la Direzione competente effettui una valutazione circa l’identità soggettiva ed oggettiva del procedimento giurisdizionale, al fine di sospendere totalmente o parzialmente la procedura.

 

Articolo 19
(Trasmissione dell’istanza alla parte convenuta)

 

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Alcuni soggetti (<omissis>, <omissis>, <omissis>), ritengono che il ruolo dell’Autorità all’interno dello Schema di regolamento oggetto di consultazione debba essere sempre di mediazione.

Un soggetto (<omissis>) propone di ampliare il termine previsto dallo Schema di regolamento (da venti giorni a sessanta) entro cui la parte convenuta deve comunicare all’Autorità e alla parte istante le informazioni e formulare la propria proposta economica di compenso.

 

Osservazioni dell’Autorità

In merito alla proposta di ampliare i termini entro cui la parte convenuta deve comunicare all’Autorità e alla parte istante le informazioni e formulare la propria proposta economica di compenso si ritiene opportuno mantenere quanto già previsto in funzione dei termini complessivi previsti per la conclusione del procedimento. Inoltre, si osserva che l’Autorità può, in ogni caso, richiedere un’integrazione delle informazioni trasmesse ove ritenuto necessario e che tale richiesta sospende i termini del procedimento.

Parimenti, come già rilevato, non è accoglibile la richiesta avanzata da più soggetti di specificare che la procedura di cui al capo V del Regolamento debba essere intesa come mediazione per le ragioni sopra illustrate.

Al fine di poter disporre di tutte le informazioni necessarie alla definizione del compenso da parte dell’Autorità, si rende opportuno specificare che, nel caso in cui si rendano necessari approfondimenti istruttori, i termini del procedimento si intendono sospesi per un massimo di trenta giorni, ovvero, nel caso di richieste di informazioni alle parti, sino alla ricezione di quanto richiesto, comunque entro il predetto termine temporale.

 

Articolo 20
(Convocazione delle parti)

 

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Alcuni soggetti (<omissis>, <omissis>e <omissis>), ritengono che il ruolo dell’Autorità all’interno dello Schema di regolamento oggetto di consultazione debba essere sempre di mediazione.

Due soggetti (<omissis>e <omissis>) suggeriscono, inoltre, di ampliare il termine previsto per ciascuna delle parti per formulare indicazioni o proposte integrative successivamente all’incontro. Uno soggetto (<omissis>) in particolare propone di concedere alle parti un tempo maggiore per l’elaborazione di proposte che possano scaturire da elementi nuovi emersi nel corso dell’incontro.

 

Osservazioni dell’Autorità

In merito alla proposta di prevedere espressamente che il ruolo di Agcom in questo contesto sia quello di mediazione, si rinvia a quanto già sopra illustrato.

Relativamente, invece, alla richiesta di ampliare i termini previsti per ciascuna delle parti per formulare indicazioni o proposte integrative successivamente all’incontro si rileva, come già anticipato, che l’Autorità intende chiarire in primis che detti termini afferiscono esclusivamente ai giorni lavorativi, come previsto dal nuovo art. 24 del Regolamento. Inoltre, in parziale accoglimento di quanto osservato da alcuni soggetti, si precisa che i termini per la presentazione di memorie e di eventuali successive integrazioni verrà indicato nella comunicazione di avvio del procedimento.

 

Articolo 21
(Determinazione del compenso)

 

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Alcuni soggetti (<omissis>, <omissis>, <omissis>) ritengono che il ruolo dell’Autorità all’interno dello Schema di regolamento oggetto di consultazione debba essere sempre di mediazione.

Due soggetti (<omissis> e <omissis>) non condividono il riferimento ai criteri indicati agli artt. 7 e 8 dello Schema di regolamento ai fini della determinazione del compenso da parte dell’Autorità nel caso di mancato accordo tra organismi di gestione collettiva e utilizzatori in merito alla definizione di un compenso equo e proporzionato per gli autori e gli artisti, interpreti o esecutori.

In particolare, un soggetto (<omissis>) non condivide alcuni dei parametri indicati nell’art.8 in quanto se l’Organo collegiale nel valutare la congruità di una proposta economica si limitasse ad applicare o si facesse condizionare da tali parametri, oltre a non valorizzare correttamente le proposte economiche avanzate dalla collecting determinerebbe uno scenario in cui la collecting diversa dall’operatore dominante si vedrebbe di fatto costretta ad accettare proposte non satisfattive e sicuramente ben al di sotto delle legittime aspettative.

Un altro soggetto (<omissis>), ritenendo che i criteri indicati agli artt. 7 e 8 dello Schema di regolamento siano criteri “nuovi”, che non presentano alcun collegamento con le prestazioni degli aventi diritto nelle diverse programmazioni degli utilizzatori ma sono semplicemente connessi con i soggetti che rappresentano gli interessi degli aventi diritto, propone di riportare la determinazione del compenso ai criteri previsti dalla Direttiva Copyright. <omissis> suggerisce pertanto di eliminare dal comma 2 dell’articolo 21 il riferimento agli artt. 7 e 8, facendo invece riferimento ai criteri indicati nel Considerando 73 della Direttiva Copyright, analogamente a quanto proposto con riferimento al comma 2 dell’art. 17.

Un soggetto (<omissis>) propone di specificare che la determinazione dell’Organo Collegiale è ispirata ai principi di equità di condizioni, ragionevolezza e non discriminazione.

 

Osservazioni dell’Autorità

In merito alla proposta di alcuni soggetti di chiarire il ruolo dell’Autorità sia quello di mediazione, si rinvia a quanto già illustrato sopra.

Relativamente poi alla proposta di alcuni soggetti di eliminare il riferimento al rimando ai criteri di cui agli articoli 7 e 8 si osserva che l’Autorità è chiamata a definire la controversia instaurata tra le parti. Pertanto, nella fase decisionale, in prima istanza, prenderà in considerazione ciascuna delle proposte formulate dalle parti. In subordine, nell’ipotesi i cui non reputi congrua nessuna delle due proposte, determina con proprio provvedimento il compenso specificando i parametri di quantificazione e le relative modalità di calcolo. In quest’ultimo caso per la determinazione potrà essere utile prendere in considerazione anche ma non necessariamente i criteri di cui agli articoli 7 ed 8 validi per tutte le collecting presenti sul mercato.

Infine, l’Autorità ritiene accoglibile la proposta di specificare che la determinazione dell’Organo collegiale sia ispirata ai principi di equità di condizioni, ragionevolezza e non discriminazione.

 

Capo VI
Vigilanza e controllo

Articolo 22
(Vigilanza sull’adempimento degli obblighi di comunicazione e di informazione)

 

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Due soggetti (<omissis>, <omissis>) ritengono che l’Autorità dovrebbe prendere in considerazione l’introduzione di un percorso più graduale e flessibile per i nuovi entranti verso la piena ottemperanza delle norme in materia di obblighi di informazione e comunicazione di cui all’art. 5. Osservano, infatti, che i nuovi entranti incontrano già notevoli difficoltà nell’entrare in uno scenario già competitivo (ad esempio, non godono di economie di scala in virtù del numero di spettatori/abbonati, con ciò fronteggiando un rischio commerciale più elevato, non dispongono ancora di rapporti contrattuali con tutti gli OGC ed EGI), rilevando che gli obblighi previsti rischiano concretamente di produrre un aumento di costi, anche amministrativi, tali da costituire un’ulteriore barriera all’entrata. In considerazione di ciò, uno dei due soggetti (<omissis>) propone che gli obblighi di cui all’articolo 5 per i nuovi servizi di media audiovisivi, disponibili a far data dal 1° gennaio 2022, si applichino a partire dalla fine del secondo anno dalla data di lancio del servizio.

Altri due soggetti (<omissis>, <omissis>) propongono di chiarire che l’esercizio dei poteri ispettivi dell’Autorità, richiamati al comma 2, è finalizzato unicamente alla verifica dell’ottemperanza (o meno), da parte dell’utilizzatore, degli obblighi informativi previsti all’art. 5 del Regolamento.

 

Osservazioni dell’Autorità

In merito alla proposta di prevedere un diverso termine per i soggetti nuovi entranti con riferimento alla procedura di vigilanza sull’adempimento degli obblighi di comunicazione e di informazione l’Autorità non ritiene accoglibile quanto richiesto in considerazione del fatto che si tratta di obblighi di legge generali, già in essere in capo ai soggetti operanti nei settori di riferimento.

Infine, l’Autorità ritiene accoglibile la proposta di chiarire che le attività ispettive siano svolte unicamente ai fini della verifica dell’ottemperanza, da parte dell’utilizzatore, degli obblighi informativi previsti all’art. 5 del Regolamento.

 

Articolo 23
(Sanzioni)

 

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

In linea generale, alcuni soggetti (<omissis>, <omissis>, <omissis>), propongono la possibilità di prevedere una graduazione degli interventi sanzionatori previsti dall’art. 23, anche limitata nel tempo, considerati i molti nuovi meccanismi introdotti.

Altri soggetti (<omissis>, <omissis>e <omissis>), con sfumature diverse, rilevano sostanzialmente che l’imposizione di sanzioni non trova fondamento nella Direttiva oggetto di implementazione ed è contraria al diritto dell’Unione, in quanto sproporzionata, irragionevole, discriminatoria. Muovendo da questa premessa, e pur nella consapevolezza che l’art. 23 riproduce il dettato della norma primaria, uno di essi (<omissis>) ritiene comunque opportuno portare all’attenzione dell’Autorità tale criticità, anche ai fini di una eventuale segnalazione al Governo in tal senso; un altro (<omissis>) chiede all’Autorità di valutare l’opportunità di disapplicare l’art. 110-quater, comma 4, LDA e in ogni caso di formulare una segnalazione al Governo circa la sua legittimità; un altro ancora (<omissis>) ritiene che la sanzione prevista dall’art. 23 debba in ogni caso essere limitata all’importo massimo di 150.000 euro, ai sensi dell’art. 32 del decreto legislativo n. 234/2012 (che disciplina le sole sanzioni che il Governo era autorizzato a introdurre).

Un soggetto (<omissis>) reputa che il limite massimo della sanzione irrogabile pari all’1% del fatturato della società, anche straniera, sia da intendersi riferito esclusivamente ai ricavi generati in Italia.

Un soggetto (<omissis>) osserva che l’art. 110-quater, comma 4, LDA non distingue tra le varie violazioni, prevedendo un’unica sanzione fino all’1% del fatturato laddove vengano inadempiuti gli obblighi di comunicazione e informazione previsti dai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo (che prevedono le medesime ipotesi previste nei co. 1, 2 e 3 dell’art. 23).

 

Osservazioni dell’Autorità

In merito alla proposta di prevedere una graduazione delle sanzioni limitata nel tempo in funzione dei nuovi meccanismi introdotti, l’Autorità osserva che trattandosi di obblighi di legge non sia possibile comprimere tali previsioni in senso diverso a quanto previsto.

Relativamente alla richiesta avanzata da un soggetto di specificare che il limite massimo della sanzione irrogabile, pari all’1% del fatturato della società, anche straniera, sia da intendersi riferito esclusivamente ai ricavi generati in Italia, si osserva che non è possibile per l’Autorità limitare quanto previsto per legge.

Infine, in merito alla proposta di estendere l’ambito di intervento dell’Autorità anche al comma 3 dell’articolo 5 del Regolamento le ipotesi di violazione degli obblighi informativi sanzionabili ai sensi dell’articolo in commento, secondo quanto previsto dall’articolo 110-quater, comma 4, LDA, l’Autorità ritiene chiarire che le sanzioni riguardo le violazioni dell’intero articolo 5 per quanto applicabile compatibilmente per quanto previsto dall’articolo 110-quater, comma 4 LDA.

 

Capo VII
Disposizioni Finali

Articolo 25
(Comunicazioni all’Autorità)

 

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Un soggetto (<omissis>) ritiene opportuno uniformare l’articolo 25 con gli artt. 14, comma 1, e 18, comma 1, relativamente all’utilizzo della posta elettronica certificata per comunicare con l’Autorità o per ricevere le informazioni. Laddove invece la scelta dovesse ricadere sull’utilizzo della posta elettronica ordinaria (opzione preferita dal soggetto) ritiene che tale possibilità debba essere estesa a qualsiasi tipo di comunicazione da e verso l’Autorità, a prescindere dallo scopo.

Un altro soggetto (<omissis>) propone l’aggiunta di un ulteriore articolo che specifichi che i giorni indicati nel Regolamento si intendono come giorni lavorativi.

 

Osservazioni dell’Autorità

Al riguardo, si osserva che l’Autorità ha comunque proceduto a uniformare le modalità di comunicazione, individuando la PEC come strumento di comunicazione principale, ma non esclusivo, in ragione dell’esistenza di soggetti sovranazionali sprovvisti di tale strumento.

Infine, l’Autorità, in parziale accoglimento di quanto proposto, ha ritenuto di precisare che i termini regolamentari sono da intendersi riferiti a giorni lavorativi, introducendo all’uopo, l’art. 24 del Regolamento.

 

RITENUTO pertanto che, a seguito dei rilievi e delle osservazioni formulati nell’ambito della consultazione da parte dei soggetti intervenuti, debbano essere accolte, nei limiti e per le ragioni sopra espresse, le conseguenti modifiche e integrazioni allo schema di linee guida e allo Schema di regolamento posti in consultazione;

UDITA la relazione del Commissario Capitanio, relatore ai sensi dell’art. 31 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

 

DELIBERA

Articolo unico

1. È approvato il “Regolamento recante attuazione degli articoli 18-bis, 46-bis, 80, 84, 110-ter, 110-quater, 110-quinquies, 110-sexies, 180-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 come novellata dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177”, di cui all’allegato A alla presente delibera.

2. È altresì approvato l’allegato tecnico (Allegato B) recante indicazioni operative ai fini dell’attuazione del calcolo della rappresentatività degli organismi di gestione collettiva di cui agli artt. 7 e 8 del Regolamento.

3. Gli allegati A e B costituiscono parte integrante e sostanziale del presente

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web dell’Autorità ed entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 17 aprile 2024

 

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Massimiliano Capitanio

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba

 

Allegato A

Allegato tecnico

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