PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER L’INFORMAZIONE E L’EDITORIA
DECRETO RECANTE LE DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER LA FRUIZIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI AGLI ARTICOLI 3, 5 E 6 DEL D.P.C.M. 10 AGOSTO 2023 AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMI 375 – 377, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 234 (FONDO STRAORDINARIO PER GLI INTERVENTI DI SOSTEGNO ALL’EDITORIA)
(pubblicato nel sito del DIE della PCM il 5 luglio 2024)
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, ed in particolare l’art. 30, concernente le competenze del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, come modificato dall’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 luglio 2023 e dal decreto del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega in materia di editoria e prodotti editoriali, informazione e comunicazione del Governo in data 2 ottobre 2023;
VISTA la legge 30 dicembre 2021 n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;
VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 375, della medesima legge n. 234 del 2021, che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il “Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria”, di seguito denominato “Fondo”, con dotazione pari a 90 milioni di euro per l’anno 2022 e di 140 milioni di euro per l’anno 2023;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 1, comma 376, della sopra citata legge n. 234 del 2021, il Fondo è destinato ad incentivare gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all’innovazione tecnologica e alla transizione digitale, l’ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media, nonché a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali e a sostegno della domanda di informazione;
VISTO il D.P.C.M. 10 agosto 2023, emanato di concerto con il Ministro del lavoro, il Ministro delle imprese e del made in Italy ed il Ministro dell’economia e delle finanze, registrato presso la Corte dei conti al n. 2530 in data 20 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 228 del 29 settembre 2023, con il quale, ai sensi dell’articolo 1, comma 377, della citata legge n. 234 del 2021, sono state ripartite le risorse del Fondo per l’anno 2023, pari complessivamente a 140 milioni di euro;
PRESO ATTO che le suddette risorse del Fondo, pari a 140 milioni di euro, sono state assegnate con il sopra citato D.P.C.M. 10 agosto 2023 alle misure e secondo gli importi, che costituiscono tetto di spesa, di seguito indicati:
– (articolo 2) “Misure per il sostegno alle edicole”, entro il limite di 10 milioni di euro; – (articolo 3) “Misure per il sostegno delle imprese editrici di giornali e periodici”, entro il limite di 60 milioni di euro;
– (articolo 4) “Misure a sostegno delle assunzioni di giornalisti e professionisti under 36 e per la stabilizzazione dei contratti giornalistici”, entro il limite complessivo di 15 milioni di euro;
– (articolo 5) “Misure a sostegno degli investimenti in tecnologie innovative realizzati da imprese editrici di quotidiani e periodici e da agenzie di stampa”, entro il limite di 10 milioni di euro;
– (articolo 6) “Misure a sostegno degli investimenti in tecnologie innovative realizzati da emittenti televisive e radiofoniche”, entro il limite complessivo di 45 milioni di euro;
VISTO l’articolo 7, comma 1, del decreto secondo cui le modalità per la fruizione dei suddetti contributi e per la presentazione delle relative domande sono definite con provvedimento del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicato sul sito istituzionale dello stesso Dipartimento;
CONSIDERATO che l’efficacia delle disposizioni relative ai contributi di cui agli articoli 3, 5 e 6 del citato D.P.C.M. 10 agosto 2023 sono subordinate, secondo quanto previsto rispettivamente dai commi 3, 4 e 5 degli stessi articoli, all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
VISTO il proprio provvedimento in data 28 novembre 2023 con il quale, nelle more dell’acquisizione della decisione della Commissione europea relativa alle sopra citate misure di cui agli articoli 3, 5 e 6, sono state definite le modalità per la fruizione dei contributi di cui agli articoli 2 e 4 del D.P.C.M. 10 agosto 2023, concessi nei limiti del regime per gli aiuti “de minimis” e, quindi, non subordinati all’autorizzazione della Commissione europea;
VISTE le notifiche degli “aiuti” relative ai contributi di cui agli articoli 3, 5 e 6 del D.P.C.M. 10 agosto 2023, effettuate in data 26 febbraio 2024 ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), tramite la proceduta SANI-2 (Caso SA 112854) – “Contributo straordinario a sostegno delle imprese editoriali di quotidiani e periodici, riconosciuto per ogni copia cartacea di quotidiani e periodici venduti nel corso dell’anno 2022” e Caso SA 112855 – “Contributo a fondo perduto per gli investimenti in tecnologie innovative effettuati da emittenti televisive e radiofoniche nonché da imprese editoriali di quotidiani e periodici e da agenzie di stampa”);
VISTA la decisione favorevole della Commissione europea n. C (2024) 3252 final in data 13 maggio 2024, pubblicata in data 20 giugno 2024 (Caso SA 112854), relativa al contributo straordinario a sostegno delle imprese editoriali di quotidiani e periodici, riconosciuto per le copie cartacee di quotidiani e periodici vendute nel corso dell’anno 2022, di cui all’articolo 3 del D.P.C.M. 10 agosto 2023;
VISTA la decisione favorevole della Commissione europea n. C (2024) 3253 final in data 13 maggio 2024, pubblicata in data 20 giugno 2024 (Caso SA 112855), relativa al contributo a fondo perduto per gli investimenti in tecnologie innovative effettuati da imprese editrici di quotidiani e periodici e da agenzie di stampa, nonché da emittenti televisive e radiofoniche di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.C.M. 10 agosto 2023;
RITENUTO, acquisite le previste autorizzazioni da parte della Commissione europea sulla compatibilità delle misure con la normativa degli aiuti di Stato, di procedere con il presente provvedimento alla definizione delle modalità di fruizione dei contributi di cui agli articoli 3, 5 e 6 del D.P.C.M. 10 agosto 2023, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del medesimo decreto;
VISTO l’articolo 3, comma 1, del D.P.C.M. 10 agosto 2023, secondo cui alle imprese editrici di giornali e periodici, con almeno tre giornalisti inquadrati con contratto di lavoro giornalistico, è riconosciuto per l’anno 2023, entro il limite massimo di 60 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, un contributo straordinario pari a 10 centesimi di euro per ogni copia cartacea di quotidiani e periodici venduti, anche mediante abbonamento, nel corso dell’anno 2022, in edicola o presso punti di vendita non esclusivi, ad esclusione delle copie cartacee oggetto di vendita in blocco;
VISTO l’articolo 5, comma 1, del sopracitato D.P.C.M. 10 agosto 2023 che prevede a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici e delle agenzie di stampa, un contributo per l’anno 2023, entro il limite di 10 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, per incentivare gli investimenti orientati all’adeguamento e all’ammodernamento tecnologico delle infrastrutture e dei processi produttivi per il miglioramento della qualità dei contenuti e della loro fruizione da parte dell’utenza, nella misura pari al 70 per cento delle spese sostenute in tale anno;
VISTO l’articolo 6, comma 1, del medesimo D.P.C.M. 10 agosto 2023 che prevede a favore del settore dell’editoria radiofonica e televisiva, un contributo per l’anno 2023, entro il limite complessivo di 45 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, per incentivare gli investimenti orientati all’adeguamento e all’ammodernamento tecnologico delle infrastrutture e dei processi produttivi per il miglioramento della qualità dei contenuti e della loro fruizione da parte dell’utenza, nella misura pari al 70 per cento delle spese sostenute in tale anno;
SENTITO il Ministero delle imprese e del made in Italy – Dipartimento per il Digitale, la Connettività e le Nuove Tecnologie – Direzione Generale per il Digitale e le Telecomunicazioni – Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione in relazione all’ambito di competenza riferito al settore radio televisivo e alla natura tecnica degli investimenti previsti per tale categoria di beneficiari;
VISTO l’articolo 7, comma 3, del D.P.C.M. 10 agosto 2023, con il quale il Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria è autorizzato ad utilizzare un apposito conto corrente bancario o postale dedicato, nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla direttiva del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 8 novembre 2017, presso un ente o istituto che garantisca la gestione massiva dei pagamenti, al fine di garantire la più rapida e tempestiva erogazione dei contributi a favore dei richiedenti risultati aventi titolo;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 novembre 2022, registrato alla Corte dei Conti in data 28 novembre 2022 al n. 3003, con il quale è stato conferito al Cons. Luigi Fiorentino l’incarico di Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria e allo stesso è stata attribuita la titolarità del Centro di responsabilità n. 9 “Informazione ed Editoria” del Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
DECRETA
Articolo 1
(Modalità di fruizione del contributo a sostegno delle imprese editrici di quotidiani e periodici)
1. Ai sensi dell’articolo 3 del D.P.C.M. 10 agosto 2023, alle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici, con almeno tre giornalisti inquadrati con contratto di lavoro giornalistico a tempo indeterminato, è riconosciuto, al fine di sostenere la domanda di informazione, un contributo straordinario, per l’anno 2023, pari a 10 centesimi di euro per ogni copia cartacea di quotidiani e periodici venduti nel corso dell’anno 2022, anche mediante abbonamento, in edicola o presso punti di vendita non esclusivi. Il contributo è riconosciuto entro il limite massimo di 60 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa.
2. Costituiscono requisiti di ammissione al beneficio di cui al comma 1:
a) la sede legale in uno Stato dell’Unione europea o nello Spazio economico europeo;
b) la residenza fiscale in Italia ovvero la presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici;
c) l’indicazione, nel Registro delle imprese, quale codice di attività primario e/o prevalente, del codice di classificazione ATECO con le seguenti specificazioni:
i. per le imprese editoriali di quotidiani: 58.13 (edizione di quotidiani);
ii. per le imprese editoriali di periodici: 58.14 (edizione di riviste e periodici);
d) l’iscrizione al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC), istituito presso l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
e) avere alle proprie dipendenze almeno tre giornalisti inquadrati con contratto di lavoro giornalistico a tempo indeterminato; tale requisito deve essere posseduto sia con riferimento all’anno 2022, nel quale sono state effettuate le vendite cui è correlato il contributo, sia alla presentazione della domanda di accesso all’agevolazione;
f) essere in regola con l’adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali;
g) non essere sottoposti a procedure di liquidazione volontaria, coatta amministrativa o giudiziale.
3. Le imprese editrici che intendono accedere al contributo di cui al comma 1 del presente articolo presentano apposita domanda, per via telematica, al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso la procedura disponibile nell’area riservata del portale www.impresainungiorno.gov.it. Il termine per l’invio della domanda telematica è fissato nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2024 e il 22 ottobre 2024. La domanda deve includere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, redatta e sottoscritta attraverso la suddetta procedura telematica, che attesti:
a) il possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo;
b) il numero delle copie cartacee vendute in abbonamento, in edicola o presso punti di vendita non esclusivi, nel corso dell’anno 2022, con l’indicazione dei rispettivi prezzi di vendita, anche formulati come media di prezzi diversi praticati nel corso dell’anno;
c) l’impegno a destinare le somme di cui al contributo al mantenimento della distribuzione di copie cartacee, per favorire la quantità e qualità dell’informazione generale offerta in Italia ed evitare una riduzione della foliazione delle pubblicazioni, nonché del livello occupazionale dei giornalisti;
d) di non aver richiesto o ricevuto altra agevolazione prevista dalla normativa locale, regionale, nazionale o europea che preveda un rimborso per le copie cartacee vendute dei quotidiani e periodici per i quali si richiede il contributo;
e) di non aver ricevuto aiuti poi ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea e, nel caso, di aver adempiuto all’obbligo di rimborso degli stessi;
f) che agli atti dell’impresa è conservata la documentazione contabile relativa alle copie vendute secondo le modalità indicate al punto b), la quale dovrà essere esibita su richiesta dell’Amministrazione in sede di eventuale controllo;
g) gli estremi del conto corrente intestato all’impresa richiedente il contributo
h) che, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, non sia stato adottato nei confronti dell’istante alcun atto di decadenza dai benefici, ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Alla suddetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve essere allegato un prospetto analitico, che ne costituisce parte integrante, certificato da soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione, istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, da cui risultino per la testata o le testate per le quali si richiede il contributo: il numero delle copie cartacee vendute nell’anno 2022, attestate da soggetto terzo rispetto all’editore e idoneo a garantire la veridicità del dato; il canale di vendita utilizzato; il prezzo di vendita, formulato anche come media dei diversi prezzi praticati nel corso dell’anno per la medesima testata. I dati relativi alle vendite riportati nel prospetto devono trovare corrispondenza con quelli risultanti dalla documentazione contabile dell’impresa.
5. Ai fini del presente contributo sono escluse le copie vendute tramite strillonaggio, quelle oggetto di vendita in blocco e quelle per le quali non è individuabile il prezzo di vendita. Per vendita in blocco è da intendersi la vendita di una pluralità di copie ad un unico soggetto.
6. Il contributo non è cumulabile con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa locale, regionale, nazionale o europea che preveda un rimborso per le copie cartacee vendute del medesimo quotidiano o periodico.
7. Acquisite le domande, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria provvede a formare l’elenco dei soggetti ai quali è riconosciuto il contributo, con l’importo a ciascuno spettante.
8. L’elenco è approvato con decreto del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria e pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.
9. Il contributo è erogato mediante accredito sul conto corrente intestato all’impresa beneficiaria dichiarato nella domanda ai sensi del comma 3 del presente articolo.
Articolo 2
(Modalità di fruizione del contributo per gli investimenti in tecnologie innovative realizzati da imprese editrici di quotidiani e periodici e da agenzie di stampa)
1. Ai sensi dell’articolo 5, del D.P.C.M. 10 agosto 2023, alle imprese editrici di quotidiani e periodici e alle agenzie di stampa, è riconosciuto, per l’anno 2023, entro il limite di 10 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, un contributo, in misura pari al 70 per cento delle spese sostenute in tale anno, per l’adeguamento e l’ammodernamento tecnologico delle infrastrutture e dei processi produttivi, finalizzati al miglioramento della qualità dei contenuti e della loro fruizione da parte dell’utenza.
2. Sono ammesse al contributo le spese, effettuate nel corso dell’anno 2023, riconducibili a:
i.) investimenti in tecnologie volte a garantire un adeguato presidio delle cybersecurity al fine di garantire la business continuity e evitare danni reputazionali;
ii.) investimenti in infrastrutture tecnologiche datacenter e in cloud per incrementare l’efficienza, la facilità d’uso e l’accessibilità dei prodotti editoriali;
iii.) investimenti in software che consentano di veicolare i contenuti editoriali e i format su canali diversi di distribuzione per raggiungere nuovi target;
iv.) investimenti in nuove tecnologie per la produzione, diffusione e gestione di contenuti editoriali multimediali o altri formati digitali in linea con le evoluzioni del mercato;
v.) investimenti in software per editoria che consentano l’automatizzazione dei processi e la gestione e distribuzione elettronica dei contenuti;
vi.) investimenti in applicativi di intelligenza artificiale e tecnologie emergenti per il contrasto alla disinformazione;
vii.) investimenti in applicativi per la tutela della proprietà intellettuale e dell’autenticità delle fonti in caso di produzione e distribuzione di contenuti generati mediante intelligenza artificiale;
viii.) investimenti in mixer audio/video HD, telecamere HD/4K con eventuali ottiche HD, encoder HD per i collegamenti alla rete di trasmissione, matrici HD/4K, apparati e sistemi di storage per archivio di contenuti;
ix.) investimenti per l’applicazione delle tecnologie 5G broadcast/multicast;
x.) investimenti per la produzione e distribuzione di contenuti in realtà virtuale, realtà aumentata e mixed reality;
xi.) investimenti in nuovi sistemi editoriali web based e di interfacce che stimolino l’interazione con l’utenza e consentano la produzione e distribuzione di contenuti in realtà aumentata;
xii.) investimenti in infrastrutture di telecomunicazioni di lunga distanza ad alta velocità;
xiii.) investimenti in soluzioni per la fornitura di prodotti e servizi media e audiovisivi basati su tecnologie cloud;
xiv.) investimenti in tecnologie per il telecontrollo degli apparati.
3. Costituiscono requisiti di ammissione al contributo di cui al comma 1:
a) la sede legale in uno Stato dell’Unione europea o nello Spazio economico europeo;
b) la residenza fiscale in Italia ovvero la presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici;
c) l’indicazione, nel Registro delle imprese, quale codice di attività primario e/o prevalente, del codice di classificazione ATECO, con le seguenti specificazioni:
i. per le imprese editoriali di quotidiani: 58.13 (edizione di quotidiani);
ii. per le imprese editoriali di periodici: 58.14 (edizione di riviste e periodici);
iii. per le agenzie di stampa: 63.91 (attività delle agenzie di stampa);
d) l’iscrizione al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC), istituito presso l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
e) il regolare adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali;
f) non essere sottoposti a procedure di liquidazione volontaria, coatta amministrativa o giudiziale.
4. I soggetti che intendono accedere al contributo di cui al comma 1 del presente articolo presentano istanza per via telematica al Dipartimento per l’informazione e l’editoria attraverso la procedura disponibile nell’area riservata del portale www.impresainungiorno.gov.it, nel periodo compreso tra il 28 ottobre 2024 e il 19 novembre 2024. Le domande, redatte e sottoscritte attraverso l’apposita procedura telematica, devono includere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, contenente:
a) l’attestazione del possesso dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo;
b) l’indicazione delle spese sostenute, al netto dell’IVA, nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2023, riconducibili ad un progetto complessivo e organico di innovazione tecnologica e di ammodernamento dei processi produttivi da parte dell’impresa richiedente il contributo, corredata da un elenco riepilogativo delle relative fatture, con l’indicazione degli estremi di ciascun pagamento effettuato, riferite esclusivamente al periodo oggetto dell’agevolazione; non saranno prese in considerazione fatture emesse in periodi diversi dall’anno 2023. Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato entro e non oltre la data di presentazione della domanda di accesso all’agevolazione;
c) l’attestazione che l’impresa non abbia richiesto o ricevuto altra agevolazione prevista da normative locali, regionali, nazionali o comunitarie in relazione alle medesime spese;
d) l’attestazione che l’impresa non abbia ricevuto aiuti poi ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea e, nel caso, di aver adempiuto all’obbligo di rimborso degli stessi;
e) l’attestazione che agli atti dell’impresa è conservata la documentazione attestante le spese sostenute, secondo le modalità sopraindicate, la quale dovrà essere esibita su richiesta dell’Amministrazione in sede di eventuale controllo;
f) gli estremi del conto corrente intestato all’impresa richiedente i contributi
g) la dichiarazione che, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, non sia stato adottato nei confronti dell’istante alcun atto di decadenza dai benefici, ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
5. Alla suddetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà devono essere allegati, costituendone parte integrante:
a) la certificazione resa dal professionista di cui al successivo comma 7, attestante l’esclusiva riferibilità degli investimenti al progetto previsto dal medesimo comma;
b) un prospetto analitico attestante l’effettività delle spese sostenute, certificato da soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. I dati relativi alle spese sostenute riportati nel prospetto devono trovare corrispondenza con quelli risultanti dalla documentazione contabile.
6. I contributi di cui al presente articolo sono concessi sotto forma di rimborso, in misura pari al 70 per cento, delle spese sostenute, al netto dell’IVA, e documentate per la realizzazione degli investimenti dichiarati in domanda, nei limiti dello stanziamento previsto dal comma 1 del presente articolo.
7. Le spese devono essere riconducibili ad un progetto complessivo ed organico di investimenti finalizzato all’ammodernamento delle dotazioni tecniche. Il progetto deve essere asseverato da un professionista iscritto all’Albo degli Ingegneri nel settore degli Ingegneri dell’Informazione o da un professionista Perito industriale laureato iscritto all’Albo professionale nella specifica sezione di specializzazione pertinente al progetto. L’asseverazione del suddetto professionista deve attestare la rispondenza del progetto alle finalità indicate al comma 1 del presente articolo, la riferibilità degli investimenti effettuati allo stesso progetto nonché indicare le dotazioni tecniche antecedenti agli investimenti effettuati e le motivazioni della realizzazione degli stessi.
8. Acquisite le domande attraverso la procedura telematica di cui al comma 4, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria, accertata la conformità e la completezza delle stesse, provvede a formare l’elenco dei soggetti ai quali è riconosciuto il contributo con l’importo a ciascuno spettante.
9. L’elenco è approvato con decreto del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria e pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento.
10. I contributi sono erogati mediante accredito sui conti correnti intestati alle imprese beneficiarie dichiarati nelle domande presentate ai sensi del comma 4, lettera f) del presente articolo.
Articolo 3
(Modalità di fruizione del contributo per gli investimenti in tecnologie innovative realizzati da emittenti televisive e radiofoniche)
1. Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del D.P.C.M. 10 agosto 2023, a favore del settore dell’editoria radiofonica e televisiva, è riconosciuto, per l’anno 2023, entro il limite complessivo di 45 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, un contributo nella misura pari al 70 per cento delle spese sostenute in tale anno, per incentivare gli investimenti orientati all’adeguamento e all’ammodernamento tecnologico delle infrastrutture e dei processi produttivi per il miglioramento della qualità dei contenuti e della loro fruizione da parte dell’utenza.
2. Sono ammesse al contributo le spese, effettuate nel corso dell’anno 2023, riconducibili a:
i.) investimenti in apparati in bassa frequenza, compresi sistemi di collegamento da esterno per dirette televisive, destinati alla realizzazione dei programmi in HD o tecnologie superiori;
ii.) investimenti in mixer audio/video HD, telecamere HD/4K con eventuali ottiche HD, encoder HD per i collegamenti alla rete di trasmissione, matrici HD/4K, apparati e sistemi di storage per archivio di contenuti;
iii.) investimenti per l’applicazione delle tecnologie 5G broadcast/multicast e dell’intelligenza artificiale per la produzione e distribuzione dei contenuti;
iv.) investimenti per la produzione e distribuzione di contenuti in realtà virtuale, realtà aumentata e mixed reality;
v.) investimenti per piattaforme per l’accesso e la distribuzione dei contenuti digitali dei FSMA di cui al comma 3, lettere a) e b), ivi inclusa la modalità on demand;
vi.) investimenti in nuovi sistemi editoriali web based e di interfacce che stimolino l’interazione con l’utenza e consentano la produzione e distribuzione di contenuti in realtà aumentata;
vii.) investimenti relativi ad apparati in alta frequenza per le trasmissioni radiofoniche digitali;
viii.) investimenti per l’adeguamento, innovazione ed estensione delle reti di diffusione locali e nazionali T-DAB già in esercizio da parte dei consorzi operanti in tecnica DAB indicati al comma 3, lettera c) finalizzati a migliorare, in ogni condizione operativa e metereologica, la continuità di servizio delle reti radiofoniche digitali;
ix.) investimenti in infrastrutture di telecomunicazioni di lunga distanza ad alta velocità;
x.) investimenti in soluzioni per la fornitura di prodotti e servizi media e audiovisivi basati su tecnologie cloud;
xi.) investimenti in tecnologie per il telecontrollo degli apparati;
xii.) investimenti in ricerca e sviluppo relativi ai sistemi di diffusione radiofonica in tecnica digitale T DAB, in modalità multichannel, anche destinati al servizio EWS – Warning Emergency System e Breake inn, realizzati dai consorzi operanti in tecnica DAB indicati al comma 3, lettera c);
xiii.) investimenti in applicativi di intelligenza artificiale e tecnologie emergenti per il contrasto alla disinformazione;
xiv.) investimenti in software per editoria che consentano l’automatizzazione dei processi e la gestione e distribuzione elettronica dei contenuti;
xv.) investimenti in tecnologie volte a garantire un adeguato presidio delle cybersecurity al fine di garantire la business continuity ed evitare danni reputazionali;
xvi.) investimenti in infrastrutture tecnologiche datacenter e in cloud per incrementare l’efficienza, la facilità d’uso e l’accessibilità dei prodotti editoriali;
xvii.) investimenti in software che consentano di veicolare i contenuti editoriali e i format su canali diversi di distribuzione per raggiungere nuovi target;
xviii.) investimenti in nuove tecnologie per la produzione, diffusione e gestione di contenuti editoriali multimediali o altri formati digitali in linea con le evoluzioni del mercato.
3. Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del medesimo D.P.C.M. 10 agosto 2023, le risorse sono ripartite secondo gli stanziamenti, le finalità e per i soggetti di seguito indicati:
a) 20 milioni di euro, destinati agli investimenti di Fornitori di Servizi di Media Audiovisivi (FSMA) nazionali titolari di numerazione LCN (Logical Channel Numbers), attribuiti secondo quanto previsto dalla delibera AGCOM/116/21/CONS, con esclusione dei soggetti a partecipazione pubblica e dei soggetti titolari di LCN destinati esclusivamente alla diffusione di programma di televendite;
b) 15 milioni di euro, destinati agli investimenti di Fornitori di Servizi di Media Audiovisivi (FSMA) operanti in ambito locale, che, all’esito delle procedure adottate in attuazione dell’articolo 1, comma 1034, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, abbiano avuto accesso alla capacità trasmissiva nelle aree tecniche di cui alla delibera AGCOM/19/39/CONS;
c) 10 milioni di euro, destinati agli investimenti dei titolari di concessioni radiofoniche, dei fornitori di contenuti radiofonici digitali e dei consorzi di imprese editoriali operanti in tecnica DAB, previsti dalla delibera AGCOM/664/09/CONS.
4. Costituiscono requisiti di ammissione al contributo di cui al comma 1 del presente articolo:
a) la sede legale in uno Stato dell’Unione europea o nello Spazio economico europeo;
b) la residenza fiscale in Italia ovvero la presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici;
c) il possesso di titoli autorizzatori in corso di validità, ai sensi delle delibere AGCOM 353/11/CONS e 664/09/CONS per i rispettivi ambiti di competenza, nel periodo cui si riferiscono le misure di cui al presente provvedimento;
d) per i soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 3, la corretta e continuativa diffusione dei marchi associati alle numerazioni LCN di cui si è titolari;
e) per i soggetti di cui alla lettera c) del comma 3, la corretta e continuativa diffusione dei programmi e dei contenuti radiofonici riconducibili alla concessione e/o all’autorizzazione di cui si è titolari;
f) per gli investimenti sostenuti dai consorzi di imprese editoriali di cui alla medesima lettera
c) del comma 3 del presente articolo, attraverso società mandatarie in esclusiva, l’espressa previsione nello statuto della società mandataria che ha sostenuto le spese;
g) il regolare adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali;
h) l’indicazione, nel Registro delle imprese, del codice di classificazione ATECO con le seguenti specificazioni:
i. per le emittenti radiofoniche: 60.10 (trasmissioni radiofoniche);
ii. per le emittenti televisive: 60.20 (attività di programmazione e trasmissioni televisive);
i) non essere sottoposti a procedure di liquidazione volontaria, coatta amministrativa o giudiziale.
5. I soggetti che intendono accedere ai contributi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 del presente articolo presentano istanza per via telematica al Dipartimento per l’informazione e l’editoria attraverso la procedura informatizzata resa disponibile mediante portale sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nel periodo compreso tra il 28 ottobre 2024 e il 19 novembre 2024. Le domande, redatte e sottoscritte attraverso l’apposita procedura telematica, ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, devono contenere:
a) l’attestazione del possesso dei requisiti di cui al comma 4 del presente articolo e, per le ipotesi di cui alla lettera f) del medesimo comma 4, la copia autentica dello statuto;
b) l’indicazione delle spese complessivamente sostenute, al netto dell’IVA, nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2023, riconducibili ad un progetto complessivo e organico di innovazione tecnologica e di ammodernamento dei processi produttivi da parte dell’impresa richiedente il contributo, corredata da un elenco riepilogativo delle relative fatture, con l’indicazione degli estremi di ciascun pagamento effettuato, riferite esclusivamente al periodo di spesa oggetto dell’agevolazione; non saranno prese in considerazione fatture emesse in periodi diversi dall’anno 2023. Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato entro e non oltre la data di presentazione della domanda di accesso all’agevolazione;
c) l’attestazione che l’impresa non abbia richiesto o ricevuto altra agevolazione prevista da normative locali, regionali, nazionali o comunitarie in relazione alle medesime spese;
d) l’attestazione che l’impresa non abbia ricevuto aiuti poi ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea e, nel caso, di aver adempiuto all’obbligo di rimborso degli stessi;
e) l’attestazione che agli atti dell’impresa è conservata la documentazione contabile concernente le spese sostenute secondo le modalità sopraindicate, la quale dovrà essere esibita su richiesta dell’amministrazione in sede di eventuale controllo;
f) la dichiarazione che, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, non sia stato adottato nei confronti dell’istante alcun atto di decadenza dai benefici, ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
g) gli estremi del conto corrente intestato all’impresa richiedente i contributi.
6. Alla suddetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà devono essere allegati, costituendone parte integrante:
a) la certificazione resa dal professionista di cui al successivo comma 9, attestante l’esclusiva riferibilità degli investimenti al progetto previsto dal medesimo comma;
b) un prospetto analitico attestante l’effettività delle spese sostenute, certificato da soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. I dati relativi alle spese sostenute riportati nel prospetto devono trovare corrispondenza con quelli risultanti dalla documentazione contabile.
7. I contributi di cui al presente articolo sono concessi sotto forma di rimborso, in misura pari al 70 per cento, delle spese sostenute, al netto dell’IVA, e documentate per la realizzazione degli investimenti dichiarati in domanda, nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 3 del presente articolo.
8. Non verranno valutati ai fini della concessione del contributo del Fondo gli importi delle fatture di cui alla lettera e), comma 1, dell’articolo 6 del D.P.R. 23 agosto 2017, n. 146 relativi alle spese in tecnologie innovative, di competenza dell’esercizio 2023, risultanti dalla dichiarazione del professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
9. Le spese devono essere riconducibili ad un progetto complessivo ed organico di investimenti finalizzato all’ammodernamento delle dotazioni tecniche. Il progetto deve essere asseverato da un professionista iscritto all’Albo degli Ingegneri nel settore degli Ingegneri dell’Informazione o da un professionista Perito industriale laureato iscritto all’Albo professionale nella specifica sezione di specializzazione pertinente al progetto. L’asseverazione del suddetto professionista deve attestare l’esclusiva riferibilità degli investimenti al progetto previsto, la rispondenza del progetto stesso alle finalità indicate al comma 1 del presente articolo e deve contenere le indicazioni delle dotazioni tecniche antecedenti agli investimenti effettuati e le motivazioni che hanno determinato la realizzazione degli stessi.
10. Acquisite le domande attraverso la procedura telematica di cui al comma 5, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Direzione Generale per il Digitale e le Telecomunicazioni – Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione, eseguite le verifiche istruttorie, predispone gli elenchi dei soggetti cui è riconosciuto il contributo con l’importo a ciascuno spettante e li trasmette al Dipartimento per l’informazione e l’editoria.
11. I suddetti elenchi sono approvati con decreto del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria e pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.
12. I contributi sono erogati mediante accredito sui conti correnti intestati alle imprese beneficiarie dichiarati nelle domande presentate ai sensi comma 5, lettera g) del presente articolo.
Articolo 4
(Disposizioni finali)
1. Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Dipartimento per il Digitale, la Connettività e le Nuove Tecnologie – Direzione Generale per il Digitale e le Telecomunicazioni – Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione assicurano, per quanto di rispettiva competenza, gli adempimenti istruttori propedeutici all’attuazione del presente decreto, ivi compresi gli adempimenti relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. I contributi sono riconosciuti ed erogati agli aventi diritto nei limiti di spesa complessivi previsti, rispettivamente, dagli articoli 3, comma 1, 5 comma 1 e 6, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 2023. In caso di insufficienza delle risorse rispettivamente disponibili per ciascuno dei contributi previsti agli articoli 1, 2, e 3 del presente decreto, in relazione alle istanze ammesse, si procede al riparto proporzionale tra tutti i soggetti aventi diritto, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del citato D.P.C.M. 10 agosto 2023. In tal caso, nei relativi elenchi dei beneficiari, approvati con i decreti di cui all’articolo 1, comma 7, all’articolo 2, comma 9 e all’articolo 3, comma 11, del presente provvedimento, saranno indicati gli importi derivanti dalla ripartizione proporzionale.
3. In considerazione della necessità di garantire la più rapida e tempestiva fruizione dei contributi a favore di tutti i richiedenti in possesso dei requisiti di legge, il Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria è autorizzato ad utilizzare un apposito conto corrente bancario o postale dedicato, nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla direttiva del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 8 novembre 2017, presso un ente o un istituto che garantisca la gestione massiva dei predetti pagamenti.
4. Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Direzione Generale per il Digitale e le Telecomunicazioni – Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione effettuano, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, verifiche a campione sul possesso dei requisiti e sul rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente ai fini dell’ammissione all’agevolazione. Qualora, a seguito dei controlli effettuati, venga accertata l’insussistenza di uno o più dei requisiti previsti ovvero nel caso in cui risultino false le dichiarazioni rese, si procede alla revoca del riconoscimento e al recupero del contributo erogato.
5. I soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente al Dipartimento per l’informazione e l’editoria e al Ministero delle Imprese e del Made in Italy– Direzione Generale per il Digitale e le Telecomunicazioni – Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione, per quanto di rispettiva competenza, l’eventuale perdita dei requisiti di ammissibilità al beneficio richiesto, nonché ogni altra variazione che incida sulla concessione dello stesso.
Roma, 4 luglio 2024
(Cons. Luigi Fiorentino)

