Delibera Agcom 9 ottobre 2024 “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale delle regioni Liguria, Emilia Romagna ed Umbria (ottobre – novembre 2024)” (Delibera n. 398/24/CONS)

 

AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERA N. 398/24/CONS

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI
COMUNICAZIONE POLITICA E DI PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI
INFORMAZIONE RELATIVE ALLE CAMPAGNE PER LE ELEZIONI DEL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO
REGIONALE DELLE REGIONI LIGURIA, EMILIA ROMAGNA ED
UMBRIA (OTTOBRE – NOVEMBRE 2024)

Pubblicata nel sito internet Agcom il 11 ottobre 2024

 

L’AUTORITA’

NELLA riunione di Consiglio del 9 ottobre 2024;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante “Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo, sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali, ai sensi dell’art. 11-quater, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

CONSIDERATO che la disciplina di dettaglio in ambito locale relativa alla comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione è dettata dal Capo II della citata legge n. 28 del 2000 e dalla disciplina attuativa di cui al citato Codice di autoregolamentazione di cui D. M. 8 aprile 2004;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante “Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato”, come modificato dal decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50, recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE” (di seguito, Testo Unico);

VISTA la delibera n. 22/06/CSP del 1° febbraio 2006, recante “Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali”;

VISTA la delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010, recante il “Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa”;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante “Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei Consigli e nelle Giunte degli Enti locali e nei Consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS del 6 novembre 2017, recante “Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell’informazione sulle piattaforme digitali”;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, come convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012 recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità” (di seguito “Regolamento”), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 332/24/CONS dell’11 settembre 2024;

VISTO “The Strengthened Code of Practice on Disinformation 2022” adottato nell’ambito del piano d’azione per la democrazia europea, promosso dalla Commissione europea, e i relativi impegni rafforzati siglati dalle piattaforme aderenti al fine di contrastare la disinformazione;

VISTO il Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE («Regolamento sui servizi digitali» – DSA);

VISTA la delibera n. 295/23/CONS del 22 novembre 2023, recante “Regolamento concernente la disciplina relativa al rilascio dei titoli autorizzatori alla fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici via satellite, su altri mezzi di comunicazione elettronica e a richiesta”;

VISTA la legge 25 marzo 2024, n. 38 con la quale è stato convertito il decreto – legge 29 gennaio 2024, n. 38, recante “Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell’anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale”, la quale prevede che le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie relative all’anno 2024 si svolgono “nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15”, derogando a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 relativamente al voto “nella sola giornata di domenica”;

VISTO il Regolamento (UE) 2024/900 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 marzo 2024 relativo alla trasparenza e al targeting della pubblicità politica;

VISTI gli “Orientamenti per i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi sulla mitigazione dei rischi sistemici per i processi elettorali” adottati dalla Commissione europea in data 26 marzo 2024;

VISTA la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante “Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni”;

VISTA la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante “Nuove norme per la elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante il Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali pubblicato nel Supplemento ordinario n. 1520 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 23 giugno 1960, alle cui disposizioni rinvia, in quanto applicabili, l’art. 1, comma 6, della legge 17 febbraio 1968, n. 108;

VISTA la legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante “Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale” e la legge 2 luglio 2004, n. 165, recante “Disposizioni di attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione”;

VISTO l’art. 10, commi 1 e 2, lett. f), della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”;

VISTO lo Statuto della Regione Liguria approvato con Legge Statutaria regionale n. 1 del 3 maggio 2005;

VISTA la legge regionale della Liguria n. 18 del 21 luglio 2020, recante “Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria”;

VISTO lo Statuto della Regione Emilia Romagna approvato con Legge Statutaria regionale n. 13 del 31 marzo 2005, come da ultimo modificata dalla legge regionale n. 18 del 7 novembre 2022;

VISTA la legge regionale dell’Emilia Romagna n. 21 del 23 luglio 2014, recante “Norme per l’elezione dell’Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale”;

VISTO lo Statuto della Regione Umbria approvato con Legge Statutaria regionale n. 21 del 16 aprile 2005, come da ultimo modificata dalla legge regionale n. 1 del 15 febbraio 2024;

VISTA la legge regionale dell’Umbria n. 2 del 4 gennaio 2010, recante “Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale”, come modificata dalla legge regionale n. 4 del 23 febbraio 2015;

VISTO il decreto del Presidente f.f. della Giunta regionale della Liguria n. 5126 del 31 luglio 2024 con il quale, a seguito delle dimissioni del Presidente uscente Giovanni Toti e d’intesa con il Presidente della Corte di Appello di Genova, sono stati convocati per i giorni 27 e 28 ottobre 2024 i comizi per l’elezione del Presidente della Giunta Regionale e per il rinnovo del Consiglio Regionale della Regione Liguria;

VISTO il decreto della Presidente della Giunta regionale f.f. della Regione Emilia Romagna n. 133 del 26 settembre 2024, con il quale sono stati convocati per i giorni 17 e 18 novembre 2024 i comizi per l’elezione del Presidente della Giunta Regionale e per il rinnovo del Consiglio Regionale della Regione Emilia Romagna;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale dell’Umbria n. 40 del 21 settembre 2024, con il quale sono stati convocati per i giorni 17 e 18 novembre 2024 i comizi per l’elezione del Presidente della Giunta Regionale e per il rinnovo del Consiglio Regionale della Regione Umbria;

EFFETTUATE le consultazioni con la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell’art. 31 del “Regolamento”;

 

 

DELIBERA

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Finalità e ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell’imparzialità, dell’indipendenza, dell’obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli artt. 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale delle Regioni Liguria, Emilia Romagna e Umbria fissate rispettivamente le prime per i giorni 27 e 28 ottobre 2024 e le altre per i giorni 17 e 18 novembre 2024 e si applicano nei confronti dell’emittenza privata – intendendosi per tale coloro che siano fornitori di servizi media audiovisivi ed emittenti televisive ed emittenti radiofoniche – e della stampa quotidiana e periodica nell’ambito territoriale interessato dalla consultazione.

2. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne elettorali di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.

3. Le disposizioni di cui al presente provvedimento non si applicano ai programmi e alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente a livello nazionale o in ambiti territoriali nei quali non è prevista alcuna consultazione elettorale di cui al precedente comma 1.

4. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento, resta fermo per le emittenti nazionali private l’obbligo del rispetto dei principi generali in materia di informazione e di tutela del pluralismo, come enunciati negli artt. 4 e 6 del Testo Unico, nella legge 22 febbraio 2000, n. 28 e nei relativi provvedimenti attuativi dell’Autorità. In particolare, nei telegiornali e nei programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l’esposizione di opinioni e valutazioni politico elettorali attinenti alle consultazioni oggetto del presente provvedimento, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza ai diversi soggetti politici competitori.

5. Le disposizioni di cui al presente provvedimento cessano di avere efficacia alla mezzanotte dell’ultimo giorno di votazione relativo alle consultazioni di cui al comma 1.

 

TITOLO II
RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA LOCALE

CAPO I
DISCIPLINA DELLE TRASMISSIONI DELL’EMITTENZA LOCALE

Art. 2
(Programmi di comunicazione politica)

1. I programmi di comunicazione politica, come definiti all’art. 2, comma 1, lett. c), del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che le emittenti televisive e radiofoniche locali intendono trasmettere nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la chiusura della campagna elettorale devono consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione. In rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell’ambito della medesima trasmissione, anche nell’ambito di un ciclo di trasmissioni purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto.

2. La parità di condizioni di cui al comma 1 deve essere garantita nei due distinti periodi in cui si articola la campagna elettorale tra i seguenti soggetti politici:
I) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, nei confronti delle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo o una componente del gruppo misto nel Consiglio regionale da rinnovare.
Il tempo disponibile è ripartito in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nel Consiglio regionale.
II) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale:
a) nei confronti dei candidati alla carica di Presidente della Regione;
b) nei confronti delle forze politiche che presentano liste di candidati per l’elezione del Consiglio regionale.
Il tempo disponibile è ripartito con criterio paritario fra tutti i soggetti concorrenti.

3. L’eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l’intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.

4. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive locali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 24:00 e dalle emittenti radiofoniche locali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 1:00 del giorno successivo, in modo da garantire l’applicazione dei princìpi di equità e di parità di trattamento tra i soggetti politici nell’ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione. I calendari delle predette trasmissioni sono comunicati almeno sette giorni prima, anche a mezzo posta elettronica certificata, al competente Comitato regionale per le comunicazioni che ne informa l’Autorità. Le eventuali variazioni dei predetti calendari sono tempestivamente comunicate al predetto organo, che ne informa l’Autorità. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

5. È possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando, comunque, imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici.

6. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese nei giorni in cui si svolgono le votazioni e nel giorno immediatamente precedente.

Art. 3
(Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

2. Per la trasmissione dei messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall’art. 4, commi 3 e 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:
a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito con criterio paritario, anche per quel che concerne le fasce orarie, secondo quanto previsto dal precedente articolo 2, comma 2, numero II);
b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18:00-19:59; seconda fascia 12:00-14:59; terza fascia 21:00-23:59; quarta fascia 7:00-8:59;
d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
e) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
f) ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura “messaggio elettorale gratuito” con l’indicazione del soggetto politico committente. Per le emittenti radiofoniche, il messaggio deve essere preceduto e seguito da un annuncio in audio del medesimo tenore.

 

Art. 4
(Comunicazioni delle emittenti locali e dei soggetti politici relative ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le emittenti radiofoniche e televisive locali che trasmettono messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:
a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l’emittente locale informa i soggetti politici che presso la sua sede, di cui viene indicato l’indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche sul sito web dell’emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/1/ER resi disponibili sul sito web dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it;
b) inviano, anche a mezzo posta elettronica certificata, al competente Comitato regionale per le comunicazioni, che ne informa l’Autorità, il documento di cui alla lettera a), nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione apportata successivamente al documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest’ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/2/ER resi disponibili sul predetto sito web dell’Autorità.

2. Fino al giorno di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere i suddetti messaggi autogestiti comunicano, anche a mezzo posta elettronica certificata, alle emittenti di cui al comma 1 e ai competenti Comitati regionali per le comunicazioni, che ne informano l’Autorità, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi, nonché dichiarando di presentare candidature nei territori interessati dalle consultazioni e nei quali le suddette emittenti sono autorizzate a trasmettere. A tale fine, possono anche essere utilizzati i modelli MAG/3/ER resi disponibili sul sito web dell’Autorità.

 

Art. 5
(Rimborso dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)

1. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito è riconosciuto un rimborso da parte dello Stato nei limiti e secondo le modalità previste dall’art. 4, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28. I competenti Comitati regionali per le comunicazioni provvedono a porre in essere tutte le attività, anche istruttorie, finalizzate al rimborso nel rispetto dei criteri fissati dal citato comma 5, informandone l’Autorità.

2. Il rimborso di cui al comma precedente è erogato per gli spazi effettivamente utilizzati e congiuntamente attestati dalla emittente radiofonica e televisiva locale e dal soggetto politico.

3. A tal fine, le emittenti radiotelevisive e radiofoniche locali che hanno trasmesso messaggi autogestiti a titolo gratuito inviano al Comitato regionale per le comunicazioni competente la documentazione relativa agli spazi effettivamente utilizzati e attestante, ai sensi di legge (D.P.R. n. 445/2000), la persona del rappresentante elettorale e del rappresentante legale dell’emittente, potendo utilizzare anche il modello MAG/3/ER, di cui al precedente art. 4, secondo comma.

 

Art. 6
(Sorteggi e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)

1. La collocazione dei messaggi all’interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede del Comitato regionale per le comunicazioni nella cui area di competenza ha sede o domicilio eletto l’emittente che trasmetterà i messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso. Il Comitato procede sollecitamente al sorteggio nei giorni immediatamente successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata, sempre alla presenza di un funzionario del Comitato di cui al comma 1, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all’interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all’interno delle singole fasce.

 

Art. 7
(Messaggi politici autogestiti a pagamento)

1. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente provvedimento e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, come definiti all’art. 2, comma 1, lett. d), del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004.

2. Per l’accesso agli spazi relativi ai messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali devono assicurare condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti politici.

3. Per tutto il periodo di cui al comma 1, le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere i messaggi politici autogestiti a pagamento sono tenute a dare notizia dell’offerta dei relativi spazi mediante un avviso da trasmettere, almeno una volta al giorno, nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi.

4. Nell’avviso di cui al comma 3 le emittenti radiofoniche e televisive locali informano i soggetti politici che presso la propria sede, della quale viene indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, l’indirizzo fisico, il numero telefonico, l’indirizzo di posta elettronica e/o di fax, è depositato un documento consultabile su richiesta da chiunque ne abbia interesse, nonché dal Comitato regionale competente, e reso disponibile, se possibile, anche sul sito web, concernente:
a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con l’indicazione del termine ultimo entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;
b) le modalità di prenotazione degli spazi;
c) le tariffe per l’accesso a tali spazi quali autonomamente determinate da ogni singola emittente radiofonica e televisiva locale;
d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi.

5. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale deve tenere conto delle prenotazioni degli spazi da parte dei soggetti politici in base alla loro progressione temporale.

6. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi di cui al comma 1 devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.

7. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale è tenuta a praticare, per i messaggi di cui al comma 1, una tariffa massima non superiore al 70% del listino di pubblicità tabellare. I soggetti politici interessati possono richiedere di verificare in modo documentale i listini tabellari in relazione ai quali sono state determinate le condizioni praticate per l’accesso agli spazi per i messaggi di cui al comma 1.

8. Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi di cui al comma 1 differenziati per diverse aree territoriali dovranno essere indicate anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.

9. La prima messa in onda dell’avviso di cui ai commi 3 e 4 costituisce condizione essenziale per la diffusione dei messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale.

10. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma 1 devono essere preceduti e seguiti da un annuncio in audio del seguente contenuto: “messaggio elettorale a pagamento”, con l’indicazione del soggetto politico committente.

11. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1 devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente dicitura: “messaggio elettorale a pagamento”, con l’indicazione del soggetto politico committente.

12. Le emittenti radiofoniche e televisive locali non possono stipulare contratti per la cessione di spazi relativi ai messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale in favore di singoli candidati per importi superiori al 75% di quelli previsti dalla normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato.

 

Art. 8
(Trasmissioni in contemporanea)

1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che effettuano trasmissioni in contemporanea con una copertura complessiva coincidente con quella legislativamente prevista per un’emittente nazionale sono disciplinate dal Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e dal Capo I del Titolo II del presente provvedimento esclusivamente per le ore di trasmissione non in contemporanea.

 

Art. 9
(Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti locali)

1. Nei programmi di informazione, come definiti all’art. 2, comma 1, lett. b), del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l’obiettività, la correttezza, la completezza, la lealtà, l’imparzialità, l’equità e la pluralità dei punti di vista. A tal fine, quando vengono trattate questioni relative alle consultazioni elettorali, deve essere assicurato l’equilibrio tra i soggetti politici secondo quanto previsto dall’art. 11-quater della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dal Codice di autoregolamentazione. Resta comunque salva per l’emittente la libertà di commento e di critica, che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone.

2. Le emittenti locali a carattere comunitario, come definite all’art. 3, comma 1, lett. r), del Testo Unico, possono esprimere i principi di cui sono portatrici.

3. In qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto.

 

CAPO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 10
(Circuiti di emittenti radiotelevisive locali)

1. Ai fini del presente provvedimento, le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque denominati sono considerate come trasmissioni in ambito nazionale; analogamente si considerano il consorzio costituito per la gestione del circuito o, in difetto, le singole emittenti che fanno parte del circuito nonché le emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell’art. 26, comma 7, del Testo Unico.

2. Ai fini del presente provvedimento, il circuito nazionale si determina con riferimento all’art. 3, comma 1, lett. bb), del Testo Unico.

3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali dal presente provvedimento.

4. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell’ambito delle trasmissioni in contemporanea.

 

Articolo 11
(Conservazione delle registrazioni)

1. Le emittenti radiofoniche e televisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi nel periodo della campagna elettorale per i tre mesi successivi alla conclusione della stessa e, comunque, a conservare, sino alla conclusione dell’eventuale procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché delle disposizioni emanate dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o di quelle recate dal presente provvedimento.

 

TITOLO III
STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

Art. 12
(Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici)

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, gli editori di quotidiani e periodici a diffusione locale che intendano diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno prima delle elezioni nelle forme ammesse dall’art. 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali sono tenuti a dare notizia dell’offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione al pubblico. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per modalità grafiche, e deve precisare le condizioni generali dell’accesso, nonché l’indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata presso cui è depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente:
a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;
b) le tariffe per l’accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonché le eventuali condizioni di gratuità;
c) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.

3. Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi politici elettorali le condizioni di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.

4. Ogni editore è tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l’accesso agli spazi in questione, nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.

5. La pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici elettorali durante la consultazione elettorale. In caso di mancato rispetto del termine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

 

Art. 13
(Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici)

1. I messaggi politici elettorali di cui all’art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalità uniformi per ciascuna testata, e devono recare la dicitura “messaggio elettorale” con l’indicazione del soggetto politico committente.

2. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle elencate al comma 2 dell’art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

 

Art. 14
(Organi ufficiali di stampa dei partiti)

1. Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull’accesso in condizioni di parità ai relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.

2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai sensi dell’art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.

3. I partiti, i movimenti politici, le coalizioni e le liste sono tenuti a fornire con tempestività all’Autorità ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonché le stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.

 

TITOLO IV
SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI

Art. 15
(Sondaggi politici ed elettorali)

1. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera, fermo restando quanto previsto dagli artt. 8 e 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ai sondaggi politici ed elettorali si applica il Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa di cui alla delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010.

2. In particolare, nei quindici giorni precedenti la data del voto, secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori. Tale divieto si estende anche alle manifestazioni di opinione o a quelle rilevazioni che, per le modalità di realizzazione e diffusione, possono comunque influenzare l’elettorato.

3. L’Autorità si riserva la facoltà di procedere ad una verifica campionaria in merito all’effettiva esecuzione del sondaggio e alla corrispondenza dei parametri risultanti dalla nota informativa pubblicata sul sito tenuto a cura del Dipartimento per l’informazione e l’editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. A tal fine le imprese devono tenere copia delle avvenute modalità di contatto e di risposta degli intervistati, nonché della metodologia e delle serie storiche utilizzate per consentirne la replicabilità. In particolare, i soggetti realizzatori dei sondaggi politico-elettorali dovranno fornire, se richiesti, ulteriori informazioni relative a:
a) la popolazione di riferimento, la lista da cui è stato selezionato il campione ed il metodo di contatto delle unità campionarie;
b) la rappresentatività del campione, inclusa l’indicazione del margine di errore e del livello di confidenza.
Qualora i risultati pubblicati derivino dall’integrazione dei dati raccolti per diversi sondaggi, il soggetto realizzatore dovrà fornire le seguenti informazioni:
a) la popolazione di riferimento, il periodo di riferimento e la dimensione del campione di ogni sondaggio;
b) il metodo utilizzato per l’integrazione dei diversi risultati;
c) il margine di errore della stima ottenuta con la combinazione dei dati rilevati nelle diverse occasioni.
4. La verifica di cui al comma 3 avviene in contraddittorio con il soggetto realizzatore cui gli esiti sono comunicati e poi resi noti attraverso la pubblicazione del provvedimento di accertamento sul sito web dell’Autorità.

 

TITOLO V
VIGILANZA E SANZIONI

Art. 16
(Compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni)

1. I Comitati regionali per le comunicazioni assolvono, nell’ambito territoriale di rispettiva competenza, oltre a quelli previsti nel Capo I del Titolo II del presente provvedimento, i seguenti compiti:
a) vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione vigente, del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;
b) accertamento delle eventuali violazioni, ivi comprese quelle relative all’art. 9 della legge n. 28 del 2000 in materia di comunicazione istituzionale e obblighi di informazione, trasmissione dei relativi atti e degli eventuali supporti e formulazione, a conclusione dell’istruttoria sommaria, comprensiva del contraddittorio, delle conseguenti proposte all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’adozione dei provvedimenti di sua competenza, nel rispetto dei termini procedimentali di cui all’art.10 della citata legge n. 28 del 2000.

 

Art. 17
(Procedimenti sanzionatori)

1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e di quelle dettate con il presente provvedimento, sono perseguite dall’Autorità sia d’ufficio, sia a seguito delle segnalazioni pervenute entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto da parte di ciascun soggetto politico, al fine dell’adozione dei provvedimenti previsti dagli artt. 10 e 11-quinquies della medesima legge.

2. Il Consiglio nazionale degli utenti presso l’Autorità può denunciare comportamenti in violazione delle disposizioni di cui al Capo II della legge 22 febbraio 2000, n. 28, di quelle contenute nel Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle recate dal presente provvedimento.

3. La denuncia delle violazioni deve essere inviata, a mezzo posta certificata o anche a mezzo fax, all’Autorità, all’emittente privata o all’editore presso cui è avvenuta la violazione, al competente Comitato regionale per le comunicazioni, al Gruppo della Guardia di Finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell’emittente o dell’editore. In particolare, per quel che concerne l’emittenza nazionale, la Guardia di
Finanza procede al ritiro delle registrazioni solo laddove ne faccia richiesta l’Autorità. Il predetto Gruppo della Guardia di Finanza provvede al ritiro delle registrazioni oggetto della segnalazione entro le successive dodici ore.

4. La denuncia indirizzata all’Autorità è procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e deve essere accompagnata dalla documentazione comprovante l’avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dal comma 3. La denuncia in materia di divieto di comunicazione istituzionale in ambito locale va indirizzata al competente Comitato regionale per le comunicazioni, il quale provvede all’istruttoria sommaria.

5. La denuncia contiene, a pena di inammissibilità, l’indicazione dell’emittente e della trasmissione, ovvero dell’editore e del giornale o periodico, cui sono riferibili le presunte violazioni segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonché di una motivata argomentazione.

6. Qualora la denuncia non contenga gli elementi previsti dai precedenti commi 4 e 5, l’Autorità, nell’esercizio dei suoi poteri d’ufficio, può comunque avviare l’istruttoria qualora sulla base di un esame sommario della documentazione ricevuta sembri ricorrere una possibile violazione. L’Autorità esamina in ogni caso con priorità le denunce immediatamente procedibili.

7. L’Autorità provvede direttamente alle istruttorie di cui al comma 1 riguardanti l’emittenza nazionale e gli editori di giornali e periodici a diffusione nazionale, mediante le proprie strutture, che si avvalgono, ove necessario, del Nucleo Speciale della Guardia di Finanza istituito presso l’Autorità stessa. I procedimenti sono conclusi con provvedimenti da adottarsi entro le quarantotto ore successive all’accertamento della violazione o alla segnalazione. L’adeguamento spontaneo, da parte delle emittenti televisive e degli editori, comunicato tempestivamente all’Autorità, agli obblighi di legge o alle disposizioni del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 o di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, nonché di quelle dettate con il presente provvedimento, determina l’archiviazione del procedimento. L’Autorità procede all’archiviazione in base alle concrete modalità e tempistiche di realizzazione, in relazione al tipo di violazione, e qualora lo stesso adeguamento sia idoneo a far venir meno gli effetti lesivi.

8. Nell’ipotesi di adeguamento spontaneo in materia di comunicazione istituzionale verificata nel termine di ventiquattro ore dalla ricezione della segnalazione da parte dei competenti Comitati regionali per le comunicazioni e precedentemente all’avvio del procedimento istruttorio ex articolo 10, comma 2, della legge n. 28 del 2000, gli stessi possono archiviare, valutando il caso concreto, sulla base degli stessi criteri e condizioni indicati nel precedente comma, ultima parte.

9. I procedimenti riguardanti i fornitori di servizi media locali sono istruiti nei termini di legge dai competenti Comitati regionali per le comunicazioni, che formulano le relative proposte all’Autorità secondo quanto previsto al comma 11.

10. Il Gruppo della Guardia di Finanza competente per territorio, ricevuta la denuncia della violazione delle disposizioni di cui al comma 1 da parte di emittenti/fornitori locali, provvede entro le dodici ore successive all’acquisizione delle registrazioni e alla trasmissione delle stesse agli uffici del competente Comitato di cui al comma 9, dandone immediato avviso all’Autorità.

11. Il Comitato di cui al comma 9 procede ad una istruttoria sommaria e instaura il contraddittorio con gli interessati: a tal fine contesta i fatti, tramite posta certificata, sente gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via compositiva, agli obblighi di legge, lo stesso Comitato trasmette la propria proposta all’Autorità, unitamente agli atti e ai supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente Gruppo della Guardia di Finanza. L’Autorità provvede, in deroga ai termini e alle modalità procedimentali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, entro le quarantotto ore successive al ricevimento della predetta documentazione.

12. In ogni caso, il Comitato di cui al comma 9 segnala tempestivamente all’Autorità le attività svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.

13. Gli Ispettorati territoriali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy collaborano, a richiesta, con il competente Comitato regionale per le comunicazioni.

14. L’Autorità verifica l’ottemperanza ai propri provvedimenti ai fini previsti dall’art. 1, commi 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e dall’art. 11-quinquies, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313. Accerta, altresì, l’attuazione delle disposizioni emanate dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi anche per le finalità di cui all’art. 1, comma 6, lett. c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

15. Nell’ipotesi in cui il provvedimento dell’Autorità contenga una misura ripristinatoria della parità di accesso ai mezzi di informazione, come individuata dall’art. 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le emittenti radiofoniche e televisive o gli editori di stampa quotidiana e periodica sono tenuti ad adempiere nella prima trasmissione o pubblicazione utile e, comunque, nel termine indicato nel provvedimento medesimo, decorrente dalla notifica dello stesso. Qualora il provvedimento dell’Autorità riguardi il divieto di comunicazione istituzionale recato dall’articolo 9 della legge n. 28 del 2000, oltre alla pubblicazione del messaggio di violazione è necessaria anche la rimozione di quanto realizzato in violazione della citata disposizione normativa.

16. Alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in applicazione delle disposizioni di attuazione dettate con il presente provvedimento non si applica l’art. 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689, che contempla il pagamento in misura ridotta.

17. Nell’ipotesi di accertamento delle violazioni delle disposizioni recate dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, da parte di imprese che agiscono nei settori del sistema integrato delle comunicazioni di cui all’art. 3, comma 1, lett. z), del Testo Unico, e che fanno capo ai titolari di cariche di governo o ai soggetti di cui all’art. 7, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, ovvero sono sottoposte al controllo dei medesimi, l’Autorità procede all’esercizio della competenza attribuitale dalla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interesse.

 

TITOLO VI
PIATTAFORME PER LA CONDIVISIONE DI VIDEO E SOCIAL NETWORK

Art. 18
(Tutela del pluralismo sulle piattaforme online)

1. Le piattaforme online sono tenute ad assumere ogni utile iniziativa volta ad assicurare il rispetto dei principi di tutela del pluralismo della libertà di espressione, dell’imparzialità, indipendenza e obiettività dell’informazione nonché ad adottare misure di contrasto ai fenomeni di disinformazione anche in conformità agli impegni assunti nell’ambito del The Strengthened Code of Practice on Disinformation 2022 e alle previsioni recate negli Orientamenti per i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi sulla mitigazione dei rischi sistemici per i processi elettorali adottati dalla Commissione europea il 26 marzo 2024.

2. Nell’ambito di tali orientamenti, le piattaforme online e i motori di ricerca designati assicurano la previsione di attività di fact-checking da parte di organizzazioni indipendenti, la trasparenza e la riconoscibilità dei profili o account social provenienti direttamente o indirettamente da Paesi Terzi, la chiara identificazione dei messaggi politici a pagamento, l’adozione di strumenti di mitigazione relativi ai contenuti disinformativi prodotti dall’intelligenza artificiale generativa. Le piattaforme assicurano l’accesso a informazioni ufficiali sul processo elettorale, promuovono iniziative di educazione ai media e garantiscono la moderazione dei contenuti che minacciano l’integrità del processo elettorale.

3. Nell’ambito del Tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell’informazione sulle piattaforme online è assunta ogni utile iniziativa al fine di promuovere l’adozione condivisa e coordinata di misure di contrasto ai fenomeni di disinformazione e lesione del pluralismo informativo online, fermi restando gli impegni assunti nell’ambito del The Strengthened Code of Practice on Disinformation 2022 di cui al comma 1.

4. Le piattaforme online assicurano il rispetto delle disposizioni degli articoli 8 e 9 della legge n. 28/2000 e dell’articolo 15 del presente regolamento.

La presente delibera è pubblicata sul sito web dell’Autorità ed entra in vigore dalla data
della sua pubblicazione.

Roma, 9 ottobre 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba

 

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