Decreto legge 16 settembre 2024, n. 131 “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.” – Art. 15 (Disposizioni urgenti in materia di diritto d’autore – Procedura di infrazione n. 2017/4092) e art. 18

 

DECRETO-LEGGE 16 settembre 2024 , n. 131.

Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

 

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 2024)

(…)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea» e, in particolare, l’articolo 37;

Considerato che il numero complessivo delle procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana è superiore alla media degli altri Stati membri dell’Unione europea comparabili con la Repubblica italiana e che, pertanto, è necessario adottare misure urgenti per ridurre il numero di dette procedure, nonché per evitare l’applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE);

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di prevenire l’apertura di nuove procedure di infrazione o l’aggravamento di quelle esistenti, ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), attraverso l’immediato adeguamento dell’ordinamento nazionale agli atti normativi dell’Unione europea e alle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione
europea;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 settembre 2024;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con i Ministri della giustizia, dell’economia e delle finanze, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della cultura, della salute, dell’ambiente e della sicurezza energetica, dell’interno, del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti, e per la pubblica amministrazione;

EMANA

il seguente decreto-legge:

(…)

Art. 15.
Disposizioni urgenti in materia di diritto d’autore –
Procedura di infrazione n. 2017/4092

1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni
a) all’articolo 15 -bis :
1) al comma 1, dopo le parole: «In mancanza di accordi fra la Società italiana degli autori e degli editori (SIAE)» sono inserite le seguenti: «, gli altri organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti»;
2) al comma 2 -ter , terzo periodo, la congiunzione: «e» è sostituita dal seguente segno di interpunzione: «,» e, dopo le parole: «gestione collettiva», sono inserite le seguenti: «e le entità di gestione indipendenti»;
b) all’articolo 180:
1) al primo comma, dopo le parole: «gestione collettiva» sono inserite le seguenti: «e alle entità di gestione indipendenti»;
2) al secondo comma, numero 1, primo periodo, dopo le parole: «gestione collettiva» sono inserite le seguenti: «e ciascuna entità di gestione indipendente», e al secondo periodo, dopo le parole: «gestione collettiva» sono inserite le seguenti: «e delle entità di gestione indipendenti»;
3) al terzo comma, dopo le parole: «secondo le norme stabilite dal regolamento», sono inserite le seguenti: «e dal decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35»;
4) al sesto comma, dopo le parole: «è conferito», le parole: «alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)» sono sostituite dalle seguenti: «all’organismo di gestione collettiva maggiormente rappresentativo per ciascuna categoria di titolari come individuato ai sensi del comma 2, n. 1»;
5) al settimo comma, le parole: «riscossi dalla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)» sono soppresse.

2. All’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo le parole: «gestione collettiva» sono inserite le seguenti: «e le entità di gestione indipendenti», e, dopo le parole: «in Italia,» sono inserite le seguenti: «nonché per gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti stabilite nel territorio dell’Unione europea operanti in Italia,».

3. Al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, comma 2, le parole da: «agli articoli» fino a: «27,» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 4, ad eccezione del comma 3, primo periodo, 13, comma 1, 14, commi 1 e 2, 17, 19, 22, 23, comma 3, 24, 26, comma 1, lettere a) , b) , c) , e) , f) , g) e l) , 27 e 28, commi 1, 2 e 4,»;
b) all’articolo 4:
1) al comma 2, le parole: «, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, in riferimento all’attività di intermediazione di diritti d’autore» sono soppresse;
2) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «alcuna condizione» sono inserite le seguenti: «che ne renda gravoso l’esercizio»;
3) al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di entità di gestione indipendenti, le condizioni di adesione specificano altresì:
a) lo scopo lucrativo dell’entità di gestione indipendente;
b) le modalità di ripartizione della remunerazione del diritto d’autore, anche precisando l’eventuale esistenza di meccanismi di differenziazione tra gli aderenti alla entità di gestione indipendente;
c) l’eventuale svolgimento da parte dell’entità di gestione indipendente di attività potenzialmente in conflitto di interessi rispetto all’attività di intermediazione.»;
c) all’articolo 8:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Requisiti degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente che svolgono attività di amministrazione e di intermediazione del diritto d’autore e dei diritti ad esso connessi»;
2) al comma 1, alinea, dopo la parola: «intermediazione» sono inserite le seguenti: «del diritto d’autore o»;
d) all’articolo 14, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
«5 -bis . Le entità di gestione indipendenti tengono separata contabilmente l’attività di intermediazione dei diritti rispetto alle altre attività. Gli investimenti delle entità di gestione indipendenti devono garantire la sicurezza, la qualità, la liquidità e la redditività del portafoglio nel suo insieme, devono essere inoltre diversificati in modo da evitare un’eccessiva dipendenza da una particolare attività e l’accumulazione di rischi nel portafoglio nel suo insieme.»;
e) all’articolo 18, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3 -bis . Le entità di gestione indipendenti adottano tutte le misure necessarie per identificare e localizzare i titolari dei diritti. In particolare, al più tardi entro novanta
giorni successivi alla scadenza del termine di cui all’articolo 17, le entità di gestione indipendenti mettono a disposizione dei titolari dei diritti che rappresentano e degli altri soggetti legittimati, sulla base di una richiesta motivata, le informazioni sulle opere o altri materiali protetti per i quali uno o più titolari dei diritti non sono stati identificati o localizzati, con particolare riguardo ai seguenti dati, se disponibili:
a) il titolo dell’opera o altro materiale protetto;
b) il nome del titolare dei diritti;
c) il nome dell’editore o produttore pertinente;
d) qualsiasi altra informazione rilevante disponibile che potrebbe contribuire all’identificazione del titolare dei diritti.»;
f) all’articolo 26, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1 -bis . Gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti, che non siano tenuti a farlo presso il Registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, pubblicano, altresì, sul proprio sito web il bilancio o rendiconto annuale approvato e affidano la revisione legale ad una società iscritta nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Gli obblighi di cui al primo periodo si applicano altresì alla Società italiana autori ed editori (SIAE), che approva il proprio bilancio entro 120 giorni dalla conclusione dell’esercizio e lo pubblica sul proprio sito web e presso il Registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580. Resta fermo quanto stabilito dall’articolo 13.».

 

(…)

Art. 18.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 settembre 2024

MATTARELLA

MELONI, Presidente del Consiglio dei ministri

FITTO, Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR

NORDIO, Ministro della giustizia

GIORGETTI, Ministro dell’economia e delle finanze

TAJANI, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

GIULI, Ministro della cultura

SCHILLACI, Ministro della salute

PICHETTO FRATIN, Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica

PIANTEDOSI, Ministro dell’interno

CALDERONE, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

SALVINI, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

ZANGRILLO, Ministro per la pubblica amministrazione

Visto, il Guardasigilli: NORDIO


Testo coordinato con le modifiche introdotte dal DECRETO-LEGGE 16 settembre 2024 , n. 131 dei seguenti provvedimenti:

1) Artt. 15-bis e 180 della LEGGE 22 aprile 1941 , n. 633 (Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio);

2) Art. 19 del DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili);

3) Artt. 3, 4, 8, 14, 18, 26 del DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2017 , n. 35 (Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno)

 

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1) LEGGE 22 aprile 1941 , n. 633
Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.
(modifiche introdotte dal D.L. 16 settembre 2024 , n. 131)

 

(…)

 

Art. 15-bis

1. Agli autori spetta un compenso ridotto quando l’esecuzione, rappresentazione o recitazione dell’opera avvengono nella sede dei centri o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti nonché delle associazioni di volontariato, purché destinate ai soli soci ed invitati e sempre che non vengano effettuate a scopo di lucro. In mancanza di accordi fra la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) ((, gli altri organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti)) e le associazioni di categoria interessate, la misura del compenso sarà determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare sentito il Ministro dell’interno.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le competenti commissioni parlamentari, sono stabiliti i criteri e le modalità per l’individuazione delle circostanze soggettive ed oggettive che devono dar luogo alla applicazione della disposizione di cui al primo periodo del comma 1. In particolare occorre prescrivere:
a) l’accertamento dell’iscrizione da almeno due anni dei soggetti ivi indicati ai registri istituiti dall’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266;
b) le modalità per l’identificazione della sede dei soggetti e per l’accertamento della quantità dei soci ed invitati, da contenere in un numero limitato e predeterminato;
c) che la condizione di socio sia conseguita in forma documentabile e con largo anticipo rispetto alla data della manifestazione di spettacolo;
d) la verifica che la manifestazione di spettacolo avvenga esclusivamente a titolo gratuito da parte degli artisti, interpreti o esecutori, ed a soli fini di solidarietà nell’esplicazione di finalità di volontariato.

2-bis. Agli organizzatori di spettacoli dal vivo allestiti in luoghi con capienza massima di cento partecipanti, ovvero con rappresentazione di opere di giovani esordienti al di sotto dei trentacinque anni, titolari dell’intera quota dei relativi diritti d’autore, sono riconosciute forme di esenzione o di riduzione dalla corresponsione dei diritti d’autore.

2-ter. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità delle forme di esenzione o di riduzione di cui al comma 2-bis, prevedendo adeguati meccanismi di controllo, anche attraverso forme di responsabilizzazione degli organizzatori, che assicurino il rispetto delle condizioni che legittimano la riduzione o l’esenzione.
Con il decreto di cui al presente comma possono altresì essere individuati ulteriori eventi o ricorrenze particolari che permettano l’applicazione di forme di esenzione o di riduzione dalla corresponsione dei diritti d’autore. Il decreto di cui al presente comma prevede misure atte a garantire che, nelle fattispecie previste, la Società italiana degli autori ed editori ((,)) gli altri organismi di gestione collettiva ((e le entità di gestione indipendenti)), in coerenza con le risultanze di bilancio, remunerino in forma compensativa i titolari dei diritti d’autore. Il decreto di cui al presente comma può essere sottoposto a revisione triennale.

(…)

Art. 180

L’attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l’esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, è riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) ed agli altri organismi di gestione collettiva ((e alle entità di gestione indipendenti)) di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.
Tale attività è esercitata per effettuare:
1) la concessione, per conto e nell’interesse degli aventi diritto, di licenze e autorizzazioni per l’utilizzazione economica di opere tutelate, a condizioni economiche ragionevoli e proporzionate al valore economico dell’utilizzo dei diritti negoziati e alla rappresentatività di ciascun organismo di gestione collettiva ((e ciascuna entità di gestione indipendente)). Con regolamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono definiti i criteri per la determinazione della rappresentatività degli organismi di gestione collettiva ((e delle entità di gestione indipendenti)) per ciascuna categoria di diritti intermediati;
2) la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni;
3) la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto.
L’attività della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) si esercita altresì secondo le norme stabilite dal regolamento ((e dal decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35)) in quei paesi stranieri nei quali essa ha una rappresentanza organizzata.
La suddetta esclusività di poteri non pregiudica la facoltà spettante all’autore, ai suoi successori o agli aventi causa, di esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti da questa legge.
Nella ripartizione dei proventi prevista al n. 3 del secondo comma una quota parte deve essere in ogni caso riservata all’autore. I limiti e le modalità della ripartizione sono determinati dal regolamento.
Quando, però, i diritti di utilizzazione economica dell’opera possono dar luogo a percezione di proventi in paesi stranieri in favore di cittadini italiani domiciliati o residenti nel Regno, nell’Africa italiana e nei Possedimenti italiani, ed i titolari di tali diritti non provvedano per qualsiasi motivo alla percezione dei proventi, trascorso un anno dalla loro esigibilità è conferito alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) ((all’organismo di gestione collettiva maggiormente rappresentativo per ciascuna categoria di titolari come individuato ai sensi del comma 2, n. 1)) il potere di esercitare i diritti medesimi per conto e nell’interesse dell’autore o dei suoi successori od aventi causa.
I proventi di cui al precedente comma, ((riscossi dalla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.))), detratte le spese di riscossione, saranno tenuti a disposizione degli aventi diritto, per un periodo di tre anni; trascorso questo termine senza che siano stati reclamati dagli aventi diritto, saranno versati alla Confederazione nazionale fascista professionisti ed artisti, per scopi di assistenza alle categorie degli autori, scrittori e musicisti.

(…)

 

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2) DECRETO-LEGGE16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172
Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.

(modifiche introdotte dal D.L. 16 settembre 2024 , n. 131)

Art. 19
Liberalizzazione in materia di collecting diritti d’autore

1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 15-bis, comma 2-ter, terzo periodo, dopo le parole: «Società italiana degli autori e degli editori» sono aggiunte le seguenti: «e gli altri organismi di gestione collettiva», e la parola «remuneri» è sostituita dalla seguente: «remunerino»;
b) all’articolo 180:
1) al primo comma, dopo le parole: «Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)», sono aggiunte le seguenti: «ed agli altri organismi di gestione collettiva di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35»;
2) al terzo comma, le parole: «dell’ente» sono sostituite dalle seguenti: «della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)» e la parola: «esso» è sostituita dalla seguente: «essa».

2. Per gli organismi di gestione collettiva ((e le entità di gestione indipendenti)) di cui all’articolo 180, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, stabiliti in Italia, ((nonché per gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti stabilite nel territorio dell’Unione europea operanti in Italia,)) l’esercizio dell’attività di intermediazione è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei requisiti da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.

3. Al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 8, comma 3, dopo le parole: «Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» sono aggiunte le seguenti: «definisce con proprio provvedimento»;
b) all’articolo 20, comma 2, le parole: «organismi di gestione collettiva ed» sono soppresse.

(…)

 

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DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2017 , n. 35
Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno.
(modifiche introdotte dal D.L. 16 settembre 2024 , n. 131)

(…)

Art. 3
Ambito di applicazione

1. Agli organismi di gestione collettiva si applicano i Capi I, II, IV, V e VI e, nel caso in cui concedano licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online, anche il Capo III.

2. Le entità di gestione indipendenti di cui all’articolo 2, comma 2, devono soddisfare i requisiti previsti dall’articolo 8, ad eccezione del comma 1, lettera c), del medesimo articolo, e sono soggette alle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 2, devono soddisfare i requisiti previsti dall’articolo 8, ad eccezione del comma 1, lettera c), del medesimo articolo, e sono soggette alle disposizioni di cui agli articoli 22, comma 1, 24, 26, comma 1, lettere a), b), c), e), f) e g), 27, ((agli articoli 4, ad eccezione del comma 3, primo periodo, 13, comma 1, 14, commi 1 e 2, 17, 19, 22, 23, comma 3, 24, 26, comma 1, lettere a), b), c), e), f), g) e l), 27 e 28, commi 1, 2 e 4,)) nonché al Capo IV del presente decreto.

Art. 4
Principi generali e diritti dei titolari dei diritti

1. Gli organismi di gestione collettiva agiscono nell’interesse dei titolari dei diritti da essi rappresentati, senza imporre loro alcun obbligo che non sia oggettivamente necessario alla protezione dei loro diritti e interessi o alla gestione efficace di questi ultimi.

2. I titolari dei diritti possono affidare ad un organismo di gestione collettiva o ad un’entità di gestione indipendente di loro scelta la gestione dei loro diritti, delle relative categorie o dei tipi di opere e degli altri materiali protetti per i territori da essi indicati, indipendentemente dallo Stato dell’Unione europea di nazionalità, di residenza o di stabilimento dell’organismo di gestione collettiva, dell’entità di gestione indipendente o del titolare dei diritti ((, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, in riferimento all’attività di intermediazione di diritti d’autore)).

3. L’organismo di gestione collettiva scelto è obbligato ad assumere la gestione affidatagli, se questa rientra nel proprio ambito di attività e non sussistono ragioni oggettivamente giustificate per rifiutarla. L’organismo di gestione collettiva o l’entità di gestione indipendente, prima di assumere la gestione, forniscono ai titolari dei diritti le informazioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7, nonché quelle relative alle spese di gestione e alle detrazioni derivanti dai proventi dei diritti e da eventuali introiti provenienti dall’investimento dei proventi stessi. L’organismo di gestione collettiva o l’entità di gestione indipendente forniscono le stesse informazioni ai titolari dei diritti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, li hanno già autorizzati a gestire i loro diritti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. I titolari dei diritti, qualora affidino ad un organismo di gestione collettiva o ad un’entità di gestione indipendente la gestione dei propri diritti, specificano, in forma scritta, quale diritto o categoria di diritti o tipo di opere e altri materiali protetti, affidano alla loro gestione.

5. Resta in ogni caso salvo il diritto dei titolari dei diritti di concedere licenze per l’uso non commerciale di diritti, categorie di diritti o tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta.

6. I titolari dei diritti hanno il diritto di revocare l’affidamento dell’attività di intermediazione da loro concesso, in tutto o in parte, per i territori di loro scelta, con un preavviso non inferiore a quattro mesi e non superiore a sei mesi. Tale diritto non può essere subordinato ad alcuna condizione ((che ne renda gravoso l’esercizio)). L’organismo di gestione collettiva o l’entità di gestione indipendente possono decidere che tale revoca produca effetti soltanto alla fine dell’esercizio finanziario.

7. In caso di somme dovute ai titolari dei diritti per atti di sfruttamento verificatisi anteriormente al ritiro dell’autorizzazione o per licenze concesse prima che si producano gli effetti di un’eventuale revoca intervenuta, i titolari dei diritti conservano i diritti di cui agli articoli 15, 17, 24, 27, 34 e 38.

8. I diritti di cui ai commi da 1 a 7 sono indicati nello statuto o nelle condizioni di adesione dell’organismo di gestione collettiva e dell’entità di gestione indipendente.
((Nel caso di entità di gestione indipendenti, le condizioni di adesione specificano altresì:
a) lo scopo lucrativo dell’entità di gestione indipendente;
b) le modalità di ripartizione della remunerazione del diritto d’autore, anche precisando l’eventuale esistenza di meccanismi di differenziazione tra gli aderenti alla entità di gestione indipendente;
c) l’eventuale svolgimento da parte dell’entità di gestione indipendente di attività potenzialmente in conflitto di interessi rispetto all’attività di intermediazione.))

(…)

Art. 8
Requisiti degli organismi di gestione collettiva e delle entita’ di gestione indipendente che svolgono attivita’ di amministrazione e di intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore

((Requisiti degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente che svolgono attività di amministrazione e di intermediazione del diritto d’autore e dei diritti ad esso connessi))

Gli organismi di gestione collettiva diversi dalla Società italiana degli autori e degli editori e le entità di gestione indipendente che svolgono attività di amministrazione e di intermediazione ((del diritto d’autore o)) dei diritti connessi al diritto d’autore devono disporre dei seguenti requisiti:

a) costituzione in una forma giuridica prevista dall’ordinamento italiano o di altro Stato membro dell’Unione europea che consenta, con riferimento agli organismi di gestione collettiva, l’effettiva partecipazione e controllo da parte dei titolari dei diritti;
b) il rispetto della normativa vigente in relazione alla forma giuridica prescelta;
c) un’organizzazione conforme a quanto stabilito dalla Sezione II del presente Capo;
d) previsione espressa nello statuto, indipendentemente dalla forma giuridica adottata, dei seguenti elementi:
1) l’attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, quale oggetto sociale esclusivo o, comunque, prevalente;
2) la tenuta dei libri obbligatori e delle altre scritture contabili ai sensi del Libro V, Titolo II, Capo III, Sezione III, paragrafo 2, del codice civile;
3) la redazione del bilancio ai sensi del Libro V, Titolo V, Capo V, Sezione IX, del codice civile.

2. I requisiti di cui al comma 1, lettere b), c) e d), numero 3), si applicano anche alla Società italiana autori ed editori.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a segnalare l’inizio dell’attività secondo le modalità previste dall’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, autorità di vigilanza ai sensi dell’articolo 40, trasmettendo altresì alla suddetta amministrazione una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante il possesso dei requisiti previsti al precedente comma 1, insieme ad una copia del proprio statuto. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisce con proprio provvedimento le modalità per accertare il possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

4. La distribuzione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi di cui agli articoli 71-sexies e 71-septies, della legge 22 aprile 1941, n. 633, da parte delle associazioni di produttori di fonogrammi, opere audiovisive e videogrammi, non costituisce attività di amministrazione ed intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo.

(…)

Art. 14
Riscossione e impiego dei proventi dei diritti

1. Gli organismi di gestione collettiva riscuotono e gestiscono i proventi dei diritti in base a criteri di diligenza.

2. I proventi dei diritti e le entrate derivanti dal loro investimento devono essere tenuti separati sotto il profilo contabile da eventuali attività proprie degli organismi e dai relativi proventi, nonché dalle spese di gestione o da altre attività.

3. I proventi dei diritti o le entrate derivanti dal loro investimento, non possono essere impiegati per fini diversi dalla distribuzione ai titolari dei diritti, con l’eccezione per la detrazione o compensazione delle spese di gestione in conformità ad una decisione adottata a norma dell’articolo 10, comma 4, lettera d), o per l’impiego dei proventi dei diritti o delle altre entrate derivanti dall’investimento in conformità con una decisione adottata dall’assemblea a norma dell’articolo 10, comma 4.

4. Nei casi in cui gli organismi di gestione collettiva investono i proventi dei diritti o le entrate derivanti dall’investimento di tali proventi, essi agiscono nel migliore interesse dei titolari dei diritti, in conformità con la politica generale di investimento e gestione dei rischi di cui all’articolo 10, comma 4, lettere c) e f).

5. In ogni caso, gli investimenti sono effettuati nell’esclusivo e migliore interesse dei titolari dei diritti, devono garantire la sicurezza, la qualità, la liquidità e la redditività del portafoglio nel suo insieme, devono essere inoltre diversificati in modo da evitare un’eccessiva dipendenza da una particolare attività e l’accumulazione di rischi nel portafoglio nel suo insieme.

(( 5-bis. Le entità di gestione indipendenti tengono separata contabilmente l’attività di intermediazione dei diritti rispetto alle altre attività. Gli investimenti delle entità di gestione indipendenti devono garantire la sicurezza, la qualità, la liquidità e la redditività del portafoglio nel suo insieme, devono essere inoltre diversificati in modo da evitare un’eccessiva dipendenza da una particolare attività e l’accumulazione di rischi nel portafoglio nel suo insieme. ))

(…)

Art. 18
Identificazione dei titolari dei diritti

1. Gli organismi di gestione collettiva adottano tutte le misure necessarie per identificare e localizzare i titolari dei diritti. In particolare, al più tardi entro novanta giorni dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 17, gli organismi di gestione collettiva mettono a disposizione le informazioni sulle opere o altri materiali protetti per i quali uno o più titolari dei diritti non sono stati identificati o localizzati:
a) ai titolari di diritti che rappresentano o ai soggetti che rappresentano titolari di diritti, qualora tali soggetti siano membri di un organismo di gestione collettiva;
b) a tutti gli organismi di gestione collettiva con cui hanno concluso accordi di rappresentanza;

2. Le informazioni di cui al comma 1 includono, qualora disponibili:
a) il titolo dell’opera o altro materiale protetto;
b) il nome del titolare dei diritti;
c) il nome dell’editore o produttore pertinente;
d) qualsiasi altra informazione rilevante disponibile che potrebbe contribuire all’identificazione del titolare dei diritti.

3. Gli organismi di gestione collettiva verificano altresì i registri dei propri membri di cui all’articolo 6, comma 2, e altri registri reperibili. Se le misure di cui sopra non producono risultati, gli organismi di gestione collettiva mettono tali informazioni a disposizione del pubblico al più tardi entro un anno dalla scadenza del periodo di novanta giorni, di cui al comma 1.

(( 3-bis. Le entità di gestione indipendenti adottano tutte le misure necessarie per identificare e localizzare i titolari dei diritti. In particolare, al più tardi entro novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui all’articolo 17, le entità di gestione indipendenti mettono a disposizione dei titolari dei diritti che rappresentano e degli altri soggetti legittimati, sulla base di una richiesta motivata, le informazioni sulle opere o altri materiali protetti per i quali uno o più titolari dei diritti non sono stati identificati o localizzati, con particolare riguardo ai seguenti dati, se disponibili:
a) il titolo dell’opera o altro materiale protetto;
b) il nome del titolare dei diritti;
c) il nome dell’editore o produttore pertinente;
d) qualsiasi altra informazione rilevante disponibile che potrebbe contribuire all’identificazione del titolare dei diritti.))

(…)

Art. 26
Divulgazione delle informazioni

1. Gli organismi di gestione collettiva rendono pubbliche, mantenendole aggiornate sul proprio sito internet, almeno le seguenti informazioni:
a) lo statuto;
b) le condizioni di adesione e le condizioni di ritiro dell’autorizzazione a gestire i diritti, se non specificate nello statuto;
c) i contratti standard per la concessione di licenze e le tariffe standard applicabili, incluse le riduzioni;
d) l’elenco delle persone di cui all’articolo 12;
e) la politica generale di distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti;
f) la politica generale relativa alle spese di gestione;
g) la politica generale in materia di detrazioni, diversa rispetto a quella relativa alle spese di gestione, ai proventi dei diritti e a qualsiasi reddito derivante dalle spese di gestione, comprese quelle finalizzate alla prestazione di servizi sociali, culturali ed educativi;
h) un elenco degli accordi di rappresentanza sottoscritti e i nomi degli organismi di gestione collettiva con cui tali accordi di rappresentanza sono stati conclusi;
i) la politica generale sull’utilizzo di importi non distribuibili;
l) le procedure di trattamento dei reclami e di risoluzione delle controversie disponibili a norma degli articoli 38 e 39.

((  1-bis. Gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti, che non siano tenuti a farlo presso il Registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, pubblicano, altresì, sul proprio sito web il bilancio o rendiconto annuale approvato e affidano la revisione legale ad una società iscritta nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Gli obblighi di cui al primo periodo si applicano altresì alla Società italiana autori ed editori (SIAE), che approva il proprio bilancio entro 120 giorni dalla conclusione dell’esercizio e lo pubblica sul proprio sito web e presso il Registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580. Resta fermo quanto stabilito dall’articolo 13. ))

(…)

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