DELIBERA N. 390/24/CONS
LINEE GUIDA IN MATERIA DI PROMINENCE DEI SERVIZI DI MEDIA
AUDIOVISIVI E RADIOFONICI DI INTERESSE GENERALE
L’AUTORITÀ
NELLA riunione di Consiglio del 9 ottobre 2024;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo” (di seguito “Legge istitutiva”);
VISTA la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (codificazione);
VISTA la direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato (di seguito “direttiva sui servizi di media audiovisivi”);
VISTA la direttiva (UE) n. 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (di seguito “Codice europeo delle comunicazioni elettroniche”);
VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)” (di seguito “Codice delle comunicazioni elettroniche”);
VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato” (di seguito “Tusma”);
VISTO il Regolamento (UE) 2024/1083 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell’ambito del mercato interno e che modifica la direttiva 2010/13/UE (regolamento europeo sulla libertà dei media) (di seguito “regolamento sulla libertà dei media”);
VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “Disciplina dei tempi dei procedimenti”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 118/14/CONS;
VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 332/24/CONS dell’11 settembre 2024;
VISTA la delibera n. 383/17/CONS, del 5 ottobre 2017, recante “Adozione del Regolamento recante la disciplina dell’accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della 7 agosto 1990, n. 24 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”;
VISTA la delibera n. 107/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante “Adozione del Regolamento concernente le procedure di consultazione nei procedimenti di competenza dell’Autorità”;
VISTA la delibera n. 116/21/CONS, del 21 aprile 2021, recante “Aggiornamento del piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, delle modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e delle relative condizioni di utilizzo”;
VISTA la delibera n. 149/22/CONS, del 19 maggio 2022, recante “Avvio del procedimento concernente la prominence dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di interesse generale e del sistema di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre”;
VISTA la delibera n. 266/22/CONS, del 19 luglio 2022, recante “Approvazione delle Linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ai sensi dell’articolo 59, comma 6, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208. (Quinquennio 2023-2028)”;
VISTA la delibera n. 14/23/CONS, del 25 gennaio 2023, recante “Consultazione pubblica in materia di prominence dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di interesse generale e di accessibilità del sistema di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre”;
VISTA la delibera n. 294/23/CONS, del 22 novembre 2023, recante “Regolamentazione in materia di accessibilità del sistema di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre”;
VISTA la delibera n. 312/23/CONS, del 5 dicembre 2023, recante “Proroga del termine di conclusione del procedimento avviato con delibera n. 149/22/CONS concernente la prominence dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di interesse generale e l’accessibilità del sistema di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre”;
VISTA la delibera n. 118/24/CONS, del 30 aprile 2024, recante “Proroga del termine di conclusione del procedimento avviato con delibera n. 149/22/CONS concernente la prominence dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di interesse generale e l’accessibilità del sistema di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre”;
VISTA la delibera n. 259/24/CONS, del 10 luglio 2024, recante “Definizione dell’icona per accedere ai canali della televisione digitale terrestre” (di seguito “Regolamento icona DTT”);
VISTI i contributi prodotti dalle associazioni ANDEC – Associazione Nazionale Importatori e Produttori di Elettronica Civile, Anitec-Assinform – Associazione Italiana per l’Information and Communication Technology (nel seguito, anche Anitec- Assinform), Associazione Aeranti-Corallo (nel seguito, anche Aeranti-Corallo), Associazione Disabili Visivi APS-ETS (ADV), Associazione italiana ciechi di guerra ETS, Associazione Media Audiovisivi Europei, Associazione Nazionale delle Famiglie delle persone con Minorazioni Visive APS-ETS, Associazione OMItaliane (nel seguito, anche OMItaliane), Associazione Retina Italia ODV-ETS, Associazione TV Insieme (nel seguito, anche TV Insieme), Assoutenti APS, Confindustria Radio Televisioni (nel seguito, anche CRTV), Radio Nazionali Associate (nel seguito, anche RNA), Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS-APS (UIC), Web Radio Associate (nel seguito, anche WRA), dalle società DAZN Limited (nel seguito, anche DAZN), Discovery Italia S.r.l. (nel seguito, anche Discovery), Paramount Global, Rai – Radio Televisione Italiana S.p.A. (nel seguito, anche Rai), Reti Televisive Italiane S.p.A. (nel seguito, anche RTI), RTL 102,500 HIT RADIO S.r.l. (nel seguito, anche RTL), Sky Italia S.r.l. (nel seguito, anche Sky), Still S.r.l. (nel seguito, anche Still), TIM S.p.A. (nel seguito, anche TIM), Vodafone Italia S.p.A. (nel seguito, anche Vodafone) e dal signor Giorgio Marsiglio;
VISTE le istanze di audizione delle associazioni Aeranti-Corallo, Anitec- Assinform, CRTV, OMItaliane, RNA, WRA e delle società DAZN, Discovery, Rai, RTI, RTL, Sky, TIM;
SENTITA, in data 30 marzo 2023, la Società RTI;
SENTITA, in data 30 marzo 2023, la Società Sky;
SENTITA, in data 31 marzo 2023, l’Associazione OMItaliane;
SENTITA, in data 31 marzo 2023, la Società TIM;
SENTITA, in data 31 marzo 2023, l’Associazione WRA;
SENTITA, in data 3 aprile 2023, l’Associazione Anitec-Assinform;
SENTITA, in data 3 aprile 2023, l’Associazione Aeranti Corallo;
SENTITA, in data 3 aprile 2023, la Società Discovery;
SENTITA, in data 4 aprile 2023, l’Associazione RNA;
SENTITA, in data 4 aprile 2023, la Società RTL;
SENTITA, in data 12 aprile 2023, la Società Rai;
SENTITA, in data 13 aprile 2023, l’Associazione CRTV;
SENTITA, in data 26 aprile 2023, la Società DAZN;
AVUTO RIGUARDO ai contributi prodotti e alle osservazioni formulate dai soggetti interessati in merito allo schema di provvedimento nel corso delle audizioni, che di seguito si sintetizzano:
Osservazioni generali
– Al fine di rendere accessibili gli strumenti per la fruizione dei contenuti di media audiovisivi, numerose associazioni dei consumatori [Associazione Disabili Visivi APS-ETS (ADV), Associazione italiana ciechi di guerra ETS, Associazione Nazionale delle Famiglie delle persone con Minorazioni Visive APS-ETS, Assoutenti APS, Retina Italia ODV-ETS, Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS-APS (UIC), WRA] evidenziano l’opportunità di integrare le previsioni sottoposte a consultazione nazionale con linee guida specifiche sull’accessibilità dei telecomandi e delle icone nelle home page dei dispositivi.
– Due soggetti [Aeranti-Corallo e CRTV] invitano l’Autorità a specificare le definizioni di tasto numerico, home page, riquadro o icona, logo e click. Un soggetto [CRTV] suggerisce di inserire un’unica sezione dedicata alle definizioni al fine di meglio identificare il contesto e uniformare la terminologia utilizzata nel regolamento di cui all’Allegato A e nelle linee guida di cui all’Allegato B alla delibera sottoposta a consultazione. Un soggetto [WRA] ritiene che sia opportuno chiarire agli utenti, tramite campagne informative, il significato del termine prominence e suggerisce di utilizzare anche il termine corrispettivo in lingua italiana.
– Un soggetto [Anitec-Assinform] rileva che i dispositivi per la fruizione dei contenuti media audiovisivi che ciascun produttore rende disponibili nei diversi paesi di destinazione sono sviluppati su piattaforme hardware e software standardizzate a livello globale, la cui realizzazione richiede incomprimibili tempistiche per la progettazione, il test, la produzione, e l’immissione sul mercato. Lo stesso soggetto [Anitec-Assinform] evidenzia che la regolamentazione proposta imporrebbe ai produttori lo sviluppo di dispositivi e interfacce caratterizzati da un esclusivo profilo italiano, che sarebbero non commercializzabili al di fuori del nostro paese, creando allo stesso tempo una barriera di ingresso al mercato nazionale per i prodotti di provenienza europea, in disaccordo con il principio generale sulla libera circolazione dei servizi nel mercato unico europeo e del principio del paese di origine stabilito dalla direttiva sui servizi di media audiovisivi. Un soggetto [Sky] ritiene che i documenti sottoposti a consultazione nazionale siano affetti da illegittimità di ordine sia nazionale che comunitario, manchino di una adeguata valutazione degli impatti sul mercato e della fattibilità tecnica delle misure proposte e propongano misure non proporzionate rispetto alla finalità della norma che ne costituisce il fondamento.
– Nell’ottica di garantire adeguato rilevo ai servizi di media audiovisivi e radiofonici di interesse generale forniti mediante qualsiasi strumento di ricezione o accesso e mediante qualsiasi piattaforma, così come previsto dal Tusma, un soggetto [OMItaliane] ritiene che le emittenti radiofoniche private in onde medie a
modulazione d’ampiezza, in quanto legittimate a trasmettere ai sensi del Tusma, debbano godere degli stessi diritti riconosciuti alle emittenti radio analogiche in modulazione di frequenza (FM) e digitali in DAB+, evidenziando come le trasmissioni in onde medie possano essere effettuate anche utilizzando lo standard digitale DRM30. Infine, OMItaliane ritiene che le interfacce utente dovranno fornire rilevanza ai servizi di interesse generale (SIG) senza richiedere un pagamento ai fornitori di servizi di media.
– Un soggetto [Paramount] ritiene fondamentale che venga lasciato adeguato spazio agli accordi in essere con i gestori delle interfacce utente e con i produttori di dispositivi idonei alla ricezione del segnale televisivo, purché tali accordi siano eseguiti nel rispetto delle norme di concorrenza e delle altre normative, inclusa quella relativa al piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre (LCN – Logical Channel Numbering), al fine di incentivare l’innovazione e il miglioramento dell’offerta e di evitare potenziali alterazioni del gioco competitivo derivanti da un processo di attribuzione della visibilità per via amministrativa.
– Un soggetto [Rai] apprezza l’impostazione tesa a riconoscere, come avviene in ambito comunitario, la programmazione di servizio pubblico quale naturale destinataria della tutela garantita dalla normativa sulla prominence.
– Un soggetto [RNA] segnala come, in conseguenza dell’incessante sviluppo dei servizi DAB, sono di pari passo aumentati il numero e la varietà dei differenti device che ne consentono la fruizione e che spesso, al variare del modello, generano in fase di sintonizzazione liste di operatori o di programmi differenti tra loro.
– Un soggetto [RTI] condivide sia l’analisi fattuale e giuridica, sia l’impostazione e i contenuti fondamentali del provvedimento sottoposto a consultazione nazionale.
– Un soggetto [Sky] evidenzia che le previsioni contenute nelle linee guida possono al più indicare una serie di opzioni, liberamente selezionabili dal soggetto destinatario, e non previsioni univoche e vincolanti, che non lasciano alcun margine di scelta ai destinatari.
Allegato B alla delibera n. 14/23/CONS – D8: si condivide la definizione del paniere dei servizi di interesse generale?
– Diversi soggetti [Rai, RTI, Still e TV Insieme] condividono la previsione dell’Autorità.
– Un soggetto [Aeranti-Corallo] ritiene che, per quanto riguarda l’emittenza locale, dovrebbero essere automaticamente ricomprese tra i SIG due tipologie di soggetti:
i) i FSMA, titolari di testata giornalistica e di numerazione LCN che trasmettono televendite per meno del 70% del tempo della programmazione giornaliera; ii) i fornitori di contenuti radiofonici autorizzati ai sensi dell’articolo 3, comma 12, della delibera n. 664/09/CONS e s.m.i., alla fornitura di programmi radiofonici in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito locale, che sono titolari di testata giornalistica.
– Un soggetto [CRTV] propone di includere nel paniere dei SIG i servizi commerciali audiovisivi locali diffusi gratuitamente su digitale terrestre, su satellite e online, che dispongono di una testata editoriale giornalistica registrata presso il competente tribunale, e dei servizi di media radiofonici diffusi gratuitamente dalle emittenti radiofoniche concessionarie autorizzate alla diffusione in tecnica analogica su frequenze terrestri e che trasmettono in simulcast i propri contenuti su frequenze digitali terrestri (DAB+), su satellite e online, che dispongono di una testata editoriale giornalistica registrata presso il competente tribunale. Lo stesso soggetto [CRTV] ritiene necessario menzionare esplicitamente gli ambienti distributivi online e che la concessionaria del servizio pubblico e i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici comunichino all’Autorità l’ambiente distributivo online – applicazione o sito web – che consente l’accesso ai rispettivi SIG online.
– Un soggetto [Rai] ritiene che debbano essere inclusi nel paniere dei SIG tutti i servizi diffusi dalla Rai, in quanto concessionaria del servizio pubblico, indipendentemente dalla piattaforma distributiva e dalla modalità di fruizione, lineare o on demand, offerti ad oggi o forniti in futuro, ed evidenzia il caso delle piattaforme distributive televisive e/o multimediali di natura commerciale ed editoriale – ossia che organizzano contenuti – e che intendono trasmettere la programmazione di servizio pubblico, per le quali le norme di prominence sono da applicarsi solo in conseguenza della stipula di accordi commerciali equi e non discriminatori con la Rai.
– Un soggetto [RTI] suggerisce di distinguere esplicitamente le seguenti tre categorie di servizi: i) servizi di media audiovisivi e radiofonici gratuiti della concessionaria pubblica; ii) servizi di media audiovisivi e radiofonici commerciali nazionali gratuiti con genere di programmazione generalista, semigeneralista e tematico “informazione”; iii) servizi di media audiovisivi commerciali locali gratuiti in DTT, precisando che tutti questi servizi sono considerati “di interesse generale”, senza necessità di procedura di valutazione da parte dell’Autorità. Il medesimo soggetto [RTI] suggerisce, inoltre, di chiarire cosa si intenda per “cataloghi disponibili gratuitamente corrispondenti ai servizi commerciali in broadcasting”.
– Un soggetto [DAZN] ritiene che l’individuazione di un evento come di interesse generale non possa essere effettuata unicamente per determinazione amministrativa ed una tantum, ma che debba essere effettuata ed aggiornata periodicamente, secondo criteri predeterminati. Inoltre, il medesimo soggetto [DAZN] ritiene che nel paniere dei SIG dovrebbero essere inclusi tutti gli eventi di interesse sociale o di grande interesse pubblico offerti, in diretta o in differita, in chiaro o a pagamento, al pubblico italiano, come sancito dall’articolo 33 del Tusma, utilizzando il criterio del riconoscimento generalizzato da parte del pubblico televisivo o radiofonico misurato in termini di ascolti attesi e prevedibili.
– Un soggetto [TIM] ritiene opportuno che venga chiarito che la definizione di SIG è riferita a livello di singolo canale di un’emittente televisiva e non al singolo contenuto del canale né tantomeno all’intera programmazione di un’emittente.
– Un soggetto [Vodafone] evidenzia come l’accesso alla ritrasmissione dei contenuti per i soggetti aggregatori di contenuti, non è né libero, né gratuito, ma è soggetto ad accordi commerciali e che sarebbe più corretto fare riferimento al contenuto e non all’editore nella definizione del paniere dei SIG, prevedendo eventualmente la prominence secondo i seguenti criteri: il tempo dedicato all’informazione, il tempo dedicato a programmi di attualità e a carattere sociale, educativo e culturale, la quota di opere europee.
– Un soggetto [TIM] ritiene che i canali del servizio pubblico debbano rientrare nel paniere dei SIG solo ove rispondano agli stessi requisiti richiesti agli altri fornitori.
Un soggetto [RNA] invita l’Autorità a fornire un chiarimento circa l’inclusione dei servizi del servizio pubblico nel paniere dei SIG, ossia se essi sono ricompresi in tale insieme a prescindere dalla tipologia dei contenuti diffusi. Un soggetto [RTL] propone una nuova definizione che prevede l’inclusione del servizio pubblico nel paniere dei SIG solo nel caso di servizi con genere di programmazione di tipo generalista, semigeneralista e tematico “informazione” e che dispongono di una testata giornalistica registrata presso il competente tribunale, nonché una differente suddivisione dei servizi commerciali, tra audiovisivi e radiofonici e tra radiofonici nazionali e locali.
– Un soggetto [Discovery] ritiene che l’inclusione dei servizi commerciali audiovisivi nazionali nel paniere dei SIG non dovrebbe essere subordinata al possesso di una testata editoriale.
– Un soggetto [MAVE] invita l’Autorità a garantire e promuovere pari dignità e importanza ai servizi offerti dalle emittenti radiotelevisive nazionali e locali. Un soggetto [TV Insieme] ritiene che il settore della televisione locale, in quanto sottoposto alla normativa del DPR 146/17 e agli obblighi che ne conseguono, costituisca di per sé un servizio di interesse generale.
– Due soggetti [Giorgio Marsiglio e OMItaliane] evidenziano come la previsione dell’Autorità escluda i servizi radiofonici commerciali in broadcasting, diffusi gratuitamente sulle frequenze radio in onde medie a modulazione di ampiezza (AM), i quali, riconosciuti dal legislatore alla pari degli altri, contribuiscono anch’essi a garantire il pluralismo dei media e la diversità culturale e di opinione.
– Due soggetti [CRTV e RTI] invitano l’Autorità a prevedere l’inclusione tra i SIG dei canali tematici gratuiti appartenenti al genere “bambini/ragazzi” – in quanto assolvono ad un’importante funzione socioculturale, a beneficio di una categoria di soggetti destinataria di specifiche previsioni normative di tutela – e i canali gratuiti DTT di c.d. “radiovisione”, che ospitano programmi informativi, corrispondenti alla programmazione informativa del canale radiofonico di riferimento. Anche un altro soggetto [Discovery] auspica l’introduzione di un’icona che consenta l’accesso all’elenco dei canali DTT con genere di programmazione “bambini e ragazzi”, al fine di tutelare tali canali lineari, che rappresentano la più completa, plurale e ricca proposta di intrattenimento per bambini, completamente gratuita e regolata e vigilata dall’Autorità. Un soggetto [WRA] evidenzia come la definizione di paniere di SIG proposta sembra non includere i servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica, ossia le web radio.
Allegato B alla delibera n. 14/23/CONS – D9: si condivide la previsione di una procedura ad hoc per la valutazione dell’inclusione di ulteriori servizi commerciali nel paniere dei servizi generali? Si condividono gli indicatori individuati?
– Numerosi soggetti [CRTV, DAZN, Discovery, Giorgio Marsiglio, OMItaliane, Rai, RTI, Vodafone] condividono la previsione di una procedura ad hoc per l’inclusione di ulteriori servizi commerciali nel paniere dei SIG.
– Un soggetto [Aeranti-Corallo] ritiene che l’eventuale inclusione di ulteriori servizi nel paniere dei SIG debba essere subordinata, oltre che al possesso dei requisiti previsti dall’Allegato B alla delibera sottoposta a consultazione, anche alla titolarità di una numerazione LCN per la televisione digitale terrestre.
– Un soggetto [DAZN] invita l’Autorità a considerare ulteriori indicatori quali il riconoscimento generalizzato da parte del pubblico televisivo misurato in termini di ascolti attesi e prevedibili, gli eventi internazionali organizzati in Italia e, in generale, gli eventi a carattere sportivo, indipendentemente dal fatto che essi siano trasmessi gratuitamente o meno e indipendentemente dalla modalità di trasmissione (streaming, on demand, in diretta, etc.).
– Un soggetto [OMItaliane] invita a prevedere una maggiore rilevanza per gli indicatori “tempo dedicato all’informazione” e “tempo dedicato a programmi di attualità e a carattere sociale, educativo e culturale”, con particolare attenzione, per il secondo indicatore, alle realtà di carattere territoriale locale.
– Un soggetto [Rai] suggerisce di specificare i seguenti aspetti: i) le regole per il calcolo degli indicatori (il periodo di riferimento, le metriche utilizzate); ii) le soglie per ciascuno degli indicatori; iii) le modalità di verifica che l’Autorità intende adottare per le autodichiarazioni rese dai soggetti che inviano formale richiesta di valutazione.
– Due soggetti [CRTV e RTI] suggeriscono di: i) attribuire a ciascun indicatore un diverso peso a seconda della tipologia di servizio oggetto di valutazione; ii) modulare il parametro “quota di opere europee” diversamente a seconda del genere di programmazione; iii) chiarire l’effettivo significato del parametro “percentuale di offerte accessibili”.
– Un soggetto [WRA] invita l’Autorità a definire esattamente gli indicatori relativi ai programmi di intrattenimento e di informazione, nonché quelli relativi all’offerta culturale e di servizio pubblico. Il medesimo soggetto [WRA] suggerisce, inoltre, di inserire un ulteriore criterio, ossia il tempo dedicato all’informazione indipendente.
– Un soggetto [Discovery] propone una modifica degli indicatori individuati, ossia l’eliminazione dell’indicatore relativo alla quota di opere europee e l’inclusione dell’indicatore “valorizzazione del pluralismo, della libertà di espressione, della diversità culturale e dell’effettività dell’informazione per la più ampia utenza possibile”.
– Un soggetto [TIM] invita l’Autorità a definire: i) in merito agli indicatori individuati, anche i relativi pesi ed il conseguente criterio di ponderazione, al fine di fornire una prevedibile contezza circa le regole di inclusione; ii) in che modo le interfacce dei singoli televisori e decoder vengono aggiornate (ad esempio, tramite una comunicazione informatica da parte dell’Autorità verso ciascun fornitore di decoder o interfaccia).
– Un soggetto [RTL] invita l’Autorità a precisare meglio i criteri di selezione, in quanto ritiene il secondo criterio troppo generico e che, in caso di soggetti esonerati, il punteggio applicato al criterio relativo alla quota di opere europee debba essere massimo.
– Un soggetto [RNA] ritiene necessaria una più puntuale definizione degli indicatori di cui al punto 7 dell’Allegato B alla delibera sottoposta a consultazione, nonché un loro adeguamento al contesto radiofonico, onde evitare l’inclusione di un numero eccessivo di contenuti radiofonici nel paniere dei SIG.
– Un soggetto [Still] ritiene che non sia chiaro: i) cosa si intende con servizi “commerciali”; ii) se i servizi del digitale terrestre distribuiti via protocollo HBB+ rispondano alla definizione di servizi “in broadcasting”; iii) se le trasmissioni di commercio televisivo aventi per tema eventi culturali e/o opere d’arte possano soddisfare l’indicatore relativo ai programmi a carattere culturale.
– Un soggetto [TIM] condivide la previsione concernente la valutazione annuale per l’accesso al paniere dei SIG.
– Un soggetto [TV Insieme] condivide la previsione dell’Autorità purché le televisioni locali siano considerate di interesse generale.
Allegato B alla delibera n. 14/23/CONS – D10: si condivide l’individuazione delle interfacce e dei dispositivi sui quali devono essere implementate le misure di prominence?
– Numerosi soggetti [Aeranti-Corallo, CRTV, Discovery, Rai, RTI, RTL e TV Insieme] condividono la previsione dell’Autorità.
– Due soggetti [Aeranti-Corallo e DAZN] invitano l’Autorità a precisare che tra i dispositivi sono inclusi anche i tablet e dispositivi similari.
– Un soggetto [Anitec-Assinform] invita l’Autorità a: i) rendere esplicita l’esclusione dei dispositivi non connessi ad Internet dall’ambito di applicazione della regolamentazione; ii) circoscrivere l’ambito di applicazione per i dispositivi che si collegano a un apparecchio televisivo o a uno schermo, prevendendo l’esclusione esplicita di smartphone, tablet, personal computer e monitor.
– Un soggetto [MAVE] propone di includere nell’elenco dei dispositivi e delle interfacce anche le dashboard delle automobili, che non sono espressamente specificate, ritenendo opportuno che sui sistemi di car entertainment delle automobili sia presente almeno un’icona che consenta l’accesso ad app di aggregazione di flussi streaming radiofonici. Un altro soggetto [OMItaliane] ritiene che debbano essere inclusi anche i ricevitori radio e i sistemi di infotainment installati nei veicoli di Classe “M” e “N”, che consentano nell’interfaccia utente la ricezione anche dei servizi radiofonici commerciali in broadcasting, diffusi gratuitamente sulle frequenze radio in onde medie a modulazione di ampiezza (AM), tanto in modalità analogica che digitale.
– Tenuto conto che i contenuti radiofonici sono, ormai da diversi anni, fruibili da qualsiasi dispositivo presente sul mercato, due soggetti [RNA e RTL] evidenziano come la prominence dei contenuti radiofonici debba essere estesa a tutti i device, prima fra tutti l’autoradio, e non, quindi, limitata al solo apparecchio televisivo. I medesimi soggetti [RNA e RTL] invitano l’Autorità a prevedere per la prominence dei servizi radiofonici fruiti tramite autoradio e tramite i dispositivi atti alla ricezione di contenuti sonori, un percorso separato rispetto agli altri servizi, con la costituzione di un Tavolo tecnico ad hoc.
– Un soggetto [Rai] invita l’Autorità a fornire ulteriori dettagli sui dispositivi e le interfacce oggetto della previsione, ritenendo che tra di essi ricadano anche, a titolo esemplificativo e non esaustivo, console di gioco, dongle, set top box esterni, autoradio, sistemi di in-car infotainment connessi e non, aggregatori, servizi aVOD. Inoltre, il medesimo soggetto [Rai] ritiene che tale ambito di applicazione debba essere rivisto periodicamente, in considerazione della continua evoluzione del contesto tecnologico e di offerta all’utenza.
– Un soggetto [Andec] ritiene che debbano essere esclusi dall’obbligo alcuni prodotti accessori, quali i sintonizzatori esterni per personal computer.
– Un soggetto [Vodafone] condivide la previsione dell’Autorità, subordinatamente all’esistenza di accordi commerciali con gli editori.
– Un soggetto [WRA] suggerisce di includere nell’elenco delle interfacce e dei dispositivi sui quali devono essere implementate le misure di prominence, i siti Internet che forniscono servizi di aggregazione radiofonica e televisiva, noti come aggregatori.
– Come già evidenziato in risposta alla domanda D2 dell’Allegato A alla delibera sottoposta a consultazione pubblica, un soggetto [Still] ritiene che limitare alle interfacce utente e alle applicazioni che “consentono l’accesso” possa dare adito a pratiche elusive.
– Un soggetto [TIM] rileva che la regolamentazione proposta – essendo caratterizzata dal concetto di “gratuità” riferito al servizio media che può essere qualificato come SIG, e, conseguentemente, alla tipologia di dispositivi e interfacce che consentono l’accesso ai SIG – non dovrebbe applicarsi ai servizi di media audiovisivi a richiesta di tipo pay e, di conseguenza, ai dispositivi e alle interfacce che ne consentono la fruizione.
Allegato B alla delibera n. 14/23/CONS – D11: si condivide l’individuazione dei destinatari degli obblighi di prominence?
– Numerosi soggetti [Aeranti-Corallo, CRTV, Discovery, Rai, RTI, RTL, Still, TV Insieme e Vodafone] condividono la previsione dell’Autorità.
– Un soggetto [DAZN] ritiene che debbano essere inclusi anche i fornitori di contenuti di media audiovisivi sui dispositivi idonei alla ricezione di segnali audiovisivi.
– Un soggetto [OMItaliane] condivide la proposta dell’Autorità purché vengano ricompresi anche gli operatori dei servizi radiofonici commerciali in broadcasting, diffusi gratuitamente sulle frequenze radio in onde medie a modulazione di ampiezza (AM), tanto in modalità analogica che digitale. Un altro soggetto [Giorgio Marsiglio] ritiene che debbano essere inclusi tutti gi operatori radiofonici.
– Un soggetto [Rai] invita l’Autorità a rivedere periodicamente l’ambito dei destinatari degli obblighi, in considerazione della continua evoluzione del contesto tecnologico e di offerta all’utenza.
– Un soggetto [TIM] ritiene che siano da escludere i fornitori di servizi di media a richiesta e i dispositivi predisposti alla fruizione del servizio a richiesta, ma se ci fossero degli obblighi in tal senso, riterrebbe corretto che i soggetti obbligati fossero individuati nei produttori dei device e nei player che definiscono le interfacce utente.
– Un soggetto [WRA] ritiene opportuno specificare chi sono i soggetti destinatari delle misure (quali, ad esempio, aggregatori radiofonici, sistemi operativi per smart tv o per auto, motori di ricerca).
Allegato B alla delibera n. 14/23/CONS – D12: si condividono le modalità implementative definite per assicurare la prominence dei servizi audiovisivi e radiofonici di interesse generale diffusi su digitale terrestre, su satellite e online?
Allegato B alla delibera n. 14/23/CONS – D13: si suggeriscono altre modalità di implementazione per assicurare la prominence dei servizi audiovisivi e radiofonici di interesse generale?
– Un soggetto [Aeranti-Corallo] ritiene che occorra prevedere contemporaneamente, su ogni tipologia di dispositivo, diverse modalità per l’accesso ai diversi FSMA locali e nazionali e ai diversi fornitori di contenuti radiofonici locali e nazionali. In particolare, per quanto riguarda i FSMA, nella prima schermata della home page del dispositivo devono essere presenti: i) le icone di tutti i FSMA nazionali e locali nel primo arco di numerazione LCN, ordinati secondo il primo LCN assegnato al relativo editore; a seguire, un’icona per accedere alle icone dei FSMA nazionali e locali collocati negli archi di numerazione LCN successivi al primo (per quanto riguarda i FSMA locali occorre definire modalità tecniche che consentano di ricevere, secondo l’ordine specificato, esclusivamente i FSMA dell’area tecnica dove è ubicato il dispositivo ricevente); ii) un telecomando virtuale con tastiera numerica, che consenta di accedere ai FSMA nazionali e locali; iii) un’icona relativa alla televisione digitale terrestre, con la quale si accede ad un’icona unica per gli FSMA nazionali e un’icona unica per gli FSMA locali (entrambi ordinati secondo le rispettive numerazioni LCN); iv) un’icona unica per i FSMA locali delle varie aree tecniche, con la quale si accede ad un’icona dei FSMA locali di ogni singola area tecnica (ordinati secondo le rispettive numerazioni LCN). Per quanto riguarda i fornitori di contenuti radiofonici (soprattutto con riferimento ai dispositivi utilizzati per l’ascolto dei servizi radiofonici a bordo delle autovetture), nella prima schermata della home page del dispositivo devono essere presenti: i) un’icona attraverso la quale si accede alle icone dei fornitori di contenuti radiofonici (che sono anche concessionari analogici FM) nazionali e locali, posizionati in ordine alfabetico (corredata della funzione “trova”); ii) un’icona attraverso la quale si accede ad un’icona dei fornitori di contenuti radiofonici nazionali (che sono anche concessionari analogici FM), oltre ad un’icona, per ogni regione, dei fornitori di contenuti radiofonici locali (che sono anche concessionari analogici FM), nonché ad un’icona dei fornitori di contenuti radiofonici, nazionali e locali, nativi digitali, tutti posizionati in ordine alfabetico; iii) un’icona dell’aggregatore Radio Player Italia.
– Un soggetto [Andec] condivide l’intento di dare la massima evidenza ai contenuti del DTT nei ricevitori “smart” che dispongono di una home page, mentre, per quanto concerne i dispositivi tradizionali, in cui all’accensione è visualizzato il canale DTT, non dovrebbe essere richiesta alcuna modifica. In merito al limite dei due click, lo stesso soggetto [Andec] rimanda a quanto detto in risposta alla domanda D3 dell’Allegato A alla delibera sottoposta a consultazione pubblica, ritenendo che dovrebbe piuttosto applicarsi una logica del best effort. Riguardo alla creazione di un sistema di indicizzazione dei contenuti raggruppato per tipologia, il medesimo soggetto [Andec] ritiene che il suo sviluppo e la sua manutenzione dovrebbero essere effettuati da un unico soggetto a livello nazionale, che lo metta poi a disposizione dei produttori sotto forma di app per smart tv, al fine di garantire uniformità di trattamento per tutti gli utenti e la certezza di un aggiornamento costante.
– Un soggetto [Anitec-Assinform] ritiene fattibile la presentazione di un’icona immediatamente visibile nella home page del dispositivo (primo livello di offerta) dedicata all’accesso ai SIG, ma propone di usare la dicitura “servizi di interesse generale” in luogo di quella “in evidenza”, in quanto quest’ultima sarebbe potenzialmente fuorviante per gli utenti. Inoltre, lo stesso soggetto [Anitec-Assinform] considera il raggruppamento dei servizi all’interno dell’icona di primo livello non realizzabile sulle piattaforme software in quanto le icone del secondo livello di navigazione sono specificamente indirizzate al contesto dell’offerta nazionale ed è previsto un raggruppamento nello stesso ambito (terzo livello) di una varietà di servizi eterogenei provenienti da fonti di distribuzione differenti (digitale terrestre/satellite/IP), presentando un grado di complessità non gestibile a livello di sistema operativo, ma solo a livello di app dedicate a singoli servizi o editori. Il medesimo soggetto [Anitec-Assinform] propone di implementare il modello proposto mettendo a disposizione dei produttori di dispositivi una apposita app realizzata per l’Italia secondo gli standard in uso e messa a punto sulle piattaforme utilizzate dai device, che sarebbe facilmente implementata e presentata sulla home page dei ricevitori televisivi connessi (primo livello di offerta). Lo stesso soggetto [Anitec-Assinform] propone di prevedere un massimo di due click per raggiungere la home page che fornisce piena visibilità all’icona SIG. Con riferimento alle misure aggiuntive di cui al punto 17 dell’Allegato B alla delibera sottoposta a consultazione, il medesimo soggetto [Anitec-Assinform] rileva che l’opzione i) è considerabile solo quale possibile alternativa rispetto alla presentazione dell’icona SIG, che l’opzione ii) è non accettabile, in quanto costituirebbe un’interferenza con la libertà di scelta del consumatore e l’opzione iii) è non implementabile per l’impossibilità per i produttori di mettere in atto modifiche hardware a livello nazionale. Il medesimo soggetto [Anitec-Assinform] ritiene, infine, indispensabile l’avvio di un Tavolo tecnico partecipato dagli stakeholder che consenta all’Autorità di valutare modalità di implementazione alternative.
– Un soggetto [CRTV] ritiene necessario garantire nelle home page almeno il 30% dello spazio in cui allocare direttamente quanto previsto al punto 15 dell’Allegato B alla delibera sottoposta a consultazione e propone una nuova formulazione del punto 15, che prevede che tale spazio contenga, a fianco dell’icona di accesso ai canali DTT, le icone con i loghi della concessionaria del servizio pubblico e dei fornitori di servizi di media audiovisivi editori di canali generalisti nazionali, ordinati secondo la posizione del primo LCN assegnato all’editore medesimo, selezionando le quali si accede all’offerta dei relativi SIG online, e poi a scorrimento seguono le icone degli editori delle TV locali con LCN da 10 a 19 (ordinate secondo la posizione del primo LCN assegnato all’editore nell’area tecnica corrispondente), selezionando le quali si accede all’offerta dei relativi SIG online; sono inoltre presenti le icone da cui si accede alle altre icone che possono raggruppare i servizi di media audiovisivi nazionali di interesse generale online diversi dai generalisti, le altre tv locali, le radio nazionali e le radio locali. Il medesimo soggetto [CRTV] ritiene, inoltre, che i soggetti individuati come destinatari delle misure i cui dispositivi rientrino nelle previsioni di cui al punto 13 dell’Allegato B alla delibera sottoposta a consultazione che non dispongano di un accesso alla piattaforma digitale terrestre debbano garantire l’accesso ai SIG resi disponibili online organizzandoli secondo la posizione del primo LCN assegnato all’editore in accordo al piano di numerazione automatica dei canali DTT.
– Un soggetto [DAZN] ritiene che gli eventi di interesse sociale o di grande interesse pubblico offerti, in diretta o in differita, in chiaro o a pagamento, al pubblico italiano, previsti dall’articolo 33 del Tusma, tra i quali sono inclusi gli eventi sportivi, debbano essere ricompresi all’interno dell’apposito riquadro descritto nel testo in consultazione e resi immediatamente visibili dalla home page del dispositivo. Il medesimo soggetto [DAZN] considera, inoltre, che debba essere mantenuta la stessa visibilità, ad oggi offerta nelle home page dei dispositivi, alle app che offrono contenuti di media audiovisivi.
– Un soggetto [Discovery] propone di suddividere l’home page dei dispositivi idonei alla ricezione del segnale televisivo digitale terrestre e dei dispositivi e delle interfacce utente che consentono l’accesso ai SIG, nelle seguenti sezioni contenenti:
i) le icone dei canali DTT con genere di programmazione generalista, ciascuna identificata dal proprio logo; ii) le icone dei servizi commerciali audiovisivi nazionali diffusi gratuitamente online, ciascuna identificata dal proprio logo; iii) un’icona che consenta l’accesso al sistema di numerazione automatica dei canali DTT, il cui logo sarà definito dal Tavolo tecnico di cui all’articolo 6 dell’Allegato A alla delibera sottoposta a consultazione, un’icona che consenta l’accesso ai SIG, un’icona che consenta l’accesso all’elenco dei canali DTT con genere di programmazione “bambini e ragazzi”; iv) le icone di applicazioni proprietarie.
– Un soggetto [OMItaliane] ritiene che vadano considerati anche i servizi radiofonici commerciali in broadcasting, diffusi gratuitamente sulle frequenze radio in onde medie a modulazione di ampiezza (AM), in modalità analogica e digitale – suggerendo di inserire nella home page un’icona riportante l’indicazione “AM”. Il medesimo soggetto [OMItaliane] suggerisce che la previsione generalizzata di avere a disposizione una “testata editoriale”, se intesa come “testata giornalistica” è da ritenersi – con riferimento alle “emittenti radiofoniche a carattere comunitario” solitamente gestite da associazioni culturali – eccessiva e contraria alla normativa.
– Un soggetto [Rai] propone di differenziare in due sezioni contenenti: i) i servizi lineari in DTT o su satellite per i dispositivi dotati di sintonizzatore terrestre e/o satellitare (all’accensione, il dispositivo deve sintonizzarsi sull’ultimo canale visto); ii) i servizi online degli operatori globali e i servizi online SIG, accessibili tramite un riquadro denominato “in evidenza” e posizionati in ordine di attribuzione dei relativi numeri LCN su tutti i dispositivi dotati di sintonizzatore terrestre o satellitare, altrimenti secondo un ordine stabilito dall’Autorità. Il medesimo soggetto [Rai] invita, inoltre, l’Autorità a farsi portavoce della richiesta di introdurre un tasto ad hoc sui telecomandi per l’intero mercato dell’Unione europea, offerto in prima istanza ai fornitori di servizio pubblico nazionali, non considerando attuabile, per i produttori, la predisposizione di un tasto ad hoc per il solo mercato italiano.
– Un soggetto [RNA] rileva che l’operatore di rete DAB può, su segnalazione del fornitore di contenuti, inserire un contrassegno per evidenziare i SIG al fine di consentirne la prominence, operando una distinzione tra i contenuti relativi all’ambito locale e quelli a diffusione nazionale. Il medesimo soggetto [RNA] suggerisce, inoltre, di rivalutare periodicamente la rispondenza ai requisiti individuati per i SIG dei servizi inclusi nel paniere.
– Un soggetto [RTI] ritiene opportuno differenziare le modalità di implementazione delle misure per ciascuno dei seguenti ambiti: i) telecomandi; ii) interfacce grafiche; iii) ambienti distributivi che danno accesso ai SIG sia lineari sia a richiesta mediante connected TV e decoder esterni, dispositivi connessi allo schermo televisivo non abilitati alla ricezione della piattaforma DTT, dispositivi quali smartphone, tablet e personal computer dai quali si può accedere a un app store; iv) raccomandazioni e risultati di ricerca. Per quanto concerne i telecomandi, il medesimo soggetto [RTI] propone di rendere obbligatoria l’opzione di inserire un tasto rapido attraverso il quale accedere ai SIG. Lo stesso soggetto [RTI] ritiene, inoltre, che debba essere fornita adeguata prominence agli ambienti distributivi che includono SIG nella loro offerta e che debbano essere previste, accanto all’icona del DTT, altrettante icone che diano accesso diretto agli ambienti distributivi online che contengono SIG, invece di prevedere un’unica icona “in evidenza” per tutti i SIG.
– Due soggetti [CRTV e RTI] suggeriscono di prevedere che all’interno delle raccomandazioni e dei risultati di ricerca i SIG siano presenti in almeno tre delle prime cinque posizioni.
– Un soggetto [RTL] suggerisce di prevedere un’icona per le sole radio nazionali e di accorpare le radio locali e le televisioni locali in un’unica icona.
– Due soggetti [CRTV e RTL] propongono di prevedere l’implementazione di tutte le previsioni di cui al punto 17 dell’Allegato B alla delibera sottoposta a consultazione.
– Un soggetto [Still] rileva che la previsione di cui al punto 15 dell’Allegato B alla delibera sottoposta a consultazione potrebbe essere ritenuta in contrasto con l’articolo 4 dell’Allegato A alla medesima delibera, che prevede che la numerazione LCN sia accessibile al primo livello di offerta all’utente. Il medesimo soggetto [Still] ritiene che la pagina a cui si accede dal riquadro “In evidenza” dovrebbe poter essere selezionata, se l’utente lo richiede, come schermata di avvio del dispositivo, senza dover visualizzare prima la home page. Lo stesso soggetto [Still] invita, inoltre, l’Autorità a prevedere esplicitamente che i canali “semigeneralisti” debbano – e non possano, come previsto attualmente – essere raggruppati in altre icone, in ordine di numerazione.
– Un soggetto [TIM] considera che la previsione di un numero definito di click (azioni) per accedere alla sezione “In evidenza”, così come la previsione di un apposito riquadro o icona, immediatamente visibile nella home page del dispositivo, siano eccessive e non tengano conto della complessità presente sul mercato. Lo stesso soggetto [TIM] ritiene i) che l’icona dei SIG debba essere prevista nell’ambito della sola funzione TV dei box che consentono l’accesso ai servizi a pagamento; ii) che i canali dei SIG debbano essere facilmente raggiungibili da ogni ambiente del dispositivo ossia, qualora l’Autorità voglia invece prevedere un numero minimo di click, questo non dovrebbe essere inferiore a tre (due click per raggiungere la lista dei canali e un click per entrare nella sezione dei SIG); iii) che non debba essere previsto alcun altro criterio relativo al collocamento nelle prime posizioni della lista dei risultati delle ricerche effettuate dall’utente (misura di difficile attuazione in mancanza dell’accesso, gratuito, ai metadati necessari per l’indicizzazione della ricerca).
– Secondo un soggetto [TV Insieme], al fine di non snaturare le caratteristiche del dispositivo televisivo, dovrebbero essere previste tre sole aree di accesso ai programmi televisivi: i) area EPG tramite LCN (accessibile con tastierino numerico); ii) area specifica dei SIG; iii) area app (piattaforme per l’accesso via Internet), a sua volta suddivisa in tre sezioni (SIG, app di soggetti attivi sul DTT, altre app). Ad ogni modo, il medesimo soggetto [TV Insieme] ritiene che in seno al Tavolo tecnico potranno eventualmente essere individuate future opportunità. Un soggetto [Vodafone] ritiene possibile creare un riquadro “in evidenza” per i contenuti in chiaro, ma non per quelli on demand della concessionaria del servizio pubblico.
– Un soggetto [WRA] suggerisce di facilitare il raggiungimento dei siti Internet delle emittenti radiofoniche e televisive incluse in sistemi che aggregano i contenuti, come, ad esempio, app installate su smart tv e sistemi operativi specifici per autovetture.
Allegato B alla delibera n. 14/23/CONS – D14: si condividono le modalità implementative definite per assicurare la prominence dei servizi radiofonici di interesse generale trasmessi in DAB+?
– Numerosi soggetti [Andec, Discovery, Rai, RTI, RNA e TV Insieme] condividono la proposta dell’Autorità.
– Un soggetto [Anitec-Assinform] ritiene che la proposta dell’Autorità sia generica e invita a tener conto delle diverse caratteristiche e destinazioni d’uso degli apparati abilitati alla ricezione dei servizi DAB+ (autoradio, sistemi domestici fissi e portatili, etc.). A tal proposito, il medesimo soggetto [Anitec-Assinform] ritiene opportuno che l’identificazione delle possibili modalità implementative sia effettuata a seguito di un approfondimento condotto nell’ambito di un Tavolo tecnico dedicato.
– Un soggetto [CRTV] propone di specificare che la prominence dei servizi radiofonici di interesse generale trasmessi in DAB+ deve essere assicurata sui ricevitori DAB+.
– Un soggetto [OMItaliane] ritiene che la previsione proposta violi il principio di neutralità tecnologica affermato, da ultimo, all’articolo 4, comma 2, del Codice delle comunicazioni elettroniche. Un soggetto [Giorgio Marsiglio] invita l’Autorità a chiarire se con tale previsione viene riconosciuta una posizione di privilegio alle emittenti DAB, in violazione del principio di neutralità tecnologica.
– Per quanto concerne i ricevitori dotati di sistemi più complessi, un soggetto [Rai] suggerisce di adottare un approccio simile a quanto proposto nella propria risposta alla domanda D12, al fine di integrare contenuti in broadcast e contenuti online.
– Un soggetto [RNA] suggerisce di promuovere l’adeguamento tecnico dei ricevitori al fine di poter mettere in evidenza, differenziando tra contenuti diffusi localmente e a livello nazionale, i servizi e gli avvisi di emergenza e, a seguire, i SIG e gli altri contenuti in ordine alfabetico, senza che vengano modificati i nomi dei servizi offerti con lo scopo di ottenere una posizione più favorevole in lista.
– Un soggetto [RTL] ritiene opportuna la costituzione di un Tavolo tecnico ad hoc per i fornitori di servizi di media radiofonici. Un altro soggetto [CRTV] rappresenta che le Radio Associate invitano l’Autorità a istituire un Tavolo ad hoc in cui affrontare le tematiche del settore radiofonico sui diversi device.
– Alcuni soggetti [CRTV, RTI e RTL] invitano l’Autorità a valutare la possibilità di introdurre, anche in ambiente DAB+, un ordinamento automatico dei servizi.
Allegato B alla delibera n. 14/23/CONS – D15: si condivide la previsione concernente l’avvio di un Tavolo tecnico volto ad esplorare l’eventuale impatto sulla regolamentazione di nuove soluzioni tecnologiche?
– Numerosi soggetti [Aeranti-Corallo, Andec, Anitec-Assinform, CRTV, DAZN, Giorgio Marsiglio, OMItaliane, TIM, RNA, RTI, RTL e WRA] condividono la previsione dell’Autorità.
– Un soggetto [Discovery] ritiene che sia opportuno procedere al più presto con l’implementazione delle misure previste dal provvedimento in consultazione, evitando gli inevitabili ritardi che l’avvio di un Tavolo tecnico comporterebbe.
– Un soggetto [OMItaliane] ritiene che debba essere dato il giusto spazio e rilievo anche alle trasmissioni digitali in DRM30, al pari delle altre soluzioni tecnologiche che si stanno affermando recentemente, al fine di garantire il rispetto del principio di neutralità tecnologica.
– Un soggetto [Rai] ritiene più utile posticipare il Tavolo a 24 mesi dalla conclusione del presente procedimento, in quanto con la presente disciplina già si sta tenendo conto di tutte le soluzioni ad oggi disponibili sul mercato.
– Un soggetto [TV Insieme] propone di estendere la partecipazione al Tavolo tecnico anche ai rappresentanti di associazioni dei FSMA.
– Un soggetto [WRA] propone di prevedere per il Tavolo incontri periodici a cadenza annuale, al fine di tener conto dei continui progressi tecnologici e di mercato.
– Un soggetto [RNA] suggerisce di suddividere il Tavolo in due: contesto radiofonico e altre piattaforme.
Allegato B alla delibera n. 14/23/CONS – D16: si condivide la previsione riguardante le tempistiche di implementazione delle misure?
– Diversi soggetti [Aeranti-Corallo, CRTV, RTL e TV Insieme] condividono la previsione dell’Autorità.
– Un soggetto [Andec] rileva che, qualora venga messa a disposizione una app da inserire nei dispositivi, così come proposto nella propria risposta alla domanda D12, la modifica richiederebbe tempi più brevi, altrimenti rimanda a quanto già risposto alla domanda D7 dell’Allegato A alla delibera sottoposta a consultazione pubblica.
– Tenuto conto che l’adozione di nuove specifiche richiede il coordinamento tra diversi operatori e modalità di implementazione spesso non gestibili in maniera autonoma dalle singole aziende e considerate le finestre temporali su scala internazionale per il processo di definizione dei profili software e hardware dei dispositivi immessi sul mercato, un soggetto [Anitec-Assinform] evidenzia che qualsiasi eventuale previsione regolamentare che preveda modifiche o interventi sui profili software o sull’hardware dei dispositivi rispetto alle attuali condizioni, dovrà prevedere un periodo di implementazione non inferiore a 24 mesi, decorrenti dalla data di pubblicazione della lista dei SIG.
– Un soggetto [Discovery] auspica la previsione di tempistiche di implementazione delle misure più brevi rispetto a quelle proposte nel testo sottoposto a consultazione.
– Un soggetto [OMItaliane] ritiene che sei mesi non siano sufficienti ad individuare un protocollo condiviso per predisporre la piattaforma unica nella quale saranno inseriti i SIG.
– Un soggetto [Rai] ritiene che un termine congruo sia un periodo non eccedente i 18 mesi a partire dalla pubblicazione della lista dei SIG e che le modifiche non possano essere effettuate retroattivamente oltre i tre o quattro anni.
– Un soggetto [RNA] ritiene necessaria una preliminare accurata valutazione tecnica di fattibilità per la radiofonia digitale.
– Un soggetto [RTL] evidenzia che i produttori di apparati e gli sviluppatori dei sistemi operativi possono in qualsiasi momento effettuare un upgrade software di tutti i dispositivi.
– Un soggetto [TIM] rileva come le tempistiche di adeguamento siano strettamente correlate con le modifiche che si dovessero rendere necessarie ed invita, pertanto, l’Autorità a rinviare ogni decisione in merito ad un momento successivo, ossia quando l’intero quadro regolamentare sarà chiaro. In ogni caso, lo stesso soggetto [TIM] ritiene che, in considerazione del fatto che ci sono già dispositivi in circolazione (inclusi quelli in magazzino), eventuali modifiche debbano riguardare la predisposizione dei dispositivi acquistati e prodotti dopo l’entrata in vigore delle misure.
RITENUTO, in merito alle osservazioni e proposte emerse nell’ambito della consultazione pubblica, di esprimere le seguenti valutazioni:
Osservazioni generali
– In merito all’opportunità di prevedere misure specifiche sull’accessibilità dei telecomandi e delle icone nelle home page dei dispositivi, l’Autorità rileva che con la delibera n. 151/22/CONS è stato istituito un Tavolo tecnico volto a definire le misure di accessibilità ai servizi di media audiovisivi ai sensi dell’articolo 31 del Tusma,1 e rinvia a tale sede per la valutazione di eventuali misure concernenti i dispositivi di fruizione dei contenuti.
– In un’ottica di maggiore chiarezza e trasparenza, al fine di tenere conto delle osservazioni pervenute, l’Autorità introduce nell’Allegato A alla presente delibera un paragrafo con le definizioni dei termini usati nel provvedimento. In merito all’utilizzo della parola prominence, l’Autorità rappresenta che alla prima occorrenza del termine ne viene chiaramente precisato il significato.
– Per quanto concerne le osservazioni sull’applicazione del principio della libera circolazione dei servizi nel mercato unico europeo e del principio del paese di origine, l’Autorità evidenzia che il provvedimento sottoposto a consultazione pubblica nazionale è stato notificato alla Commissione europea come regola tecnica ai sensi della direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015. A tal proposito, rileva la risoluzione del Parlamento europeo, del 9 maggio 2023 sull’implementazione della direttiva sui servizi di media audiovisivi,2 con la quale il Parlamento – nel sottolineare la necessità di assicurare una adeguata implementazione dell’art. 7bis della direttiva sui servizi di media audiovisivi, alla luce del ruolo chiave che i produttori di apparati e i fornitori di interfacce utente rivestono nell’abilitare gli utenti ad accedere, scoprire e trovare servizi di media audiovisivi online3 – considera, inter alia, che gli obiettivi della direttiva sono soddisfatti dagli Stati membri che adottano misure che assicurino la prominence dei servizi di media audiovisivi di interesse generale anche con riferimento a interfacce utente e servizi di piattaforma che offrono i loro servizi agli utenti nel territorio dello Stato membro, ma non sono stabiliti nello stesso Stato.4
– In merito alle osservazioni concernenti la mancanza di un’adeguata valutazione degli impatti sul mercato e della fattibilità tecnica delle misure proposte e sulla non proporzionalità delle misure rispetto alla finalità della norma da cui derivano, l’Autorità rappresenta che le misure proposte – consistenti esclusivamente in modifiche software ai prodotti oggetto del provvedimento – sono ritenute necessarie al fine di garantire adeguata rilevanza ai SIG, come previsto dall’articolo 7bis della direttiva sui servizi di media audiovisivi e dall’articolo 29 del Tusma, con il fine ultimo di assicurare il pluralismo, la libertà di espressione, la diversità culturale e l’effettività dell’informazione per la più ampia utenza possibile. Non sarebbe, invero, pensabile assicurare il rilievo dei SIG se non si prevedesse una, seppur minima, modifica all’attuale modalità di presentazione dei contenuti sui dispositivi preposti. Per quanto concerne le modalità di implementazione delle misure oggetto del presente provvedimento, si rimanda a quando espresso in
corrispondenza dei singoli quesiti.
– Circa l’opportunità di considerare i servizi radiofonici diffusi in onde medie nell’ambito dei SIG, l’Autorità rimanda alle proprie valutazioni relative ai successivi quesiti.
– L’Autorità specifica che i gestori delle interfacce utente destinatarie delle misure di cui al presente provvedimento sono tenuti a fornire adeguata visibilità ai servizi identificati come SIG, in conformità a quanto previsto dalla conferente normativa europea e nazionale prima richiamata, nonché dal presente provvedimento e pertanto, non possono richiedere un compenso economico ai fornitori di tali servizi per l’applicazione della normativa.
– L’Autorità precisa, altresì, che le disposizioni previste con il presente provvedimento, riguardando solo una minima porzione dello spazio disponibile sullo schermo, non precludono in alcun modo la possibilità per i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici di stipulare accordi di natura commerciale con i gestori delle interfacce utente e con i produttori di dispositivi al fine di riservarsi una posizione in rilevo nel restante spazio a disposizione.
– Circa l’uso dello strumento regolamentare delle linee guida, l’Autorità richiama che è stato il legislatore ad attribuirle il potere e il compito di adottare linee guida, prevedendo, all’articolo 29 del Tusma, che “L’Autorità, mediante linee guida, definisce i criteri di qualificazione di un servizio di media audiovisivo o radiofonico quale servizio di interesse generale. Mediante le medesime linee guida, l’Autorità definisce, altresì, le modalità e i criteri cui i produttori […] dovranno attenersi […]” (enfasi aggiunta). A tal proposito, l’Autorità rileva che la definizione dei criteri di qualificazione di un servizio di media quale SIG, così come le modalità cui i soggetti destinatari delle previsioni dovranno attenersi, non possono essere declinate in forma di una serie di opzioni, come invece suggerito da alcuni partecipanti alla consultazione. Innanzitutto, poiché una definizione imprecisa dei servizi da individuare come SIG vanificherebbe l’intento stesso della norma, ossia di dare adeguata rilevanza a tale tipologia di servizi. Inoltre, la definizione di una serie di opzioni per fornire rilievo ai SIG, piuttosto che di una modalità unica di attuazione delle disposizioni, non garantirebbe l’uniformità dell’implementazione su dispositivi e interfacce diversi, rischiando di creare confusione nell’utente finale. Ad ogni modo, in merito a questo secondo aspetto, l’Autorità rimanda alle proprie valutazioni in relazione alle domande D12 e D13, dove viene declinata una modalità di implementazione delle previsioni concernenti i SIG ritenuta applicabile a tutti i dispositivi e interfacce utente e che lascia un adeguato margine di scelta ai destinatari delle previsioni (ad esempio, circa la posizione in cui collocare la porzione di schermo dedicata ai SIG, nonché circa le modalità di organizzazione del secondo livello di visualizzazione, ossia una volta selezionate le singole icone).
Allegato B alla delibera n. 14/23/CONS – D8: si condivide la definizione del paniere dei servizi di interesse generale?
– Al fine di tener conto delle numerose osservazioni pervenute nell’ambito della consultazione pubblica circa la definizione del paniere dei SIG, nonché di quanto emerso nell’ambito della procedura di notifica del provvedimento alla Commissione europea come regola tecnica ai sensi della direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, l’Autorità ritiene opportuno riformulare il paragrafo “Servizi di interesse generale” nell’Allegato B della delibera sottoposta a consultazione, come di seguito specificato.
– Il paniere di servizi di interesse generale include: i) i servizi di media audiovisivi e radiofonici diffusi gratuitamente dalla concessionaria del servizio pubblico su digitale terrestre (DVB-T e DAB+),5 su satellite e online (ossia i canali lineari televisivi e radiofonici, la catch-up tv e la catch-up radio, i cataloghi disponibili gratuitamente della concessionaria del servizio pubblico, i servizi nativi FM distribuiti online); ii) i servizi commerciali di media audiovisivi e radiofonici nazionali diffusi gratuitamente su digitale terrestre (DVB-T e DAB+),6 su satellite e online (ossia i canali lineari televisivi e radiofonici, la catch-up tv e la catch-up radio, i cataloghi disponibili gratuitamente che propongono online i programmi dei servizi di media commerciali in broadcasting, i servizi nativi FM distribuiti online) con genere di programmazione di tipo generalista, semigeneralista e tematico “informazione”, così come definiti nell’ambito dell’aggiornamento del piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre di cui alla delibera n. 116/21/CONS, e che dispongono di una testata giornalistica registrata presso il competente tribunale, nonché quelli con genere di programmazione di tipo tematico “bambini e ragazzi” e tematico “cultura”, così come definiti dalla medesima delibera n. 116/21/CONS; iii) i servizi commerciali di media audiovisivi e radiofonici locali diffusi gratuitamente su digitale terrestre (DVB-T e DAB+),7 che dispongono di una testata giornalistica registrata presso il competente tribunale.
– Per quanto concerne la possibilità di dare rilevanza agli ambienti di distribuzione online, l’Autorità rileva che tali ambienti sono gestiti e organizzati in accordo a logiche di natura prettamente commerciale e, pertanto, offrono accesso ad una selezione di servizi, anche a seguito di accordi commerciali stipulati con i relativi fornitori, e non solamente ai servizi individuati come SIG. In considerazione di ciò, onde evitare il rischio di dare prominence a servizi non inclusi nel paniere dei SIG, l’Autorità non ritiene opportuno dare rilevanza agli ambienti di distribuzione online e rimanda alle proprie valutazioni in corrispondenza delle domande D12 e D13 per la definizione delle modalità implementative atte a consentire la prominence dei
SIG.
– Circa l’opportunità di aggiornare periodicamente la valutazione dei SIG, l’Autorità richiama quanto previsto nell’Allegato A alla presente delibera, ossia che annualmente, al fine di tener conto di eventuali cambiamenti intercorsi nel periodo successivo alla pubblicazione della lista dei SIG e di eventuali comunicazioni da parte dei fornitori dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, l’Autorità avvia una procedura finalizzata all’aggiornamento della predetta lista.
– In merito all’eventuale inserimento di eventi di interesse sociale o di grande interesse pubblico nell’ambito del paniere dei SIG, l’Autorità chiarisce che con la definizione di SIG si individuano canali televisivi o palinsesti radiofonici, non singoli programmi o eventi. Inoltre, l’Autorità rileva come la tipologia citata di eventi sia già oggetto di uno specifico regime di tutela previsto dall’articolo 33 del Tusma, regime non sovrapponibile con quello relativo ai SIG, in quanto concernente singoli eventi e non servizi.
– Circa la prominence del servizio pubblico, l’Autorità richiama quanto previsto dalla convenzione stipulata nel 2017 tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI in occasione della concessione per il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.8 Tale convenzione, all’articolo 1, stabilisce che la concessione ha per oggetto il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale “da intendersi come servizio di interesse generale”, consistente nell’attività di produzione e diffusione su tutte le piattaforme distributive di contenuti audiovisivi e multimediali, diretti, anche attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie, a garantire un’informazione completa e imparziale, nonché a favorire l’istruzione, la crescita civile, la facoltà di giudizio e di critica, il progresso e la coesione sociale, promuovere la lingua italiana, la cultura, la creatività e l’educazione ambientale, salvaguardare l’identità nazionale e assicurare prestazioni di utilità sociale.
– In merito al possesso di una testata giornalistica, l’Autorità ritiene opportuno confermare tale requisito per i servizi commerciali con genere di programmazione di tipo generalista, semigeneralista e tematico “informazione”, al fine di individuare correttamente i servizi che effettivamente possano definirsi come di interesse generale, considerato che lo stesso Tusma, all’art. 4, stabilisce che l’attività di informazione offerta da tutti i servizi di media audiovisivi o radiofonici, costituisce sempre un servizio di interesse generale ed è conseguentemente sottoposta alla disciplina ivi prevista; parimenti l’art. 4 del Tusma sancisce come principi generali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia, inter alia,
l’obiettività, la completezza, la lealtà e l’imparzialità dell’informazione, nonché il contrasto alle strategie di disinformazione. Inoltre, tenendo conto delle osservazioni pervenute in sede di consultazione pubblica, l’Autorità ritiene opportuno includere nel paniere anche i servizi commerciali con genere di programmazione di tipo tematico “bambini e ragazzi” e tematico “cultura”, a prescindere dal possesso di una testata giornalistica registrata. Come considerazione generale, l’Autorità rileva che l’individuazione di requisiti specifici consente di limitare opportunamente il perimetro del paniere dei SIG e che altrimenti si correrebbe il rischio di definire un paniere estremamente esteso, vanificando così l’efficace applicazione delle misure di prominence.
– L’Autorità considera le misure proposte adatte a garantire pari dignità ai servizi di media offerti a livello sia nazionale sia locale, essendo riferite e conferendo appropriata rilevanza ad entrambe le tipologie di servizi.
– Sull’opportunità di considerare i servizi radiofonici in onde medie a modulazione d’ampiezza nel paniere dei SIG, in considerazione anche delle numerose osservazioni pervenute anche in risposta alle successive domande, l’Autorità ritiene opportuno rinviare l’analisi di tale tematica, in particolare per quanto concerne l’utilizzo dello standard digitale DRM, che consente l’uso delle medesime frequenze attualmente utilizzate per le trasmissioni in AM, al Tavolo tecnico di cui all’Allegato A alla presente delibera.
– Circa l’inclusione di ulteriori tipologie di servizi nell’ambito del paniere dei SIG, l’Autorità ritiene opportuno rinviare una tale valutazione alla fase di revisione della presente disciplina, che l’Autorità si riserva di attuare una volta trascorsi tre anni dalla pubblicazione del provvedimento finale (come previsto dall’articolo 1 della presente delibera), in quanto in tale sede sarà possibile tener conto della futura evoluzione tecnologica e di mercato, delle prossime indicazioni a livello europeo e dell’esperienza derivante dall’attuazione della presente disciplina.
– Con riferimento alle web radio, l’Autorità non ritiene opportuno prevedere, in fase di prima applicazione, la loro inclusione nel paniere dei SIG, nel quale sono compresi i servizi radiofonici forniti dai soggetti che operano in seguito ad autorizzazione o concessione e che quindi, anche in virtù dei conseguenti obblighi, forniscono un’informazione controllata e accurata, nonché soggetta all’attività di vigilanza dell’Autorità.
Allegato B alla delibera n. 14/23/CONS – D9: si condivide la previsione di una procedura ad hoc per la valutazione dell’inclusione di ulteriori servizi commerciali nel paniere dei servizi generali? Si condividono gli indicatori individuati?
– In considerazione delle numerose osservazioni pervenute circa gli indicatori da utilizzare nella procedura di valutazione dell’inclusione di ulteriori servizi commerciali nel paniere dei SIG, l’Autorità rappresenta quanto segue. Innanzitutto, tenuto conto della necessità di acquisire ulteriori elementi al fine di valutare con attenzione sia la definizione degli indicatori stessi, sia eventuali valori soglia da attribuire loro, nonché dell’opportunità di seguire la prossima evoluzione della regolamentazione a livello europeo e, in particolare, le linee guida che il Parlamento europeo invita l’ERGA a sviluppare al fine di addivenire a un approccio armonizzato,9 l’Autorità ritiene opportuno rinviare l’eventuale definizione di una procedura di valutazione per l’inclusione di nuovi servizi nel paniere dei SIG a valle di un intervallo di tempo di tre anni dalla conclusione del presente procedimento, nell’ambito dell’eventuale revisione della disciplina di cui alla presente delibera. Inoltre, l’Autorità ritiene necessario confermare la pubblicazione sul proprio sito web di una lista di servizi individuati quali SIG, da effettuarsi, a conclusione del presente procedimento, previa comunicazione circa il servizio o i servizi da includere in lista da parte dei fornitori dei servizi di media audiovisivi e radiofonici che ritengono di offrire servizi che rientrano nell’ambito del paniere dei SIG in accordo a quanto previsto nel paragrafo 3 dell’Allegato A alla presente delibera.
Infine, l’Autorità ritiene opportuno confermare la procedura annuale finalizzata all’aggiornamento della lista dei SIG, al fine di tenere conto di eventuali cambiamenti intercorsi nel periodo successivo alla pubblicazione. Alla luce delle suesposte considerazioni, quanto previsto dalla delibera sottoposta a consultazione è modificato di conseguenza.
– Per quanto concerne le modalità con cui le interfacce utente vengono aggiornate, l’Autorità ritiene che la pubblicazione della lista dei SIG con cadenza annuale sia sufficiente a garantire adeguata informazione ai soggetti destinatari del presente provvedimento al fine di consentire loro di adeguare ed aggiornare i propri sistemi.
– L’Autorità precisa, inoltre, che per servizi commerciali si intendono tutti i servizi che non sono offerti dal fornitore del servizio pubblico e che con servizi “in broadcasting” si intendono i servizi trasmessi in DVB-T, DAB+, DVB-S e successive versioni di tali standard.
Allegato B alla delibera n. 14/23/CONS – D10: si condivide l’individuazione delle interfacce e dei dispositivi sui quali devono essere implementate le misure di prominence?
– In considerazione delle numerose osservazioni pervenute, l’Autorità considera opportuno integrare quanto previsto dalla delibera sottoposta a consultazione, al fine di chiarire che tra i dispositivi e le interfacce oggetto delle misure di cui al predetto allegato sono inclusi tutti quelli che consentono di accedere ai SIG, inclusi smartphone, tablet, personal computer, dongle, console e dispositivi simili su cui siano installate apposite interfacce che consentono all’utente di fruire di servizi individuati quali SIG. Analogamente, sono inclusi anche i dispositivi presenti nelle automobili, quali le autoradio e, in generale, i sistemi di in-car infotainment su cui siano installate apposite interfacce che consentono all’utente di fruire di servizi individuati quali SIG.
– In merito alle osservazioni specifiche circa i dispositivi atti alla ricezione dei contenuti radiofonici, l’Autorità ribadisce che i servizi di media radiofonici identificati come SIG sono collocati in una posizione di adeguato rilievo su qualsiasi dispositivo abilitato alla loro ricezione, inclusi i dispositivi che ne consentono la fruizione in mobilità e, quindi, le autoradio. In considerazione delle numerose osservazioni pervenute in merito alle modalità con cui fornire adeguato rilievo ai servizi di media radiofonici identificati come SIG, in particolare, sui dispositivi installati sulle automobili e, più in generale, sui dispositivi atti precipuamente alla ricezione di contenuti sonori, l’Autorità ritiene opportuno rimandare l’approfondimento di tale tematica al Tavolo tecnico di cui all’Allegato A alla presente delibera.
– Per quanto riguarda l’eventualità che siano messe in atto pratiche elusive circa l’accesso ai SIG, l’Autorità rileva che rientra nella libertà individuale dei produttori di dispositivi e degli sviluppatori di interfacce decidere a quali servizi dare accesso tramite i propri prodotti. D’altro canto, con le misure di cui al presente provvedimento l’Autorità intende conseguire un equo compromesso tra un eccesso di regolamentazione – che renderebbe onerosa l’offerta dei SIG e potrebbe conseguentemente comportare la messa in atto di pratiche elusive, vanificando quindi l’intento regolamentare – e l’assenza di regolamentazione – che non consentirebbe di rispettare quanto previsto dalla normativa italiana in tema di SIG.
– L’Autorità precisa altresì, analogamente a quanto rilevato nelle proprie valutazioni alla domanda D4 dell’Allegato A alla delibera sottoposta a consultazione pubblica, che i dispositivi non connettibili a Internet e che non presentano una home page di navigazione non sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui alla presente delibera in quanto in assenza di una interfaccia di navigazione, ossia di una home page, che presenti i servizi agli utenti, viene meno la necessità di fornire adeguato rilievo a determinati servizi. Qualora a questi dispositivi fosse collegato un decoder, un dongle o un altro device in grado di fornire una home page di navigazione, le disposizioni succitate si applicherebbero ai produttori di tali dispositivi e ai gestori delle relative interfacce utente. L’Autorità ritiene opportuno precisare questo aspetto nelle linee guida di cui all’Allegato A alla presente delibera.
– Per quanto riguarda l’applicazione delle linee guida sui SIG alle interfacce utente che danno accesso ai servizi di media a richiesta di tipo pay, tenuto conto della intrinseca gratuità dei SIG così come individuati in questa sede, l’Autorità precisa che le previsioni di cui alla presente delibera non si applicano ai dispositivi e alle interfacce che danno accesso ai SIG nell’ambito di un’offerta a pagamento caratterizzata da un bundle tra dispositivo e servizi di media. Al fine di fornire maggiore chiarezza, l’Autorità ritiene opportuno precisare questo aspetto nelle linee guida di cui all’Allegato A alla presente delibera.
– Per quanto concerne i siti che forniscono servizi di aggregazione, l’Autorità rinvia a quanto espresso nelle proprie valutazioni in corrispondenza della domanda D8 circa gli ambienti di distribuzione online.
– In merito all’opportunità di rivedere periodicamente l’ambito di applicazione in considerazione dell’evoluzione tecnologica e di mercato, l’Autorità ritiene opportuno effettuare tale valutazione nell’ambito della rivalutazione della disciplina di cui alla presente delibera, che l’Autorità si riserva di attuare una volta trascorsi tre anni dalla pubblicazione del provvedimento finale.
Allegato B alla delibera n. 14/23/CONS – D11: si condivide l’individuazione dei
destinatari degli obblighi di prominence?
– L’Autorità ritiene opportuno includere i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici tra i destinatari delle misure di prominence in considerazione di quanto previsto circa la pubblicazione e gestione della lista dei SIG.
– Sulla revisione periodica dell’ambito dei destinatari, l’Autorità rimanda a quanto detto nelle proprie valutazioni in corrispondenza delle domande D8, D9 e D10, circa la rivalutazione della disciplina di cui al presente provvedimento.
– In merito all’esclusione dall’ambito dei destinatari dei dispositivi per la fruizione di servizi di media a richiesta, l’Autorità rimanda a quanto detto nelle proprie valutazioni in corrispondenza della domanda D10.
– Circa l’opportunità di specificare nel dettaglio i soggetti destinatari delle misure, l’Autorità ritiene di aver sufficientemente dettagliato nelle linee guida allegate alla presente delibera, anche tenendo conto delle osservazioni pervenute in sede di consultazione pubblica, i dispositivi e le interfacce oggetto delle misure. L’elenco dei produttori di dispositivi e dei soggetti che determinano le modalità di presentazione dei servizi sulle interfacce utente, ossia dei soggetti destinatari delle disposizioni previste nelle linee guida, è pubblicato sul sito web dell’Autorità entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente delibera.
Allegato B alla delibera n. 14/23/CONS – D12: si condividono le modalità implementative definite per assicurare la prominence dei servizi audiovisivi e radiofonici di interesse generale diffusi su digitale terrestre, su satellite e online?
Allegato B alla delibera n. 14/23/CONS – D13: si suggeriscono altre modalità di implementazione per assicurare la prominence dei servizi audiovisivi e radiofonici di interesse generale?
– In considerazione delle numerose osservazioni pervenute in sede di consultazione pubblica, anche al fine di evitare indesiderate sovrapposizioni delle previsioni concernenti l’icona che consente l’accesso ai canali della televisione digitale terrestre di cui al Regolamento icona DTT, con le previsioni concernenti le modalità implementative atte a garantire la prominence dei SIG (dal momento che tra i SIG vi sono canali DTT) di cui all’Allegato A alla presente delibera e di evitare, come suggerito in consultazione, di raggruppare servizi trasmessi tramite piattaforme diverse nel secondo livello di visualizzazione (a cui si accede selezionando le icone dei SIG in home page), l’Autorità ritiene opportuno riformulare quanto previsto nel paragrafo 5 dell’Allegato B alla delibera sottoposta a consultazione così come di seguito illustrato.
– Ad esclusione dei dispositivi installati sulle automobili e, più in generale, dei dispositivi atti precipuamente alla ricezione di contenuti sonori, al fine di assicurare adeguato rilievo ai SIG diffusi su digitale terrestre, su satellite e online, così come definiti al paragrafo 3 dell’Allegato A alla presente delibera, i soggetti destinatari delle disposizioni, così come individuati al paragrafo 5 dell’Allegato A alla presente delibera, prevedono un’apposita porzione di spazio (in forma di striscia o riga, di dimensioni non inferiori a quelle di altre strisce o righe contenenti icone o riquadri relativi agli altri contenuti presenti in home page), immediatamente visibile nella home page del dispositivo, ossia nel primo livello di offerta all’utente, organizzata come di seguito indicato
– Nel caso in cui il dispositivo sia connettibile ad Internet e sia dotato di sintonizzatore DTT e di ricevitore del segnale satellitare, nelle prime posizioni della striscia, dopo l’eventuale icona che consente di accedere ai canali DTT di cui al Regolamento icona DTT, sono riportate nell’ordine: le icone dei fornitori dei SIG audiovisivi nazionali distribuiti online – che consentono di accedere ai servizi definiti come SIG – posizionate in ordine di attribuzione del primo numero LCN del servizio diffuso in DTT; un’icona “Sat” che consente di accedere ai SIG audiovisivi e radiofonici nazionali trasmessi su piattaforma satellitare, raggruppati per fornitore in ordine alfabetico; un’icona “Tv locali” che consente di accedere ai SIG audiovisivi diffusi a livello locale su DTT, posizionati in ordine di attribuzione del numero LCN; un’icona “Radio” che consente di accedere ai SIG radiofonici distribuiti online, posizionati in ordine alfabetico in accordo alla denominazione del servizio così come registrata presso il Ministero competente. In merito al posizionamento dell’icona che consente di accedere ai canali DTT, l’Autorità richiama quando previsto dal Regolamento icona DTT, ossia che l’icona o il riquadro è: i. preselezionata/o, ossia immediatamente selezionabile dall’utente (in focus), nel momento in cui l’utente accede alla home page, oppure ii. inserita/o tra le prime tre posizioni del rail contenente le icone delle applicazioni OTT,10 oppure iii. selezionabile con al massimo uno spostamento del cursore (uno spostamento a sinistra o a destra oppure uno spostamento in alto o in basso) nel momento in cui l’utente accede alla home page.
– Nel caso in cui il dispositivo sia connettibile ad Internet e sia dotato di ricevitore del segnale satellitare, ma non sia dotato di sintonizzatore DTT, non è prevista la visualizzazione dell’icona di cui al Regolamento icona DTT e nella striscia in home page sono riportati le altre icone elencate al punto precedente. Nel caso in cui il dispositivo sia connettibile ad Internet e sia dotato di sintonizzatore DTT, ma non sia dotato di ricevitore del segnale satellitare, non è prevista la visualizzazione dell’icona “Sat” e nella striscia in home page sono riportate, oltre eventualmente l’icona di cui al Regolamento icona DTT, le altre icone elencate al punto precedente. Nel caso in cui il dispositivo sia connettibile ad Internet, ma non sia dotato né di sintonizzatore per la ricezione del segnale digitale terrestre né di ricevitore del segnale satellitare, nella striscia prevista in home page sono riportate le sole icone dei SIG distribuiti online. Qualora non fossero individuati SIG su una o più piattaforme di distribuzione, le corrispondenti icone possono non essere
visualizzate in home page.
– Al fine di tener conto di quanto espresso dalla Commissione europea nel parere circostanziato nell’ambito della procedura di notifica del progetto come regola tecnica ai sensi della direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, l’Autorità non conferma le previsioni concernenti il numero massimo di digitazioni necessarie per accedere ai SIG, il collocamento dei SIG tra i risultati delle ricerche e nelle sezioni di suggerimenti agli utenti, l’introduzione di un tasto ad hoc per i SIG sui telecomandi o sui dispositivi che consentono l’accesso ai servizi.
– Circa l’opportunità di valutare periodicamente l’effettiva rispondenza dei SIG inclusi nel paniere ai requisiti individuati, l’Autorità richiama quanto previsto nell’Allegato A alla presente delibera, ossia che annualmente, al fine di tener conto di eventuali cambiamenti intercorsi nel periodo successivo alla pubblicazione della lista dei SIG e di eventuali comunicazioni da parte dei fornitori dei servizi di media,
l’Autorità avvia una procedura finalizzata all’aggiornamento della predetta lista.
– Per quanto riguarda il possesso di una testata editoriale, l’Autorità rimanda alle proprie valutazioni espresse in corrispondenza della domanda D8.
– In merito alla raggiungibilità delle singole emittenti nei sistemi che aggregano i contenuti, l’Autorità precisa che le icone dei SIG visualizzate in home page rimandano direttamente ai fornitori o ai SIG indicati nei punti precedenti.
Allegato B alla delibera n. 14/23/CONS – D14: si condividono le modalità implementative definite per assicurare la prominence dei servizi radiofonici di interesse generale trasmessi in DAB+?
– In considerazione delle numerose osservazioni pervenute in merito alle modalità con cui fornire adeguato rilievo ai servizi di media radiofonici identificati come SIG, inclusi quelli trasmessi in DAB+, in particolare sui dispositivi installati sulle automobili e, più in generale, sui dispositivi atti precipuamente alla ricezione di contenuti sonori, l’Autorità richiama quanto detto nelle proprie valutazioni in corrispondenza delle domande D8 e D10 e rimanda l’approfondimento di tale tematica al Tavolo tecnico di cui all’Allegato A alla presente delibera. Alla luce di ciò, le linee guida sono modificate di conseguenza.
– Circa l’opportunità di prevedere un Tavolo tecnico ad hoc per il contesto radiofonico, l’Autorità rinvia a quanto espresso nelle proprie valutazioni in corrispondenza della domanda D15.
Allegato B alla delibera n. 14/23/CONS – D15: si condivide la previsione concernente l’avvio di un Tavolo tecnico volto ad esplorare l’eventuale impatto sulla regolamentazione di nuove soluzioni tecnologiche?
– Circa l’opportunità di non avviare il Tavolo tecnico al fine di procedere al più presto con l’implementazione delle misure di cui alla presente delibera, l’Autorità rileva come le attività svolte in seno al Tavolo tecnico, essendo incentrate su una valutazione delle misure volte ad adattare la presente regolamentazione alle recenti soluzioni tecnologiche e sulle modalità con cui fornire adeguato rilievo ai servizi di media radiofonici identificati come SIG sui dispositivi atti alla ricezione di contenuti sonori, non pregiudicano l’applicazione delle previsioni di cui alla presente delibera.
– In merito all’opportunità di dare rilievo, in seno al Tavolo tecnico, anche alle trasmissioni in DRM30, l’Autorità ritiene appropriato accogliere tale richiesta e richiama quanto già espresso nelle proprie valutazioni in corrispondenza della domanda D8.
– L’Autorità conferma l’avvio del Tavolo tecnico di cui all’Allegato A alla presente delibera entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, considerandolo un utile momento di confronto al fine di valutare come le nuove soluzioni tecnologiche possano inquadrarsi nel contesto della presente regolamentazione.
– Sull’opportunità di prevedere incontri periodici, l’Autorità ritiene opportuno accogliere tale richiesta, considerata la complessità dei temi trattati e la molteplicità di questioni emerse in sede di consultazione pubblica, e considera quindi appropriato prevedere l’istituzione di un Tavolo tecnico permanente, con modalità di svolgimento che saranno declinate nell’atto di avvio dello stesso.
– Per quanto concerne la valutazione delle modalità con cui fornire adeguato rilievo ai servizi di media radiofonici identificati come servizi di interesse generale, in particolare, sui dispositivi installati sulle automobili e, più in generale, sui dispositivi atti precipuamente alla ricezione di contenuti sonori, entro un massimo di 120 giorni dall’avvio delle attività, il Tavolo tecnico definisce una o più proposte in merito agli argomenti trattati, su cui l’Autorità si esprime adottando delibera.
– Inoltre, l’Autorità chiarisce che il Tavolo tecnico di cui all’Allegato A alla presente delibera, è aperto alla partecipazione di tutti i soggetti interessati, incluse le associazioni di fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici.
– Circa la possibilità di suddividere il Tavolo tecnico al fine di trattare separatamente il contesto radiofonico rispetto agli altri, l’Autorità rileva come i soggetti partecipanti ai due Tavoli sarebbero per la maggior parte gli stessi e quindi, in un’ottica di semplificazione delle attività attinenti al Tavolo tecnico, considerato anche che è possibile accedere allo stesso contenuto o servizio tramite una pluralità di dispositivi e di piattaforme, l’Autorità ritiene preferibile affrontare le tematiche previste in un’unica sede.
Allegato B alla delibera n. 14/23/CONS – D16: si condivide la previsione riguardante le tempistiche di implementazione delle misure?
– Tenuto conto delle osservazioni pervenute in merito alle tempistiche di implementazione delle misure, l’Autorità ritiene opportuno apportare talune modifiche alla delibera sottoposta a consultazione.
CONSIDERATA la richiesta di informazioni formulata dalla Commissione europea nell’ambito della procedura di notifica del progetto come regola tecnica ai sensi della direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, trasmessa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy in data 27 marzo 2023, a cui si è dato riscontro il 6 aprile 2023 entro i termini richiesti dalla Commissione europea;
AVUTO RIGUARDO alle osservazioni e al parere circostanziato formulati dalla Commissione europea nell’ambito della citata procedura di notifica, trasmessi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy in data 19 luglio 2023, concernenti l’Allegato B alla delibera sottoposta a consultazione e, in particolare,
i) la restrizione alla prestazione transfrontaliera di servizi della società dell’informazione, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva sul commercio elettronico, derivante dall’applicazione delle disposizioni di cui all’Allegato B alla delibera notificata anche ai prestatori di servizi della società dell’informazione stabiliti in altri Stati membri che prestano i loro servizi in Italia;
ii) il numero molto elevato di canali considerati come di interesse generale e la necessità di prevedere obblighi proporzionati che siano efficaci e attuabili in pratica;
iii) l’applicazione della procedura per qualificare le emittenti commerciali come servizi di interesse generale anche ai fornitori di offerte che non rientrino nella giurisdizione dell’Italia e la necessità di garantire che le condizioni pratiche relative alla procedura di domanda stabilite nel progetto notificato, quali i requisiti linguistici e le informazioni sui moduli di richiesta, non comportino restrizioni alla libera prestazione dei servizi per i fornitori di servizi di media stabiliti al di fuori del territorio italiano;
VISTE le precisazioni in merito alle citate osservazioni e al richiamato parere circostanziato formulati dalla Commissione europea e concernenti l’Allegato B alla delibera già sottoposta a consultazione, trasmesse per il tramite del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in data 28 luglio 2023 ed entro i termini previsti dalla procedura, esposte di seguito: i) un’eventuale restrizione alla prestazione transfrontaliera di servizi della società dell’informazione appare giustificata da motivi di interesse generale, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/1535, e per motivi inerenti alla tutela dei consumatori, fine ultimo della regolamentazione in esame, obiettivo perseguibile assicurando il pluralismo, la libertà di espressione, la diversità culturale e l’effettività dell’informazione per la più ampia utenza possibile; ii) al fine anche di tenere conto dei commenti pervenuti durante la consultazione pubblica, nelle linee guida l’Autorità non conferma la previsione concernente la procedura di valutazione per l’inclusione di ulteriori servizi nel paniere di servizi di interesse generale; di conseguenza, il numero di servizi qualificati come di interesse generale risulta più contenuto; iii) in un’ottica di better regulation, per ridurre l’onere derivante dall’implementazione delle misure previste e per agevolarne il rispetto, le modalità implementative delle misure di prominence dei servizi di interesse generale prevedono l’utilizzo solamente di una limitata porzione di spazio nelle home page dei dispositivi – nella quale sono visualizzati i raggruppamenti dei servizi di interesse generale tramite delle icone ad hoc – e non prevedono alcuna modifica all’hardware dei dispositivi interessati; iv) non vi è alcuna restrizione alla nazionalità dei servizi di interesse generale che possono rientrare nel paniere; di conseguenza, qualsiasi fornitore di servizi di media può fare richiesta affinché i propri servizi siano inseriti nella lista dei servizi di interesse generale purché rispettino i requisiti previsti per l’inclusione nel paniere, concernenti la tipologia – e non la nazionalità – dei servizi offerti; inoltre, i moduli per richiedere l’inclusione di uno o più servizi nella lista dei servizi di interesse generale non prevedono alcun requisito circa la nazionalità dei servizi offerti;
AVUTO RIGUARDO ai commenti formulati dalla Commissione europea sulle precisazioni fornite dall’Autorità in data 28 luglio 2023, trasmessi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy in data 13 settembre 2023, con i quali la Commissione ribadisce la presenza di una potenziale restrizione alla prestazione transfrontaliera di servizi della società dell’informazione, nella misura in cui taluni servizi oggetto delle misure di cui all’Allegato B della delibera sottoposta a consultazione possano eventualmente essere qualificabili alla stregua di “servizi della società dell’informazione” ai sensi dell’art. 2, paragrafo 1, lett. a) della direttiva sul commercio elettronico e, come tali, rientranti nel campo di applicazione della predetta direttiva;
RITENUTO che, ancorché la direttiva sul commercio elettronico definisce un quadro di regole ispirate al principio del Paese di origine applicabile all’ambito regolamentato, il legislatore comunitario ha lasciato impregiudicate le misure adottate a livello europeo o nazionale, per promuovere la diversità linguistica e culturale e garantire la salvaguardia del pluralismo, quali appunto le disposizioni in materia di prominence, dei SIG adottate conformemente all’articolo 7bis della direttiva sui servizi di media audiovisivi;
RITENUTO comunque opportuno, al fine di giungere ad un’applicazione della norma conforme alle previsioni sia della direttiva sui servizi di media audiovisivi sia della direttiva sul commercio elettronico, stralciare le disposizioni relative agli app store e alle funzioni facoltative di collocamento dei servizi di interesse generale tra le prime cinque posizioni nelle sezioni che forniscono suggerimenti agli utenti o di collocamento dei servizi di interesse generale tra le prime cinque posizioni nella lista dei risultati delle ricerche effettuate dagli utenti, in quanto riguardanti prestazioni di servizi a richiesta individuale del destinatario del servizio, tali da qualificarli come servizi della società dell’informazione e da sottoporli alla procedura prevista nei confronti dei prestatori stabiliti in altri Stati membri;
CONSIDERATO, di conseguenza, che la presente delibera non si applica a servizi della società dell’informazione, in quanto i destinatari degli obblighi previsti dall’allegato A sono produttori di dispositivi o di atri beni che includono interfacce utente che, come noto, al pari del software, ai fini del diritto europeo sono qualificabili alla stregua di merci;
RITENUTO necessario ribadire la rilevanza che i SIG rivestono per preservare e sviluppare un sistema plurale volto a promuovere la libertà di espressione, la diversità culturale e l’effettività dell’informazione, nel rispetto di principi costituzionalmente tutelati, riconosciuti altresì dall’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e, il conseguente adeguato rilievo che deve essere riconosciuto ai SIG anche in ambiente digitale. Del resto, la rilevanza fondamentale che la c.d. prominence nella presentazione dei contenuti per assicurare l’effettivo esercizio della libertà di scelta dei contenuti audiovisivi da parte degli utenti è stata ribadita dalla stessa Commissione europea e dal Parlamento nel regolamento sulla libertà dei media. In proposito l’articolo 20 stabilisce che “Gli utenti hanno il diritto di modificare facilmente la configurazione, comprese le impostazioni predefinite, di qualsiasi dispositivo o interfaccia utente che controlla o gestisce l’accesso ai servizi di media che forniscono programmi e il loro utilizzo, al fine di personalizzare l’offerta di media in linea ai loro interessi o preferenze in applicazione del diritto dell’Unione. Il presente paragrafo non pregiudica le misure nazionali di attuazione degli articoli 7bis o 7ter della direttiva 2010/13/UE” (enfasi aggiunta);
RITENUTO opportuno richiamare nuovamente quanto sottolineato al riguardo dal Parlamento europeo nella risoluzione del 9 maggio 2023 in merito alla necessità di assicurare una adeguata implementazione della direttiva sui servizi di media audiovisivi prevedendo che la disciplina in materia di prominence si applichi ai produttori di apparati e ai fornitori di interfacce utente, in ragione del ruolo chiave che gli stessi rivestono nel sistema e, segnatamente nell’abilitare gli utenti ad accedere, scoprire e trovare servizi di media audiovisivi online;
VISTI gli atti del procedimento;
RITENUTO pertanto, considerati i rilievi e le osservazioni formulate nell’ambito della consultazione pubblica dai soggetti interessati e le osservazioni e il parere della Commissione europea, di approvare le linee guida in materia di prominence dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di interesse generale da trasmettere alla Commissione nell’ambito della procedura di notifica previsto dall’art. 5 della direttiva (UE) 2015/1535;
UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell’articolo 31 del Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità;
DELIBERA
Articolo 1
1. Sono approvate le linee guida in materia di prominence dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di interesse generale, riportate nell’Allegato A alla presente delibera, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. L’Autorità si riserva di rivedere le linee guida in materia di prominence dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di interesse generale di cui all’Allegato A alla presente delibera, trascorsi tre anni dalla data di pubblicazione della stessa.
3. Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.
La presente delibera, comprensiva dell’Allegato A, è pubblicata sul sito web dell’Autorità.
Roma, 9 ottobre 2024
IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella
IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria
Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba

