AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERA N. 102/25/CONS
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI COMUNICAZIONE POLITICA E DI PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE RELATIVE ALLE CAMPAGNE PER I CINQUE REFERENDUM POPOLARI AVENTI AD OGGETTO L’ABROGAZIONE PARZIALE DELL’ART. 9, COMMA 1, LETTERA B) E LETTERA F), DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 91, L’ABROGAZIONE DEL D.LGS. 4 MARZO 2015, N. 23, L’ABROGAZIONE PARZIALE DELL’ART. 8 DELLA LEGGE 15 LUGLIO 1966, N, L’ABROGAZIONE PARZIALE DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 GIUGNO 2015, N. 81 E L’ABROGAZIONE PARZIALE DELL’ART. 26, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81, INDETTI PER I GIORNI 8 e 9 GIUGNO 2025
Pubblicata nel sito internet Agcom il 9 aprile 2025
L’AUTORITA’
NELLA riunione di Consiglio dell’8 aprile 2025;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;
VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante “Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica”;
VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”;
VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante “Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”;
VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo, sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali, ai sensi dell’art. 11-quater, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;
CONSIDERATO che la disciplina di dettaglio in ambito locale relativa alla comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione è dettata dal Capo II della citata legge n. 28 del 2000 e dalla disciplina attuativa di cui al citato Codice di autoregolamentazione;
VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante “Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi”;
VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato”, come modificato dal decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50, recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE” (di seguito, Testo Unico);
VISTA la delibera n. 22/06/CSP del 1° febbraio 2006, recante “Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali”;
VISTA la delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010, recante il “Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa”;
VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante “Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei Consigli e nelle Giunte degli Enti locali e nei Consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”;
VISTA la delibera n. 423/17/CONS del 6 novembre 2017, recante “Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell’informazione sulle piattaforme digitali;
VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità” (di seguito, “Regolamento”), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;
VISTO “The Strengthened Code of Practice on Disinformation 2022” adottato nell’ambito del piano d’azione per la democrazia europea, promosso dalla Commissione europea, e i relativi impegni rafforzati siglati dalle piattaforme aderenti al fine di contrastare la disinformazione;
VISTO il Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE («Regolamento sui servizi digitali» – DSA);
VISTA la delibera n. 295/23/CONS del 22 novembre 2023, recante “Regolamento concernente la disciplina relativa al rilascio dei titoli autorizzatori alla fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici via satellite, su altri mezzi di comunicazione elettronica e a richiesta”;
VISTO il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante “Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale” come convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, e in particolare l’articolo 15;
VISTO il Regolamento (UE) 2024/900 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 marzo 2024 relativo alla trasparenza e al targeting della pubblicità politica;
VISTI gli “Orientamenti per i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi sulla mitigazione dei rischi sistemici per i processi elettorali” adottati dalla Commissione europea in data 26 marzo 2024;
VISTO il decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, recante “Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2025”, il quale prevede che le operazioni di votazione si svolgano “in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15”;
VISTA la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante “Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull’iniziativa legislativa del popolo”;
VISTE le ordinanze dell’Ufficio centrale per il referendum della Corte di Cassazione del 12 dicembre 2024, con le quali sono state dichiarate conformi alle norme degli articoli 75 e 87 della Costituzione e della legge n. 352 del 1970 le richieste di cinque referendum per:
1) l’abrogazione dell’art. 9, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole «adottato da cittadino italiano» e «successivamente alla adozione», e lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91 con la seguente denominazione “Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana”;
2) l’abrogazione del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 con la seguente denominazione “Contratto di lavoro a tutele crescenti – disciplina dei licenziamenti illegittimi”;
3) l’abrogazione parziale dell’art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 con la seguente denominazione “Piccole imprese – Licenziamenti e relativa indennità”;
4) l’abrogazione del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, limitatamente ad alcune sue parti con la seguente denominazione “Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi”;
5) l’abrogazione parziale dell’art. 26, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 con la seguente denominazione “Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici”;
VISTE le sentenze della Corte costituzionale nn. 11, 12, 13, 14 e 15 del 20 gennaio 2025, con le quali sono state dichiarate ammissibili le richieste di referendum popolare secondo i quesiti di cui alle ordinanze dell’Ufficio centrale per il referendum;
CONSIDERATO quanto segue in riferimento alle consultazioni referendarie:
– la “visibilità” di tutte le posizioni referendarie, ai fini dell’applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e delle relative disposizioni attuative, deve essere valutata non solo in riferimento ai telegiornali ma anche, secondo quanto affermato dal Consiglio di Stato (sentenze nn. 545/2023, 547/2023), con riguardo ai programmi informativi complessivamente offerti;
– tali valutazioni, inoltre, non devono essere effettuate, come avviene per la comunicazione politica, alla luce e in applicazione di criteri esclusivamente matematici di ripartizione paritaria degli spazi assegnati, suscettibili effettivamente di consentire un accertamento oggettivo attraverso semplici rilievi automatizzati, ma devono essere condotte in ossequio ai principi di riconoscimento dell’autonomia editoriale e della garanzia della parità di trattamento e dell’equa rappresentazione di tutte le posizioni referendarie, nell’ottica di garantire “il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico”;
– con riferimento alle modalità di valutazione delle possibili violazioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e delle relative disposizioni attuative, in relazione al monitoraggio dei programmi di informazione, coerentemente con i principi espressi nelle pronunce giurisprudenziali richiamate, appare pertanto necessario utilizzare, accanto a criteri meramente quantitativi come il c.d. “tempo di parola”, che rivestono carattere prevalente ma non esclusivo, anche criteri qualitativi che diano una misura più rispondente ai principi espressi dalle richiamate pronunce della presenza delle posizioni referendarie nei vari programmi informativi delle singole emittenti;
– in situazioni particolari, come ad esempio nel caso di segnalazioni relative a episodi in singole trasmissioni, la valutazione degli spazi attribuiti alle posizioni favorevoli e contrarie ai quesiti referendari nei programmi di informazione è recata all’art. 9 del regolamento, in base al quale, ai fini della decisione, occorre tenere conto di criteri qualitativi quali, a titolo esemplificativo, il format della trasmissione, le modalità di realizzazione del contraddittorio, il tipo di intervento;
– ai fini del monitoraggio degli spazi complessivamente attribuiti, la verifica dell’Autorità non può prescindere dall’individuazione di parametri di riferimento che, per quanto arricchiti da elementi qualitativi, rimangano sostanzialmente oggettivi;
– a tal fine, pertanto, l’Autorità ritiene opportuno utilizzare il criterio degli indici di ascolto come criterio integrativo di valutazione di natura qualitativa, per il diverso valore che la rappresentazione di una posizione referendaria può avere a seconda della fascia oraria in cui le venga riconosciuto uno spazio, anche in considerazione del fatto che l’Autorità svolge la propria attività di vigilanza
attraverso il monitoraggio di ciascuna testata e in relazione alla collocazione delle trasmissioni nelle diverse fasce orarie del palinsesto;
– il riferimento agli indici di ascolto consente di tener conto, nella valutazione, del rapporto tra il tempo di parola relativo alle posizioni referendarie rispetto alla fascia oraria di trasmissione nella quale viene rilevato, che registra un certo numero di ascolti;
– al fine di verificare l’effettiva esistenza di una violazione dei principi a tutela del pluralismo, della parità di trattamento e dell’equa rappresentazione di tutte le posizioni referendarie nell’ambito dei programmi informativi, l’Autorità utilizzerà il parametro del tempo e degli indici di ascolto, quale indicatore presuntivo, per poi operare una valutazione del caso concreto, tenuto anche conto degli elementi forniti dall’emittente;
CONSIDERATO altresì che, in conformità alla sentenza del Consiglio di Stato n. 10569/2022, appare necessario, rispetto all’attività di monitoraggio e di eventuale adozione di un ordine ai sensi dell’art. 10, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, definire una disciplina procedurale che, ancorché connotata da necessaria speditezza – stante la rapidità con la quale le emittenti devono provvedere a sanare eventuali disequilibri nell’ottica di salvaguardare la par condicio elettorale – preveda la contestazione degli addebiti e garantisca il contraddittorio procedimentale;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2025, assunta ai sensi dell’art. 34 della legge n. 352 del 1970;
VISTI i decreti del Presidente della Repubblica del 31 marzo 2025, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 75 in pari data, con i quali sono stati indetti i cinque referendum popolari abrogativi i cui comizi sono convocati per i giorni 8 e 9 giugno 2025;
RITENUTO di dover chiarire le sanzioni applicate dall’Autorità per la violazione dell’articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 durante la campagna referendaria;
EFFETTUATE le consultazioni con la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;
UDITA la relazione del Presidente;
DELIBERA
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Finalità e ambito di applicazione)
1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell’imparzialità, dell’indipendenza, dell’obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli artt. 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alla consultazioni referendarie dell’ 8 e 9 giugno 2025 sui temi dei cinque referendum popolari abrogativi relativi all’abrogazione parziale dell’art. 9, comma 1, lettera b) e lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana); del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Contratto di lavoro a tutele crescenti – disciplina dei licenziamenti illegittimi); dell’abrogazione parziale dell’art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Piccole imprese – Licenziamenti e relativa indennità); del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi); dell’art. 26, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici) e si applicano nei confronti dell’emittenza privata – intendendosi per tale coloro che siano fornitori di servizi media audiovisivi ed emittenti televisive ed emittenti radiofoniche – e della stampa quotidiana e periodica.
2. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, della campagna elettorale di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.
3. Le disposizioni di cui al presente provvedimento cessano di avere efficacia alla mezzanotte dell’ultimo giorno di votazione relativo alle consultazioni di cui al comma 1.
Articolo 2
(Soggetti politici)
1. Ai fini del presente provvedimento si intendono per soggetti politici:
a) le forze politiche costituenti gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale ovvero le forze politiche, diverse dalle precedenti, che abbiano eletto con proprio simbolo un deputato al Parlamento europeo;
b) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lett. a), oggettivamente riferibili a una delle minoranze linguistiche indicate dall’art. 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, o che hanno eletto, con un proprio simbolo, almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale;
c) il gruppo misto della Camera dei deputati e il gruppo misto del Senato della Repubblica, i cui rispettivi presidenti individuano, d’intesa tra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche, non facenti parte delle forze politiche di cui alle precedenti lettere a) e b), che di volta in volta rappresentano i due gruppi;
d) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza nazionale, comunque denominati, che non siano riferibili ai soggetti di cui alle lett. a), b) e c). Tali organismi devono avere un interesse obiettivo e specifico per i temi propri di ciascun referendum, rilevabile anche sulla base dei rispettivi statuti e delle motivazioni allegate alla richiesta di partecipazione, che deve altresì contenere una esplicita indicazione di voto.
2. I soggetti di cui al comma 1, lett. d), devono autocertificare la loro rilevanza nazionale e il loro interesse obiettivo e specifico sui temi oggetto della richiesta referendaria. Al fine di accertare la ricorrenza di tale requisito, l’Autorità può procedere, sentita ove necessario la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, alla verifica dei soci e/o degli iscritti e delle sedi dislocate sul territorio nazionale sulla base di criteri di tipo quantitativo e qualitativo, questi ultimi in relazione all’interesse specifico e qualificato vantato rispetto a ciascun quesito referendario. L’esito dell’accertamento viene comunicato al soggetto interessato entro i 5 giorni non festivi successivi alla scadenza del termine di cui al seguente comma 3.
3. Gli organismi di cui al comma 1, lett. d), devono essere costituiti entro cinque giorni non festivi successivi alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Entro il medesimo termine, i soggetti di cui al comma 1 rendono nota all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la loro intenzione di partecipare ai programmi di comunicazione politica e alla trasmissione dei messaggi politici autogestiti, indicando la propria posizione a favore o contro ciascun quesito referendario. L’Autorità pubblica sul proprio sito istituzionale l’elenco dei soggetti di cui al precedente comma 1 così individuati.
4. I soggetti politici di cui al comma 1, lett. a), b), c) indicano se il loro rappresentante sosterrà la posizione favorevole o quella contraria ai referendum ovvero se sono disponibili a farsi rappresentare di volta in volta da sostenitori di una o dell’altra opzione di voto.
5. La partecipazione alle trasmissioni dei soggetti così individuati è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento.
TITOLO II
SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI E RADIOFONICI
CAPO I
DISCIPLINA DELLE TRASMISSIONI DELL’EMITTENZA NAZIONALE
Articolo 3
(Ripartizione degli spazi di comunicazione politica)
1. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente provvedimento e la data di chiusura di ciascuna campagna referendaria, gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica nazionale privata dedica alla comunicazione politica sui temi dei cinque referendum nelle forme previste dall’art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono ripartiti in due parti uguali tra i soggetti favorevoli e i contrari a ciascun quesito referendario.
2. In rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell’ambito della medesima trasmissione, anche nell’ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. È altresì possibile realizzare trasmissioni con la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici referendari aventi diritto che rappresentano le posizioni favorevoli o contrarie a ciascun quesito referendario deve essere effettuata garantendo l’applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento per ogni ciclo di due settimane e curando altresì un’equilibrata rappresentanza di genere tra le presenze. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.
3. L’eventuale rinuncia a partecipare di sostenitori di una delle due indicazioni di voto non pregiudica l’intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia.
4. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate dalle emittenti televisive nazionali in contenitori con cicli a cadenza di due settimane all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 24:00 e dalle emittenti radiofoniche nazionali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 1:00 del giorno successivo.
5. I calendari delle trasmissioni di cui al presente articolo sono tempestivamente comunicati, anche a mezzo posta elettronica certificata, all’Autorità. Le eventuali variazioni dei predetti calendari sono comunicate secondo le medesime modalità.
6. Alle trasmissioni di comunicazione politica sui temi delle consultazioni referendarie non possono prendere parte persone che risultino candidate in concomitanti competizioni elettorali e a tali competizioni non è comunque consentito, nel corso delle trasmissioni medesime, alcun riferimento.
7. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell’art. 35, comma 1, del Testo Unico.
8. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte del penultimo giorno precedente il voto.
Articolo 4
(Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)
1. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente provvedimento e quella di chiusura delle campagne referendarie, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio delle posizioni favorevole o contraria a ciascun quesito referendario.
2. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui al comma 1 osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall’art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:
a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito con criterio paritario, anche per quel che concerne le fasce orarie, fra i soggetti politici di cui all’art. 2, tra i favorevoli e i contrari a ciascun quesito referendario;
b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di una posizione favorevole o contraria al quesito referendario e comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18:00-19:59; seconda fascia 14:00-15:59; terza fascia 22:00-23:59; quarta fascia 9:00-10:59. I messaggi trasmessi in ciascun contenitore sono almeno due e sono comunque ripartiti in misura uguale tra i soggetti favorevoli e quelli contrari a ciascun quesito referendario. A tal fine, qualora il numero dei soggetti che sostengono le due indicazioni di voto sia diverso, l’assegnazione degli spazi ai soggetti più numerosi avviene secondo un criterio di rotazione, fermi restando in ogni caso i limiti di cui alle successive lett. e) ed f). L’eventuale mancanza di messaggi a sostegno di una delle due indicazioni di voto non pregiudica, in ogni caso, la trasmissione di quelli a sostegno dell’indicazione opposta, ma non determina un aumento degli spazi ad essa spettanti;
d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario
previsti dalla legge;
e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;
f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
g) ogni messaggio reca la dicitura “messaggio referendario gratuito” con l’indicazione del soggetto politico committente.
Articolo 5
(Comunicazioni delle emittenti nazionali e dei soggetti politici)
1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:
a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l’emittente informa i soggetti politici che presso la sua sede è depositato un documento, che è reso disponibile anche sul sito web dell’emittente, recante l’indicazione dell’indirizzo, del numero telefonico e della persona da contattare e concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/1/RN, reso disponibile nel sito web dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it;
b) inviano, anche a mezzo posta elettronica certificata, all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il documento di cui alla lett. a), nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso concernente il numero dei contenitori e la loro collocazione nel palinsesto. A quest’ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/2/RN, reso disponibile nel sito web dell’Autorità.
2. Entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui all’art. 2, comma 3 i soggetti politici di cui all’art. 2, comma 1, che abbiano reso la comunicazione di cui al medesimo comma 3, interessati a trasmettere messaggi autogestiti, comunicano alle emittenti e alla stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo posta elettronica certificata, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale per ciascun referendum popolare e i relativi recapiti, la durata dei messaggi. A tale fine, può anche essere utilizzato il modello MAG/3/RN, reso disponibile nel sito web dell’Autorità.
Articolo 6
(Sorteggio e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)
1. La collocazione dei messaggi all’interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico presso la sede dell’Autorità, alla presenza di un funzionario della stessa.
2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all’interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all’interno delle singole fasce. Gli spazi disponibili in ciascun contenitore sono comunque ripartiti in parti uguali tra i soggetti favorevoli e quelli contrari a ciascun quesito referendario.
Articolo 7
(Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti nazionali)
1. Sono programmi di informazione i notiziari, i giornali radio, le rassegne stampa e ogni altro programma di contenuto informativo, compresi i programmi informativi diffusi nella sezione video delle testate giornalistiche on line soggetti al campo di applicazione dell’articolo 2 del regolamento approvato con delibera n. 295/23/CONS, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell’attualità e della cronaca.
2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, tenuto conto che l’attività di informazione radiotelevisiva costituisce servizio di interesse generale, i notiziari diffusi dalle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e tutti gli altri programmi a contenuto informativo, compresi i programmi informativi diffusi nella sezione video delle testate giornalistiche on line soggetti al campo di applicazione dell’articolo 2 del regolamento approvato con delibera n. 295/23/CONS, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata registrata ai sensi di legge, ivi comprese le rassegne stampa compatibilmente con le caratteristiche specifiche del programma, si conformano con particolare rigore ai principi di tutela del pluralismo, dell’imparzialità, dell’indipendenza, dell’obiettività, dell’equilibrata rappresentanza di genere e dell’apertura alle diverse forze politiche assicurando all’elettorato la più ampia informazione sui temi e sulle modalità di svolgimento della campagna referendaria, e precisamente:
a) quando vengono trattate questioni relative ai temi oggetto dei cinque referendum le posizioni dei diversi soggetti politici impegnati a favore o contro ciascun quesito referendario devono essere rappresentate in modo corretto ed obiettivo, evitando sproporzioni nelle cronache e nelle riprese degli stessi soggetti. Resta salva per l’emittente la libertà di commento e critica che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone;
b) fatto salvo il criterio di cui alla precedente lett. a), nei programmi di informazione va curata una completa e adeguata informazione su tutti i temi oggetto dei cinque referendum, assicurando la chiarezza e la comprensibilità dei temi in discussione. Qualora in detti programmi assuma carattere rilevante l’esposizione di opinioni e valutazioni politiche riconducibili ai temi dei referendum, dovrà essere complessivamente garantita, nel corso della campagna referendaria, la presenza equilibrata e il contraddittorio tra i soggetti favorevoli o contrari a ciascun quesito referendario.
3. Fermo il rispetto della libertà editoriale di ciascuna testata, i direttori, i conduttori, i giornalisti e i registi devono attenersi ad un comportamento corretto e imparziale, tale da non influenzare, anche in modo surrettizio e allusivo, le libere scelte degli elettori, evitando che si determinino condizioni di vantaggio o di svantaggio per i favorevoli o contrari ai quesiti referendari, avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini il massimo di informazioni, verificate e fondate, con il massimo della chiarezza affinché gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire specifici orientamenti alla testata.
4. L’organizzazione e lo svolgimento dei notiziari e dei programmi a contenuto informativo, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, devono risultare inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2.
5. In ossequio al dettato dell’art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le testate devono assicurare la puntuale distinzione tra l’esercizio delle funzioni istituzionali, correlate alla completezza dell’informazione, e l’attività politica in capo agli esponenti del Governo la cui presenza deve essere dunque limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l’imparzialità dell’informazione.
6. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi di legge, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili ai soggetti politici di cui all’art. 2 e non possono essere trattati temi che riguardino vicende o fatti legati alle tematiche dei referendum. In tali trasmissioni è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto relative ai referendum.
7. L’emittente che vuole trasmettere la diretta di convegni o di comizi elettorali di soggetti politici relativi ai quesiti referendari, al fine di garantire la parità di trattamento delle posizioni referendarie, deve assicurare per ciascun quesito referendario la messa in onda di dirette di soggetti favorevoli e contrari. In particolare, nell’ultimo giorno di campagna elettorale, le dirette potranno essere consentite solo se saranno garantiti spazi adeguati a tutte le posizioni referendarie.
8. Qualora le emittenti nazionali private intendano trasmettere trasmissioni dedicate al confronto devono assicurare una effettiva parità di trattamento tra le posizioni favorevoli e contrarie a ciascun quesito referendario. Il principio delle pari opportunità tra le posizioni può essere realizzato, oltre che nell’ambito della medesima trasmissione, anche nell’ambito di un ciclo di più trasmissioni dello stesso programma, organizzate secondo le stesse modalità e con le stesse opportunità di ascolto.
Articolo 8
(Attività di monitoraggio, modalità del contraddittorio e criteri di valutazione)
1. Il rispetto delle condizioni di cui all’art. 7 e il ripristino degli equilibri eventualmente violati sono assicurati anche d’ufficio dall’Autorità che persegue le relative violazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti e dal presente provvedimento.
2. Correttezza, equilibrio ed imparzialità devono essere assicurati nella diffusione delle prese di posizione assunte da qualunque soggetto in relazione ai quesiti referendari. Nei notiziari, la presenza di esponenti di partiti e movimenti politici, di membri del Governo e comunque di persone chiaramente riconducibili ad una delle due opzioni di voto per ciascun quesito referendario deve essere limitata all’esigenza di assicurare la completezza e l’imparzialità dell’informazione.
3. Al fine di accertare il rispetto dei principi a tutela del pluralismo l’Autorità effettua la vigilanza sulle reti nazionali attraverso il monitoraggio della programmazione nei: notiziari, programmi ricondotti alla responsabilità di una testata giornalistica di ciascun canale con cadenza quotidiana o trasmessi più di una volta alla settimana e programmi ricondotti alla responsabilità di una testata giornalistica di ciascun canale con cadenza settimanale.
4. L’accertamento del rispetto dei principi a tutela del pluralismo come declinati all’art. 7 e, in particolare, della parità di trattamento e dell’equa rappresentazione delle posizioni, favorevole o contraria a ciascun quesito referendario, avviene attraverso la verifica dei tempi di parola fruiti dai soggetti favorevoli e contrari a ciascun quesito referendario nella programmazione informativa ricondotta alla responsabilità di testate editoriali (notiziari e programmi) diffusa da ciascuna emittente in ogni ciclo di monitoraggio pari ad almeno tre settimane e nell’ultima settimana che precede il voto. L’Autorità può tenere conto, quale criterio sussidiario di valutazione dei notiziari, anche del tempo di notizia. L’Autorità può valutare altresì il format e la periodicità di determinati programmi.
5. L’Autorità effettua le proprie valutazioni anche tenendo conto del tempo di argomento complessivamente dedicato ai temi di ciascuno dei cinque referendum dai notiziari e dai programmi.
6. Ogni settimana, l’Autorità trasmette alle emittenti radiotelevisive, in modalità elettronica, ad un punto di contatto appositamente individuato dall’emittente, i dati di monitoraggio relativi alla settimana precedente, che recano l’evidenza di eventuali criticità riscontrate al fine di consentire il tempestivo riequilibrio di disparità di trattamento verificatesi tra le posizioni favorevoli e contrarie a ciascun quesito referendario; i dati relativi al ciclo di monitoraggio recano il conteggio complessivo del medesimo ciclo, con l’evidenza di eventuali disparità di trattamento tra le posizioni favorevoli e contrarie a ciascun quesito referendario verificatesi in tale periodo di monitoraggio, con la contestazione delle norme che risultano violate. Nel periodo dell’ultima settimana precedente il voto, i dati trasmessi alle emittenti recano l’evidenza di eventuali criticità riscontrate nelle settimane precedenti, dovute alla disparità di trattamento tra le posizioni favorevoli e contrarie a ciascun quesito referendario, con la contestazione delle norme che risultano violate.
7. La verifica è effettuata considerando per ciascuna emittente i tempi di parola riparametrati come specificato al successivo comma e, come criterio sussidiario, per i notiziari i tempi di notizia relativi alle posizioni referendarie, per i programmi di approfondimento informativo sotto la responsabilità di una testata giornalistica le presenze e i tempi di parola riparametrati. I tempi dei soggetti che rappresentano una posizione favorevole o contraria a ciascun quesito referendario sono valutati considerando la visibilità fruita a seconda delle fasce orarie in cui l’esposizione avviene, sulla base degli ascolti registrati dall’Auditel. Le fasce orarie e i corrispondenti orari sono:
i. Premattutina – mattutina 7.00-11.59;
ii. Meridiana e pomeridiana 12.00-17.59;
iii. Preserale – prime time – seconda serata 18.00-01.59;
iv. Notturna 02.00-06.59.
8. In particolare, la visibilità è calcolata considerando un indicatore ricavato dal rapporto tra gli ascolti medi registrati da ciascuna emittente nel mese di marzo 2025 per ciascuna fascia oraria e gli ascolti medi registrati dal totale della platea televisiva nell’intera giornata. Ad ogni fascia oraria corrisponderà quindi un diverso indicatore. I tempi fruiti dai soggetti che rappresentano le posizioni favorevoli e contrarie di ciascun quesito referendario nelle varie fasce orarie sono rapportati all’indicatore della corrispondente fascia oraria al fine di ottenere il valore finale riparametrato del tempo rilevato.
9. In considerazione della libertà editoriale delle testate e della variabile dell’attualità della cronaca, si considerano congrui e automaticamente non soggetti ad alcun addebito valori con una soglia di tolleranza non superiore al 10% per ciascuna posizione referendaria.
10. Ai fini della verifica del rispetto delle disposizioni recate dal presente provvedimento, l’Autorità tiene conto di eventuali rifiuti dei soggetti politici a partecipare ai programmi, laddove documentati dall’emittente.
11. L’Autorità, nel caso di accertamento di squilibri in violazione della parità di trattamento tra le posizioni referendarie, avvia il procedimento con la richiesta di controdeduzioni che devono pervenire all’Autorità entro 24 ore dalla ricezione. Il ripristino dei tempi è effettuato possibilmente nel medesimo programma in cui si è determinato lo squilibrio. Le eventuali misure afflittive saranno applicate secondo i criteri di proporzionalità e gradualità che implicano la necessità che siano commisurabili alla gravità del fatto nonché alla durata e all’eventuale reiterazione delle violazioni.
12. Il direttore di testata deve assicurare l’alternanza e la parità, anche di genere, tra i diversi soggetti che rappresentano le posizioni favorevoli e contrarie in relazione ai quesiti referendari, in modo da garantire una partecipazione equa, bilanciata e pluralistica complessivamente per ciascuna fascia oraria e per ciascun programma nell’intero periodo elettorale.
13. Nel caso dei canali “all news”, dato che l’informazione, nel loro caso, rappresenta un unicum insuscettibile di essere scomposto e, dunque, separatamente valutato sulla base di una distinzione tra tipologie di programmi, la valutazione sarà effettuata considerando l’informazione complessivamente, senza la suddivisione dei tempi tra notiziari e programmi.
14. Nel caso di canali differenti dagli “all news”, la cui programmazione sia costituita in prevalenza da programmi di informazione ricondotti alla responsabilità di una testata giornalistica, la valutazione complessiva è effettuata tenendo conto della specifica tipologia del palinsesto e in particolare, anche dei tempi di parola totali registrati dai soggetti politici sia nei notiziari che nei programmi.
15. Nel caso dei programmi informativi diffusi nella sezione video delle testate giornalistiche on line la valutazione del rispetto del pluralismo è effettuata tenendo conto della specifica tipologia del servizio.
16. I dati di monitoraggio sono resi pubblici sul sito internet dell’Autorità.
Articolo 9
(Valutazione delle condotte nelle singole trasmissioni)
1. Nel caso di segnalazioni che riguardino singole trasmissioni, suscettibili di determinare uno squilibrio, l’Autorità può tener conto, oltre a quanto previsto negli articoli precedenti, anche dei seguenti criteri di valutazione:
i. il tipo di intervento a seconda se la partecipazione del soggetto politico avviene in diretta (studio o collegamento esterno) o si tratta di un intervento registrato che non consente un confronto dialettico;
ii. il tipo di programma e la sua periodicità;
iii. il format, in particolare delle modalità di realizzazione del contraddittorio, a seconda che il programma preveda un dibattito, con la presenza di rappresentanti di posizioni referendarie, oppure un’intervista singola;
iv. le modalità di confezionamento dell’informazione e la condotta dei giornalisti;
v. l’apertura della trasmissione alla discussione dei diversi punti di vista e alla rappresentazione di plurali posizioni referendarie;
vi. le opportunità di ascolto degli aventi diritto nell’ambito della programmazione.
2. Le eventuali misure afflittive saranno applicate secondo le modalità previste dall’articolo 26 e secondo criteri di proporzionalità e gradualità che implicano la necessità che siano commisurabili alla gravità del fatto nonché alla durata e all’eventuale reiterazione delle violazioni.
Articolo 10
(Illustrazione delle modalità di voto)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private illustrano, in modo esaustivo e con linguaggio accessibile a tutti, i temi propri dei quesiti referendari in relazione alla loro denominazione, indicando le principali caratteristiche dell’elezione referendaria, con particolare riferimento alle modalità di espressione del voto, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori diversamente abili e per i malati intrasportabili.
CAPO II
DISCIPLINA DELLE TRASMISSIONI DELL’EMITTENZA LOCALE
Art. 11
(Programmi di comunicazione politica)
1. I programmi di comunicazione politica, come definiti all’art. 2, comma 1, lett. c), del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, dedicati ai temi propri dei quesiti referendari, che le emittenti televisive e radiofoniche locali intendono trasmettere nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente delibera e la chiusura di ciascuna campagna referendaria devono consentire il contraddittorio tra le diverse intenzioni di voto ed una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici di cui all’art. 2 favorevoli o contrari a ciascun quesito referendario, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione, garantendo anche un’equilibrata parità di genere. In rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell’ambito della medesima trasmissione, anche nell’ambito di un ciclo di trasmissioni purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto.
2. Salvo quanto previsto all’art. 2, comma 4, l’eventuale rinuncia a partecipare dei sostenitori di una delle due indicazioni di voto o di uno o più partecipanti per una delle due indicazioni di voto non pregiudica l’intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.
3. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive locali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 24:00 e dalle emittenti radiofoniche locali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 1:00 del giorno successivo, in modo da garantire l’applicazione dei princìpi di equità e di parità di trattamento tra i soggetti politici nell’ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione. I calendari delle predette trasmissioni sono comunicati almeno sette giorni prima, anche a mezzo posta elettronica certificata, al competente Comitato regionale per le comunicazioni che ne informa l’Autorità. Le eventuali variazioni dei predetti calendari sono tempestivamente comunicate al predetto organo, che ne informa l’Autorità. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.
4. Ai programmi di comunicazione politica sui temi delle consultazioni referendarie di cui all’art. 1, comma 1, del presente provvedimento, non possono prendere parte persone che risultino candidate in concomitanti competizioni elettorali e a tali competizioni non è comunque consentito, nel corso dei programmi medesimi, alcun riferimento.
5. È possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando, comunque, imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici.
6. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese nei giorni in cui si svolgono le votazioni e nel giorno immediatamente precedente.
Art. 12
(Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)
1. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente provvedimento e quella di chiusura delle campagne referendarie, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio delle posizioni favorevoli e contrarie a ciascun quesito referendario.
2. Per la trasmissione dei messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall’art. 4, commi 3 e 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:
a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito con criterio paritario, anche per quel che concerne le fasce orarie, tra i soggetti di cui all’art. 2, avendo cura di assicurare parità di condizioni tra i favorevoli ed i contrari a ciascun quesito referendario;
b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18:00-19:59; seconda fascia 12:00-14:59; terza fascia 21:00-23:59; quarta fascia 7:00-8:59;
d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
e) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
f) ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura “messaggio referendario gratuito” con l’indicazione del soggetto politico committente. Per le emittenti radiofoniche, il messaggio deve essere preceduto e seguito da un annuncio in audio del medesimo tenore.
Art. 13
(Comunicazioni delle emittenti locali e dei soggetti politici relative ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)
1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le emittenti radiofoniche e televisive locali che trasmettono messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:
a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l’emittente locale informa i soggetti politici che presso la sua sede, di cui viene indicato l’indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche sul sito web dell’emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/1/RN resi disponibili sul sito web dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it;
b) inviano, anche a mezzo posta elettronica certificata, al competente Comitato regionale per le comunicazioni, che ne informa l’Autorità, il documento di cui alla lettera a), nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione apportata successivamente al documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest’ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/2/RN resi disponibili sul predetto sito web dell’Autorità.
2. Entro cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui all’art. 2, comma 3, i soggetti politici di cui all’art. 2, comma 1, che abbiano reso la comunicazione di cui al medesimo comma 3, interessati a trasmettere i suddetti messaggi autogestiti comunicano, anche a mezzo posta elettronica certificata, alle emittenti di cui al comma 1 e ai competenti Comitati regionali per le comunicazioni, che ne informano l’Autorità, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale per ciascun referendum popolare e i relativi recapiti, la durata dei messaggi. A tale fine, possono anche essere utilizzati i modelli MAG/3/RN resi disponibili sul sito web dell’Autorità.
Art. 14
(Rimborso dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)
1. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito è riconosciuto un rimborso da parte dello Stato nei limiti e secondo le modalità previste dall’art. 4, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28. I competenti Comitati regionali per le comunicazioni provvedono a porre in essere tutte le attività, anche istruttorie, finalizzate al rimborso nel rispetto dei criteri fissati dal citato comma 5, informandone l’Autorità.
2. Il rimborso di cui al comma precedente è erogato per gli spazi effettivamente utilizzati e congiuntamente attestati dalla emittente radiofonica e televisiva locale e dal soggetto politico. È fatta salva la possibilità di verifica da parte del Comitato regionale competente in ordine all’effettiva trasmissione dei messaggi autogestiti a titolo gratuito.
3. A tal fine, le emittenti radiotelevisive e radiofoniche locali che hanno trasmesso messaggi autogestiti a titolo gratuito inviano al Comitato regionale per le comunicazioni competente la documentazione relativa agli spazi effettivamente utilizzati e attestante, ai sensi di legge (D.P.R. n. 445/2000), la persona del rappresentante elettorale e del rappresentante legale dell’emittente, potendo utilizzare anche il modello MAG/3/RN, di cui al precedente art. 13, secondo comma.
Art. 15
(Sorteggi e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)
1. La collocazione dei messaggi all’interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede del Comitato regionale per le comunicazioni nella cui area di competenza ha sede o domicilio eletto l’emittente che trasmetterà i messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso. Il Comitato procede sollecitamente al sorteggio nei giorni immediatamente successivi alla scadenza del termine di cui al precedente art. 13, comma 2.
2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata, sempre alla presenza di un funzionario del Comitato di cui al comma 1, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all’interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all’interno delle singole fasce. Gli spazi disponibili in ciascun contenitore sono comunque ripartiti in parti uguali tra i soggetti favorevoli e quelli contrari al quesito referendario.
Art. 16
(Messaggi politici autogestiti a pagamento)
1. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente provvedimento e quella di chiusura delle campagne referendarie, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, come definiti all’art. 2, comma 1, lett. d), del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004.
2. Per l’accesso agli spazi relativi ai messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali devono assicurare condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti politici.
3. Per tutto il periodo di cui al comma 1, le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere i messaggi politici autogestiti a pagamento sono tenute a dare notizia dell’offerta dei relativi spazi mediante un avviso da trasmettere, almeno una volta al giorno, nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi.
4. Nell’avviso di cui al comma 3 le emittenti radiofoniche e televisive locali informano i soggetti politici che presso la propria sede, della quale viene indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, l’indirizzo fisico, il numero telefonico, l’indirizzo di posta elettronica e/o di fax, è depositato un documento consultabile su richiesta da chiunque ne abbia interesse, nonché dal Comitato regionale competente, e reso disponibile, se possibile, anche sul sito web, concernente:
a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con l’indicazione del termine ultimo entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;
b) le modalità di prenotazione degli spazi;
c) le tariffe per l’accesso a tali spazi quali autonomamente determinate da ogni singola emittente radiofonica e televisiva locale;
d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi.
5. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale deve tenere conto delle prenotazioni degli spazi da parte dei soggetti politici in base alla loro progressione temporale.
6. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi di cui al comma 1 devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.
7. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale è tenuta a praticare, per i messaggi di cui al comma 1, una tariffa massima non superiore al 70% del listino di pubblicità tabellare. I soggetti politici interessati possono richiedere di verificare in modo documentale i listini tabellari in relazione ai quali sono state determinate le condizioni praticate per l’accesso agli spazi per i messaggi di cui al comma 1.
8. Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi di cui al comma 1 differenziati per diverse aree territoriali dovranno essere indicate anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.
9. La prima messa in onda dell’avviso di cui ai commi 3 e 4 costituisce condizione essenziale per la diffusione dei messaggi politici autogestiti a pagamento durante il periodo referendario.
10. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma 1 devono essere preceduti e seguiti da un annuncio in audio del seguente contenuto: “messaggio referendario a pagamento”, con l’indicazione del soggetto politico committente.
11. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1 devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente dicitura: “messaggio referendario a pagamento”, con l’indicazione del soggetto politico committente.
12. Le emittenti radiofoniche e televisive locali non possono stipulare contratti per la cessione di spazi relativi ai messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo referendario in favore di singoli soggetti per importi superiori al 75% di quelli previsti dalla normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun soggetto politico.
Art. 17
(Trasmissioni in contemporanea)
1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che effettuano trasmissioni in contemporanea con una copertura complessiva coincidente con quella legislativamente prevista per un’emittente nazionale sono disciplinate dal Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e dal Capo I del Titolo II del presente provvedimento esclusivamente per le ore di trasmissione non in contemporanea.
Art. 18
(Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti locali)
1. Nei programmi di informazione, come definiti all’art. 2, comma 1, lett. b), del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l’obiettività, la correttezza, la completezza, la lealtà, l’imparzialità, l’equità e la pluralità dei punti di vista. A tal fine, quando vengono trattate questioni relative al tema oggetto di ciascun referendum, deve essere assicurato l’equilibrio tra i soggetti favorevoli o contrari al quesito referendario secondo quanto previsto dall’art. 11-quater della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dal Codice di autoregolamentazione. Resta comunque salva per l’emittente la libertà di commento e di critica, che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone.
2. Le emittenti locali a carattere comunitario, come definite all’art. 3, comma 1, lett. r), del Testo Unico, possono esprimere i principi di cui sono portatrici.
3. In qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto relative ai referendum.
CAPO III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Art. 19
(Circuiti di emittenti radiotelevisive locali)
1. Ai fini del presente provvedimento, le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque denominati sono considerate come trasmissioni in ambito nazionale; il consorzio costituito per la gestione del circuito o, in difetto, le singole emittenti che fanno parte del circuito sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste per le emittenti nazionali dal Capo I del presente titolo, che si applicano altresì alle emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell’art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.
2. Ai fini del presente provvedimento, il circuito nazionale si determina con riferimento all’art. 3, comma 1, lett. bb), del Testo Unico.
3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali dal Capo II del presente titolo.
4. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell’ambito delle trasmissioni in contemporanea.
Articolo 20
(Conservazione delle registrazioni)
1. Le emittenti radiofoniche e televisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi nel periodo della campagna elettorale per i tre mesi successivi alla conclusione della stessa e, comunque, a conservare, sino alla conclusione dell’eventuale procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché delle disposizioni emanate dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o di quelle recate dal presente provvedimento.
TITOLO III
STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA
Art. 21
(Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici referendari su quotidiani e periodici)
1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, gli editori di quotidiani e periodici a diffusione locale che intendano diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno prima delle elezioni nelle forme ammesse dall’art. 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali relativi ai referendum sono tenuti a dare notizia dell’offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici referendari. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione al pubblico. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.
2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per modalità grafiche, e deve precisare le condizioni generali dell’accesso, nonché l’indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata presso cui è depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente:
a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;
b) le tariffe per l’accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonché le eventuali condizioni di gratuità;
c) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.
3. Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi politici referendari le condizioni di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.
4. Ogni editore è tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l’accesso agli spazi in questione, nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.
5. La pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici referendari durante la consultazione elettorale. In caso di mancato rispetto del termine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.
Art. 22
(Pubblicazione di messaggi politici referendari su quotidiani e periodici)
1. I messaggi politici referendari di cui all’art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalità uniformi per ciascuna testata, e devono recare la dicitura “messaggio referendario” con l’indicazione del soggetto politico committente.
2. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle elencate al comma 2 dell’art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
Art. 23
(Organi ufficiali di stampa dei partiti)
1. Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici relativi ai referendum su quotidiani e periodici e sull’accesso in condizioni di parità ai relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe dei soggetti politici interessati ai referendum di cui all’art. 2, comma 1.
2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai sensi dell’art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.
3. I partiti, i movimenti politici e i soggetti politici interessati ai referendum sono tenuti a fornire con tempestività all’Autorità ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonché le stampe di soggetti politici interessati ai referendum.
TITOLO IV
SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI
Art. 24
(Sondaggi politici ed elettorali)
1. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera, fermo restando quanto previsto dagli artt. 8 e 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ai sondaggi politici ed elettorali si applica il Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa di cui alla delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010.
2. In particolare, nei quindici giorni precedenti la data del voto, secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito del referendum o comunque relativi al quesito referendario. Tale divieto si estende anche alle manifestazioni di opinione o a quelle rilevazioni che, per le modalità di realizzazione e diffusione, possono comunque influenzare l’elettorato.
3. L’Autorità si riserva la facoltà di procedere ad una verifica campionaria in merito all’effettiva esecuzione del sondaggio e alla corrispondenza dei parametri risultanti dalla nota informativa pubblicata sul sito tenuto a cura del Dipartimento per l’informazione e l’editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. A tal fine le imprese devono tenere copia delle avvenute modalità di contatto e di risposta degli intervistati, nonché della metodologia e delle serie storiche utilizzate per consentirne la replicabilità. In particolare, i soggetti realizzatori dei sondaggi politico-elettorali dovranno fornire, se richiesti, ulteriori informazioni relative a:
a) la popolazione di riferimento, la lista da cui è stato selezionato il campione ed il metodo di contatto delle unità campionarie;
b) la rappresentatività del campione, inclusa l’indicazione del margine di errore e del livello di confidenza.
Qualora i risultati pubblicati derivino dall’integrazione dei dati raccolti per diversi sondaggi, il soggetto realizzatore dovrà fornire le seguenti informazioni:
a) la popolazione di riferimento, il periodo di riferimento e la dimensione del campione di ogni sondaggio;
b) il metodo utilizzato per l’integrazione dei diversi risultati;
c) il margine di errore della stima ottenuta con la combinazione dei dati rilevati nelle diverse occasioni.
4. La verifica di cui al comma 3 avviene in contraddittorio con il soggetto realizzatore cui gli esiti sono comunicati e poi resi noti attraverso la pubblicazione del provvedimento di accertamento sul sito web dell’Autorità.
TITOLO V
VIGILANZA E SANZIONI
Art. 25
(Compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni)
1. I Comitati regionali per le comunicazioni assolvono, nell’ambito territoriale di rispettiva competenza, oltre a quelli previsti nel Capo II del Titolo II del presente provvedimento, i seguenti compiti:
a) vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione vigente, del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni dell’8 aprile 2004 e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;
b) accertamento delle eventuali violazioni, ivi comprese quelle relative all’art. 9 della legge n. 28 del 2000 in materia di comunicazione istituzionale e obblighi di informazione, trasmissione dei relativi atti e degli eventuali supporti e formulazione, a conclusione dell’istruttoria sommaria, comprensiva del contraddittorio, delle conseguenti proposte all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’adozione dei provvedimenti di sua competenza, nel rispetto dei termini procedimentali di cui all’art.10 della citata legge n. 28 del 2000.
Art. 26
(Procedimenti sanzionatori)
1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e di quelle dettate con il presente provvedimento, sono perseguite dall’Autorità sia d’ufficio, sia a seguito delle segnalazioni pervenute entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto da parte di ciascun soggetto politico, al fine dell’adozione dei provvedimenti previsti dagli artt. 10 e 11-quinquies della medesima legge.
2. Il Consiglio nazionale degli utenti presso l’Autorità può denunciare comportamenti in violazione delle disposizioni di cui al Capo II della legge 22 febbraio 2000, n. 28, di quelle contenute nel Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle
comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle recate dal presente provvedimento.
3. La denuncia delle violazioni deve essere inviata, a mezzo posta certificata o anche a mezzo fax, all’Autorità, all’emittente privata o all’editore presso cui è avvenuta la violazione, al competente Comitato regionale per le comunicazioni, al Gruppo della Guardia di Finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell’emittente o dell’editore. In particolare, per quel che concerne l’emittenza nazionale, la Guardia di Finanza procede al ritiro delle registrazioni solo laddove ne faccia richiesta l’Autorità. Il predetto Gruppo della Guardia di Finanza provvede al ritiro delle registrazioni oggetto della segnalazione entro le successive dodici ore.
4. La denuncia indirizzata all’Autorità è procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e deve essere accompagnata dalla documentazione comprovante l’avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dal comma 3. La denuncia in materia di divieto di comunicazione istituzionale in ambito locale va indirizzata al competente Comitato regionale per le comunicazioni, il quale provvede all’istruttoria sommaria.
5. La denuncia contiene, a pena di inammissibilità, l’indicazione dell’emittente e della trasmissione, ovvero dell’editore e del giornale o periodico, cui sono riferibili le presunte violazioni segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonché di una motivata argomentazione.
6. Qualora la denuncia non contenga gli elementi previsti dai precedenti commi 4 e 5, l’Autorità, nell’esercizio dei suoi poteri d’ufficio, può comunque avviare l’istruttoria qualora sulla base di un esame sommario della documentazione ricevuta sembri ricorrere una possibile violazione. L’Autorità esamina in ogni caso con priorità le denunce immediatamente procedibili.
7. L’Autorità provvede direttamente alle istruttorie di cui al comma 1 riguardanti l’emittenza nazionale e gli editori di giornali e periodici a diffusione nazionale, mediante le proprie strutture, che si avvalgono, ove necessario, del Nucleo Speciale della Guardia di Finanza istituito presso l’Autorità stessa. I procedimenti sono conclusi con provvedimenti da adottarsi entro le quarantotto ore successive all’accertamento della violazione o alla segnalazione. L’adeguamento spontaneo, da parte delle emittenti televisive e degli editori, comunicato tempestivamente all’Autorità, agli obblighi di legge o alle disposizioni del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 o di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, nonché di quelle dettate con il presente provvedimento, determina l’archiviazione del procedimento. L’Autorità procede all’archiviazione in base alle concrete modalità e tempistiche di realizzazione, in relazione al tipo di violazione, e qualora lo stesso adeguamento sia idoneo a far venir meno gli effetti lesivi.
8. Nell’ipotesi di adeguamento spontaneo in materia di comunicazione istituzionale verificata nel termine di ventiquattro ore dalla ricezione della segnalazione da parte dei competenti Comitati regionali per le comunicazioni e precedentemente all’avvio del procedimento istruttorio ex articolo 10, comma 2, della legge n. 28 del 2000, gli stessi possono archiviare, valutando il caso concreto, sulla base degli stessi criteri e condizioni indicati nel precedente comma, ultima parte
9. I procedimenti riguardanti i fornitori di servizi media locali sono istruiti nei termini di legge dai competenti Comitati regionali per le comunicazioni, che formulano le relative proposte all’Autorità secondo quanto previsto al comma 11.
10. Il Gruppo della Guardia di Finanza competente per territorio, ricevuta la denuncia della violazione delle disposizioni di cui al comma 1 da parte di emittenti/fornitori locali, provvede entro le dodici ore successive all’acquisizione delle registrazioni e alla trasmissione delle stesse agli uffici del competente Comitato di cui al comma 9, dandone immediato avviso all’Autorità.
11. Il Comitato di cui al comma 9 procede ad una istruttoria sommaria e instaura il contraddittorio con gli interessati: a tal fine contesta i fatti, tramite posta certificata, sente gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via compositiva, agli obblighi di legge, lo stesso Comitato trasmette la propria proposta all’Autorità, unitamente agli atti e ai supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente Gruppo della Guardia di Finanza. L’Autorità provvede, in deroga ai termini e alle modalità procedimentali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, entro le quarantotto ore successive al ricevimento della predetta documentazione.
12. In ogni caso, il Comitato di cui al comma 9 segnala tempestivamente all’Autorità le attività svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.
13. Gli Ispettorati territoriali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy collaborano, a richiesta, con il competente Comitato regionale per le comunicazioni.
14. Nel caso di provvedimenti relativi all’attività di monitoraggio, l’Autorità, applica la procedura specifica prevista dall’articolo 8, comma 11.
15. L’Autorità verifica l’ottemperanza ai propri provvedimenti ai fini previsti dall’art. 1, commi 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e dall’art. 11-quinquies, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313.
Accerta, altresì, l’attuazione delle disposizioni emanate dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi anche per le finalità di cui all’art. 1, comma 6, lett. c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
16. Nell’ipotesi in cui il provvedimento dell’Autorità contenga una misura ripristinatoria della parità di accesso ai mezzi di informazione, come individuata dall’art. 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le emittenti radiofoniche e televisive o gli editori di stampa quotidiana e periodica sono tenuti ad adempiere nella prima trasmissione o pubblicazione utile e, comunque, nel termine indicato nel provvedimento medesimo, decorrente dalla notifica dello stesso.
17. L’Autorità adotta i provvedimenti sanzionatori consistenti nella pubblicazione del messaggio di violazione e nella contestuale rimozione di quanto realizzato in violazione dell’articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in tutti i casi in cui le attività di comunicazione e informazione istituzionale riguardano, anche in via indiretta, le tematiche connesse ai quesiti referendari.
18. Alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in applicazione delle disposizioni di attuazione dettate con il presente provvedimento non si applica l’art. 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689, che contempla il pagamento in misura ridotta.
Nell’ipotesi di accertamento delle violazioni delle disposizioni recate dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, da parte di imprese che agiscono nei settori del sistema integrato delle comunicazioni di cui all’art. 3, comma 1, lett. z), del Testo Unico, e che fanno capo ai titolari di cariche di governo o ai soggetti di cui all’art. 7, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, ovvero sono sottoposte al controllo dei medesimi, l’Autorità procede all’esercizio della competenza attribuitale dalla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interesse.
TITOLO VI
PIATTAFORME PER LA CONDIVISIONE DI VIDEO E SOCIAL NETWORK
Art. 27
(Tutela del pluralismo sulle piattaforme online)
1. Le piattaforme online sono tenute ad assumere ogni utile iniziativa volta ad assicurare il rispetto dei principi di tutela del pluralismo della libertà di espressione, dell’imparzialità, indipendenza e obiettività dell’informazione nonché ad adottare misure di contrasto ai fenomeni di disinformazione anche in conformità agli impegni assunti nell’ambito del The Strengthened Code of Practice on Disinformation 2022 e alle previsioni recate negli Orientamenti per i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi sulla mitigazione dei rischi sistemici per i processi elettorali adottati dalla Commissione europea il 26 marzo 2024.
2. Nell’ambito di tali orientamenti, le piattaforme online e i motori di ricerca designati assicurano la previsione di attività di fact-checking da parte di organizzazioni indipendenti, la trasparenza e la riconoscibilità dei profili o account social provenienti direttamente o indirettamente da Paesi Terzi, la chiara identificazione dei messaggi politici a pagamento, l’adozione di strumenti di mitigazione relativi ai contenuti disinformativi prodotti dall’intelligenza artificiale generativa. Le piattaforme assicurano l’accesso a informazioni ufficiali sul processo elettorale, promuovono iniziative di educazione ai media e garantiscono la moderazione dei contenuti che minacciano l’integrità del processo elettorale.
3. Nell’ambito del Tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell’informazione sulle piattaforme online è assunta ogni utile iniziativa al fine di promuovere l’adozione condivisa e coordinata di misure di contrasto ai fenomeni di disinformazione e lesione del pluralismo informativo online, fermi restando gli impegni assunti nell’ambito del The Strengthened Code of Practice on Disinformation 2022 di cui al comma 1.
4. Le piattaforme online assicurano il rispetto delle disposizioni degli articoli 8 e 9 della legge n. 28/2000 e dell’articolo 24 del presente regolamento.
La presente delibera entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito web dell’Autorità.
Roma, 8 aprile 2025
IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella
Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella

