AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
VALUTAZIONE DELLA RAPPRESENTATIVITÀ DEGLI ORGANISMI DI GESTIONE COLLETTIVA E DELLE ENTITÀ DI GESTIONE INDIPENDENTI PER L’ANNO 2024 AI SENSI DELL’ART. 8 DELL’ALLEGATO A E DELL’ALLEGATO B ALLA DELIBERA N. 95/24/CONS
(Pubblicato nel sito Agcom il 13 giugno 2025)
L’AUTORITA’
NELLA riunione di Consiglio del 27 maggio 2025;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi”;
VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” e successive modifiche e integrazioni, di seguito LDA;
VISTA la Comunicazione COM (2015) 192 final della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 6 maggio 2015, recante “Strategia per il mercato unico digitale in Europa”;
VISTA la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione;
VISTA la direttiva 2019/790/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE e, in particolare, l’articolo 17 (di seguito, anche Direttiva Copyright);
VISTA la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020” e, in particolare, l’art. 9 nel quale sono declinati i principi e criteri direttivi per il recepimento della Direttiva Copyright;
VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE”;
VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato”;
VISTO, in particolare, l’art. 180 LDA, come modificato dall’art. 20, comma 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 214, a mente del quale “L’attività di intermediario (…) è esercitata per effettuare la concessione, per conto e nell’interesse degli aventi diritto, di licenze e autorizzazioni per l’utilizzazione economica di opere tutelate, a condizioni economiche ragionevoli e proporzionate al valore economico dell’utilizzo dei diritti negoziati e alla rappresentatività di ciascun organismo di gestione collettiva. Con regolamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono definiti i criteri per la determinazione della rappresentatività degli organismi di gestione collettiva per ciascuna categoria di diritti intermediati”;
VISTO, inoltre, l’articolo 180-ter della legge del 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto dall’articolo 1, comma 1, lett. s), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177, a mente del quale con regolamento dell’Autorità sono definiti i criteri per la determinazione della maggiore rappresentatività degli organismi di gestione collettiva di settore, le misure di pubblicità volte ad informare della possibilità di concedere le licenze, nonché la procedura con cui può essere esercitata, da parte dei titolari dei diritti, la facoltà prevista di escludere opere o altri materiali protetti dal meccanismo di concessione di licenze collettive estese, di cui al comma 1 dello stesso articolo;
VISTA la direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso on line nel mercato interno;
VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, recante “Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso on line nel mercato interno” (di seguito Decreto);
VISTO il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili”, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 e, in particolare, l’art. 19, che modifica la LDA e il Decreto;
VISTO il decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 2024, n. 166 e, in particolare, l’articolo 15, che modifica la LDA e il Decreto;
VISTA la delibera n. 396/17/CONS del 19 ottobre 2017, recante “Attuazione del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, in materia di gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso on line nel mercato interno” (di seguito anche “Delibera”), ed in particolare l’art. 1, comma 3, che istituisce “il tavolo tecnico finalizzato all’adozione di soluzioni condivise tra i vari soggetti operanti nel settore dei c.d. diritti connessi relativamente a specifiche tematiche correlate all’effettiva implementazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35”;
VISTA la delibera 392/22/CONS del 10 novembre 2022, recante “Procedure per il conferimento dei mandati nella gestione dei diritti connessi e adozione delle linee-guida in materia di consultazione dei database degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendenti ai fini della condivisione delle relative informazioni”;
VISTA la delibera n. 95/24/CONS del 17 aprile 2024, recante “Regolamento recante attuazione degli articoli 18-bis, 46- bis, 80, 84, 110-ter, 110-quater, 110-quinquies, 110-sexies, 180-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 come novellata dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177”;
VISTA la delibera n. 469/24/CONS del 26 novembre 2024, recante “Attuazione della delibera n. 95/24/CONS: integrazioni all’allegato B”, con la quale sono state apportate modifiche all’Allegato B alla delibera n. 95/24/CONS (di seguito, anche Regolamento);
VISTE, altresì, le “Precisazioni in merito alla prima applicazione del calcolo della rappresentatività degli organismi di gestione collettiva”, pubblicate sul sito dell’Autorità in data 17 luglio 2024;
VISTO il Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 26 febbraio 2019 n. 111, recante “Definizione delle modalità minime comuni relative alla fornitura in via informatica di informazioni da parte degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendenti, ai sensi dell’articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35”;
VISTO il Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 22 marzo 2023, n. 131, recante “Revisione delle disposizioni attuative adottate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 5 settembre 2018 n. 386 in tema di criteri di ripartizione dei compensi dovuti agli artisti interpreti ed esecutori ai sensi dell’articolo 49, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, di attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multi territoriali per i diritti su opere musicali per l’uso on-line nel mercato interno”;
VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità” (di seguito, “Regolamento”), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025”;
VISTE le relazioni di trasparenza annuali elaborate dagli OGC iscritti all’elenco tenuto da Agcom ai sensi dell’art. 40, comma 3, del Decreto, e da questi pubblicate sul proprio sito internet, ai sensi dell’art. 28 del Decreto, per gli anni 2021, 2022 e 2023;
VISTE le richieste di informazioni formulate nei confronti di: AFI (prot. n. 0274946 del 18 ottobre 2024); Artisti7607 (prot. n. 0274969 del 18 ottobre 2024); Audiocoop (prot. n. 0274998 del 18 ottobre 2024 e n. 0308308 22 novembre 2024); Evolution (prot. n. 0305343 del 20 novembre 2024); Getsound (prot. n. 0275003 del 18 ottobre 2024); Itsright (prot. n. 0274857 del 18 ottobre 2024 e n. 0305332 del 20 novembre 2024); LEA (prot. n. 0274860 del 18 ottobre 2024); Licensync (prot. n. 0275001 del 18 ottobre 2024); Mrights (prot. n. 0274867 del 18 ottobre 2024); Nuovo Imaie (prot. n. del 18 ottobre 2024); RASI (prot. n. 0305304 del 20 novembre 2024); SCF (prot. n. 0274871 del 18 ottobre 2024 e n. 0051483 dl 27 febbraio 2025); SIAE (prot. n. 0274877 del 18 ottobre 2024);
VISTI i riscontri pervenuti a seguito delle richieste di informazioni da: AFI (prot. n. 0310370 del 26 novembre 2024 e n. 0068850 del 18 marzo 2025); Artisti7607 (prot. n. 0298472 del 13 novembre 2024 e 0026118 del 31 gennaio 2025); Audiocoop (prot. n. 0295906 dell’11 novembre 2024 e n. 0315711 del 2 dicembre 2024); Evolution (prot. n. 0309287 del 25 novembre 2024); Getsound (prot. n. 0297926 del 12 novembre 2024); Itsright (prot. n. 0297921 dell’11 novembre 2024 e n. 0317789 del 3 dicembre 2024); LEA (prot. n. 0298494 del 13 novembre 2024); Licensync (prot.n. 0289898 del 6 novembre 2024); Mrights (prot. n. 0290410 del 5 novembre 2024); Nuovo Imaie (prot. n. 0296608 dell’11 novembre 2024); RASI (prot. n. 0324013 del 10 dicembre 2024); SCF (prot. n. 0298221 del 12 novembre 2024 e n. 0054975 del 4 marzo 2025); SIAE (prot. n. 0297647 del 12 novembre 2024);
CONSIDERATO quanto segue in merito al quadro normativo e regolamentare di riferimento:
– il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177, nel trasporre l’articolo 12 della Direttiva Copyright in materia di “licenze collettive estese” ha introdotto significative novità in materia di gestione collettiva del diritto d’autore e dei diritti connessi. Nello specifico, la norma prevede che per i diritti c.d. a compenso (relativi agli articoli 18-bis, 46-bis, 73, 73-bis, 80 ed 84 della LDA) gli accordi di licenza, per lo sfruttamento di opere o di altri materiali, sottoscritti da parte dei tre organismi maggiormente rappresentativi per ciascun settore abbiano effetto anche nei confronti dei soggetti non associati ad alcun OGC (cd. “apolidi”). In particolare, il comma 4 dispone che l’Autorità, con proprio regolamento, definisca i “criteri per la determinazione della maggiore rappresentatività degli organismi di gestione collettiva del settore”, oltre alla disciplina delle misure di pubblicità con cui informare della possibilità di concedere le suddette licenze, nonché la c.d. procedura di “opt-out”; – con delibera n. 44/23/CONS del 22 febbraio 2023, l’Autorità ha posto in consultazione pubblica diverse disposizioni, tra le quali anche quella relativa alla disciplina in materia di calcolo della rappresentatività per la gestione delle licenze collettive con effetto esteso anche ai soggetti non aderenti ad alcun OGC. Tuttavia, già in sede in sede di approvazione della suddetta delibera, l’Autorità aveva sottolineato che “in un regime di concorrenza tra diversi soggetti operanti nel settore dell’intermediazione risulta fondamentale la disponibilità di parametri obiettivi condivisi per stabilire i rapporti di forza tra i diversi soggetti operanti nel mercato, certificando in maniera univoca, a cadenza periodica, quella che debba essere considerata la “quota di mercato” di ciascun soggetto in un determinato settore di intermediazione, per una specifica categoria di titolari dei diritti” (cfr. pag. 16). In quella sede, si evidenziava pertanto che la valutazione richiesta all’Autorità dall’art.180-ter LDA può ben avere una valenza più generale per determinare la rappresentatività degli organismi collettivi in particolare in funzione delle negoziazioni delle licenze. Nel corso della consultazione pubblica, inoltre, numerosi soggetti avevano formulato richieste di estendere le previsioni del comma in commento, e più in generale dell’art. 8 del Regolamento, anche agli organismi di gestione collettiva che intermediano diritti esclusivi, quali ad esempio il diritto d’autore di opere musicali, oltre a quelli a compenso elencati all’art. 180-ter LDA;
– nelle more della conclusione dell’iter regolamentare è intervenuta la legge 30 dicembre 2023, n. 214, disponendo, con l’art. 20, comma 1, la modifica dell’art. 180, comma 2, numero 1) LDA. La nuova formulazione dell’articolo in parola prevede che, nell’ambito delle attività di intermediazione per il diritto d’autore, la concessione delle licenze deve avvenire “a condizioni economiche ragionevoli e proporzionate al valore economico dell’utilizzo dei diritti negoziati e alla rappresentatività di ciascun organismo di gestione collettiva” Inoltre, “con regolamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono definiti i criteri per la determinazione della rappresentatività degli organismi di gestione collettiva per ciascuna categoria di diritti intermediati”; – anche a seguito del sopravvenuto intervento legislativo sopra richiamato, in sede di approvazione del Regolamento, l’Autorità aveva chiarito nelle premesse che il criterio del calcolo della rappresentatività ha una valenza generale e trova applicazione per determinare la rappresentatività degli organismi collettivi. Infatti, alla luce del combinato disposto delle previsioni recate dai due articoli richiamati (180 e 180-ter LDA) e delle attribuzioni di competenza in capo ad Agcom, si è ritenuto che tale approccio, in attuazione di quelle competenze, possa, attraverso la formulazione di indicazioni puntuali riguardo alla rappresentatività, agevolare le negoziazioni riducendo il livello di conflittualità tra le parti;
– l’art. 8, comma 7 del Regolamento, statuisce che “In sede di prima applicazione, per l’anno 2024, la valutazione della rappresentatività degli organismi di gestione collettiva viene effettuata tenendo in considerazione, per ciascuna categoria di titolari dei diritti, la media annua dei compensi incassati per la tipologia di diritto rilevante negli ultimi tre anni di attività, come risultanti dai bilanci depositati e certificati dall’organo di revisione contabile”;
– in ragione della novità della disciplina, nel mese di luglio 2024, l’Autorità ha pubblicato sul proprio sito alcune “Precisazioni in merito alla prima applicazione del calcolo della rappresentatività degli organismi di gestione collettiva”. In quella sede, era stato comunicato che, a tale fine e tenuto conto del regime transitorio in vigore per l’anno 2024, l’Autorità si sarebbe avvalsa dei dati di fatturato comunicati dagli organismi di gestione collettiva nelle ultime tre relazioni di trasparenza, elaborate ai sensi dell’art. 28, comma 1, del Decreto, disponibili alla data del 31 agosto 2024. Si precisava, inoltre, che, allo scopo di riconciliare i dati di fatturato esposti nelle suddette relazioni con gli ambiti di sfruttamento individuati dall’allegato tecnico, l’Autorità si riservava di richiedere agli organismi dati di maggiore dettaglio;
CONSIDERATO quanto segue nel merito del calcolo della rappresentatività degli organismi maggiormente rappresentativi per ciascuna categoria di diritti intermediati relativa all’anno 2024:
– l’utilizzo del metodo di calcolo della rappresentatività adottato per l’annualità di riferimento è da intendersi applicato in via transitoria ed una tantum, al fine di coniugare le esigenze di celere attuazione del mandato conferito dal Legislatore all’Autorità con le necessarie esigenze di efficientamento del mercato che le sono proprie. Ciò in quanto, così come ampiamente rappresentato nel Regolamento e declinato nell’Allegato Tecnico, la scelta metodologica operata dall’Autorità in tema di calcolo della rappresentatività è da intendersi fondata sul criterio dell’effettivo utilizzo delle opere da parte degli utilizzatori; – con riguardo poi alla metodologia utilizzata ai fini del calcolo, preme specificare che il c.d. criterio della cassa, in luogo di quello della c.d. competenza, è stato ritenuto, sulla base di un attenta analisi costi/benefici, quello maggiormente idoneo ad assolvere il mandato conferito dal legislatore all’Autorità in quanto in grado di restituire, nel breve periodo, una fotografia maggiormente oggettiva e neutrale, perché basata sulla valorizzazione di poste contabili di pressoché immediata identificazione in quanto riferite ad incassi effettivi registrati nell’annualità di riferimento. In tale prospettiva, preme altresì chiarire che l’Autorità, anche a seguito delle interlocuzioni intercorse con le collecting, ha ritenuto di riferire il modello di calcolo della rappresentatività ad un arco temporale (tre anni) sufficientemente lungo da restituire un dato medio affidabile e oggettivo.
CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra rappresentato, sulla base dei criteri esposti nel Regolamento e in attuazione dell’art. 180-ter LDA, per i diritti di cui agli artt. 18-bis, 46-bis, 73, 73-bis, 80 e 84 LDA, i primi tre OGC per ciascuna categoria di titolari dei diritti risultano essere quelli indicati nell’Allegato A e che, pertanto, questi soggetti sono quelli abilitati a stipulare accordi di licenza per lo sfruttamento di opere o di altri materiali, aventi effetto anche nei confronti di altri titolari di diritti non associati ad essi o ad altri organismi di gestione collettiva di settore;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 8, comma 7, del Regolamento la valutazione della rappresentatività degli organismi di gestione collettiva sulla base della media annua dei compensi incassati per la tipologia di diritto rilevante negli ultimi tre anni di attività trova attuazione esclusivamente in sede di prima applicazione, ovvero per l’anno 2024;
CONSIDERATO che a partire dal 2025 troverà attuazione il calcolo della rappresentatività sulla base dell’effettivo utilizzo delle opere, secondo le modalità riportate nell’Allegato B (Allegato tecnico) alla delibera n. 95/24/CONS, come modificato dalla delibera n. 469/24/CONS;
RITENUTO, in considerazione della transitorietà del regime basato sul metodo del fatturato incassato su base triennale, che gli esiti del calcolo della rappresentatività di cui alla presente delibera, nel rispondere alle finalità perseguite dal legislatore, devono essere considerati come dei valori indicativi e non vincolanti laddove, nell’ambito di una negoziazione, un utilizzatore ed una collecting fossero in grado di disporre di dati analitici basati sull’effettivo impiego, da parte del primo, del repertorio della seconda;
RITENUTO che i dati di rappresentatività oggetto del presente provvedimento sono degli indicatori tesi a fornire un orientamento generale sui complessivi rapporti di forza tra le diverse collecting che intermediano gli stessi diritti per le medesime categorie di titolari;
RITENUTO, altresì, che l’Autorità nell’ambito dei propri poteri di vigilanza, ai sensi dell’art. 40 del Decreto, monitorerà i rapporti tra collecting e utilizzatori, riservandosi di adottare ogni opportuno provvedimento, al fine di scongiurare l’impiego strumentale e distorsivo dei dati di rappresentatività di cui alla presente delibera, affinché un uso improprio degli stessi non penalizzi, tra l’altro, i soggetti “nuovi entranti” o di minori dimensioni;
UDITA la relazione del commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell’art. 31 del regolamento di organizzazione e funzionamento;
DELIBERA
Articolo 1
1. È approvata la determinazione degli organismi di gestione collettiva maggiormente rappresentativi ai sensi degli articoli 180 e 180-ter della legge 22 aprile 1961, n. 633 per l’anno 2024.
2. La valutazione è contenuta nell’Allegato A alla presente delibera, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Lazio nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica.
La presente delibera è pubblicata sul sito istituzionale dell’Autorità.
Roma, 27 maggio 2025
IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella
IL COMMISSARIO RELATORE
Antonello Giacomelli
Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella

