Testo della convenzione tra Aeranti-Corallo e SDM Broker srl in data 10 ottobre 2024

 

CONVENZIONE
TRA AERANTI-CORALLO E SDM BROKER SRL

AERANTI-CORALLO, con sede in Via Martiri della Resistenza n. 7, 60125 Ancona, codice fiscale n. 93074270427, nella persona del suo legale rappresentante avv. Marco Rossignoli (nel seguito AERANTI CORALLO

e

SDM BROKER s.r.l., con sede in Via Arbia 70 00199 Roma , codice fiscale e partita IVA 12455071006 nella persona del suo amministratore unico, dott. Fabio Massimo Quacquarelli

Premesso che:

A)   Il Contratto collettivo di lavoro tra Aeranti-Corallo e Fnsi – Federazione Nazionale della Stampa Italiana, stipulato in data 16 novembre 2022, regolamenta il lavoro giornalistico nelle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva di ambito locale, nelle imprese fornitrici di contenuti informativi operanti in ambito locale con tecnologia digitale e/o operanti attraverso canali satellitari in chiaro che non rappresentino ritrasmissione di emittenti nazionali, nei gruppi di emittenti e nei consorzi che effettuano trasmissioni di programmi in contemporanea (Syndications) e agenzie di informazione radiofonica e televisiva;

B)   l’art. 37 del sopracitato CCNL prevede testualmente quanto segue: “Nel caso di infortunio sul lavoro o extra-professionale e nel caso di morte o di invalidità permanente per infarto del miocardio o ictus cerebrale non conseguente ad infortunio, tutti i giornalisti professionisti – o i loro aventi causa indicati nell’art. 4 del Regolamento di attuazione di cui al successivo art. 40, ai quali è applicato il presente contratto, e la cui retribuzione non sia inferiore a quella contrattuale di tele- radiogiornalista, nonché i praticanti hanno diritto al seguente trattamento:
a)  per il caso di morte € 92.962,24;
b)  per il caso di invalidità permanente totale € 108.455,95;
c)  per il caso di invalidità permanente parziale, un importo proporzionale all’indennità di cui alla lettera b), in base alla constatata riduzione della capacità lavorativa. L’indennità di cui al precedente punto a) è maggiorata del 20% se l’evento si verifica in epoca compresa tra l’inizio del rapporto contrattuale ed il compimento del trentesimo anno di età; del 50% se si verifica tra l’inizio del trentunesimo anno ed il compimento del quarantacinquesimo anno di età; del 30% se si verifica tra l’inizio del quarantaseiesimo anno ed il compimento del cinquantacinquesimo anno di età. Al verificarsi dell’evento nelle stesse epoche sopra precisate, l’indennità di cui al precedente punto b) è, invece, maggiorata rispettivamente del 50%, ovvero del 30% o del 20%.
Se al momento dell’evento il lavoratore era coniugato e/o aveva figli di età inferiore ai diciotto anni in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4 del predetto regolamento di attuazione, l’indennità dovuta in base ai commi precedenti, nel caso di morte o di invalidità permanente totale, é maggiorata del 10% per l’altro coniuge e per ciascuno dei figli minori suddetti, fino ad un massimo complessivo del 50% dell’indennità stessa.
Il diritto al trattamento assicurativo di cui sopra sorge per il giornalista professionista e per il praticante ed i loro aventi causa per gli infortuni che si verifichino dal giorno dell’inizio del rapporto di lavoro contrattuale e sussiste fino alla scadenza dei 15 mesi successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro suddetto.
L’importo dell’indennità prevista dal presente articolo sarà portato in detrazione di quella che il datore di lavoro fosse tenuto a corrispondere a titolo di risarcimento di danni nell’ipotesi di responsabilità per colpa.”

C)   Il Regolamento di attuazione citato all’art. 37 del CCNL di cui al precedente punto A) è quello di cui allAllegato n. 1 alla presente Convenzione;

D)   per gli infortuni sul lavoro occorsi dal 1° gennaio 2024 e le malattie professionali denunciate dalla medesima data, ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, si applica la tutela prevista dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gestita dall’Inail, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;

E)   con accordo in data 12 settembre 2024, Aeranti-Corallo e Fnsi hanno convenuto che per la copertura dei propri dipendenti giornalisti (professionisti, pubblicisti e praticanti) per il caso di infortuni extra-professionali e nel caso di morte o di invalidità permanente per infarto del miocardio o ictus cerebrale non conseguente ad infortunio possano essere stipulate polizze assicurative – con primaria compagnia assicurativa, di norma individuata tra le parti – dalle imprese interessate che applicano il Contratto Collettivo Nazionale tra Aeranti-Corallo e Fnsi di cui al precedente punto A).

Tutto ciò premesso, così da formare parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

1)   Oggetto della convenzione
La presente convenzione riguarda la definizione di condizioni particolari per la stipula di polizze da parte delle imprese che applicano il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro tra Aeranti-Corallo e la Fnsi, indicato al punto A) della premessa, per la copertura assicurativa dei propri dipendenti giornalisti (professionisti, pubblicisti e praticanti) per il caso di infortuni extra-professionali e nel caso di morte o di invalidità permanente per infarto del miocardio o ictus cerebrale non conseguente ad infortunio.
Tale copertura assicurativa potrà essere definita per la durata del rapporto di lavoro e per i quindici mesi successivi alla data di cessazione di tale rapporto. Alla presente convenzione potranno accedere le imprese interessate che applicano il sopracitato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro tra Aeranti-Corallo e la Fnsi di cui al punto A) della premessa.
L’iter per l’adesione alla presente convenzione è indicato nell’Allegato n. 2. Il modulo di richiesta della polizza è allegato alla presente convenzione all’ Allegato n. 3.

2)   Polizze infortuni extraprofessionali
Per la copertura di cui sub 1), potranno essere stipulate polizze assicurative con la ZURICH INSURANCE EUROPE AG (precedentemente denominata ZURICH INSURANCE plc) rappresentanza generale per l’Italia (tramite l’Agenzia Generale SA srl con sede operativa a Saronno – VA), redatte come da facsimile Allegato n. 4. Tali polizze saranno regolate dal documento “Zurich Tutti Protetti Aziende” modello 2517 edizione 01.2023 (contenente, tra l’altro, le condizioni generali di assicurazione), di cui all’Allegato n. 5.
I massimali garantiti saranno i seguenti:
a)   per il caso di morte € 92.962,24;
b)     per il caso di invalidità permanente totale € 108.455,95;
c)   per il caso di invalidità permanente parziale, un importo proporzionale all’indennità di cui alla lettera b), in base alla constatata riduzione della capacità lavorativa.
In particolare, per il caso dell’invalidità permanente totale e parziale si applica quanto previsto all’art. 16 delle Condizioni generali di assicurazione contenute nell’Allegato n. 5 sopracitato.
Inoltre, a parziale deroga di quanto indicato nelle condizioni generali di assicurazione sono comprese le seguenti condizioni particolari indicate nell’Allegato n. 4:
“La copertura assicurativa si riferisce ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti dipendenti del contraente, così come risultanti dal Libro Unico del Lavoro dello stesso contraente.
Tale copertura assicurativa comprende anche gli eventuali giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti che hanno cessato il rapporto di lavoro con il Contraente per i quindici mesi successivi a tale cessazione, come risultante dallo stesso Libro unico del lavoro. Per la regolazione del premio si applica l’art. 36, lettera C delle condizioni generali di assicurazione.
L’indennità per il caso morte (compresi i casi di morte per infarto del miocardio o ictus cerebrale non conseguente a infortunio) è:
•                maggiorata del 20% se l’evento si verifica in epoca compresa tra l’inizio del rapporto contrattuale ed il compimento del trentesimo anno di età;
•                del 50% se si verifica tra l’inizio del trentunesimo anno ed il compimento del quarantacinquesimo anno di età;
•                del 30% se si verifica tra l’inizio del quarantaseiesimo anno ed il compimento del cinquantacinquesimo anno di età.
L’indennità I.P (invalidità permanente totale) per infortunio extraprofessionale ovvero infarto del miocardio o ictus cerebrale non conseguente a infortunio è:
•                maggiorata del 50% se l’evento si verifica in epoca compresa tra l’inizio del rapporto contrattuale ed il compimento del trentesimo anno di età;
•                del 30% se si verifica tra l’inizio del trentunesimo anno ed il compimento del quarantacinquesimo anno di età;
•                del 20% se si verifica tra l’inizio del quarantaseiesimo anno ed il compimento del cinquantacinquesimo anno di età.
Se al momento dell’evento il lavoratore era coniugato e/o aveva figli di età inferiore ai diciotto anni in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4 del regolamento di attuazione in data 24 giugno 1980 deliberato dal Cda dell’INPGI di intesa con la FNSI citato all’art. 37 del CCNL 16 novembre 2022 tra AERANTI-CORALLO e FNSI, l’indennità dovuta in base alla presente polizza, nel caso di morte o di invalidità permanente totale, é maggiorata del 10% per l’altro coniuge e per ciascuno dei figli minori suddetti, fino ad un massimo complessivo del 50% dell’indennità stessa.
Se l’infortunio ha per conseguenza la morte, l’indennità assicurativa spetta al coniuge, ai figli, ai genitori, ai fratelli o sorelle, secondo le norme e con i criteri di ripartizione appresso stabiliti:
1)   – al coniuge ed ai figli legittimi, in parti eguali.
Gli affiliati, i figli adottati ed i figli naturali riconosciuti nei modi di legge o dichiarati tali con sentenza passata in giudicato, nonché i figli non riconoscibili di cui all’art. 279 del codice civile, ai quali con sentenza passata in giudicato sia stato attribuito il diritto al mantenimento, all’istruzione ed all’educazione, hanno sull’indennità gli stessi diritti dei figli legittimi. Il coniuge separato giudizialmente con sentenza passata in giudicato che addebiti la separazione a lui o ad entrambi i coniugi, ha diritto all’indennità assicurativa soltanto se, al momento della morte dell’altro coniuge, godeva degli alimenti a carico di costui in base alla sentenza di separazione od a successivo provvedimento giudiziale passato in giudicato. Lo stato di coniuge separato con addebito della separazione a lui o ad entrambi i coniugi, sarà ritenuto esistente sino a che gli effetti della separazione non siano cessati di comune accordo, da provare con dichiarazione ricevuta da un pubblico ufficiale, ovvero sottoscritta da entrambi i coniugi;
2)    – in mancanza dei figli, il coniuge concorre nel diritto all’indennità assicurativa con i genitori del deceduto, ai quali è attribuito un quarto dell’indennità, sia che siano superstiti entrambi, sia che siano superstite uno solo di essi;
3)    – in mancanza anche dei genitori predetti – o di uno di essi – l’indennità assicurativa spetta al solo coniuge.
Se però questi, al momento della morte dell’altro coniuge, era separato giudizialmente con sentenza passata in giudizio che addebitava la separazione a lui superstite o ad entrambi i coniugi, si applica la disposizione prevista nel precedente n. 1), con attribuzione dell’indennità assicurativa ai superstiti di cui ai successivi n. 4 e n. 5);
4)  – in mancanza del coniuge e dei figli, l’indennità assicurativa spetta ai di lui genitori, fratelli o sorelle, con la seguente ripartizione:
–   metà dell’indennità ad entrambi i genitori o al solo genitore superstite;
–   la restante metà – in parti uguali – ai fratelli o sorelle che, al momento della morte del loro congiunto infortunato, risultino viventi a suo carico in base alla normativa in vigore per la corresponsione degli assegni familiari ovvero al solo fratello o sorella superstite che si trovi nella predetta condizione di vivenza a carico;
5)     – in mancanza del coniuge, dei figli e di fratelli o sorelle del giornalista infortunato deceduto, l’indennità assicurativa spetta in parti eguali ai di lui genitori, ovvero per intero, al genitore superstite;
6)   – in manca del coniuge, dei figli ed anche dei genitori del giornalista infortunato deceduto, l’indennità assicurativa spetta in parti eguali ai di lui fratelli o sorelle che si trovino nelle condizioni di vivenza a carico previste al precedente n. 4) ovvero, per intero, all’unico fratello o sorella, sempreché si trovi nelle dette condizioni di vivenza a carico del deceduto;
7)   – in mancanza dei superstiti di cui ai nn. 1), 2), 3), 4), 5) e 6), la indennità assicurativa non viene corrisposta ad altri eventuali parenti del giornalista infortunato”.
Il ruolo di SDM Broker Srl è definito nella Clausola Broker di cui alle condizioni particolari indicate nell’ Allegato n.4 che ha il seguente testo:
“Clausola broker” .Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker SDM Broker s.r.l. e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker SDM Broker s.r.l. il quale tratterà con l’Impresa Assicuratrice. Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo, che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte all’Impresa assicuratrice dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente all’Impresa assicuratrice, prevarranno queste ultime.
Ferma restando l’inesistenza di qualsiasi rappresentanza dell’Impresa assicuratrice da parte del Broker, le comunicazioni eventualmente fatte dal Contraente al Broker si intenderanno come fatte all’Impresa assicuratrice”.

3)   Premi annuali lordi
Le polizze di cui al precedente art. 2 potranno essere stipulate dalle imprese interessate con le seguenti modalità:
a)     per un assicurato: premio annuale lordo di euro 150,00 pro capite;
b)     per due assicurati: premio annuale lordo di euro 100,00 pro capite;
c)      per tre assicurati: premio annuale lordo di euro 67,00 pro capite;
d)     per quattro o più assicurati: premio annuale lordo di euro 50,00 pro capite.

4)   Allegati
Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione i seguenti allegati:

Allegato n. 1: Copia del Regolamento di attuazione in data 24 giugno 1980 deliberato dal Cda dell’INPGI di intesa con la FNSI citato all’art. 37 del CCNL di cui al punto A della premessa;
Allegato n. 2: Iter adesione alla presente convenzione;
Allegato n. 3: Modulo di richiesta polizza.
Allegato n. 4: Facsimile di polizza Zurich Insurance Europe AG – rappresentanza generale per l’Italia;
Allegato n. 5: Documento “Zurich Tutti Protetti Aziende” (modello 2517 edizione 01.2013) contenente, tra l’altro, le Condizioni generali di assicurazione.

Si precisa, infine, che la presente convenzione con i relativi allegati sostituisce integralmente ogni altra precedente convenzione (e relativi allegati) precedentemente stipulata tra le parti per la copertura assicurativa dei dipendenti giornalisti (professionisti, pubblicisti e praticanti) delle imprese che applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro tra Aeranti-Corallo e la FNSI per il caso infortuni extra-professionali e nel caso di morte o di invalidità permanente per infarto del miocardio o ictus cerebrale non conseguente a infortunio.

Roma, lì 10 ottobre 2024

AERANTI-CORALLO
Il legale rappresentante
Marco Rossignoli
SDM BROKER s.r.l.
L’amministratore unico
Fabio Massimo Quacquarelli

 

Allegati:

Allegato n. 1: Copia del Regolamento di attuazione in data 24 giugno 1980 deliberato dal Cda dell’INPGI di intesa con la FNSI citato all’art. 37 del CCNL di cui al punto A della premessa
Allegato n. 2: Iter adesione alla presente convenzione
Allegato n. 3: Modulo di richiesta polizza
Allegato n. 4: Facsimile di polizza Zurich Insurance Europe AG – rappresentanza generale per l’Italia
Allegato n. 5: Documento “Zurich Tutti Protetti Aziende” (modello 2517 edizione 01.2013) contenente, tra l’altro, le Condizioni generali di assicurazione

 

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