ACCORDO DI MODIFICA DEGLI ARTT 39 E 40 DEL CCNL
AERANTI-CORALLO /FNSI DEL 16 NOVEMBRE 2022
TRA
AERANTI-CORALLO, rappresentata dal Coordinatore Marco Rossignoli e dal Componente dell’esecutivo Franco Mugerli
AERANTI, rappresentata dal Presidente Marco Rossignoli, dal Segretario Fabrizio Berrini e dal Coordinatore della Giunta esecutiva Elena Porta
ASSOCIAZIONE CORALLO, rappresentata dal Presidente Franco Mugerli e dal Direttore Alessia Caricato
E
FNSI – Federazione Nazionale della Stampa Italiana, rappresentata dalla Segretaria Generale Alessandra Costante nonché (giusta delibera assunta in data 11 settembre 2024) dalla Giunta esecutiva e dalla Consulta delle Associazioni Regionali di Stampa, assistita dal Direttore Tommaso Daquanno
PREMESSO CHE
A) il Contratto collettivo di lavoro tra Aeranti-Corallo e Fnsi – Federazione Nazionale della Stampa Italiana, stipulato in data 16 novembre 2022, regolamenta il lavoro giornalistico nelle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva di ambito locale, nelle imprese fornitrici di contenuti informativi operanti in ambito locale con tecnologia digitale e/o operanti attraverso canali satellitari in chiaro che non rappresentino ritrasmissione di emittenti nazionali, nei gruppi di emittenti e nei consorzi che effettuano trasmissioni di programmi in contemporanea (Syndications) e agenzie di informazione radiofonica e televisiva;
B) l’art. 37 del sopracitato CCNL prevede testualmente quanto segue: “Nel caso di infortunio sul lavoro o extra-professionale e nel caso di morte o di invalidità permanente per infarto del miocardio o ictus cerebrale non conseguente ad infortunio, tutti i giornalisti professionisti – o i loro aventi causa indicati nell’art. 4 del Regolamento di attuazione di cui al successivo art. 40, ai quali è applicato il presente contratto, e la cui retribuzione non sia inferiore a quella contrattuale di tele-radiogiornalista, nonché i praticanti hanno diritto al seguente trattamento:
a) per il caso di morte € 92.962,24;
b) per il caso di invalidità permanente totale € 108.455,95;
c) per il caso di invalidità permanente parziale, un importo proporzionale all’indennità di cui alla lettera b), in base alla constatata riduzione della capacità lavorativa.
L’indennità di cui al precedente punto a) è maggiorata del 20% se l’evento si verifica in epoca compresa tra l’inizio del rapporto contrattuale ed il compimento del trentesimo anno di età; del 50% se si verifica tra l’inizio del trentunesimo anno ed il compimento del quarantacinquesimo anno di età; del 30% se si verifica tra l’inizio del quarantaseiesimo anno ed il compimento del cinquantacinquesimo anno di età. Al verificarsi dell’evento nelle stesse epoche sopra precisate, l’indennità di cui al precedente punto b) è, invece, maggiorata rispettivamente del 50%, ovvero del 30% o del 20%.
Se al momento dell’evento il lavoratore era coniugato e/o aveva figli di età inferiore ai diciotto anni in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4 del predetto regolamento di attuazione, l’indennità dovuta in base ai commi precedenti, nel caso di morte o di invalidità permanente totale, é maggiorata del 10% per l’altro coniuge e per ciascuno dei figli minori suddetti, fino ad un massimo complessivo del 50% dell’indennità stessa.
Il diritto al trattamento assicurativo di cui sopra sorge per il giornalista professionista e per il praticante ed i loro aventi causa per gli infortuni che si verifichino dal giorno dell’inizio del rapporto di lavoro contrattuale e sussiste fino alla scadenza dei 15 mesi successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro suddetto.
L’importo dell’indennità prevista dal presente articolo sarà portato in detrazione di quella che il datore di lavoro fosse tenuto a corrispondere a titolo di risarcimento di danni nell’ipotesi di responsabilità per colpa.”;
C) l’art. 1, comma 103 e seguenti della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ha disposto il trasferimento all’INPS dal 1° luglio 2022 della funzione previdenziale svolta dall’Istituto Nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola” (Inpgi) in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria per i lavoratori dipendenti del settore, vale a dire i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica.
Per tale personale, la citata legge ha dettato specifiche disposizioni riguardanti l’assicurazione infortuni.
In particolare, ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, per gli infortuni occorsi dal 1° gennaio 2024 e le malattie professionali denunciate dalla medesima data si applica la tutela prevista dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall’Inail, di cui al DPR 30 giugno 1965, n. 1124 e al D.Lgs 23 febbraio 2000, n. 38.
La tutela comprende gli infortuni avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, con il solo limite elettivo, comprese le attività prodromiche e strumentali, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di tre giorni.
Sono inclusi gli infortuni in itinere.
L’assicurazione Inail si estende anche alle malattie professionali contratte nell’esercizio e a causa delle lavorazioni esercitate, ampliandosi conseguentemente la tutela per i lavoratori in questione rispetto a quella prevista dalla previgente disciplina assicurativa Inpgi, di cui al regolamento del 24 giugno 1980, che comprendeva solo i casi di infortunio per causa violenta dai quali derivasse la morte o l’inabilità permanente assoluta del giornalista, ovvero una sua inabilità permanente parziale nei limiti stabiliti dall’art. 2 del medesimo regolamento (si veda al riguardo la circolare Inail n. 53 del 6 dicembre 2023).
Non sono, invece, tutelati dall’Inail gli infortuni extraprofessionali e tutti gli eventi lesivi non avvenuti in occasione di lavoro, ossia non ricollegabili allo svolgimento dell’attività lavorativa in modo diretto o indiretto, ovvero aggravati dalla finalità lavorativa;
D) che conseguentemente si rende necessario modificare gli artt. 39 e 40 del CCNL del 16 novembre 2022 di cui al precedente punto A);
tutto ciò premesso
SI CONVIENE E SI STIPULA
quanto segue:
1) La premessa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2) L’art. 39 del CCNL del 16 novembre 2022 di cui al punto A) della premessa viene modificato come segue:
“ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, per gli infortuni occorsi dal 1° gennaio 2024 e le malattie professionali denunciate dalla medesima data si applica la tutela prevista dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall’Inail, di cui al DPR 30 giugno 1965, n. 1124 e al D.Lgs 23 febbraio 2000, n. 38.
La tutela comprende gli infortuni avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, con il solo limite elettivo, comprese le attività prodromiche e strumentali, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di tre giorni.
Sono inclusi gli infortuni in itinere.
L’assicurazione Inail si estende anche alle malattie professionali contratte nell’esercizio e a causa delle lavorazioni esercitate
Non sono, invece, tutelati dall’Inail gli infortuni extraprofessionali e tutti gli eventi lesivi non avvenuti in occasione di lavoro, ossia non ricollegabili allo svolgimento dell’attività lavorativa in modo diretto o indiretto, ovvero aggravati dalla finalità lavorativa”.
Pertanto, nel caso di infortuni extra professionali e nel caso di morte o di invalidità permanente per infarto del miocardio o ictus cerebrale non conseguenti ad infortunio, per le imprese che applicano il presente CCNL, l’obbligazione contrattuale (ex art. 37 del CNLG AERANTI-CORALLO FNSI ) si considera assolta, in favore dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti, tramite la stipula di una apposita polizza assicurativa – con primaria compagnia assicurativa, di norma individuata tra le parti – a garanzia dei relativi rischi e con i seguenti capitali assicurativi per persona:
a) Per il caso di Morte: Euro 92.962,24
b) Per il caso di Invalidità permanente Totale: Euro 108.455,95
c) per il caso di invalidità permanente parziale, un importo proporzionale all’indennità di cui alla
lettera b), in base alla constatata riduzione della capacità lavorativa.
L’indennità per il caso di morte (compresi i casi di morte per infarto del miocardio o ictus cerebrale non conseguente a infortunio) di cui al punto a) è maggiorata del 20% se l’evento si verifica in epoca compresa tra l’inizio del rapporto contrattuale ed il compimento del trentesimo anno di età; del 50% se si verifica tra l’inizio del trentunesimo anno ed il compimento del quarantacinquesimo anno di età; del 30% se si verifica tra l’inizio del quarantaseiesimo anno ed il compimento del cinquantacinquesimo anno di età. Al verificarsi dell’evento (infortunio extraprofessionale ovvero infarto del miocardio o ictus cerebrale non conseguente a infortunio) nelle stesse epoche sopra precisate, l’indennità per il caso di Invalidità Permanente Totale di cui al punto b) è, invece, maggiorata rispettivamente del 50%, ovvero del 30% o del 20%.
Se al momento dell’evento il lavoratore era coniugato e/o aveva figli di età inferiore ai diciotto anni in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4 del regolamento di attuazione di cui al successivo art.40, l’indennità dovuta in base ai commi precedenti, nel caso di morte o di invalidità permanente totale, è maggiorata del 10% per l’altro coniuge e per ciascuno dei figli minori suddetti, fino ad un massimo complessivo del 50% dell’indennità stessa.
Il diritto al trattamento assicurativo di cui sopra sorge per il giornalista professionista, pubblicista e per il praticante ed i loro aventi causa per gli infortuni che si verifichino dal giorno dell’inizio del rapporto di lavoro contrattuale e sussiste fino alla scadenza dei 15 mesi successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro suddetto.
L’importo dell’indennità prevista dal presente articolo sarà portato in detrazione di quella che il datore di lavoro fosse tenuto a corrispondere a titolo di risarcimento di danni nell’ipotesi di responsabilità per colpa.
3) L’art. 40 del CCNL del 16 novembre 2022 di cui al punto A) della premessa viene modificato come segue:
“Per il calcolo delle percentuali di invalidità riconosciuta, viene applicata la Tabella di cui all’Allegato 1 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124 recante “Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”. Si applicano, altresì, le norme di cui agli artt.1, 2 primo periodo, 3 e 4 del Regolamento di attuazione in data 24 giugno 1980 deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell’INPGI di intesa con la FNSI.
Nota a verbale:
Il testo di tali artt. 1, 2 primo e secondo periodo, 3 e 4 di detto regolamento di attuazione è il seguente:
ART. 1
L’assicurazione di cui al Contratto nazionale di lavoro giornalistico comprende tutti i casi di infortunio per causa violenta dai quali derivi la morte o l’inabilità permanente assoluta del giornalista, ovvero una sua inabilità permanente parziale nei limiti di cui al successivo art. 2. Il diritto alla indennità assicurativa sorge per il giornalista ed i suoi aventi causa di cui al successivo art. 4, per gli infortuni che si verifichino dal giorno dell’inizio del rapporto di lavoro contrattuale con l’azienda giornalistica, ancorché non sia intervenuto l’effettivo versamento dei contributi all’uopo previsti e sussiste fino alla scadenza dei 15 mesi successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro suddetto, ovvero fino alla scadenza dei 15 mesi successivi alla data di collocamento in aspettativa senza assegni.
ART. 2, primo e secondo periodo
Ai fini previsti dal precedente art. 1 s’intende per inabilità permanente assoluta la conseguenza di un infortunio la quale tolga completamente – e per tutta la vita – l’attitudine al lavoro. S’intende per inabilità permanente parziale la conseguenza di un infortunio la quale diminuisca parzialmente, in misura superiore al 5% e per tutta la vita, l’attitudine al lavoro.
ART. 3
Il grado di riduzione permanente dell’attitudine al lavoro, quando risulti aggravato da inabilità preesistenti, deve essere rapportato non all’attitudine al lavoro normale, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti inabilità. Gli esiti delle inabilità preesistenti sono valutati sulla base dello stato presente effettivo al momento della liquidazione. Il rapporto è espresso da una frazione in cui il denominatore indica il grado di attitudine al lavoro preesistente ed il numeratore la differenza fra questa ed il grado di attitudine residuato dopo l’infortunio.
ART. 4
Se l’infortunio ha per conseguenza la morte, l’indennità assicurativa spetta al coniuge, ai figli, ai genitori, ai fratelli o sorelle, secondo le norme e con i criteri di ripartizione appresso stabiliti:
1) – al coniuge ed ai figli legittimi, in parti eguali.
Gli affiliati, i figli adottati ed i figli naturali riconosciuti nei modi di legge o dichiarati tali con sentenza passata in giudicato, nonché i figli non riconoscibili di cui all’art. 279 del codice civile, ai quali con sentenza passata in giudicato sia stato attribuito il diritto al mantenimento, all’istruzione ed all’educazione, hanno sull’indennità gli stessi diritti dei figli legittimi. Il coniuge separato giudizialmente con sentenza passata in giudicato che addebiti la separazione a lui o ad entrambi i coniugi, ha diritto all’indennità assicurativa soltanto se, al momento della morte dell’altro coniuge, godeva degli alimenti a carico di costui in base alla sentenza di separazione od a successivo provvedimento giudiziale passato in giudicato. Lo stato di coniuge separato con addebito della separazione a lui o ad entrambi i coniugi, sarà ritenuto esistente sino a che gli effetti della separazione non siano cessati di comune accordo, da provare con dichiarazione ricevuta da un pubblico ufficiale, ovvero sottoscritta da entrambi i coniugi;
2) – in mancanza dei figli, il coniuge concorre nel diritto all’indennità assicurativa con i genitori del deceduto, ai quali è attribuito un quarto dell’indennità, sia che siano superstiti entrambi, sia che siano superstite uno solo di essi;
3) – in mancanza anche dei genitori predetti – o di uno di essi – l’indennità assicurativa spetta al solo coniuge.
Se però questi, al momento della morte dell’altro coniuge, era separato giudizialmente con sentenza passata in giudizio che addebitava la separazione a lui superstite o ad entrambi i coniugi, si applica la disposizione prevista nel precedente n. 1), con attribuzione dell’indennità assicurativa ai superstiti di cui ai successivi n. 4 e n. 5);
4) – in mancanza del coniuge e dei figli, l’indennità assicurativa spetta ai di lui genitori, fratelli o sorelle, con la seguente ripartizione:
– metà dell’indennità ad entrambi i genitori o al solo genitore superstite;
– la restante metà – in parti uguali – ai fratelli o sorelle che, al momento della morte del loro congiunto infortunato, risultino viventi a suo carico in base alla normativa in vigore per la corresponsione degli assegni familiari ovvero al solo fratello o sorella superstite che si trovi nella predetta condizione di vivenza a carico;
5) – in mancanza del coniuge, dei figli e di fratelli o sorelle del giornalista infortunato deceduto, l’indennità assicurativa spetta in parti eguali ai di lui genitori, ovvero per intero, al genitore superstite;
6) – in manca del coniuge, dei figli ed anche dei genitori del giornalista infortunato deceduto, l’indennità assicurativa spetta in parti eguali ai di lui fratelli o sorelle che si trovino nelle condizioni di vivenza a carico previste al precedente n. 4) ovvero, per intero, all’unico fratello o sorella, sempreché si trovi nelle dette condizioni di vivenza a carico del deceduto;
7) – in mancanza dei superstiti di cui ai nn. 1), 2), 3), 4), 5) e 6), la indennità assicurativa non viene corrisposta ad altri eventuali parenti del giornalista infortunato.”.
4) Eventuali convenzioni che Aeranti-Corallo stipulerà per la definizione di polizze assicurative ai sensi del nuovo art. 39 del CCNL previsto dal presente art. 2, saranno sottoposte all’approvazione della FNSI.
Roma, 12 settembre 2024
Marco Rossignoli
Franco Mugerli
Alessandra Costante

