Articoli 9 e 13 della Legge 29 dicembre 2000, n.422
Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee – Legge Comunitaria 2000
(Pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.16 del 20 gennaio 2001)
….OMISSIS…
Art. 9.
(Apparecchiature di telecomunicazione: criteri di delega)
1)L’attuazione della direttiva 1999/5/CE del parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a)individuare le regole per la definizione delle specifiche tecniche delle interfacce delle reti offerte in Italia e delle procedure per la pubblicazione delle stesse;
b)definire le procedure da adottare per la valutazione della conformità delle apparecchiature;
c)definire le modalità per la designazione degli organismi notificati;
d)disciplinare la sorveglianza e il controllo del mercato;
e)vigilare affinché l’utilizzo delle apparecchiature non determini rischi per la salute e sia commisurato alle esigenze dei disabili ed all’espletamento dei servizi di emergenza;
f)tutelare i dati relativi alla vita privata;
g)promuovere l’uso efficace di risorse limitate, in particolare per quanto riguarda lo spettro delle radiofrequenze;
h)specificare che le attività inerenti alla vigilanza, al controllo, all’accertamento delle violazioni e all’irrogazione delle relative sanzioni sono di competenza del Ministero delle comunicazioni.
Art. 13.
(Reti di telecomunicazioni e reti televisive via cavo:criteri di delega)
1)L’attuazione della direttiva 1999/64/CE della Commissione, del 23 giugno 1999, che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che le reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da persone giuridiche distinte, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a)prevedere un regime di separazione societaria nei confronti degli organismi che forniscono sia reti pubbliche di telecomunicazioni, sia reti televisive via cavo quando detti organismi:
1)siano controllati dallo Stato ovvero siano titolari di diritti speciali;
2)siano notificati tra quelli aventi notevole forza di mercato nel mercato comune della fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni e di servizi di telefonia vocale pubblica;
3)gestiscano nella stessa area geografica una rete televisiva via cavo installata sulla base di diritti speciali od esclusivi;
b)prevedere la possibilità di modifica delle disposizioni a seguito delle decisioni della Commissione europea assunte ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, della direttiva.

