PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER L’INFORMAZIONE E L’EDITORIA
DECRETO RECANTE LE DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER LA FRUIZIONE DEI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI INVESTIMENTI IN TECNOLOGIE INNOVATIVE DI CUI AGLI ARTICOLI 2 E 3 DEL D.P.C.M. 17 SETTEMBRE 2025
(pubblicato nel sito del DIE della PCM il 3 giugno 2026)
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri”, ed in particolare l’art. 30, concernente le competenze del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, come modificato dall’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 luglio 2023 e dal decreto del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega in materia di editoria e prodotti editoriali, informazione e comunicazione del Governo in data 2 ottobre 2023;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, recante “Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 dicembre 2024 con il quale è stato approvato il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno finanziario 2025;
VISTO l’articolo 1, comma 375, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022) che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il “Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria”, con una dotazione pari a 90 milioni di euro, per l’anno 2022 ed a 140 milioni di euro per l’anno 2023;
VISTO l’articolo 1, comma 376, della sopra citata legge n. 234 del 2021 che ha stabilito che il suddetto Fondo era destinato ad incentivare gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all’innovazione tecnologica e alla transizione digitale, l’ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media, nonché a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali e a sostegno della domanda di informazione;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 settembre 2022, registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2022 al n. 2733, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy e il Ministro dell’economia e delle finanze, con il quale sono state ripartite le risorse del Fondo straordinario per l’anno 2022 destinate alle misure di sostegno volte ad incentivare gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all’innovazione tecnologica e alla transizione digitale, l’ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media, nonché a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali e a sostegno della domanda di informazione;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 agosto 2023, registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2023 al n. 2530, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy e il Ministro dell’economia e delle finanze, con il quale sono state ripartite le risorse del Fondo straordinario per l’anno 2023 per essere destinate alle medesime finalità di cui al precedente decreto;
TENUTO CONTO che, ai sensi dell’articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024) le risorse del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno 2022 e non impiegate, ai sensi dell’articolo 1, commi 376 e 377, della medesima legge n. 234 del 2021, possono essere utilizzate in misura pari a euro 14.105.000 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
TENUTO CONTO, altresì, che dalle risorse del Fondo straordinario destinate alle misure di sostegno per l’anno 2023 sono residuate, in relazione alle domande presentate e al fabbisogno richiesto, risorse pari ad euro 34.910.771,80</strong>;
VISTO il D.P.C.M. 17 settembre 2025, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministro delle imprese e del Made in Italy, registrato presso la Corte dei conti al n. 2695 in data 15 ottobre 2025 con il quale si è proceduto all’individuazione, per l’anno 2025, di misure a sostegno degli investimenti in tecnologie innovative effettuati nel settore editoriale e delle emittenti radio televisive, destinando un importo complessivo pari ad euro 42.000.000, a valere sulle risorse residue del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria come sopra indicate;
VISTO, in particolare, l’art. 2 del sopracitato D.P.C.M. 17 settembre 2025 secondo cui sono assegnate alle “Misure a sostegno degli investimenti in tecnologie innovative realizzati da imprese editrici di quotidiani e periodici e agenzie di stampa” risorse entro il limite di 8 milioni di euro che costituisce tetto di spesa;
VISTO, altresì, l’art. 3 del medesimo D.P.C.M. 17 settembre 2025 secondo cui sono assegnate alle “Misure a sostegno degli investimenti in tecnologie innovative realizzati da emittenti televisive e radiofoniche” risorse entro il limite di 34 milioni di euro che costituisce tetto di spesa;
VISTO l’articolo 5, comma 1, del decreto sopracitato secondo cui i requisiti e le modalità per la fruizione dei suddetti contributi e per la presentazione delle relative domande sono definite con provvedimento del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicato sul sito istituzionale dello stesso Dipartimento;
CONSIDERATO che l’efficacia delle disposizioni relative ai predetti contributi di cui agli articoli 2 e 3 del citato D.P.C.M. 17 settembre 2025 sono subordinate, secondo quanto previsto rispettivamente dai commi 4 e 5 degli stessi articoli, all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
VISTA la notifica degli “aiuti” relativi ai contributi di cui agli articoli 2 e 3 del D.P.C.M. 17 settembre 2025, effettuata in data 19 dicembre 2025, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), tramite la proceduta SANI-2 (Caso SA 121528 – “Contributo a fondo perduto per gli investimenti in tecnologie innovative effettuati da emittenti televisive e radiofoniche nonché da imprese editoriali di quotidiani e periodici e da agenzie di stampa”);
VISTA la decisione favorevole della Commissione europea n. C (2026) 2662 final in data 21 aprile 2026 (Caso SA 121528), relativa al contributo per gli investimenti in tecnologie innovative effettuati da emittenti televisive e radiofoniche nonché da imprese editoriali di quotidiani e periodici e da agenzie di stampa, di cui agli articoli 2 e 3 del D.P.C.M. 17 settembre 2025;
RITENUTO, pertanto, acquisita la prevista autorizzazione da parte della Commissione europea sulla compatibilità delle misure con la normativa degli aiuti di Stato, di procedere con il presente provvedimento alla definizione dei requisiti e delle modalità di fruizione dei contributi di cui agli articoli 2 e 3 del D.P.C.M. 17 settembre 2025, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del medesimo decreto;
SENTITO il Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Dipartimento per il Digitale, la Connettività e le Nuove Tecnologie – Direzione Generale per il Digitale e le Telecomunicazioni – Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione in relazione all’ambito di competenza riferito al settore radio televisivo e alla natura tecnica degli investimenti previsti per tale categoria di beneficiari;
VISTO l’articolo 1, commi 101 e 102, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, secondo cui le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, hanno l’obbligo di stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura di danni cagionati da calamità naturale ed eventi catastrofali e dell’inadempimento di tale obbligo si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche;
TENUTO CONTO che l’articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39 ha disposto che il suddetto termine del 31 marzo 2025 è differito, per le imprese di medie dimensioni, al 1° ottobre 2025, per le piccole e microimprese, al 31 dicembre 2025, e che, per le grandi imprese, per le quali resta fermo il termine dell’obbligo assicurativo del 31 marzo 2025, la disposizione di cui all’articolo 1, 3 comma 102, della legge n. 213 del 2023 si applica decorsi novanta giorni dalla data di decorrenza di tale obbligo;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 17 novembre 2022, registrato alla Corte dei Conti in data 28 novembre 2022 al n. 3003, con il quale è stato conferito al Cons. Luigi Fiorentino l’incarico di Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria e allo stesso è stata attribuita la titolarità del Centro di responsabilità n. 9 “Informazione ed Editoria” del Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;
DECRETA
Articolo 1
(Requisiti e modalità di fruizione del contributo per gli investimenti in tecnologie innovative realizzati da imprese editrici di quotidiani e periodici e da agenzie di stampa)
1. Ai sensi dell’articolo 2, del D.P.C.M. 17 settembre 2025, alle imprese editrici di quotidiani e periodici e alle agenzie di stampa, è riconosciuto, per l’anno 2025, entro il limite di euro 8.000.000, che costituisce tetto di spesa, un contributo, in misura pari al 70 per cento delle spese sostenute in tale anno, per l’adeguamento e l’ammodernamento tecnologico delle infrastrutture e dei processi produttivi, finalizzati al miglioramento della qualità dei contenuti e della loro fruizione da parte dell’utenza.
2. Sono ammesse al contributo le spese sostenute nel corso dell’anno 2025 e riconducibili esclusivamente ad un progetto complessivo ed organico di investimenti rientranti tra le seguenti tipologie:
i) investimenti in tecnologie volte a garantire un adeguato presidio delle cybersecurity al fine di garantire la business continuity e evitare danni reputazionali;
ii) investimenti in infrastrutture tecnologiche datacenter e in cloud per incrementare l’efficienza, la facilità d’uso e l’accessibilità dei prodotti editoriali;
iii) investimenti in software che consentano di veicolare i contenuti editoriali e i format su canali diversi di distribuzione per raggiungere nuovi target;
iv) investimenti in nuove tecnologie per la produzione, diffusione e gestione di contenuti editoriali multimediali o altri formati digitali in linea con le evoluzioni del mercato;
v) investimenti in software per editoria che consentano l’automatizzazione dei processi e la gestione e distribuzione elettronica dei contenuti;
vi) investimenti in applicativi di intelligenza artificiale e tecnologie emergenti per il contrasto alla disinformazione;
vii) investimenti in applicativi per la tutela della proprietà intellettuale e dell’autenticità delle fonti in caso di produzione e distribuzione di contenuti generati mediante intelligenza artificiale;
viii) investimenti in mixer audio/video HD, telecamere HD/4K con eventuali ottiche HD, encoder HD per i collegamenti alla rete di trasmissione, matrici HD/4K, apparati e sistemi di storage per archivio di contenuti;
ix) investimenti per l’applicazione delle tecnologie 5G broadcast/multicast;
x) investimenti per la produzione e distribuzione di contenuti in realtà virtuale, realtà aumentata e mixed reality;
xi) investimenti in nuovi sistemi editoriali web based e di interfacce che stimolino l’interazione con l’utenza e consentano la produzione e distribuzione di contenuti in realtà aumentata;
xii) investimenti in infrastrutture di telecomunicazioni di lunga distanza ad alta velocità;
xiii) investimenti in soluzioni per la fornitura di prodotti e servizi media e audiovisivi basati su tecnologie cloud;
xiv) investimenti in tecnologie per il telecontrollo degli apparati;
xv) investimenti in tecnologie per la messa a norma di archivi fotografici e video tramite l’impiego di dispositivi di conservazione finalizzati al mantenimento delle condizioni di preservazione antideterioramento e di protezione e sicurezza a contenitori mobili.
3. Costituiscono requisiti di ammissione al contributo di cui al comma 1:
a) la sede legale in uno Stato dell’Unione europea o nello Spazio economico europeo;
b) la residenza fiscale in Italia ovvero la presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici;
c) l’indicazione, nel Registro delle imprese, quale codice di attività primario e/o prevalente, del codice di classificazione ATECO 2025, con le seguenti specificazioni:
i. per le imprese editoriali di quotidiani: 58.12 (edizione di quotidiani);
ii. per le imprese editoriali di periodici: 58.13 (edizione di riviste e periodici);
iii. per le agenzie di stampa: 60.31 (attività delle agenzie di stampa);
d) l’iscrizione al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC), istituito presso l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
e) il regolare adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali;
f) non essere sottoposti a procedure di liquidazione volontaria, coatta amministrativa o
4. I soggetti che intendono accedere al contributo di cui al comma 1 del presente articolo presentano istanza per via telematica al Dipartimento per l’informazione e l’editoria attraverso la procedura disponibile nell’area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, nel periodo compreso tra il 30 giugno e il 29 luglio 2026. Con successivo avviso pubblicato sul sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria sarà comunicato l’orario di apertura e chiusura della procedura di presentazione.
5. Le domande, redatte e sottoscritte attraverso la procedura telematica dedicata, devono includere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, contenente:
a) l’attestazione del possesso dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo;
b) l’indicazione delle spese sostenute, al netto dell’IVA, nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2025, riconducibili ad un progetto complessivo e organico di innovazione tecnologica e di ammodernamento dei processi produttivi da parte dell’impresa richiedente il contributo, corredata da un elenco riepilogativo delle relative fatture, con l’indicazione degli estremi di ciascun pagamento effettuato, riferite esclusivamente al periodo oggetto dell’agevolazione; non saranno prese in considerazione fatture emesse in periodi diversi dall’anno 2025. Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato entro e non oltre la data di presentazione della domanda di accesso all’agevolazione;
c) l’attestazione che l’impresa non abbia richiesto o ricevuto altra agevolazione prevista da normative locali, regionali, nazionali o comunitarie in relazione alle medesime spese;
d) l’attestazione che l’impresa non abbia ricevuto aiuti poi ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea e, nel caso, di aver adempiuto all’obbligo di rimborso degli stessi;
e) l’attestazione che agli atti dell’impresa è conservata la documentazione attestante le spese sostenute, secondo le modalità sopraindicate, la quale dovrà essere esibita su richiesta dell’amministrazione in sede di eventuale controllo;
f) gli estremi del conto corrente intestato all’impresa richiedente i contributi;
g) la dichiarazione che, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, non sia stato adottato nei confronti dell’istante alcun atto di decadenza dai benefici, ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
6. Alla suddetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà devono essere allegati, costituendone parte integrante:
a. la certificazione resa dal professionista di cui al successivo comma 7;
b. un prospetto analitico attestante l’effettività delle spese sostenute, certificato da soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. I dati relativi alle spese sostenute riportati nel prospetto devono trovare corrispondenza con quelli risultanti dalla documentazione contabile.
7. I contributi di cui al presente articolo sono concessi sotto forma di rimborso, in misura pari al 70 per cento delle spese sostenute (al netto dell’IVA) e documentate, per la realizzazione degli investimenti dichiarati in domanda, nei limiti dello stanziamento previsto dal comma 1 del presente articolo.
8. Il progetto deve essere asseverato da un professionista iscritto all’Albo degli Ingegneri nel settore degli Ingegneri dell’Informazione o da un professionista Perito industriale laureato iscritto all’Albo professionale nella specifica sezione di specializzazione pertinente al progetto. L’asseverazione del suddetto professionista deve:
a. attestare la esclusiva riconducibilità delle spese ad un progetto complessivo ed organico di investimenti, tra quelli di cui al comma 2 del presente articolo, per l’adeguamento e l’ammodernamento tecnologico delle infrastrutture e dei processi produttivi e rispondente alle finalità indicate al comma 1 del presente articolo;
b. contenere la descrizione delle dotazioni tecnologiche antecedenti agli investimenti effettuati e le motivazioni che hanno determinato la realizzazione degli stessi.
9. Acquisite le domande attraverso la procedura telematica di cui al comma 4, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria, accertata la conformità e la completezza delle stesse, provvede a formare l’elenco dei soggetti ai quali è riconosciuto il contributo con l’importo a ciascuno
10. L’elenco è approvato con decreto del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria e pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento.
Articolo 2
(Requisiti e modalità di fruizione del contributo per gli investimenti in tecnologie innovative realizzati da emittenti televisive e radiofoniche)
1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del D.P.C.M. 17 settembre 2025, a favore del settore dell’editoria radiofonica e televisiva, è riconosciuto, per l’anno 2025, entro il limite complessivo di euro 000.000, che costituisce tetto di spesa, un contributo nella misura pari al 70 per cento delle spese sostenute in tale anno, per incentivare gli investimenti orientati all’adeguamento e all’ammodernamento tecnologico delle infrastrutture e dei processi produttivi per il miglioramento della qualità dei contenuti e della loro fruizione da parte dell’utenza.
2. Sono ammesse al contributo le spese, effettuate nel corso dell’anno 2025, riconducibili a:
i) investimenti in apparati in bassa frequenza, compresi sistemi di collegamento da esterno per dirette televisive, destinati alla realizzazione dei programmi in HD o tecnologie superiori;
ii) investimenti in mixer audio/video HD, telecamere HD/4K con eventuali ottiche HD, encoder HD per i collegamenti alla rete di trasmissione, matrici HD/4K, apparati e sistemi di storage per archivio di contenuti;
iii) investimenti per l’applicazione delle tecnologie 5G broadcast/multicast e dell’intelligenza artificiale per la produzione e distribuzione dei contenuti;
iv) investimenti per la produzione e distribuzione di contenuti in realtà virtuale, realtà aumentata e mixed reality;
v) investimenti per piattaforme per l’accesso e la distribuzione dei contenuti digitali dei FSMA di cui al comma 2, lettera a) e lettera b), ivi inclusa la modalità on demand;
vi) investimenti in nuovi sistemi editoriali web based e di interfacce che stimolino l’interazione con l’utenza e consentano la produzione e distribuzione di contenuti in realtà aumentata;
vii) investimenti relativi ad apparati in alta frequenza per le trasmissioni radiofoniche digitali;
viii) investimenti per l’adeguamento, innovazione ed estensione delle reti di diffusione locali e nazionali T-DAB già in esercizio da parte dei consorzi operanti in tecnica DAB indicati all’art.3 comma 2, lettera c) finalizzati a migliorare, in ogni condizione operativa e metereologica, la continuità di servizio delle reti radiofoniche digitali;
ix) investimenti in infrastrutture di telecomunicazioni di lunga distanza ad alta velocità;
x) investimenti in soluzioni per la fornitura di prodotti e servizi media e audiovisivi basati su tecnologie cloud;
xi) investimenti in tecnologie per il telecontrollo degli apparati;
xii) investimenti in ricerca e sviluppo relativi ai sistemi di diffusione radiofonica in tecnica digitale T DAB, in modalità multichannel, anche destinati al servizio EWS – Warning Emergency System e Breake inn, realizzati dai consorzi operanti in tecnica DAB indicati all’art.3 comma 2, lettera c);
xiii) investimenti in applicativi di intelligenza artificiale e tecnologie emergenti per il contrasto alla disinformazione;
xiv) investimenti in software per editoria che consentano l’automatizzazione dei processi e la gestione e distribuzione elettronica dei contenuti;
xv) investimenti in tecnologie volte a garantire un adeguato presidio delle cybersecurity al fine di garantire la business continuity ed evitare danni reputazionali;
xvi) investimenti in infrastrutture tecnologiche datacenter e in cloud per incrementare l’efficienza, la facilità d’uso e l’accessibilità dei prodotti editoriali;
xvii) investimenti in software che consentano di veicolare i contenuti editoriali e i format su canali diversi di distribuzione per raggiungere nuovi target;
xviii) investimenti in nuove tecnologie per la produzione, diffusione e gestione di contenuti editoriali multimediali o altri formati digitali in linea con le evoluzioni del mercato.
3. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del medesimo D.P.C.M. 17 settembre 2025, le risorse sono ripartite secondo gli stanziamenti, le finalità e per i soggetti di seguito indicati:
a) 20 milioni di euro, destinati agli investimenti di Fornitori di Servizi di Media Audiovisivi (FSMA) nazionali titolari di Logical Channel Numbers (LCN), attribuiti secondo quanto previsto dalla delibera AGCOM 116/21/CONS, con esclusione dei soggetti a partecipazione pubblica e dei soggetti titolari di LCN destinati esclusivamente alla diffusione di programmi di televendite;
b9 10 milioni di euro, destinati agli investimenti di Fornitori di Servizi di Media Audiovisivi (FSMA) operanti in ambito locale, che, all’esito delle procedure adottate in attuazione dell’articolo 1, comma 1034, della legge 27 dicembre 2017, 205, abbiano avuto accesso alla capacità trasmissiva nelle Aree tecniche di cui alla delibera AGCOM 39/19/CONS;
c) 4 milioni di euro, destinati agli investimenti dei titolari di concessioni radiofoniche, dei fornitori di contenuti radiofonici digitali e dei consorzi di imprese editoriali operanti in tecnica DAB, previsti dalla delibera AGCOM 664/09/CONS;
4. Per l’ammissione ai contributi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 del presente articolo, costituiscono requisiti di accesso:
a) la sede legale in uno Stato dell’Unione europea o nello Spazio economico europeo;
b) la residenza fiscale in Italia ovvero la presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici;
c) il possesso di titoli autorizzatori in corso di validità, ai sensi delle delibere AGCOM 353/11/CONS e 664/09/CONS per i rispettivi ambiti di competenza, nel periodo cui si riferiscono le misure di cui al presente provvedimento;
d) per i soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 3, la corretta e continuativa diffusione dei marchi associati alle numerazioni LCN di cui si è titolari;
e) per i soggetti di cui alla lettera c) del comma 3, la corretta e continuativa diffusione dei programmi e dei contenuti radiofonici riconducibili alla concessione e/o all’autorizzazione di cui si è titolari;
f) per gli investimenti sostenuti dai consorzi di imprese editoriali di cui alla medesima lettera c) del comma 3 del presente articolo, attraverso società mandatarie in esclusiva, l’espressa previsione nello statuto della società mandataria che ha sostenuto le spese;
g) il regolare adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali;
h) l’indicazione, nel Registro delle imprese, del codice di classificazione ATECO 2025 con le seguenti specificazioni:
i. per le emittenti radiofoniche: 60.10 (attività di trasmissione radiofonica e distribuzione di audio);
ii. per le emittenti televisive: 60.20 (attività di programmazione e trasmissione televisive e di distribuzione di video);
i) non essere sottoposti a procedure di liquidazione volontaria, coatta amministrativa o giudiziale.
5. I soggetti che intendono accedere ai contributi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 del presente articolo presentano istanza per via telematica al Dipartimento per l’informazione e l’editoria attraverso la procedura informatizzata resa disponibile mediante portale sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nel periodo compreso tra il 30 giugno e il 29 luglio 2026. Con successivo avviso pubblicato sul sito del Ministero sarà comunicato l’orario di apertura e chiusura della procedura di Le domande, redatte e sottoscritte attraverso l’apposita procedura telematica, ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, devono contenere:
a) l’attestazione del possesso dei requisiti di cui al comma 4 del presente articolo e, per le ipotesi di cui alla lettera f) del medesimo comma 4, la copia autentica dello statuto;
b) l’indicazione delle spese complessivamente sostenute, al netto dell’IVA, nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2025, riconducibili ad un progetto complessivo e organico di innovazione tecnologica e di ammodernamento dei processi produttivi da parte dell’impresa richiedente il contributo, corredata da un elenco riepilogativo delle relative fatture, con l’indicazione degli estremi di ciascun pagamento effettuato, riferite esclusivamente al periodo di spesa oggetto dell’agevolazione; non saranno prese in considerazione fatture emesse in periodi diversi dall’anno 2025. Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato entro e non oltre la data di presentazione della domanda di accesso all’agevolazione;
c) l’attestazione che l’impresa non abbia richiesto o ricevuto altra agevolazione prevista da normative locali, regionali, nazionali o comunitarie in relazione alle medesime spese;
d) l’attestazione che l’impresa non abbia ricevuto aiuti poi ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea e, nel caso, di aver adempiuto all’obbligo di rimborso degli stessi;
e) l’attestazione che agli atti dell’impresa è conservata la documentazione contabile concernente le spese sostenute secondo le modalità sopraindicate, la quale dovrà essere esibita su richiesta dell’amministrazione in sede di eventuale controllo;
f) la dichiarazione che, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, non sia stato adottato nei confronti dell’istante alcun atto di decadenza dai benefici, ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
g) gli estremi del conto corrente intestato all’impresa richiedente i contributi.
6. Alla suddetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà devono essere allegati, costituendone parte integrante, la certificazione resa dal professionista di cui al successivo comma 9, attestante l’esclusiva riferibilità degli investimenti al progetto previsto dal medesimo comma ed un prospetto analitico attestante l’effettività delle spese sostenute, certificato da soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. I dati relativi alle spese sostenute riportati nel prospetto devono trovare corrispondenza con quelli risultanti dalla documentazione contabile.
7. I contributi di cui al presente articolo sono concessi sotto forma di rimborso, in misura pari al 70 per cento, delle spese sostenute, al netto dell’IVA, e documentate per la realizzazione degli investimenti dichiarati in domanda, nei limiti dello stanziamento previsto dal comma 1 del presente articolo.
8. Non verranno valutati ai fini della concessione del contributo del Fondo gli importi delle fatture di cui alla lettera e), comma 1, dell’articolo 6 del D.P.R. 23 agosto 2017, n. 146 relativi alle spese in tecnologie innovative, di competenza dell’esercizio 2025, risultanti dalla dichiarazione del professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
9. Le spese devono essere riconducibili ad un progetto complessivo ed organico di investimenti finalizzato all’ammodernamento delle dotazioni Il progetto deve essere asseverato da un professionista iscritto all’Albo degli Ingegneri nel settore degli Ingegneri dell’Informazione o da un professionista Perito industriale laureato iscritto all’Albo professionale nella specifica sezione di specializzazione pertinente al progetto. L’asseverazione del suddetto professionista deve attestare l’esclusiva riferibilità degli investimenti al progetto previsto, la rispondenza del progetto stesso alle finalità indicate al comma 1 del presente articolo e deve contenere le indicazioni delle dotazioni tecniche antecedenti agli investimenti effettuati e le motivazioni che hanno determinato la realizzazione degli stessi.
10. Acquisite le domande attraverso la procedura telematica di cui al comma 5, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Dipartimento per il Digitale, la Connettività e le Nuove Tecnologie – Direzione Generale per il Digitale e le Telecomunicazioni – Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione, di radiodiffusione e postali, a seguito delle verifiche istruttorie effettuate, predispone gli elenchi dei soggetti cui è riconosciuto il contributo con l’importo a ciascuno spettante e li trasmette al Dipartimento per l’informazione e l’editoria.
11. I suddetti elenchi sono approvati con decreto del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria e pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.
Articolo 3
(Erogazione dei contributi e riparto proporzionale)
1. I contributi sono riconosciuti ed erogati agli aventi diritto nei limiti di spesa complessivi previsti, rispettivamente, dall’articolo 2, comma 1, e dall’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 settembre 2025.
2. In caso di insufficienza delle risorse rispettivamente disponibili per ciascuno dei contributi previsti agli articoli 1 e 2 del presente decreto, in relazione alle istanze ammesse, si procede al riparto proporzionale tra i soggetti aventi diritto, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del citato D.P.C.M. 17 settembre 2025. In tal caso, nei relativi elenchi dei beneficiari, approvati con i decreti di cui all’articolo 1, comma 9, e all’articolo 2, comma 11, del presente provvedimento, saranno indicati gli importi derivanti dalla ripartizione proporzionale.
3. Nell’ambito dello stanziamento complessivo destinato ai contributi a favore del settore radiotelevisivo, nel caso in cui le risorse, destinate ad una o più categorie di cui all’articolo 2, comma 3, lettere a), b) e c) del presente decreto, risultino eccedenti rispetto al fabbisogno richiesto, si procede alla loro ripartizione tra i beneficiari delle altre categorie del medesimo settore in misura proporzionale all’eventuale rispettivo fabbisogno non coperto.
4. I contributi sono erogati mediante accredito sui conti correnti intestati ai soggetti beneficiari e dichiarati nelle domande presentate, ai sensi del comma 4, lettera f), dell’articolo 1 e del comma 5, lettera g), dell’articolo 2.
Articolo 4
(Disposizioni finali)
1. Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Dipartimento per il Digitale, la Connettività e le Nuove Tecnologie – Direzione Generale per il Digitale e le Telecomunicazioni – Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione assicurano, per quanto di rispettiva competenza, gli adempimenti istruttori propedeutici all’attuazione del presente decreto, ivi compresi gli adempimenti relativi al Registro Nazionale degli aiuti di Stato, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Dipartimento per il Digitale, la Connettività e le Nuove Tecnologie – Direzione Generale per il Digitale e le Telecomunicazioni – Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione effettuano, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, verifiche a campione sul possesso dei requisiti e sul rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente ai fini dell’ammissione all’agevolazione. Qualora, a seguito dei controlli effettuati, venga accertata l’insussistenza di uno o più dei requisiti previsti, ivi inclusa la riferibilità delle spese al progetto, ovvero nel caso in cui risultino false le dichiarazioni rese, si procede alla revoca del riconoscimento e al recupero del contributo erogato.
3. I soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente al Dipartimento per l’informazione e l’editoria e al Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Dipartimento per il Digitale, la Connettività e le Nuove Tecnologie – Direzione Generale per il Digitale e le Telecomunicazioni – Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione, per quanto di rispettiva competenza, l’eventuale perdita dei requisiti di ammissibilità al beneficio richiesto, nonché ogni altra variazione che incida sulla concessione dello stesso.
Roma, 20 maggio 2026
(Cons. Luigi Fiorentino)

