DELIBERA N. 93/26/CONS
PIANIFICAZIONE E ASSEGNAZIONE DI FREQUENZE IN BANDA UHF PROVENIENTI DALLA PRECEDENTE RETE NAZIONALE N. 12 DEL PNAF-DVB
(pubblicata nel sito Agcom il 14 maggio 2026)
L’AUTORITÀ
Nella riunione di Consiglio del 14 aprile 2026;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;
VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante “Codice delle comunicazioni elettroniche” (di seguito Codice</em>);
VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS del 6 marzo 2025;
VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (di seguito Legge di Bilancio 2018</em>);
VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (di seguito Legge di Bilancio 2019</em>);
VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato” (di seguito Testo unico o TUSMA</em>);
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 agosto 2022, con il quale è stato approvato il “Piano nazionale di ripartizione delle frequenze” (di seguito PNRF</em>);
VISTA la delibera n. 353/11/CONS del 23 giugno 2011, recante “Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 257/14/CONS del 28 maggio 2014 (di seguito Regolamento</em>);
VISTA la delibera n. 39/19/CONS del 7 febbraio 2019, recante “Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (PNAF)”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 145/25/CONS del 27 maggio 2025 (di seguito PNAF-DVB</em>);
VISTA la delibera n. 22/25/CONS del 22 gennaio 2025, recante “Avvio del procedimento per l’aggiornamento del quadro regolamentare in materia di spettro radio ad uso televisivo e radiofonico digitale ai fini della ridestinazione delle frequenze attualmente pianificate per la Rete nazionale televisiva n. 12 (prima fase)”;
VISTA la delibera n. 145/25/CONS del 27 maggio 2025, recante “Aggiornamento del quadro regolamentare in materia di spettro radio ad uso televisivo e radiofonico digitale ai fini della ridestinazione al servizio DAB delle frequenze attualmente pianificate in banda VHF per la rete nazionale televisiva n. 12”;
VISTA la delibera n. 170/25/CONS del 25 giugno 2025, recante “Avvio del procedimento per la pianificazione e l’assegnazione delle frequenze in banda UHF provenienti dalla precedente rete nazionale televisiva n. 12”;
VISTA la delibera n. 317/25/CONS del 17 dicembre 2025, recante “Consultazione pubblica sulla pianificazione e successiva assegnazione delle frequenze in banda UHF provenienti dalla ex rete nazionale televisiva n. 12”;
CONSIDERATO che lo spettro radio è una risorsa scarsa per definizione, nonché un bene pubblico dotato di un importante valore sociale, culturale ed economico, ed è quindi fondamentale assicurare che le frequenze vengano utilizzate in maniera efficiente ed efficace, come richiesto dalla normativa vigente e in particolare dall’art. 4, comma 1, e dall’art. 58, comma 1, del Codice, nonché dall’art. 50 del Testo unico</em>;
CONSIDERATO che l’eliminazione dalla pianificazione della Rete nazionale n. 12, a seguito dell’adozione della delibera n. 145/25CONS, rende disponibili frequenze della banda UHF-IV/V (470-694 MHz) che possono essere impiegate a scopi di servizio alla piattaforma televisiva, come previsto dal vigente PNRF;
CONSIDERATO che tale attività di ridestinazione d’uso comporta interventi di adeguamento del quadro regolamentare in materia di spettro radio ad uso televisivo digitale, sia dal punto di visita della pianificazione delle frequenze sia dal punto di vista della regolamentazione delle procedure di assegnazione dei relativi diritti d’uso;
RITENUTO pertanto necessario, dopo l’adozione della delibera n. 145/25/CONS con la quale si è conclusa la prima fase del riordino del quadro regolamentare in materia di spettro radio conseguente alla ridestinazione delle frequenze della Rete nazionale n. 12, procedere con la seconda fase del suddetto riordino, avviata con la delibera n. 170/25/CONS del 25 giugno 2025, e oggetto del presente provvedimento;
CONSIDERATO che il procedimento avviato con la delibera n. 170/25/CONS ha a oggetto una quantità limitata di risorse radioelettriche, trattandosi di canali televisivi disponibili solo su una parte del territorio nazionale, con determinati vincoli di pianificazione, e che, pertanto, tali risorse appaiono idonee a una pianificazione su base locale, come indicato anche dalla delibera n. 22/25/CONS e dalla stessa n. 170/25/CONS;
CONSIDERATO che, ai fini dello svolgimento del procedimento di cui alla delibera n. 170/25/CONS, si è ritenuto necessario dapprima effettuare un’analisi preliminare, volta ad acquisire elementi di informazione, documentazione e proposte in merito all’integrazione del PNAF-DVB con le risorse rese disponibili dall’eliminazione della predetta rete televisiva n. 12 e successivamente indire, ai sensi dell’art. 23 del Codice e dell’art. 50, comma 5, del Testo unico, la consultazione pubblica di cui alla delibera n. 317/25/CONS, al fine di consentire a tutte le parti interessate, in accordo al principio di trasparenza e di partecipazione, di presentare le proprie osservazioni in merito al tema in oggetto;
CONSIDERATO, altresì, quanto segue:
- La consultazione di cui alla delibera 317/25/CONS è stata avviata il 30 dicembre 2025, con la pubblicazione della stessa sul sito web dell’Autorità, e si è chiusa il 13 febbraio 2026. Alla consultazione hanno partecipato due associazioni di categoria e dieci soggetti per conto di operatori e/o imprese fornitrici di servizi media audiovisivi in ambito locale, fornendo le loro posizioni in merito al tema della destinazione delle frequenze UHF rese disponibili dalla soppressione della Rete nazionale n. 12. Cinque di tali soggetti sono anche stati sentiti, su loro richiesta, in audizione. L’elenco dei rispondenti e una Sintesi dettagliata dei contributi presentati sono pubblicati sul sito web dell’Autorità.
- Come indicato, le proposte formulate dall’Autorità con la delibera 317/25/CONS hanno tenuto conto anche delle risultanze dell’analisi preliminare svolta a seguito dell’Avviso Pubblico pubblicato in data 7 luglio 2025, i cui contributi sono stati altresì pubblicati sul sito web dell’Autorità.
- Nella consultazione pubblica è stato condiviso l’orientamento emerso nell’analisi preliminare di operare con una pianificazione integrativa solo nelle aree ove fosse possibile incrementare la capacità trasmissiva disponibile senza alterare l’assetto finora raggiunto dal mercato.
- L’Autorità ha ritenuto, pertanto, che l’intervento di pianificazione dovesse riguardare, in generale, le aree geografiche dove la dismissione del mux 12 rendeva disponibili determinate risorse frequenziali in banda UHF, internazionalmente attribuite all’Italia, e che nell’ambito di queste aree dovesse essere data priorità a quelle province ove, per mancanza di risorse coordinate, non era stato finora possibile prevedere, ai sensi dell’art. 50, comma 5-bis, del TUSMA “più frequenze in banda UHF”, per le reti locali. In alcune province, infatti, era stato possibile pianificare per le reti locali un’unica frequenza, obbligatoriamente destinata alla rete di primo livello, a differenza delle altre (la maggior parte) dove era stato possibile pianificare più frequenze per reti di primo o di secondo livello e ottenere così maggiori possibilità di diffusione. La proposta di pianificazione presentata in consultazione si configurava quindi come un intervento ridotto di integrazione del piano delle frequenze esistente, orientato a completare l’obiettivo presente nel vigente PNAF-DVB.
- Le province nelle quali oggi sono disponibili frequenze UHF dell’ex mux 12 e dove in passato era stato possibile pianificare per le reti locali un’unica frequenza sono le seguenti:
- Area Tecnica n. 1 (Piemonte): province di Alessandria, Biella, Novara, Verbania-Cusio-Ossola, Vercelli (disponibile can. 28-UHF);
- Area Tecnica 17 (Sicilia): province di Catania e Siracusa (disponibile can. 29-UHF);
- Area Tecnica n. 18 (Sardegna1): province di Cagliari, Medio Campidano e Carbonia-Iglesias (disponibile can. 31-UHF); Oristano, Olbia-Tempio e Sassari (disponibile can. 27-UHF).
- Essendo le aree sopra elencate candidate all’intervento di integrazione, l’Autorità proponeva in consultazione pubblica la pianificazione di 4 reti di secondo livello aggiuntive nelle predette tre aree tecniche. L’Autorità si riservava comunque, ad esito della consultazione, di valutare la possibilità di integrare la pianificazione nelle ulteriori aree nelle quali erano disponibili frequenze UHF dell’ex mux 12, a condizione di una concreta e accertata domanda di nuova capacità che non potesse essere soddisfatta dalle reti esistenti.
- Per quanto concerne invece la disciplina per l’assegnazione delle nuove reti pianificate, nella predetta fase preliminare avviata con Avviso Pubblico non erano pervenute dai rispondenti proposte puntuali ma solo l’orientamento generale di mantenere le regole adottate nei beauty contest già svolti durante il processo di refarming della banda 700 MHz. Alla luce degli elementi emersi, l’Autorità proponeva quindi in consultazione una serie di misure per l’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze per l’esercizio delle nuove reti di radiodiffusione televisiva digitale terrestre in ambito locale che si proponeva di pianificare, in linea con la precedente valutazione.
- In sintesi, l’Autorità proponeva l’adozione di procedure di assegnazione dei diritti d’uso delle nuove reti da pianificare mutuate da quelle già adottate nei precedenti bandi adottati dal Ministero ai sensi all’art. 1, comma 1033, della legge 27 dicembre 2017, 205. Proponeva inoltre, al fine di promuovere pluralismo e concorrenza, di svolgere le procedure di assegnazione in più fasi. Dalla prima fase sarebbero stati esclusi i soggetti già titolari di diritti d’uso di primo livello nonché quelli titolari di diritti d’uso di secondo livello se esistenti nella stessa area tecnica della rete di secondo livello da assegnare; nella seconda fase, da espletarsi in caso di mancata aggiudicazione della prima, si sarebbe rimosso il divieto di partecipazione per i titolari di reti di secondo livello nella stessa area tecnica; infine nella terza fase, da espletarsi in caso di mancata aggiudicazione delle precedenti due, si sarebbe rimosso anche il divieto di partecipazione per i titolari di reti di primo livello. Tali misure, improntate ai principi dettati dal Codice in materia di trasparenza, equità, non discriminazione, apertura e promozione di una equa concorrenza e del pluralismo, miravano a rispondere ad esigenze di mercato, in coerenza con l’attuale pianificazione e l’assetto delle reti già realizzate dagli operatori esistenti.
- Riguardo le misure proposte dall’Autorità, nella consultazione pubblica di cui alla delibera n. 317/25/CONS è emersa una certa divergenza di opinioni tra i rispondenti. La maggior parte dei rispondenti ha ritenuto che l’ipotesi di pianificare nuove reti di secondo livello in Piemonte, Sicilia e Sardegna, come proposto, sia priva di interesse, poiché in tali aree la capacità trasmissiva attuale sarebbe già eccedente rispetto alle reali necessità dei fornitori di Nuove reti, quindi, sarebbero di ridotto interesse e potrebbero generare effetti negativi sul tasso di occupazione di quelle esistenti. Tra i rispondenti vi è chi ha sottolineato come il mercato sia tuttora condizionato dalla mancata adozione uniforme dello standard DVB-T2 suggerendo come sia meglio evitare, finché questa transizione (dall’attuale standard DVB-T) non sarà completata, interventi espansivi che potrebbero destabilizzare l’attuale equilibrio tecnico ed economico che il mercato ha comunque raggiunto pur in tale circostanza.
- Al contrario, altri partecipanti hanno segnalato situazioni di carenza strutturale, ad esempio nelle province di Catania e Siracusa, dove la saturazione delle reti di primo livello e l’assenza di reti di secondo livello avrebbero di fatto escluso dal mercato emittenti locali storiche dopo il refarming della banda 700 MHz, e quindi hanno visto con favore la proposta dell’Autorità.
- Alcuni rispondenti hanno proposto di utilizzare le frequenze dell’ex mux 12, in particolare il canale 28-UHF, non per pianificare nuovi multiplex locali bensì per risolvere le problematiche interferenziali che, secondo i suddetti rispondenti, sono attualmente in atto tra Lombardia e Richieste specifiche di pianificazione integrativa sono anche state manifestate da alcuni rispondenti per la regione Toscana, la provincia di Piacenza e la provincia di Cosenza. Per la regione Friuli- Venezia Giulia è anche pervenuta una richiesta di assegnazione del canale 42-UHF. Infine, un rispondente ha suggerito di destinare le frequenze dell’ex mux 12 non alla televisione tradizionale, ma all’innovazione tecnologica, ad esempio avviando sperimentazioni di tipo 5G Broadcast, oppure a favorire un uso flessibile della banda 470-694 MHz nei confronti dei Paesi confinanti, al fine, in questo caso, di conservare risorse utili per il coordinamento internazionale nel caso i Paesi esteri desiderino implementare servizi di telecomunicazioni, tendenza che si desume da studi già in atto in sede CEPT ed UE.
- Diversi intervenuti hanno espresso una posizione in generale ostativa alla pianificazione di nuove reti locali di secondo livello, motivata dal timore che la pianificazione di dette reti possa favorire soggetti c.d. “comunitari” privi di reale struttura editoriale e organizzativa, il cui unico scopo sarebbe, presumibilmente, l’accesso ai contributi pubblici previsti dal d.P.R. n. 146/17; in subordine, hanno comunque chiesto restrizioni per detti soggetti nell’ambito delle regole di assegnazione delle eventuali nuove reti.
- Riguardo alla questione dell’assegnazione delle reti, un rispondente ha proposto di dare priorità nell’assegnazione agli operatori di rete di primo livello già attivi sul territorio, i quali, oltre a una provata solidità aziendale, sono in grado di garantire rapidità di installazione e continuità del servizio. Un altro rispondente ha proposto di prevedere, tra i criteri di assegnazione delle nuove reti, premialità per i consorzi di soggetti locali e per chi ha già sottoscritto contratti di trasporto preliminari con emittenti rimaste escluse dalle precedenti graduatorie. Lo stesso rispondente ha anche proposto di consentire la partecipazione alle procedure di assegnazione per un certo bacino solo ai soggetti aventi la sede legale all’interno del medesimo bacino. A parere dello stesso rispondente dovrebbero, altresì, essere esclusi i titolari di reti di secondo livello non solo nella stessa area tecnica delle nuove reti, ma anche in altre aree tecniche nonché gli FSMA che oggi sono trasportati sulle reti in esercizio nella stessa area tecnica, anche ove eventualmente consorziati.
- Alla luce di quanto emerso nella consultazione l’Autorità risolve quanto segue.
- Innanzitutto, come già chiarito nelle valutazioni esposte nella delibera n. 317/25/CONS, considerato l’ambito di intervento del presente provvedimento, non possono essere prese in considerazione richieste di pianificazione riguardanti frequenze diverse da quelle provenienti dall’ex rete nazionale televisiva n. 12, in quanto le frequenze disponibili sono già state pianificate a suo tempo, né, d’altro canto, può essere preso in considerazione l’uso delle frequenze ex mux 12 in aree diverse da quelle di effettiva disponibilità, che è quella indicata nella delibera n. 170/25/CONS, in quanto non compatibile con i vincoli di coordinamento
- Riguardo invece alla pianificazione delle risorse UHF rinvenienti dal mux 12, si osserva innanzitutto che l’attuale quadro di assegnazione e di gestione delle reti è il frutto di un equilibrio di mercato raggiunto dopo anni in cui il settore ha attraversato cambiamenti strutturali. Come noto, il processo di ristrutturazione del mercato è stato avviato, formalmente, con la Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio (EU) 2017/899 e si è concretizzato il 1° luglio 2022 con l’avvio delle trasmissioni sulle nuove reti pianificate, dopo anni di preparazione.
- Si ricordano qui, senza pretesa di esaustività, alcuni dei cambiamenti più significativi che hanno inciso sul settore a seguito del refarming della banda 700 MHz: a) il numero di reti nazionali è passato da 20 a 11, seppure con maggiore capacità; b) vi è stato il superamento della riserva di un terzo delle frequenze in favore del comparto locale; c) il comparto locale si è ristrutturato, similmente a quello nazionale, attraverso un modello di impresa basato sulla separazione tra operatore di rete e fornitore di contenuti2</a>; d) la transizione tra la situazione preesistente e quella attuale è avvenuta attraverso rilevanti processi: per il comparto nazionale, in parte mediante conversione dei diritti d’uso preesistenti e in parte mediante assegnazione di nuove risorse con procedure competitive; per il comparto locale, mediante rottamazione dei preesistenti diritti d’uso, assegnazione dei nuovi con procedure competitive e successiva assegnazione della capacità trasmissiva sulle nuove reti a favore degli FSMA locali; e) la pianificazione delle nuove reti è basata su standard trasmissivo DVB-T2, sebbene le reti in esercizio operino ancora in standard DVB-T in quanto ancora non vi è stato il passaggio formale e generalizzato di tutte le reti alla nuova tecnologia. Il tempo trascorso dall’avvio del nuovo mercato non appare dunque sufficiente al fine di una compiuta valutazione dell’equilibrio raggiunto, dell’assestamento delle imprese al nuovo contesto di mercato, del consolidamento delle imprese stesse.
- A tale proposito occorre anche considerare che nelle varie aree tecniche si sono determinate situazioni differenziate, non tanto per le reti di primo livello, per le quali è stato possibile pianificare almeno una rete in tutte le aree tecniche, e in alcune, come ad esempio le aree tecniche n. 2 (Valle d’Aosta), n. 3 (Lombardia e Piemonte orientale), n. 4a (Prov. Aut. di Trento) e n. 4b (Prov. Aut. di Bolzano), anche più di una, quanto per le reti di secondo livello (quelle, cioè, a estensione provinciale o pluri-provinciale) per le quali la situazione è molto più variegata. Il numero di reti di secondo livello pianificate è infatti diverso da un’area tecnica all’altra e anche all’interno della stessa area tecnica le suddette reti possono avere bacini di servizio Vi sono, pertanto, province servite da una o più reti di secondo livello (la maggior parte) e altre province del tutto prive di copertura di secondo livello. Tale situazione non discende, ovviamente, da volontà dell’Autorità ma dalla disponibilità di frequenze coordinate e dalle distanze di riuso imposte dai parametri tecnici di pianificazione.
- Infine, delle 73 reti locali complessivamente pianificate dalla delibera n. 39/19/CONS e s.m.i. (PNAF-DVB), non tutte risultano “occupate” allo stesso modo. Mentre le 26 reti di primo livello vedono, di norma, la propria capacità trasmissiva quasi completamente occupata, le 47 reti di secondo livello mostrano un livello di occupazione differenziato e non sono rari i casi di reti con una significativa quota di capacità trasmissiva ancora disponibile. Inoltre, oltre il 20% delle reti di secondo livello risultano non ancora assegnate o comunque non in esercizio3, principalmente perché rimaste inoptate in esito alle precedenti procedure di assegnazione espletate dal Ministero.
- Pertanto, l’utilizzo generalizzato di tutte le frequenze UHF derivanti dall’ex mux 12 per la pianificazione di nuove reti di secondo livello, come anche emerso in consultazione, potrebbe sia avere ripercussioni negative sulla sostenibilità economica delle reti esistenti, sia introdurre nuove reti a loro volta scarsamente remunerative per mancanza di un numero sufficiente di fornitori di contenuti in un dato bacino di servizio.
- Riguardo poi la struttura delle aree tecniche e dei bacini di servizio delle reti di secondo livello, per quanto argomentato precedentemente, essa è quella che è stata raggiunta in un contesto di contrazione di risorse frequenziali e completa ristrutturazione dei modelli di business di tutti i partecipanti al mercato, sia nazionali che locali, di primo e secondo Sulla base di tale struttura sono state effettuate, come visto, procedure pubbliche per l’assegnazione delle reti (sia quelle nazionali, in parte, che quelle locali di primo e secondo livello, e in questo caso tutte) e successivamente per l’assegnazione della capacità disponibile sulle reti locali di primo e secondo livello). Tale situazione ha visto quindi l’implementazione di scelte industriali da parte delle imprese (sia degli operatori di rete che dei fornitori di contenuti) che sono state basate sulla predetta struttura delle aree tecniche e dei bacini di servizio delle reti di secondo livello. Al riguardo, è inoltre opportuno ricordare che la normativa vigente non offre alcun tipo di tutela circa la ricostituzione dei bacini di servizio preesistenti al refarming. Ciò sia perché la pianificazione delle nuove reti consegue da una disponibilità di frequenze che è oggi del tutto differente da quella del passato, sia perché tutti i diritti d’uso in ambito locale preesistenti al refarming sono stati rottamati dietro erogazione di misure compensative. Le predette valutazioni inducono quindi a considerare prioritario l’obiettivo di mantenere il più possibile stabile e coerente la struttura delle aree tecniche e dei bacini di servizio delle reti di secondo livello già esistenti.
- D’altra parte, è opportuno ricordare che l’Autorità è tenuta, ai sensi del Codice e del TUSMA, a mettere a disposizione, in primis attraverso la pianificazione, e quindi mediante un apposito regolamento di assegnazione dei diritti d’uso, le frequenze disponibili agli operatori interessati, nel rispetto dei vari principi ivi fissati, inclusa la promozione di un’equa concorrenza e del pluralismo, e la tutela degli
- A riguardo, si richiama l’art. 50, comma 5-bis, del TUSMA il quale prevede che “L’Autorità adotta il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre, individuando, per la pianificazione in ambito locale, in ciascuna area tecnica, più frequenze in banda UHF per la realizzazione di reti, di cui almeno una con copertura non inferiore al 90 per cento della popolazione dell’area, finalizzate alla messa a disposizione di capacità trasmissiva ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale”. La suddetta disposizione indica chiaramente che l’Autorità è tenuta, oltre che a pianificare in ogni area tecnica almeno una rete locale di primo livello, anche a verificare la possibilità di pianificare ulteriori reti, di primo e/o secondo livello, a seconda della disponibilità e della compatibilità delle frequenze.
- Alla luce di quanto sopra, le proposte di pianificazione effettuate in consultazione, in linea con l’esigenza di rispettare un principio di coerenza e certezza regolamentare, consistenti in un intervento ridotto limitato alle sole aree ove è ora possibile, grazie alle nuove risorse, completare gli obiettivi di pianificazione già fissati con la delibera n. 39/19/CONS, appaiono ragionevoli, proporzionate e non discriminatorie, al fine di verificare la presenza di una domanda effettiva di accesso alle nuove reti e allo stesso tempo di preservare la stabilità delle regole per l’intero mercato per un periodo di tempo sufficiente a tutelare opportunamente gli investimenti effettuati da parte di soggetti in un mercato con caratteristiche nuove da poco avviato.
- Ciò stabilito, anche alla luce delle precedenti considerazioni e di quanto già esposto in consultazione, non può essere considerato attuabile il suggerimento di impiegare le nuove risorse disponibili per la risoluzione di situazioni interferenziali tra reti esistenti di primo e/o secondo livello. A riguardo si osserva che, in generale, l’utilizzo delle nuove risorse quali patch per la soluzione di situazioni interferenziali non può che essere valutata dopo un generale assestamento del mercato e una completa attuazione del PNAF-DVB, tenendo conto che al momento le reti in esercizio, come anche specificamente rimarcato in consultazione, sebbene pianificate in tecnologia DVB-T2, sono ancora interinalmente utilizzate in DVB-T, e quindi con configurazioni trasmissive diverse da quelle poste a base dell’elaborazione del PNAF-DVB, che non consentono di valutare il trade-off ottimale tra copertura e capacità al fine di limitare gli effetti interferenziali. Ogni eventuale utilizzo delle nuove frequenze nel senso suggerito, quindi, andrà valutato a regime e dovrà tener conto della rispondenza delle reti in esercizio a quanto pianificato e autorizzato, la cui verifica rientra nelle competenze del Ministero, anche tenendo conto dei possibili usi futuri parimenti suggeriti in consultazione (cfr. infra).
- Per lo stesso motivo non possono trovare accoglimento quelle proposte che mirano a preservare le risorse come futuro buffer per ipotetiche attività di coordinamento internazionale al fine di garantire a Stati esteri confinanti l’eventuale avvio di servizi differenti dal broadcasting. Sebbene sia nota la tendenza già in atto in altri Paesi dell’Unione a valutare nuovi usi della banda televisiva, al momento non è chiara l’esigenza né la precedente considerazione può costituire elemento utile, allo stato, per giustificare la mancata pianificazione di una rete. Ad ogni modo, l’intervento di pianificazione che si intende realizzare col presente provvedimento è di portata limitata, e quindi, analogamente al caso precedente, ogni eventuale utilizzo delle risorse nel senso proposto andrà valutato a regime, sulla base delle determinazioni del Ministero, competente anche al coordinamento internazionale.
- Infine, riguardo all’invito ad utilizzare le risorse rese disponibili dalla soppressione del mux 12 per avviare la sperimentazione di tecnologie innovative quali il 5G Broadcast, va osservato, come già chiaramente esposto in consultazione, che solo una volta definito il quadro delle risorse disponibili, a valle del presente intervento di pianificazione, e consolidato il quadro delle assegnazioni e dell’effettivo utilizzo a regime, sarà possibile, analogamente al caso precedente, prendere in considerazione eventuali sperimentazioni, che esulano comunque dal presente provvedimento, e per le quali l’organo competente appare il Ministero.
- Alla luce di ciò, l’Autorità intende confermare, nel presente provvedimento, la pianificazione proposta in consultazione, e quindi pianificare nuove reti solo nelle province nelle quali sono disponibili frequenze UHF dell’ex mux 12 e dove finora era stato possibile pianificare per le reti locali (tra primo e secondo livello) un’unica frequenza:
- Area Tecnica n. 1 (Piemonte): nuova rete di 2° livello n. 3 nelle province di Alessandria, Biella, Novara, Verbania-Cusio-Ossola, Vercelli (disponibile can. 28-UHF);
- Area Tecnica n. 17 (Sicilia): nuova rete di 2° livello n. 5 nelle province di Catania e Siracusa (disponibile can. 29-UHF);
- Area Tecnica 18 (Sardegna4): nuova rete di 2° livello n. 3 nelle province di Cagliari, Medio Campidano e Carbonia-Iglesias (disponibile can. 31-UHF); e nuova rete di 2° livello n. 4 nelle province di Oristano, Olbia-Tempio e Sassari (disponibile can. 27-UHF).
- Si osserva peraltro che, per una delle reti che si intende pianificare (quella nelle province di Catania e Siracusa), è anche emerso dalla consultazione pubblica un concreto interesse all’assegnazione della rete da parte di un soggetto locale il quale, a riprova della presenza di domanda di trasporto nel bacino, ha anche presentato una serie di impegni contrattuali sottoscritti con un certo numero di FSMA interessati alla diffusione nelle due province suddette.
- Con riferimento alle procedure per l’assegnazione dei diritti d’uso delle nuove reti da pianificare, dalla consultazione pubblica è emersa, come sopra riportato, innanzitutto una generale condivisione dell’impianto proposto dall’Autorità, con alcune proposte di dettaglio circa il meccanismo di suddivisione in fasi delle procedure e i divieti di partecipazione alle varie fasi.
- Vi è stata anche la proposta, finalizzata a evitare l’ingresso nel mercato di certi soggetti (c.d. FSMA comunitari), di non pianificare alcuna nuova rete, ovvero, nel caso si operasse con una pianificazione aggiuntiva, di introdurre correttivi ai meccanismi di assegnazione volti a impedire l’ingresso dei suddetti soggetti. Tale proposta non appare perseguibile. Sul punto occorre osservare, infatti, che gli eventuali comportanti opportunistici connessi all’erogazione dei contributi ex P.R. 146/2017 non possono essere ostacolati limitando le risorse radioelettriche messe a disposizione del mercato così come, del resto, risulta evidente che i diritti di soggetti legittimati da leggi vigenti non possono essere ingiustificatamente limitati da provvedimenti regolatori amministrativi.
- Pertanto, alla luce di quanto sopra, si ritiene di confermare quanto proposto in consultazione, apportando una sola modifica al meccanismo dei divieti di partecipazione alle fasi delle procedure di assegnazione, di cui si dirà più avanti.
- Si ritiene quindi necessario, in linea con quanto sinora disciplinato nei casi di assegnazione di frequenze come quelle in esame, lo svolgimento di una procedura comparativa, mutuata da quella adottata per le procedure di cui all’art. 1, comma 1033, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, applicate alla medesima banda di frequenze. Ciò, anche in considerazione del fatto che la presente pianificazione rappresenta, come visto, una limitata integrazione della Pertanto, anche i criteri di valutazione5 delle offerte e i relativi punteggi devono essere identici a quelli già stabiliti nelle precedenti gare, in maniera proporzionata e non discriminatoria.
- La partecipazione alle suddette procedure, come previsto dal Codice, dovrà essere consentita, previa garanzia di un appropriato deposito cauzionale, a tutti gli operatori di rete in possesso dell’autorizzazione generale di cui all’art. 11 del Codice e degli articoli 13 e 13-bis del Testo unico o che abbiano presentato una “segnalazione certificata di inizio attività” al Ministero finalizzata all’ottenimento dell’autorizzazione, ai sensi dell’art. 11, comma 4, del Codice.
- Occorre inoltre considerare che le reti pianificate verranno gestite da soggetti qualificati come operatori di rete che dovranno assumersi l’onere dell’investimento per realizzare le reti ai fini della messa a disposizione della capacità trasmissiva ai fornitori di servizi media audiovisivi (FSMA). Pertanto, allo scopo di favorire l’accesso alle reti da parte degli operatori, dovrà essere possibile, oltre che l’integrazione verticale dei soggetti che partecipano alla gara, nel rispetto delle norme sulla separazione vigenti, prevedere, ed eventualmente favorire, la possibilità dell’accesso alle nuove reti pianificate anche da parte di società consortili che gestiscono in maniera comune la rete come operatore e offrono la capacità a beneficio dei soci o di soggetti terzi.
- I diritti d’uso delle frequenze delle reti che sono proposte per la pianificazione nella sezione precedente costituiscono i lotti di Ove non vi sia rischio di ambiguità, nel seguito si userà intercambiabilmente il termine lotto o rete.
- Riguardo la questione della priorità nell’assegnazione delle nuove reti, come sopra descritto, alcuni soggetti hanno proposto di eliminare il divieto di partecipazione alla prima fase agli operatori che hanno già reti di primo livello, e, anche, nel verso opposto, di dare invece priorità a questi ultimi. Altri rispondenti hanno proposto di inasprire il divieto, estendendolo non solo ad operatori che hanno reti di primo livello, ma anche ad operatori con reti di secondo livello in altre aree tecniche. È stato inoltre proposto di vietare la partecipazione alle procedure di assegnazione anche a eventuali FSMA già trasportati su reti in esercizio nella stessa area tecnica della rete in considerazione, sia singolarmente che in consorzio.
- Riguardo alla prima delle proposte si osserva che, alla luce del fatto che la pianificazione qui definita è limitata a poche reti integrative che si pongono nel solco del PNAF-DVB esistente, è opportuno confermare quanto proposto in consultazione e quindi adottare un meccanismo di assegnazione progressivo, che permetta di verificare, in prima istanza, la possibilità di assegnazione delle nuove reti di secondo livello solo a soggetti nuovi entranti nella relativa area Ciò per una garanzia di incremento del pluralismo e della concorrenza che consenta, pur nel rispetto della configurazione dei bacini stabilita dalla pianificazione, a nuovi operatori o anche FSMA che non hanno trovato spazi di capacità convenienti, di ottenere ulteriori chance di aggiudicarsi frequenze trasmissive.
- Non sono invece accoglibili, in quanto sproporzionate e discriminatorie, le proposte di vietare a soggetti oggi qualificati come FSMA di accedere alle stesse reti con pari diritto di tutti gli altri soggetti, e di vietare l’accesso alla gara (nella prima fase) a quei soggetti che pur esercendo una rete di secondo livello in una diversa area tecnica, desiderassero entrare nella nuova area tecnica per acquisire una rete di secondo livello.
- Pertanto, in una prima fase della procedura, come proposto in consultazione, un lotto non sarà contendibile da quei soggetti che già eserciscono (cioè, sono titolari dei relativi diritti d’uso) reti di primo livello, oppure reti di secondo livello nell’ambito della stessa area tecnica (come individuata dal PNAF-DVB di cui alla delibera n. 39/19/CONS), e ciò anche se la nuova rete fosse pianificata su province diverse da quelle delle reti eventualmente Solo ove tale prima fase della procedura di assegnazione per il lotto andasse deserta o non risultasse aggiudicata, si aprirebbe una seconda fase.
- A riguardo di tale seconda fase, considerato che in consultazione pubblica non è emersa una domanda effettiva da parte di operatori già in possesso di reti di secondo livello per lo meno nelle aree tecniche interessate dal presente intervento di pianificazione integrativa, è opportuno, al fine di velocizzare e rendere più efficiente il processo di assegnazione, accorpare la seconda e terza fase proposta in consultazione in cui venivano progressivamente rilasciati i vincoli di non partecipazione. Pertanto, si ritiene opportuno disporre che nella seconda fase vengano rilasciati i vincoli di non partecipazione sia per i titolari delle reti di secondo livello nella stessa area tecnica, sia per i titolari di reti di primo livello.
- Ai fini del divieto di partecipazione di cui al punto precedente, occorre includere anche il caso in cui, in presenza di società consortili di imprese per l’esercizio della rete, qualche membro della società consortile partecipante sia, oltre che diretto esercente una rete esistente con divieto di partecipazione, anche membro di eventuali società consortili che gestiscono reti esistenti con divieto di partecipazione. Viceversa, non vi sarebbe, nel mercato secondario della capacità, alcun vincolo a che un FSMA che abbia capacità su una rete esistente possa acquisire capacità su una delle nuove reti assegnate, né, come sopra ricordato, che un tale soggetto possa partecipare all’assegnazione della nuova rete, da solo o in consorzio, per l’attività di operatore di rete.
- Si ritiene altresì che, come in altre procedure già disciplinate, la partecipazione alla gara debba essere limitata a un solo operatore per gruppo societario, e che un partecipante non possa essere contemporaneamente membro di uno o più consorzi partecipanti. Tali meccanismi presentano i vantaggi di assicurare l’indipendenza dei partecipanti, aumentare la contendibilità delle risorse oggetto della procedura, favorire la partecipazione e quindi in generale il pluralismo, ridurre la possibilità di
- Si ritiene altresì che ciascun partecipante, oltre al rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento circa le offerte di servizio, debba fornire, in allegato alla domanda di partecipazione, l’Offerta di servizio che si impegna ad applicare ai fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA) che accedono alla capacità della rete cui si candida, in cui siano specificate le condizioni tecnico-economiche del servizio offerto, ivi inclusi i prezzi massimi di accesso alla capacità trasmissiva, e l’unità minima di capacità offerta, la durata del servizio, che non potrà essere inferiore a 3 anni, e le eventuali condizioni di Tale Offerta non concorrerà a formare il punteggio ai fini del collocamento in graduatoria, ma sarà soggetta a pubblicazione sul sito del Ministero in caso di aggiudicazione. Il Ministero potrà fornire un template dell’Offerta nell’ambito del bando di gara, contenente altri requisiti essenziali come:
- le condizioni tecnico-economiche e l’unità di capacità minima nell’eventuale transitorio di utilizzo della rete in tecnologia DVB-T; b) le condizioni tecniche per la consegna del segnale; c) la qualità del servizio offerta e le relative penali; d) le condizioni e le modalità di recesso dal contratto; e) le modalità e i termini di pagamento; f) la gestione e la manutenzione dei punti di consegna.
- Riguardo alla questione, generale, delle condizioni economiche di cessione della capacità trasmissiva delle reti televisive digitali terrestri destinata agli FSMA locali, che alcuni soggetti hanno ritenuto eccessivamente penalizzanti per gli stessi, l’Autorità ribadisce, come già comunicato a detti soggetti, che a normativa vigente non sussistono i presupposti per un suo specifico intervento regolamentare in tal senso. Nondimeno l’Autorità, nel riconoscere l’importanza della tematica rappresentata, da un lato, auspica che nel prosieguo dello sviluppo del mercato e in particolare con il passaggio generalizzato allo standard di trasmissione DVB-T2, che consente un aumento di offerta di capacità trasmissiva per singolo multiplex, i predetti problemi possano giungere a soluzione con meccanismi di adeguamento propri del mercato stesso, dall’altro lato, all’esito di un maggiore assestamento delle dinamiche competitive di settore (come già ricordato sono passati ancora pochi anni dal riassetto dell’intero sistema radiotelevisivo locale a seguito del refarming della banda 700 MHz), si riserva di valutare la possibilità di opportune iniziative in
- Per quanto concerne la valutazione delle offerte, nel caso di società consortili, si ritiene che i criteri previsti possano essere soddisfatti cumulativamente dai soggetti che li compongono. Nella valutazione delle offerte, e quindi nell’attribuzione dei punteggi ai vari criteri, il Ministero (o comunque la stazione appaltante) potrà tenere conto, anche in forma premiante, del fatto che un partecipante è costituito in forma di società consortile e del numero dei partecipanti alla società stessa, comunque fino a un congruo limite massimo degli stessi, in base a parametri specificati nel bando di gara predisposto dal Ministero stesso.
- Ai fini dell’aggiudicazione, per ciascuno dei lotti oggetto delle procedure di assegnazione, il Ministero dovrà redigere una graduatoria sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascuna domanda di partecipazione, sulla base dei criteri definiti e secondo le modalità stabilite nel bando di gara. Il Ministero potrà quindi procedere ad assegnare i lotti oggetto delle procedure di assegnazione ai partecipanti in base all’ordine di collocazione in graduatoria delle relative domande, per ciascun lotto. Le graduatorie dovranno essere rese pubbliche mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero.
- Per quanto concerne gli obblighi associati ai diritti d’uso in questione, oltre a quanto generalmente previsto dal Regolamento, dal Codice, dal Testo Unico e dal Regolamento LCN in capo ai titolari di diritti d’uso delle frequenze, si ritiene, in particolare, che gli operatori aggiudicatari debbano essere tenuti a garantire il pieno funzionamento delle reti nei medesimi standard tecnici previsti dal PNAF-DVB entro i termini che saranno fissati dal Ministero. Gli operatori aggiudicatari dovranno realizzare le reti trasmissive nel rispetto dei vincoli radioelettrici stabiliti dal PNAF-DVB garantendo, altresì, la copertura radioelettrica di almeno il 50% della popolazione residente in ciascuna provincia del bacino di servizio pianificato e assegnato.
- Gli operatori aggiudicatari dovranno inoltre impegnarsi a cedere la capacità trasmissiva disponibile sulle proprie reti agli FSMA che ne facciano richiesta, a condizioni commerciali eque, trasparenti e non discriminatorie, sulla base dell’Offerta di servizio fornita in sede di partecipazione.
- Come in tutte le altre procedure di gara, gli aggiudicatari sono tenuti a corrispondere i contributi per l’utilizzo delle frequenze secondo quanto stabilito all’art. 42, comma 6, del Codice, nonché i diritti amministrativi di cui all’art. 16 del Codice, in maniera non discriminatoria con gli altri partecipanti al mercato.
- Il Codice, all’articolo 62, prevede che i diritti d’uso individuali dello spettro radio siano generalmente assegnati per una durata adeguata, tenuto conto degli obiettivi perseguiti in conformità all’articolo 67, commi 2 e 3, e della necessità di assicurare la concorrenza nonché in particolare l’uso effettivo ed efficiente dello spettro radio e di promuovere l’innovazione ed investimenti Ciò nonostante, per quanto riguarda la durata, si ritiene che, qui trattandosi di una limitata integrazione del PNAF-DVB vigente, che prevede l’assegnazione di reti su bacini relativamente circoscritti, mediante una procedura di gara non onerosa, debba prevalere l’esigenza, anch’essa tutelata dal Codice, di garantire l’uniformità della scadenza di tutti i diritti d’uso del comparto televisivo, nazionale e locale. Ciò è necessario al fine di poter gestire l’eventuale rinnovo, la cessazione o un possibile nuovo
- Si ritiene inoltre che, al fine di evitare comportamenti opportunistici delle imprese, i diritti d’uso delle frequenze non possano essere ceduti a terzi prima che siano decorsi almeno due anni dalla data di rilascio.
RITENUTO che l’Autorità, come previsto dal Codice e dal Testo unico, in presenza di risorse disponibili nelle bande di frequenza per comunicazioni elettroniche, debba adottare i provvedimenti di competenza necessari a rendere le risorse utilizzabili dagli operatori di mercato, garantendo l’uso effettivo, efficiente e pluralistico dello spettro radio;
UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell’art. 31 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni</em>;
DELIBERA
CAPO I
Definizioni
Art. 1
(Definizioni)
1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:
a) “area tecnica”: suddivisione geografica del territorio nazionale definita nel PNAF-DVB di cui alla delibera n. 39/19/CONS per la pianificazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva digitale terrestre in ambito locale, in attuazione del criterio stabilito dall’art. 50, comma 5, del TUSMA;
b) “rete locale di 1° livello”: una rete trasmissiva, 1-SFN o 2-SFN, che utilizza frequenze pianificate su un’area tecnica e idonee a conseguire, a cura dell’aggiudicatario, una copertura non inferiore al 90% della popolazione dell’area;
tale rete trasmissiva soddisfa i vincoli radioelettrici e i criteri di protezione stabiliti dal PNAF-DVB di cui alla delibera n. 39/19/CONS e s.m.i.;
c) “rete locale di 2° livello: una rete trasmissiva 1-SFN che utilizza la frequenza pianificata su un’area geografica che comprende una o più province nell’ambito di una stessa area tecnica, idonea a conseguire, in ciascuna provincia, una copertura della relativa popolazione non inferiore al 50%; tale rete trasmissiva soddisfa i vincoli radioelettrici e i criteri di protezione stabiliti dal PNAF-DVB di cui alla delibera n. 39/19/CONS e s.m.i.;
d) “operatore di rete locale di 1° livello”: un soggetto che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione alle procedure di cui al presente provvedimento, sia titolare di diritti d’uso, in una qualunque area tecnica del territorio nazionale, di frequenze per reti locali pianificate di 1° livello; sono equiparati all’operatore di rete locale di primo livello i soggetti che:
i. esercitino controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente, su un soggetto che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione alle procedure di cui al presente provvedimento, sia titolare o membro di un consorzio titolare di diritti d’uso, in una qualunque area tecnica del territorio nazionale, di frequenze per reti locali pianificate di 1° livello;
ii. siano sottoposti al controllo, direttamente o indirettamente, anche congiuntamente, da parte di un soggetto che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione alle procedure di cui al presente provvedimento, sia titolare o membro di un consorzio titolare di diritti d’uso, in una qualunque area tecnica del territorio nazionale, di frequenze per reti locali pianificate di 1° livello;
iii. siano sottoposti al controllo, anche in via indiretta, anche congiuntamente, da parte di un soggetto che a sua volta controlla, anche in via indiretta e congiunta, un soggetto che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione alle procedure di cui al presente provvedimento, sia titolare o membro di un consorzio titolare di diritti d’uso, in una qualunque area tecnica del territorio nazionale, di frequenze per reti locali pianificate di 1° livello;
ovvero un consorzio che, al momento della presentazione della domanda per la partecipazione alle procedure di cui al presente provvedimento, annoveri un operatore di rete locale di 1° livello in una qualunque area tecnica del territorio nazionale tra i suoi membri, anche in posizione non di controllo;
e) “operatore di rete locale di 2° livello”: un soggetto che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione alle procedure di cui al presente provvedimento, sia titolare di diritti d’uso, in una determinata area tecnica del territorio nazionale, di frequenze per reti locali pianificate di 2° livello; sono equiparati all’operatore di rete locale di 2° livello i soggetti che:
i. esercitino controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente, su un soggetto che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione alle procedure di cui al presente provvedimento, sia titolare o membro di un consorzio titolare di diritti d’uso, nella stessa area tecnica del territorio nazionale, di frequenze per reti locali pianificate di 2° livello;
ii. siano sottoposti al controllo, direttamente o indirettamente, anche congiuntamente, da parte di un soggetto che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione alle procedure di cui al presente provvedimento, sia titolare o membro di un consorzio titolare di diritti d’uso, nella stessa area tecnica del territorio nazionale, di frequenze per reti locali pianificate di 2° livello;
iii. siano sottoposti al controllo, anche in via indiretta, anche congiuntamente, da parte di un soggetto che a sua volta controlla, anche in via indiretta e congiunta, un soggetto che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione alle procedure di cui al presente provvedimento, sia titolare o membro di un consorzio titolare di diritti d’uso, nella stessa area tecnica del territorio nazionale, di frequenze per reti locali pianificate di 2° livello;
ovvero un consorzio che, al momento della presentazione della domanda per la partecipazione alle procedure di cui al presente provvedimento, annoveri un operatore di rete locale di 2° livello nella stessa area tecnica tra i suoi membri, anche in posizione non di controllo.
2. Ai fini di quanto definito al comma 1, il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall’articolo 2359, commi primo e secondo, del Codice civile, e si considera esistente anche nella forma dell’influenza dominante, salvo prova contraria, nelle ipotesi previste dall’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 208/21, e dell’influenza notevole di cui al medesimo articolo 2359, comma 3. Ai fini delle verifiche i soggetti che presentano la domanda di partecipazione alle procedure di cui al presente provvedimento sono tenuti a dettagliare le relative catene di controllo, specificando per ciascun livello il soggetto o i soggetti che esercitano il controllo secondo le modalità previste al presente comma e dichiarando esplicitamente di trovarsi o non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 1, lett. a) e b).
CAPO II
Disposizioni concernenti la pianificazione delle nuove reti in ambito locale
Art. 2
(Integrazione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre)
1. Il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre adottato con la delibera n. 39/19/CONS, come modificata dalle delibere n. 162/20/CONS, n. 43/22/CONS, n. 253/22/CONS e n. 145/25/CONS (in breve, PNAF-DVB), è integrato con le seguenti reti in ambito locale:
a) Area Tecnica n. 1 (Piemonte):
i. n. 1 rete locale di 2° livello comprendente le province di Alessandria, Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, denominata Rete locale di 2° livello n. 3;
b) Area Tecnica n. 17 (Sicilia):
i. n. 1 rete locale di 2° livello comprendente le province di Catania e Siracusa, denominata Rete locale di 2° livello n. 5;
c) Area Tecnica n. 18 (Sardegna):
i. n. 1 rete locale di 2° livello comprendente le province di Cagliari, Medio Campidano e Carbonia-Iglesias, denominata Rete locale di 2° livello n. 3;
ii. n. 1 rete locale di 2° livello comprendente le province di Oristano, Olbia-Tempio e Sassari, denominata Rete locale di 2° livello n. 4.
2. Le risorse frequenziali pianificate per le reti locali di 2° livello di cui al comma 1 sono riportate nelle Tabelle n. 1, n. 15 e n. 16 di cui all’allegato 1 al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale. Le suddette tabelle sostituiscono quelle omologhe riportate nell’allegato 2 alla delibera n. 162/20/CONS. Le risorse frequenziali pianificate per le reti nazionali, per le reti locali di 1° livello e per le altre reti locali di 2° livello, restano invariate. Rimane pertanto immutato e valido l’allegato 1 alla delibera n. 162/20/CONS come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 145/25/CONS.
3. I vincoli radioelettrici stabiliti dal PNAF-DVB sono integrati da quelli specificati nell’allegato 2 al presente provvedimento. Detti vincoli sono calcolati considerando la Reference Planning Configuration (RPC) già adottata nel PNAF-DVB per le reti locali di 2° livello.
4. Gli operatori di rete assegnatari dei diritti d’uso per l’esercizio delle reti di cui al comma 1, progettano le loro reti rispettando i vincoli radioelettrici stabiliti dal PNAF-DVB, come integrati da quelli di cui al comma 3, nonché i seguenti criteri generali:
a) ubicazione degli impianti trasmissivi, salvo casi eccezionali, all’interno del bacino di servizio del diritto d’uso assegnato;
b) minimizzazione dei naturali debordamenti del segnale, con possibilità, per il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di imporre restrizioni all’uso di siti con copertura sovradimensionata rispetto all’estensione del bacino di servizio del diritto d’uso assegnato;
c) nei casi eccezionali in cui gli impianti della rete di diffusione debbano essere ubicati all’esterno del bacino di servizio del diritto d’uso assegnato per insormontabili ragioni tecniche o per la particolare configurazione geografica di un bacino, ubicazione dei siti trasmissivi sulla base della ragionevole prossimità al bacino di servizio del diritto d’uso assegnato, minimizzando la possibile estensione dell’area di copertura realizzata dalla rete messa in esercizio rispetto all’area geografica oggetto di pianificazione.
5. Alle reti locali di 2° livello di cui al comma 1 si applicano, altresì, tutte le pertinenti disposizioni previste dall’art. 1, della delibera n. 39/19/CONS e s.m.i.
CAPO III
Disposizioni concernenti le procedure di assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze delle reti in ambito locale pianificate col presente provvedimento
Art. 3
(Oggetto e campo di applicazione)
1. Il presente capo definisce le procedure per l’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze per l’esercizio delle reti di radiodiffusione televisiva digitale terrestre in ambito locale pianificate all’art. 2 del presente provvedimento.
2. Le procedure di assegnazione di cui al comma 1 sono avviate ed espletate dal Ministero, che pubblica il relativo bando di gara, con eventuale disciplinare, sulla base di quanto stabilito nel presente provvedimento.
3. Le frequenze oggetto delle procedure di assegnazione di cui al comma 1 sono suddivise nei seguenti n. 4 lotti, ciascuno corrispondente a una delle reti di radiodiffusione televisiva digitale terrestre pianificate all’art. 2 del presente provvedimento:
a) Lotto n. 1: canale 28-UHF pianificato per la rete locale di 2° livello comprendente le province di Alessandria, Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli (Rete locale di 2° livello n. 3) nell’Area Tecnica n. 1 (Piemonte);
b) Lotto n. 2: canale 29-UHF pianificato per la rete locale di 2° livello comprendente le province di Catania e Siracusa (Rete locale di 2° livello n. 5) nell’Area Tecnica n. 17 (Sicilia);
c) Lotto n. 3: canale 31-UHF pianificato per la rete locale di 2° livello comprendente le province di Cagliari, Medio Campidano e Carbonia-Iglesias (Rete locale di 2° livello n. 3) nell’Area Tecnica n. 18 (Sardegna);
d) Lotto n. 4: canale 27-UHF pianificato per la rete locale di 2° livello comprendente le province di Oristano, Olbia-Tempio e Sassari (Rete locale di 2° livello n. 4) nell’Area Tecnica n. 18 (Sardegna).
Art. 4
(Soggetti ammessi alle procedure)
1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione di cui all’art. 3, comma 1, gli operatori di rete in possesso dell’autorizzazione generale di cui all’art. 11 del Codice e degli articoli 13 e 13-bis del Testo unico, o che abbiano presentato una “segnalazione certificata di inizio attività” al Ministero finalizzata all’ottenimento dell’autorizzazione, ai sensi dell’art. 11, comma 4, del Codice.
2. La partecipazione alle procedure di rilascio dei diritti d’uso di cui all’art. 3, comma 1, da parte di società consortili di cui all’art. 2602 del Codice civile, è ammessa, a condizione che queste assumano, anche successivamente all’aggiudicazione e comunque prima del rilascio dei diritti d’uso, la forma di società di capitali secondo quanto stabilito dall’art. 2615-ter del Codice civile, rispettando i seguenti ulteriori requisiti:
a) l’atto costitutivo deve prevedere l’obbligo per i soci di versare contributi in denaro;
b) per tutta la durata dei diritti d’uso, il capitale sociale deve essere mantenuto nella misura del valore minimo fissato nel bando di gara;
c) la durata deve essere almeno pari alla durata dei diritti d’uso;
d) l’oggetto sociale prevede il complesso della attività connesse all’utilizzo dei diritti d’uso;
e) le eventuali società estere partecipanti al consorzio rispettano gli stessi requisiti stabiliti per le società estere al comma 1.
3. Eventuali altre forme di raggruppamenti di imprese possono essere previste dal Ministero nel bando di gara.
4. Per ciascun lotto, non possono partecipare alle procedure di assegnazione previste dal presente provvedimento, in sede di prima fase, in forma singola o quale membri di società consortile, soggetti che siano già operatori di reti locali di 1° livello, ovvero, nella medesima area tecnica, operatori di reti locali di 2° livello.
5. Nella stessa area tecnica, non possono partecipare alle procedure di assegnazione previste dal presente provvedimento soggetti che siano partecipanti singoli e contemporaneamente membri, anche in posizione non di controllo, di consorzi partecipanti, ovvero membri, anche in posizione non di controllo, di più di un consorzio partecipante.
6. Fatto salvo quanto stabilito al comma 4, nella stessa area tecnica, non possono partecipare alle procedure di assegnazione previste al presente provvedimento soggetti che, singolarmente o in quanto componenti di consorzio:
a) esercitino un controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente, su un altro partecipante, singolo o componente di consorzio;
b) siano sottoposti al controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente, da parte di un altro partecipante, singolo o componente di consorzio;
c) siano sottoposti al controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente, da parte di un soggetto che a sua volta controlla, anche in via indiretta e/o congiunta, un altro partecipante, singolo o componente di consorzio.
7. Ai fini di quanto previsto ai commi 5 e 6, il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall’art. 2359, commi 1 e 2, del Codice civile, e si considera esistente anche nella forma dell’influenza dominante, salvo prova contraria, nelle ipotesi previste dall’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 208/2021, e dell’influenza notevole di cui all’art. 2359, comma 3, del Codice civile. Ai fini delle verifiche i soggetti che presentano la domanda di partecipazione alle procedure di cui al presente provvedimento sono tenuti a dettagliare le relative catene di controllo, specificando per ciascun livello il soggetto o i soggetti che esercitano il controllo secondo le modalità previste al presente comma e dichiarando esplicitamente di non trovarsi nelle condizioni di esclusione cui ai commi 5 e 6.
8. La partecipazione alle procedure di rilascio dei diritti d’uso di cui all’art. 3, comma 1, è garantita da un idoneo deposito cauzionale fissato nel bando di gara.
Art. 5
(Domanda di partecipazione)
1. I soggetti interessati presentano domanda di partecipazione alle procedure di assegnazione, corredate dalle idonee offerte, secondo quanto specificato nel bando di gara predisposto dal Ministero. I soggetti interessati che ricadono nelle limitazioni di cui all’art. 4, comma 4, presentano la sola domanda di partecipazione, con le modalità stabilite nel bando.
2. Ciascun partecipante presenta specifica domanda per ciascuno dei lotti per i quali si candida all’assegnazione.
3. I soggetti che presentano più domande, per richiedere l’assegnazione di più lotti, devono avere e conservare la stessa forma societaria, ed in caso di forma associata la stessa composizione, per tutti i lotti, fino all’assegnazione dei relativi diritti d’uso.
4. I partecipanti forniscono al Ministero, in allegato alla domanda, anche l’Offerta di servizio che si impegnano ad applicare ai fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA) per la cessione di capacità sul lotto eventualmente aggiudicato, in cui sono specificate, al minimo, le condizioni tecnico-economiche del servizio offerto, ivi inclusi i prezzi massimi di accesso alla capacità trasmissiva, l’unità minima di capacità offerta, la durata del servizio, che non potrà essere inferiore a 3 anni, e le eventuali condizioni di rinnovo, nonché le altre eventuali condizioni fissate nel bando di gara. Tale Offerta di servizio non concorre a formare il punteggio ai fini del collocamento in graduatoria, ma è soggetta a pubblicazione sul sito del Ministero in caso di aggiudicazione di un lotto. Il Ministero può predisporre nel bando di gara un apposito modulo da utilizzare per la predetta Offerta di servizio contenente i requisiti minimi della stessa.
5. L’ammissione e l’eventuale esclusione dalle procedure di assegnazione sono comunicate agli interessati, la seconda con provvedimento motivato.
Art. 6
(Criteri di valutazione)
1. La valutazione delle offerte per le procedure di selezione oggetto del presente provvedimento avviene sulla base dei medesimi criteri stabiliti per le procedure di cui all’art. 1, comma 1033, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2. Ai criteri di cui al precedente comma 1 sono attribuiti i medesimi punteggi già definiti dal Ministero per le procedure svolte in attuazione dell’art. 1, comma 1033, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Nella valutazione delle offerte, il Ministero può tenere conto, in forma premiante, del fatto che un partecipante è costituito in forma di società consortile e del numero dei partecipanti alla società stessa, comunque fino a un congruo limite massimo degli stessi, in base a parametri specificati nel bando di gara. I suddetti punteggi, con le relative modalità di attribuzione, sono riportati nel bando di gara predisposto dal Ministero.
3. Nel caso di società consortili, i criteri di cui al comma 1 possono essere soddisfatti cumulativamente dai soggetti che li compongono.
Art. 7
(Formazione delle graduatorie per l’aggiudicazione dei lotti e assegnazione dei diritti d’uso)
1. I soggetti aggiudicatari dei lotti sono individuati sulla base di graduatorie distinte per ciascun lotto.
2. Ciascuna graduatoria è redatta, con le modalità stabilite nel bando di gara, mediante l’attribuzione di un punteggio complessivo all’offerta presentata da ciascun partecipante, secondo i criteri di cui all’art. 6.
3. Le graduatorie di cui ai precedenti commi sono rese pubbliche mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero.
4. Al termine delle procedure di selezione, il Ministero assegna i diritti d’uso delle frequenze agli aventi titolo, secondo le modalità specificate nel bando di gara.
5. Nello svolgimento delle procedure di selezione il Ministero può avvalersi di apposito advisor.
Art. 8
(Procedure in caso di lotti non aggiudicati nella prima fase)
1. Nel caso le procedure di cui all’art. 7 non conducano all’assegnazione di un lotto, ovvero vadano deserte, per ciascuno dei lotti pertinenti le procedure sono ripetute rimuovendo il vincolo di cui all’art. 4, comma 4.
2. Nel caso di ripetizione delle procedure ai sensi del comma 1, viene previsto nel bando un tempo adeguato, per i soggetti interessati dalla rimozione del vincolo di cui all’art. 4, comma 4, per presentare l’offerta.
Art. 9
(Obblighi degli aggiudicatari)
1. Gli aggiudicatari sono tenuti al rispetto degli obblighi in capo agli operatori di rete televisiva in tecnica digitale terrestre previsti dalle norme vigenti, ivi inclusi il Codice, gli artt. 5 e 50 del Testo unico, le norme applicabili di cui agli articoli 18, 25 e 26 del regolamento adottato con delibera n. 353/11/CONS e s.m.i. e l’art. 15, comma 2, del regolamento adottato con delibera n. 116/21/CONS.
2. Gli aggiudicatari sono tenuti a garantire il funzionamento delle reti nei medesimi standard tecnici previsti dal PNAF-DVB entro i termini che saranno fissati dal Ministero.
3. Gli aggiudicatari realizzano le reti trasmissive nel rispetto dei vincoli radioelettrici stabiliti dal PNAF-DVB garantendo, altresì, la copertura radioelettrica di almeno il 50% della popolazione residente in ciascuna provincia dell’area geografica oggetto di pianificazione.
4. Gli aggiudicatari si impegnano a cedere la capacità trasmissiva disponibile sulle proprie reti agli FSMA che ne facciano richiesta, a condizioni commerciali eque, trasparenti e non discriminatorie, anche in caso di integrazione societaria, sulla base dell’Offerta di servizio presentata.
5. Gli aggiudicatari sono tenuti a corrispondere i contributi per l’utilizzo delle frequenze secondo quanto stabilito all’art. 42, comma 6, del Codice, nonché i diritti amministrativi di cui all’art. 16, del Codice.
Art. 10
(Durata dei diritti d’uso)
1. I diritti d’uso delle frequenze rilasciati ai sensi del presente provvedimento scadono il 30 giugno 2032 e sono rinnovabili secondo le modalità e alle condizioni che saranno stabilite per i diritti d’uso delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre attualmente vigenti.
2. I diritti d’uso delle frequenze rilasciati ai sensi del presente provvedimento non possono essere ceduti a terzi prima che siano decorsi due anni dalla data di rilascio.
CAPO IV
Disposizioni finali
Art. 11
(Disposizioni finali)
1. L’Autorità si riserva di conformare il contenuto del presente provvedimento in relazione a eventuali successive raccomandazioni e/o decisioni della Commissione europea in materia, ovvero in generale in relazione all’adeguamento del quadro regolatorio di settore.
2. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dal Codice e dal Testo unico.
3. La presente delibera è notificata al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per gli adempimenti di competenza ed è pubblicata sul sito web dell’Autorità.
Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.
Roma, 14 aprile 2026
IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella
IL COMMISSARIO RELATORE
Antonello Giacomelli
Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella
Allegato 1 alla delibera n. 93/26/CONS (frequenze pianificate per le reti locali integrative)
1 Al fine di assicurare la compatibilità tra le ipotesi di pianificazione oggetto della consultazione e il PNAF- DVB, nell’elaborazione delle suddette ipotesi di pianificazione per l’Area Tecnica n. 18 (Sardegna) è stata utilizzata la medesima configurazione delle province adottata nell’elaborazione del PNAF-DVB, cioè quella a 8 province. Si è proceduto, inoltre, a correggere un errore materiale presente in consultazione, relativo alla pianificazione del CH 27 nella provincia del Medio Campidano; come evidente dalla mappa cartografica pubblicata con l’Avviso pubblico del 7 luglio 2025, in detta provincia è disponibile il CH 31 e non il CH 27.
2 In particolare, le reti di primo livello, con l’eccezione di Umbria Televisioni, sono state assegnate a operatori di rete “puri” quali Rai Way, Ei Towers e RAS, operando quindi una separazione strutturale dai fornitori di contenuti.
3 Fonte: Catasto AGCOM.
4 Come proposto, nella configurazione a 8 province.
5 L’art. 1, comma 1033, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha previsto che le procedure di selezione per l’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre ad operatori di rete, ai fini della messa a disposizione di capacità trasmissiva ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale siano basate sui seguenti criteri: a) idoneità tecnica alla pianificazione e allo sviluppo della rete, nel rispetto del PNAF-DVB; b) redazione di un piano tecnico dell’infrastruttura di rete in ambito locale; c) esperienze maturate nel settore delle comunicazioni elettroniche, con particolare riferimento alla realizzazione e all’esercizio di reti di radiodiffusione televisiva; d) sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria; e) tempi previsti per la realizzazione delle reti e per la loro piena operatività.

