DELIBERA N. 97/26/CONS
LISTA DEI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI E RADIOFONICI DI
INTERESSE GENERALE PREVISTA DALLA DELIBERA N. 250/25/CONS
(pubblicata nel sito Agcom il 4 maggio 2026)
L’AUTORITÀ
NELLA riunione di Consiglio del 14 aprile 2026;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;
VISTA la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (codificazione);
VISTA la direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato;
VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato” (di seguito “Tusma”);
VISTO il Regolamento (UE) 2024/1083 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell’ambito del mercato interno e che modifica la direttiva 2010/13/UE;
VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”;
VISTA la delibera n. 383/17/CONS, del 5 ottobre 2017, recante “Adozione del Regolamento recante la disciplina dell’accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della 7 agosto 1990, n. 24 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”;
VISTA la delibera n. 149/22/CONS, del 19 maggio 2022, recante “Avvio del procedimento concernente la prominence dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di interesse generale e del sistema di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre”;
VISTA la delibera n. 14/23/CONS, del 25 gennaio 2023, recante “Consultazione pubblica in materia di prominence dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di interesse generale e di accessibilità del sistema di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre”;
VISTA la delibera n. 294/23/CONS, del 22 novembre 2023, recante “Regolamentazione in materia di accessibilità del sistema di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre” (di seguito “Regolamento numerazione DTT”);
VISTA la delibera n. 312/23/CONS, del 5 dicembre 2023, recante “Proroga del termine di conclusione del procedimento avviato con delibera n. 149/22/CONS concernente la prominence dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di interesse generale e l’accessibilità del sistema di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre”;
VISTA la delibera n. 118/24/CONS, del 30 aprile 2024, recante “Proroga del termine di conclusione del procedimento avviato con delibera n. 149/22/CONS concernente la prominence dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di interesse generale e l’accessibilità del sistema di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre”;
VISTA la delibera n. 259/24/CONS, del 10 luglio 2024, recante “Definizione dell’icona per accedere ai canali della televisione digitale terrestre”;
VISTA la delibera n. 390/24/CONS, del 9 ottobre 2024, recante “Linee guida in materia di prominence dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di interesse generale”;
VISTA la delibera n. 110/25/CONS, del 30 aprile 2025, recante “Consultazione pubblica sulla revisione delle linee guida in materia di prominence dei servizi di mediaaudiovisivi e radiofonici di interesse generale”;
VISTA la delibera n. 250/25/CONS, del 28 ottobre 2025, recante “Revisione delle linee guida in materia di prominence dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di interesse generale” (di seguito “Linee guida SIG”);
CONSIDERATO che, allo scopo di assicurare alla più ampia utenza possibile il pluralismo, la libertà di espressione, la diversità culturale e l’effettività dell’informazione, le Linee guida SIG definiscono i criteri di qualificazione di un servizio di media audiovisivo o radiofonico come “servizio di interesse generale” al fine di darne adeguato rilievo (prominence), come previsto dall’articolo 29, commi 1 e 2, del Tusma;
CONSIDERATO altresì che, al fine di dare attuazione a quanto previsto dal legislatore italiano, le Linee guida SIG definiscono il paniere di servizi di interesse generale a cui deve essere fornito adeguato rilievo e individuano i dispositivi interessati dalle misure, i destinatari delle previsioni e le modalità di implementazione;
CONSIDERATO che le Linee guida SIG prevedono che i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici che ritengono di offrire servizi che rientrano nell’ambito del paniere dei servizi di interesse generale inviino formale richiesta all’Autorità;
VISTE ed esaminate le istanze dei fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici recanti la richiesta di inserimento dei propri servizi nella lista dei servizi di interesse generale prevista dalle Linee guida SIG;
CONSIDERATO che le Linee guida SIG prevedono che al termine della valutazione delle istanze pervenute, l’Autorità pubblichi sul proprio sito web la lista di servizi pubblici e commerciali individuati quali servizi di interesse generale;
VISTA la lista provvisoria dei servizi di interesse generale pubblicata dall’Autorità in data 19 gennaio 2026, recante la possibilità per i fornitori di servizi di media di richiedere, nei 15 giorni successivi alla data di pubblicazione della lista, l’eventuale rettifica delle informazioni ivi riportate o di segnalare l’eventuale assenza di servizi per i quali è stata inviata richiesta di inserimento nei tempi e nelle modalità previste dalle Linee guida SIG;
INDIVIDUATI, ad esito della valutazione delle ulteriori istanze pervenute, i servizi di media audiovisivi e radiofonici che rispettano i requisiti previsti dalla regolamentazione e risultano pertanto identificabili come servizi di interesse generale;
RITENUTO quanto segue:
– le applicazioni di cui al punto 25.i delle Linee guida SIG sono realizzate, gestite ed aggiornate dai fornitori dei servizi di media responsabili delle stesse e, al fine di evitare duplicazioni per l’accesso da parte dell’utente, possono includere tutti i servizi di media gratuiti offerti dal fornitore purché sia garantita adeguata rilevanza ai servizi individuati dalla presente delibera come servizi di interesse generale;
– le applicazioni di cui ai punti 25.ii, 25.iii e 25.iv delle Linee guida SIG sono realizzate, gestite ed aggiornate dai soggetti aggregatori intermediari. I soggetti destinatari delle disposizioni regolamentari, individuati al paragrafo 5 delle Linee guida SIG (“Soggetti destinatari delle misure”), inseriscono le applicazioni dei servizi di interesse generale in home page appena le stesse risultano disponibili;
– l’organizzazione dei servizi di interesse generale prevista dal paragrafo 6 delle Linee guida SIG (“Modalità di implementazione delle misure”) – basata sull’inclusione della grande maggioranza degli stessi in sole tre applicazioni (“Tv locali”, “Tv nazionali”, “Radio”, riportate ai punti 25.ii., 25.iii. e 25.iv. delle Linee guida SIG) e sulla previsione che soggetti terzi (“aggregatori intermediari”), individuati dai fornitori di servizi di media nell’ambito di una trattativa commerciale, siano responsabili delle attività di realizzazione, gestione ed aggiornamento di predette applicazioni e fungano da intermediari tra i fornitori dei servizi di media e i produttori di dispositivi e i gestori delle interfacce utente – consente di ridurre l’onere implementativo in capo ai soggetti destinatari delle previsioni regolamentari, individuati al paragrafo 5 delle Linee guida SIG (“Soggetti destinatari delle misure”), i quali sono tenuti ad inserire le applicazioni dei servizi di interesse generale in home page appena le stesse risultano disponibili;
RITENUTO di non includere esplicitamente nella lista dei servizi di interesse generale i servizi di media radiofonici distribuiti gratuitamente in broadcasting (AM, DAB+, FM), in quanto gli stessi sono già qualificabili come servizi di interesse generale in accordo a quanto previsto dal paragrafo 3 delle Linee guida SIG (“Servizi di interesse generale”);
RITENUTO di elencare i raggruppamenti dei servizi di interesse generale in accordo all’ordine previsto dal paragrafo 6 delle Linee guida SIG (“Modalità di implementazione delle misure”) e, all’interno del singolo raggruppamento, di riportare i servizi di interesse generale in ordine alfabetico a mero fine di elencazione, fermo restando quanto previsto dalle Linee guida SIG circa l’ordinamento dei servizi all’interno delle applicazioni aggregatrici;
CONSIDERATO che le Linee guida SIG prevedono la revoca della qualifica di servizio di interesse generale nel caso in cui un servizio non rispetti più i requisiti previsti per l’inserimento nel paniere dei servizi di interesse generale;
RITENUTO pertanto necessario prevedere la possibilità di condurre ulteriori attività di vigilanza, su segnalazione e d’ufficio, al fine di verificare che i servizi inclusi nella lista rispettino i requisiti previsti dalle Linee guida SIG e, qualora ad esito delle verifiche condotte le informazioni dichiarate dai fornitori di servizi di media all’atto della domanda risultino errate, di modificare la lista, dandone adeguata e tempestiva comunicazione ai fornitori di servizi di media e ai soggetti responsabili della realizzazione, della gestione e dell’aggiornamento delle applicazioni che aggregano i servizi di interesse generale in accordo ai tre raggruppamenti previsti dalle Linee guida SIG;
RITENUTO pertanto di approvare la lista dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di interesse generale prevista dalla delibera n. 250/25/CONS;
UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell’articolo 31 del Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità;
DELIBERA
Articolo 1
1. È approvata la lista dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di interesse generale di cui all’Allegato A alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. La lista dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di interesse generale di cui all’Allegato A alla presente delibera entra in vigore all’atto della pubblicazione ed è aggiornata con cadenza annuale.
3. Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.
La presente delibera, comprensiva dell’Allegato A, è pubblicata sul sito web dell’Autorità.
Roma, 14 aprile 2026
IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella
IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria
Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella

