Decreto del Capo del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della PCM 2 dicembre 2025 recante le disposizioni applicative per la fruizione del contributo a sostegno delle assunzioni nel campo della digitalizzazione editoriale, di cui all’articolo 1 del D.P.C.M. 17 settembre 2025 (Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER L’INFORMAZIONE E L’EDITORIA

DECRETO RECANTE LE DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER LA FRUIZIONE DEL CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ASSUNZIONI NEL CAMPO DELLA DIGITALIZZAZIONE EDITORIALE, DI CUI ALL’ARTICOLO 1 DEL D.P.C.M. 17 SETTEMBRE 2025

(Pubblicato nel sito internet del DIE l’11 febbraio 2026)

 

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri”, ed in particolare l’articolo 30, concernente le competenze del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, come modificato dall’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 luglio 2023 e dal decreto del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega in materia di editoria e prodotti editoriali, informazione e comunicazione del Governo in data 2 ottobre 2023;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, recante “Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 dicembre 2024 con il quale è stato approvato il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno finanziario 2025;

VISTO, l’articolo 1, comma 375, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il “Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria”, con una dotazione pari a 90 milioni di euro per l’anno 2022 ed a 140 milioni di euro per l’anno 2023;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 1, comma 376, della sopra citata legge n. 234 del 2021, il suddetto Fondo era destinato ad incentivare gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all’innovazione tecnologica e alla transizione digitale, l’ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media, nonché a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali e a sostegno della domanda di informazione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 settembre 2022, registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2022 al n. 2733, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy e il Ministro dell’economia e delle finanze, con il quale sono state ripartite le risorse del Fondo straordinario per l’anno 2022 destinate alle misure di sostegno volte ad incentivare gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all’innovazione tecnologica e alla transizione digitale, l’ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media, nonché a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali e a sostegno della domanda di informazione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 agosto 2023, registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2023 al n. 2530, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy e il Ministro dell’economia e delle finanze, con il quale sono state ripartite le risorse del Fondo straordinario per l’anno 2023 per essere destinate alle medesime finalità di cui al precedente decreto;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024) le risorse del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno 2022 e non impiegate, ai sensi dell’articolo 1, commi 376 e 377, della medesima legge n. 234 del 2021, in misura pari a euro 14.105.000 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

TENUTO CONTO che dalle risorse del Fondo straordinario destinate alle misure di sostegno per l’anno 2023 sono, altresì, residuate, in relazione alle domande presentate e al fabbisogno richiesto, risorse pari ad euro 34.910.771,80;

VISTO il D.P.C.M. 17 settembre 2025, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministro delle imprese e del Made in Italy, registrato presso la Corte dei conti al n. 2695 in data 15 ottobre 2025 con il quale si è proceduto all’individuazione, per l’anno 2025, di misure a sostegno delle assunzioni nel campo della digitalizzazione editoriale e degli investimenti in tecnologie innovative effettuati nel settore editoriale e delle emittenti radio televisive, destinando a tali misure l’importo complessivo pari ad euro 44.000.000, a valere sulle risorse residue del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria, di cui all’articolo 1, comma 375, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come sopra indicate;

VISTO, in particolare, l’articolo 1 del sopracitato D.P.C.M. 17 settembre 2025 secondo cui sono state assegnate alle “Misure a sostegno delle assunzioni di professionalità specialistiche” risorse entro il limite complessivo di 2 milioni di euro;

VISTO l’articolo 5, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 settembre 2025, ai sensi del quale le modalità per la fruizione dei contributi e per la presentazione delle domande, sono definite con provvedimento del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicato sul sito istituzionale dello stesso Dipartimento;

CONSIDERATO che il contributo di cui all’articolo 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 settembre 2025 è concesso nei limiti del regime per agli aiuti “de minimis” ai sensi del regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

VISTO l’articolo 1, commi 101 e 102, della sopra citata legge 30 dicembre 2023, n. 213, secondo cui le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, hanno l’obbligo di stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura di danni cagionati da calamità naturale ed eventi catastrofali e dell’inadempimento di tale obbligo si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche;

TENUTO CONTO che l’articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39 ha disposto che il suddetto termine del 31 marzo 2025 è differito, per le imprese di medie dimensioni, al 1° ottobre 2025, per le piccole e microimprese, al 31 dicembre 2025, e che, per le grandi imprese, per le quali resta fermo il termine dell’obbligo assicurativo del 31 maro 2025, la disposizione di cui all’articolo 1, comma 102, della legge n. 213 del 2023 si applica decorsi novanta giorni dalla data di decorrenza di tale obbligo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 17 novembre 2022, registrato alla Corte dei conti in data 28 novembre 2022 al n. 3003, con il quale è stato conferito al Cons. Luigi Fiorentino l’incarico di Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria e allo stesso è stata attribuita la titolarità del Centro di responsabilità n. 9 “Informazione ed Editoria” del Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

 

DECRETA

Articolo 1
(Contributo per l’assunzione di professionalità specialistiche)

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 settembre 2025, ai datori di lavoro appartenenti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, anche di nuova costituzione, alle agenzie di stampa, alle emittenti radiofoniche e televisive locali e nazionali, non partecipate dallo Stato, che assumono figure professionali, con età inferiore a 36 anni, in possesso di competenze, opportunamente attestate e funzionali all’innovazione tecnologica e digitale, acquisite nel campo della digitalizzazione editoriale, della comunicazione e sicurezza informatica, dei servizi on line nel settore dei media, è riconosciuto un contributo forfettario per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, perfezionatesi nel corso dell’anno 2025. Il contributo è riconosciuto entro il limite massimo di 2 milioni di euro per l’anno 2025, che costituisce tetto di spesa.

 

Articolo 2
(Determinazione del contributo)

1. Il contributo è pari a 10.000 euro per ogni assunzione a tempo indeterminato, effettuata nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2025, di figure professionali con età inferiore a 36 anni, in possesso di competenze, opportunamente attestate e funzionali all’innovazione tecnologica e digitale, acquisite nel campo della digitalizzazione editoriale, della comunicazione e sicurezza informatica, dei servizi on line nel settore dei media, entro il limite massimo di 2 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa.

2. Le competenze devono essere attestate tramite almeno una delle seguenti modalità:
– titolo di formazione ottenuto a conclusione di un percorso di studi;
– attestato rilasciato da enti accreditati secondo la normativa vigente o da altri soggetti che svolgono attività formativa;
– esperienza professionale, acquisita e comprovata per un periodo continuativo pari ad almeno sei mesi, finalizzata all’acquisizione delle competenze di cui al comma 1.

 

 

Articolo 3
(Requisiti)

1. Costituiscono requisiti di ammissione al beneficio di cui al comma 1:
a) l’indicazione, nel Registro delle imprese, del codice di classificazione ATECO 2025 prevalente e/o primario con le seguenti specificazioni:
i. per le imprese editoriali di quotidiani: 58.12 (edizione di quotidiani)
ii. per le imprese editoriali di periodici: 58.13 (edizione di riviste e periodici);
iii. per le agenzie di stampa: 60.31 (attività delle agenzie di stampa);
iv. per le emittenti radiofoniche: 60.10 (attività di trasmissione radiofonica e distribuzione di audio);
v. per le emittenti televisive: 60.20 (attività di programmazione e trasmissione televisive e di distribuzione di video);
b) l’iscrizione al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC), istituito presso l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
c) non essere sottoposti a procedure di liquidazione volontaria, coatta amministrativa o giudiziale;
d) il regolare adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali.

 

Articolo 4
(Modalità di presentazione delle domande)

1. I soggetti che intendono accedere al contributo di cui all’articolo 1 presentano apposita domanda, per via telematica, al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso la procedura disponibile nell’area riservata del portale www.impresainungiorno.gov.it. La domanda in via telematica può essere presentata dal 12 marzo 2026 (ore 10.00) al 14 aprile 2026 (ore 17.00).

2. La domanda deve includere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta e sottoscritta attraverso la suddetta procedura telematica, attestante:
• il possesso dei requisiti di cui all’articolo 3;
• gli estremi dei contratti di assunzione a tempo indeterminato perfezionatisi nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2025, con l’indicazione del nominativo e degli altri dati anagrafici del lavoratore assunto, della data di assunzione e della qualifica/mansione come indicate nel contratto;
• il titolo di formazione o professionale attestante le competenze di cui all’articolo 2;
• gli estremi delle coordinate bancarie intestate all’impresa richiedente il contributo.

3. I dati dichiarati relativi alle assunzioni sono verificati dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria tramite flussi informativi con l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale – Direzione generale. La documentazione attestante l’assunzione dei professionisti e le competenze di questi ultimi dovrà essere resa disponibile dall’impresa su richiesta dell’Amministrazione in sede di controllo.

 

Articolo 5
(Riconoscimento ed erogazione del contributo)

1. Acquisite le domande e verificati i dati relativi alle assunzioni con le modalità di cui all’articolo 4, comma 3, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria provvede a formare l’elenco dei soggetti ai quali è riconosciuto il contributo, con l’importo a ciascuno spettante. L’elenco di cui al presente comma è approvato con decreto del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria e pubblicato sul sito istituzionale dello stesso Dipartimento.

2. Il contributo è riconosciuto ed erogato agli aventi diritto nel limite di spesa complessivo previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 settembre 2025. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, in relazione alle istanze ammesse, si procede al riparto proporzionale tra tutti i soggetti aventi diritto, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del sopracitato D.P.C.M. In tal caso, nell’elenco dei beneficiari, approvato con decreto del Capo del ipartimento per l’informazione e l’editoria e pubblicato sul sito istituzionale dello stesso Dipartimento, sarà indicato l’importo all’esito della ripartizione proporzionale.

3. Il contributo di cui all’articolo 1 del presente decreto è riconosciuto, altresì, nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis.

4. Il contributo è erogato mediante accredito sul conto corrente intestato all’impresa istante, dichiarato nella domanda ai sensi dell’articolo 4 del presente decreto.

 

Articolo 6
(Disposizioni finali)

1. Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria assicura l’attuazione del presente decreto, ivi compresi gli adempimenti relativi al Registro Nazionale degli aiuti di Stato, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria effettua verifiche, anche a campione, sul possesso dei requisiti e sul rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente per beneficiare delle agevolazioni. Qualora, a seguito dei controlli effettuati, il Dipartimento accerti l’insussistenza di uno o più dei requisiti previsti, ovvero nel caso in cui risultino false le dichiarazioni rese, procede alla revoca del riconoscimento e al recupero del contributo erogato.

3. I soggetti beneficiari dei contributi erogati ai sensi del presente decreto sono tenuti a comunicare tempestivamente al Dipartimento per l’informazione e l’editoria l’eventuale perdita dei requisiti di ammissibilità al beneficio richiesto, nonché ogni altra variazione che incida sulla concessione dello stesso.

 

Roma, 2 dicembre 2025

Cons. Luigi Fiorentino

 

(Registrato alla Corte dei conti in data 9 gennaio 2026 al n. 78)

 

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