COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L’INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI
DELIBERA 10 febbraio 2026
Disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazione della societa’ concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per il referendum popolare confermativo indetto per i giorni 22 e 23 marzo 2026. (Documento n. 13).
(Testo approvato dalla Commissione nella seduta del 10 febbraio 2026 – pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2026)
LA COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l’indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi
premesso, che con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 10 del 14 gennaio 2026, è stato indetto per i giorni 22 e 23 marzo 2026 un referendum popolare confermativo del testo della legge costituzionale concernente «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare» approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025;
considerato che, con decreto del Presidente della Repubblica del 7 febbraio 2026, recante «Precisazione del quesito del referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante: “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio 2026, n. 31, il referendum popolare confermativo già indetto con il decreto del 13 gennaio 2026 si terrà sul seguente quesito, come riformulato dall’Ufficio centrale per il referendum della Corte suprema di cassazione in data 6 febbraio 2026: «Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”?»;
visto il decreto-legge 27 dicembre 2025, n. 196, recante «Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2026», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2025, in corso di conversione presso il Parlamento, e in particolare all’articolo 1, comma 1, che mira a estendere la durata della votazione anche per l’anno 2026, al fine di contrastare il crescente fenomeno dell’astensionismo, agevolando la maggiore partecipazione possibile dei cittadini alle consultazioni elettorali e referendarie, in un’ottica di rafforzamento del processo democratico e della rappresentatività delle istituzioni;
visti, quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni e integrazioni;
vista, quanto alla potestà di dettare prescrizioni atte a garantire l’accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parità, la legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni, in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5;
visti quanto alla tutela del pluralismo, dell’imparzialità, dell’indipendenza, dell’obiettività e dell’apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, l’articolo 4 del testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi, approvato con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonché l’11 marzo 2003;
vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull’iniziativa legislativa del popolo;
considerata l’opportunità che la concessionaria pubblica garantisca la più ampia informazione e conoscenza sul quesito referendario, anche nelle trasmissioni che non rientrano nei generi della comunicazione e dei messaggi politici;
consultata l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e tenuto conto della relativa delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni recante «disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relativa alla campagna per il referendum popolare confermativo relativo al testo della legge costituzionale recante “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”, indetto per i giorni 22 e 23 marzo 2026», con particolare riferimento all’attività di monitoraggio e modalità di contraddittorio nonché ai criteri di valutazione;
considerata la prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi, nonché l’esperienza applicativa di tali disposizioni;
DISPONE
nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, come di seguito:
Articolo 1.
(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)
1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono alla consultazione referendaria del 22 e del 23 marzo 2026 in premessa e si applicano su tutto il territorio nazionale. Ove non diversamente previsto, esse hanno effetto dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale e cessano di avere efficacia il giorno successivo alla consultazione.
2. Considerata la particolare importanza della consultazione referendaria del 22 e del 23 marzo 2026, avente ad oggetto la legge di revisione dell’ordinamento della Repubblica approvata dalle Camere, ai sensi dell’articolo 138 della Costituzione, il servizio pubblico radiotelevisivo fornisce la massima informazione possibile, conformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, completezza, imparzialità, indipendenza, parità di trattamento tra diversi soggetti politici e opposte indicazioni di voto, sulle materie oggetto del referendum, al fine di consentire al maggior numero di ascoltatori di averne una adeguata conoscenza.
3. In tutte le trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del presente provvedimento, operano riferimenti alle materie proprie del referendum, gli spazi sono ripartiti in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto, ovvero fra i favorevoli e i contrari al quesito.
4. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, della campagna elettorale di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.
Articolo 2.
(Tipologia della programmazione RAI durante la campagna referendaria)
1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la programmazione radiotelevisiva della RAI in riferimento alla consultazione referendaria del 22 e del 23 marzo 2026 ha luogo esclusivamente tramite:
a) la comunicazione politica effettuata mediante forme di contraddittorio, confronti e tribune referendarie, previste dagli articoli 5 e 6 della presente delibera, nonché eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI.
Queste devono svolgersi nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 1, comma 2, tra i soggetti aventi diritto ai sensi del successivo articolo 3;
b) messaggi politici autogestiti relativi alle materie proprie del referendum, ai sensi dell’articolo 7 della presente delibera;
c) l’informazione, assicurata, secondo i principi di cui all’articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni e con le modalità previste dall’articolo 8 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i programmi di approfondimento e ogni altro programma di contenuto informativo. Questi ultimi, qualora si riferiscano specificamente alle materie proprie del referendum, devono essere ricondotti alla responsabilità di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell’articolo 35 del testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi, approvato con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;
d) le ulteriori trasmissioni di comunicazione politica, eventualmente disposte dalla RAI, diverse dalle tribune, si conformano alle disposizioni di cui al presente articolo, in quanto applicabili.
2. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi di legge, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili ai soggetti politici di cui all’articolo 3 e non possono essere trattati temi che riguardino vicende o fatti legati alle tematiche del referendum. In tali trasmissioni è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto relative al referendum.
3. Dal giorno della messa in onda del primo contenuto relativo alla disciplina in oggetto, la Rai si impegna ad aprire una relativa sezione in evidenza sul portale Raiplay ove saranno inseriti gli spot illustrativi delle modalità di voto, i programmi di comunicazione politica e i messaggi politici autogestiti, relativi alla predetta consultazione referendaria.
Articolo 3.
(Soggetti legittimati alle trasmissioni)
1. Alle trasmissioni che trattano materie proprie del referendum possono prendere parte:
a) i delegati di ciascun quinto dei componenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati firmatari della richiesta di referendum, ai sensi degli articoli 138 della Costituzione e 6 della legge 25 maggio 1970, n. 352. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento;
b) i promotori della raccolta delle firme della richiesta referendaria, ai sensi dell’articolo 138, secondo comma, della Costituzione, che non siano delegati dei componenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ai sensi della lettera a);
c) le forze politiche che costituiscano gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale ovvero che abbiano eletto con proprio simbolo un deputato al Parlamento europeo. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento;
d) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera c), oggettivamente riferibili a una delle minoranze linguistiche indicate dall’articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e che hanno eletto, con un proprio simbolo, almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento;
e) il gruppo misto della Camera dei deputati e il gruppo misto del Senato della Repubblica, i cui rispettivi presidenti individuano, d’intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere c) e d), che di volta in volta rappresenteranno i due gruppi. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento;
f) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza nazionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere precedenti. Tali organismi devono avere un interesse obiettivo e specifico sui temi propri del referendum, rilevabile anche sulla base dei rispettivi statuti e delle motivazioni allegate alla richiesta di partecipazione, che deve altresì contenere una esplicita indicazione di voto. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle condizioni e ai limiti di cui al presente provvedimento.
2. I soggetti di cui al comma 1, lettere a), c), d) ed e) chiedono alla Commissione, entro i cinque giorni non festivi successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento, di partecipare alle trasmissioni, indicando se il loro rappresentante sosterrà la posizione favorevole o quella contraria sul quesito referendario, ovvero se sono disponibili a farsi rappresentare di volta in volta da sostenitori di entrambe le opzioni di voto.
3. I soggetti di cui al comma 1, lettera f), devono essersi costituiti come organismi collettivi entro cinque giorni non festivi successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento. Entro i medesimi cinque giorni essi chiedono alla Commissione esclusivamente mediante invio a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo commvigilanzarai@pec.senato.it, di partecipare alle trasmissioni con un rappresentante, indicando se si dichiareranno favorevoli o contrari al quesito referendario.
4. La rilevanza nazionale dei soggetti di cui al comma 1, lettera f), il loro interesse obiettivo e specifico ai temi oggetto della richiesta referendaria, nonché la sussistenza delle altre condizioni indicate dal presente articolo sono valutati dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 11, comma 2 della presente delibera. La comunicazione degli esiti delle valutazioni avviene per posta elettronica certificata.
Articolo 4.
(Illustrazione del quesito referendario e delle modalità di votazione)
1. La RAI cura dall’entrata in vigore delle presenti disposizioni l’illustrazione delle materie proprie del quesito referendario attraverso programmi radiofonici, televisivi e multimediali in modo esaustivo, plurale, imparziale e con linguaggio accessibile a tutti. Informa altresì sulla data e sugli orari della consultazione nonché sulle modalità di votazione, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori che non hanno accesso ai seggi elettorali; i programmi sono trasmessi sottotitolati e nella lingua dei segni, fruibile alle persone non udenti, e sono organizzati in modo da evitare confusione con quelli riferiti ad altre elezioni.
2. I programmi di cui al presente articolo, realizzati con caratteristiche di spot autonomo, sono trasmessi entro sette giorni dall’entrata in vigore delle presenti disposizioni, alla Commissione, che li valuta con le modalità di cui al successivo articolo 11, comma 2, entro i successivi sette giorni.
Articolo 5.
(Tribune referendarie e trasmissioni di comunicazione politica)
1. La RAI predispone e trasmette in rete nazionale uno o più cicli di tribune riservate ai temi propri del quesito referendario, televisive e radiofoniche, privilegiando il contraddittorio tra le diverse intenzioni di voto, alle quali prendono parte:
a) i delegati di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) in modo da garantire la parità di condizioni e in rapporto all’esigenza di ripartire gli spazi in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto; la loro partecipazione non può aver luogo se non dopo che essi abbiano dichiarato la loro posizione rispetto al quesito referendario;
b) i promotori della raccolta delle firme della richiesta referendaria, ai sensi dell’articolo 138, secondo comma, della Costituzione, che non siano delegati dei componenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ai sensi della lettera a);
c) le forze politiche di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e) in modo da garantire la parità di condizioni e in rapporto all’esigenza di ripartire gli spazi in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto; la loro partecipazione non può aver luogo se non dopo che esse abbiano dichiarato la loro posizione rispetto al quesito referendario;
d) i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera f), tenendo conto degli spazi disponibili in ciascuna tribuna, anche in relazione all’esigenza di ripartire tali spazi in due parti uguali tra i favorevoli e i contrari al quesito.
2. I programmi di cui al presente articolo non possono essere trasmessi nel giorno precedente il voto e fino a chiusura dei seggi.
3. Ai programmi di cui al presente articolo non possono prendere parte persone che risultino candidate in concomitanti competizioni elettorali. Nei medesimi programmi non può farsi alcun riferimento a competizioni elettorali in corso.
4. Nei programmi di cui al presente articolo, prendono parte per ciascuna delle indicazioni di voto non più di tre persone.
5. I programmi di cui al presente articolo sono trasmessi su tutte le reti generaliste diffuse in ambito nazionale, televisive e radiofoniche, nelle fasce orarie di maggiore ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali notiziari. Quelli trasmessi per radio possono avere le particolarità che la specificità del mezzo rende necessarie o opportune, ma devono comunque conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L’eventuale rinuncia o assenza di un avente diritto non pregiudica la facoltà degli altri soggetti a intervenire, anche nella medesima trasmissione o confronto, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle relative trasmissioni è fatta menzione di tali rinunce o assenze. In ogni caso, il tempo complessivamente a disposizione dei soggetti che hanno preventivamente espresso una indicazione di voto uguale a quella del soggetto eventualmente assente deve corrispondere al tempo complessivamente a disposizione dei soggetti che esprimono opposta indicazione di voto. Le tribune sono trasmesse dalle sedi RAI di norma in diretta; l’eventuale registrazione, purché effettuata nelle ventiquattro ore precedenti l’inizio della messa in onda contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla tribuna, deve essere concordata con i soggetti che prendono parte alle trasmissioni. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l’obbligo, all’inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.
6. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alla direzione di Rai Parlamento, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni di cui al successivo articolo 11.
7. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l’applicazione dei principi di uguaglianza, equità e di parità di trattamento nell’ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione. Nell’ultima settimana precedente la consultazione la RAI è invitata ad intensificare la verifica del rispetto dei criteri di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera a), garantendo un più efficace e tempestivo riequilibrio di eventuali situazioni di disparità in relazione all’imminenza della consultazione. Ove ciò non sia possibile, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni valuta la possibilità di una tempestiva applicazione, nei confronti della rete su cui è avvenuta la violazione, delle sanzioni previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni, e dall’articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
8. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la Rai può proporre criteri di ponderazione.
Articolo 6.
(Confronti)
1. La RAI trasmette confronti, anche in orari di massimo ascolto negli ultimi dieci giorni, tra i soggetti di cui all’articolo 3, in numero uguale per ciascuna indicazione di voto, in condizioni di parità di tempo, di parola e di trattamento, avendo cura di evitare la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della Rai a contenuto specificamente informativo. Il confronto è moderato da un giornalista della RAI. La durata di ciascun confronto è di almeno 15 minuti. La partecipazione dei soggetti di cui all’articolo 5, comma 1 lettera c), è determinata in ordine crescente sulla base della rappresentanza parlamentare al momento della pubblicazione della presente delibera. Si applica il comma 8 dell’articolo 5, se richiesto per garantire il rispetto del principio di cui all’articolo 1, comma 2, della presente delibera.
Articolo 7.
(Messaggi autogestiti)
1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti viene trasmessa, negli appositi contenitori sulle reti nazionali.
2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all’articolo 3 del presente provvedimento.
3. Entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale, la RAI comunica all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti, nonché la loro collocazione nel palinsesto televisivo e radiofonico nelle fasce orarie di maggiore ascolto. La comunicazione della RAI è valutata dalla Commissione con le modalità di cui al successivo articolo 11.
4. I soggetti politici di cui all’articolo 3 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta alla concessionaria. In tale richiesta essi:
a) dichiarano quale indicazione di voto intendono sostenere, in rapporto al quesito referendario;
b) specificano se e in quale misura intendono avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della Rai e in questo caso dovranno produrre le liberatorie relativamente ai diritti musicali e di immagine;
c) se rientranti tra i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera f), dichiarano che la Commissione ha valutato positivamente la loro rilevanza nazionale e il loro interesse obiettivo e specifico al quesito referendario e indicano una casella di posta elettronica certificata per ogni comunicazione si rendesse necessaria.
5. Gli spazi disponibili in ciascun contenitore sono comunque ripartiti in parti uguali tra i soggetti favorevoli e quelli contrari al quesito referendario. L’individuazione dei relativi messaggi è effettuata, ove necessario, con criteri che assicurino l’alternanza tra i soggetti che li hanno richiesti. L’eventuale assenza di richieste in relazione al quesito referendario, o la rinuncia da parte di chi ne ha diritto, non pregiudicano la facoltà dei sostenitori dell’altra indicazione di voto di ottenere la trasmissione dei messaggi da loro richiesti, anche nel medesimo contenitore, ma non determinano un accrescimento dei tempi o degli spazi ad essi spettanti.
6. Ai messaggi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5, commi 3, 4 e 8. Per quanto non è espressamente disciplinato nel presente provvedimento si applicano altresì le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
Articolo 8.
Informazione
1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, le rassegne stampa e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, compresi i programmi informativi diffusi nella sezione video delle testate giornalistiche on line della società concessionaria soggetti al campo di applicazione dell’articolo 2 del regolamento approvato con delibera Agcom n. 295/23/CONS, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell’attualità e della cronaca.
2. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento i notiziari e le rassegne stampa diffuse dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo di cui al comma 1 si conformano con particolare rigore, per quanto riguarda le materie oggetto del quesito referendario, ai criteri di tutela del pluralismo, dell’imparzialità, dell’indipendenza, della completezza, dell’obiettività, dell’equilibrata rappresentanza di genere e della parità di trattamento fra i diversi soggetti politici.
2-bis. Il principio della parità di trattamento nei programmi di informazione, stabilito dall’articolo 5 della legge n. 28 del 2000, per i soggetti politici di cui all’articolo 3 della presente delibera è realizzato in modo tale che ciascuno di questi abbia analoghe opportunità di ascolto.
3. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, curano, ferma restando l’autonomia editoriale e la salvaguardia della tipologia del format specifico, che l’organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi assicurano la massima informazione possibile sui temi oggetto del referendum, al fine di consentire al maggior numero di ascoltatori di averne una adeguata conoscenza, ed evitando pertanto che l’informazione sul referendum sia relegata in trasmissioni che risultano avere bassi indici di ascolto. Essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche e per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera f). A tal fine, qualora il format del programma preveda la presenza di ospiti, prestano anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dai presenti, garantendo, nel corso dei dibattiti di chiara rilevanza politica, il contraddittorio in condizioni di effettiva parità di trattamento, osservando in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per i favorevoli o i contrari al quesito referendario. Qualora il format del programma di informazione non preveda il contraddittorio di cui al periodo precedente, il direttore di rete o di testata stabilisce in via preliminare l’alternanza e la parità delle presenze tra le posizioni favorevoli e contrarie al quesito referendario. A decorrere dall’entrata in vigore della presente delibera, nel caso in cui le puntate del format risultino in numero dispari, il direttore di rete o di testata garantisce la presenza nell’ultima puntata di esponenti politici che esprimono le due posizioni contrapposte in relazione al quesito referendario. I direttori responsabili sono tenuti settimanalmente ad acquisire i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta e a correggere eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente. In particolare, essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata e che, nei notiziari propriamente detti, sia osservata la previsione di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.
4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo intervengano su materie inerenti all’esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.
4-bis. Ove la Rai trasmetta la diretta di convegni o di comizi elettorali di soggetti politici relativi al quesito referendario deve assicurare la messa in onda di dirette di soggetti favorevoli e contrari al fine di garantire la parità di trattamento. In particolare, nell’ultimo giorno di campagna elettorale, le dirette potranno essere consentite solo se saranno garantiti spazi adeguati a tutte le posizioni referendarie.
5. La parità di trattamento all’interno dei programmi di cui al comma 1 è garantita anche tenendo conto della collocazione oraria delle trasmissioni e degli ascolti. I tempi dei soggetti sono valutati anche considerando la visibilità dei soggetti politici a seconda delle fasce orarie in cui l’esposizione avviene, sulla base degli ascolti registrati dall’Auditel (audience).
5-bis. In particolare, la visibilità è calcolata considerando un indicatore ricavato dal rapporto tra gli ascolti medi registrati da ciascuna rete Rai nel mese di novembre 2025, per ciascuna fascia oraria e gli ascolti medi registrati dal totale della platea televisiva nell’intera giornata. Ad ogni fascia oraria corrisponderà quindi un diverso indicatore. I tempi fruiti dai soggetti che rappresentano le posizioni favorevoli e contrarie al quesito referendario nelle varie fasce orarie sono rapportati all’indicatore della corrispondente fascia oraria al fine di ottenere il valore finale riparametrato del tempo rilevato. Ai fini della trasparente applicazione del calcolo della visibilità, il valore numerico degli indicatori sarà messo a disposizione della Rai contestualmente all’entrata in vigore della presente delibera.
6. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui al presente provvedimento, e in particolare nei trenta giorni precedenti la consultazione referendaria, la RAI assicura, anche nelle trasmissioni dei canali non generalisti e nella programmazione destinata all’estero, una rilevante presenza degli argomenti oggetto del referendum nei programmi di approfondimento, a cominciare da quelli di maggior ascolto, curando una adeguata informazione e garantendo comunque, ferma restando l’autonomia editoriale e la salvaguardia della tipologia del format specifico, che nei programmi imperniati sull’esposizione di valutazioni e opinioni sia assicurato l’equilibrio e il contraddittorio fra i soggetti favorevoli o contrari alla consultazione. I responsabili dei suddetti programmi avranno particolare cura di assicurare la chiarezza e la comprensibilità dei temi in discussione, anche limitando il numero dei partecipanti al dibattito.
7. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l’esposizione di opinioni e di valutazioni politiche, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti favorevoli o contrari al quesito referendario.
8. Il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato d’ufficio dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
Articolo 9.
Programmi dell’Accesso
1. La programmazione nazionale e regionale dell’Accesso è sospesa a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale fino al 23 marzo 2026.
Articolo 10.
Trasmissioni per persone con disabilità
1. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui al presente provvedimento, e in particolare nei trenta giorni precedenti la consultazione referendaria, la RAI, in aggiunta alle modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con disabilità, previste dal contratto di servizio, cura la pubblicazione di pagine di Televideo, redatte dai soggetti legittimati di cui al precedente articolo 3, recanti l’illustrazione delle argomentazioni favorevoli o contrarie al quesito referendario e le principali iniziative assunte nel corso della campagna referendaria.
2. I messaggi autogestiti di cui al precedente articolo 7 possono essere organizzati, su richiesta del soggetto interessato, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.
Articolo 11.
Comunicazioni e consultazione della Commissione
1. I calendari delle tribune e dei confronti e le loro modalità di svolgimento, l’esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, qualora non sia diversamente previsto nel presente provvedimento, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.
2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, tiene con la RAI i contatti che si rendono necessari per l’interpretazione e l’attuazione del presente provvedimento.
3. Entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale la RAI comunica all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente la messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.
4. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento, la RAI pubblica quotidianamente sul proprio sito web – con modalità tali da renderli scaricabili – i dati quantitativi del monitoraggio dei programmi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d) con particolare riferimento ai dati dei tempi di parola, di notizia e di antenna, fruiti dai soggetti favorevoli e dai soggetti contrari al quesito referendario. Con le stesse modalità la RAI pubblica con cadenza settimanale i medesimi dati in forma aggregata.
Articolo 12.
Responsabilità del consiglio di amministrazione e dell’Amministratore delegato della RAI
1. Il consiglio di amministrazione e l’amministratore delegato della RAI sono impegnati, nell’ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l’osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente provvedimento, riferendone tempestivamente alla Commissione.
2. Qualora dai dati del monitoraggio di cui al precedente articolo 11, comma 4, emergessero squilibri fra i soggetti favorevoli e contrari al quesito referendario, il consiglio di amministrazione e l’amministratore delegato della RAI, nel rispetto dell’autonomia editoriale, prescrivono alle testate interessate misure di riequilibrio a favore dei soggetti danneggiati. Le misure di riequilibrio devono essere realizzate nell’ambito della medesima trasmissione e nella medesima fascia oraria, ovvero, ove questo non sia possibile, in altra trasmissione, purché questa abbia analoghe opportunità di ascolto.
3. L’inosservanza della presente disciplina costituisce violazione degli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
Articolo 13.
Entrata in vigore
1. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 febbraio 2026
La Presidente: Floridia

