Contributo annuale per utilizzo frequenze tv negli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, pubblicato il decreto

 

(4 febbraio 2026)   Con decreto ministeriale 22 dicembre 2025, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2026, entrato in vigore il 30 gennaio 2026 , con il quale è stato abrogato il precedente decreto ministeriale 17 aprile 2023, sono stati determinati gli importi dei contributi per i diritti di uso delle frequenze televisive in tecnica digitale terrestre dovuti per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025 dai soggetti che hanno svolto l’attività di operatore di rete in ambito locale e nazionale.

I contributi dovuti per l’anno 2022 devono essere corrisposti entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento e, quindi, entro il 31 marzo 2026.

I contributi relativi all’anno 2023, dovranno, inoltre, essere corrisposti entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento e, quindi, entro il 29 luglio 2026.

I contributi relativi all’anno 2024 dovranno essere corrisposti entro 12 mesi dall’entrata in vigore del provvedimento e quindi entro il 30 gennaio 2027.

I contributi relativi all’anno 2025 dovranno essere corrisposti entro 18 mesi dall’entrata in vigore del provvedimento e, quindi, entro il 30 luglio 2027.

Per quanto riguarda l’anno 2022, i citati contributi sono dovuti sia dalle tv locali che hanno svolto (per alcuni mesi del 2022) l’attività di operatore di rete (sino alla data di switch off delle relative aree tecniche), sia dai nuovi operatori di rete che hanno, nel corso del 2022, attivato le nuove reti a seguito del refarming delle frequenze conseguente alla liberazione della banda 700.
Per quanto riguarda gli anni 2023, 2024 e 2025, i citati contributi sono invece dovuti, solo dai nuovi operatori di rete in quanto tutte le tv locali che esercivano frequenze di trasmissione le hanno dismesse non oltre l’anno 2022.

Le associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni o le cooperative, prive di scopo di lucro, titolari di diritto d’uso in ambito locale che utilizzavano le frequenze esclusivamente per la trasmissione di programmi da parte di emittenti televisive a carattere comunitario, sono esonerate dal pagamento dei citati contributi per l’uso delle frequenze.

Inoltre coloro che hanno svolto negli anni 2022,2023,2024 e 2025 esclusivamente l’attività di FSMA non devono corrispondere  il suddetto contributo (in quanto non esercivano frequenze di trasmissione).

A questo link è pubblicato il DM 22 dicembre 2025.  (FC)

 

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