MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
Direzione Generale per il Digitale e le Telecomunicazioni – Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell’informazione
Contributi per l’emittenza locale – Risposta alle domande frequenti (FAQ)
Risposte alle domande frequenti sul D.P.R. 23 agosto 2017 e sul DM 20 ottobre 2017
- Si chiede conferma che le ore di lavoro destinate alla frequenza della formazione rientrino a tutti gli effetti tra le ore lavorate ai fini dei requisiti soggettivi e dei criteri di valutazione per il riconoscimento dei contributi di cui al DPR n. 146/17
Si conferma. - Possono essere presentati ricavi di tutte le emittenti della società presenti nella stessa fattura?
No, possono essere presentati ricavi solo dell’emittente indicata nella domanda di ammissione ai contributi ex D.P.R. n. 146/2017. - Tenuto conto che sono ritenuti ammissibili soltanto i ricavi maturati nell’anno precedente per vendita di spazi pubblicitari, devono essere considerati solo gli spot trasmessi per tale annualità?
Si, non quelli di annualità anteriori. - Possono essere presentati i ricavi derivanti dalla trasmissione dei messaggi elettorali autogestiti gratuitamente di cui agli articoli 3, e 4, comma 5, della Legge 22 febbraio 2000, n. 28?
No - Possono essere presentate per il DPR 146/2017 fatture avente ad oggetto spese già richieste per finanziamenti pubblici?
Le spese per le quali sono presentate fatture ai sensi del DPR 146/2017 non devono essere state già oggetto di finanziamento pubblico.
Qualora il finanziamento sia stato richiesto solo in parte (non anche al 100% dell’importo della spesa), potrà essere dichiarata ai fini della domanda di contributo, la percentuale non coperta dal contributo pubblico indicando, quindi, il contributo al netto della quota già richiesta e/o ottenuta da un diverso finanziamento compatibile con quello in oggetto.
La società potrà dunque presentare solo le fatture per le quali il diverso finanziamento non sia già stato richiesto e/o ottenuto al 100%.
Nella dichiarazione resa dal professionista, nelle fatture per le quali vi è stato un finanziamento pubblico solo parziale dovrà essere attestata la percentuale (%) di spesa ammissibile (al netto di eventuali altri benefici e/o spese non ammissibili) e il bando che ha concesso il contributo ai fini del controllo di competenza. - Si chiede conferma che le assenze del lavoratore dipendente determinate da malattia, maternità obbligatoria, maternità facoltativa, congedo parentale, allattamento, donazione sangue, permessi retribuiti, ferie, infortuni, permessi previsti dalla legge n. 104 del 5 febbraio 1992 non determinino alcuna riduzione delle ore effettivamente lavorate, sia ai fini del calcolo dei requisiti di ammissione, sia ai fini del calcolo dei criteri di valutazione di cui al DPR n. 146/2017.
Si conferma. - Si chiede quali tipologie di assenza del dipendente determinino una esclusione dalle ore effettivamente lavorate, ai fini del calcolo dei requisiti di ammissione e dei criteri di valutazione di cui al DPR n. 146/2017.
Le assenze diverse da quelle indicate nella faq 6. - Si chiede come debbano essere indicati nella piattaforma SICEM i dati relativi alle assenze di cui ai precedente numero 7.
Le assenze di cui al n. 7, e quelle comunque non giustificate, devono essere inserite in termini di ore non lavorate nella piattaforma “SICEM” sotto la voce “assenze non retribuite”, campo in corso di implementazione. Le assenze di cui al n. 6 non devono essere inserite in tale campo. - Si chiede altresì di sapere cosa indicare nella colonna “percentuale di utilizzo/impiego” nel caso di dipendenti in aspettativa non retribuita perché ricoprono cariche pubbliche (Sindaco/Consigliere regionale) con buste paga mensili a importo zero, che tuttavia hanno diritto alla conservazione del posto.
I dipendenti di cui sopra non devono essere inseriti nella domanda. - Si chiede di sapere come vadano le ore lavorative decurtate in ragione di eventuali sanzioni disciplinari erogate ai dipendenti.
Le ore effettivamente lavorate vanno considerate come tali (es. richiamo, ammonizione, multa). Diverso il caso della sospensione dal lavoro. - Stiamo cercando di accedere alla piattaforma SICEM ma improvvisamente non ci fa più accedere nonostante le credenziali siano giuste. Cosa dobbiamo fare?
Occorre reimpostare la password cliccando sul link Non ricordi la password? à “Clicca qui”. Se ci fossero ulteriori problemi scrivere a vuat@mise.gov.it - Nel punto “dati del marchio” il numero di autorizzazione e la data di autorizzazione deve essere quella inerente il rinnovo dell’autorizzazione FSMA oppure quella rilasciata 10 anni fa?
La data da indicare è quella dell’autorizzazione vigente. - Con riferimento al Bando domanda contributi anno 2026, si chiede di sapere se è possibile inserire nella domanda per l’anno 2026 spese per acquisti di beni effettuati nel 2025, il cui pagamento è rateizzato e verrà quindi concluso nel corso del 2026”
È possibile inserire nella domanda dei contributi ex D.P.R. n. 146/2017 per l’anno 2026 spese per acquisti di beni effettuati nel 2025, di competenza del 2025 stesso, il cui pagamento è rateizzato, anche se lo stesso pagamento verrà concluso nel corso del 2026, limitatamente agli importi corrisposti entro la data di presentazione delle domande. - Nei campi totale ore di aspettativa facoltativa e totale ore di assenze non retribuite si intende il totale delle ore riferite ai 2 anni precedenti, è corretto?
Sì. - Considerato che a seguito della liberazione della banda 700 la diffusione dei marchi/palinsesti avviene su aree tecniche che in alcuni casi non corrispondono al territorio amministrativo delle regioni si chiede di sapere come deve essere considerato il requisito minimo occupazionale necessario per accedere al contributo.
La presentazione della domanda per i contributi deve essere presentata secondo l’Area Tecnica autorizzata. Per quanto attiene al calcolo del requisito minimo occupazionale, per i marchi diffusi su reti di primo livello, dal momento che nei casi indicati la diffusione avviene su tutto il territorio dell’Area Tecnica, il calcolo del requisito minimo occupazionale deve essere fatto sulla base della somma della popolazione delle due regioni che costituiscono l’Area Tecnica (L’ AT13 comprende la popolazione ABRUZZO + popolazione MOLISE e l’ AT15 comprende la popolazione PUGLIA + popolazione BASILICATA). Inoltre, si ricorda che la domanda deve essere presentata per singolo marchio/palinsesto per ogni area tecnica e non per regione. - Si chiede se le richieste di contributi di cui al Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria per l’anno 2025 (al riguardo evidenziamo che tali richieste devono essere ancora presentate, non essendo stato ancora emanato il provvedimento che definisce le modalità e i termini di presentazione) siano compatibili o meno (ed eventualmente entro quali limiti) con la richiesta di valutazione di investimenti effettuati nel 2025, ai fini della domanda di riconoscimento dei contributi di cui al DPR n. 146/2017 per l’anno 2026.
No, le fatture presentate per il D.P.R. 146/2017 per l’annualità 2026 riferite all’anno precedente (2025), non saranno considerate ammissibili ai fini dell’accesso al contributo del Fondo Straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria per l’annualità 2025. - Si chiede conferma che in caso di trasferimento di azienda (ad es. mediante cessione, fusione, incorporazione, scissione, scorporo, ovvero conferimento) debbano essere considerati, con riferimento al bilancio 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2025, anche i requisiti di ammissione e i criteri di valutazione del dante causa.
Qualora un soggetto abbia ceduto un intero ramo aziendale costituito da FSMA e relativi dipendenti ad un terzo soggetto, e tale variazione sia stata autorizzata o acquisita formalmente dal Ministero, per il medesimo marchio e la medesima Area Tecnica i requisiti riferibili al dante causa potranno essere fatti valere se il soggetto che ha acquistato il ramo aziendale presenti una specifica domanda di contributo. Per quanto riguarda l’assegnazione del punteggio per i dipendenti e giornalisti occupati nel biennio di riferimento la condizione imprescindibile è che in tutti i casi si deve fare riferimento a coloro che sono stati effettivamente applicati al marchio/palinsesto per il quale si presenta la domanda. Pertanto se i dipendenti/giornalisti dell’emittente acquisita sono stati occupati o vengono riutilizzati per un’Area Tecnica o un marchio diversi da quelli oggetto della domanda di contributo che verrà presentata dal soggetto acquirente, essi non potranno essere presi a base di calcolo per l’assegnazione del punteggio di cui alle lettere a) e b) del sopracitato articolo del DPR. Viceversa suddetti dipendenti/giornalisti potranno essere inseriti nella domanda di contributo da parte della emittente acquirente/incorporante per il relativo biennio di riferimento dal momento in cui e per i periodi (anche per frazioni di anno) sono stati effettivamente presi in carico o riutilizzati da tale emittente per l’Area Tecnica e il marchio/palinsesto oggetto della domanda. Nel caso di continuità nella gestione di marchio/palinsesto da parte del soggetto acquirente, tramite fusione o incorporazione, i relativi dipendenti/giornalisti occupati nel biennio di riferimento potranno essere inseriti e considerati ai fini del punteggio anche se per tutto il periodo o per una parte di esso erano iscritti a posizioni INPS riferiti ad un datore di lavoro diverso dal soggetto che presenta la domanda per il medesimo marchio/palinsesto, avendo cura nella domanda di fornire tale informazione mediante specifica comunicazione/documentazione come “altro allegato”. - Si chiede se le emittenti a carattere comunitario sono obbligate ad allegare al momento della presentazione della domanda la regolarità contributiva (DURC), anche se non dichiarano dipendenti.
Ogni emittente a carattere comunitario che ha avuto dipendenti nel biennio precedente e al momento della presentazione della domanda, indipendentemente dall’applicazione degli stessi per il marchio/palinsesto per cui si richiede il contributo, devono produrre il DURC.
Inoltre, per accelerare i tempi di definizione dei controlli, si consiglia alle Associazioni che al momento della presentazione della domanda abbiano l’iscrizione all’INPS ancora pendente (posizione DM e gestione separata attiva) per dipendenti in precedenza assunti e non più in servizio, di allegare l’attestazione di regolarità contributiva (DURC) se disponibile, e ciò anche se non sono stati dichiarati nella domanda.
Ai fini istruttori rimane, comunque, valida e sufficiente l’autodichiarazione resa in sede di presentazione della domanda “di essere in regola con i versamenti dei contributi previdenziali”. - Come bisogna compilare la casella “ore contrattuali” per i dipendenti/giornalisti in part-time?
Bisogna inserire sempre le ore contrattuali ad es. per i dipendenti 40 ore settimanali, per i giornalisti 36 ore settimanali, a prescindere dalla percentuale di part-time (il calcolo verrà automaticamente elaborato dal SICEM).
Ultima modifica: 22 Gennaio 2026

