AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
ATTO DI RICHIAMO SUL RISPETTO DEI PRINCIPI CUI DEVONO ESSERE IMPRONTATE LE TRATTATIVE TRA GLI ORGANISMI DI GESTIONE COLLETTIVA E LE ENTITÀ DI GESTIONE INDIPENDENTE E GLI UTILIZZATORI AI FINI DEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 15 MARZO 2017, N. 35, RECANTE “ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2014/26/UE SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEI DIRITTI D’AUTORE E DEI DIRITTI CONNESSI E SULLA CONCESSIONE DI LICENZE MULTITERRITORIALI PER DIRITTI SU OPERE MUSICALI PER L’USO ONLINE NEL MERCATO INTERNO”.
(Pubblicato nel sito Agcom il 15 gennaio 2026)
L’AUTORITA’
NELLA riunione di Consiglio del 17 dicembre 2025;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi”;
VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” e successive modifiche e integrazioni (di seguito, LDA);
VISTA la direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso on line nel mercato interno (di seguito, Direttiva Barnier);
VISTO in particolare il considerando n. 31 della Direttiva Barnier, a norma del quale “Al fine di garantire che gli utilizzatori possano ottenere licenze sulle opere e su altri materiali protetti per cui un organismo di gestione collettiva rappresenta i diritti, e al fine di garantire un compenso appropriato ai titolari dei diritti, è particolarmente importante che la concessione delle licenze avvenga a condizioni commerciali eque e non discriminatorie. (…)”;
VISTO altresì il considerando n. 33 della Direttiva Barnier, a norma del quale, “le informazioni richieste dagli organismi di gestione collettiva dovrebbero essere limitate a quanto ragionevole, necessario e a disposizione degli utilizzatori, per consentire a tali organismi di esercitare le proprie funzioni, tenendo conto della situazione specifica delle piccole e medie imprese”;
VISTO, inoltre, il considerando n. 35 della Direttiva Barnier, a norma del quale “Al fine di garantire che i titolari dei diritti, altri organismi di gestione collettiva e gli utilizzatori abbiano accesso alle informazioni sull’ambito di attività dell’organismo e sulle opere o altri materiali che questo rappresenta, occorre che un organismo di gestione collettiva fornisca informazioni in merito a tali aspetti, a seguito di una richiesta debitamente giustificata”;
VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, recante “Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso on line nel mercato interno” (di seguito Decreto) e, in particolare, gli articoli 22, 23, 26 e 27 del medesimo;
VISTO il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili”, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 e, in particolare, l’art. 19, che modifica la LDA e il Decreto;
VISTO il decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 2024, n. 166 e, in particolare, l’articolo 15, che modifica la LDA e il Decreto;
VISTA la delibera n. 396/17/CONS del 19 ottobre 2017, recante “Attuazione del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, in materia di gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso on line nel mercato interno” (di seguito anche “Delibera”);
VISTA la direttiva 2019/790/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (di seguito, anche Direttiva Copyright);
VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE” (di seguito, Decreto di recepimento);
VISTA la delibera n. 95/24/CONS del 17 aprile 2024, recante “Regolamento recante attuazione degli articoli 18-bis, 46- bis, 80, 84, 110-ter, 110-quater, 110-quinquies, 110-sexies, 180-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 come novellata dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177” (di seguito, anche Regolamento);
VISTA la delibera n. 469/24/CONS del 26 novembre 2024, recante “Attuazione della delibera n. 95/24/CONS: integrazioni all’allegato B”, con la quale sono state apportate modifiche all’Allegato B alla delibera n. 95/24/CONS;
VISTE, altresì, le “Precisazioni in merito alla prima applicazione del calcolo della rappresentatività degli organismi di gestione collettiva”, pubblicate sul sito dell’Autorità in data 17 luglio 2024;
VISTA la delibera n. 142/25/CONS del 27 maggio 2025, recante “Valutazione della rappresentatività degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendenti per l’anno 2024 ai sensi dell’art. 8 dell’allegato A e dell’allegato B alla delibera n. 95/24/CONS.”
VISTO il Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali 26 febbraio 2019 n. 111, recante “Definizione delle modalità minime comuni relative alla fornitura in via informatica di informazioni da parte degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendenti, ai sensi dell’articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35”;
VISTO il Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali 22 marzo 2023, n. 131, recante “Revisione delle disposizioni attuative adottate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 5 settembre 2018 n. 386 in tema di criteri di ripartizione dei compensi dovuti agli artisti interpreti ed esecutori ai sensi dell’articolo 49, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, di attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multi territoriali per i diritti su opere musicali per l’uso on-line nel mercato interno”;
VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS;
CONSIDERATO quanto segue in ordine al quadro normativo di riferimento:
– Il Decreto, nel recepire la Direttiva Barnier, ha consolidato, a livello nazionale, il processo di liberalizzazione del mercato della gestione ed intermediazione del diritto d’autore e dei diritti connessi al diritto d’autore che si è perfezionato con la conversione in legge dei due sopracitati decreti-legge n. 148 e 131: pertanto, ad oggi, possono operare, in regime di piena concorrenza, sia nel mercato della gestione ed intermediazione del diritto d’autore che in quello dei diritti connessi al diritto d’autore, tutti gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente (di seguito, anche OGC ed EGI o collecting) che risultano essere iscritti all’elenco previsto dall’art. 40, comma 3, del Decreto.
– In tale scenario, il citato Decreto ha attribuito all’Autorità la funzione di organo di vigilanza sul rispetto delle disposizioni ivi contenute, conferendole poteri di ispezione e di accesso, la facoltà di acquisire la documentazione necessaria (articolo 40), nonché quella di applicare sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione delle disposizioni ivi contenute (articolo 41). Le competenze dell’Autorità nel settore di riferimento sono state poi ulteriormente dettagliate, limitatamente a specifici profili, a seguito dell’approvazione del Decreto di recepimento.
– L’Autorità ha dato attuazione alle disposizioni di cui al Decreto con la delibera n. 396/17/CONS, che delinea la procedura per l’esercizio delle competenze conferitele.
– Le norme del Decreto e, segnatamente, gli articoli 22, 23, 26 e 27 individuano principi e criteri cui devono uniformarsi le condotte delle parti (EGI/OGC, da un lato, e utilizzatori, dall’altro) per addivenire alla stipula di un accordo di licenza, nonché per la rendicontazione delle informazioni relative alle opere e necessarie per la riscossione dei proventi dei diritti e per la distribuzione e il pagamento degli importi dovuti ai titolari dei diritti.
– L’art. 22, al comma 1, richiama le parti alla necessità di condurre le negoziazioni per la concessione di licenze in buona fede, prescrivendo che le parti si scambino tutte le informazioni necessarie a tal fine. Il secondo comma individua i reciproci diritti e obblighi gravanti su entrambe le parti: da un lato, gli utilizzatori hanno il diritto di effettuare le proprie richieste alle collecting, le quali debbono rispondervi “per iscritto senza indebito ritardo”; dall’altro, le collecting hanno il diritto di indicare quali siano le informazioni che devono essere fornite dall’utilizzatore per concedere una licenza. La concessione delle licenze deve avvenire a condizioni eque e non discriminatorie, sulla base di criteri chiari, oggettivi e ragionevoli. In particolare, il comma 4 disciplina le modalità di determinazione delle tariffe, stabilendo che le medesime devono garantire ai titolari dei diritti una adeguata remunerazione ed essere, al contempo, ragionevoli e proporzionate in rapporto, tra l’altro, “al valore economico dell’utilizzo dei diritti negoziati, tenendo conto della natura e della portata dell’uso delle opere e di altri materiali protetti, nonché del valore economico del servizio fornito dall’organismo di gestione collettiva (enfasi aggiunta)”.
– La lettura dell’art. 23 deve essere effettuata alla luce del precedente art. 22. La norma sancisce l’obbligo in capo agli utilizzatori di trasmettere agli organismi di gestione collettiva e alle entità di gestione indipendente le pertinenti informazioni a loro disposizione sull’identificazione e l’impiego delle opere. Si tratta di un tema che riveste un ruolo centrale nelle dinamiche relative alla intermediazione del diritto d’autore e dei diritti connessi. La norma va tuttavia letta in combinato disposto con l’art. 27 (che disciplina il diritto dell’utilizzatore di chiedere alla EGI/OGC le informazioni di cui non è in possesso v. infra) che àncora l’effetto di sospensione dell’esigibilità dell’assolvimento dell’obbligo informativo da parte dell’utilizzatore al ricorrere della duplice condizione secondo cui le informazioni mancanti a) siano indispensabili per l’assolvimento dei propri obblighi e b) riguardino specificatamente i dati in possesso degli organismi di gestione collettiva o delle entità di gestione indipendenti relativamente ad opere, ovvero le tipologie a cui queste fanno riferimento, ed altri materiali gestiti da OGC ed EGI, i diritti che rappresentano, direttamente o sulla base di accordi di rappresentanza e i territori oggetto di tali accordi. Sul punto vale altresì richiamare quanto previsto dal sopracitato considerando 33 della direttiva Barnier.
– L’articolo 27 stabilisce infatti che gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente, sulla base di una richiesta adeguatamente giustificata, devono mettere a disposizione degli utilizzatori le informazioni riguardanti le opere o gli altri materiali che gestiscono, i diritti che rappresentano, direttamente o sulla base di accordi di rappresentanza e i territori oggetto di tali accordi.
– L’art. 26, infine, prescrive agli organismi di gestione collettiva e alle entità di gestione indipendente di rendere pubbliche e aggiornare, sul proprio sito internet, le informazioni inerenti, tra le altre, ai contratti standard per la concessione di licenze e le tariffe standard applicabili, incluse le riduzioni;
CONSIDERATO altresì che a norma dell’articolo 180 LDA la concessione di licenze e autorizzazioni per l’utilizzazione di opere tutelate deve avvenire, oltre che a condizioni economiche ragionevoli e proporzionate al valore economico dell’utilizzo dei diritti negoziati, anche avuto riguardo della rappresentatività di ciascun organismo di gestione collettiva e di ciascuna entità di gestione indipendente, da valorizzarsi secondo i criteri stabiliti dall’Autorità con il Regolamento.
CONSIDERATO che con la delibera n. 142/25/CONS l’Autorità, in attuazione del Regolamento, in sede di prima attuazione delle norme ivi stabilite in merito alla rappresentatività, ha proceduto ad effettuare il calcolo della rappresentatività degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente, relativamente alla sola annualità 2024, avvalendosi, in via transitoria e una tantum, di una metodologia basata sull’utilizzo di valori economici, in luogo di quelli relativi all’effettivo utilizzo. Quest’ultimo parametro, infatti, è da considerarsi, per l’Autorità, il criterio di elezione a regime per la valorizzazione della rappresentatività degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente. Nel menzionato provvedimento, infatti, l’Autorità ha tenuto a precisare che i valori di rappresentatività ivi riportati devono essere considerati come meramente indicativi e non vincolanti laddove, nell’ambito di una negoziazione, un utilizzatore ed una collecting siano in grado di disporre di dati analitici basati sull’effettivo impiego, da parte del primo, del repertorio della seconda.
PRESO ATTO dell’insorgere, con sempre maggiore frequenza, di situazioni di criticità nell’ambito delle negoziazioni finalizzate alla conclusione di accordi per la concessione delle licenze e di ogni altro tipo di accordo, sia relativamente al diritto d’autore che ai diritti connessi, tra gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente e gli utilizzatori. Sebbene tali difficoltà abbiano riguardato pressoché tutti i repertori e tutti gli ambiti di sfruttamento, le maggiori criticità sembrano riscontrarsi in quello della pubblica esecuzione di opere musicali, sia per ciò che riguarda l’esecuzione dal vivo, che, per quanto attiene alla diffusione in pubblici esercizi (riproduzione meccanica). Sotto questo profilo, assume notevole importanza il ruolo svolto dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei pubblici esercizi che, a vario titolo, sono interessati a stipulare licenze ed altri tipi di accordi con OGC ed EGI per lo sfruttamento di opere protette in tutti i settori commerciali (a titolo esemplificativo e non esaustivo si considerino i settori alberghiero, dei trasporti, della ristorazione, ricreativo e sportivo, delle discoteche ecc.). Le sopracitate criticità sono certamente da mettere in relazione alla difficoltà, da parte degli utilizzatori, di gestire i rapporti con una pluralità di collecting – circostanza che molto spesso crea incertezza sul quantum da corrispondere laddove i criteri enucleati non vengano resi noti con chiarezza, primi fra tutti la composizione della tariffa – determinando l’insorgere di frequenti situazioni di stallo all’interno del mercato di riferimento, favorendo dinamiche dilatorie che minano alla base il buon funzionamento del medesimo, danneggiando tutti gli attori nello stesso presenti e, in ultima analisi, gli aventi diritto. Peraltro, proprio con riferimento a tali categorie di utilizzatori, giova richiamare l’attenzione su quanto rilevato dall’Autorità nella delibera n. 396/17/CONS in sede di definizione della nozione di “utilizzatore”: “………si rileva che l’art. 23 del Decreto ha attribuito l’obbligo di rendicontazione in capo a quegli utilizzatori che hanno la disponibilità delle informazioni necessarie; appare evidente, infatti, che il legislatore non ha introdotto nuove incombenze e nuovi oneri in capo agli esercizi commerciali. Si evidenzia pertanto che gli esercizi commerciali che ritrasmettono contenuti protetti diffusi da altri (emittenti radiofoniche o televisive) rientrano nella nozione di utilizzatori, ma non avendo a disposizione le informazioni di cui al citato art. 23, non sono soggetti all’obbligo di rendicontazione dettagliata. Diverso è il caso dei pubblici esercizi che organizzano la trasmissione dei contenuti protetti, come discoteche o locali in cui si fa musica dal vivo [omissis] ………avuto riguardo alla nozione di “utilizzatore” ed ai connessi obblighi, rileva il ruolo dell’autonomia contrattuale propria degli organismi di gestione collettiva, delle entità di gestione indipendenti e degli utilizzatori, esercitata anche attraverso le rispettive associazioni di categoria per definire i tempi e le modalità dell’invio di tutte le informazioni elencate dall’art. 23, anche in espressa deroga alle disposizioni di quest’ultima norma, sulla base di negoziazioni avvenute secondo il criterio della buona fede richiamato all’art. 22, comma 1, ed all’art. 23, comma 3, del Decreto. Detti accordi dovrebbero tenere conto, tra l’altro, dei seguenti criteri: (a) dimensioni economiche degli utilizzatori; (b) dimensioni quantitative e qualitative dell’utilizzazione delle opere dell’ingegno o dei materiali protetti da diritti connessi; (c) rilievo della loro utilizzazione rispetto all’attività esercitata, se dunque l’utilizzo costituisca un asset fondamentale dell’attività considerata (ad esempio discoteche, cinema, teatri, etc.) oppure sia semplicemente strumentale alla fornitura di un altro bene o alla prestazione di un diverso servizio (ad esempio, con riguardo agli esercizi commerciali ove è diffusa la cd. musica d’ambiente); (d) presenza oppure assenza di una finalità lucrativa nell’attività dell’utilizzatore; (e) impossibilità materiale o eccessiva onerosità da parte degli utilizzatori per l’invio delle informazioni richieste.
RILEVATA l’esigenza, alla luce di quanto premesso, di richiamare tutti gli attori coinvolti al più rigoroso e puntuale rispetto dei principi e dei criteri individuati dalla legge e declinati nelle norme attuative di questa Autorità nell’ambito delle negoziazioni per la concessione delle licenze per l’utilizzo dei repertori protetti dal diritto d’autore. In particolare, si richiama l’attenzione sui seguenti profili:
– ogni utilizzazione economica di repertori tutelati dal diritto d’autore comporta l’obbligo di corrispondere – anche per il tramite degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente – il compenso previsto dalla legge, per quel che concerne sia il diritto d’autore, sia i diritti connessi al diritto d’autore.
L’utilizzatore, ai fini dello sfruttamento di repertori tutelati, deve sottoscrivere le necessarie licenze nonché gli ulteriori accordi con ciascuno degli OGC e delle EGI che rappresentano i titolari dei diritti delle opere utilizzate. Sotto tale profilo, preme parimenti rilevare che, la presenza di più collecting che amministrano ed intermediano le stesse categorie di diritti implica necessariamente delle conseguenze nei confronti degli utilizzatori;
– ai fini della corretta determinazione del corrispettivo dovuto per ogni utilizzo, è necessario che l’utilizzatore e le collecting negozino in buona fede la definizione di un accordo sulla base di tariffe predefinite eque, ragionevoli e proporzionali al tipo di utilizzo e commisurate alla rappresentatività degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente. In particolare, è necessario che gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente rendano previamente noti agli utilizzatori i criteri e il processo seguito per calcolare l’importo delle tariffe. Inoltre, gli OGC ed EGI devono rendere pubbliche e mantenere aggiornate, sul proprio sito internet, una serie di informazioni, tra le quali quelle relative ai contratti standard per la concessione di licenze e le tariffe standard applicabili, incluse le riduzioni.
– indicazioni in merito alla rappresentatività sono state fornite dall’Autorità con la delibera n. 142/25/CONS, in ossequio a quanto previsto dalla delibera n. 95/24/CONS, ed in applicazione di quanto previsto agli artt. 180 e 180-ter LDA.
Tuttavia, i valori di rappresentatività degli OGC ed EGI per l’anno 2024, riportati nella delibera n. 142/25/CONS, sono da considerarsi quali parametri di riferimento nel caso in cui non vi sia una quantificazione degli stessi basata su di un calcolo analitico che si fondi sul criterio del c.d. effettivo utilizzo. L’Autorità è comunque impegnata ad aggiornare le informazioni relative alla rappresentatività sulla base dell’effettivo utilizzo per il 2025, sulla base dei dati 2024;
– quale corollario di quanto sopra specificato, l’utilizzatore è tenuto ad ottemperare regolarmente all’obbligo di rendicontazione previsto dall’articolo 23 del Decreto, nelle modalità ivi indicate, ma, al contempo, è diritto dell’utilizzatore ricevere informazioni puntuali e trasparenti da ogni OGC ed EGI in merito al dettaglio dei diritti amministrati sulle opere sfruttate.
RILEVATO, alla luce delle criticità riscontrate come sopra sinteticamente descritte, l’opportunità di prevedere, per quanto riguarda gli utilizzi effettuati dai pubblici esercizi, un ruolo attivo delle associazioni di categoria, le quali possono utilmente concorrere al processo negoziando esse stesse con le collecting al fine di individuare un accordo di riferimento entro cui ricondurre i singoli casi (id est, esercizi), fermo restando il possibile coinvolgimento di ulteriori soggetti interessati. Proprio al fine di agevolare tali negoziazioni l’Autorità, attraverso i propri provvedimenti (cfr. Delibere n. 220/23/CONS e 96/24/CONS) ha interpretato le norme rilevanti in relazione a casi pratici che fungono dunque da indirizzo.
RITENUTO, pertanto, d i r i v o l g e r e a tutti gli organismi di gestione collettiva e alle entità di gestione indipendente, nonché agli utilizzatori e, segnatamente, a quelli riconducibili all’alveo dei pubblici esercizi, un richiamo affinché i principi e i criteri sopra enucleati siano rispettati con rigore, al fine di garantire il pagamento dei compensi dovuti agli aventi diritto. L’obiettivo condiviso deve essere quello di assicurare condizioni di utilizzo eque e non discriminatorie promuovendo la conclusione di accordi negoziati in buona fede che garantiscano certezza giuridica e stabilità nei rapporti tra titolari dei diritti e utilizzatori.
UDITA la relazione del Presidente;
DELIBERA
Articolo 1
1. Gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente, da un lato, e gli utilizzatori, dall’altro, assicurano che le negoziazioni per il rilascio delle licenze e per la definizione di accordi aventi ad oggetto l’utilizzo di repertori protetti avvenga mediante lo scambio in buona fede di tutte le informazioni necessarie al loro raggiungimento.
2. Le licenze e gli accordi di cui al comma 1 si conformano ai principi di trasparenza, ragionevolezza, equità, non discriminazione e proporzionalità sanciti all’articolo 22 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, al fine di garantire il pagamento dei compensi dovuti agli aventi diritto, nei temini e secondo le modalità di cui in premessa.
3. Laddove siano presenti, gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente negoziano le licenze e gli accordi di cui al comma 1, in via prioritaria, con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative di una specifica categoria di utilizzatori, affinché nell’alveo di quell’accordo siano ricondotte le casistiche riconducibili ai soggetti associati.
4. Gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente forniscono, in particolare, informazioni in merito alle tariffe e ai criteri utilizzati per la loro definizione, assicurandone la ragionevolezza e la proporzionalità in rapporto al valore dei diritti negoziati e dell’effettivo servizio fornito tenendo conto della natura e della portata dell’uso delle opere. I corrispettivi devono dunque essere commisurati al valore economico dell’utilizzo dei diritti negoziati, tenendo conto della natura e della portata dell’uso delle opere e di altri materiali protetti, nonché del valore economico del servizio fornito dall’organismo di gestione collettiva.
5. Gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente forniscono altresì informazioni in merito alla propria rappresentatività, che tiene conto dei dati analitici relativi allo sfruttamento delle opere e degli altri materiali protetti, laddove presenti, fermo restando quanto stabilito dall’Autorità con la delibera n. 142/25/CONS.
6. In generale, gli accordi dovrebbero tenere conto, tra l’altro, dei seguenti criteri: (a) dimensioni economiche degli utilizzatori; (b) dimensioni quantitative e qualitative dell’utilizzazione delle opere dell’ingegno o dei materiali protetti da diritti connessi; (c) rilievo della loro utilizzazione rispetto all’attività esercitata, se dunque l’utilizzo costituisca un asset fondamentale dell’attività considerata (ad esempio discoteche, cinema, teatri, etc.) oppure sia semplicemente strumentale alla fornitura di un altro bene o alla prestazione di un diverso servizio (ad esempio, con riguardo agli esercizi commerciali ove è diffusa la cd. musica d’ambiente); (d) presenza oppure assenza di una finalità lucrativa nell’attività dell’utilizzatore; (e) impossibilità materiale o eccessiva onerosità da parte degli utilizzatori per l’invio delle informazioni richieste.
L’Autorità attraverso la propria attività di monitoraggio verifica il rispetto da parte degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente, da un lato, e degli utilizzatori, dall’altro, delle norme richiamate e si riserva di assumere, in caso di inosservanza, le conseguenti determinazioni.
La presente delibera è pubblicata sul sito web dell’Autorità
Roma, 17 dicembre 2025
IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella
Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella

