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Sommario
Problematiche interferenziali con i paesi esteri confinanti: lo Stato Italiano deve tutelare l’emittenza radiofonica privata FM italiana
Come noto, la Commissione Europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia per il mancato rispetto del codice europeo delle comunicazioni elettroniche (direttiva UE 2018/1972) e della direttiva quadro (direttiva 2002/21/CE) ritenendo che il nostro Paese non abbia adottato misure amministrative sufficienti per eliminare le interferenze dannose asseritamente causate dalle emittenti radiofoniche FM italiane negli Stati membri della UE nella banda di frequenza FM (87,5 – 108,00 Mhz). Secondo la Commissione UE le interferenze si estenderebbero in particolare al territorio croato, sloveno, francese (Corsica) e maltese.
L’Italia deve dare risposta nei prossimi giorni alla lettera di costituzione in mora ricevuta lo scorso novembre. Se la risposta non venisse ritenuta soddisfacente, la Commissione UE indicherà, con un parere motivato, le ragioni per cui l’Italia risulterebbe inadempiente e fisserà un nuovo termine per conformarsi. In caso di ulteriore mancato adeguamento, l’Italia potrebbe essere deferita alla Corte di Giustizia Europea. Laddove quest’ultima accerti l’inadempimento e l’Italia continui a non adeguarsi, la Commissione UE potrebbe avviare una seconda procedura chiedendo alla Corte di Giustizia UE l’irrogazione di sanzioni finanziarie a carico dello Stato italiano (che possono consistere in una somma forfettaria e/o in una penalità giornaliera).
In tale contesto l’Ufficio di Gabinetto del MIMIT ha tenuto martedì 30 dicembre u.s. una riunione con Aeranti-Corallo, le altre Associazioni di categoria, la RAI, l’AGCOM e la Fondazione Ugo Bordoni (FUB) finalizzata a recepire il parere delle parti interessate rispetto ad una possibile strategia di mitigazione interferenziale verso gli stati esteri, ovvero a raccogliere le posizioni delle parti sulle possibili azioni per dare soluzione alla problematica.
Nell’ambito di tale riunione il MIMIT, ha reso noto che l’Amministrazione sta studiando più soluzioni per ridurre e eliminare le interferenze. E’ stato, inoltre, evidenziato che eventuali interventi di rottamazione volontaria (ipotizzati dal MIMIT negli scorsi mesi a fronte, peraltro, di modesti indennizzi) non sarebbero una soluzione sufficiente a dare soluzione alla problematica.
A seguito di tale riunione del 30 dicembre u.s. Aeranti-Corallo unitamente a Confindustria Radio Tv, Associazione Radio Frt di Confindustria Radio Tv e ai consorzi delle radio nazionali (che complessivamente rappresentano la quasi totalità dell’emittenza privata locale e nazionale italiana) ha inoltrato al MIMIT la richiesta di conoscere (con dati aggregati e anonimizzati):
a) il numero di impianti FM coinvolti nelle situazioni interferenziali in oggetto (suddivisi tra situazioni interferenziali lamentate rispettivamente da Slovenia, Croazia, Francia e Malta);
b) la dislocazione geografica (siti di emissione) di tali impianti;
c) il numero di situazioni interferenziali che potrebbero trovare soluzione attraverso procedure di compatibilizzazione;
d) se, con riferimento ad ognuno dei citati impianti, sia stata posta in essere dal MIMIT una specifica analisi legale circa la legittimità delle doglianze dello Stato estero confinante.
In mancanza di tali informazioni (che il MIMIT ad oggi non ha reso note) risulta, infatti, estremamente difficile effettuare una valutazione dettagliata della problematica.
La situazione che si sta delineando costituisce motivo di grande preoccupazione per il settore in quanto non è certamente ipotizzabile la chiusura o la drastica riduzione delle coperture di centinaia di impianti radiofonici (il MIMIT nell’incontro del 30 dicembre u.s. ha fatto riferimento a circa 2000 impianti coinvolti nella problematica, anche se le situazioni interferenziali lamentate dagli stati esteri confinanti sembrerebbero essere un numero decisamente inferiore). Aeranti-Corallo ritiene che, al contrario, lo Stato Italiano debba tutelare tutti gli impianti di radiodiffusione sonora operanti in virtù di concessioni ministeriali rilasciate in base alle disposizioni di legge vigenti nel nostro Paese, con le caratteristiche tecniche-operative regolarmente assentite. E’ evidente, infatti, la responsabilità dello Stato Italiano sulla problematica, considerato anche che a fronte delle concessioni rilasciate sta riscuotendo annualmente, da oltre trenta anni i relativi canoni e le relative tasse di concessione governativa.
In tale contesto Aeranti-Corallo ritiene che debba essere avviato un tavolo presso il MIMIT al fine di affrontare gli aspetti tecnici della problematica e che, in ogni caso, vada disattesa qualsiasi ipotesi di intervento legislativo e/o regolamentare finalizzata alla disattivazione di impianti FM e alla introduzione di una pianificazione FM (sostitutiva dell’attuale assetto radioelettrico).
Il Comitato Esecutivo di Aeranti-Corallo sta frattanto esaminando tutte le possibili iniziative associative per la tutela del comparto radiofonico attraverso una ampia sensibilizzazione del mondo politico e istituzionale.
QUESTO MESE IN DISTRIBUZIONE IL N. 28 DI TELERADIOMAGAZINE, SUPPLEMENTO BIMESTRALE DI TELERADIOFAX
Il periodico TeleRadioFax, edito da Aeranti-Corallo, reca in allegato il supplemento bimestrale TeleRadioMagazine.
Ecco il sommario del n. 28 di gennaio-febbraio 2026:
- L’impatto dell’AI sul traffico
online dei broadcaster locali - VI edizione del bando UE per
partenariati giornalistici - “The Creator Effect”:
un’interessante guida per i
radiofonici locali - Strategie
di produzione degli
eventi locali
HbbTV E TV LOCALI: L’AGCOM HA PUBBLICATO LE CONCLUSIONI DELL’INDAGINE CONOSCITIVA
L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con delibera n. 292/25/CONS del 3 dicembre 2025, pubblicata nel proprio sito il 19 dicembre 2025, ha chiuso l’indagine conoscitiva (avviata con la delibera n. 138/25/CONS del 27 maggio 2025) sull’utilizzo dello standard Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) per la fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici tramite piattaforma digitale televisiva terrestre.
Evidenziamo che l’Agcom, nella parte conclusiva del proprio documento sull’utilizzo dello standard HbbTV, ha evidenziato la necessità di un aggiornamento della normativa, al fine di garantire il corretto sviluppo dei servizi di media audiovisivi, in particolare quelli erogati tramite la piattaforma DTT. In particolare, l’Agcom ha, tra l’altro, sottolineato quanto segue:
“….alcune delle attuali modalità di utilizzo dello standard HbbTV sul DTT rendono necessario un aggiornamento della disciplina regolamentare relativa agli ambiti delle autorizzazioni per la fornitura di servizi di media audiovisivi sulle diverse piattaforme trasmissive e della numerazione dei canali. L’Autorità, ad esito dell’indagine, ravvisa la necessità di aggiornare, previa consultazione pubblica, i seguenti regolamenti:
– delibera n. 353/11/CONS, recante il “Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale”;
– delibera n. 116/21/CONS, recante “Aggiornamento del piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, delle modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e delle relative condizioni di utilizzo”;
– delibera n. 295/23/CONS, recante il “Regolamento concernente la disciplina relativa al rilascio dei titoli autorizzatori alla fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici via satellite, su altri mezzi di comunicazione elettronica e a richiesta”.
Le modifiche dovranno essere progettate in modo tale da tutelare l’utenza e considerare, da un lato, l’evoluzione dei modelli di business che si sono affermati nel settore, valorizzando le nuove strategie commerciali e tecnologiche adottate dagli operatori e da assicurare, dall’altro, condizioni eque per una crescita sostenibile di tutti gli attori coinvolti. È fondamentale che il quadro regolamentare garantisca certezza e trasparenza delle regole, tutelando sia il pluralismo dell’offerta mediatica sia i diritti e gli interessi dell’utenza, affinché il mercato possa svilupparsi in maniera ordinata e inclusiva, nel rispetto dei principi di concorrenza leale e di tutela dell’utenza. Si rappresenta infine che nell’ambito del procedimento concernente la definizione di misure volte a garantire adeguato rilievo (prominence) ai servizi di media audiovisivi e radiofonici di interesse generale, adottate con la delibera n. 250/25/CONS in diretta applicazione di quanto disposto dall’articolo 29, commi 1 e 2, del TUSMA, l’Autorità ha previsto che nell’ambito dei lavori del Tavolo tecnico permanente, avviati con delibera n. 390/24/CONS, sarà valutato, inter alia, l’impatto del DVB-I sulle previsioni in tema di prominence, al fine di adattare, eventualmente, queste ultime alle innovazioni tecnologiche e agli sviluppi di mercato.
In tale contesto, lo standard DVB-I verrà inoltre valutato anche alla luce della anticipata necessità di prevedere una armonica e regolata modalità di erogazione della ritrasmissione via IP dei servizi lineari autorizzati su piattaforme terrestri secondo le previsioni del TUSMA, nonché di verificabilità del connesso profilo di attribuzione della responsabilità editoriale nel rispetto delle norme vigenti.”.
Ricordiamo che Aeranti-Corallo è intervenuta a tale indagine conoscitiva con un proprio documento di osservazioni, evidenziando, tra l’altro, l’importanza che la futura regolamentazione in materia preservi, nell’ambito dell’ecosistema mediatico, le specificità e le riserve di legge previste a favore dell’emittenza locale.
A questo link il testo della delibera Agcom n. 292/25/CONS e il relativo allegato.
L’ATTIVITA’ DI VIGILANZA DELL’AGCOM: SANZIONI E ARCHIVIAZIONI OPERATE NEL 2025 NEI CONFRONTI DI TV E RADIO LOCALI
L’attività di vigilanza esercitata dalla Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni nei confronti dell’emittenza locale si fonda su un sistema articolato di competenze attribuite dalla legge e dalla normativa di settore. I poteri sanzionatori dell’Agcom derivano innanzitutto dalla legge n. 249 del 1997 (c.d. “legge Maccanico”), istitutiva dell’Autorità, che le attribuisce funzioni di regolazione, controllo e irrogazione delle sanzioni per le violazioni nel settore delle comunicazioni. Tali poteri sono oggi esercitati principalmente nell’ambito del D.Lgs 208/2021, recante il Testo unico dei servizi di media audiovisivi (TUSMA), che costituisce il quadro normativo di riferimento per l’attività dei fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici. A questo impianto normativo si affiancano i regolamenti Agcom, tra cui assumono particolare rilievo la delibera n. 353/11/CONS, (Regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale, in particolare con riferimento agli obblighi di programmazione e conservazione delle registrazioni), e la delibera n. 538/01/CSP e s.m.i. (Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite).
Per quanto riguarda l’emittenza locale, l’attività di vigilanza viene svolta attraverso i Comitati regionali per le comunicazioni (Corecom). In particolare, i Corecom effettuano, tra l’altro, il monitoraggio della programmazione dell’emittenza locale , analizzando palinsesti, contenuti e comunicazioni commerciali; qualora rilevino presunte irregolarità, procedono alla relativa contestazione e trasmettono, quindi, gli esiti istruttori all’Agcom, che delibera l’emanazione di un’ordinanza-ingiunzione ovvero, qualora ritenga l’insussistenza di violazioni, l’archiviazione del procedimento.
Tra le delibere emanate dall’Agcom nel corso del 2025, relative all’attività di vigilanza nel settore media, 24 provvedimenti riguardano direttamente emittenti locali. Si tratta di ordinanze-ingiunzioni e di provvedimenti di archiviazione adottati all’esito di procedimenti nei quali è stato contestato il mancato rispetto di una o più norme di settore. Di queste 24 delibere, 23 hanno ad oggetto fornitori di servizi di media audiovisivi locali e una sola riguarda un’emittente radiofonica locale. Nel dettaglio, sette delibere (sei ordinanze ingiunzioni sanzionatorie e un provvedimento di archiviazione) riguardano il mancato rispetto degli obblighi di programmazione e di conservazione delle registrazioni previsti dalla delibera Agcom n. 353/11/CONS. Delle sei delibere sanzionatorie, una riguarda l’art 3 comma 7 dell’Allegato A di tale delibera – che impone alle emittenti locali di trasmettere programmi identificati da un unico marchio per almeno 24 ore settimanali. In tal caso, l’Agcom ha accertato, una programmazione inferiore a tale soglia minima. Le altre cinque delibere sanzionatorie riguardano il mancato rispetto di quanto previsto dall’art. 8, comma 2 dell’Allegato A della sopracitata delibera Agcom n. 353/11/CONS – che impone la conservazione delle registrazioni dei programmi trasmessi. Sempre con riferimento a tale fattispecie, l’Autorità ha inoltre disposto un’archiviazione, avendo l’emittente consegnato (dopo la contestazione) la registrazione dei programmi diffusi nel periodo richiesto, integralmente conservata negli elementi audio/video.
Tre delibere riguardano il mancato rispetto degli obblighi specifici gravanti sulle emittenti televisive locali a carattere comunitario. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera r), del TUSMA, in combinato disposto con l’art. 1, comma 1, lettera f), dell’Allegato A alla delibera 353/11/CONS, tali emittenti devono infatti garantire, nella fascia oraria 7–21, almeno il 50% di programmi autoprodotti. L’Agcom ha accertato il mancato raggiungimento di tale quota. Una di tali delibere sanzionatorie ricomprende anche la mancata conservazione delle registrazioni dei programmi trasmessi (già indicata nel precedente paragrafo).
La tipologia di sanzioni quantitativamente più rilevante è quella relativa alla pubblicità e alle comunicazioni commerciali audiovisive, che comprende 11 delibere al riguardo. In questo ambito sette sanzioni riguardano la trasmissione di televendite di lotto, giochi e pronostici in fasce orarie non consentite, in violazione dell’art. 5-ter della delibera n. 538/01/CSP e s.m.i., nonché casi di pubblicità occulta e inserimento di prodotti (non adeguatamente segnalato), vietati dagli articoli 43 e 44 del TUSMA.
Quattro ulteriori delibere sono, inoltre, relative al superamento dei limiti di affollamento pubblicitario stabiliti dall’art. 45 del TUSMA, che per i fornitori di servizi di media audiovisivi locali fissa un limite massimo del 25% per ciascuna delle due fasce orarie 6–18 e 18–24, includendo spot, telepromozioni e televendite.
Tre delibere riguardano la tutela dei minori, con riferimento all’art. 43, comma 1, lettera g), del TUSMA. In questi casi, relativi a spot sulla compravendita di oro con presenza di minori, l’Agcom ha disposto l’archiviazione, ritenendo che le comunicazioni commerciali non fossero idonee ad arrecare un pregiudizio fisico o morale e che mancassero le circostanze concrete richieste dalla norma per integrare la violazione. Nello specifico, l’Agcom ha archiviato rilevando che, nei tre casi citati, “ai fini dell’integrazione della violazione contestata, occorra l’accertamento della effettiva esposizione a pericolo del bene tutelato dalla norma desumibile da specifiche e rilevanti circostanze concretamente occorse, che non si rilevano nel caso di specie. Infatti, le comunicazioni commerciali audiovisive contestate non esortano i minori ad acquistare o locare un prodotto o un servizio sfruttando la loro inesperienza o credulità, né li incoraggia a persuadere i loro genitori o altri ad acquistare i beni o i servizi pubblicizzati, né sfrutta la particolare fiducia che i minori ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altre persone, né mostra senza motivo minori che si trovano in situazioni pericolose”.
Una sola delibera, infine, riguarda un’emittente radiofonica locale ed è relativa alla violazione dei limiti sulla cronaca sportiva radiofonica, per superamento delle finestre informative consentite durante una competizione calcistica. L’art. 4, comma 1 della delibera Agcom n. 406/09/CONS prevede, infatti, che: “Con riferimento alle competizioni calcistiche, gli operatori della comunicazione radiofonica dispongono, complessivamente, in ciascun giorno di calendario solare nel quale si svolgono incontri delle competizioni di una finestra informativa di tre minuti ogni quindici minuti di gioco, fino ad un massimo di tre finestre per ognuno dei due tempi di gara”. L’emittente in parola è stata sanzionata “per aver trasmesso la cronaca di eventi sportivi, esorbitando rispetto ai limiti di legge”.
AVVIATA DALL’AGCOM CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLA PIANIFICAZIONE E SUCCESSIVA ASSEGNAZIONE DELLE FREQUENZE IN BANDA UHF PROVENIENTI DALLA EX RETE NAZIONALE TELEVISIVA N. 12
Con delibera n. 317/25/CONS del 17 dicembre 2025, pubblicata il successivo 30 dicembre nel proprio sito internet, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha avviato una consultazione pubblica relativa alla pianificazione e all’eventuale assegnazione delle frequenze in banda UHF rese disponibili dalla soppressione della Rete nazionale televisiva n. 12. Il procedimento si inserisce nel percorso di riordino dello spettro radioelettrico avviato con la delibera 145/25/CONS, che ha disposto tale soppressione e la ridestinazione delle risorse VHF alla radiofonia digitale DAB+. In tale contesto, l’Autorità propone la pianificazione delle seguenti reti di secondo livello:
Area Tecnica n. 1 (Piemonte): n. 1 rete locale di 2° livello (province di Alessandria, Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli), sul CH 28;
Area Tecnica n. 17 (Sicilia): n. 1 rete locale di 2° livello (province di Catania e Siracusa) sul CH 29;
Area Tecnica n. 18 (Sardegna): n. 1 rete locale di 2° livello (province di Cagliari e Carbonia-Iglesias) sul CH 31 e n. 1 rete locale di 2° livello (province di Oristano, Medio Campidano, Olbia-Tempio e Sassari) sul CH 27.
Al documento di consultazione è allegato altresì uno schema di provvedimento che definisce la natura delle nuove reti locali di secondo livello; assegna i canali pianificati nelle tabelle relative a Piemonte, Sicilia e Sardegna; disciplina le procedure per l’eventuale assegnazione dei diritti d’uso.
Il termine della consultazione pubblica è di 45 giorni dalla pubblicazione del provvedimento nel sito web dell’Agcom e, quindi, è il 13 febbraio 2026.
A questo link il testo della delibera n. 317/25/CONS e il relativo allegato A.

