Il Senato ha approvato le norme sull’IA, incluse quelle relative al rispetto del diritto d’autore. Gli aspetti rilevanti per i broadcaster

 

(23 settembre 2025) Il 17 settembre 2025, il Senato della Repubblica italiana ha posto l’atto conclusivo all’iter legislativo, approvando il disegno di legge d’iniziativa del Governo recante “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale“.

Questa nuova legge, che era stata precedentemente approvata dal Senato e modificata dalla Camera dei deputati, stabilisce princìpi e finalità in materia di ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione di sistemi e modelli di intelligenza artificiale, promuovendone un utilizzo corretto, trasparente e responsabile, focalizzato sulla dimensione antropocentrica. Le disposizioni della legge si interpretano e si applicano in conformità con il regolamento (UE) 2024/1689.

I princìpi della norma per informazione e media

Tra i diversi ambiti regolamentati, il provvedimento dedica un’attenzione specifica alle dinamiche relative all’informazione, ai media e alla tutela del diritto d’autore, settori cruciali nell’era della produzione di contenuti automatizzata.

La legge interviene in maniera esplicita sull’uso dell’intelligenza artificiale nell’ambito dell’informazione, stabilendo che tale utilizzo debba avvenire senza recare pregiudizio alla libertà e al pluralismo dei mezzi di comunicazione. Si garantisce inoltre che l’impiego dell’IA non comprometta la libertà di espressione e i caratteri fondamentali dell’informazione, quali l’obiettività, la completezza, l’imparzialità e la lealtà.

Questi princìpi si inseriscono nel contesto più ampio che richiede che lo sviluppo e l’applicazione dei sistemi e modelli di intelligenza artificiale avvengano nel rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà previste dalla Costituzione, del diritto dell’Unione europea e dei princìpi di trasparenza e non discriminazione.

Si sottolinea inoltre, in un’ottica generale, che l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale non debba in alcun modo pregiudicare la libertà del dibattito democratico da interferenze illecite, garantendo gli interessi della sovranità dello Stato e i diritti fondamentali.

La tutela del diritto d’autore nell’era dell’IA

Il Capo IV del provvedimento, in particolare, è dedicato alle disposizioni a tutela degli utenti e in materia di diritto d’autore. L’Articolo 25 apporta modifiche significative alla legge sul diritto d’autore (legge 22 aprile 1941, n. 633), chiarendo l’ambito di applicazione per le opere create o assistite dall’intelligenza artificiale.

Nello specifico, la normativa votata dal Senato stabilisce che la tutela si applica alle “opere dell’ingegno umano”, aggiungendo tuttavia una precisazione fondamentale: la protezione del diritto d’autore si estende anche alle opere “laddove create con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell’autore”. Questo definisce un perimetro chiaro, focalizzando la protezione sul contributo intellettuale umano anche in presenza di strumenti di supporto automatizzati.

Inoltre, viene introdotto l’Articolo 70-septies, che disciplina l’estrazione di testo e dati (Text and Data Mining) attraverso modelli e sistemi di intelligenza artificiale, inclusa l’IA generativa. Le riproduzioni e le estrazioni da opere o materiali contenuti in rete o in banche di dati, a cui si abbia legittimamente accesso, sono consentite per le finalità di estrazione di testo e di dati, in conformità con le disposizioni previste dagli articoli 70-ter e 70-quater della legge 633/1941, fermo restando il rispetto della Convenzione di Berna.

Disposizioni penali e contenuti illeciti

Di rilevanza critica per i media e l’informazione è anche l’introduzione di nuove fattispecie penali correlate all’uso improprio dell’IA, inserite nel Capo V della legge. Tra queste, spicca l’introduzione dell’Articolo 612-quater nel codice penale, rubricato “Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale”.

Tale norma sanziona con la reclusione da uno a cinque anni chiunque cagioni un danno ingiusto a una persona diffondendo, pubblicando o cedendo, senza il consenso della persona offesa, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale, qualora questi siano idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità. Il delitto è generalmente procedibile a querela della persona offesa, salvo eccezioni specifiche, come il collegamento con un altro reato procedibile d’ufficio o quando il fatto è commesso nei confronti di persone incapaci o pubbliche autorità.

Infine, sul fronte sanzionatorio del diritto d’autore, la legge integra l’Articolo 171 della legge n. 633/1941 con la lettera a-ter, che punisce chi riproduce o estrae testo o dati da opere o altri materiali disponibili online o in banche di dati in violazione degli articoli 70-ter e 70-quater, anche attraverso l’uso di sistemi di intelligenza artificiale. Questi strumenti penali rappresentano un tentativo di adeguare il quadro normativo nazionale ai rischi emergenti legati alla diffusione di contenuti non autentici e all’uso non autorizzato di materiali protetti per l’addestramento dell’IA.

A questo link la pagina web del Senato della Repubblica dedicata alla norma approvata: https://www.senato.it/leggi-e-documenti/disegni-di-legge/scheda-ddl?tab=datiGenerali&did=59313  (AR)

 

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