Delibera 27 maggio 2025 dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni recante: “Aggiornamento del quadro regolamentare in materia di spettro radio ad uso televisivo e radiofonico digitale ai fini della ridestinazione al servizio DAB delle frequenze attualmente pianificate in banda VHF per la rete nazionale televisiva n. 12” (Delibera n. 145/25/CONS)

 

AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

 

DELIBERA N. 145/25/CONS

AGGIORNAMENTO DEL QUADRO REGOLAMENTARE IN MATERIA DI SPETTRO RADIO AD USO TELEVISIVO E RADIOFONICO DIGITALE AI FINI DELLA RIDESTINAZIONE AL SERVIZIO DAB DELLE FREQUENZE ATTUALMENTE PIANIFICATE IN BANDA VHF PER LA RETE NAZIONALE TELEVISIVA N. 12

(pubblicata nel sito Agcom il 10 giugno 2025)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 27 maggio 2025;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con legge n. 51 del 23 febbraio 2006 e dal decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con legge 29 novembre 2007, n. 222;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”, come modificato, da ultimo, dal decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e dell’ordinamento penitenziario” (di seguito il Codice);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (di seguito la Legge di Bilancio 2018);

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (di seguito la Legge di Bilancio 2019);

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato”, come modificato dal decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50 (di seguito Testo unico o TUSMA);

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 agosto 2022, con il quale è stato approvato il “Piano nazionale di ripartizione delle frequenze” (di seguito PNRF);

VISTA la delibera n. 664/09/CONS del 26 novembre 2009, recante “Regolamento recante la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale”, come da ultimo modificata dalla delibera n. 292/23/CONS del 22 novembre 2023 (di seguito Regolamento DAB);

VISTA la delibera n. 39/19/CONS del 7 febbraio 2019, recante “Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (PNAF)”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 253/22/CONS (di seguito, PNAF-DVB);

VISTA la delibera n. 129/19/CONS del 18 aprile 2019, recante “Definizione dei criteri per la conversione dei diritti d’uso delle frequenze in ambito nazionale per il servizio digitale terrestre in diritti d’uso di capacità trasmissiva e per l’assegnazione in ambito nazionale dei diritti d’uso delle frequenze pianificate dal PNAF, ai sensi dell’articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”;

VISTA la delibera n. 564/20/CONS del 29 ottobre 2020, recante “Procedure per l’assegnazione dell’ulteriore capacità trasmissiva disponibile in ambito nazionale e delle frequenze terrestri, ai sensi dell’articolo 1, comma 1031-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come introdotto dalla legge 30 dicembre 2018, n.145”;

VISTA la delibera n. 65/22/CONS del 3 marzo 2022, recante “Procedura riservata per l’assegnazione del diritto d’uso delle frequenze pianificate per la rete nazionale n. 12 del servizio di radiodiffusione digitale terrestre, ai sensi dell’articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”;

VISTA la delibera n. 286/22/CONS del 27 luglio 2022, recante “Piano nazionale provvisorio di assegnazione delle frequenze in banda VHF-III per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale DAB+ (PNAF-DAB)”;

VISTA la delibera n. 25/23/CONS dell’8 febbraio 2023, recante “Nuova procedura per l’assegnazione del diritto d’uso delle frequenze pianificate per la rete nazionale n. 12 del servizio di radiodiffusione digitale terrestre”;

VISTA la delibera n. 22/25/CONS del 22 gennaio 2025, recante “Avvio del procedimento per l’aggiornamento del quadro regolamentare in materia di spettro radio ad uso televisivo e radiofonico digitale ai fini della ridestinazione delle frequenze attualmente pianificate per la Rete nazionale televisiva n. 12 (prima fase)”;

VISTA la delibera n. 44/25/CONS del 18 febbraio 2025, recante “Chiusura dell’indagine conoscitiva sulla regolamentazione della piattaforma di radiodiffusione terrestre sonora in tecnica digitale DAB+, avviata con delibera n. 316/24/CONS, e pubblicazione degli esiti”;

VISTA la delibera n. 54/25/CONS del 6 marzo 2025, recante “Consultazione pubblica concernente l’aggiornamento del quadro regolamentare in materia di spettro radio ad uso televisivo e radiofonico digitale ai fini della ridestinazione delle frequenze attualmente pianificate per la rete nazionale televisiva n. 12”, e i relativi esiti;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Introduzione

1. Con la nota prot. Agcom. n. 331770 del 18 dicembre 2024 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (di seguito, MIMIT o Ministero) ha comunicato all’Autorità che “non ritiene di dover procedere con l’esecuzione della gara prevista dalla delibera 25/23/CONS per l’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze pianificate per la rete nazionale n.12 per almeno due ordini di ragioni. In primo luogo, anche in base alle rilevazioni dei sistemi di controllo del Ministero appare chiaro che le 11 reti attualmente in esercizio siano in grado di garantire la continuità dell’offerta televisiva preesistente al refarming e soddisfare l’esigenza del mercato. Peraltro, ciò sembrerebbe in linea con la previsione di cui all’art. 50 comma 8 del TUSMA che destina le frequenze della banda 174-230 MHz al servizio di radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale solo «ove necessario», riservandole in via prioritaria al servizio di radiodiffusione sonora terrestre in tecnica digitale. In secondo luogo, come sottolineato nelle precedenti interlocuzioni, nel corso delle procedure di assegnazione dei diritti d’uso DAB locali è emersa la necessità di reperire risorse frequenziali aggiuntive per il servizio radiofonico digitale”.

2. Tale posizione è stata formulata dopo le citate interlocuzioni con l’Autorità, avviate sempre dal Ministero con nota prot. Agcom n. 297922 del 12 novembre 2024, con cui lo stesso aveva chiesto di valutare la possibilità di adottare una nuova pianificazione nella quale le risorse radioelettriche della banda 174-230 MHz (banda VHF-III) attualmente pianificate per la Rete nazionale televisiva n. 12 (di seguito, anche Mux 12) venissero ridestinate al servizio radiofonico digitale in ambito locale, in applicazione di quanto previsto dal Testo unico dei servizi di media audiovisivi (TUSMA) e dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze (PNRF).

3. Il Ministero motivava la sua richiesta sulla base di quanto emerso dalle procedure di attuazione del Piano nazionale provvisorio di assegnazione delle frequenze in banda VHF-III per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale DAB+ di cui alla delibera n. 286/22/CONS (PNAF-DAB) (tuttora in corso di svolgimento). Secondo quanto comunicato, infatti, le suddette procedure avevano mostrato che in alcuni bacini locali (segnatamente Veneto, Toscana, Lazio, Campania e Puglia) la domanda di reti da parte del mercato era stata superiore alla disponibilità di reti pianificate rendendo così necessario l’espletamento di selezioni comparative (c.d. beauty contest) tra i consorzi che avevano manifestato interesse per una medesima rete locale.

4. L’Autorità, con nota prot. Agcom n. 326752 del 12 dicembre 2024, riscontrava la predetta richiesta comunicando, in sintesi, che, fatte salve le valutazioni propedeutiche di policy industriale e quelle di natura giuridica che competono al Ministero stesso, l’orientamento dell’Autorità sul quesito posto era, in linea generale, favorevole. L’Autorità, inoltre, evidenziava il fatto che avrebbe potuto procedere con le attività di propria competenza di ripianificazione delle frequenze, e ove necessario con l’adozione dei piani di assegnazione dei nuovi diritti d’uso, una volta che il Ministero avesse comunicato la decisione di non procedere al rilascio dei diritti d’uso della Rete n. 12 ai sensi della delibera n. 25/23/CONS e che le relative frequenze VHF-III sarebbero state pertanto allocate al comparto radiofonico come previsto in via primaria dal vigente PNRF e dal TUSMA.

5. Una volta ricevuta la citata comunicazione del 18 dicembre 2024, l’Autorità, essendo tenuta, ai sensi del Codice, in presenza di risorse disponibili nelle bande di frequenza per comunicazioni elettroniche, a mettere a disposizione degli operatori del mercato le relative frequenze, segnatamente le frequenze già pianificate per la Rete televisiva nazionale n. 12, ha quindi avviato, con la delibera n. 22/25/CONS del 22 gennaio 2025, il procedimento per l’“aggiornamento del quadro regolamentare in materia di spettro radio ad uso televisivo e radiofonico digitale ai fini della ridestinazione delle frequenze attualmente pianificate per la Rete nazionale televisiva n. 12 (prima fase)”.

6. Nella richiamata nota del 18 dicembre 2024, il Ministero sottolineava, altresì, l’urgenza di provvedere alla ridestinazione delle frequenze del Mux 12, chiedendo all’Autorità di valutare la possibilità di procedere con una nuova pianificazione senza attendere gli esiti delle negoziazioni del Tavolo Adriatico-Ionico (1) attualmente ancora in corso, rimandando a un momento successivo il definitivo completamento della pianificazione della banda VHF-III.

7. La necessità di prevedere risorse aggiuntive per il servizio radiofonico locale DAB, destinando a tale settore le frequenze in banda VHF-III finora inutilizzate, oltre che nella citata posizione del Mimit del 18 dicembre 2024, trova conferma anche in quanto emerso dagli esiti dell’indagine conoscitiva sulle necessità regolamentari della piattaforma radiofonica DAB, avviata dall’Autorità con delibera n. 316/24/CONS, pubblicati a seguito dell’adozione della delibera n. 44/25/CONS.

8. La ridestinazione delle frequenze in banda VHF-III del Mux 12 al servizio radiofonico digitale costituisce un’importante fattore di semplificazione anche per l’attività di pianificazione in sé e per l’esercizio delle reti, in quanto la destinazione in esclusiva dell’intera banda 174-230 MHz a un unico servizio di radiodiffusione, perlappunto quello radiofonico digitale, previene ab origine l’insorgenza di qualsiasi possibile criticità legata alla coesistenza di due diversi servizi di radiodiffusione (televisivo e radiofonico) nella medesima banda di frequenze, e quindi consente di sfruttare tali risorse in maniera molto più efficiente, come sarà anche meglio chiarito nel seguito.

9. Al riguardo è opportuno ricordare che lo spettro radio costituisce una risorsa scarsa per definizione, nonché un bene pubblico dotato di un importante valore sociale, culturale ed economico ed è quindi fondamentale assicurare che le frequenze vengano utilizzate in maniera efficiente ed efficace, come richiesto dalla normativa vigente e in particolare dall’art. 4, comma 1, e dall’art. 58, comma 1, del Codice nonché dall’art. 50, del TUSMA.

10. In questa prospettiva, si evidenzia l’inefficienza causata dal perdurante mancato utilizzo su tutto il territorio nazionale di preziose risorse radioelettriche quali quelle attualmente pianificate per il Mux 12 la cui mancata assegnazione, a ben sei anni dall’adozione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre di cui alla delibera n. 39/19/CONS e s.m.i. (di seguito, PNAF-DVB), comporta l’inutilizzo di frequenze non solo nella banda VHF-III, banda di elezione per i servizi radiofonici in standard DAB+, ma anche nella banda 470-694 MHz (banda UHF-IV/V).

11. Considerato il significativo impatto degli interventi regolamentari necessari ai fini della ridestinazione delle frequenze attualmente pianificate per il Mux 12 sia sul mercato radiofonico digitale (che beneficerebbe di un’addizione di risorse radioelettriche in banda VHF-III) sia su quello televisivo (che subirebbe una contrazione delle risorse pianificate a livello nazionale, sebbene su una rete al momento non utilizzata, bilanciata dal possibile riutilizzo a livello locale delle risorse liberate in banda UHF-IV/V), nell’ambito del procedimento avviato con la delibera n. 22/25/CONS, l’Autorità ha quindi avviato, come previsto all’art. 23 del Codice, un’apposita consultazione pubblica con la delibera n. 54/25/CONS, recante una serie di proposte regolatorie.

12. La consultazione pubblica in questione è partita il 13 marzo 2025, con la pubblicazione della delibera n. 54/25/CONS, e si è chiusa il 14 aprile 2025. Alla consultazione hanno presentato un contributo 15 soggetti (2), in alcuni casi congiuntamente o in rappresentanza di altri portatori di interesse. Cinque di tali soggetti (AERANTI-CORALLO, CNRT-Terzo Polo Digitale/Crea Dab, Confindustria Radio TV, EuroDAB/DAB Italia, PDBST) sono anche stati sentiti, su loro richiesta, in audizione. Per una sintesi dettagliata dei contributi presentati si veda il documento di Sintesi pubblicato sul sito web dell’Autorità.

13. Nel seguito si riporta una sintesi delle posizioni espresse dai rispondenti e le conseguenti valutazioni dell’Autorità ai fini delle decisioni finali.

2. Sintesi del contesto in cui si inquadra il presente provvedimento

14. La Rete televisiva nazionale n. 12 è una rete pianificata con struttura k-SFN ibrida VHF/UHF, ovvero con frequenze che in parte ricadono nella banda VHF-III e in parte nella banda UHF-IV/V. L’utilizzo di frequenze della banda VHF-III per la pianificazione di questa rete – pur con i limiti di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), poi trasposti sia nel TUSMA (3) sia nel PNRF – rispondeva all’obiettivo di sfruttare pienamente le risorse coordinate rimaste disponibili nella banda UHF-IV/V a valle del processo di pianificazione delle reti nazionali e locali, che non consentivano da sole una copertura completa del territorio nazionale. Successivamente, come noto, la Rete televisiva nazionale n. 12 è rimasta l’unica tra le 12 reti nazionali previste dal PNAF-DVB (delibera n. 39/19/CONS e s.m.i.) non assegnata sia dopo l’applicazione dei criteri di conversione (tra le vecchie reti pre-esistenti e le nuove previste dal PNAF-DVB) definiti dall’Autorità con la delibera n. 129/19/CONS, sia dopo l’espletamento delle procedure di cui alla delibera n. 564/20/CONS per l’assegnazione dell’ulteriore capacità trasmissiva resa disponibile al comparto nazionale dopo la modifica, introdotta dalla Legge di Bilancio 2019, della disciplina relativa alla riserva di capacità trasmissiva in favore dell’emittenza in ambito locale. Al termine di queste complesse procedure, infatti, solo 11 reti televisive nazionali sono risultate assegnate a 6 operatori di rete in ambito nazionale (di cui due riuniti in intesa) (4), mentre altri due dei preesistenti operatori sono rimasti titolari ciascuno di un diritto d’uso generico (5) per mezzo mux senza specificazione di frequenze.

15. Preso atto dell’impossibilità di assegnare il Mux 12 congiuntamente ai due operatori rimasti titolari di diritto d’uso generico per mezzo mux, l’Autorità, su richiesta del Ministero, ha adottato un nuovo regolamento (delibera n. 65/22/CONS) con il quale è stato stabilito che l’assegnazione del diritto d’uso specifico relativo al Mux 12 sarebbe avvenuto mediante procedura comparativa non onerosa riservata esclusivamente ai due suddetti soggetti titolari di diritto d’uso generico per mezzo mux. In tale procedura l’assegnazione sarebbe avvenuta, invece che congiuntamente, a favore di uno solo dei due soggetti pretendenti la rete, il quale avrebbe dovuto poi offrire metà della capacità trasmissiva all’altro. Anche questa procedura riservata e non onerosa, tuttavia, non ha avuto buon esito, e il Mux 12 è rimasto, ancora una volta, non assegnato.

16. Al fine di pervenire finalmente all’assegnazione di tutti i diritti d’uso delle frequenze pianificate dal PNAF-DVB, l’Autorità è stata chiamata, sempre su richiesta del Ministero, a un ulteriore intervento regolamentare, concretizzatosi nella delibera n. 25/23/CONS, con la quale è stata definita una nuova procedura di assegnazione del diritto d’uso relativo al Mux 12, stavolta di tipo oneroso ma senza rilanci competitivi (beauty contest), aperta alla partecipazione di tutti i soggetti interessati (ivi comprese eventuali società consortili), anche nuovi entranti nel mercato dell’offerta di capacità trasmissiva su reti digitali terrestri (esclusi comunque i soggetti già titolari di 3 reti televisive). Tale ultima procedura, tuttavia, è rimasta inattuata in quanto il Ministero, come anticipato nel paragrafo introduttivo, ha reso nota l’intenzione di non darne esecuzione.

17. In conclusione, a sei anni dall’adozione della nuova pianificazione televisiva derivante dal refarming della banda 700 MHz e a quasi tre anni dal completamento del conseguente riassetto del comparto, il Mux 12 resta non assegnato. Allo stesso tempo sia l’analisi condotta dall’Autorità che quella condotta dal Ministero, hanno evidenziato che la richiesta di capacità trasmissiva proveniente dagli FSMA (Fornitori di Servizi di Media Audiovisivi) nazionali risulta al momento ragionevolmente soddisfatta con le 11 reti oggi esercite.

18. I dati forniti dagli stessi operatori di rete nazionali nell’ambito dei monitoraggi periodici sull’utilizzo della capacità trasmissiva che l’Autorità ha iniziato a svolgere già prima dell’avvio del processo di attuazione del PNAF-DVB hanno, infatti, mostrato chiaramente che il comparto televisivo nazionale, dopo alcune criticità registrate nella fase di transizione, appare in grado di garantire la continuità dell’offerta televisiva preesistente al refarming (offerta che ha visto addirittura aumentare il numero di programmi trasportati) sebbene, come detto, siano in esercizio solo 11 reti nazionali invece delle 12 previste dal PNAF-DVB. Peraltro, le 11 reti nazionali in esercizio appaiono in grado di garantire la continuità dell’offerta televisiva pur operando ancora in standard DVB-T e codifica MPEG-4 anziché nei più efficienti standard DVB-T2 e codifica HEVC previsti dal PNAF-DVB. L’adozione dello standard DVB-T2, che è stata avviata nel 2024 su uno dei mux della RAI e che dovrebbe proseguire nei prossimi anni, non potrà che migliorare significativamente la situazione, aprendo nuovi spazi di sviluppo della piattaforma DVB terrestre che potrà quindi allocare anche eventuale futura ulteriore domanda di capacità.

19. Dal punto di vista, invece, del servizio di radiodiffusione sonora in DAB+ la disponibilità delle frequenze in banda VHF-III rese disponibili dall’eliminazione del Mux 12 dalla pianificazione televisiva (e quindi, in sostanza, la disponibilità dell’intera banda 174-230 MHz, fatti salvi i vincoli internazionali) consente di incrementare in modo significativo le risorse disponibili per la pianificazione e quindi il numero di reti pianificabili.

20. Vengono, infatti, messi a disposizione della pianificazione radiofonica digitale in larghe zone del territorio nazionale i quattro blocchi DAB ricompresi nella banda del canale televisivo 5 VHF (blocchi 5A, 5B, 5C, 5D). In tal modo, diviene possibile dare concreta risposta alla domanda, più volte emersa, di ulteriore capacità trasmissiva per il comparto locale DAB, comprese le situazioni di carenza di risorse evidenziate dal Ministero a seguito delle procedure di assegnazione delle reti locali. Tale ulteriore capacità trasmissiva, oltre ad accelerare lo sviluppo della piattaforma radiofonica digitale, può anche favorire il trasporto di ulteriori programmi radiofonici locali attualmente trasmessi solo sulla piattaforma analogica FM (le cui problematiche in termini di costi di esercizio degli impianti, saturazione della banda disponibile e interferenze internazionali sono da anni all’attenzione dell’Amministrazione, anche nei contesti internazionali).

21. Al riguardo occorre segnalare anche quanto emerso dalla citata indagine conoscitiva sulla piattaforma di radiodiffusione terrestre sonora in tecnica digitale DAB+ avviata dall’Autorità con delibera n. 316/24/CONS. Tale indagine, finalizzata a valutare, a due anni dalla sua approvazione, lo stato di implementazione del PNAF-DAB, a identificare eventuali criticità e a raccogliere dati qualitativi e quantitativi sul mercato della radiofonia digitale terrestre, ha fatto emergere questioni rilevanti inerenti al tema specifico della pianificazione delle frequenze per il servizio radiofonico digitale.

22. In questo senso, tutti gli operatori del comparto intervenuti nell’indagine hanno evidenziato le difficoltà nel garantire la capacità trasmissiva richiesta dai fornitori di contenuti a causa della carenza di frequenze che rende l’offerta di capacità trasmissiva da parte dei consorzi assegnatari dei diritti d’uso insufficiente rispetto alla domanda, sia in termini di quantità di programmi da trasportare che di qualità degli stessi.

23. Per risolvere questa criticità, diversi partecipanti all’indagine conoscitiva hanno auspicato un intervento da parte dell’Amministrazione volto a individuare ulteriori risorse spettrali coordinate da destinare al comparto locale nei bacini con disponibilità insufficiente, in particolare in Veneto, Lazio, Toscana, Campania e Puglia, al fine di garantire alle emittenti locali storiche il giusto spazio per affiancare le trasmissioni analogiche con quelle digitali, evitando il rischio di esclusione dal sistema DAB+.

24. Tutto ciò premesso, per conseguire i sopra accennati obiettivi di efficientamento dell’uso dello spettro radio mediante la ridestinazione delle frequenze del Mux 12, sono necessari da parte dell’Autorità idonei interventi di adeguamento del quadro regolamentare in materia di spettro radio ad uso televisivo e radiofonico digitale, sia dal punto di vista della pianificazione delle frequenze sia, ove necessario, dal punto di vista della regolamentazione delle procedure di assegnazione dei relativi diritti d’uso.

25. Considerato, inoltre, il contesto delle diverse esigenze dei comparti radiofonico e televisivo, in particolare di quelle relative al comparto DAB+ locale che sia l’indagine conoscitiva dell’Autorità sia il Ministero hanno segnalato come prioritarie, è stato opportuno articolare gli interventi regolamentari, come previsto dalla delibera n. 22/25/CONS, in fasi distinte a diversa priorità.

26. La prima fase (prioritaria), che trova soluzione nel presente provvedimento, è diretta:
• alla revisione del PNAF-DVB, al fine di rimuovere dalla pianificazione televisiva il Mux 12 e rendere disponibili le relative frequenze;
• all’integrazione del PNAF-DAB, al fine di incrementare il numero di reti locali pianificate mediante l’utilizzo delle frequenze in banda VHF-III rese disponibili dall’eliminazione dalla pianificazione del Mux 12;
• all’abrogazione della delibera n. 25/23/CONS.
La seconda fase, oggetto di un autonomo e diverso procedimento, sarà invece diretta alla revisione del PNAF-DVB, allo scopo di ripianificare le frequenze in banda UHF rese disponibili dall’eliminazione della Rete nazionale televisiva n. 12 e, ove necessario, prevedere un apposito regolamento per il rilascio dei relativi diritti d’uso.

27. Sulle questioni descritte nel precedente quadro introduttivo, dalla consultazione è emerso quanto segue.

28. In generale i rispondenti, sul piano formale, hanno rilevato corretta la ricostruzione dell’Autorità, limitandosi, in alcuni casi, a descrivere con più dettaglio alcuni dei passaggi storici che hanno condotto all’attuale situazione di mercato, e che, allo stato, non apportano elementi conoscitivi significativi ai fini del presente provvedimento.

29. Diversamente, nel merito, alcuni rispondenti hanno avanzato questioni di legittimità dello stesso procedimento. Alcuni rispondenti hanno, ad esempio, ritenuto che le esigenze del settore DAB locale dovrebbero essere prese in esame solo dopo che agli operatori di rete televisivi in ambito nazionale che ancora detengono diritti d’uso di capacità trasmissiva generici siano state assicurate le risorse per continuare l’attività. Tale posizione ha avuto due sfumature: in una è stato sostenuto che l’Autorità dovesse fermare l’attuale procedimento, fino alla risoluzione della precedente questione (6); in un’altra che l’Autorità potrebbe procedere col presente provvedimento ma affrontando nello stesso la questione dei diritti d’uso televisivi generici ancora esistenti.

30. Tra le principali motivazioni addotte circa il fatto che l’Autorità non dovrebbe procedere col presente procedimento, sono stati innanzitutto ricordati i numerosi ricorsi amministrativi che ancora pendono su un alto numero di provvedimenti correlati, sia del Ministero che dell’Autorità, e che sarebbero in grado di condizionare le decisioni del presente provvedimento. Inoltre, viene contestato l’assunto che la piattaforma televisiva attuale sia in grado di gestire la domanda di capacità attuale. Infatti, a detta dei rispondenti, le nuove reti televisive assegnate a valle del refarming, che sono in numero inferiore rispetto a prima, e il mancato passaggio al T2, hanno comportato per la piattaforma televisiva una contrazione delle risorse disponibili per la trasmissione dei propri contenuti. Pertanto, la sottrazione del mux 12 televisivo rappresenta un vulnus alla capacità della piattaforma stessa. È stato anche ricordato che vi è ancora la possibilità di destinare l’uso del mux 12 a servizi avanzati, anche in via sperimentale, quali nuovi canali televisivi in DVB-T2 o servizi 5G Broadcast da affidare anche ad appositi consorzi costituiti tra imprese del settore. Inoltre, la delibera n. 23/25/CONS, con cui si sarebbe dovuta espletare una nuova procedura aperta per l’assegnazione del mux 12, oltre ad essere stata impugnata ed oggetto di contenzioso, non è stata mai attuata dal Ministero e pertanto non è possibile affermare che non vi sarebbe stata domanda per la relativa capacità. Pertanto, secondo i rispondenti, le conclusioni poste alla base del presente procedimento, ovvero che la piattaforma televisiva attuale sia idonea a soddisfare la domanda del mercato, appaiono apodittiche e da dimostrare. A tal riguardo è stato anche evidenziato il fatto che, le principali reti televisive sono sature di contenuti, peraltro di fornitori verticalmente integrati (e quindi favoriti), e i prezzi della capacità sono molto alti, rendendo non abbordabile il trasporto di nuova capacità sulle reti attuali televisive a favore di chi è rimasto senza frequenze.

31. Numerosi altri rispondenti alla consultazione, diversamente, valutano favorevolmente e ritengono più che legittimo il procedimento avviato dall’Autorità, incluse le proposte fatte in consultazione, proponendo, a tale riguardo, solo degli emendamenti, come precisato nel seguito.

32. Sempre sulle questioni introduttive alcuni rispondenti hanno contestato la prevista riassegnazione delle frequenze in banda UHF IV/V rinvenienti dal mux 12 al solo comparto locale, come indicato dalla delibera n. 22/25/CONS. Viene ricordato infatti che in vari Paesi europei si riscontra un crescente interesse degli operatori televisivi per realizzare reti broadcast per servizi televisivi innovativi evoluti anche a copertura nazionale (ad es. 5G-Broadcast, etc.), e pertanto le risorse in banda UHF-IV/V rese disponibili dall’eliminazione della rete nazionale televisiva n. 12 potrebbero essere utilizzate per proseguire ed ampliare in altre regioni italiane le sperimentazioni dei nuovi servizi televisivi già avviate in alcune aree. Un rispondente inoltre propone di utilizzare una parte di tali risorse per risolvere alcuni problemi di ricezione in un determinato bacino della propria rete nazionale, a beneficio del servizio pubblico.

33. Sempre in tema di uso delle risorse UHF, alcuni rispondenti lamentano che in un bacino di servizio locale televisivo vi sia una carenza di risorse specialmente in alcune province, e quindi chiedono che le risorse del mux 12, sia VHF che UHF, siano destinate anche al potenziamento delle emittenti televisive locali.

Valutazioni dell’Autorità

34. Riguardo la questione della asserita legittimità del presente procedimento, in disparte dall’esito del contenzioso pendente sui provvedimenti dell’Autorità e del Ministero relativi all’intero processo di riassetto del sistema radiotelevisivo conseguente al refarming della banda 700 MHz, occorre evidenziare che l’Autorità, nel momento in cui viene portata a conoscenza da parte del Ministero dell’esistenza di risorse frequenziali disponibili e/o non utilizzate nonché di un concreto fabbisogno di frequenze (come quello rilevato per la radiodiffusione sonora locale in tecnica digitale, quantomeno in alcuni specifici bacini di servizio), è necessariamente tenuta ad avviare le attività di propria competenza al fine di rendere disponibile le risorse in questione, in attuazione dei principi di uso efficiente ed effettivo dello spettro. Inoltre, occorre ricordare che le questioni attinenti ai diritti d’uso generici ancora in capo ai citati operatori televisivi, afferendo alla tematica della gestione dei titoli abilitativi in materia di spettro radio, non possono che essere affrontate e risolte innanzi al Ministero (competente al rilascio e alla gestione dei diritti d’uso delle frequenze). Pertanto, le argomentazioni sollevate sul punto, in sede di consultazione, oltre a non risultare strettamente pertinenti con l’oggetto del presente procedimento, non appaiono idonee a giustificare un ripensamento del processo di adeguamento del quadro regolamentare in materia di spettro radio ad uso televisivo e radiofonico digitale, finalizzato, come detto, a sanare la grave inefficienza, registrata da anni, nell’uso delle risorse frequenziali assegnate dagli accordi internazionali al nostro Paese.

35. Circa le richieste sul possibile uso delle risorse VHF rinvenienti dal mux 12 a favore dell’emittenza locale televisiva, si osserva, innanzitutto, che la pianificazione delle risorse VHF per il servizio DAB, oltre a rappresentare un notevole efficientamento dell’utilizzo dello spettro, risulta pienamente conforme al vigente Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze (PNRF). Infatti, il PNRF destina la banda VHF al DAB e, solo ove necessario, al comparto televisivo. La pianificazione del mux 12 era dovuta alla necessità di massimizzare il numero di reti televisive nazionali all’epoca del refarming della banda 700 MHz. Venuta meno tale necessità alla luce della richiesta del Ministero del 18 dicembre 2024, e considerati i vincoli di destinazione di tale banda previsti dalla normativa primaria, non appaiono sussistere validi elementi fattuali o ragioni di opportunità che possano giustificare ulteriori pianificazioni della banda VHF per il comparto televisivo.

36. Analogamente, per quanto riguarda la richiesta di destinazione delle risorse UHF dell’attuale mux 12 a favore del comparto televisivo locale o nazionale, come già prospettato nella delibera n. 22/25/CONS, la tematica attiene a una differente fase del processo di revisione regolamentare necessaria per la ridestinazione del mux 12, oggetto di un autonomo e diverso procedimento. Pertanto, le esigenze dei proponenti a riguardo potranno essere prese in considerazione, ai fini di ogni opportuna valutazione, esclusivamente in tale diverso contesto procedimentale.

3. Le proposte sull’integrazione del PNAF-DAB

37. Nella delibera di consultazione n. 54/25/CONS, l’Autorità ha proposto una specifica ipotesi di pianificazione delle risorse VHF rinvenienti dalla rete televisiva n. 12.

38. In particolare, è stato previsto di aggiungere alla pianificazione attuale, utilizzando i canali VHF ex mux 12, 18 reti regionali, di cui 1 decomponibile, mentre per quanto riguarda le reti pluri-provinciali o provinciali, l’Autorità ha proposto di aggiungerne 4 nelle Province autonome di Trento (1 rete) e Bolzano (3 reti). Pertanto, le reti complessive regionali sarebbero passate da 54 (di cui 27 decomponibili) a 72 (di cui 28 decomponibili), mentre le reti provinciali da 36 a 40. La proposta di pianificazione elaborate prevedeva quindi di utilizzare le frequenze disponibili in tutti i bacini di servizio (regionali e all’occorrenza provinciali) anche in quelli dove, al termine della tornata di assegnazioni dei diritti d’uso da parte del Ministero, non vi era stata richiesta ulteriore di frequenze e anzi alcune reti erano rimaste inoptate.

39. Come specificato dalla delibera di avvio del procedimento, n. 22/25/CONS, nessuna risorsa era pianificata per modificare le attuali reti nazionali DAB.

40. Per i predetti motivi, nella consultazione pubblica, l’Autorità si interrogava altresì, e a riguardo interrogava il mercato, se fosse più opportuno pianificare subito le risorse aggiuntive (derivanti dal mux 12) solo nelle aree dove vi era un eccesso di domanda rispetto alle reti pianificate nell’attuale piano provvisorio delle frequenze DAB+, rinviando la pianificazione degli altri bacini a un successivo organico intervento di ripianificazione generale, conseguente alla finalizzazione dell’Accordo di coordinamento internazionale adriatico-ionico attualmente ancora in corso.

41. Sulle proposte di pianificazione indicate dalla consultazione pubblica è emerso quanto segue.

42. Un gruppo di portatori di interesse ha richiesto che l’Autorità pianifichi le nuove frequenze DAB VHF rinvenienti dalla cessazione del mux 12 solo nei bacini dove il Ministero ha comunicato che la domanda dei consorzi per l’assegnazione delle reti precedentemente pianificate aveva superato l’effettiva disponibilità (bacini regionali del Veneto, Toscana, Lazio, Campania e Puglia).

43. Inoltre, i predetti rispondenti hanno richiesto che tale pianificazione dovesse avvenire per un numero di reti strettamente necessario a soddisfare la suddetta domanda eccedente (quindi 1 rete aggiuntiva nei bacini di Veneto, Toscana, Lazio, Campania e 2 reti aggiuntive nel bacino Puglia (7).

44. Le frequenze rimanenti, secondo i predetti proponenti, dovranno quindi essere pianificate solo al momento della conclusione dell’Accordo di coordinamento adriatico-ionico.

45. Le motivazioni addotte a supporto della posizione in questione sono, in sintesi: a) la pianificazione delle frequenze aggiuntive in ulteriori bacini rispetto ai cinque identificati sarebbe inutile in quanto non vi è domanda; b) anche nei cinque bacini indicati vi sarebbe una domanda per un numero di reti inferiore a quanto proposto dall’Autorità in consultazione; c) l’eventuale pianificazione delle frequenze aggiuntive in ulteriori bacini rispetto ai cinque identificati, nonché la pianificazione di più reti oltre quelle strettamente necessarie nei cinque bacini identificati, comporterebbe eventualmente la necessità, da parte del Ministero, di riaprire le procedure di assegnazione dei diritti d’uso già concluse in quanto le società consortili già divenute assegnatarie dei diritti d’uso di una determinata rete, potrebbero essere interessate a sostituire le proprie reti con le nuove reti pianificate, generando ulteriori ritardi nell’avvio del servizio DAB.

46. Diversamente dai precedenti proponenti, un rispondente ha indicato invece la necessità di procedere alla pianificazione di tutte le risorse disponibili, come nella proposta principale dell’Autorità. Esso, infatti, non ritiene opportuno attendere la sottoscrizione dell’Accordo di coordinamento adriatico-ionico per la definitiva pianificazione, evento per il quale non può essere ipotizzata una data certa di chiusura. Le esigenze di coordinamento internazionale, prosegue il rispondente, debbono essere contemperate con quelle degli operatori del settore (sia network provider che fornitori di servizi di media radiofonici, anche nativi digitali), che devono poter esercire liberamente l’attività di impresa. Eventuali possibili necessità di adeguamento dei diritti d’uso alla variazione del quadro del coordinamento internazionale, quando questo dovesse avvenire, sono del resto possibili ai sensi dello stesso Codice che, all’art. 18, prevede la possibilità per il Ministero di modificare i diritti d’uso eventualmente già rilasciati.

47. A ciò si aggiunge il fatto, sempre secondo il predetto rispondente, che le risorse frequenziali rese disponibili dallo smembramento della non assegnata rete nazionale televisiva n. 12 non possono, sin da questa fase, avere l’unica funzione di evitare i beauty contest, ma devono integrare le precedenti insufficienti attribuzioni avvenute in diverse aree italiane, sia per esigenze di veicolazione di nuovi contenuti, che per la differenziazione della programmazione, caratteristica tipica della radiofonia locale (come ampiamente consolidata in FM), ma allo stato inesprimibile in DAB+. A tale riguardo il rispondente cita come esempio i casi di due regioni italiane (non incluse fra i 5 bacini oggetto della sospensione dei beauty contest) in cui emergerebbe la domanda di nuove reti in particolare decomponibili al fine di garantire differenziazioni di irradiazione per i membri dei consorzi.

48. Anche un altro gruppo di portatori di interesse, espressione degli utilizzatori delle reti nazionali, è favorevole alla pianificazione limitata ai soli cinque bacini indicati, ma osservando, dal proprio punto di vista, che non è proficuo pianificare risorse che non saranno utilizzate dagli operatori locali e che alla luce delle risorse rinvenienti dal mux 12 quelle che potrebbero derivare dal futuro coordinamento adriatico ionico non avrebbero rilievo pratico. Pertanto, tale gruppo ritiene che non si possano “congelare” delle risorse in vista di un evento per il quale non si intravedono conclusioni migliorative. In altri termini, secondo tali proponenti le risorse non immediatamente necessarie al comparto locale potrebbero essere subito utilizzate per risolvere alcune criticità riscontrate, a proprio dire, nelle reti del comparto nazionale, pianificate in isofrequenza per macroaree, e quindi suscettibili di interferenze estere nei bacini del Nord Italia e auto-interferenza, nei bacini del Sud Italia.

49. Un rispondente, ricordando il contenzioso in essere circa l’assegnazione della propria rete nazionale, ha evidenziato di aver presentato al Ministero un’istanza il 26 luglio del 2024 per l’assegnazione di ulteriori risorse utili ad una maggiore decomponibilità a livello regionale della propria rete (quella ora assegnata) ai fini di una maggiore potenzialità di trasmissione della propria programmazione regionale, e che tale istanza è ancora al vaglio del Ministero.

50. Tale rispondente, pertanto, stante il considerevole incremento di risorse previsto per l’emittenza DAB locale col presente procedimento, ritiene percorribile una modifica integrativa delle frequenze attribuite alla propria attuale rete nazionale in linea con la propria precedente istanza, nell’ottica di una maggiore decomponibilità della stessa per il servizio di informazione regionale reputato d’interesse generale. Con ciò bilanciando il fatto che, secondo il rispondente, l’Autorità, nella pianificazione di cui alla delibera n. 286/22/CONS, non avrebbe adeguatamente considerato la peculiarità del servizio pubblico e non avrebbe provveduto né alla pianificazione né alla individuazione di una rete ad hoc per la concessionaria. In questo senso, oltre a evidenziare che proprio la presenza in alcuni bacini di risorse inoptate dall’emittenza locale non giustifica un’ulteriore integrazione delle reti pianificate per tale comparto, il rispondente in questione ritiene che soluzioni di affitto di capacità trasmissiva da operatori di rete locali per garantire il servizio pubblico di informazione regionale, risultano, allo stato attuale, del tutto impraticabili anche per la differente maturità del mercato in aree diverse del territorio.

51. Un’altra richiesta emersa in consultazione riguarda la possibilità di destinare le nuove frequenze rimaste disponibili dopo la pianificazione delle reti integrative nei 5 bacini sopra menzionati, eventualmente anche in futuro, per consentire il c.d. “splittaggio” dei programmi, cioè in sostanza per rendere le reti regionali attualmente non decomponibili (perché pianificate in 1-SFN) in reti regionali decomponibili in sub-bacini grazie al disaccoppiamento in frequenza e consentire così la differenziazione della programmazione e/o dei messaggi pubblicitari.

52. Secondo altri, ancora, le suddette frequenze rimaste disponibili dopo la pianificazione delle reti integrative nei 5 bacini sopra menzionati, dovrebbero essere destinate anche alla risoluzione, a dire dei proponenti, di problematiche interferenziali sempre sulle reti locali che derivano dalle distanze di riuso troppo ridotte previste dal vigente PNAF-DAB, e, inoltre, permettere la copertura con meno impianti risolvendo deficit di copertura.

53. Un ulteriore raffinamento della proposta di pianificare le nuove risorse VHF solo nei cinque bacini sopra identificati con carenza di offerta, è pervenuta da un portatore di interessi che richiede, oltre a quanto sopra, anche che la struttura delle reti aggiuntive pianificate nei suddetti 5 bacini dovrebbe essere del tutto analoga, dal punto di vista della decomponibilità in sub-bacini, a quella della rete pianificata e attualmente oggetto del beauty contest. In altri termini le reti (quelle in “contest” e quelle qui pianificate) dovrebbero essere “gemelle”. Per far ciò sostiene che occorre utilizzare eventualmente più blocchi DAB tra quelli resi disponibili dalla ridestinazione delle risorse VHF del mux 12, incluse le risorse delle reti al momento inoptate.

54. Un altro partecipante alla consultazione, con il proprio contributo ha richiesto di ammettere che anche i consorzi che hanno ricevuto un diritto d’uso su base provinciale sulle reti già assegnate, possono vedersi assegnate le nuove risorse rinvenienti dal mux 12 sulle restanti province in modo da avere una copertura su base regionale.

Valutazioni dell’Autorità

55. A riguardo della pianificazione minima (8), l’Autorità osserva innanzitutto che questa: a) risulta semplice, sotto il profilo della realizzazione, ed effettiva, in termini di attuazione, risolvendo il problema della domanda in eccesso; b) appare mirata a una domanda di capacità aggiuntiva “reale”, già espressa; c) non impiegando tutte le risorse disponibili, consente di avere maggiore flessibilità nell’ambito dei negoziati internazionali in sede di coordinamento (ancora in corso) in quanto l’Amministrazione può disporre liberamente di tali risorse senza doversi preoccupare delle possibili ricadute sugli operatori assegnatari; d) non prevede di pianificare risorse in aree in cui comunque non vi è stata domanda, e in cui già le risorse dell’attuale pianificazione sono andate inoptate; e) ripristina nelle regioni interessate il numero di tre reti locali regionali, posto come obiettivo di sistema, che nella pianificazione esistente (PNAF-DAB ex delibera n. 286/22/CONS) non si era potuta concretizzare in alcuni bacini per mancanza di risorse; f) lascia disponibili risorse che consentono successivamente di prendere in considerazione e valutare ulteriori esigenze, anche non esclusive del comparto locale; g) risponde a quanto richiesto dai partecipanti alla consultazione che si sono pronunciati a sfavore della pianificazione estesa.

56. Per contro, il solo svantaggio riconducibile a tale scenario è quello di differire la pianificazione definitiva all’esito di un’attività ancora in corso (il coordinamento internazionale concernente l’Accordo adriatico-ionico) e di cui non è allo stato possibile ipotizzare la conclusione.

57. Si osserva ulteriormente che, come evidenziato da molti rispondenti, non esiste allo stato o comunque non è stata evidenziata una reale domanda anche in altre regioni (oltre ai cinque bacini individuati) di frequenze aggiuntive per nuove reti che possa essere soddisfatta con le risorse VHF qui in discussione, e gli stessi proponenti della pianificazione estesa in sostanza hanno riportato solo esempi di possibili interessi in poche altre regioni italiane, ponendo l’accento sulla necessità di sostituzione o integrazione delle reti esistenti, in direzione di una maggiore decomponibilità. E inoltre, anche nei suddetti cinque bacini individuati per la pianificazione non sono state portate all’attenzione dell’Autorità ulteriori esigenze da parte di consorzi già assegnatari di altre reti o interessati a ulteriori reti oltre alle minime richieste.

58. Dalla consultazione, in sostanza, oltre alla richiesta di soddisfare la domanda nei cinque bacini indicati dallo stesso Ministero, appare emergere l’esigenza che le risorse frequenziali aggiuntive siano impiegate più per rendere maggiormente decomponibili le reti esistenti che per ottenere un maggior numero reti. Sul punto, oltre alla considerazione che l’utilizzo di risorse per rendere le reti più decomponibili comporta in via generale e di principio un cospicuo “consumo (9)” delle stesse con conseguenti possibili inefficienze nell’uso dello spettro, occorre rilevare che la questione della ripianificazione delle reti e dei conseguenti bacini di servizio esula dall’oggetto del presente provvedimento, sia perché non prevista dalla delibera di avvio, sia perché avrebbe effetti a cascata su tutta la pianificazione e comprometterebbe gli obiettivi e il quadro di bilanciamento degli interessi previsto dalla delibera n. 286/22/CONS. A tale riguardo è infatti opportuno ricordare che l’impianto dell’attuale pianificazione stabilito dalla delibera n. 286/22/CONS, di cui il presente provvedimento costituisce una mera integrazione, è quello di pianificare reti locali regionali formalmente equivalenti possibilmente di tipo 1-SFN. Solo ove le risorse lo consentivano sono state pianificate reti regionali di tipo k-SFN e/o reti di livello più basso provinciali o pluri-provinciali. Per la pianificazione delle reti regionali è stato quindi seguito (cfr. delibera n. 286/22/CONS) il criterio della massima efficienza spettrale, che dovrà quindi essere il criterio informatore anche della presente pianificazione integrativa.

59. Alla luce delle precedenti valutazioni, appare quindi che la soluzione più bilanciata da perseguire con il presente provvedimento, in grado di contemperare gli interessi del mercato senza, tuttavia, alterare il quadro degli obiettivi regolatori posti dall’Autorità già con la delibera n. 286/22/CONS, è quella di un intervento di pianificazione limitato e minimo, ovvero finalizzato a intervenire solo nei cinque bacini oggetto di domanda attuale di frequenze (come indicati dal Ministero) e solo per il numero minimo di reti necessario a intercettare la domanda eccedente già manifestata. Come già rilevato, per la pianificazione delle altre risorse risulta più proficuo, in assenza di un reale ed attuale fabbisogno di mercato nelle rimanti aree del Paese, rinviare ogni possibile intervento per avere maggiore flessibilità anche nell’ambito dei negoziati internazionali in sede di coordinamento (ancora in corso) in quanto l’Amministrazione competente può disporre liberamente di tali risorse senza doversi preoccupare delle possibili ricadute sugli operatori assegnatari.

60. Ad ogni modo, l’Autorità si riserva di rivedere comunque la pianificazione nel caso in cui il processo di coordinamento internazionale entro un tempo congruo non appaia in grado di pervenire a una conclusione certa, ovvero se dovessero emergere delle ulteriori e documentate necessità di nuove reti anche eventualmente negli stessi cinque bacini che sono oggetto di pianificazione integrativa.

61. Circa le altre questioni emerse, riguardo alla richiesta di un proponente di utilizzare il presente provvedimento anche per procedere a una integrazione/modifica della propria rete DAB, che ricalca una precedente istanza presentata dallo stesso al Ministero in data 26 luglio 2024, si ricorda innanzitutto che l’Autorità aveva già dato a riguardo un parere al Ministero parzialmente favorevole (con nota prot. Agcom 265600 del 10 ottobre 2024), indicando come fosse possibile assegnare temporaneamente all’istante alcune risorse allo stato inoptate in alcuni bacini locali.

62. In ogni caso, fermo restando che la normativa primaria, a differenza del settore televisivo, non prevede nel settore radiofonico l’assegnazione di una specifica rete “decomponibile” per la Concessionaria del servizio pubblico, a rendere oggettivamente impraticabile, allo stato, un intervento di pianificazione nel senso auspicato è il fatto che, come ricordato dallo stesso proponente, l’assegnazione allo stesso dell’attuale rete in assegnazione risulta sub iudice, a seguito di un contenzioso giurisdizionale attivato dalla stessa Concessionaria. La circostanza oggettiva che l’attribuzione della rete in questione sia di fatto “instabile” si pone in contrasto con un possibile intervento di integrazione delle risorse frequenziali attraverso la relativa pianificazione (per definizione stabile), che dovrebbe essere giustificato per consentire all’assegnatario della rete di meglio assolvere ai propri compiti di servizio pubblico. Appare, pertanto, opportuno attendere la definitiva conclusione del contenzioso in questione (destinato, in un senso o nell’altro, a incidere sul consolidamento delle assegnazioni delle reti tra tutti gli operatori nazionali) prima di procedere a intraprendere iniziative di modifica del Piano frequenze radiofonico nazionale, che, in ogni caso, dovranno tenere conto di tutte le esigenze degli operatori di settore. Infatti, anche altri operatori nazionali hanno richiesto integrazioni alle proprie reti per presunti problemi interferenziali, ed è quindi anche opportuno valutare congiuntamente tutte le istanze a valle del completamento della prima fase di assegnazione dei diritti d’uso.

63. Si ritiene quindi che il presente provvedimento, come indicato nella delibera di avvio del procedimento, debba essere finalizzato alla sola integrazione delle reti per il comparto locale, a maggior ragione ove limitata ai soli cinque bacini individuati, rispetto alla cui esigenze minime l’attuale PNAF-DAB non era riuscito (per oggettiva indisponibilità di risorse) a soddisfare tutte le necessità, rimanendo comunque impregiudicate le eventuali iniziative che il Ministero vorrà adottare nei confronti della Concessionaria, in termini di assegnazione temporanea delle risorse inoptate, così come indicate dall’Autorità nel citato parere.

64. Sulla richiesta di uso delle frequenze del mux 12, diverse da quelle strettamente necessarie a soddisfare la domanda nei bacini c.d. critici (Toscana, Lazio, Campania, Veneto, Puglia), per favorire il c.d. “splittaggio” delle reti locali, o risolvere presunte interferenze e “buchi” di copertura delle stesse (che peraltro potrebbero dipendere dall’ancora scarso sviluppo delle reti già assegnate) si osserva che anche tali questioni, esulano dal perimento del procedimento avviato con delibera n. 22/25/CONS, che, come già osservato, non riguarda la modifica della decomponibilità delle reti esistenti. Tali questioni potranno, eventualmente, essere prese in considerazione nel futuro intervento pianificazione generale e definitivo, conseguente alla sottoscrizione dell’Accordo adriatico-ionico.

65. Sulla stessa linea della pianificazione di reti diversamente decomponibili rispetto alle attuali va considerata la proposta di pianificare, nei soli bacini interessati dai beauty contest sospesi, reti “gemelle” di quelle contese (cioè, con lo stesso livello di decomponibilità), che, tra l’altro, richiederebbe presumibilmente l’uso di risorse differenti da quelle del mux 12, nonché la questione di estendere un diritto d’uso esistente provinciale a livello regionale con le nuove frequenze.

4. La Pianificazione integrativa del PNAF

66. Alla luce di quanto rappresentato in consultazione e delle valutazioni esposte precedentemente, l’Autorità risolve, pertanto, quanto segue in merito alle misure da adottare nel presente procedimento.

67. Il vigente PNAF-DAB (delibera n. 286/22/CONS), elaborato sulla base dei vincoli tecnici derivanti dallo standard DAB/DAB+ e da quelli imposti dal quadro del coordinamento internazionale, ha finora pianificato per il comparto locale n. 54 reti con copertura regionale, di cui 27 decomponibili in sub-bacini, e n. 36 reti con copertura pluri-provinciale o provinciale.

68. Essendo il Mux 12 una rete nazionale ibrida VHF/UHF, la sua rimozione dal PNAF-DVB libera risorse radioelettriche sia in banda VHF-III sia in banda UHF-IV/V. Come detto, la pianificazione delle risorse liberate in banda VHF-III è oggetto del procedimento che si conclude col presente provvedimento, mentre la pianificazione delle risorse liberate in banda UHF-IV/V sarà oggetto di un separato e successivo procedimento.

69. La vigente configurazione del Mux 12, dopo gli interventi di razionalizzazione della componente in banda VHF-III dello stesso, adottati con le delibere n. 43/22/CONS10 e n. 253/22/CONS (11), prevede l’impiego di una risorsa principale in banda VHF-III (il canale 5 VHF (12)) da utilizzare in tecnica Single Frequency Network (SFN) limitatamente alle aree di territorio dove non erano disponibili per la pianificazione televisiva frequenze in banda UHF-IV/V (essenzialmente, la costa tirrenica dalla Liguria al Lazio e l’intera costa adriatico-ionica), in ossequio al già citato vincolo di destinazione introdotto dalla Legge di Bilancio 2019.

70. L’eliminazione del Mux 12 dalla pianificazione televisiva, tuttavia, libera il canale 5 VHF non solo nelle aree dove lo stesso era pianificato, ma anche in tutte quelle dove la medesima risorsa, pur essendo internazionalmente attribuita all’Italia, non poteva essere pianificata perché disponibile altra risorsa in banda UHF-IV/V e/o per assicurare la dovuta protezione dalle interferenze allo stesso Mux 12 (ad esempio, Piemonte, Lombardia, Campania, etc.). In tal senso la destinazione delle risorse VHF del Mux 12 al servizio DAB opera come un moltiplicatore di risorse, incrementando l’uso efficiente dello spettro.

71. Conseguentemente, i blocchi DAB 5A, 5B, 5C e 5D (come detto, ricompresi nella banda del suddetto canale 5 VHF) sono ora disponibili per la pianificazione radiofonica digitale, fatte salve le necessarie distanze di riuso, in un’area del territorio nazionale assai più ampia dell’area in cui lo stesso canale 5 VHF era stato pianificato per il Mux 12 e cioè, in sostanza, in tutta l’area dove il suddetto canale è internazionalmente attribuito all’Italia.

72. Tali blocchi, ovviamente, devono essere distribuiti sul territorio tenendo conto delle distanze di riuso imposte dallo standard tecnico DAB/DAB+ e dai criteri tecnici di pianificazione.

73. Al riguardo, al fine di garantire l’equivalenza tecnica delle nuove reti con quelle precedentemente pianificate, nonché considerando che il quadro dei vincoli internazionali è rimasto immutato dalla data di adozione del vigente PNAF-DAB, si ritiene necessario procedere alla pianificazione delle nuove reti adottando i medesimi criteri tecnici applicati per il suddetto PNAF-DAB, per l’illustrazione dettagliata dei quali, quindi, si rinvia alla delibera n. 286/22/CONS e ai suoi allegati.

74. Alla luce di quanto sopra descritto tale pianificazione riguarda i soli bacini di servizio della Campania, Lazio, Toscana, Veneto e Puglia.

75. La pianificazione delle risorse derivanti dalla ridestinazione del canale 5 VHF nei detti bacini al servizio DAB+ locale persegue dunque l’obiettivo di incrementare il numero di reti a copertura regionale, sia per motivi legati all’efficienza d’uso della risorsa disponibile (13), anche al fine di preservare le risorse per la futura attività di ripianificazione integrata al momento della conclusione dell’Accordo di coordinamento adriatico-ionico, sia perché, come già sopra accennato, innestandosi in un contesto in cui molti diritti d’uso sulle reti già pianificate sono già stati assegnati, occorre procedere nella pianificazione di reti regionali tecnicamente equivalenti che rispettino gli stessi criteri previsti nel PNAF-DAB, di cui il presente provvedimento comporta una mera integrazione, che fanno l’uso più efficiente della risorsa spettrale.

76. In ultimo, ove consentito dalla distribuzione geografica della nuova risorsa disponibile, occorre riequilibrare complessivamente il numero di reti precedentemente pianificate in ciascun bacino regionale.

77. Ciò premesso, l’intervento di pianificazione del presente provvedimento prevede le seguenti reti locali integrative al PNAF-DAB esistente:
• bacino d’utenza n. 5 (Veneto): n. 1 reti a copertura regionale;
• bacino d’utenza n. 9 (Toscana): n. 1 reti a copertura regionale;
• bacino d’utenza n. 12 (Lazio): n. 1 reti a copertura regionale;
• bacino d’utenza n. 15 (Campania): n. 1 rete a copertura regionale;
• bacino d’utenza n. 16 (Puglia): n. 2 reti a copertura regionale.

78. Secondo quanto indicato al punto precedente, vengono aggiunte alla pianificazione attuale 6 reti regionali. Pertanto, le reti complessive regionali passano da 54 a 60.

5. Questioni finali

79. Come evidenziato dallo schema di integrazione descritto, la disponibilità delle frequenze in banda VHF-III rese utilizzabili dall’eliminazione del Mux 12 consente di incrementare per il momento il numero di reti locali pianificate nei bacini in cui il Ministero aveva segnalato particolari esigenze (Veneto, Toscana, Lazio, Campania e Puglia). In futuro, al momento di una pianificazione integrata con le risorse al momento non pianificate e quelle rivenienti dalla conclusione dell’Accordo di coordinamento adriatico-ionico, l’ultimo ancora rimasto aperto nel comparto DAB, tali nuove reti aggiuntive costituiranno nel loro insieme un cospicuo dividendo per il comparto, che potrebbe essere utile per raggiungere ulteriori obiettivi di sistema ai fini del miglior utilizzo delle risorse aggiuntive.

80. Al riguardo si evidenziano da subito le esigenze, più sopra descritte e comunque da valutare, da parte del comparto nazionale radiofonico, di integrazione delle proprie reti nazionali.

81. Sempre al riguardo, è noto che la radiodiffusione sonora analogica in banda FM (87,5-108 MHz) opera sulla base di un uso della risorsa spettrale, ancorché con un sostanziale equilibrio interno, tuttavia abbastanza congestionato e foriero di interferenze nocive al servizio radiofonico dei Paesi vicini. Numerose interferenze transfrontaliere sono segnalate, infatti, da svariati anni all’Italia in tale banda e sono oggetto di continue discussioni, tanto a livello dell’Unione europea quanto a livello dell’International Telecommunication Union (ITU), nelle quali l’Italia è costantemente richiamata al rispetto della normativa internazionale in materia e alla rimozione delle situazioni interferenziali FM nei confronti di stazioni estere. Tale situazione potrebbe dunque comportare attività da parte della Commissione di enforcement del quadro unionale.

82. Sulla questione FM, alcuni rispondenti non concordano con l’auspicio espresso dall’Autorità nel documento di consultazione circa la possibilità che il cospicuo dividendo di capacità trasmissiva possa indurre una migrazione significativa dei contenuti FM verso la piattaforma in DAB+. Ciò in quanto la radiofonia DAB è un mercato in fase di avvio, lontano dalla maturità, che non produce ritorni e come tale non in grado di sostituire la piattaforma analogica FM sulla quale, ricordano i rispondenti, le imprese radiofoniche native FM continuano a effettuare rilevanti investimenti. Peraltro, tale “sostituzione” non è contemplata dalla vigente normativa che dispone, invece, lo sviluppo del DAB come naturale evoluzione del sistema analogico. Ritengono, i rispondenti, che le due piattaforme dovranno, pertanto, coesistere ancora per lungo tempo e l’evoluzione del DAB dovrà essere sostenuta indipendentemente da quella delle altre piattaforme. Un altro rispondente ha ribadito quanto già esposto in occasione dell’indagine conoscitiva dell’Autorità di cui alla delibera n. 316/24/CONS, e cioè che un’eventuale dismissione dell’FM possa ipotizzarsi solo laddove il servizio DAB+ sia in grado di diffondere l’intera offerta editoriale, comprensiva anche della programmazione regionale, ed esclusivamente nel momento in cui raggiunga in termini di copertura una capillarità analoga a quella garantita oggi dall’FM (il 99% potenziale della popolazione).

83. Rispetto a quanto esposto in consultazione sulla questione, si ritiene che le osservazioni riportate, espressione della posizione delle parti, non mutano nella sostanza quanto esposto.

84. L’Autorità ritiene quindi auspicabile che il cospicuo dividendo di capacità trasmissiva per la radiofonia digitale che sarà delineato con la futura pianificazione definitiva possa indurre, in prospettiva, una migrazione volontaria e significativa dei contenuti radiofonici dalla piattaforma analogica FM alla piattaforma digitale, con conseguente miglioramento della situazione di utilizzo della banda FM. In ogni caso, rimane ferma, al momento, la necessità del rispetto delle procedure previste dal Regolamento DAB per l’assegnazione dei diritti d’uso delle reti pianificate, che prevedono l’assegnazione esclusivamente a società consortili composte da almeno 12 membri, nel rispetto degli ulteriori requisiti del medesimo Regolamento.

85. Come sopra indicato, la pianificazione integrativa di cui al presente procedimento avviene in pendenza delle attività ancora in corso sul citato Tavolo negoziale adriatico-ionico. Come indicato già nella delibera n. 286/22/CONS, rimane valida anche al momento la considerazione che non è possibile ipotizzare la conclusione dei predetti lavori, data la complessità delle negoziazioni in corso, che avvengono tra 7 Paesi sovrani, ciascuno con proprie esigenze e priorità, che risultano intrecciate in maniera interdipendente.

86. Al momento della conclusione dei predetti lavori, e salva la riserva espressa precedentemente sull’opportunità di un intervento qualora in un tempo congruo il Tavolo adriatico-ionico non pervenga a risultati concreti, l’Autorità dovrà quindi procedere a una nuova attività di pianificazione delle frequenze DAB. Sia con riferimento a tale futura attività, sia con riferimento alle reti integrative e alle modifiche alla pianificazione disposte col presente provvedimento, rimane valido quanto indicato nella delibera n. 286/22/CONS, art. 1, comma 4. Pertanto, gli utilizzatori autorizzati, tenuto anche conto che al momento l’assegnazione delle frequenze avviene con procedure non onerose e senza il pagamento di contributi per l’uso delle frequenze, sono tenuti ad apportare tutte le modifiche che potrebbero eventualmente essere necessarie agli impianti, ai bacini, e alle condizioni d’uso delle frequenze derivanti da modifiche alla pianificazione disposta dall’Autorità, come riflesse nelle conseguenti modifiche ai diritti d’uso.

87. Infine, poiché la presente attività di pianificazione prevede l’ablazione del Mux 12 dalla pianificazione televisiva di cui alla delibera n. 39/19/CONS e s.m.i., come diretta conseguenza vi è la necessità di procedere all’abrogazione della delibera n. 25/23/CONS, adottata, a suo tempo, per disciplinare le relative procedure di assegnazione;

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell’art. 31 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

DELIBERA

 

Art. 1
(Modifica del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre)

1. All’art. 1, comma 2, della delibera n. 39/19/CONS, come modificata dalle delibere n. 162/20/CONS, n. 43/22/CONS e n. 253/22/CONS (nel seguito, PNAF-DVB), le parole “12 reti nazionali in banda UHF, di cui una decomponibile per macroaree e una integrata da frequenze della banda III-VHF” sono sostituite dalle seguenti: “11 reti nazionali in banda UHF, di cui una decomponibile per macroaree”.
2. In ciascuna delle tabelle numerate da 1 a 18 recanti le frequenze pianificate per le reti nazionali e locali di 1° livello di cui all’allegato 1 del PNAF-DVB, la riga relativa alla Rete nazionale n. 12 è soppressa.
3. I vincoli radioelettrici nazionali ed esteri stabiliti dal PNAF-DVB per la protezione dalle interferenze delle frequenze in banda 174-230 MHz (banda VHF-III) sono soppressi. Conseguentemente, i Punti di Verifica (PDV) relativi alle frequenze della suddetta banda pubblicati nell’allegato 3 al PNAF-DVB non sono più in vigore.

4. L’Autorità si riserva con successivo provvedimento di ripianificare le frequenze della banda 470-694 MHz (banda UHF-IV/V) già pianificate per la Rete televisiva nazionale n. 12. Nelle more della predetta ripianificazione della banda UHF-IV/V, restano in vigore i vincoli radioelettrici nazionali stabiliti dal PNAF-DVB per la protezione dalle interferenze delle frequenze pianificate nella suddetta banda, ad eccezione di quelli destinati alla protezione delle frequenze già pianificate per la Rete nazionale n. 12, che si intendono soppressi e i cui PDV, conseguentemente, non sono più in vigore. Restano, altresì, in vigore i vincoli radioelettrici esteri stabiliti dal PNAF-DVB per la protezione delle frequenze internazionalmente assegnate agli Stati esteri radioelettricamente confinanti nella medesima banda UHF-IV/V.

 

Art. 2
(Integrazione del Piano nazionale provvisorio di assegnazione delle frequenze in banda VHF-III per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale DAB+)

1. Il Piano nazionale provvisorio di assegnazione delle frequenze in banda VHF-III per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale DAB+ (PNAF-DAB) adottato con delibera n. 286/22/CONS del 27 luglio 2022 è integrato dalle seguenti reti in ambito locale:
a) bacino d’utenza n. 5 (Veneto): n. 1 rete a copertura regionale;
b) bacino d’utenza n. 9 (Toscana): n. 1 rete a copertura regionale;
c) bacino d’utenza n. 12 (Lazio): n. 1 rete a copertura regionale;
d) bacino d’utenza n. 15 (Campania): n. 1 rete a copertura regionale;
e) bacino d’utenza n. 16 (Puglia): n. 2 reti a copertura regionale.

2. All’articolo 1, comma 2, lett. b), della delibera n. 286/22/CONS le parole: “n. 54 reti in ambito locale con copertura regionale” sono sostituite dalle seguenti: “n. 60 reti in ambito locale con copertura regionale”.

3. Le frequenze pianificate per le reti in ambito nazionale e per le reti in ambito locale, nei bacini di cui al comma 1, sono riportate nelle tabelle di cui all’allegato 1 al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale. Le tabelle di cui all’allegato 1 al presente provvedimento annullano e sostituiscono le corrispondenti tabelle di cui all’allegato 1 alla delibera n. 286/22/CONS.

4. I vincoli radioelettrici nazionali ed esteri stabiliti dal PNAF-DAB adottato con la delibera n. 286/22/CONS sono integrati da quelli specificati nell’allegato 2 al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

 

Art. 3
(Disposizioni finali)

1. L’Autorità si riserva di intervenire successivamente al fine di una pianificazione integrativa/modificativa del PNAF-DAB in maniera integrata utilizzando le risorse VHF rinvenienti dalla rete televisiva n. 12 non pianificate col presente provvedimento, quelle già pianificate e rimaste disponibili e quelle rinvenienti dall’eventuale conclusione dell’Accordo di coordinamento adriatico-ionico.

2. Gli utilizzatori delle risorse frequenziali sono, comunque, tenuti ad adeguarsi, ove sia necessario, alle variazioni della pianificazione o alle modifiche dei diritti d’uso delle frequenze, anche di natura temporanea.

3. La delibera n. 25/23/CONS dell’8 febbraio 2023, recante “Nuova procedura per l’assegnazione del diritto d’uso delle frequenze pianificate per la rete nazionale n. 12 del servizio di radiodiffusione digitale terrestre”, è abrogata.

4. Salvo quanto specificamente modificato o integrato con il presente provvedimento, restano valide tutte le misure disposte con la delibera n. 286/22/CONS.

5. La presente delibera è notificata al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per gli adempimenti di competenza e pubblicata nel sito web dell’Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Roma, 27 maggio 2025

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella

 

Allegato 1 (Blocchi DAB pianificati per le reti nazionali e locali (bacini n. 5, n. 9, n. 12, n. 15 e n. 16)

Allegato 2 (PDV nazionali ed esteri (blocchi 5A, 5B, 5C e 5D) – file .zip)

 

 

_______________________________

NOTE:

1 Il c.d. Tavolo adriatico-ionico è il tavolo negoziale, tuttora aperto, avviato dal Ministero nel 2019 con gli Stati radioelettricamente confinanti dell’area adriatico-ionica (Italia, Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Grecia, Montenegro, Slovenia) con l’obiettivo di pervenire a un nuovo accordo di coordinamento delle frequenze in banda VHF-III nella stessa area migliorativo rispetto al Piano elaborato durante la Conferenza internazionale di pianificazione di Ginevra 2006.

2 I contributi sono pervenuti da AERANTI-CORALLO, Bluegreen, CNRT-Terzo Polo Digitale, Confindustria Radio TV, CREADAB, DAB Lazio, Digital Radio Group, Emilia-Romagna DAB (+ altri 21 cofirmatari), Studio Avvocati MCL, Persidera, RAI, Telecentro, TRLDAB, EuroDAB e DAB Italia (congiunto), PDBST. Alcuni di tali soggetti hanno presentato contributi individuali e congiunti con altri, ed alcuni hanno presentato un contributo co-firmato da altri soggetti o in rappresentanza di vari soggetti.

3 L’art. 50, comma 8, del TUSMA prevede che: “Le frequenze della banda 174-230 MHz sono pianificate per il servizio di radiodiffusione sonora terrestre in tecnica digitale e, ove necessario, per il servizio di radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale”.

4 Tre reti a RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A., tre reti a Elettronica Industriale S.p.A., tre reti a Persidera S.p.A., una rete a Cairo Network S.p.A., una rete all’intesa Prima TV S.p.A./3lettronica Industriale S.p.A.

5 Provenienti dalla conversione dei diritti d’uso rilasciati per le reti nazionali pianificate ed esercite in standard DVB-T, precedenti al refarming e alla nuova pianificazione di cui alla delibera n. 39/19/CONS.

6 In un caso con l’ulteriore specificazione che la sola parte dello stesso procedimento che appare legittima è l’abrogazione della delibera n. 25/23/CONS.

7 Ciò perché nei bacini Veneto, Toscana, Lazio e Campania sono oggetto di domanda concorrente una rete per bacino da parte di 2 consorzi contendenti ciascuna, mentre in Puglia sono oggetto di domanda concorrente due reti da parte di 4 consorzi contendenti.

8 Cioè, la pianificazione delle reti strettamente necessarie a intercettare la domanda esistente nei soli 5 bacini individuati.

9 Una configurazione dei bacini che prevedesse reti locali di estensione troppo ridotta comporterebbe un elevato grado di inefficienza spettrale. Come noto, infatti, all’aumentare del livello di decomponibilità delle reti corrisponde un maggior “consumo” di frequenze nella pianificazione dovuto al fatto che il numero di bacini da pianificare aumenta ma la distanza di riuso delle frequenze resta pressoché invariata (anche considerando gli effetti di eventuali schermature orografiche). In altri termini, maggiore è il grado di decomponibilità desiderato, maggiore sarà il numero di frequenze necessarie e, conseguentemente, minore sarà il numero di reti pianificabili.

10 Delibera n. 43/22/CONS del 10 febbraio 2022 recante “Modifica del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (PNAF) relativamente alla Rete nazionale n. 12”.

11 Delibera n. 253/22/CONS del 5 luglio 2022 recante “Modifica del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (PNAF) relativamente alla Rete nazionale n. 12 nella fascia adriatico-ionica”.

12 Per ragioni legate ai vincoli del coordinamento internazionale, l’attuale pianificazione del Mux 12 prevede anche l’utilizzo, residuale in quanto limitato a impianti di bassa potenza ubicati in specifici siti, dei canali 8 e 9 VHF. In particolare, il canale 8 VHF è pianificato sui siti di Malles Venosta, Alta Val Venosta, Curon Venosta, Solda in provincia di Bolzano e Tarvisio, M.te Prisnig, M.te Santo di Lussari in provincia di Udine; il canale 9 VHF è invece pianificato sui siti di Brennero, Vipiteno, Valle Isarco, San Candido, Plan de Corones, Prato alla Drava.

13 Come spiegato nelle premesse della delibera n. 286/22/CONS.

Leggi su Aeranti

Share