DELIBERA N. 138/25/CONS
AVVIO DI UN’INDAGINE CONOSCITIVA SULL’UTILIZZO DELLO STANDARD HYBRID BROADCAST BROADBAND TV (HBBTV) PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI E RADIOFONICI TRAMITE PIATTAFORMA DIGITALE TELEVISIVA TERRESTRE
(pubblicata nel sito Agcom il 3 giugno 2025)
L’AUTORITÀ
NELLA riunione di Consiglio del 27 maggio 2025;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;
VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”, come modificato, da ultimo, dalla Legge 16 dicembre 2024, n. 193, recante “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023”;
VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato”, come modificato dal decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50, recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE” (di seguito, TUSMA);
VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante “Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 270/23/CONS;
VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS (di seguito, “Regolamento DTT”);
VISTA la delibera n. 116/21/CONS, del 21 aprile 2021, recante “Aggiornamento del piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, delle modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e delle relative condizioni di utilizzo” (di seguito, “Piano LCN”);
VISTA la delibera n. 295/23/CONS, del 17 novembre 2023, recante “Regolamento concernente la disciplina relativa al rilascio dei titoli autorizzatori alla fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici via satellite, su altri mezzi di comunicazione elettronica e a richiesta” (di seguito, “Regolamento autorizzazioni”);
VISTA la delibera n. 259/24/CONS, del 10 luglio 2024, recante “Definizione dell’icona per accedere ai canali della televisione digitale terrestre”;
VISTA la delibera n. 390/24/CONS, del 9 ottobre 2024, recante “Linee guida in materia di prominence dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di interesse generale”, così come modificata dalla delibera n. 110/25/CONS;
VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;
VISTA la delibera n. 383/17/CONS, del 24 ottobre 2017, recante “Adozione del Regolamento recante la disciplina dell’accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”;
VISTA la delibera n. 107/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante “Adozione del Regolamento concernente le procedure di consultazione nei procedimenti di competenza dell’Autorità”;
CONSIDERATO quanto segue:
1. L’HbbTV è una piattaforma tecnologica, aperta e interoperabile, destinata al trasporto e alla presentazione di applicazioni avanzate e interattive eseguibili su apparecchi di ricezione televisiva digitale ibridi, cioè, dotati sia di ricevitore conforme allo standard DVB-T sia di connessione internet a banda larga (in pratica, quasi tutte le smart TV). Le caratteristiche tecniche dell’HbbTV sono
definite dalla norma ETSI TS 102 7961. 1 ETSI TS 102 796 v1.7.1. (2023-90) “Hybrid Broadcast Broadband TV”.
2. Tramite le applicazioni HbbTV l’utente è in grado di accedere a contenuti streaming erogati attraverso la rete internet similmente a quanto è possibile fare con le app preinstallate nella memoria delle smart TV per l’accesso ai servizi di media che operano su rete IP. Nel caso dell’HbbTV, tuttavia, le applicazioni non sono preinstallate nel device: vengono invece scaricate attraverso informazioni trasportate sui multiplex DTT, associate ai contenuti audiovisivi in essi contenuti, o, più raramente, come servizi autonomi.
3. I dati per accedere ai contenuti erogati tramite l’utilizzo dello standard HbbTV sono, di norma, associati al flusso dati che il fornitore di servizi media (FSMA) trasmette all’operatore di rete al fine di diffondere il programma su DTT.
4. I contenuti audiovisivi ricevibili in IP attraverso le applicazioni HbbTV attivate tramite call-to-action possono essere i più vari. A puro titolo di esempio, l’HbbTV Application Developer Guide dell’HbbTV Association2 elenca: VOD, Catch-up, replay TV, riavvio, guida ai programmi, notizie, sport e informazioni meteo, quiz, pubblicità interattiva, e-commerce, sistema di allerta precoce, servizi di e-government, istruzione e salute, giochi, e pubblicità mirata. L’Autorità rileva, inoltre, la diffusione attraverso soluzioni HbbTV (sia in ambito nazionale che locale) di bouquet di contenuti in streaming lineare, sia in simulcasting di palinsesti diffusi da fornitori di servizio di media audiovisivi DTT o radiofonici DAB, sia di palinsesti diffusi da altri fornitori di servizi di media.
RITENUTO opportuno, alla luce della crescente diffusione dell’utilizzo dello standard HbbTV, sia in ambito nazionale che locale, per arricchire l’offerta della televisione lineare su rete digitale terrestre con nuove funzionalità di interazione tra i servizi offerti e l’utente, approfondire l’utilizzo dello standard HbbTV (Hybrid broadcast broadband TV) per la fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici tramite piattaforma televisiva digitale terrestre;
RITENUTO, pertanto, nell’ottica di promuovere uno sviluppo efficiente e ordinato dei servizi basati sullo standard HbbTV applicati alla piattaforma televisiva digitale terrestre, opportuno avviare un’indagine conoscitiva funzionale all’acquisizione di idonei elementi di conoscenza e confronto sull’utilizzo dello standard HbbTV per la fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici tramite piattaforma televisiva digitale terrestre, i cui esiti siano propedeutici alla valutazione di eventuali e successivi interventi regolamentari nelle materie di competenza dell’Autorità;
UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell’art. 31 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;
DELIBERA
Articolo unico
1. È avviata una indagine conoscitiva sull’utilizzo dello standard Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) per la fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici tramite piattaforma televisiva digitale terrestre.
2. L’Autorità, tramite la presente indagine conoscitiva, intende acquisire elementi di informazione e documentazione, al fine di verificare l’efficacia della vigente regolamentazione e valutare l’opportunità di possibili interventi di aggiornamento e adeguamento della disciplina nelle materie di propria competenza.
3. Le attività funzionali alla realizzazione dell’indagine sono svolte dall’Ufficio pluralismo e concorrenza nei servizi media della Direzione servizi media e tutela dei diritti fondamentali. La responsabilità del procedimento è affidata alla dott.ssa Luigia Spadaro, funzionario del predetto Ufficio.
4. Il testo recante i temi oggetto dell’indagine conoscitiva e le modalità di partecipazione alla stessa da parte dei soggetti interessati sono riportati rispettivamente negli Allegato A e B della presente delibera, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale. L’Autorità si riserva di adeguare il perimetro dell’indagine e svolgere ulteriori approfondimenti.
5. Il termine di conclusione dell’indagine conoscitiva è di 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera sul sito web dell’Autorità, fatte salve le sospensioni per le richieste di informazioni e documenti. I termini possono essere prorogati dall’Autorità con determinazione motivata.
La presente delibera è pubblicata sul sito web dell’Autorità.
Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.
Roma, 27 maggio 2025
IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella
IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria
Per conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella

