AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERA 26 novembre 2024
MISURA E MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO
ALL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI PER
L’ANNO 2025 PER LE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E REPRESSIONE
DELLA DIFFUSIONE ILLECITA DI CONTENUTI TUTELATI DAL DIRITTO
D’AUTORE AI SENSI DELLA LEGGE N. 93/2023 (Delibera n. 481/24/CONS)
(Pubblicata nel sito web dell’Agcom in data 10 febbraio 2025)
L’AUTORITÀ
NELLA riunione di Consiglio del 26 novembre 2024;
VISTA la legge 14 dicembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità” e, in particolare, l’art. 2, comma 38, lett. b);
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, come modificata, da ultimo, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1 comma 515;
VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” (di seguito, anche LDA);
VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35 recante “Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno”;
VISTA la direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 recante “Modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato”;
VISTA la direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 “sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE”;
VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE”;
VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato” (di seguito “TUSMA”);
VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)” e, in particolare, l’articolo 1, comma 65, ai sensi del quale “[…] le spese di funzionamento […] dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni […] sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorità. Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le modalità di versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, per l’approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi del presente comma divengono esecutive.”;
VISTO il successivo comma 66 dell’art. 1 della legge 206/2005, che prevede che “[…] eventuali variazioni della misura e delle modalità della contribuzione possono essere adottate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 65 […]”;
VISTO il decreto legislativo n. 9 del 2008, recante “Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse”;
VISTA la legge 14 luglio 2023, n. 93, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore mediante le reti di comunicazione elettronica” ed in particolare le competenze attribuite all’Autorità ai sensi degli artt. 2, 5 e 6;
VISTO l’art. 7, comma 1, della medesima legge, ai sensi del quale “In ragione delle nuove competenze attribuite all’Autorità […], la relativa pianta organica è incrementata di 10 unità, di cui 1 unità di livello dirigenziale, 8 unità di ruolo di funzionari della carriera direttiva e 1 unità di impiegati della carriera operativa, con deliberazione della medesima Autorità, adottata secondo la procedura di cui all’articolo 1, comma 543, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”;
VISTO l’art. 7, comma 2, della medesima legge, ai sensi del quale “Agli oneri derivanti dal comma 1 […] si provvede mediante un contributo ai sensi dell’articolo 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, posto a carico dei seguenti soggetti:
a) titolari dei diritti delle opere cinematografiche;
b) titolari dei diritti delle opere audiovisive e musicali;
c) titolari dei diritti su format televisivi;
d) titolari dei diritti delle opere riguardanti eventi sportivi;
e) fornitori di servizi di media;
f) organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendenti di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35”;
VISTO l’art. 7, comma 3, della medesima legge, ai sensi del quale “L’Autorità, con propria deliberazione, adottata ai sensi dell’articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, stabilisce i termini e le modalità di versamento del contributo di cui al comma 2 e determina l’entità minima e massima della contribuzione entro i limiti indicati al comma 4, assicurando l’integrale copertura degli oneri di cui al comma 2. Per l’anno 2023 la deliberazione di cui al primo periodo è adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e il relativo versamento deve essere previsto entro i successivi trenta giorni”;
VISTO l’art. 7, comma 4, della medesima legge, ai sensi del quale “Per i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2, l’entità massima del contributo di cui al medesimo comma 2 è stabilita entro il limite del 3 per mille dei ricavi derivanti dalla commercializzazione dei relativi diritti. Per i soggetti di cui alla citata lettera d) l’entità del contributo è definita tenendo conto di quanto eventualmente già versato ai sensi del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9. Per i soggetti di cui alla lettera e) del comma 2, l’entità massima del contributo previsto dall’articolo 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è elevata al 3 per mille solo per la quota di ricavi derivante da offerte televisive a pagamento. Per i soggetti di cui alla lettera f) del comma 2, l’entità massima del contributo di cui al medesimo comma 2 è stabilita entro il limite del 3 per mille dei ricavi. Ai fini dell’applicazione del presente comma, per «ricavi» si intendono i ricavi realizzati nel territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all’estero, relativi al valore della produzione, come risultante dall’ultimo bilancio di esercizio approvato ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione di tale bilancio, dalle omologhe voci di altre scritture contabili che attestino il valore complessivo della produzione”;
VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante “Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 332/24/CONS dell’11 settembre 2024;
VISTA la delibera n. 382/24/CONS del 30 settembre 2024, recante “Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli Uffici di secondo livello”;
VISTA la delibera n. 396/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “Attuazione del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 in materia di gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso on line nel mercato interno”;
VISTA la delibera n. 475/24/CONS del 26 novembre 2024, recante “Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2025 dai soggetti che operano nel settore dei servizi media”;
VISTA la delibera n. 476/24/CONS del 26 novembre 2024, recante “Misura e modalità di versamento del contributo annuo dovuto dagli organizzatori delle competizioni per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 per l’anno 2025 (stagione sportiva 2023/2024)”;
TENUTO CONTO che l’Autorità, ai sensi dei predetti commi 65 e 66 dell’art. 1, della legge n. 266/2005, è chiamata a individuare, con propri atti esecutivi, esclusivamente il fabbisogno da finanziare e, conseguentemente, l’aliquota contributiva senza facoltà di ampliare o restringere la base imponibile, quale elemento della fattispecie impositiva definita dalla norma di rango primario, che risulta essere, dunque, attività vincolata e non discrezionale;
RILEVATO, pertanto, che ai sensi dell’art. 7, comma 2, della legge n. 93/2023 sono tenuti all’obbligo contributivo i seguenti soggetti: a) titolari dei diritti delle opere cinematografiche; b) titolari dei diritti delle opere audiovisive e musicali; c) titolari dei diritti su format televisivi; d) titolari dei diritti delle opere riguardanti eventi sportivi; e) fornitori di servizi di media; f) organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendenti di cui all’art. 2, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35;
CONSIDERATO che, come chiarito dalla Corte di Giustizia UE (con sentenza del 7 settembre 2023, nella causa C-226/22) e dal Consiglio di Stato nelle pronunce in materia di finanziamento nel settore postale (n. 5966 del 5 luglio 2024, nn. 6073 e 6075 del 9 luglio 2024; n. 6248 del 12 luglio 2024, nn. 6358 e 6355 del 15 luglio 2024 e n. 6701 del 24 luglio 2024), “in ragione della pacifica natura tributaria della contribuzione in questione, non esiste un rapporto di sinallagmaticità fra il diritto imposto e la prestazione dell’Autorità (per l’attività regolatoria) e non è quindi richiesta una motivazione analitica in merito agli specifici costi finanziati. Ne deriva che ai presenti fini è sufficiente che il fabbisogno da finanziare con il contributo risulti dal bilancio, come già rilevato oggetto di verifica e approvazione da parte della Presidenza del Consiglio sentito il MEF e la Ragioneria dello Stato” (cfr. Consiglio di Stato n. 6701/2024);
CONSIDERATO in particolare che, il Consiglio di Stato nelle suddette pronunce, ha espressamente escluso che al “contributo dovuto da tutti gli operatori postali possa estendersi tanto il “principio di stretta corrispondenza”, in mancanza di una norma che elenchi le attività finanziabili, quanto il “principio di correlazione precisa del contributo rispetto ai costi sostenuti per la regolazione del singolo operatore”, operando, al contrario, il “principio di proporzionalità e non discriminazione” (cfr. Consiglio di Stato nn. 6358/2024 e 6355/2024).
CONSIDERATO, inoltre, che la Corte di Giustizia UE, nella citata sentenza del 7 settembre 2023, ha altresì chiarito che il contributo dovuto all’Autorità deve coprire non solo i costi sostenuti dall’Autorità per le specifiche attività di regolamentazione settoriale ma anche gli ulteriori i costi generati dalle attività che, pur non essendo direttamente connesse ai compiti di regolamentazione, sono funzionali all’esercizio delle proprie competenze;
CONSIDERATO, altresì che, in linea con le coordinate ermeneutiche ricavabili dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, con le recenti sentenze, rispettivamente del 18 novembre 2024, n. 20440, e del 20 novembre 2024, n. 20571, il TAR del Lazio ha a propria volta chiarito che non sussiste “l’obbligo di analitica contabilità dei “singoli” costi operativi sostenuti dall’amministrazione per l’esercizio delle singole funzioni/attività nel suddetto settore, dovendo gli stessi essere considerati nel loro complesso e non essendo richiesto alcun vincolo di sinallagmaticità tra detti costi e il finanziamento richiesto, trattandosi di un tributo e non di un diritto amministrativo, come di recente ribadito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sesta Sezione, nn. 6809 e 6701 del 2024)”;
RITENUTO pertanto che, alla luce della comune base giuridica in materia di contributo dovuto all’Autorità, tali principi sono da considerarsi di carattere generale e pertanto applicabili a tutti i contributi dovuti all’Autorità (ad eccezione del contributo per il settore dei servizi di comunicazione elettronica, date le specifiche previsioni contenute all’art. 16 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche) e dunque anche al contributo di cui alla presente delibera;
CONSIDERATO che, in linea con quanto stabilito al medesimo art. 7, comma 4, della legge n. 93/2023, il contributo è determinato sulla base dei ricavi “realizzati nel territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all’estero, relativi al valore della produzione, come risultante dall’ultimo bilancio di esercizio approvato ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione di tale bilancio, dalle omologhe voci di altre scritture contabili che attestino il valore complessivo della produzione”;
CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell’aliquota contributiva, è possibile stimare, sulla base dell’analisi delle informazioni disponibili e dei dati contabili acquisiti dall’Autorità ed illustrati nell’allegato A alla presente delibera, il valore complessivo dei ricavi derivanti dalla commercializzazione dei diritti tutelati dalla legge, assoggettati alla contribuzione dell’Autorità in circa 5 miliardi di euro;
RILEVATO che l’entità massima del contributo è stabilita dall’art. 7, comma 4, della legge n. 93/2003 entro il limite del 3 per mille dei ricavi derivanti dalla commercializzazione dei diritti di ciascun soggetto;
CONSIDERATO che i soggetti di cui all’art. 7, comma 2, lett. e), della succitata legge n. 93/2023 (fornitori di servizi media), sono tenuti anche al versamento all’Autorità del contributo ai sensi dall’art. 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e che, pertanto, per tale categoria di soggetti, l’entità massima del contributo è elevata, ai sensi del successivo comma 4, al 3 per mille “solo per la quota di ricavi derivante da offerte televisive a pagamento”;
CONSIDERATO che alcuni soggetti di cui all’art. 7, comma 2, lett. d), sono tenuti anche al versamento del contributo dovuto all’Autorità ai sensi del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 e che, pertanto, per tale categoria di soggetti, l’entità del contributo viene definita, tenendo conto di quanto eventualmente già versato. In particolare, per l’anno 2025 ai sensi dell’art. 2 della delibera n. 476/24/CONS, i soggetti organizzatori di competizioni sportive professionistiche a squadre versano anche un contributo pari allo 0,5 per mille dei ricavi lordi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi conseguiti in riferimento alla stagione sportiva 2023/2024;
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 2 della delibera n. 475/24/CONS, ai fornitori di servizi media è già richiesta una contribuzione per l’anno 2025 pari al 2 per mille dei ricavi a copertura del fabbisogno dell’Autorità relativo al settore media. Pertanto, in ossequio al sopra richiamato tetto massimo contributivo fissato all’art. 7, comma 4, della legge n. 93/2023, per tali soggetti l’aliquota applicata ai sensi della presente delibera non può superare il valore massimo dell’ulteriore 1 per mille dei soli ricavi derivanti dalle offerte televisive a pagamento;
CONSIDERATO che gli oneri da finanziare sono individuati, valorizzando i costi relativi alle attività programmate per l’anno 2025 derivanti dall’esercizio delle competenze attribuite dalla legge n. 93/20023 (come riportato nell’allegato A alla presente delibera);
RITENUTO opportuno quantificare tali costi considerata l’allocazione e la conseguente valorizzazione delle risorse umane e strumentali impiegate per lo svolgimento delle attività. Di conseguenza, il fabbisogno finanziario da coprire mediante il contributo in questione risulta pari a circa 2,0 milioni di euro, come dettagliato nel citato allegato A alla presente delibera, nel rispetto del sopra richiamato tetto fissato per l’anno 2025 dall’art. 7, comma 2, della legge n. 93/2023;
RITENUTO, dunque, di individuare, ai sensi dell’art.7, comma 3, della legge n. 93/2023, sulla base della sopraindicata stima di fabbisogno e della complessiva valorizzazione della base imponibile, l’aliquota contributiva da applicare nella misura del 0,4 per mille dei ricavi di competenza risultanti dall’ultimo bilancio approvato prima dell’adozione della presente delibera;
RILEVATO che il valore di aliquota così determinato rispetta i sopra richiamati limiti massimi, fissati dall’art. 7, comma 4, della legge n. 93/2003, per tutte le categorie di soggetti ivi inclusi i fornitori di servizi media e i titolari dei diritti delle opere riguardanti eventi sportivi;
RITENUTO di esonerare per l’anno 2025 dal versamento del contributo: i) i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), in considerazione di ragioni di economicità delle attività amministrative inerenti all’applicazione del prelievo (si specifica che in caso di soggetti che versano il contributo all’Autorità in più di un ambito di competenza la verifica sulla soglia di esenzione va effettuata sul valore di imponibile complessivo); ii) le imprese che versano in stato di crisi, avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali; iii) le imprese che hanno iniziato la loro attività nel 2024;
RITENUTO opportuno chiarire che, nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all’art. 2359 del Codice civile, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento di cui all’art. 2497 del Codice civile, anche mediante rapporti commerciali all’interno del medesimo gruppo, ciascuna società deve versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio;
TENUTO CONTO che l’Autorità svolge competenze riferite anche ai mercati dei servizi di comunicazioni elettroniche, servizi media (radio-televisione, editoria, pubblicità, etc.), dei servizi postali, dei servizi di intermediazione online e dei motori di ricerca online, dei servizi di piattaforma per la condivisione di video, degli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico, dei prestatori di servizi della società dell’informazione e dei diritti audiovisivi sportivi, i cui oneri sono finanziati ai sensi dei commi 65, 66, 66-bis e 66-ter, dell’art. 1, della legge n. 266/2005, e dell’art. 19, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, dai soggetti ivi operanti, nonché le competenze in tema di Coordinatore dei servizi digitali ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2065. I termini e le modalità di contribuzione per la copertura dei costi derivanti dall’esercizio delle competenze attribuite all’Autorità in tali settori sono fissati con separati provvedimenti;
RITENUTO opportuno, a tal fine, richiedere un’unica dichiarazione telematica contenente i dati anagrafici ed economici dei soggetti contributori, impiegando dunque un modello telematico unico per il calcolo del contributo, che permetta l’imputazione dei ricavi complessivi delle vendite e delle prestazioni (così come rilevati nella voce A1 del conto economico o equivalente) nelle sue componenti utili alla determinazione delle diverse contribuzioni dovute all’Autorità nei diversi ambiti di competenza ai sensi della legge n. 266/2005: 1) servizi e reti di comunicazioni elettroniche (CE); 2) servizi media (SM); 3) servizi postali (SP); 4) servizi di intermediazione online e motori di ricerca (platform to business PtoB); 5) diritto d’autore e diritti connessi nel mercato unico digitale (DDA); 6) servizio di piattaforma per la condivisione di video (servizi VSP); 7) prevenzione e repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore ai sensi della legge n. 93/2023 (contrasto pirateria on line “CPO”); 8) contributo per le attività di Coordinatore dei servizi digitali ex Reg. (UE) 2022/2065; 9) ambiti residuali che non rientrano nella competenza dell’Autorità. Il modello telematico unico e le relative istruzioni sono approvati con separato provvedimento;
PRESO ATTO che l’art. 1, comma 65, della legge n. 266/2005 prevede che “Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le modalità di versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, per l’approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento”;
UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell’art. 31 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;
DELIBERA
Art. 1
Soggetti tenuti alla contribuzione
1. Ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono tenuti alla contribuzione prevista dall’art. 7, comma 2, della legge 14 luglio 2023, n. 93, nei limiti e con le modalità disciplinate dalla presente delibera, i seguenti soggetti:
a) i titolari dei diritti delle opere cinematografiche;
b) i titolari dei diritti delle opere audiovisive e musicali;
c) i titolari dei diritti su format televisivi;
d) i titolari dei diritti delle opere riguardanti eventi sportivi;
e) i fornitori di servizi di media;
f) gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti, di cui all’art. 2, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.
2. Ai fini di cui al comma 1 si applicano le seguenti definizioni:
a) “titolare dei diritti delle opere cinematografiche”: ogni soggetto titolare del diritto d’autore o dei diritti connessi con riferimento alle opere cinematografiche;
b) “titolare dei diritti delle opere audiovisive e musicali”: ogni soggetto titolare del diritto d’autore o dei diritti connessi con riferimento alle opere audiovisive o musicali;
c) “titolare dei diritti su format televisivi”: ogni soggetto titolare del diritto d’autore o dei diritti connessi con riferimento ai format televisivi;
d) “titolare dei diritti delle opere riguardanti eventi sportivi”: ogni soggetto titolare di diritti audiovisivi relativi ad eventi, manifestazioni e competizioni sportive individuali o a squadre, ivi inclusi i soggetti di cui all’art. 2, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, che licenzia i diritti nel territorio italiano;
e) “fornitore di servizi di media;”: i soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), del TUSMA: “la persona fisica o giuridica cui è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e che ne determina le modalità di organizzazione, esclusi gli operatori di rete che si occupano unicamente della trasmissione di programmi per i quali la
responsabilità editoriale incombe su terzi”;
f) “organismo di gestione collettiva”: i soggetti di cui all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35: “un soggetto, ivi compresa la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) disciplinata dagli articoli 180 e seguenti della legge 22 aprile 1941, n. 633, e dalla legge 9 gennaio 2008, n. 2, che, come finalità unica o principale, gestisce diritti d’autore o diritti connessi ai diritti d’autore per conto di più di un titolare di tali diritti, a vantaggio collettivo di questi, e che soddisfi uno o entrambi i seguenti requisiti: (a) è detenuto o controllato dai propri membri; (b) non persegue fini di lucro”;
g) “entità di gestione indipendente”: i soggetti di cui all’art. 2, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35: “un soggetto che, come finalità unica o principale, gestisce diritti d’autore o diritti connessi ai diritti d’autore per conto di più di un titolare di tali diritti, a vantaggio collettivo di questi, e che soddisfi entrambi i seguenti requisiti: (a) non è detenuta né controllata, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, dai titolari dei diritti; (b) persegue fini di lucro”.
3. Nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all’art. 2359 del Codice civile, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento di cui all’art. 2497 del Codice civile, anche mediante rapporti commerciali all’interno del medesimo gruppo, ciascuna società esercente le attività di cui al comma 1 è tenuta a versare un autonomo contributo nei limiti e con le modalità disciplinate dalla presente delibera.
4. Non sono tenuti al versamento del contributo i soggetti il cui imponibile complessivo sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), le imprese che versano in stato di crisi avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e le imprese che hanno iniziato la loro attività nell’anno 2024.
Art. 2
Misura della contribuzione
1. Per le imprese di cui al precedente art. 1, la contribuzione è fissata in misura pari allo 0,4 per mille dei ricavi. Per i soggetti di cui alle lett. a), b), c) e d) la percentuale si applica sui ricavi derivanti dalla commercializzazione dei diritti. Per i soggetti di cui alla lett. e), la percentuale si applica sui soli ricavi derivanti dalle offerte televisive a pagamento. Per i soggetti di cui alla lett. f), la percentuale si applica sui ricavi derivanti dalla gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi.
2. Ai fini del precedente comma 1, per ricavi si intendono i ricavi realizzati nel territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all’estero, relativi al valore della produzione, di cui alla voce A1 del conto economico, come risultante dall’ultimo bilancio di esercizio approvato ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione di tale bilancio, dalle omologhe voci di altre scritture contabili che attestino il valore complessivo della produzione.
Art. 3
Termini e modalità di versamento
1. Il versamento del contributo di cui all’art. 1 deve essere eseguito entro il 1° marzo 2025, sul conto corrente bancario intestato all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, codice IBAN IT10 M 05034 11701 000000003291 (Codice SWIFT BAPPIT22C34).
2. A decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, il Direttore del Servizio programmazione finanziaria e bilancio adotta gli atti di accertamento per il versamento del contributo quantificato dal contribuente nella dichiarazione “Contributo Agcom – Anno 2025”. In caso di mancata o errata quantificazione gli atti di accertamento sono adottati con delibera dell’Autorità.
3. In caso di mancato o parziale pagamento del contributo, l’Autorità procederà alla riscossione coattiva mediante ruolo, applicando, a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, gli interessi legali e le maggiori somme dovute ai sensi della normativa vigente.
Art. 4
Dichiarazione telematica
1. Entro il giorno 1° marzo 2025 i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, ivi compresi coloro che sono esentati dall’obbligo contributivo ai sensi dell’art. 1, comma 4, dichiarano all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i dati anagrafici ed economici strumentali alla determinazione del contributo di cui all’art. 2.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 è trasmessa esclusivamente in via telematica attraverso l’apposito portale. A tal fine deve essere utilizzato il modello telematico “Contributo Agcom – Anno 2025” approvato con separato provvedimento assieme alle relative istruzioni alla compilazione.
3. La mancata o tardiva dichiarazione nonché l’indicazione, nel modello telematico, di dati non rispondenti al vero, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 1, commi 29 e 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
Art. 5
Disposizioni finali
1. L’allegato A è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Ai sensi dell’art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la presente delibera è sottoposta, per l’approvazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze.
La presente delibera, una volta resa esecutiva ai sensi dell’art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è pubblicata sul sito web dell’Autorità.
Roma, 26 novembre 2024
IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella
IL COMMISSARIO RELATORE
Antonello Giacomelli
Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella

