Delibera 22 gennaio 2025 dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni recante “Avvio del procedimento per l’aggiornamento del quadro regolamentare in materia di spettro radio ad uso televisivo e radiofonico digitale ai fini della ridestinazione delle frequenze attualmente pianificate per la Rete nazionale televisiva n. 12 (prima fase)” (Delibera n. 22/25/CONS)

AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

 

DELIBERA N. 22/25/CONS

AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’AGGIORNAMENTO DEL QUADRO
REGOLAMENTARE IN MATERIA DI SPETTRO RADIO AD USO
TELEVISIVO E RADIOFONICO DIGITALE AI FINI DELLA
RIDESTINAZIONE DELLE FREQUENZE ATTUALMENTE PIANIFICATE
PER LA RETE NAZIONALE TELEVISIVA N. 12 (PRIMA FASE)

(pubblicata nel sito Agcom il 5 febbraio 2025)

 

L’AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 22 gennaio 2025;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con legge n. 51 del 23 febbraio 2006 e dal decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con legge 29 novembre 2007, n. 222;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”, come modificato dal decreto legislativo 24 marzo 2024, n. 48 recante “Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche” (di seguito il Codice);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, come da ultimo modificata dalla delibera n. 515/24/CONS del 18 dicembre 2024;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (di seguito la Legge di Bilancio 2018);

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (di seguito la Legge di Bilancio 2019);

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato” (di seguito Testo unico o TUSMA), come modificato dal decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50, recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE”;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 agosto 2022, con il quale è stato approvato il “Piano nazionale di ripartizione delle frequenze” (di seguito PNRF);

VISTA la delibera n. 664/09/CONS del 26 novembre 2009, recante “Regolamento recante la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale”, come da ultimo modificata dalla delibera n. 292/23/CONS del 22 novembre 2023 (di seguito Regolamento DAB);

VISTA la delibera n. 39/19/CONS del 7 febbraio 2019, recante “Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (PNAF)”, come da ultimo modificata dalla delibera n. 253/22/CONS del 5 luglio 2022 (di seguito PNAF televisivo);

VISTA la delibera n. 129/19/CONS del 18 aprile 2019, recante “Definizione dei criteri per la conversione dei diritti d’uso delle frequenze in ambito nazionale per il servizio digitale terrestre in diritti d’uso di capacità trasmissiva e per l’assegnazione in ambito nazionale dei diritti d’uso delle frequenze pianificate dal PNAF, ai sensi dell’articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”;

VISTA la delibera n. 564/20/CONS del 29 ottobre 2020, recante “Procedure per l’assegnazione dell’ulteriore capacità trasmissiva disponibile in ambito nazionale e delle frequenze terrestri, ai sensi dell’articolo 1, comma 1031-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come introdotto dalla legge 30 dicembre 2018, n.145”;

VISTA la delibera n. 65/22/CONS del 3 marzo 2022, recante “Procedura riservata per l’assegnazione del diritto d’uso delle frequenze pianificate per la rete nazionale n. 12 del servizio di radiodiffusione digitale terrestre, ai sensi dell’articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”;

VISTA la delibera n. 286/22/CONS del 27 luglio 2022, recante “Piano nazionale provvisorio di assegnazione delle frequenze in banda VHF-III per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale DAB+ (PNAF-DAB)”;

VISTA la delibera n. 25/23/CONS dell’8 febbraio 2023, recante “Nuova procedura per l’assegnazione del diritto d’uso delle frequenze pianificate per la rete nazionale n. 12 del servizio di radiodiffusione digitale terrestre”;

VISTA la nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (di seguito MINISTERO o MIMIT) n. 0023078 del 12 novembre 2024, acquisita in pari data al protocollo dell’Autorità con il n. 0297922, nella quale, da un lato, si evidenziava come nel corso delle procedure di attuazione del PNAF-DAB con il rilascio dei diritti d’uso delle frequenze alle imprese fosse emerso che in alcuni bacini locali la domanda di frequenze era superiore alla disponibilità rendendo così necessario l’espletamento di selezioni comparative (c.d. beauty contest) tra i consorzi che avevano manifestato interesse per una medesima rete locale e, dall’altro, si chiedeva all’Autorità di valutare possibili soluzioni a tale situazione, ivi inclusa l’opportunità dell’adozione di una nuova pianificazione nella quale le risorse radioelettriche della banda 174-230 MHz (banda VHF-III) attualmente pianificate per la Rete nazionale televisiva n. 12 (o Mux 12) venissero ridestinate al servizio radiofonico digitale in ambito locale;

CONSIDERATO, che il MINISTERO, con ulteriore nota prot. n. 0027600 del 17 dicembre 2024, acquisita al protocollo dell’Autorità con il n. 0331770 del 18 dicembre 2024, ha ulteriormente chiarito (in riscontro al parere reso da questa Autorità in data 12 dicembre 2024 con nota prot. n. 0326752) che non ritiene necessario procedere all’esecuzione della gara prevista dalla delibera n. 25/23/CONS, considerato, da un lato, che anche in base alle rilevazioni dei sistemi di controllo ministeriali appare chiaro che le 11 reti nazionali attualmente in esercizio sono in grado di garantire la continuità dell’offerta televisiva preesistente al refarming e soddisfare le esigenze del mercato, dall’altro lato, che nel corso delle procedure di assegnazione dei diritti d’uso DAB locali è invece emersa la necessità di reperire risorse frequenziali aggiuntive per il servizio radiofonico digitale locale per soddisfare la relativa domanda di capacità trasmissiva da parte dei fornitori di servizi media radiofonici;

CONSIDERATO, al riguardo, che la Rete nazionale televisiva n. 12 è l’unica fra le reti televisive pianificate rimasta non assegnata nonostante siano state espletate dal Ministero ben tre procedure ai fini della sua assegnazione, ovvero:
– procedura di conversione dei preesistenti diritti d’uso nazionali di cui alla delibera n. 129/19/CONS;
– procedura per l’assegnazione dell’ulteriore capacità trasmissiva resa disponibile per il comparto nazionale di cui alla delibera n. 564/20/CONS;
– procedura comparativa riservata per l’assegnazione diretta del Mux 12 di cui alla delibera n. 65/22/CONS.

CONSIDERATO che l’art. 50, comma 8, del TUSMA prevede la pianificazione delle frequenze della banda 174-230 MHz per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale e (solo), ove necessario, per la radiodiffusione televisiva;

CONSIDERATO che, nel valutare l’effettiva necessità, allo stato attuale, di impegnare frequenze della banda VHF-III per la dodicesima rete televisiva nazionale non si può non considerare quanto emerso dall’attuazione del PNAF televisivo di cui alla delibera n. 39/19/CONS, ovvero che a distanza di oltre due anni dal definitivo switch-off delle reti trasmissive precedentemente operanti in banda 700 MHz e del complessivo riassetto del sistema radiotelevisivo italiano, il comparto nazionale, dopo alcune criticità registrate nella fase di transizione, appare in grado di garantire la continuità dell’offerta televisiva pre-esistente al refarming, offerta che ha visto anche aumentare il numero di programmi diffusi, sebbene siano in esercizio, invece delle 12 reti nazionali pianificate in standard trasmissivo DVB-T2 e codifica HEVC, solo 11 reti nazionali, peraltro operanti, al momento, nei meno efficienti standard DVB-T/MPEG-4;

CONSIDERATO, altresì, che l’adozione dello standard DVB-T2, che è stata avviata nel 2024, offrirà nuovi spazi di sviluppo della piattaforma DTT rendendo quindi ancor meno “necessario”, nel senso indicato dall’art. 50, comma 8, del TUSMA, l’impegno di risorse della banda VHF-III per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale;

CONSIDERATO, invece, che dal punto di vista del servizio di radiodiffusione sonora in DAB+, la disponibilità delle frequenze in banda VHF-III attualmente pianificate per la rete nazionale n. 12 (e quindi, in sostanza, la disponibilità per il servizio DAB+ dell’intera banda 174-230 MHz, fatti salvi i vincoli del coordinamento internazionale) consentirebbe di risolvere le situazioni di carenza di risorse evidenziate dal Ministero nella citata nota del 12 novembre 2024;

CONSIDERATO, inoltre, che dal punto di vista dell’attività di pianificazione, la destinazione dell’intera banda VHF-III a un unico servizio di radiodiffusione, nel caso di specie quello radiofonico digitale, costituirebbe una significativa razionalizzazione e un uso più efficiente dello spettro in quanto consentirebbe di prevenire ab origine l’insorgenza di criticità di natura radioelettrica legata alla coesistenza di due diversi servizi di radiodiffusione nella medesima banda di frequenze;

CONSIDERATO, da ultimo, che lo spettro radio è una risorsa scarsa per definizione, nonché un bene pubblico dotato di un importante valore sociale, culturale ed economico ed è quindi fondamentale assicurare che le frequenze vengano utilizzate in maniera efficiente ed efficace, come richiesto dalla normativa vigente e in particolare dall’art. 4, comma 1, e dall’art. 58, comma 1, del Codice nonché dall’art. 50 del TUSMA;

CONSIDERATO che la mancata assegnazione del Mux 12 non comporta solo il mancato utilizzo di frequenze della banda VHF-III, che potrebbero, come detto, essere proficuamente destinate al servizio radiofonico digitale, ma anche di frequenze della banda UHF-IV/V (470-694 MHz) le quali potrebbero anch’esse essere impiegate per altri scopi, quale ad esempio il potenziamento dei servizi televisivi in ambito locale;

RAVVISATA pertanto l’opportunità di procedere alla ridestinazione delle frequenze attualmente pianificate dalla delibera n. 39/19/CONS per la rete nazionale n. 12;

CONSIDERATO che tale attività di ridestinazione comporta per l’Autorità significativi interventi di adeguamento del quadro regolamentare in materia di spettro radio ad uso televisivo e radiofonico digitale di competenza, sia dal punto di visita della pianificazione delle frequenze sia dal punto di vista della regolamentazione delle procedure di assegnazione dei relativi diritti d’uso;

CONSIDERATO, opportuno che, nel contesto delle diverse esigenze sopra illustrate dei comparti radiofonico e televisivo, le attività relative alla pianificazione delle risorse nella banda VHF-III per i servizi DAB+ siano esperite prima di quelle relative alla pianificazione della banda UHF IV/V per i servizi televisivi;

RITENUTO pertanto di articolare il riordino del quadro regolamentare in materia di spettro radio in due fasi. La prima fase (prioritaria), oggetto del presente procedimento, è diretta:
a) alla revisione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre di cui alla delibera n. 39/19/CONS, al fine di rimuovere dalla pianificazione televisiva la Rete nazionale televisiva n. 12 e rendere disponibili le relative frequenze;
b) alla integrazione del Piano nazionale provvisorio di assegnazione delle frequenze in banda VHF-III per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale DAB+ di cui alla delibera n. 286/22/CONS, incrementando il numero di reti locali pianificate mediante l’utilizzo delle frequenze in banda VHF-III rese disponibili dall’eliminazione dalla pianificazione della rete nazionale televisiva n. 12;
c) all’abrogazione della delibera n. 25/23/CONS recante “Nuova procedura per l’assegnazione del diritto d’uso delle frequenze pianificate per la rete nazionale n. 12 del servizio di radiodiffusione digitale terrestre”.
La seconda fase, oggetto di un autonomo e diverso procedimento da avviare al termine
del presente è diretta:
a) alla revisione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre di cui alla delibera n. 39/19/CONS, allo scopo di incrementare il numero di reti locali pianificate mediante l’utilizzo delle frequenze in banda UHF-IV/V rese disponibili dall’eliminazione dalla pianificazione della rete nazionale televisiva n. 12;
b) all’adozione di un regolamento per il rilascio dei diritti d’uso delle frequenze in banda UHF-IV/V pianificate per le reti locali di cui al precedente punto.

RITENUTO, infatti, che l’Autorità, come previsto dal Codice e dal TUSMA, in presenza di risorse disponibili nelle bande di frequenza per comunicazioni elettroniche, debba adottare i provvedimenti di competenza necessari a rendere le risorse utilizzabili dagli operatori di mercato, garantendo l’uso effettivo ed efficiente dello spettro radio;

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell’art. 31 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

DELIBERA

Articolo 1
(Avvio del procedimento)

1. È avviato il procedimento per:
a) la revisione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre di cui alla delibera n. 39/19/CONS, al fine di rimuovere dalla pianificazione televisiva la Rete nazionale televisiva n. 12 e rendere disponibili le relative frequenze;
b) l’integrazione del Piano nazionale provvisorio di assegnazione delle frequenze in banda VHF-III per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale DAB+ di cui alla delibera n. 286/22/CONS, al fine di incrementare il numero di reti locali pianificate mediante l’utilizzo delle frequenze in banda VHF-III rese disponibili dall’eliminazione dalla pianificazione della rete nazionale televisiva n. 12;
c) l’abrogazione della delibera n. 25/23/CONS recante “Nuova procedura per l’assegnazione del diritto d’uso delle frequenze pianificate per la rete nazionale n. 12 del servizio di radiodiffusione digitale terrestre”.

2. Il responsabile del procedimento è l’Ing. Mauro Martino, dirigente dell’Ufficio Radio Spettro della Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche.

3. Il procedimento in oggetto si conclude entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera sul sito web dell’Autorità, fatte salve le sospensioni per lo svolgimento di consultazioni pubbliche e per le richieste di informazioni e documenti. I termini del procedimento possono essere prorogati dall’Autorità con determinazione motivata.
Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.
La presente delibera è pubblicata sul sito web dell’Autorità.

Roma, 22 gennaio 2025

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella

 

 

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