PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER L’INFORMAZIONE E L’EDITORIA
Approvazione dell’elenco dei soggetti cui è riconosciuto, per l’anno 2022, il contributo a fondo perduto per gli investimenti orientati all’innovazione tecnologica e alla transizione digitale di cui all’articolo 5, comma 2, lettere a), b) e c), del D.P.C.M. 28 settembre 2022
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri” e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante “Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 13 dicembre 2023 con il quale è stato approvato il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno finanziario 2024;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, ed in particolare l’art. 30, concernente le competenze del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, come modificato dall’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 luglio 2023 e dal decreto del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega in materia di editoria e prodotti editoriali, informazione e comunicazione del Governo in data 2 ottobre 2023;
Visto l’articolo 1, commi da 375 a 377, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il “Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria”, con una dotazione pari a 90 milioni di euro per l’anno 2022 e a 140 milioni di euro per l’anno 2023;
Visto il D.P.C.M. 28 settembre 2022, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy ed il Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 268 del 16 novembre 2022, con il quale ai sensi del sopracitato articolo 1, comma 377, della legge n. 234 del 2021, sono state ripartite le risorse del Fondo per l’anno 2022;
Visto l’articolo 5, comma 1, del sopra citato D.P.C.M. 28 settembre 2022 che riconosce nel “settore dell’editoria radiofonica e televisiva, delle imprese editrici di quotidiani e periodici e delle agenzie di stampa” un contributo a fondo perduto per l’anno 2022 di 35 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, volto ad incentivare gli investimenti orientati all’innovazione tecnologica e alla transizione digitale;
Visto l’articolo 5, comma 2, lettere a), b) e c) del suddetto D.P.C.M. 28 settembre 2022 che, nell’ambito delle misure previste e delle risorse stanziate al comma 1 del medesimo articolo, riconosce per i soggetti di seguito indicati, facenti parte del settore editoria radiofonica e televisiva, contributi per un importo complessivo di 27,5 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, così ripartiti:
a) 10 milioni di euro, a favore dei Fornitori di Servizi Media Audiovisivi (FSMA) nazionali titolari di numerazione LCN attribuita secondo quanto previsto dalla delibera AGCOM/116/21/CONS, con esclusione dei soggetti a partecipazione pubblica e dei soggetti di LCN destinati esclusivamente alla diffusione di programma di televendite;
b) 10 milioni di euro, a favore dei Fornitori di Servizi Media Audiovisivi (FSMA) operanti in ambito locale, che, all’esito delle procedure adottate in attuazione dell’articolo 1, comma 1034, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, abbiano avuto accesso alla capacità trasmissiva nelle aree tecniche di cui alla delibera AGCOM/19/39/CONS;
c) 7,5 milioni di euro, a favore dei titolari di concessioni radiofoniche, dei fornitori di contenuti radiofonici digitali e dei consorzi di imprese editoriali operanti in tecnica DAB, previsti dalla delibera AGCOM/664/09/CONS;
Visto l’articolo 6 del medesimo D.P.C.M. 28 settembre 2022 secondo cui le modalità per la fruizione del contributo sono definite con provvedimento del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Considerato che l’efficacia delle disposizioni relative al contributo di cui all’articolo 5 del citato D.P.C.M. 28 settembre 2022 è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
Vista la notifica dell’“aiuto” relativo al contributo di cui all’articolo 5 del D.P.C.M. 28 settembre 2022, effettuata in data 23 gennaio 2023 ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), tramite la proceduta SANI-2 (Caso SA 106114 – “Contributo a fondo perduto per gli investimenti in tecnologie innovative effettuati da emittenti televisive e radiofoniche nonché da imprese editoriali di quotidiani e periodici e da agenzie di stampa”);
Vista la decisione favorevole della Commissione europea n. C (2023) 5269 final in data 28 luglio 2023, pubblicata in data 25 agosto 2023 (Caso SA 106114-2023/N), relativa al contributo a fondo perduto per gli investimenti in tecnologie innovative effettuati da emittenti televisive e radiofoniche nonché da imprese editoriali di quotidiani e periodici e da agenzie di stampa, di cui all’articolo 5 del D.P.C.M. 28 settembre 2022;
Visto il decreto del Capo Dipartimento per l’informazione e l’editoria 12 settembre 2023, registrato alla Corte dei Conti in data 28 settembre 2023 al n 2590, recante “Disposizioni applicative per la fruizione dei contributi di cui agli articoli 3 e 5 del D.P.C.M. 28 settembre 2022 ai sensi dell’articolo 1, commi 375- 377, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria)”, adottato in attuazione del sopra citato articolo 6 del D.P.C.M. 28 settembre 2022;
Considerato che la sopra citata disposizione ha stabilito che per accedere ai suddetti contributi deve essere presentata apposita domanda al Dipartimento per via telematica “attraverso la procedura informatizzata resa disponibile mediante portale sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy” e che il termine previsto per l’invio della domanda telematica è fissato nel periodo compreso tra il 7 novembre 2023 e l’11 dicembre 2023;
Tenuto conto che in data 7 novembre 2023 è stata attivata, nell’ambito del portale informatico http://fondoeditoria.mise.gov.it, la procedura per la presentazione delle domande di accesso ai suddetti contributi e che, ai sensi dell’art. 2, comma 12, del decreto 12 settembre 2023, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali (ora Direzione generale per il digitale e le telecomunicazioni-Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione) ha curato l’istruttoria delle istanze pervenute, sino alla predisposizione degli elenchi dei soggetti beneficiari da approvare con provvedimento del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria;
Vista la nota prot. DIE 2916 del 3 maggio 2024 con la quale il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha trasmesso al Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria la relazione recante gli esiti delle verifiche istruttorie relative alle domande presentate dalle emittenti radiotelevisive, con allegato l’elenco dei soggetti risultati aventi titolo al contributo di cui all’articolo 5, comma 2, lettere a), b) e c) del D.P.C.M. 28 settembre 2022;
Verificato che, alla data dell’11 dicembre 2023, termine di scadenza fissato per la presentazione delle domande di accesso al contributo, sono state presentate ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettere a), b) e c) del D.P.C.M. 28 settembre 2022, n. 116 istanze telematiche così ripartite: n. 7 per il contributo di cui alla lett. a), n. 74 per il contributo di cui alla lett. b) e n. 35 per il contributo di cui alla lett. c);
Tenuto conto che, all’esito delle verifiche istruttorie propedeutiche all’ammissione effettuate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, n. 2 istanze sono risultate non ammissibili per mancanza del requisito di accesso dei titoli autorizzatori previsti dall’Allegato A delle delibere AGCOM 353/11/CONS e AGCOM 664/09/CONS per i rispettivi ambiti di competenza e che, pertanto, le istanze ammissibili sono risultate complessivamente n. 114 istanze;
Considerato che – in esito all’istruttoria effettuata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e, in particolare, a seguito del controllo sulla documentazione contabile e/o bancaria presentate dalle imprese, della verifica in ordine alla circostanza che per le spese esposte non fossero già stati percepiti i contributi di cui al D.P.R. 146/2017 nonché della rettifica di meri errori di calcolo – per n. 63 imprese si è proceduto a rideterminare in diminuzione ovvero in aumento gli importi delle spese ammissibili al contributo;
Considerato, altresì, che per n. 4 imprese l’importo delle spese ammissibili è risultato pari a zero in quanto per n. 3 imprese è stato accertato che tali spese erano state già riconosciute, nella loro totalità, in esito alla domanda presentata per l’ottenimento dei contributi ai sensi del D.P.R. 146/2017, in conformità a quanto disposto dall’art. 2, comma 6, del decreto 12 settembre 2023 secondo cui “Non verranno valutati ai fini della concessione del contributo del Fondo gli importi delle fatture di cui alla lettera e), comma 1, dell’art. 6 del D.P.R. 23 agosto 2017, n.146 relativi alle spese in tecnologie innovative, di competenza dell’esercizio 2022, risultanti dalla dichiarazione del professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili”, e per n. 1 impresa è stato riscontrato il mancato invio della documentazione richiesta dalle sopra citate disposizioni;
Verificato che per n. 47 imprese l’importo delle spese ammissibili al contributo corrisponde con l’importo dichiarato in domanda;
Tenuto conto, quindi, per quanto sopra esposto, che le istanze telematiche ammissibili al contributo sono n. 114 e che l’importo complessivo delle spese ammissibili richieste è risultato, a seguito delle esclusioni e delle rideterminazioni degli importi come sopra indicato, pari a 18.148.615,95 euro;
Visto l’art. 2, comma 10, del decreto 12 settembre 2023 secondo cui il contributo è riconosciuto sotto forma di rimborso pari al 70 per cento delle spese sostenute e documentate;
Considerato che, all’esito delle verifiche istruttorie espletate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il contributo, pari al 70 per cento delle spese ammissibili, risultato complessivamente spettante ammonta a 12.704.031,16 euro, così ripartito:
– per il contributo di cui alla lettera a) dell’articolo 5, euro 8.140.975,93 a fronte di uno
stanziamento pari 10 milioni di euro;
– per il contributo di cui alla lettera b) dell’articolo 5, euro 2.473.784,12 a fronte di 10
milioni di euro;
– per il contributo di cui alla lettera c) dell’articolo 5, euro 2.089.271,11 a fronte di 7,5 milioni di euro;
Tenuto conto che gli stanziamenti previsti per ciascuna misura in relazione alle istanze ammesse sono risultati capienti ai fini della liquidazione degli importi riconosciuti agli aventi diritto e che, pertanto, non si è proceduto al riparto percentuale delle risorse, previsto in caso di insufficienza delle medesime dall’articolo 6, comma 3, del D.P.C.M. 28 settembre 2022 e dall’articolo 3, comma 2, del decreto del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria 12 settembre 2023;
Considerato che sui singoli contributi spettanti alle imprese risultate aventi titolo, di cui all’elenco allegato che fa parte integrante del presente decreto, viene applicata la ritenuta IRES del 4%;
Visto l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che disciplina il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato prevedendo che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici e privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti inviano le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni ed integrazioni”, entrato in vigore il 12 agosto 2017 e, in particolare, gli articoli 9 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell’aiuto individuale, l’espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti, e il rilascio di uno specifico “Codice Concessione RNA – COR”;
Vista la registrazione nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, effettuata in data 25 ottobre 2023, del regime di aiuti, identificato con “Codice Aiuto RNA – CAR” 27224;
Visto l’articolo 9, comma 9, del suddetto decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 che prescrive che il “Codice Concessione RNA – COR” deve essere ndicato esplicitamente nei provvedimenti di concessione degli aiuti individuali;
Visto il tracciato di dati trasmessi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy al Dipartimento per l’informazione e l’editoria per il rilascio in modalità massiva del “Codice Concessione RNA – COR” sopra citato, come disciplinato nell’atto attuativo del 19 dicembre 2023, sottoscritto tra il Dipartimento per l’informazione e l’editoria, Unioncamere e Infocamere, per la gestione tecnica del suddetto contributo;
Ritenuto di procedere con il presente decreto all’approvazione dell’elenco dei soggetti ammessi al contributo di cui all’art. 5, comma 2, lettere a), b) e c) del D.P.C.M. 28 settembre 2022;
Visto l’articolo 91, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 che dispone che le pubbliche amministrazioni devono acquisire l’informazione antimafia prima della concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni, il cui valore sia superiore a 150.000,00 euro;
Considerato, pertanto, che per i contributi il cui importo è superiore ad euro 150.000,00 l’efficacia della concessione è subordinata all’esito della procedura di consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia, sulla base della documentazione fornita dalle imprese richiedenti completa di tutti i dati necessari, e la conseguente liquidazione sarà effettuata solo dopo il rilascio dell’informazione antimafia liberatoria ovvero decorso il termine per il rilascio della stessa, sotto condizione risolutiva, ai sensi dell’articolo 92 del sopracitato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 17 novembre 2022, registrato alla Corte dei conti in data 28 novembre 2022 al n. 3003, con il quale il Cons. Luigi Fiorentino è stato nominato Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e allo stesso è stata attribuita la titolarità del Centro di responsabilità n. 9 “Informazione ed editoria”, del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;
DISPONE
ART. 1
(Approvazione dell’elenco dei soggetti cui è riconosciuto il contributo)
1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 12, del decreto del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria 12 settembre 2023, è approvato l’allegato elenco, che costituisce parte integrante del presente decreto, dei soggetti cui è riconosciuto il contributo di cui all’articolo 5, comma 2, lettere a), b) e c) del D.P.C.M. 28 settembre 2022, con l’indicazione dell’importo spettante a ciascuno.
ART. 2
(Modalità di erogazione del contributo)
1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 14, del decreto 12 settembre 2023, il contributo di cui all’articolo 5, comma 2, lettere a), b) e c), del D.P.C.M. 28 settembre 2022, sarà erogato, con separato provvedimento, mediante accredito sui conti correnti intestati alle imprese beneficiarie, dichiarati nella domanda.
2. Il suddetto contributo concorre alla formazione del reddito e verrà erogato agli aventi diritto, secondo gli importi indicati nel predetto elenco, al netto della ritenuta IRES, pari al 4 per cento, che sarà versata entro il 15 del mese successivo alla liquidazione del contributo stesso sul Capo della Tesoreria Centrale dello Stato.
ART. 3
(Controlli e revoche del beneficio)
1. Il contributo è revocato in ogni momento ed è soggetto a ripetizione, nel caso in cui, a seguito dei controlli effettuati, per quanto di competenza, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto 12 settembre 2023, venga accertata l’insussistenza di uno o più dei requisiti previsti ovvero nel caso in cui risultino false le dichiarazioni rese.
2. I soggetti beneficiari del contributo concesso ai sensi del presente decreto sono tenuti a comunicare tempestivamente al Dipartimento per l’informazione e l’editoria e al Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Direzione generale per il digitale e le telecomunicazioni-Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione l’eventuale perdita dei requisiti di ammissibilità al beneficio richiesto, nonché ogni altra variazione che incida sulla concessione dello stesso.
Roma, 13 giugno 2024
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
(Cons. Luigi Fiorentino)
Allegato (elenco dei beneficiari)

