Delibera Agcom 24 gennaio 2024 “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale delle regioni Sardegna e Abruzzo” (Delibera n. 29/24/CONS)

 AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERA N. 29/24/CONS

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI
COMUNICAZIONE POLITICA E DI PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI
INFORMAZIONE RELATIVE ALLE CAMPAGNE PER LE ELEZIONI DEL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO
REGIONALE DELLE REGIONI SARDEGNA E ABRUZZO

Pubblicata nel sito internet Agcom il 26 gennaio 2024

 

L’AUTORITA’

NELLA riunione di Consiglio del 24 gennaio 2024;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante “Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;
VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante “Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, che ha abrogato il precedente decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo unico dei servizi di media audiovisivi”;

VISTA la delibera n. 22/06/CSP del 1° febbraio 2006, recante “Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali”;

VISTA la delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010, recante il “Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa”;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante “Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei Consigli e nelle Giunte degli Enti locali e nei Consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS del 6 novembre 2017, recante “Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell’informazione sulle piattaforme digitali”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012 recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 295/23/CONS del 22 novembre 2023, recante “Regolamento concernente la disciplina relativa al rilascio dei titoli autorizzatori alla fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici via satellite, su altri mezzi di comunicazione elettronica e a richiesta”;

VISTA la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante “Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni”;

VISTA la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante “Nuove norme per la elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante il Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali pubblicato nel Supplemento ordinario n. 1520 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 23 giugno 1960, alle cui disposizioni rinvia, in quanto applicabili, l’art. 1, comma 6, della legge 17 febbraio 1968, n. 108;

VISTA la legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante “Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale” e la legge 2 luglio 2004, n. 165, recante “Disposizioni di attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione”;

VISTO l’art. 10, commi 1 e 2, lett. f), della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”;

VISTO lo Statuto speciale di autonomia per la Sardegna, nel testo modificato dalle leggi costituzionali 31 gennaio 2001, n. 2 e 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge regionale della Sardegna 12 novembre 2013, n. 1, recante “Legge statutaria elettorale ai sensi dell’articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna”, come da ultimo modificata dalla legge regionale 21 marzo 2018, n. 1, recante “Modifiche alla legge statutaria n. 1 del 2013 in materia di rappresentanza di genere”;

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo approvato in data 28 giugno 2006 e 12 settembre 2006, come da ultimo modificato con legge regionale 15 ottobre 2015, n. 2;

VISTA la legge regionale dell’Abruzzo 2 aprile 2013, n. 9, recante “Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale”;

VISTA la legge regionale dell’Abruzzo 8 agosto 2018, n. 25, recante “Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2004, n. 51 (Disposizioni in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dalla carica di Consigliere regionale). Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale”;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 70 del 14 dicembre 2023, con il quale sono stati convocati per il giorno 25 febbraio 2024 i comizi per l’elezione del Presidente della Regione e del XVII Consiglio regionale della Sardegna;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Abruzzo n. 84 del 19 ottobre 2023, con il quale sono stati convocati per il giorno 10 marzo 2024 i comizi per l’elezione del Presidente della Giunta Regionale e per il rinnovo del Consiglio Regionale della Regione Abruzzo;

RITENUTO per ragioni di efficienza amministrativa di dare attuazione al dettato della legge 22 febbraio 2000, n. 28, rinviando al regolamento contenuto nella delibera n. 453/22/CONS del 21 dicembre 2022, recante “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle elezioni delle Regioni Lazio e Lombardia indette per i giorni 12 e 13 febbraio 2023”, stante l’affinità della natura delle competizioni elettorali che postulano l’applicazione delle medesime disposizioni regolamentari;

EFFETTUATE le consultazioni con la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

Art. 1

1. Al fine di garantire imparzialità e parità di trattamento a tutti i soggetti politici impegnati nelle competizioni elettorali, si applicano alla campagna per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale delle Regioni Sardegna e Abruzzo, fissate rispettivamente per il giorno 25 febbraio 2024 e per il giorno 10 marzo 2024, in quanto compatibili, le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313 e dalla legge 23 novembre 2012, n. 215, in materia di disciplina dell’accesso ai mezzi di informazione, di cui alla delibera n. 453/22/CONS del 21 dicembre 2022, recante “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle elezioni delle regioni Lazio e Lombardia indette per i giorni 12 e 13 febbraio 2023”.

2. I termini di cui all’art. 4, commi 1 e 2, e all’art. 12, comma 1, della delibera n. 453/22/CONS del 21 dicembre 2022, decorrono dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

3. I commi 10 e 14 dell’articolo 17 della richiamata delibera n. 453/22/CONS, rubricato “Procedimenti sanzionatori”, sono sostituiti dai seguenti:

10. Il Comitato di cui al comma 8 procede ad una istruttoria sommaria e instaura il contraddittorio con gli interessati: a tal fine contesta i fatti, preferibilmente tramite posta certificata, sente gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine, si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via compositiva, agli obblighi di legge, lo stesso Comitato trasmette all’Autorità una proposta di archiviazione formulata sulla base dei criteri indicati nel comma 7. Fuori dei casi di cui al precedente periodo, il Comitato trasmette la propria proposta all’Autorità, unitamente agli atti e ai supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente Gruppo della Guardia di Finanza. L’Autorità provvede, in deroga ai termini e alle modalità procedimentali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, entro le quarantotto ore successive al ricevimento della predetta documentazione.

14. L’Autorità verifica l’ottemperanza ai propri provvedimenti ai fini previsti dall’art. 1, commi 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e dall’art. 11-quinquies, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, previa contestazione, al fine di assicurare un’effettiva partecipazione procedimentale, anche nel corso della competizione elettorale.

4. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 8 e 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ai sondaggi relativi alle elezioni disciplinate dal presente provvedimento si applicano gli articoli da 6 a 12 del Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa di cui alla delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010. In particolare, nei quindici giorni precedenti la data del voto, secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori. Tale divieto si estende anche alle manifestazioni di opinione o a quelle rilevazioni che, per le modalità di realizzazione e diffusione, possono comunque influenzare l’elettorato.

5. In caso di eventuale coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne elettorali di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.

La presente delibera entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito web dell’Autorità ed è trasmessa alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Roma, 24 gennaio 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

 

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba

 

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