24 agosto 2023 – Ordinanza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ORDINANZA DEL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE (SEZIONE SESTA)

sul ricorso numero di registro generale xxxx del 2023, proposto da

XXX Società Consortile A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato (…), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quarta, n. xxxx del 2023.

Visto l’art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 24 agosto 2023, il Cons. Roberto Caponigro e uditi per le parti l’avvocato (…), per delega dell’avv. (…), e l’avvocato dello Stato Pietro Garofoli.

Considerato che l’attività di sperimentazione potrebbe avere un ipotetico rilievo ai fini della futura assegnazione delle frequenze, in quanto, ai sensi delle relative linee guida (punto 22, sez. IV), potrebbe essere attribuito un punteggio in ragione dell’esperienza nella trasmissione con la tecnica digitale;
Ritenuto che l’attività di sperimentazione consentirebbe comunque di testare la qualità del servizio offerto;
Rilevato che, pur in presenza della pubblicazione del bando per le frequenze DAB nella Regione Lazio, non sussiste ancora certezza sulla tempistica di assegnazione dei diritti d’uso definitivi, sicché, allo stato, l’interesse cautelare non può ritenersi completamente venuto meno;
Ritenuto che il ricorso sia assistito da adeguato fumus boni iuris, con particolare riferimento alla illogicità della motivazione del diniego, tanto più che l’istanza originaria era stata presentata dall’interessata in data 22 giugno 2022;
Ritenuto, di conseguenza, che l’appello cautelare debba essere accolto e che per l’effetto, in riforma dell’ordinanza cautelare impugnata, debba essere accolta l’istanza cautelare proposta in primo grado, con conseguente sospensione della nota ministeriale del 13 marzo 2023, ai fini del riesame dell’istanza originariamente avanzata in data 22 giugno 2022;
Ritenuto di liquidare in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, le spese del doppio grado del giudizio cautelare e di porre le stesse a carico del Ministero appellato ed a favore dell’appellante.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l’appello cautelare e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, sospende l’efficacia dell’atto impugnato ai fini del riesame dell’istanza originariamente avanzata dall’appellante in data 22 giugno 2022;
Condanna il Ministero appellato al pagamento delle spese del doppio del giudizio cautelare, liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, a favore dell’appellante.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 24 agosto 2023, con l’intervento dei magistrati:

Hadrian Simonetti, Presidente

Stefano Toschei, Consigliere

Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore

Lorenzo Cordi’, Consigliere

Giovanni Gallone, Consigliere

L’ESTENSORE
Roberto Caponigro

IL PRESIDENTE
Hadrian Simonetti

IL SEGRETARIO

(Pubblicato il 25/08/2023)

 

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