LEGGE 24 febbraio 2023, n. 14
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2023)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 4, e’ abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 4 del 2023.
3. I termini per l’adozione delle disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi attuativi della legge 8 agosto 2019, n. 86, sono prorogati di due mesi, decorrenti dalla data di rispettiva scadenza, limitatamente ai decreti legislativi per i quali i medesimi termini non sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. All’articolo 15, comma 1, alinea, della legge 4 agosto 2022, n. 127, dopo le parole: «del 29 aprile 2021,» sono inserite le seguenti: «entro il 31 maggio 2023,».
5. All’articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2021, n. 227, le parole: «entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 marzo 2024».
6. All’articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, le parole: «nove mesi», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».
7. Alla legge 7 aprile 2022, n. 32, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, comma 1, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi»;
b) all’articolo 6, comma 1, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».
8. Alla legge 5 agosto 2022, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, comma 1, le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro undici mesi»;
b) all’articolo 4, dopo il comma 4 e’ inserito il seguente: «4-bis. Fino all’adozione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, e’ fatto divieto agli enti concedenti di procedere all’emanazione dei bandi di assegnazione delle concessioni e dei rapporti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b)».
9. All’articolo 26, comma 4, della legge 5 agosto 2022, n. 118, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sedici mesi».
10. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 24 febbraio 2023
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Nordio
(…omissis…)
Art. 12
Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy
(…omissis…)

