Parere dell’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato 22 gennaio 2021 in ordine alle modalità di erogazione degli stanziamenti in favore delle emittenti locali radiotelevisive del contributo per emergenza epidemiologica

Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato

AS1717 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEGLI STANZIAMENTI A FAVORE DELLE EMITTENTI LOCALI RADIOTELEVISIVE DEL CONTRIBUTO PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA

Pubblicato nel bollettino settimanale Agcm n. 6 del 8 febbraio 2021

 

Roma, 22 gennaio 2021

Presidente del Senato della Repubblica
Presidente della Camera dei Deputati
Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro allo Sviluppo Economico

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 19 gennaio 2021, ha inteso esprimere, ai sensi dell’articolo 21 della Legge 10 ottobre 1990, n. 287, alcune considerazioni in merito alle problematiche di carattere concorrenziale riconducibili alle modalità di erogazione degli stanziamenti a favore delle emittenti locali televisive e radiofoniche del contributo straordinario per la diffusione delle comunicazioni istituzionali aventi ad oggetto il contagio da COVID-19, previsto dall’articolo 195 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, rubricato “Fondo per emergenze relative alle emittenti locali”.
Tale disposizione prevede quanto segue: “Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l’importo di 50 milioni di euro per l’anno 2020, che costituisce tetto di spesa, per l’erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all’emergenza sanitaria all’interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell’effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l’anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146”.
Considerato anche il carattere meramente attuativo della normativa dettata dai Decreti del Ministro dello Sviluppo Economico1, si ritiene che possibili distorsioni della concorrenza discendano dal menzionato richiamo alle graduatorie approvate ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, contenuto nell’articolo 195 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34.
In particolare, il D.P.R. 23 agosto 2017, n. 146 è attuativo della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, istitutiva del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, la quale indica, in generale, una distribuzione delle risorse orientata al conseguimento di obiettivi di pubblico interesse, quali la promozione del pluralismo dell’informazione, il sostegno dell’occupazione nel settore, il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e l’incentivazione dell’uso di tecnologie innovative, e rinvia a un apposito Decreto la definizione dei criteri di riparto e delle procedure di erogazione delle risorse del Fondo in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali, a partire dall’anno 20162.
Per quanto di interesse, si rammenta che il predetto Decreto del 23 agosto 2017, n. 146 è stato oggetto di una segnalazione adottata il 6 maggio 2020 dall’Autorità, ai sensi dell’articolo 21 della Legge 10 ottobre 1990, n. 2873. In tale occasione, è stata valutata favorevolmente la circostanza che il D.P.R. n. 146/2017 abbia concentrato l’erogazione dei contributi di cui alla Legge n. 208/2015 a vantaggio di emittenti che garantiscono obiettivi di efficienza, anche in termini di organizzazione d’impresa, e che investono nell’attività editoriale di qualità, introducendo tra i criteri di ammissione requisiti ulteriori e più stringenti rispetto a quelli previsti dal sistema previgente, che appaiono orientati a disegnare un più selettivo sistema di distribuzione delle risorse statali.
Tuttavia, in un contesto di maggiore selettività, l’Autorità ha ritenuto opportuno evidenziare che i criteri di valutazione delle domande che determinano la distribuzione delle risorse tra le emittenti siano orientati al principio della tutela della concorrenza e del pluralismo dell’informazione.
In questa prospettiva, l’Autorità ha rilevato che presenta criticità sotto il profilo concorrenziale la previsione secondo cui il 95% delle risorse disponibili è assegnato alle prime cento emittenti televisive in graduatoria, mentre il restante 5% è ripartito tra quelle che si collocano dal centunesimo posto in poi. Tale previsione, infatti, è suscettibile di determinare una sperequazione nella distribuzione delle risorse tra emittenti che, posizionandosi nella medesima zona della graduatoria (intorno alla centesima posizione), devono ritenersi caratterizzate da livelli di efficienza confrontabili. In particolare, ciò potrebbe avere implicazioni distorsive della concorrenza nella misura in cui due o più delle emittenti sulle quali impatta la discontinuità introdotta dalla specificazione appena richiamata si trovano a operare nel medesimo ambito locale.
Al fine di eliminare tale ingiustificata disparità di trattamento, garantendo al contempo una più efficace tutela del pluralismo dell’informazione, che la Legge n. 208/2015 espressamente richiama tra gli obiettivi di pubblico interesse da perseguire nella ripartizione delle risorse complessive del Fondo, l’Autorità ha auspicato che potrebbero prevedersi due porzioni da assegnare: l’una tra tutte le emittenti in possesso dei requisiti di ammissibilità, in misura proporzionale al rispettivo punteggio nella graduatoria complessiva, l’altra, in parti uguali tra le emittenti, avendo cura di assicurare a quest’ultima porzione di risorse un ammontare sufficiente a garantire un adeguato sovvenzionamento alle emittenti minori.
Posto che, come sopra accennato, le distorsioni della concorrenza discendono dai criteri per la redazione della graduatoria approvata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, in assenza di un intervento normativo di modifica, l’Autorità non può che ribadire in questa sede le considerazioni svolte nei termini sopra illustrati anche rispetto all’articolo 195, comma 1, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, rubricato “Fondo emergenze emittenti locali” nella misura in cui esso richiama il predetto decreto.
In conclusione, l’Autorità auspica ancora una volta che le considerazioni svolte possano essere utili al fine di favorire una revisione delle disposizioni in materia di ripartizione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione in favore delle emittenti televisive dettate dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, invitando a comunicare le iniziative che si intenderanno intraprendere a riguardo per assicurare le corrette dinamiche concorrenziali.
La presente segnalazione sarà pubblicata sul Bollettino di cui all’articolo 26 della Legge 10 ottobre 1990, n. 287.

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

 

Note:

1 Con decreto attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico del 12 ottobre 2020, sono stati definiti i tempi e le modalità per la presentazione della domanda di ammissione (articolo 2), i controlli del Ministero sulla programmazione televisiva per verificare l’effettiva diffusione delle comunicazioni istituzionali COVID-19 da parte delle emittenti che ottengono il contributo straordinario (articolo 3), le modalità di erogazione del contributo e della sua revoca (articolo 4) e, infine, la copertura degli oneri finanziari del bilancio dello Stato (articolo 5). Il Decreto Direttoriale del 13 novembre 2020 ha previsto ulteriori e più concrete modalità attuative del Decreto del 12 ottobre 2020 approvando le graduatorie per la concessione del contributo, la cui effettiva erogazione è comunque subordinata alla presentazione di una domanda da parte dell’emittente interessata.
2 La Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2016), all’articolo 1, comma 160, ha previsto l’istituzione di un Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione a cui affluiscono tutte le risorse statali destinate alle diverse forme di sostegno all’editoria, nonché nuovi canali di finanziamento provenienti dall’extra gettito del canone di abbonamento alla televisione e dal gettito annuale di un contributo di solidarietà da parte dei soggetti previsti dalla stessa Legge. Il successivo comma 163 ha rinviato a un apposito decreto la definizione dei criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e delle procedure di erogazione delle risorse del Fondo.
3 Cfr. Segnalazione AS1660 – Criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali, in Boll. n. 21 del 25 maggio 2020.

 

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