LEGGE 23 dicembre 1996, n. 650
(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.300, del 23 Dicembre 1996)
18. Il comma 8 dell’articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e’ sostituito dal seguente:
” 8. La trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici da parte dei concessionari privati non può eccedere per ogni ora di programmazione, rispettivamente, il 18 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, il 20 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale, il 5 per cento per la radiodiffusione sonora nazionale o locale da parte di concessionaria a carattere comunitario. Un’eventuale eccedenza di messaggi pubblicitari, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un’ora, deve essere recuperata nell’ora antecedente o in quella successiva.
19. Per i concessionari per la radiodiffusione sonora in ambito locale il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità, ove siano comprese forme di pubblicita’ diverse dagli spot, e’ portato al 35 per cento, fermo restando per questi ultimi il limite di affollamento orario di cui all’articolo 8, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223, come sostituito dal comma 18 del presente articolo.”

